Tax ruling: stretta della Commissione contro l`elusione dell

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Tax ruling: stretta della Commissione contro l`elusione dell
ISSN 2384-9169
TAX RULING: STRETTA DELLA COMMISSIONE CONTRO L’ELUSIONE
DELL’IMPOSTA SULLE SOCIETÀ
Tenendo fede alle dichiarazioni di intenti rese nella Comunicazione del dicembre 2012 “An Action Plan
to strengthen the fight against tax fraud and tax evasion” e facendo seguito alle Conclusioni del
Consiglio Europeo del 18 dicembre 2014, il 18 marzo scorso la Commissione europea ha presentato
una proposta legislativa consistente in un pacchetto di misure finalizzate a contrastare la frode e
l’evasione fiscale e, più specificamente, l’elusione dell’imposta sulle società, favorendo – rectius
imponendo – la trasparenza sui c.d tax ruling.
L’iniziativa – da inquadrarsi nel programma d’azione Fiscalis 2020-, giunge dopo che lo scandalo
Luxleaks, scoppiato alla fine dell’anno scorso, ha messo in luce – grazie alle indagini avviate dalla
Commissione europea sui tax ruling praticati nei confronti di multinazionali quali Amazon, Fiat, Apple e
Starbucks (v. qui e qui) – come nel corso degli ultimi anni alcuni Paesi membri dell’Unione europea,
primo tra tutti il Lussemburgo, abbiano concesso a numerose aziende generosi accordi di natura
tributaria, permettendo alle stesse di ridurre il loro carico fiscale, con il rischio di penalizzare, di
converso, il gettito fiscale degli altri Stati membri nonché, più in generale, il buon funzionamento del
mercato interno e il gioco della libera concorrenza. Rischio concreto, dal momento che- secondo
quanto statuito dalla Commissione all’esito delle indagini preliminari- tali concessioni di privilegi fiscali
comportano vantaggi specifici e selettivi solo per talune società o gruppi di società e, pertanto,
possono costituire aiuti di stato contrastanti con la lettera dell’art. 107, par. 1 TFUE.
In via preliminare, è necessario ricordare che la proposta in esame si inserisce in un contesto
interessato da recenti modifiche, rispondenti al duplice scopo di adeguare la normativa europea agli
standards sanciti dal nuovo art. 26 del Modello OCSE e di combattere l’evasione fiscale a livello
internazionale , tra le quali ricordiamo: 1) la pubblicazione nel mese di aprile 2014 della Direttiva
2014/48, recante importanti modifiche alla Direttiva 2003/48/CE sulla fiscalità del risparmio; 2)
l’adozione, nel dicembre 2014, della Direttiva 2014/107/UE, volta ad ampliare il novero dei già
pregnanti obblighi in materia di scambio automatico di informazioni tra le autorità nazionali competenti
previsti dall’art. 8 della direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale
(DAC), sino a sancire l’assoluta inopponibilità del segreto bancario quale limite alla cooperazione in
tale settore; 3)gli accordi raggiunti, sempre nel mese di dicembre scorso, tra PE e Commissione
relativamente alla proposta di una IV direttiva antiriciclaggio (il testo definitivo non è ancora stato reso
noto, ma si ipotizza saranno accolti gli emendamenti fatti propri dal PE con la risoluzione legislativa
dell’11 marzo 2014).
Da un punto di vista strettamente tecnico, il tax ruling – o interpello preventivo – è l’istanza che il
contribuente, preliminarmente al sorgere dell’obbligazione tributaria, rivolge all’Amministrazione
competente al fine di risolvere in via preventiva (ed interpretativa) possibili controversie afferenti il
corretto prelievo tributario. In concreto, gli Stati richiesti – rectius: le Amministrazioni competenti –
presentano al contribuente richiedente una sorta di preventivo in cui viene calcolato il suo reddito
imponibile e la relativa imposizione fiscale, spesso correlato ad una specifica operazione straordinaria.
Sfruttando la complessità delle norme fiscali e la mancanza di trasparenza e cooperazione tra gli Stati
membri, alcune società multinazionali – con controllate in diversi Paesi – nel corso degli anni hanno
scelto – e scelgono tuttora – la destinazione più vantaggiosa fiscalmente, facendo in modo di imputare
profitti a quella tra le società del gruppo che ha sede nel Paese che garantisce, appunto attraverso un
tax ruling, il trattamento fiscale più conveniente, così minimizzando la propria contribuzione fiscale.
