01_Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231
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01_Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231
DANONE S.P.A. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 Revisioni del documento Revisione 0 1 2 Data 29 luglio 2009 2 dicembre 2011 16 dicembre 2014 Descrizione Prima emissione Seconda emissione Terza emissione INDICE Sezione Prima Introduzione Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 La responsabilità amministrativa degli Enti I reati previsti dal Decreto Le sanzioni comminate dal Decreto Condizione esimente della responsabilità amministrativa Sezione Seconda Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Danone S.p.A. – parte generale Finalità del Modello L’approccio metodologico L’adozione del Modello Le componenti del Modello Il Codice Etico Il sistema di controllo interno Le Modalità di gestione delle risorse finanziarie L’Organismo di Vigilanza Il Sistema Disciplinare I flussi informativi e le segnalazioni Il Processo di verifica dell’efficace attuazione del Modello Formazione e informazione Processo di aggiornamento e miglioramento Sezione terza Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Danone S.p.A. – parte speciale Le attività sensibili mappate Parte speciale A – Reati contro la pubblica amministrazione Parte speciale B – Reati societari Parte speciale C – Sicurezza Parte speciale D - Violazione diritti d'autore Parte speciale E – Reati contro l’industria e il commercio Sezione Prima Introduzione Danone S.p.A. (nel prosieguo anche la “Società) fa parte del Gruppo internazionale Danone, leader mondiale nel settore alimentare e presente sui 5 continenti in oltre 120 Paesi con 160 stabilimenti produttivi e più di 80.000 dipendenti nel mondo. La Società dal 1966 produce e distribuisce prodotti lattieri freschi in Italia. Danone S.p.A. è soggetta alla direzione e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497 bis c.c., da parte di un’altra società di diritto francese: Compagnie Gervais Danone s.a.. La governance societaria prevede un organo amministrativo composto da tre componenti, un Collegio Sindacale, composto da tre componenti effettivi e due supplenti, ed una società di revisione a cui è affidato il controllo contabile. La Società è certificata ISO 22000 “Food safety management systems- Requirements” ed ISO 9001”Quality management”. Nell’esercizio dei propri poteri ed in adempimento delle proprie responsabilità, il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di rafforzare i propri presidi di organizzazione e controllo interno, in specifico riferimento alla disciplina dettata dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il “Decreto”), e di sensibilizzare i destinatari del presente documento a comportamenti virtuosi e trasparenti, atti a prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, ha ritenuto di adottare il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (nel prosieguo il “Modello”) con delibera del 29 luglio 2009 e, quale componente essenziale del Modello, istituendo e nominando un Organismo di Vigilanza (nel prosieguo, anche, “ODV”) composto da tre componenti. Il presente Modello è stato da ultimo aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2014. Il presente Modello è destinato a (nel prosieguo, i soggetti di cui all’elenco che segue, saranno identificati come i “Destinatari”.) - gli amministratori, i direttori generali ed i collaboratori con funzioni direttive della Società, nonché coloro che rivestono o svolgono di fatto funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo (c.d. soggetti apicali); - i dipendenti della Società sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui al punto che precede; - i sindaci della Società; - il management e lo staff delle altre società del Gruppo Danone, se e nella misura in cui tali società partecipano ad una o più attività ritenute potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (nel prosieguo le “Attività Sensibili”); - i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell’ambito delle Attività Sensibili; - i fornitori, i clienti e i partner che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle Attività Sensibili. -3- Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 La Responsabilità Amministrativa degli Enti Il Decreto reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ed ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, tra i quali sono incluse le società commerciali. La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel testo del Decreto, commessi, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da soggetti apicali, ovvero da dipendenti sottoposti alla direzione o vigilanza di tali soggetti. Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il Decreto richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati di cui al successivo paragrafo, da parte dei soggetti espressamente individuati dal decreto. I reati previsti dal Decreto I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell’ente (di seguito i “Reati”), sono: Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. Art. 24-bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati. Art. 24-ter: Delitti di criminalità organizzata. Art. 25: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. Art. 25-bis: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. Art. 25-bis.1: Delitti contro l'industria e il commercio. Art. 25-ter: Reati societari. Art. 25-quater: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Art. 25-quater. 1: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili. Art. 25-quinquies: Delitti contro la personalità individuale. Art. 25-sexies: Abusi di mercato. Art. 25-septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Art. 25-octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Art. 25-novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Art. 25-decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Art. 25-undecies: Reati ambientali. Art. 25-duodecies: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. -4- Le sanzioni comminate dal Decreto Il sistema sanzionatorio descritto dal Decreto, a fronte del compimento dei Reati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: • sanzioni pecuniarie; • sanzioni interdittive; • confisca; • pubblicazione della sentenza. Condizione esimente della responsabilità amministrativa Se è commesso uno dei Reati, l’ente può essere punito solo se: il reato sia stato commesso da parte di un soggetto in «posizione apicale» (coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell’ente), o di soggetti «subordinati» (coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali); e