una breve guida - Istituto Comprensivo Lodi Terzo
Transcript
una breve guida - Istituto Comprensivo Lodi Terzo
BREVE GUIDA PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO PARTE GENERALE Normativa di riferimento Per la procedura elettorale OM15 luglio 1991 (dall'art.24 al 46) Per le competenze del Consiglio di Istituto DL 297 del 16 aprile 1994 Quando si vota Le votazioni si svolgono secondo un calendario regionale per la Lombardia si vota il 20 e il 21 novembre 2016 Gli orari sono domenica 20 dalle 8.00 alle 12.00 lunedi 21 dalle 8.00 alle 13,30 Quanti sono i componenti del Consiglio d'Istituto Negli istituti con oltre i 500 alunni 8 docenti 8 genitori 2 Ata Dirigente scolastico Come funziona la Commissione Elettorale La commissione elettorale redige la lista degli elettori , predispone il materiale per le elezioni e ad elezioni ultimate attribuisce i seggi proclamando gli eletti. Chi fa parte della Commissione Elettorale non può candidarsi Quali ricorsi sono previsti Contro l'erronea compilazione degli elenchi degli elettori (dopo 5 giorni dall'affissione all'albo) contro l'erronea compilazione delle schede elettorali (entro 2 giorni dall'affissione all'albo) contro l'esclusione di una lista dalle elezioni (entro 2 giorni dall'affissione all'albo) contro i risultati delle elezioni (entro 5 giorni dall'affissione all'albo) Come si preparano le liste e a chi presentarle Le liste sono separate per componenti(Ata,docenti e genitori) ogni lista deve avere un motto e deve essere sottoscritta e presentata in segreteria se gli elettori sono meno di 20 bastano due firme di elettori appartenenti alla stessa componente se sono meno di 200 ma più di 20 occorrono 1/10 delle firme degli elettori appartenenti alla stessa componente se sono più di 200 sono necessarie almeno 20 firme degli elettori appartenenti alla stessa componente Possono sottoscrivere tutti coloro che hanno diritto di voto per quella componente ( anche i candidati e i membri della commissione elettorale) ma solo per una lista Le liste devono essere presentate dalle 9.00 del 31 ottobre alle 12.00 del 7 novembre 2016 il presentatore ufficiale della lista è il primo firmatario e viene riportato il numero romano in base all'ordine di presentazione Chi può candidarsi Tutti igenitori (o chi ne fa le veci) tutti i docenti a tempo indeterminato o supplenti con nomina su posto vacante o con supplenza annuale, tutto il personale Ata a tempo indeterminato o supplente annuale.le firme dei candidati devono essere autenticate o dal Dirigente Scolastico e dal suo sostituto oppure dal sindaco e da un suo sostituto Modalità di voto. - Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori, o a coloro che ne fanno legalmente le veci. Gli elettori votano previa esibizione di un documento di riconoscimento. I genitori che abbiano due o più figli iscritti nello stesso Istituto votano una volta sola e dove è iscritto il - - figlio più piccolo Gli elettori dovranno apporre la firma leggibile accanto al proprio nominativo nell’elenco degli elettori. Il voto viene espresso tracciando una croce sul numero della lista scelta tra quelle indicate sulla scheda. Si possono esprimere non più di due preferenze per la componente docenti e genitori, e solo una preferenza per la componente ATA, apponendo sulla scheda una croce vicino al nominativo del candidato appartenente alla lista votata. Le schede senza preferenze sono valide solo per l’attribuzione del numero di posti spettanti alla lista votata. Dove si svolgono le votazioni, lo scritinio e l'attribuzione dei seggi Le votazioni si svolgono per la componente Ata e Docenti presso il seggio 1 della scuola secondaria di primo grado "Don Milani" via Salvemini 1, per la componente dei genitori presso i plessi scolastici che frequentano i propri figli, per cui saranno istituiti 6 seggi elettorali, lo scrutinio sarà effettuato presso i vari seggi mentre l'attibuzione sarà fatta nel seggio n°1 Operazioni di scrutinio . Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. 2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio. 3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto il verbale secondo in duplice copia, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. 4. Da detto verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati: a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria; b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista; c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato. 5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze. 6. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono. 7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti. 8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista. 9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso. 10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso l'istituto in cui ha operato il seggio. 11. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") va rimesso subito al seggio n°1 a cui compete la procedura per all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti. NB 1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni e ha diritto al recupero del riposo festivo non goduto