Il Governo - Dipartimento per le riforme istituzionali

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Il Governo - Dipartimento per le riforme istituzionali
IL GOVERNO
FRANCIA
Il Governo
Il Governo:
• determina e conduce la politica della Nazione;
• dispone dell’amministrazione e delle Forze
armate;
• è responsabile di fronte al Parlamento.
Il Primo Ministro:
• dirige l’azione di governo;
• è responsabile della difesa nazionale;
• assicura l’esecuzione delle leggi;
• esercita il potere regolamentare:
• attribuisce le cariche civili e militari;
• in alcuni casi, può sostituire il Presidente della
Repubblica nella presidenza dei consigli e dei comitati
superiori della difesa nazionali e nella presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il Primo Ministro
Costituisce la “cerniera” delle relazioni tra
Parlamento ed Esecutivo.
La nomina avviene con decreto; alla sua
pubblicazione il Primo Ministro entra nel pieno
delle sue funzioni.
Propone la nomina dei Ministri, che vengono
nominati dal Presidente della Repubblica (la scelta dei
Ministri è in qualche misura condizionata dall’accordo indispensabile del
Capo dello Stato e dallo stato delle forze politiche).
È spesso assistito dai Segretari di Stato.
Dispone dell’amministrazione delle Forze armate;
il Governo è responsabile della difesa nazionale (si
pongono problemi di concorrenza con il Presidente della Repubblica, che
è il capo delle Forze armate).
Segue i progetti di legge di iniziativa governativa
in tutte le fasi per assicurarne l’esito positivo.
Svolge una funziona di orientamento e
coordinamento dell’azione di Governo (organizza il
lavoro governativo, dà istruzioni e assicura l’abitrato tra i differenti
ministeri, fa rispettare la solidarietà di governo, esprime la posizione
dell’intero Governo).
È a capo di servizi molto diversificati tra loro, che
vengono gestiti nella massima autonomia
possibile.
Il Governo
La base giuridica della composizione del Governo
è costituita da un decreto semplice firmato dal
Presidente della Repubblica, controfirmato dal
Primo Ministro e pubblicato sul Journal Officiel.
Tale decreto stabilisce:
• la struttura del Governo;
• il numero dei Ministri;
• le loro attribuzioni (non tutti i Ministri sono sullo stesso piano).
Il Governo è un organo:
• collegiale (ha esistenza propria, distinta da quella dei suoi membri,
ed è istituzionalizzata nel Consiglio dei Ministri);
• gerarchizzato:
1) Primo Ministro;
2) Ministri di Stato (sono normalmente titolari di un Dipartimento;
hanno una remunerazione mensile più elevata degli altri Ministri ma
identica situazione amministrativa);
3) Ministri de plein exercice (sono titolari di un Dipartimento);
4) Ministri delegati (in alcuni Governi; sono titolari di un
Dipartimento ma collegati al Primo Ministro o a un Ministro de plein
exercice; non hanno piena autonomia);
5) Segretari di Stato (non partecipano alle riunioni del Consiglio
dei Ministri, salvo che le decisioni non li riguardino. Possono essere titolari
di un Dipartimento o di un servizio amministrativo e assistono il Primo
Ministro o un Ministro).
Il Consiglio dei Ministri:
• è l’organo collegiale che costituisce il Governo
(come previsto dalla Costituzione);
• è lo strumento privilegiato del coordinamento
interministeriale (ove si realizza la solidarietà politica tra i membri
dell’Esecutivo in periodo di coincidenza di maggioranze e tra i membri del
Governo in periodo di coabitazione politica);
• è presieduto dal Presidente della Repubblica e
comprende i Ministri (non tutti, a seconda dei casi);
• ha le seguenti competenze: proporre al
Presidente della Repubblica l’oggetto del
referendum; deliberare la nomina dei più alti
funzionari dello Stato; deliberare i progetti di
ordinanza e di decreti; decretare lo stato di
assedio; deliberare sui progetti di legge;
deliberare sull’impegno della responsabilità del
Governo da parte del Primo Ministro.
I Ministri possono riunirsi:
• nel Consiglio di Gabinetto (riunisce, ormai raramente,
Ministri e Segretari di Stato, sotto la presidenza del Presidente del
Consiglio dei Ministri, per appianare le divergenze politiche e giungere a
un compromesso);
• nei Comitati interministeriali (Ministri e/o alti funzionari
sono convocati dal Primo Ministro per definire la politica governativa in un
settore bisognoso del coordinamento interministeriale);
• nei Comitati ristretti (riunioni di Ministri e alti funzionari
convocati dal Primo Ministro).
Il rapporto fiduciario
tra Governo e Assemblea nazionale
Fiducia iniziale
Mozione di censura
(art. 49, c. 1, Cost.)
(art. 49, c. 2, Cost.)
Questione di fiducia
Il Primo Ministro, dopo
deliberazione del
Consiglio dei Ministri,
impegna la
responsabilità del
Governo sul
programma o
eventualmente su una
dichiarazione di
politica generale ((art.
49, c. 1, Cost.).
• Presentata da 1/10
dei deputati;
• votazione dopo 48
ore dal deposito;
• è richiesta la
maggioranza assoluta
dei deputati (si
computano solo i voti
favorevoli alla mozione);
• massimo 3 mozioni
per sessione ordinaria
e 1 per sessione
straordinaria per i
firmatari della mozione
(art. 49, c. 2, Cost.).
Il Primo Ministro, su
deliberazione del
Consiglio dei Ministri,
impegna la
responsabilità del
Governo sul voto di un
testo (art. 49, c. 3, Cost.).
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• Non sussiste un
obbligo formale di
presentazione del
Governo dinanzi
all’Assemblea
Nazionale.
• La dottrina e la
prassi maggioritarie
considerano la
fiducia iniziale come
una sorta di fiducia
implicita (pur
discutibile mediante
la mozione di
censura).
(art. 49, c. 3, Cost.)
Se non viene
presentata una
mozione di censura
entro 48 ore (o se essa
viene presentata ma
viene respinta), il testo
viene approvato (art.
49, c. 3, Cost.).
Se viene approvata il
Governo deve
dimettersi.
• È uno strumento molto efficace per fare pressione
sulla maggioranza;
• Dal 2008 può essere posta solo:
1) sui progetti di leggi finanziarie e della sicurezza
sociale;
2) sulle altre leggi, nel limite di 1 proposta per sessione.
Governo e Senato
Il Primo Ministro ha la facoltà di richiedere al Senato
l’approvazione di una dichiarazione di politica generale (art. 49,
c. 4, Cost.)
È una procedura con cui il Governo può cercare l’appoggio del Senato di fronte
all’Assemblea Nazionale (non è una procedura sanzionatoria).