il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente. L’interesse sussiste quando l’autore del reato ha agito con l’intento di favorire la Società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito. Il vantaggio sussiste quando la Società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato, un risultato positivo, economico o di altra natura. Tuttavia lo stesso Decreto individua una causa esimente dalla responsabilità amministrativa, ovvero stabilisce che l’ente non è punibile se prima della commissione del reato (I) ha adottato ed efficacemente attuato un “Modello di organizzazione e di gestione”, idoneo a prevenire la commissione di Reati della specie di quello che è stato realizzato; (II) ha affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l’Organismo di Vigilanza) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento; (III) l’Organismo di Vigilanza è stato diligente nello svolgere i propri compiti di vigilanza sul Modello. Lo stesso Decreto delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati: individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai Reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello; prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio. Il Decreto prevede inoltre che il Modello debba trovare effettiva ed efficace attuazione; ciò richiede che le previsioni del Modello siano effettivamente osservate dai suoi destinatari. Al fine di assicurare l’efficace attuazione, nonché l’adeguatezza del Modello nel tempo, lo stesso Decreto prevede la necessità di una verifica dell’effettiva osservanza e di un aggiornamento -5- periodico del Modello, sia qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, sia qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della Società, sia qualora intervengano aggiornamenti normativi in tema di Reati. Sezione Seconda Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Danone S.p.A. – parte generale Finalità del Modello Danone è sensibile all’esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine e del lavoro dei propri dipendenti ed è, altresì, consapevole dell’importanza di dotarsi di un modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori. Danone ritiene, dunque, che l’adozione del Modello, unitamente al Codice Etico già in vigore all’interno di tutte le società del Gruppo Danone, possa costituire un valido strumento di ulteriore sensibilizzazione nei confronti di tutti i Destinatari, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati. Segnatamente, attraverso l’adozione del Modello, Danone intende perseguire le seguenti finalità: - determinare nei Destinatari la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni amministrative irrogabili direttamente alla Società; - ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Danone, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la stessa intende attenersi; - consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio delle attività a rischio fondata su un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati. L’approccio metodologico Ai fini della predisposizione e dei successivi aggiornamenti del proprio Modello la Società ha proceduto, in coerenza metodologica con le previsioni del Decreto, ad un’attività di identificazione delle Attività Sensibili ed effettuazione della c.d. "Gap Analysis". Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità si possano realizzare i Reati. L’identificazione delle Attività Sensibili, al fine della loro corretta gestione, è stata attuata attraverso l’esame della documentazione aziendale rilevante (statuto, verbali del Consiglio di Amministrazione, principali procedure in essere, procure, ecc.) ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell’ambito della struttura aziendale. Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all’interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili maggiormente esposte al rischio astratto di commissione di uno dei Reati. -6- Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a verificare le modalità di gestione e di controllo delle Attività Sensibili e la loro conformità ai principi di controllo interno comunemente accolti e sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare nell'ambito sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione del Modello. Le risultanze delle attività sopra descritte sono raccolte in specifici documenti a disposizione dell’Organismo di Vigilanza. L’adozione del Modello L’articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto richiede che il Modello sia un “atto di emanazione dell’organo dirigente”. In applicazione di tale previsione la Società ha adottato e aggiornato da ultimo il presente Modello mediante delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2014. Le componenti del Modello Il Modello si concretizza in un articolato sistema che può essere sinteticamente descritto come segue: a) Codice etico. Del Modello è parte integrante il codice etico della Società (di seguito il “Codice Etico”), il cui rispetto è richiesto imprescindibilmente a tutti gli esponenti, i dipendenti ed i collaboratori di Danone; b) Sistema di controllo interno. È l’insieme degli “strumenti” – implementati dalla Società - volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi; c) Regole e procedure specifiche di condotta. All’individuazione di specifiche aree di rischio segue la previsione di regole e procedure atte a ridurre sensibilmente il rischio di commissione dei Reati. All’esame di queste regole e procedure è dedicata la parte speciale del presente Modello; d) Organismo di Vigilanza. L’organo ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento; d) Sistema disciplinare. Un adeguato sistema disciplinare permette di sanzionare efficacemente la mancata osservanza delle misure previste dal Modello. Il Codice Etico Danone S.p.A. intende operare secondo principi etici e regole di comportamento dirette ad improntare lo svolgimento dell’attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la sua crescita al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in Italia. A tale fine, la Società ha implementato il Codice Etico del Gruppo Danone (“Norme di condotta aziendale del Gruppo Danone”), volto a definire una serie di principi di “deontologia aziendale” e di regole comportamentali, che il Gruppo Danone e la Società, in particolare, riconoscono come proprie e delle quali si esige l’osservanza sia da parte dei propri organi sociali e dipendenti, che di tutti coloro che cooperano con essa nel perseguimento degli obiettivi di business. Il Codice Etico ha, pertanto, una portata di carattere generale e rappresenta un insieme di regole, adottate spontaneamente da Danone, che la stessa riconosce, accetta e condivide, dirette a diffondere