Il Governo - Dipartimento per le riforme istituzionali
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Il Governo - Dipartimento per le riforme istituzionali
IL GOVERNO FRANCIA Il Governo Il Governo: • determina e conduce la politica della Nazione; • dispone dell’amministrazione e delle Forze armate; • è responsabile di fronte al Parlamento. Il Primo Ministro: • dirige l’azione di governo; • è responsabile della difesa nazionale; • assicura l’esecuzione delle leggi; • esercita il potere regolamentare: • attribuisce le cariche civili e militari; • in alcuni casi, può sostituire il Presidente della Repubblica nella presidenza dei consigli e dei comitati superiori della difesa nazionali e nella presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Primo Ministro Costituisce la “cerniera” delle relazioni tra Parlamento ed Esecutivo. La nomina avviene con decreto; alla sua pubblicazione il Primo Ministro entra nel pieno delle sue funzioni. Propone la nomina dei Ministri, che vengono nominati dal Presidente della Repubblica (la scelta dei Ministri è in qualche misura condizionata dall’accordo indispensabile del Capo dello Stato e dallo stato delle forze politiche). È spesso assistito dai Segretari di Stato. Dispone dell’amministrazione delle Forze armate; il Governo è responsabile della difesa nazionale (si pongono problemi di concorrenza con il Presidente della Repubblica, che è il capo delle Forze armate). Segue i progetti di legge di iniziativa governativa in tutte le fasi per assicurarne l’esito positivo. Svolge una funziona di orientamento e coordinamento dell’azione di Governo (organizza il lavoro governativo, dà istruzioni e assicura l’abitrato tra i differenti ministeri, fa rispettare la solidarietà di governo, esprime la posizione dell’intero Governo). È a capo di servizi molto diversificati tra loro, che vengono gestiti nella massima autonomia possibile. Il Governo La base giuridica della composizione del Governo è costituita da un decreto semplice firmato dal Presidente della Repubblica, controfirmato dal Primo Ministro e pubblicato sul Journal Officiel. Tale decreto stabilisce: • la struttura del Governo; • il numero dei Ministri; • le loro attribuzioni (non tutti i Ministri sono sullo stesso piano). Il Governo è un organo: • collegiale (ha esistenza propria, distinta da quella dei suoi membri, ed è istituzionalizzata nel Consiglio dei Ministri); • gerarchizzato: 1) Primo Ministro; 2) Ministri di Stato (sono normalmente titolari di un Dipartimento; hanno una remunerazione mensile più elevata degli altri Ministri ma identica situazione amministrativa); 3) Ministri de plein exercice (sono titolari di un Dipartimento); 4) Ministri delegati (in alcuni Governi; sono titolari di un Dipartimento ma collegati al Primo Ministro o a un Ministro de plein exercice; non hanno piena autonomia); 5) Segretari di Stato (non partecipano alle riunioni del Consiglio dei Ministri, salvo che le decisioni non li riguardino. Possono essere titolari di un Dipartimento o di un servizio amministrativo e assistono il Primo Ministro o un Ministro). Il Consiglio dei Ministri: • è l’organo collegiale che costituisce il Governo (come previsto dalla Costituzione); • è lo strumento privilegiato del coordinamento interministeriale (ove si realizza la solidarietà politica tra i membri dell’Esecutivo in periodo di coincidenza di maggioranze e tra i membri del Governo in periodo di coabitazione politica); • è presieduto dal Presidente della Repubblica e comprende i Ministri (non tutti, a seconda dei casi); • ha le seguenti competenze: proporre al Presidente della Repubblica l’oggetto del referendum; deliberare la nomina dei più alti funzionari dello Stato; deliberare i progetti di ordinanza e di decreti; decretare lo stato di assedio; deliberare sui progetti di legge; deliberare sull’impegno della responsabilità del Governo da parte del Primo Ministro. I Ministri possono riunirsi: • nel Consiglio di Gabinetto (riunisce, ormai raramente, Ministri e Segretari di Stato, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, per appianare le divergenze politiche e giungere a un compromesso); • nei Comitati interministeriali (Ministri e/o alti funzionari sono convocati dal Primo Ministro per definire la politica governativa in un settore bisognoso del coordinamento interministeriale); • nei Comitati ristretti (riunioni di Ministri e alti funzionari convocati dal Primo Ministro). Il rapporto fiduciario tra Governo e Assemblea nazionale Fiducia iniziale Mozione di censura (art. 49, c. 1, Cost.) (art. 49, c. 2, Cost.) Questione di fiducia Il Primo Ministro, dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri, impegna la responsabilità del Governo sul programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale ((art. 49, c. 1, Cost.). • Presentata da 1/10 dei deputati; • votazione dopo 48 ore dal deposito; • è richiesta la maggioranza assoluta dei deputati (si computano solo i voti favorevoli alla mozione); • massimo 3 mozioni per sessione ordinaria e 1 per sessione straordinaria per i firmatari della mozione (art. 49, c. 2, Cost.). Il Primo Ministro, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, impegna la responsabilità del Governo sul voto di un testo (art. 49, c. 3, Cost.). Icons made by Freepik from www.flaticon.com • Non sussiste un obbligo formale di presentazione del Governo dinanzi all’Assemblea Nazionale. • La dottrina e la prassi maggioritarie considerano la fiducia iniziale come una sorta di fiducia implicita (pur discutibile mediante la mozione di censura). (art. 49, c. 3, Cost.) Se non viene presentata una mozione di censura entro 48 ore (o se essa viene presentata ma viene respinta), il testo viene approvato (art. 49, c. 3, Cost.). Se viene approvata il Governo deve dimettersi. • È uno strumento molto efficace per fare pressione sulla maggioranza; • Dal 2008 può essere posta solo: 1) sui progetti di leggi finanziarie e della sicurezza sociale; 2) sulle altre leggi, nel limite di 1 proposta per sessione. Governo e Senato Il Primo Ministro ha la facoltà di richiedere al Senato l’approvazione di una dichiarazione di politica generale (art. 49, c. 4, Cost.) È una procedura con cui il Governo può cercare l’appoggio del Senato di fronte all’Assemblea Nazionale (non è una procedura sanzionatoria).