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CONCILIAZIONE
PARITETICA,
SEMPLIFICAZIONI IN VISTA
NUOVE
REGOLE
E
30.10.2013
CATANIA - Qualche settimana fa è stato firmato dall'Anaci (Associazione nazionale
amministratori condominiali e immobiliari) e dalle associazioni per i consumatori il
nuovo regolamento in materia di conciliazione paritetica. Lo strumento ha il compito di
semplificare le procedure di controversia tra i professionisti amministratori di condominio
aderenti ad Anaci e gli utenti del servizio di amministrazione condominiale.
La nuova normativa s'inserisce tra gli strumenti di tutela previsti dalla legge n. 4/2013
("Disposizioni in materia di professioni non organizzate") e prevede un intervento diretto
delle associazioni professionali che si assumono così il compito di promuovere nuove
forme di garanzia a tutela dell'utente. Tra le norme approvate per proteggere i consumatori
la più importante e rilevante sembra senz'altro l'attivazione di uno sportello di riferimento
per il cittadino, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano
rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni
relative all' attività professionale.
In breve la conciliazione paritetica è una procedura veloce ed economica, alternativa alla
causa giudiziaria, per la risoluzione delle controversie civili e commerciali; essa infatti
consente di raggiungere un accordo in maniera riservata e non vincolante rispetto all'
eventuale attivazione di una causa giudiziale, che può essere sempre perseguita nell'
ipotesi di mancata conciliazione. L'intento principale è quello offrire ai cittadini, uno
strumento già sperimentato con successo in altri settori, per risolvere in via conciliativa, e
quindi rapida, efficace ed economica, le controversie in ambito condominiale tra
amministratori di condominio e condomini. Per la legge 4/2013 a cui il regolamento fa
riferimento tra gli attori della conciliazione paritetica figurano coloro che esercitano
professioni non organizzate, ovvero l' attività economica "volta alla prestazione di servizi o
di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro
intellettuale".
Il presidente nazionale Anaci Pietro Membri ha sostenuto con forza l' importanza di
questo provvedimento, affermando che "con la sottoscrizione di questo regolamento, da
noi fortemente voluto, il rapporto tra gli amministratori di condominio e le Associazioni dei
consumatori ci permetterà , nei prossimi anni, di rafforzare un' alleanza su temi di comune
interesse non soltanto per tutelare i diritti e gli interessi di tutti i cittadini che vivono in
condominio ma anche per consentire ai nostri associati di offrire agli utenti un servizio di
sempre maggiore qualità. Definirei, dunque, questo protocollo una nuova opportunità per i
cittadini e un altro strumento a disposizione della collettività".
Della stessa opinione il vicepresidente del Movimento Difesa del Cittadino Francesco
Luongo che ha dichiarato che si tratta "di una grande opportunità per i condomini, in grado
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di risolvere le controversie in modo rapido, efficace e soprattutto poco costoso rispetto ai
costi spropositati che avrebbe un giudizio e la preliminare obbligatoria procedura di
conciliazione".
Agevolazioni fiscali incentivano la mediazione e l'accordo.
La conciliazione paritetica è una forma di mediazione già attività ed utilizzata in molti
campi, con grandi vantaggi per i cittadini e i consumatori. Generalmente si tratta della
creazione di una commissione di conciliazione che cerca di risolvere la controversia senza
che le parti si incontrino direttamente. In caso di disservizio il consumatore può presentare
un reclamo scritto secondo le forme e i modi previsti dal contratto. Se la risposta non è
soddisfacente o non arriva in tempi brevi, il cittadino, supportato da un' associazione di
consumatori, può presentare domanda di conciliazione. La commissione si riunisce e
propone un accordo al richiedente. In caso di accettazione il verbale della conciliazione
vale come accordo accettato e sottoscritto da entrambe le parti in causa. In caso di rifiuto
si sigla un verbale di mancato accordo e si presenta la controversia in altre sedi. La
conciliazione paritetica è gratuita per i consumatori. Alcune associazioni dei consumatori
potrebbero richiedere il versamento di una quota di iscrizione per offrire la propria
assistenza. Esistono inoltre una serie di agevolazioni fiscali volte a incentivare il ricorso
alla mediazione e alla conciliazione.