una solida integrità etica ed una forte sensibilità al rispetto delle normative vigenti. -7- In considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento (tra cui, legalità, correttezza e trasparenza) idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, tale documento acquisisce rilevanza ai fini del Modello e, in quanto elemento complementare allo stesso, è stato integrato con un Appendice, approvata dalla Società, in corrispondenza della generalità degli ambiti di rilevanza discendenti dal Decreto. Il Codice Etico della Società e la sua Appendice sono disponibili all’indirizzo internet http://www.danone.it/index.php/chi-siamo/corporate-governance/corporate-governance. Il sistema di controllo interno Il sistema di controllo interno di cui la Società dispone, del quale il Modello e le sue componenti sono parte, è nel suo complesso diretto a garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento di obiettivi operativi, di informazione e di conformità: efficacia e efficienza della Società nell’impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare il patrimonio aziendale, nell’assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli societari; capacità di predisporre dati, informazioni, rapporti, etc. tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all’interno ed all’esterno dell’organizzazione aziendale; garanzia che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché delle procedure aziendali. Il sistema di controllo interno nel suo complesso, il cui monitoraggio è rimesso alla funzione di “Internal Control”, coinvolge ogni settore dell’attività svolta dalla Società e si basa sui seguenti principi: ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata; nessuno deve poter gestire un intero processo in autonomia (c.d. segregazione dei compiti); i controlli effettuati devono essere documentabili e verificabili. In sede di predisposizione ed aggiornamento del Modello, la Società ha pertanto tenuto conto e, ove necessario, ha migliorato il proprio sistema di controllo interno al fine di assicurarne la capacità a prevenire i Reati nelle aree di attività identificate a rischio. A tal fine, sono stati identificati specifiche azioni su alcuni protocolli di controllo parte del sistema di controllo interno, le quali concorrono al perseguimento delle finalità del Modello, ed in particolare: la diffusione a tutti i Destinatari del Codice Etico e della sua Appendice; la diffusione a tutti i Destinatari di alcune policy elaborate dal Gruppo Danone, ed in particolare di: Danone Way Referentials; Dialert; Purchasing and Sales Code of Ethics; The little book against fraud; KOL & Lobbing activities guidelines; Potential conflicts of interest disclosure statement; Policy del Gruppo Danone sulla scelta e sull'utilizzo dei marchi; Politiche sicurezza Danone (http://danoneintranet.itmil.danet/group/danone/wise); Environment Charter; Food, Nutrition, Health Charter; Internal Audit Charter; Rules of good conduct in relation to inside information; Social Media Policy & Guidelines; Corporate Law Policy. la calendarizzazione delle comunicazioni tra Internal Control e ODV, volte alla verifica del rispetto puntuale dei protocolli di controllo previsti dal sistema di controllo interno -8- della Società; il rispetto delle ulteriori procedure, istruzioni operative, norme, etc. incluse quelle dei Sistemi di Gestione certificati ISO. Le componenti citate, pur se richiamate e parte del Modello, sono suscettibili di autonome modifiche e integrazioni, in piena coerenza con le proprie finalità e secondo le regole autorizzative e di adozione previste per esse, senza che ciò implichi la necessità di modifica del Modello descritto nel presente documento. - Le Modalità di gestione delle risorse finanziarie Le modalità di gestione delle risorse finanziarie rappresentano una sotto-popolazione dei protocolli di controllo descritti in generale nel precedente paragrafo e specificatamente configurati per contrastare le modalità realizzative dei Reati che ne implicano in qualche modo l’impiego (i.e. reati di corruzione contro la Pubblica Amministrazione). Coerentemente a quanto richiesto dal Decreto, i protocolli di controllo identificati mirano ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie e, in generale, delle utilità economiche al fine di impedire la commissione di tali Reati. Come per i protocolli di controllo, le modalità di gestione delle risorse finanziarie sono illustrate nella documentazione tecnica sempre a disposizione dell’Organismo di Vigilanza. L’Organismo di Vigilanza Danone ha ritenuto di istituire un organo collegiale (i componenti dell’Organismo di Vigilanza restano in carica per tre anni e sono rieleggibili) funzionalmente dipendente dal Consiglio di Amministrazione e da questo nominato, che, per la composizione scelta, possa assicurare la conoscenza delle attività aziendali, competenze in auditing e risk management e - al contempo - abbia autorevolezza e indipendenza tali da poter garantire la credibilità delle relative funzioni. L’Organismo di Vigilanza è stato definito in modo da poter garantire nella sua collegialità autonomia e indipendenza (detto requisito è assicurato dalla posizione gerarchica dell’organo all’interno dell’organizzazione, nonché dal riconoscimento dei poteri e mezzi necessari all’adempimento delle proprie responsabilità e dell’insindacabilità delle decisioni assunte nell’esercizio delle proprie funzioni. Sempre nella sua collegialità non sono attribuite all’organo responsabilità la cui titolarità e/o il cui esercizio minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul funzionamento e sull’osservanza del Modello da parte dei Destinatari) professionalità e continuità d’azione. In applicazione dell’autonomia ad esso riconosciuta, per il suo funzionamento l’Organismo si è autonomamente dotato di un proprio regolamento, e, nell’ambito del proprio budget di spesa, delibera in autonomia le spese da sostenere per l’espletamento delle proprie attività, richiedendo direttamente al Consiglio di Amministrazione l’autorizzazione per eventuali spese eccedenti il budget. Oltre alle esperienze e conoscenze professionali che ciascun componente può assicurare ai fini dell’efficace attività dell’ODV, i componenti possiedono le qualità personali tali da renderli idonei a svolgere il compito a loro affidato. In tal senso, a seguito della nomina, ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza dichiara di i) rivestire personalmente i requisiti di onorabilità e moralità, ii) non intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche non di lavoro dipendente con la Società, gli amministratori esecutivi, -9- l'azionista che controlla