Scarica in formato pdf il Codice di comportamento

Transcript

Scarica in formato pdf il Codice di comportamento
CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE
IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE
(meccanica e motoristica, elettrauto, carrozzeria, gommista)
art. 1 – FINALITA’
Il presente codice di comportamento delle imprese di autoriparazione (meccanica e motoristica,
elettrauto, carrozzeria, gommista) contiene norme finalizzate a qualificare le imprese di
autoriparazione secondo principi di correttezza professionale nei confronti dei clienti e delle altre
imprese del settore; risponde altresì alle esigenze della clientela di avere garanzia della piena
trasparenza ed informazione circa le prestazioni di autoriparazione, della loro durata e del loro
costo nonché quella di stimolare la crescita professionale della categoria degli operatori
dell’autoriparazione e la comunicazione tra gli stessi.
art. 2 – ADESIONE AL CODICE
L’adesione al codice di comportamento da parte delle imprese di autoriparazione è libera. Il
recesso dall’adesione può avere luogo con preavviso di trenta giorni alla Camera di Commercio di
Venezia. Sia l’adesione che il recesso devono avvenire in forma scritta.
Ai fini dell’adesione al codice, l’impresa di autoriparazione deve essere iscritta nel Registro delle
Imprese della Camera di Commercio di Venezia ed in regola con il pagamento del relativo diritto
annuale nonché con quanto disposto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122.
L’elenco delle imprese aderenti è pubblico ed è consultabile presso la Camera di Commercio di
Venezia.
art. 3 – RICHIAMI NORMATIVI
Promosso dalla
Le norme previste dal presente codice integrano su base
privatistica quanto disposto dal Codice Civile, dalla Legge
5febbraio 1992, n. 122, dall’art. 80 del Codice della Strada
nonché dalle norme regionali e degli enti locali territoriali ed
istituzionali in materia di autoriparazione.
in collaborazione con le Associazioni
della Provincia
art. 4 – REVISIONE DEL CODICE
Il codice di comportamento verrà revisionato ogni due anni,
salvo il caso in cui sia riscontrata l’esigenza di procedere in
tutto o in parte all’aggiornamento dello stesso, in relazione
all’evoluzione
tecnica,
normativa,
economica
o
imprenditoriale del settore, su richiesta della Camera di
Commercio di Venezia o delle associazioni firmatarie. Il
testo del codice aggiornato, verrà trasmesso dalla Camera
di Commercio di Venezia ad ogni impresa di
autoriparazione aderente e, trascorsi trenta giorni dal
ricevimento, si intenderà integralmente accettato.
La
mancata accettazione deve essere comunicata per iscritto
alla Camera di Commercio di Venezia e costituisce motivo
di recesso ai sensi dell’art. 2.
art. 5 – ACCOGLIMENTO DEL CLIENTE
L’impresa di autoriparazione deve accogliere il cliente
attenendosi alle norme di cortesia, evitando inutili ritardi ed
ingiustificate attese per la prima visione del veicolo e la
preventivazione degli interventi.
art. 6 – PREVENTIVO
L’impresa di autoriparazione, a richiesta del cliente, rilascia
in maniera dettagliata un preventivo scritto e firmato, con
l’indicazione della ditta o della ragione/denominazione
sociale, del codice fiscale e della partita iva dell’impresa,
delle operazioni da attuare, i pezzi da sostituire,
specificando se trattasi di pezzi di ricambi originali o
equivalenti agli originali, i prezzi comprensivi di iva, le forme
ed i tempi di pagamento, nonché il termine entro il quale il
veicolo sarà restituito, in conformità all’ allegata scheda
d’accettazione.
Nel caso in cui, per determinare compiutamente il
preventivo, sia necessario intervenire sul veicolo, può
essere addebitato il costo della manodopera, previa
comunicazione al cliente.
Il cliente può fissare un tetto massimo di spesa autorizzata.
art. 7 – ORDINE DI LAVORO
L’ordine di lavoro consiste nella sottoscrizione da parte del
cliente e dell’autoriparatore della scheda d’accettazione,
nella quale dovranno essere indicati la ditta o la
ragione/denominazione sociale, il codice fiscale e la partita
iva dell’impresa, le generalità del cliente, i dati identificativi
del veicolo, le spese di custodia, le modalità di pagamento
nonché l’autorizzazione al collaudo del veicolo.
Dal momento della sottoscrizione della scheda d’accettazione alla consegna del veicolo, l’impresa
di autoriparazione ne diventa custode e responsabile.
L’impresa è esonerata da ogni responsabilità per gli accessori asportabili e per ogni oggetto
eventualmente lasciato all’interno del veicolo.
art. 8 – INTERVENTO
La riparazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d’arte nel rispetto della normativa sulla
sicurezza e di quella ambientale nonché delle disposizioni tecniche delle case costruttrici.