Emiliano Zappalà
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IMPOSTA DI BOLLO SUL CONTO CORRENTE CONDOMINIALE:
FACCIAMO CHIAREZZA
Il conto corrente condominiale è diventato obbligatorio con la nuova riforma del
condominio. L’imposta di bollo è fissata dall’Agenzia delle Entrate a 100 euro
ROMA - Recentemente è entrata in vigore la Legge 220/2012, meglio nota come «Riforma
del condominio». Fra le tante novità introdotte una delle più importanti riguarda l’obbligo di
apertura di un conto corrente condominiale che, come tutti i conti correnti bancari, è
soggetto ad una imposta di bollo.
Tenere i soldi in banca, però, costa e sono ancora pochi i conti online a zero spese come
conto Bancoposta, Webank, Ing Direct e altri, che permettono di non avere costi di
gestione. Anche sui conti correnti condominiali, quindi, sono associate delle spese e delle
tasse come l’imposta di bollo che, in genere, per i privati equivale al 34,20 euro l’anno.
Quanto costerà invece l’imposta di bollo sui condomini che sono obbligati ad aprire un
conto corrente?
Sulla questione è bene fare chiarezza: se per le persone fisiche l’importo dell’imposta di
bollo è di 34,20 euro, per le società sale a 100 euro. Ma quindi il condominio è considerato
persona fisica o società?
In data 16 ottobre 2013, rispondendo a un’interrogazione parlamentare, l’Agenzia delle
Entrate ha dichiarato che: «l’imposta di bollo sui conti correnti bancari condominiali è di
100 euro, dato che gli intestatari non vengono qualificati come persona fisica. I condomini,
quindi, possono essere equiparati a persone giuridiche, nonostante la giurisprudenza di
legittimità si sia espressa in senso contrario».
Infatti la Cassazione con una sentenza storica aveva equiparato i condomini a
«consumatori», ovvero a persone fisiche, ma il Fisco non sembra sentire ragioni e
pretende di imporre su questi conti 100 euro di imposta di bollo. Uno dei problemi
principali, però, è che gli istituti bancari potrebbero applicare a questi conti correnti anche
le «commissioni sullo scoperto», non legittime secondo i condomini.
La questione, come evidente, è spinosa e lo stesso Ministero dell’Economia lascia uno
spiraglio aperto per una revisione del provvedimento. «Si tratta di un problema che ANACI
ha sollevato nei confronti dell'Associazione Bancaria Italiana ben prima della recente
introduzione dell'obbligatorietà del conto corrente condominiale – ha dichiarato Pietro
Membri, presidente nazionale ANACI (Associazione Nazionale Amministratori
Immobiliari e Condominiali) – La nostra Associazione si è rivolta ad ABI sperando di
trovare una sponda perché riteniamo tali condotte gravemente lesive dei diritti dei
condomini».
Secondo Membri, fino ad ora, da ABI non sono arrivate proposte costruttive e la
sensazione è che la situazione si possa sbloccare solo con un intervento governativo.
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CONTO CORRENTE INTESTATO AL CONDOMINIO
IMPOSTA DI BOLLO DI 100,00 EURO
a cura di: TuttoCamere.it
In considerazione della previsione dettata dall'art. 13, comma 2-bis della Tariffa – Parte 1^,
allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, ed in assenza di specifiche previsioni al riguardo, deve
ritenersi che nel caso in cui il conto corrente bancario sia intestato ad un condominio,
trattandosi di "soggetto diversi da persona fisica", l'imposta di bollo deve essere
corrisposta nella misura annua di euro 100,00.
È questo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate rispondendo a una interrogazione a
risposta immediata (n. 5-01163) in Commissione Finanze della Camera il 16 ottobre 2013.
L'interrogazione partiva proprio dalla distinzione posta dal comma 2-bis dell'art. 13 della
Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 tra "persone fisiche", per le quali l'imposta è d
34,20 euro, e "soggetti diversi da persona fisica", per i quali è invece prevista l''imposta di
100,00 euro. Ora, dato che il condominio non e` certamente una persona giuridica (come
peraltro affermato dalla Corte di Cassazione con le Sentenze n. 9148 del 8 aprile 2008 e
n. 16920 del 21 luglio 2009), il dubbio era legittimo.
L'Agenzia delle Entrate, però, rispondendo all'interrogazione, e pur citando le citate
sentenze della Corte di Cassazione, giunge alla contraddittoria conclusione che il
condominio intestatario del conto corrente sia da considerare "soggetto diverso da
persona fisica".
Tuttavia, la stessa Agenzia conclude ritenendo che la problematica «appare meritevole di
ulteriori approfondimenti tecnici da parte degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria».
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