la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, iii) non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell’ODV, iv) non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, v) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, vi) non essere stato condannato ovvero non aver concordato l’applicazione della pena e neppure indagato o imputato in procedimenti penali per reati non colposi o che comunque incidano significativamente sulla sua moralità professionale o in ogni caso per aver commesso uno dei reati presupposto di cui al Decreto e vii) non essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui al punto precedente pur anche in attesa di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. I componenti dell’ODV cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca. I membri dell’Organismo di Vigilanza possono essere revocati in caso di inadempienze reiterate ai compiti, o inattività ingiustificata o qualora subentri, dopo la nomina, una qualsiasi delle cause di ineleggibilità di cui sopra. La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del componente dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione procederà alla nomina di un sostituto. L’Organismo di Vigilanza i) propone gli adattamenti e aggiornamenti del Modello; ii) vigila e controlla l’osservanza e l’efficace attuazione del Modello, attivando se del caso il procedimento per l’adozione delle misure previste dal sistema disciplinare; iii) riporta il piano delle proprie attività, i relativi risultati e ogni altra informazione prevista dal Modello agli altri organi societari della Società; iv) gestisce e da seguito al flusso informativo ricevuto; v) assicura e monitora le iniziative di formazione e informazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte dei Destinatari. Per adempiere alle proprie responsabilità, l’Organismo di Vigilanza è dotato dei poteri di: auto-regolamentare il proprio funzionamento, incluse le modalità organizzative e di metodo ad indirizzo delle proprie attività; accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive presso tutte le funzioni della Società, a ogni informazione, documento aziendale o dato rilevante per le sue funzioni; disporre della collaborazione dei responsabili delle Direzioni aziendali e in ogni caso di tutti i Destinatari; qualora siano necessarie competenze specifiche per adempiere ai propri compiti, ricorrere a professionalità reperite all’esterno della Società, utilizzando allo scopo il proprio budget. In questi casi, i soggetti esterni operano come consulenti tecnici sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell’Organismo di Vigilanza. una volta esperite le opportune indagini ed accertamenti e sentito l’autore della violazione, segnalare l’evento secondo la disciplina prevista nel Sistema Disciplinare previsto nel presente Modello, fermo restando che l’iter di formale contestazione e l’irrogazione della sanzione è espletato a cura della Funzione Risorse Umane. Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l’Organismo potrà delegare uno o più compiti specifici ai singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto - 10 - dell’Organismo stesso. In ordine ai compiti delegati dall’Organismo a singoli membri dello stesso, la responsabilità da essi derivante ricade sull’Organismo nel suo complesso. Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l’ODV comunica - direttamente al Consiglio di Amministrazione (continuativamente, ed almeno semestralmente) e al Collegio Sindacale (periodicamente, su richiesta, o occasionalmente nei casi di presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dai Consiglieri di Amministrazione) - lo stato di fatto sull’attuazione del Modello, gli esiti dell’attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l’implementazione del Modello. Il Sistema Disciplinare Il presente Modello prevede un sistema disciplinare applicabile in caso di violazioni delle procedure e delle disposizioni ivi indicate. L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato. Al personale dipendente che non osservi le procedure e le disposizioni del Modello, verrà contestato l’inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e l’illecito disciplinare (costitutivo di violazione dell’obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza i compiti loro affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL di categoria). Con riferimento alle sanzioni irrogabili, esse verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dal CCNL. Tali sanzioni saranno comminate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e saranno proporzionate a seconda della loro gravità. Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le violazioni dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che: a) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il lavoratore che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico o adotti, nell’espletamento di Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società; b) incorre, inoltre, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il lavoratore che: adotti, nell’espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, diretto in modo univoco alla commissione dei Reati, dovendosi ravvisare in tale comportamento un’infrazione alla disciplina e alla diligenza nel lavoro, talmente grave da far venire meno la fiducia dell’azienda nei confronti del lavoratore; adotti, nell’espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento che si ponga palesemente in contrasto con le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale e materiale che non consente la prosecuzione del rapporto, neppure in via temporanea. - 11 - Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno esser comminati prima che siano trascorsi cinque giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni (anche verbalmente, con l’eventuale assistenza di un rappresentante dell’Associazione sindacale cui aderisce). Se il provvedimento non verrà comminato entro i sei giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte. La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti disciplinari potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze. Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della Legge n. 604 del 15 luglio 1966, confermate dall’articolo 18 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione. Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra elencate saranno determinate in relazione: alla gravità delle violazioni commesse e proporzionate alle stesse; alle mansioni del lavoratore; alla prevedibilità dell’evento; alla intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia; al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge; alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la violazione ed alla conseguente intensità del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro; alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. Ai collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza che non osservino le procedure indicate nel Modello, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, potrebbe essere imposta la risoluzione del relativo contratto, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto. Ai lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti che violino le norme di legge, o il Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’ODV, potranno essere applicate le sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell’art. 7 Legge 300/1970. L’accertamento di eventuali violazioni, nonché dell’inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all’ODV, potranno determinare la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l’assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell’art. 2103 cod. civ.. - 12 - Qualora a violare il Modello siano gli Amministratori della Società, l’ODV informerà tempestivamente l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale affinché provvedano ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto della Società. In particolare, in caso di violazioni del Modello di lieve entità il Consiglio di Amministrazione potrà procedere direttamente all’irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto o della revoca temporanea delle procure. In caso invece di violazioni del Modello di particolare rilevanza in quanto dirette in modo univoco ad agevolare ovvero a commettere un reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) saranno adottate dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione. La violazione del Modello da parte di soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali potrà determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ovvero il diritto di recesso dal medesimo fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall’applicazione delle misure previste dal Decreto. I flussi informativi e le segnalazioni Il Decreto enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l’istituzione di obblighi informativi nei confronti dell’ODV da parte degli organi societari e, in generale, dei Destinatari responsabili e competenti per materia; ciò al fine di abilitare l’Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei compiti assegnati. Gli obblighi di informazione verso l’ODV garantiscono un ordinato svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull’efficacia del Modello e riguardano, su base periodica, le informazioni, i dati e le notizie dettagliate nei documenti tecnici, ovvero ulteriormente identificate dall’ODV e/o da questi richieste alle singole funzioni della Società. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi previsti e disciplinati nel Modello e codificati nella documentazione tecnica a disposizione dell’ODV (c.d. flussi informativi). Gli obblighi di informazione verso l’ODV altresì riguardano, su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, attinente l’attuazione del Modello nelle aree di Attività Sensibili nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Organismo di Vigilanza (c.d. segnalazioni). Sia per i flussi informativi che per le segnalazioni è istituito un canale di comunicazione diretto con l’ODV, consistente nell’ indirizzo di posta elettronica “[email protected]”. L’Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione. Oltre ai flussi informativi e le segnalazioni sopra descritte, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti: provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi - 13 - altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti; richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei Reati, nonché ogni aggiornamento sugli sviluppi di tali procedimenti; notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; notizie relative alle violazioni, o presunte violazioni del Codice Etico, riscontrate a seguito di verifiche ispettive da cui risultino eventuali responsabilità per Reati o relative a fatti, atti od omissioni, anomalie o atipicità riscontrate che rivelino profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto e/o delle prescrizioni del Modello; l’insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili e ogni rilevante emanazione, modifica e/o integrazione del sistema organizzativo della Società (ad es. con riferimento alle procedure operative, al conferimento di deleghe e procure, ai mutamenti di situazioni di rischio o potenzialmente a rischio); attività di controllo svolte dai responsabili di altre direzioni aziendali dalle quali siano emersi fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto o del Modello. Tutti flussi informativi e le segnalazioni raccolte sono archiviate e custodite dall’Organismo di Vigilanza in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea. Il Processo di verifica dell’efficace attuazione del Modello Tra i requisiti espressi di un Modello vi è l’efficace attuazione dello stesso da parte dei Destinatari. Di tale processo è responsabile l’ODV, che assicura l’effettivo esercizio ed efficacia delle previsioni del Modello. Si precisa che il processo di verifica, oltre a consentire di raccogliere e ordinare i riscontri oggettivi del concreto funzionamento del Modello, nonché delle criticità e delle eventuali violazioni occorse, ha l’obiettivo continuo di: formare i responsabili dei controlli interni e dei flussi informativi in favore dell’OdV; attivare il processo di aggiornamento e integrazione del Modello, migliorandone l’adeguatezza e l’efficacia complessiva, rilevando anomalie nel comportamento dei controlli attesi, violazioni o opportunità di miglioramento delle prescrizioni e dei principi del Modello; attivare il procedimento sanzionatorio a carico di coloro che si sono resi responsabili di una o più infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche. E’ responsabilità dell’OdV definire modalità e strumenti con cui governare il processo di verifica dell’efficace attuazione del Modello. Formazione e informazione La formazione dei Destinatari costituisce una componente essenziale del programma di conformità ai requisiti del Decreto. - 14 - Danone ha quindi definito un programma di comunicazione e formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio. L’obiettivo della formazione è incrementare la capacità di prevenzione dei Reati. Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall’ODV, in collaborazione con la Direzione Risorse Umane e con i responsabili delle Direzioni aziendali di volta in volta coinvolte nell’applicazione del Modello. In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati, nell’ambito della fase di mantenimento, dei moduli d’approfondimento mirati alla diffusione della conoscenza delle variazioni intervenute. Nei confronti dei Destinatari esterni è curata, ove necessario, l’informativa sul Modello e Codice Etico strumentale all’integrazione contrattuale o all’inserimento di apposita/e clausola/e di limitazione della responsabilità della Società e di risoluzione unilaterale per le ipotesi di comportamenti contrari al presente Modello e al Codice Etico. E’ responsabilità dell’ODV definire modalità e strumenti per monitorare le iniziative di formazione e informazione. Processo di aggiornamento e miglioramento L’adozione e l’efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione. Il Consiglio di Amministrazione cura, pertanto, l’aggiornamento (integrazione e/o modifica) nel tempo del Modello, garantendone l’adeguatezza e l’idoneità, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei Reati. A supporto del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza, propone gli adattamenti e aggiornamenti del Modello che ritiene necessari a seguito di mutamenti nell’organizzazione o nell’attività della Società, modifiche al quadro normativo di riferimento, nonché per dare seguito ad anomalie o violazioni accertate delle prescrizioni del Modello stesso. Sezione terza Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Danone S.p.A. – parte speciale Le attività sensibili mappate A seguito delle attività svolte dalla Società per predisporre il presente Modello (c.d. “risk assessement”), è emerso come solo alcune delle fattispecie comprese tra le categorie di Reati di seguito citate potrebbero impegnare la responsabilità della Società: - reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto); - reati societari (art. 25 ter del Decreto); - reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del Decreto); - 15 - reati in tema di falsità nei segni di riconoscimento, contro l’industria e il commercio e in violazione del diritto d’autore (artt. 25 bis, 25 bis 1 e 25 novies). Per quanto riguarda le restanti categorie di Reati (così come alcune fattispecie di reato all’interno delle categorie di Reati citate) si è ritenuto che, alla luce delle attività svolte dalla Società, del suo contesto socio-economico e delle relazioni giuridiche ed economiche che usualmente la stessa instaura con soggetti terzi, il rischio sia solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile e sia pertanto sufficiente assicurare un presidio generale mediante la componente del Modello rappresentata dal Codice Etico, dalla sua Appendice e più in generale dal sistema di controllo interno. La Società si impegna, in ogni caso, a valutare costantemente la rilevanza di eventuali ulteriori Reati, attualmente previsti dal Decreto o che saranno introdotti da successive integrazioni allo stesso. - Parte speciale A – Reati contro la pubblica amministrazione Fattispecie rilevanti: Truffa: ipotesi di reato che si configura quando il dipendente ponga in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea); Frode informatica: ipotesi di reato che si configura quando il dipendente, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, arrechi danno a terzi; Corruzione per l'esercizio della funzione e Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: ipotesi di reato che si configura quando un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (determinando un vantaggio in favore dell’offerente). Tra corrotto e corruttore deve esistere un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco; Istigazione alla corruzione: ipotesi di reato che si configura quando, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli; Corruzione in atti giudiziari: ipotesi di reato che si configura quando il dipendente corrompa un pubblico ufficiale (magistrato, cancelliere od altro funzionario) coinvolto in un procedimento giudiziario, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento; Concussione ed Induzione indebita a dare o promettere utilità: ipotesi di reato che si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa (concussione) o induca (induzione indebita) un dipendente a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli; Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Attività sensibili: Attività per la tutela degli interessi sociali e della categoria; Contenzioso giurisdizionale o procedimenti amministrativi in occasione di verifiche (anche fiscali) e sanzioni; - 16 - - - Richieste di provvedimenti concernenti l'attività sociale (licenze, approvazioni, certificazioni – anche in materia di sicurezza ambientale, sanitaria e di prevenzione incendi - e autorizzazioni varie); Accertamenti e verifiche qualità dei prodotti (anche ispezioni presso gli stabilimenti); Registrazione diritti di proprietà intellettuale; Organizzazione manifestazioni a premio; Gestione retribuzione e contribuzione del personale; Verifiche in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro; Attività di recupero crediti; Notifiche al Ministero della Salute in occasione della messa in commercio di nuovi prodotti funzionali/arricchiti; Formalità necessarie alla gestione dei rapporti di lavoro con i dipendenti; Esecuzione dei pagamenti nei confronti dello Stato e di altri enti pubblici; Formalità legate all'espletamento degli adempimenti in ambito societario. Principi generali di comportamento: È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, individualmente o collettivamente, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato sopra considerate, violando i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione. Nello specifico è proibito: effettuare elargizioni in denaro, omaggi o regali, o riconoscere vantaggi di qualsiasi natura (assunzioni, etc.) a pubblici funzionari italiani o stranieri, per acquisire trattamenti di favore nella conduzione dell’attività aziendale; richiedere a consulenti, fornitori e partner in genere, prestazioni ulteriori e scollegate rispetto a quanto definito nel rapporto contrattuale costituito con gli stessi; riconoscere compensi o effettuare prestazioni in favore di consulenti, fornitori e partner in genere, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al rapporto contrattuale specifico, al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale; rilasciare dichiarazioni mendaci – di qualsiasi natura – a rappresentanti della Pubblica Amministrazione. Procedure e vincoli specifici: QU01 - Visite ispettive e rapporti con la PA FI02 - Gestione cassa e banche HR03- Donazioni, sponsorizzazioni ed altre liberalità HR02 - Note spese HR01 - Selezione, assunzione e gestione del personale PU01 - Acquisti di beni e servizi. PROCEDURA