B piano generale degli impianti per la pubblicità

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B piano generale degli impianti per la pubblicità
COMUNE DI PONTASSIEVE
(Provincia di Firenze)
REGOLAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA’
E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Allegato “B”
piano generale degli impianti per la pubblicità
di cui all’art.8 del regolamento e all’art.3 comma 3 del D.Lgs.507/93
approvato con Del. C.C. n.170 del 28.12.1995
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ART.1 - ZONIZZAZIONE
Il territorio comunale è suddiviso, agli effetti dell’installazione dei mezzi pubblicitari, in tre zone,
così come di seguito specificato.
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ZONA “A“ : AREE DI INTERESSE STORICO – ARCHITETTONICO
La zona comprende le vie e le piazze dei centri abitati di seguito elencate:
PONTASSIEVE: via Roma, via Ghiberti, via Tanzini, via P. Palagi, via Filicaia, via F.lli
Monzecchi, via V. Veneto e via Piave; piazze XIV Martiri, piazza Boetani, piazza Vittorio
Emanuele II; vicoli del Fangaccio, vicolo del Portuccio, vicolo della Sieve, vicolo della Fonte,
vicolo del Fosso e vicolo delle Scalette.
SIECI: via Aretina, lato numeri pari, dal n. 180 al n. 212; via Aretina, lato numeri dispari, dal n.
97 (pieve di S. Giovanni a Remole) al n. 151; piazza Albizi.
MOLINO DEL PIANO: via F.lli Carli, via del Torrente, via Vecchia, via del Fosso di Sieci, via
della Costa e via del Vallone; piazza Matteotti, piazza del Mercato e piazza V. Emanuele.
MONTELORO, SANTA BRIGIDA, DOCCIA, ACONE e COLOGNOLE: intero abitato
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ZONA “B“: AREE URBANE DI RISPETTO
La zona è costituita dalle aree dei centri abitati non comprese nella zona A.
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ZONA “C“: AREE SOTTOPOSTE A VINCOLI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI ED EDIFICI
SOTTOPOSTI A TUTELA STORICO - ARTISTICA
La zona è costituita dalle aree sottoposte a tutela e a vincolo dalle seguenti leggi e loro
successive integrazioni e modificazioni: L. 1.6.1939, n. 1089, L. 29.6.1939, n. 1497, L. R.
1.5.1980, n. 59, L. R. 29.06.1982, n. 52, L. 8.8.1985, n. 431.
ART. 2 - LIMITAZIONI E DIVIETI – NORME PER LA ZONA A
1. Sono vietati i mezzi pubblicitari sui terrazzi.
2. E’ vietata l’installazione di cartelloni, pannelli, frecce di direzione e mezzi similari, lungo le
strade.
3. I cassonetti sono consentiti solo se collocati entro i sovrapporti degli sporti; l’installazione del
cassonetto dovrà occupare interamente l’apposito vano e dovrà esservi una sporgenza
massima di cm. 3 dal filo del muro delle mazzette interne agli sporti. Sulle sporgenze e sulla
collocazione dei cassonetti, in presenza di insolubili esigenze tecniche da dimostrare ed ove
non fossero possibili altre forme alternative, potranno essere esaminate e concesse eventuali
deroghe.
4. Sono vietati gli striscioni, gli stendardi e i mezzi similari, tranne che gli stessi pubblicizzino
manifestazioni culturali ed artistiche così come disposto dai commi 11 e 14 del successivo
art.8.
5. Sono vietate le insegne con neon a vista, i globi, i prismi ed i mezzi similari.
6. Sono vietate le insegne luminose, illuminate e qualsiasi altro mezzo pubblicitario che per
tipologia, materiali, colori e forme siano esteticamente o architettonicamente in dissonanza con
le caratteristiche del paesaggio urbano circostante.
7. Per le insegne e per tutti gli altri mezzi pubblicitari dovranno essere impiegati preferibilmente
materiali naturali; potranno essere consentiti anche altri, purché non in contrasto con i
materiali, le dimensioni ed i colori degli edifici circostanti. Le diverse soluzioni, infine, dovranno
inserirsi in un organico progetto d’insieme.
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ART. 3 - LIMITAZIONI E DIVIETI – NORME PER LA ZONA B
1. Per i cassonetti è applicabile la normativa prevista per la zona “A“, salvo la possibilità di una
sporgenza massima di cm. 5 dal filo del muro o delle mazzette interne agli sporti. Potranno
essere esaminate e concesse eventuali deroghe in caso di irrisolvibili e provate esigenze
tecniche.
2. All’interno dei centri abitati è vietata l’installazione di cartelloni e pannelli lungo le strade.
ART. 4 - LIMITAZIONI E DIVIETI – NORME PER LA ZONA C
1. Sono vietati cartelli, cartelloni, striscioni, stendardi e mezzi similari. Per quanto concerne gli
striscioni e gli stendardi valgono le disposizioni previste al comma 11 del successivo articolo 8.
