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______________________________________________________________ AGIRE.tv - Agenzia Stampa - [email protected] ______________________________________________________________ AGIRE.tv - Agenzia Stampa - [email protected] CONCILIAZIONE PARITETICA, SEMPLIFICAZIONI IN VISTA NUOVE REGOLE E 30.10.2013 CATANIA - Qualche settimana fa è stato firmato dall'Anaci (Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari) e dalle associazioni per i consumatori il nuovo regolamento in materia di conciliazione paritetica. Lo strumento ha il compito di semplificare le procedure di controversia tra i professionisti amministratori di condominio aderenti ad Anaci e gli utenti del servizio di amministrazione condominiale. La nuova normativa s'inserisce tra gli strumenti di tutela previsti dalla legge n. 4/2013 ("Disposizioni in materia di professioni non organizzate") e prevede un intervento diretto delle associazioni professionali che si assumono così il compito di promuovere nuove forme di garanzia a tutela dell'utente. Tra le norme approvate per proteggere i consumatori la più importante e rilevante sembra senz'altro l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all' attività professionale. In breve la conciliazione paritetica è una procedura veloce ed economica, alternativa alla causa giudiziaria, per la risoluzione delle controversie civili e commerciali; essa infatti consente di raggiungere un accordo in maniera riservata e non vincolante rispetto all' eventuale attivazione di una causa giudiziale, che può essere sempre perseguita nell' ipotesi di mancata conciliazione. L'intento principale è quello offrire ai cittadini, uno strumento già sperimentato con successo in altri settori, per risolvere in via conciliativa, e quindi rapida, efficace ed economica, le controversie in ambito condominiale tra amministratori di condominio e condomini. Per la legge 4/2013 a cui il regolamento fa riferimento tra gli attori della conciliazione paritetica figurano coloro che esercitano professioni non organizzate, ovvero l' attività economica "volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale". Il presidente nazionale Anaci Pietro Membri ha sostenuto con forza l' importanza di questo provvedimento, affermando che "con la sottoscrizione di questo regolamento, da noi fortemente voluto, il rapporto tra gli amministratori di condominio e le Associazioni dei consumatori ci permetterà , nei prossimi anni, di rafforzare un' alleanza su temi di comune interesse non soltanto per tutelare i diritti e gli interessi di tutti i cittadini che vivono in condominio ma anche per consentire ai nostri associati di offrire agli utenti un servizio di sempre maggiore qualità. Definirei, dunque, questo protocollo una nuova opportunità per i cittadini e un altro strumento a disposizione della collettività". Della stessa opinione il vicepresidente del Movimento Difesa del Cittadino Francesco Luongo che ha dichiarato che si tratta "di una grande opportunità per i condomini, in grado ______________________________________________________________ AGIRE.tv - Agenzia Stampa - [email protected] di risolvere le controversie in modo rapido, efficace e soprattutto poco costoso rispetto ai costi spropositati che avrebbe un giudizio e la preliminare obbligatoria procedura di conciliazione". Agevolazioni fiscali incentivano la mediazione e l'accordo. La conciliazione paritetica è una forma di mediazione già attività ed utilizzata in molti campi, con grandi vantaggi per i cittadini e i consumatori. Generalmente si tratta della creazione di una commissione di conciliazione che cerca di risolvere la controversia senza che le parti si incontrino direttamente. In caso di disservizio il consumatore può presentare un reclamo scritto secondo le forme e i modi previsti dal contratto. Se la risposta non è soddisfacente o non arriva in tempi brevi, il cittadino, supportato da un' associazione di consumatori, può presentare domanda di conciliazione. La commissione si riunisce e propone un accordo al richiedente. In caso di accettazione il verbale della conciliazione vale come accordo accettato e sottoscritto da entrambe le parti in causa. In caso di rifiuto si sigla un verbale di mancato accordo e si presenta la controversia in altre sedi. La conciliazione paritetica è gratuita per i consumatori. Alcune associazioni dei consumatori potrebbero richiedere il versamento di una quota di iscrizione per offrire la propria assistenza. Esistono inoltre una serie di agevolazioni fiscali volte a incentivare il ricorso alla mediazione e alla conciliazione. Emiliano Zappalà ______________________________________________________________ AGIRE.tv - Agenzia Stampa - [email protected] IMPOSTA DI BOLLO SUL CONTO CORRENTE CONDOMINIALE: FACCIAMO CHIAREZZA Il conto corrente condominiale è diventato obbligatorio con la nuova riforma del condominio. L’imposta di bollo è fissata dall’Agenzia delle Entrate a 100 euro ROMA - Recentemente è entrata in vigore la Legge 220/2012, meglio nota come «Riforma del