DI-98-PCD-053. SEGREGAZIONE e DESIGNAZIONE dei POTERI: vedi visura camerale della Società; Le relazioni con soggetti terzi, incaricati dalla Società di intrattenere, per suo conto, relazioni con la Pubblica Amministrazione dovranno essere redatti per iscritto e contenere limiti specifici al mandato attribuito; - 17 - - Purchasing code of ethics; KOL & Lobbing activities guidelines; The little book against fraud. Parte speciale B – Reati societari Fattispecie rilevanti: False comunicazioni sociali: ipotesi di reato che si realizza quando un amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco e liquidatore, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, esponga fatti materiali falsi nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, o ometta informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori; Impedito controllo: ipotesi di reato che si realizza quando un amministratoreimpedisce o ostacola, mediante occultamento di documenti od altri artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, cagionando un danno ai soci; Formazione fittizia del capitale: ipotesi di reato che si realizza quando un amministratore o i soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrivendo reciprocamente azioni o quote, sopravvalutando in modo rilevante i conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; Indebita restituzione dei conferimenti: ipotesi di reato che si realizza quando un amministratore, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituisce, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li libera dall’obbligo di eseguirli; Illegale ripartizione degli utili e delle riserve: ipotesi di reato che si realizza quando un amministratore ripartisce utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartisce riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante: ipotesi di reato che si realizza quando un amministratore acquista o sottoscrive azioni o quote della società o della società controllante, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; Operazioni in pregiudizio dei creditori: commettono tale reato gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori; Illecita influenza sull'assemblea: la condotta tipica consiste nel determinare, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: commettono tale reato gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti - 18 - - sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità e, al fine di ostacolare l'esercizio delle loro funzioni, espongono fatti materiali falsi, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. I medesimi soggetti sono altresì puniti quando, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni; Corruzione tra privati: commette tale reato chiunque dà o promette denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a coloro che sono sottoposti alla loro direzione e vigilanza di società terze, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società di cui fanno parte. Attività sensibili: redazione delle scritture contabili, delle relazioni, dei bilanci e degli altri documenti dell'impresa (i.e. relazioni sulla gestione); operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale; rapporti con gli organi di vigilanza e con il socio, i revisori o i sindaci; gestione dei controlli previsti dalla legge, dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello o dalle procedure per la sua attuazione, (potenziale ostacolo ai controlli sulla rappresentazione contabile dell'attività d'impresa); gestione degli accertamenti ispettivi; documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività di impresa; attività di Merger & Acquisition; attività per l’ottenimento delle certificazioni prescritte ai sensi di legge; gestione delle risorse finanziarie; gestione delle relazioni con amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori o dipendenti di società terze. Principi generali di comportamento Nella gestione della Società, oltre al Modello ed alle regole indicate ai successivi paragrafi, i Destinatari, in relazione al loro grado di coinvolgimento nelle Attività Sensibili, devono rispettare: i) il sistema di controllo interno, le procedure aziendali, il sistema di controllo della gestione; ii) il Codice Etico e la sua Appendice; iv) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting. Ai Destinatari coinvolti nelle Attività Sensibili rilevanti è, inoltre, espressamente vietato di porre in essere una o più delle fattispecie di reato sopra considerate o violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente sezione. In particolare, è quindi vietato: - 19 - - - - introdurre falsità o omissioni in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali; restituire conferimenti al socio, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; acquistare o sottoscrivere azioni della società fuori dai casi previsti dalla legge; effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori; procedere ad aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale; ostacolare le attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o le visite ispettive delle autorità pubbliche di vigilanza; determinare o influenzare l’assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare; omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l’attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità, o esporvi fatti non rispondenti al vero; promettere od offrire benefici o altre utilità a soggetti appartenenti a controparti contrattuali attuali o potenziali della Società affinché omettano atti compiano o ne compiano di contrari agli obblighi inerenti al loro ufficio e ai loro obblighi di fedeltà. Procedure e vincoli specifici: QU01 - Visite ispettive e rapporti con la PA FI01 – Formazione del bilancio e rapporti con i revisori, i sindaci ed il socio FI02 - Gestione cassa e banche PU01 - Acquisti di beni e servizi SEGREGAZIONE e DESIGNAZIONE dei POTERI: vedi visura camerale della Società; The little book against fraud; Potential conflicts of interest disclosure statement; Corporate Law Policy. Parte speciale C – Sicurezza Fattispecie rilevanti: Omicidio colposo: il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto; Lesioni personali colpose: il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Attività sensibili: - 20 - Il rischio legato alla commissione dei reati citati riguarda tutti i dipartimenti ed i processi aziendali, in quanto impattati dalle prescrizioni del decreto legislativo 81/2008. Principi generali di comportamento: Tutti i dipendenti della Società, inclusi gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza – sono tenuti a: rispettare ogni e qualsiasi prescrizione rilevante contenuta nel decreto legislativo 81/2008 e nelle procedure