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CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE (meccanica e motoristica, elettrauto, carrozzeria, gommista) art. 1 – FINALITA’ Il presente codice di comportamento delle imprese di autoriparazione (meccanica e motoristica, elettrauto, carrozzeria, gommista) contiene norme finalizzate a qualificare le imprese di autoriparazione secondo principi di correttezza professionale nei confronti dei clienti e delle altre imprese del settore; risponde altresì alle esigenze della clientela di avere garanzia della piena trasparenza ed informazione circa le prestazioni di autoriparazione, della loro durata e del loro costo nonché quella di stimolare la crescita professionale della categoria degli operatori dell’autoriparazione e la comunicazione tra gli stessi. art. 2 – ADESIONE AL CODICE L’adesione al codice di comportamento da parte delle imprese di autoriparazione è libera. Il recesso dall’adesione può avere luogo con preavviso di trenta giorni alla Camera di Commercio di Venezia. Sia l’adesione che il recesso devono avvenire in forma scritta. Ai fini dell’adesione al codice, l’impresa di autoriparazione deve essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Venezia ed in regola con il pagamento del relativo diritto annuale nonché con quanto disposto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122. L’elenco delle imprese aderenti è pubblico ed è consultabile presso la Camera di Commercio di Venezia. art. 3 – RICHIAMI NORMATIVI Promosso dalla Le norme previste dal presente codice integrano su base privatistica quanto disposto dal Codice Civile, dalla Legge 5febbraio 1992, n. 122, dall’art. 80 del Codice della Strada nonché dalle norme regionali e degli enti locali territoriali ed istituzionali in materia di autoriparazione. in collaborazione con le Associazioni della Provincia art. 4 – REVISIONE DEL CODICE Il codice di comportamento verrà revisionato ogni due anni, salvo il caso in cui sia riscontrata l’esigenza di procedere in tutto o in parte all’aggiornamento dello stesso, in relazione all’evoluzione tecnica, normativa, economica o imprenditoriale del settore, su richiesta della Camera di Commercio di Venezia o delle associazioni firmatarie. Il testo del codice aggiornato, verrà trasmesso dalla Camera di Commercio di Venezia ad ogni impresa di autoriparazione aderente e, trascorsi trenta giorni dal ricevimento, si intenderà integralmente accettato. La mancata accettazione deve essere comunicata per iscritto alla Camera di Commercio di Venezia e costituisce motivo di recesso ai sensi dell’art. 2. art. 5 – ACCOGLIMENTO DEL CLIENTE L’impresa di autoriparazione deve accogliere il cliente attenendosi alle norme di cortesia, evitando inutili ritardi ed ingiustificate attese per la prima visione del veicolo e la preventivazione degli interventi. art. 6 – PREVENTIVO L’impresa di autoriparazione, a richiesta del cliente, rilascia in maniera dettagliata un preventivo scritto e firmato, con l’indicazione della ditta o della ragione/denominazione sociale, del codice fiscale e della partita iva dell’impresa, delle operazioni da attuare, i pezzi da sostituire, specificando se trattasi di pezzi di ricambi originali o equivalenti agli originali, i prezzi comprensivi di iva, le forme ed i tempi di pagamento, nonché il termine entro il quale il veicolo sarà restituito, in conformità all’ allegata scheda d’accettazione. Nel caso in cui, per determinare compiutamente il preventivo, sia necessario intervenire sul veicolo, può essere addebitato il costo della manodopera, previa comunicazione al cliente. Il cliente può fissare un tetto massimo di spesa autorizzata. art. 7 – ORDINE DI LAVORO L’ordine di lavoro consiste nella sottoscrizione da parte del cliente e dell’autoriparatore della scheda d’accettazione, nella quale dovranno essere indicati la ditta o la ragione/denominazione sociale, il codice fiscale e la partita iva dell’impresa, le generalità del cliente, i dati identificativi del veicolo, le spese di custodia, le modalità di pagamento nonché l’autorizzazione al collaudo del veicolo. Dal momento della sottoscrizione della scheda d’accettazione alla consegna del veicolo, l’impresa di autoriparazione ne diventa custode e responsabile. L’impresa è esonerata da ogni responsabilità per gli accessori asportabili e per ogni oggetto eventualmente lasciato all’interno del veicolo. art. 8 – INTERVENTO La riparazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d’arte nel rispetto della normativa sulla sicurezza e di quella ambientale nonché delle disposizioni tecniche delle case costruttrici. La riparazione deve corrispondere a quella