condominio». Fra le tante novità introdotte una delle più importanti riguarda l’obbligo di apertura di un conto corrente condominiale che, come tutti i conti correnti bancari, è soggetto ad una imposta di bollo. Tenere i soldi in banca, però, costa e sono ancora pochi i conti online a zero spese come conto Bancoposta, Webank, Ing Direct e altri, che permettono di non avere costi di gestione. Anche sui conti correnti condominiali, quindi, sono associate delle spese e delle tasse come l’imposta di bollo che, in genere, per i privati equivale al 34,20 euro l’anno. Quanto costerà invece l’imposta di bollo sui condomini che sono obbligati ad aprire un conto corrente? Sulla questione è bene fare chiarezza: se per le persone fisiche l’importo dell’imposta di bollo è di 34,20 euro, per le società sale a 100 euro. Ma quindi il condominio è considerato persona fisica o società? In data 16 ottobre 2013, rispondendo a un’interrogazione parlamentare, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che: «l’imposta di bollo sui conti correnti bancari condominiali è di 100 euro, dato che gli intestatari non vengono qualificati come persona fisica. I condomini, quindi, possono essere equiparati a persone giuridiche, nonostante la giurisprudenza di legittimità si sia espressa in senso contrario». Infatti la Cassazione con una sentenza storica aveva equiparato i condomini a «consumatori», ovvero a persone fisiche, ma il Fisco non sembra sentire ragioni e pretende di imporre su questi conti 100 euro di imposta di bollo. Uno dei problemi principali, però, è che gli istituti bancari potrebbero applicare a questi conti correnti anche le «commissioni sullo scoperto», non legittime secondo i condomini. La questione, come evidente, è spinosa e lo stesso Ministero dell’Economia lascia uno spiraglio aperto per una revisione del provvedimento. «Si tratta di un problema che ANACI ha sollevato nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana ben prima della recente introduzione dell'obbligatorietà del conto corrente condominiale – ha dichiarato Pietro Membri, presidente nazionale ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari e Condominiali) – La nostra Associazione si è rivolta ad ABI sperando di trovare una sponda perché riteniamo tali condotte gravemente lesive dei diritti dei condomini». Secondo Membri, fino ad ora, da ABI non sono arrivate proposte costruttive e la sensazione è che la situazione si possa sbloccare solo con un intervento governativo. ______________________________________________________________ AGIRE.tv - Agenzia Stampa - [email protected] CONTO CORRENTE INTESTATO AL CONDOMINIO IMPOSTA DI BOLLO DI 100,00 EURO a cura di: TuttoCamere.it In considerazione della previsione dettata dall'art. 13, comma 2-bis della Tariffa – Parte 1^, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, ed in assenza di specifiche previsioni al riguardo, deve ritenersi che nel caso in cui il conto corrente bancario sia intestato ad un condominio, trattandosi di "soggetto diversi da persona fisica", l'imposta di bollo deve essere corrisposta nella misura annua di euro 100,00. È questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate rispondendo a una interrogazione a risposta immediata (n. 5-01163) in Commissione Finanze della Camera il 16 ottobre 2013. L'interrogazione partiva proprio dalla distinzione posta dal comma 2-bis dell'art. 13 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 tra "persone fisiche", per le quali l'imposta è d 34,20 euro, e "soggetti diversi da persona fisica", per i quali è invece prevista l''imposta di 100,00 euro. Ora, dato che il condominio non e` certamente una persona giuridica (come peraltro affermato dalla Corte di Cassazione con le Sentenze n. 9148 del 8 aprile 2008 e n. 16920 del 21 luglio 2009), il dubbio era legittimo. L'Agenzia delle Entrate, però, rispondendo all'interrogazione, e pur citando le citate sentenze della Corte di Cassazione, giunge alla contraddittoria conclusione che il condominio intestatario del conto corrente sia da considerare "soggetto diverso da persona fisica". Tuttavia, la stessa Agenzia conclude ritenendo che la problematica «appare meritevole di ulteriori approfondimenti tecnici da parte degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria». ______________________________________________________________ AGIRE.tv - Agenzia Stampa - [email protected] 25/10/2013 Quando guadagnano gli amministratori di condominio? Secondo Anaci devono puntare su qualità e professionalità 22/10/2013 Bolli sui conti correnti condominiali L'interpretazione delle Entrate e la risposta dell’Anaci 18/10/2013 Condominio: regolamento per conciliazioni paritetiche ANACI e Associazioni dei Consumatori insieme per tutelare i diritti dei cittadini che vivono in condominio 08/10/2013 Amministratori condominiali per il risparmio energetico L'Anaci presenta il progetto "Abitare Biotech", fondato su comfort abitativo e sicurezza ______________________________________________________________ AGIRE.tv - Agenzia Stampa - [email protected]