aziendali; non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e sicurezza; promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ed assicurare l’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro; adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento specificati nella Parte Speciale A nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive; sottoporsi ai controlli sanitari previsti ed agli interventi formativi previsti; promuovere, coerentemente col proprio ruolo aziendale, l’informazione e formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, di rischi specifici connessi allo svolgimento delle specifiche mansioni e attività, di specifiche procedure e misure di prevenzione e protezione adottate in azienda; utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui al punto precedente, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza; segnalare ai propri Responsabili o all’RSPP e/o all’OdV eventuali violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale: sottoporre all’attenzione del proprio superiore gerarchico e/o dell’OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne. Procedure specifiche SI01 - Adempimenti in materia di salute e sicurezza; Politiche sicurezza Danone (http://danone-intranet.itmil.danet/group/danone/wise). Parte speciale D - Reati in tema di falsità nei segni di riconoscimento e in violazione del diritto d’autore Fattispecie rilevanti: Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni: tale reato viene commesso da chi, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di - 21 - - - - - proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, o da chi usa tali titoli contraffatti o alterati; Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi: tale fattispecie punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, ovvero detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci: commette tale reato chiunque vende o mette in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore su origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto; Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale: tale fattispecie punisce chi, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica, adopera industrialmente, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore: queste fattispecie puniscono chi, senza averne diritto, i) mette a disposizione del pubblico, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, un’opera dell’ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche, ii) chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o iii) concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE o iv) riproduce su supporti non contrassegnati SIAE, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o chi v) duplica e diffonde opere televisive e cinematografiche, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, o detiene e cede supporti contenenti le suddette opere ma privi del contrassegno SIAE. Attività sensibili: adozione, utilizzo e gestione di marchi e altri diritti di proprietà industriale: scelta dei marchi dei prodotti, impiego di particolari tecniche produttive o forme dei prodotti; sviluppo delle etichette dei prodotti (tutti i contenuti, compresi i testi c.d. "di marketing"); allestimento dei siti internet di marca, creazione di canali youtube e pagine facebook; predisposizione degli strumenti informatici di lavoro (pc, Ipad, Iphone, BlackBerry); creazione della pubblicità (impiego di musiche, foto o altro tutelabile sotto il profilo della proprietà intellettuale). Principi generali di comportamento Ai dipendenti della Società è vietato porre in essere comportamenti tali da concretizzare una delle fattispecie di reato sopra descritte, mentre è loro imposto di verificare con l’ufficio legale che siano rispettate le condizioni di utilizzo di ogni nuovo marchio, segno distintivo, modello o altro elemento suscettibile di tutela (composizione musicale o cinematografica). Inoltre, la Società: verifica periodicamente che i programmi presenti sui personal computer aziendali siano stati regolarmente installati e siano muniti di valida licenza d’uso (tale verifica - 22 - - - viene realizzata anche accentrando i relativi acquisti presso la Direzione Sistemi Informativi); custodisce i supporti magnetici contenenti i programmi per elaboratore, le credenziali per il download, nonché i certificati e le licenze che attestano il diritto di utilizzo dei programmi, presso gli uffici della Direzione Sistemi Informativi; applica adeguate misure idonee a limitare o impedire l’accesso a taluni siti internet (c.d. black list, periodicamente aggiornata) organizza i sistemi informatici in modo tale che sia possibile, in caso di effettiva necessità, tracciare ogni operazione effettuata. Procedure specifiche PI01 – Gestione asset di proprietà intellettuale; Policy del Gruppo Danone sulla scelta e sull'utilizzo dei marchi. Parte speciale E – Reati contro l’industria e il commercio Fattispecie rilevanti: - - Turbata libertà dell'industria o del commercio; Frode nell'esercizio del commercio: tale reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita; Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. Attività sensibili: Relazioni con i clienti, i KOL, le autorità; Produzione e importazione dei prodotti a marchio Danone; Effettuazione dei controlli di qualità sui prodotti prodotti o importati. Principi generali di comportamento: I Destinatari dovranno: tenere un comportamento corretto e trasparente nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico e delle procedure interne, nei rapporti con i clienti; non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato contro l’industria ed il commercio; non interferire, impendendolo o turbandolo, nell’esercizio dell’industria o del commercio altrui; attivarsi nel caso di segnalazione negative circa l’onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa la titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale; assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi; conservare la documentazione a supporto, adottando ogni opportuna misura di sicurezza, fisica e logica; - 23 - - - mantenere un comportamento collaborativo con gli Organismi di Vigilanza e le autorità giudiziarie; sottoporre all’attenzione del superiore gerarchico e/o dell’OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere, all’interpretazione della normativa vigente e delle procedure interne; segnalare ai Responsabili di funzione e/o all’OdV eventuali violazioni delle norme e eventuali operazioni insolite o sospette. Procedure e vincoli specifici: QU02 – Qualità Danone Way Referentials (Quality Management); Sales Code of Ethics; KOL & Lobbing activities guidelines; Food, Nutrition, Health Charter. - 24 -