commissionata dal cliente con la sostituzione dei pezzi specificati nella scheda d’accettazione. L’impresa di autoriparazione dovrà sempre indicare al cliente gli interventi necessari per il perfetto stato d’efficienza del veicolo, ma non deve effettuare tali operazioni (riparazioni e/o sostituzioni) se non espressamente autorizzata del cliente. Se nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse l’esigenza di effettuare riparazioni indispensabili per il buon funzionamento e la sicurezza del veicolo, ancorché non indicate nella scheda d’accettazione, l’impresa di autoriparazione dovrà informare il cliente e richiedergli l’autorizzazione ad operare. Qualora il cliente non desse il proprio consenso e ciò impedisse l’esecuzione a regola d’arte del lavoro, l’impresa potrà rifiutarsi di continuare i lavori, addebitando al cliente il costo delle prestazioni svolte. art. 9 – PEZZI DI RICAMBIO L’impresa di autoriparazione utilizza pezzi di ricambio nuovi ed originali oppure equivalenti agli originali. I pezzi sostituiti sono messi a disposizione del cliente al momento del ritiro del veicolo. Trascorsi cinque giorni dal ritiro, verranno smaltiti nel rispetto delle normative ambientali vigenti. art. 10 – CONSEGNA DEL VEICOLO L’impresa di autoriparazione s’impegna a garantire il rispetto dei termini di consegna del veicolo, salvo causa di forza maggiore e/o necessità di interventi non preventivati. L’impresa di autoriparazione è tenuta ad illustrare al cliente le riparazioni eseguite ed a fornire tutte le informazioni richieste. Il cliente potrà effettuare un giro di prova accompagnato dal titolare dell’impresa o da un suo dipendente. L’impresa di autoriparazione provvede all’emissione di regolare documentazione fiscale relativa alle prestazioni, nel rispetto del presente codice di comportamento e delle normative vigenti, specificando gli interventi eseguiti e l’indicazione dei pezzi sostituiti. L’impresa di autoriparazione è responsabile dei lavori eseguiti. Alla consegna del veicolo segnalerà al cliente le anomalie di cui è a conoscenza e che non erano oggetto di riparazione, invitando quindi il cliente a provvedere alla loro eliminazione. All’atto della consegna del veicolo, il cliente provvederà al pagamento dell’importo indicato nella documentazione fiscale secondo le modalità ed i termini concordati. art. 11 – GARANZIA L’impresa di autoriparazione è responsabile della corretta esecuzione dei lavori effettuati, e garantisce che l’intervento è stato eseguito a regola d’arte. art. 12 – SPESE DI CUSTODIA L’impresa di autoriparazione può addebitare al cliente le spese di custodia del veicolo trascorsi otto giorni dalla comunicazione di avvenuta riparazione, effettuata con mezzo idoneo ad accertare l’avvenuto ricevimento, secondo le modalità specificate nella scheda d’accettazione. art. 13 – INADEMPIENZA DEL CLIENTE In caso di inadempienza del cliente, l’impresa di autoriparazione potrà trattenere il veicolo ai sensi dell’art. 2756 del Codice Civile. art. 14 – RAPPORTI TRA IMPRESE L’impresa di autoriparazione deve astenersi da qualsiasi iniziativa, attività o atteggiamenti diretti a sottrarre clientela alla concorrenza, col solo limite della presentazione ed illustrazione dei propri lavori nonché dei propri titoli e capacità professionali, senza alcuna valutazione comparativa con l’attività delle altre imprese. art. 15 – CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE In caso di controversia tra impresa di autoriparazione e cliente, qualora non si trovi una soluzione direttamente tra le parti, l’impresa è tenuta ad esperire un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Venezia. La Camera di Commercio di Venezia, per un anno di vigenza del presente codice di comportamento, s’impegna a sostenere interamente i costi del servizio di conciliazione, inclusa la liquidazione del conciliatore, per le liti il cui valore non superi € 15.000,00. Per gli anni successivi, si applicheranno le tariffe del servizio di conciliazione, così come previste dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Venezia e vigenti al momento della sottoscrizione del presente codice di comportamento, inclusa la liquidazione del conciliatore e con l'esclusione delle spese di avvio della procedura. Le Associazioni firmatarie del presente codice di comportamento, si impegnano a promuovere l'utilizzo del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Venezia per la soluzione delle controversie tra imprese di autoriparazione e clienti. art. 16 – ENTRATA IN VIGORE Il presente codice entra in vigore dalla data della sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle associazioni firmatarie.