2. Per le insegne e mezzi similari si rimanda a quanto prescritto per la zona A al precedente
articolo 2.
3. E’ vietata l’installazione di cartelloni, pannelli, frecce direzionali e mezzi similari, ad eccezione
della segnaletica di indicazione relativa ad attività agricole, o comunque legate all’agricoltura,
turistiche ed agrituristiche.
ART. 5 - LIMITAZIONI E DIVIETI – NORME PER TUTTE LE ZONE
1. E’ vietata l’installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario sui tetti.
2. Per tutti i mezzi pubblicitari è vietato l’uso dell’illuminazione ad intermittenza.
3. E’ vietata la collocazione di ogni mezzo pubblicitario sulle opere d’arte o sugli edifici di
importanza storica e monumentale.
4. I mezzi pubblicitari non potranno essere installati in modo da coprire gli elementi decorativi
degli edifici quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano, lesenature, né
interessare arcate, portici, sottoportici e relative strutture architettoniche.
5. E’ vietato il collocamento di mezzi pubblicitari sulle mazzette dei negozi e sulle saracinesche,
nonché la tinteggiatura ed il rivestimento di queste, anche se non hanno intento pubblicitario,
quando alterino o modifichino le caratteristiche strutturali ed estetiche dei fabbricati e
dell’ambiente circostante.
6. L’installazione dei mezzi pubblicitari a lettere luminose, singole, a parete, dovrà essere
realizzata in modo tale che l’eventuale sottostante telaio si armonizzi con i colori della struttura
di appoggio. Nella zona B potrà essere consentita l’apposizione di un pannello di sottofondo.
7. Le targhe indicanti le professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in
modo uniforme riguardo alle dimensioni ed al materiale d’impiego e in presenza di sottostanti
bozze, contenute nella misura delle stesse.
8. In presenza di molteplici targhe potrà essere richiesta l’applicazione di un unico portatarghe.
9. Non sono consentite iscrizioni pubblicitarie sui lampioni della pubblica illuminazione.
10. Sono vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi visibili dai veicoli in
transito sulle strade che per loro forma, dimensione, colore ed ubicazione possono generare
confusione, nonché le sorgenti luminose che possano determinare abbagliamento.
11. La pubblicità sonora è vietata ad esclusione dei casi previsti dall’art. 23 del nuovo Codice della
Strada e dall’art. 59 del suo Regolamento di attuazione.
ART 6 - MEZZI PUBBLICITARI A BANDIERA – DIVIETO PER TUTTE LE ZONE
1. E’ sempre vietata l’installazione di mezzi pubblicitari verticali ed orizzontali “a bandiera“.
2. Quando le caratteristiche ambientali e l’architettura dell’immobile lo consentano, potrà essere
autorizzata l’installazione verticale “a bandiera“ anche a cassonetto unicamente ad insegne
con simbolo per l’individuazione di ospedali, ambulatori di pronto soccorso, farmacie, telefoni e
generi di monopolio, impianti di distribuzione di carburanti.
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3. Nei casi di cui al comma precedente l’altezza dal suolo non potrà essere inferiore a metri 4,00.
Potranno essere consentite deroghe in ragione alla larghezza della strada e quando non
sussistano pericoli per la sicurezza della circolazione.
ART. 7 - PUBBLICITA’ TEMPORAMEA
1. E’ da intendersi temporanea quella pubblicità che, indipendentemente dal contenuto del
messaggio, per le caratteristiche dell’impianto e del materiale impiegato non abbia carattere di
oggettiva stabilità.
2. Tutte le forme di pubblicità temporanea, anche se luminosa o illuminata, devono essere
riconducibili alle seguenti fattispecie: striscioni, stendardi, insegne provvisorie, cartelli murali,
pubblicità relativa alle vendite straordinarie e di liquidazione la cui esposizione ha durata
annuale massima di giorni 90, non prorogabili.
3. Le domande per l’esposizione dei suddetti mezzi pubblicitari devono essere redatte in
conformità a quanto previsto dall’articolo 18 del Regolamento. In luogo della documentazione
fotografica può essere presentata una documentazione grafica dalla quale si possano
desumere tutte le informazioni richieste al comma 3, punto a), dello stesso articolo 18.
ART. 8 - NORME PER L’INSTALLAZIONE DI MATERIALE PUBBLICATARIO A CARATTERE
PROVVISORIO
1. E’ consentita in tutto il territorio comunale la sola esposizione di stendardi con dimensioni m.
1,90 di altezza per m. 1,30 di base nelle localizzazioni previste appositamente dalla A.C.
2. E’ consentita la collocazione di soli due stendardi perfettamente combacianti su ogni singolo
sostegno, in modo da formare un’unica soluzione a doppia faccia.