Partendo dal duplice presupposto che, ad oggi, la normativa europea disciplina lo scambio di
informazioni in ambito fiscale solo alla luce di determinate circostanze e che le predette pratiche
elusive non possono essere efficacemente contrastate attraverso l’adozione di misure puramente
nazionali, il pacchetto sulla trasparenza fiscale presentato dalla Commissione –che parrebbe doversi
attuare tramite l’introduzione di modifiche al testo della DAC oggi in vigore- mira sostanzialmente ad
eliminare ogni margine di discrezionalità e interpretazione in materia.
Stando al testo della proposta, gli Stati membri saranno tenuti a scambiare automaticamente – vale a
dirsi senza che sia concesso loro alcun vaglio preventivo circa la rilevanza ovvero la necessità di tale
scambio- tutte le informazioni sui propri cross-borders ruling. Ciascun Paese potrà poi chiedere a ogni
altro SM informazioni più dettagliate su un determinato ruling.
Oltre a ciò, la Commissione individua altresì in capo alle autorità fiscali nazionali l’obbligo (attualmente
mera facoltà) di inviare ogni tre mesi una relazione agli altri SM in merito a tutti i ruling fiscali
transfrontalieri da esse emanati.
Infine, lo scambio automatico di informazioni dovrebbe avere efficacia retroattiva sino a ricomprendere
tutti i ruling fiscali adottati da ogni SM partire dal 1 gennaio 2005, previsione quest’ultima di certo
destinata a suscitare critiche e reazioni anche sotto il profilo della certezza del diritto.
In aggiunta a ciò, il pacchetto di riforme comprende anche una comunicazione che delinea una serie
di ulteriori iniziative volte ad implementare il programma europeo di trasparenza fiscale, tra le quali: la
valutazione di nuovi obblighi di trasparenza per le società multinazionali; la proposta di revisione del
“Codice di condotta sulla tassazione delle imprese” e – al fine di “evitare duplicazioni e sovrapposizioni
normative” – l’abrogazione della Direttiva sulla fiscalità del risparmio, considerata ormai “sorpassata”
alla luce delle modifiche alla DAC introdotte nel mese di dicembre.
In un contesto, quale quello della fiscalità e della lotta all’evasione, sempre più caratterizzato da
problematiche di rilevanza sovranazionale e internazionale, non si può fare a meno di sottolineare
l’importanza delle iniziative proposte dalla Commissione.
Con lo scambio automatico di informazioni, infatti, ogni Stato sarà al corrente dei ruling fiscali
transfrontalieri che si applicano nel territorio UE e potrà valutare direttamente l’impatto delle decisioni
di altri Stati membri sui soggetti che quello Stato ritiene suscettibili di acquisire rilevanza per il proprio
ordinamento tributario. Potranno così essere adottate più facilmente le misure necessarie a tutelare le
base imponibili e reagire alle pratiche elusive di pianificazione fiscale aggressiva. Nondimeno, la
possibilità per ciascun Paese di sottoporre a controllo i cross-border rulings adottati dagli altri SM,
renderà le autorità tributarie meno inclini a offrire ai contribuenti trattamenti “privilegiati”, evitando così
delocalizzazioni meramente fittizie, con vantaggio per una più sana concorrenza tra le imprese.
Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, ai sensi dell’art. 113 TFUE, la proposta legislativa di questo
pacchetto potrà essere definitivamente adottata solo con delibera del Consiglio UE “all’unanimità,
secondo una procedura legislativa speciale previa consultazione del Parlamento europeo e del
Comitato economico e sociale”.
Sulla base di tale disposizione, considerato altresì il tenore delle conclusioni del Consiglio Europeo di
dicembre, la Commissione auspica un forte impegno da parte degli Stati membri in tal senso, affinché
in seno al Consiglio si raggiunga un accordo unanime sulla proposta entro la fine del 2015 e ne sia
garantita l’entrata in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2016.
Pubblicato il: 07/04/2015
Autore: Chiara Giussani
Categorie: segnalazioni
Tag: fiscalità, scambio di informazioni, tax ruling
Editore: Bruno Nascimbene, Milano
Rivista registrata presso il Tribunale di Milano, n. 278 del 9 settembre 2014
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