La riparazione deve corrispondere a quella commissionata dal cliente
con la sostituzione dei pezzi specificati nella scheda d’accettazione.
L’impresa di autoriparazione dovrà sempre indicare al cliente gli
interventi necessari per il perfetto stato d’efficienza del veicolo, ma non
deve effettuare tali operazioni (riparazioni e/o sostituzioni) se non
espressamente autorizzata del cliente.
Se nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse l’esigenza di
effettuare riparazioni indispensabili per il buon funzionamento e la
sicurezza del veicolo, ancorché non indicate nella scheda
d’accettazione, l’impresa di autoriparazione dovrà informare il cliente e
richiedergli l’autorizzazione ad operare.
Qualora il cliente non desse il proprio consenso e ciò impedisse l’esecuzione a regola d’arte del
lavoro, l’impresa potrà rifiutarsi di continuare i lavori, addebitando al cliente il costo delle
prestazioni svolte.
art. 9 – PEZZI DI RICAMBIO
L’impresa di autoriparazione utilizza pezzi di ricambio nuovi ed originali oppure equivalenti agli
originali.
I pezzi sostituiti sono messi a disposizione del cliente al momento del ritiro del veicolo. Trascorsi
cinque giorni dal ritiro, verranno smaltiti nel rispetto delle normative ambientali vigenti.
art. 10 – CONSEGNA DEL VEICOLO
L’impresa di autoriparazione s’impegna a garantire il rispetto dei termini di consegna del veicolo,
salvo causa di forza maggiore e/o necessità di interventi non preventivati.
L’impresa di autoriparazione è tenuta ad illustrare al cliente le riparazioni eseguite ed a fornire tutte
le informazioni richieste. Il cliente potrà effettuare un giro di prova accompagnato dal titolare
dell’impresa o da un suo dipendente.
L’impresa di autoriparazione provvede all’emissione di regolare documentazione fiscale relativa
alle prestazioni, nel rispetto del presente codice di comportamento e delle normative vigenti,
specificando gli interventi eseguiti e l’indicazione dei pezzi sostituiti.
L’impresa di autoriparazione è responsabile dei lavori eseguiti.
Alla consegna del veicolo segnalerà al cliente le anomalie di cui è a conoscenza e che non erano
oggetto di riparazione, invitando quindi il cliente a provvedere alla loro eliminazione.
All’atto della consegna del veicolo, il cliente provvederà al pagamento dell’importo indicato nella
documentazione fiscale secondo le modalità ed i termini concordati.
art. 11 – GARANZIA
L’impresa di autoriparazione è responsabile della corretta esecuzione dei lavori effettuati, e
garantisce che l’intervento è stato eseguito a regola d’arte.
art. 12 – SPESE DI CUSTODIA
L’impresa di autoriparazione può addebitare al cliente le spese di custodia del veicolo trascorsi otto
giorni dalla comunicazione di avvenuta riparazione, effettuata con mezzo idoneo ad accertare
l’avvenuto ricevimento, secondo le modalità specificate nella scheda d’accettazione.
art. 13 – INADEMPIENZA DEL CLIENTE
In caso di inadempienza del cliente, l’impresa di autoriparazione potrà trattenere il veicolo ai sensi
dell’art. 2756 del Codice Civile.
art. 14 – RAPPORTI TRA IMPRESE
L’impresa di autoriparazione deve astenersi da qualsiasi iniziativa, attività o atteggiamenti diretti a
sottrarre clientela alla concorrenza, col solo limite della presentazione ed illustrazione dei propri
lavori nonché dei propri titoli e capacità professionali, senza alcuna valutazione comparativa con
l’attività delle altre imprese.
art. 15 – CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di controversia tra impresa di autoriparazione e cliente, qualora non si trovi una soluzione
direttamente tra le parti, l’impresa è tenuta ad esperire un tentativo di conciliazione presso la
Camera di Commercio di Venezia.
La Camera di Commercio di Venezia, per un anno di vigenza del presente codice di
comportamento, s’impegna a sostenere interamente i costi del servizio di conciliazione, inclusa la
liquidazione del conciliatore, per le liti il cui valore non superi € 15.000,00.
Per gli anni successivi, si applicheranno le tariffe del servizio di conciliazione, così come previste
dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Venezia e vigenti al momento
della sottoscrizione del presente codice di comportamento, inclusa la liquidazione del conciliatore e
con l'esclusione delle spese di avvio della procedura.
Le Associazioni firmatarie del presente codice di comportamento, si impegnano a promuovere
l'utilizzo del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Venezia per la soluzione delle
controversie tra imprese di autoriparazione e clienti.
art. 16 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente codice entra in vigore dalla data della sottoscrizione da parte dei rappresentanti delle
associazioni firmatarie.