3. E’ consentita la collocazione di stendardi pubblicitari ai soli pali o sostegni per l’illuminazione o
altra pubblica utilità, o su altri supporti anche appositamente predisposti, di diametro alla base
superiore a cm 10, e a condizione che il fissaggio del materiale pubblicitario sia effettuato con
fascette di plastica oppure proteggendo il palo con manicotti in gomma nel punto di fissaggio.
A tale scopo, pertanto, è vietato l’uso del filo di ferro.
4. E’ consentita la sola esposizione di stendardi in tela, senza applicazione di manifesti in carta o
plastica. Su di essi dovranno essere riportate, sul bordo inferiore ed in caratteri ben leggibili,
l’indicazione della ditta installatrice, la data di scadenza che è indicata nell’autorizzazione ed il
numero progressivo del mezzo pubblicitario che dovrà corrispondere esattamente a quello
indicato dalla ditta nell’istanza e successivamente autorizzato dall’Amministrazione comunale.
5. Lo stendardo deve essere collocato ad una altezza non inferiore a m. 3,00 dal piano terra,
misurata dal bordo inferiore ed inoltre non essere ancorato al sostegno in modo tale da non
pregiudicare o diminuire l’uso e l’efficacia del manufatto e di non determinare situazione di
pericolo per le cose e le persone.
6. Le domande dovranno essere redatte in conformità a quanto stabilito dall’art.18 del
Regolamento. E’ comunque richiesto un bozzetto dello stendardo chiaro e fedele nel
complesso della sua veste grafica. L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, qualora
lo reputi opportuno, una foto del mezzo pubblicitario.
7. E’ vietata la collocazione di stendardi ai pali della pubblica illuminazione quando questi ultimi
sono rivestiti dallo strato di resina poliestere e fibra di vetro.
8. E’ vietata la collocazione di stendardi a meno di m. 25 dagli impianti semaforici, ai pali che
sostengono indicazioni stradali o turistiche o comunque in modo tale da pregiudicare, anche
parzialmente, la visibilità della segnaletica stradale e delle altre indicazioni di interesse
pubblico.
9. E’ vietata l’installazione di stendardi su pali che insistono sulle aiuole poste nelle piazze o negli
slarghi. Sono escluse le aiuole spartitraffico e quelle che separano la strada in due
semicarreggiate, ferme restando le limitazioni di cui ai commi precedenti.
10. E’ severamente vietata la collocazione o l’ancoraggio di stendardi, striscioni ed altri mezzi
pubblicitari alle piante.
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11. E’ vietata l’installazione di stendardi all’interno delle zone A e C di cui all’articolo 1. All’interno di
dette zone potrà essere consentita esposizione di stendardi inerenti manifestazioni culturali ed
artistiche indette o patrocinate dall’Amministrazione comunale.
12. E’ consentita l’esposizione massima di n.15 stendardi pubblicitari reclamizzanti lo stesso
prodotto o la stessa attività, che possono essere esposti per un massimo di 90 giorni annui,
non prorogabili. Per messaggio pubblicitario verrà sempre considerato il testo del messaggio,
indipendentemente dalla veste grafica. Su richiesta motivata potrà essere concesso un
numero di stendardi superiore a 15 a discrezione dell’Amministrazione e solo per
manifestazioni a carattere culturale, artistico, sportivo, congressuale, promosse o patrocinate
da ENTI pubblici o morali.
13. Gli striscioni dovranno essere realizzati in tela e la loro dimensione non potrà essere superiore
a m. 1,00 di altezza. Dovranno essere collocati in modo tale da non pregiudicare la sicurezza
della viabilità e comunque installati ad un’altezza minima di m. 4,50 dal piano stradale. Per
l’ancoraggio non devono essere interessate strutture di sostegno, cavi elettrici o telefonici, né
pali e lampioni della pubblica illuminazione. Gli stessi saranno ancorati nei punti appositamente
predisposti ed indicati dall’Amministrazione comunale.
14. E’ vietata l’installazione di striscioni pubblicitari trasversali alla strada ed altri mezzi similari in
tutte le zone. Saranno consentiti esclusivamente per la pubblicizzazione di manifestazioni
artistiche, culturali, sportive, turistiche, congressuali, di indiscusso interesse pubblico.
15. Per la salvaguardia dell’ambiente circostante i cimiteri, per motivi di rispetto, è vietata la
collocazione di stendardi, striscioni e di qualsiasi altro mezzo pubblicitario entro un raggio di m.
150 dagli accessi a tutti i cimiteri esistenti nell’ambito del territorio comunale.
16. I cartelli pubblicizzanti le vendite straordinarie e di liquidazione sono consentiti per la durata
massima dei giorni indicati dalla legge 19.03.1980, n.80, ad eccezione dei cartelli di vendite
promozionali per i quali l’esposizione potrà essere consentita per la durata massima di 90
giorni annui.
17. La Giunta comunale, sentiti i pareri della C.E.C. e della P.M., determina gli spazi in cui
installare gli striscioni e gli stendardi.
18. Ogni soggetto autorizzato non potrà occupare contemporaneamente più del 25 % degli spazi
resi disponibili dall’Amministrazione comunale, nei casi in cui gli spazi disponibili non
permettano l’accoglimento di tute le domande presentate, saranno privilegiate le richieste
riferentesi ai soggetti che avranno usufruito in precedenza di un minor numero di
autorizzazioni, in modo da garantire una rotazione tra i vari interessati e consentire pari
opportunità di accesso a tali forme pubblicitarie.
ART. 9 - NORME PER L’INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA DI INDICAZIONE
1. L’installazione di frecce e segnali di indicazione può essere autorizzata su apposite strutture,
oppure su quelle eventualmente disponibili usate per la segnaletica stradale, nel caso si tratti
di segnaletica prevista dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada e con esso
compatibile, messe a disposizione dall’Amministrazione comunale o da eventuali altri soggetti
allo scopo autorizzati dall’Amministrazione comunale stessa.
2. Ogni gruppo segnaletico non potrà contenere più di sei segnali. Qualora fosse necessario
installare un numero di segnali maggiore, gli stessi dovranno essere frazionati in più gruppi.
3. Le dimensioni, la tipologia, i materiali, la grafia e le modalità di collocazione di detti segnali di
indicazione dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 495/1992 ed al quale si
rimanda per quanto non specificatamente indicato nel presente regolamento.
4. I segnali di indicazione dovranno contenere una sola indicazione per ogni singolo cartello.
5. E’ vietata l’installazione di frecce o segnali di indicazione relativi ad esercizi commerciali e
rivendite al minuto.
6. L’installazione di cartelloni, pannelli e frecce di indicazione stradale è vietata nelle zone A e C
e limitata nella zona B, così come previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del presente allegato B al
Regolamento. Nella zona C può essere consentita l’installazione di segnaletica di indicazione
relativa ad attività agricole o comunque legate all’agricoltura, turistiche ed agrituristiche e per
indicazioni territoriali e di luoghi di pubblico interesse.
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7. Oltre al pagamento dell’imposta sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche, quando dovute, l’Amministrazione comunale può richiedere il pagamento di un
canone d’uso delle strutture che sono messe a disposizione per l’installazione della
segnaletica di indicazione. Gli importi di tale canone saranno stabiliti con apposito
provvedimento.
ART. 10 - CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI
1. Tutti i mezzi pubblicitari dovranno essere mantenuti sempre in perfetto stato di manutenzione.
2. Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa; tali
dispositivi luminosi dovranno comunque essere rispondenti a quanto previsto dal precedente
art.5.
3. E’ vietato usare lo stemma del comune nella realizzazione di mezzi pubblicitari.
ART. 11 - MANUTENZIONE E STATO DI CONSERVAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
1. Tutti i mezzi pubblicitari devono essere mantenuti sempre in perfetto stato di manutenzione.
2. In caso contrario l’Amministrazione comunale può richiederne il ripristino o la rimozione,
assegnando un termine. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il sindaco dispone, con
propria ordinanza, la rimozione coattiva della pubblicità, addebitando agli interessati le spese
di rimozione o di rimessaggio, salvi naturalmente altri eventuali pagamenti per tributi o diritti.
3. Le operazioni di manutenzione e di ripristino dei mezzi pubblicitari, come pure gli eventuali
spostamenti o interventi ordinati dal Sindaco, o da questi autorizzati su richiesta degli
interessati, devono essere in ogni caso effettuati a cura e spese di questi ultimi.
4. Nel caso in cui i mezzi pubblicitari siano deteriorati in modo tale da essere pericolosi per la
sicurezza e l’incolumità pubblica e privata gli stessi potranno essere rimossi immediatamente,
a discrezione della Polizia Municipale o dell’Ufficio Tecnico comunale, addebitando all’utente le
relative spese.
5. I supporti pubblicitari (tralicci di sostegno, pali, cassonetti, telai) devono essere rimossi
unitamente alla pubblicità scaduta, possono essere mantenuti per il periodo strettamente
necessario alla sostituzione dei mezzi di cui sopra e, comunque, non oltre i 15 giorni dalla
cessazione della pubblicità, come deve risultare dall’applicazione dell’imposta.
6. Resta l’obbligo, a carico degli interessati titolari di autorizzazioni ad esporre mezzi pubblicitari,
di ripristinare, ove occorra, i luoghi sui quali insistevano le strutture di supporto di detti mezzi
pubblicitari.
7. In caso di inosservanza vi provvederà l’Amministrazione comunale addebitando all’utente le
relative spese.
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