Per la mia relazione ho scelto il titolo di un film di qualche anno fa

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Per la mia relazione ho scelto il titolo di un film di qualche anno fa
Francesco Saverio Farina * Le vite degli altri Gli organismi istituzionali preposti al riconoscimento dello ‘status’ di rifugiato Per la mia relazione ho scelto il titolo di un film di qualche anno fa, “Le vite degli altri“, che descriveva le intollerabili intromissioni dello Stato, nella Germania dell’Est, nel‐
la vita privata degli ignari cittadini. Contro le ingiustificate prevaricazioni del potere l’uomo libero si ribella, spinto da quell’insopprimibile anelito alla libertà che per Aristote‐
le, in particolare, costituisce il nucleo fondante del problema filosofico per eccellenza: quel‐
lo della libertà. Tra il potere e la libertà intellettuale vi è stato sempre un rapporto difficile e spesso conflittuale; la civiltà greca ne era ben consapevole e lo aveva analizzato a fondo. Ne è un esempio significativo il drammatico colloquio che, in una tragedia di Sofocle, si svolge tra il capo di stato Creonte e Antigone, l’eroina ribelle che non vuole piegarsi a rispettare le leggi ingiuste dello stato. Il colloquio si conclude con la frase di Creonte “Chi è sottoposto al potere di altri non può avere pensieri eccelsi”, frase che anticipa la condanna a morte di Anti‐
gone e sintetizza appunto lo storico dissidio. Con la ribellione etica contro le arbitrarie violazioni delle libertà individuali, l’uomo libero instaura con il potere un conflitto insanabile che si concluderà con la sua resa ed il conseguente assoggettamento della sua volontà, oppure, se assistito da una fede incrollabi‐
le, si determinerà ad una consapevole e indomita volontà di fuga verso paesi rispettosi della libertà. Questa è la ragione che si pone alla base delle richieste di asilo, sempre più numerose, che pervengono ai paesi europei e in particolare all’Italia. Nobile istituto, questo, conosciuto ed apprezzato nell’antica civiltà greca, desiderosa di conoscenza e di quell’arricchimento cul‐
turale che le potevano pervenire dal contatto con uomini prove‐
nienti da altre civiltà; conosciuto e praticato anche nel mondo ro‐
mano e per tutto il medioevo, sia pure con diverse caratteristiche, connotato com’era dall’idea di sacralità intrinseca al luogo ove ve‐
niva assicurata la protezione, per lo più una chiesa. Nel 1793, per il prevalente apporto dei movimenti riformisti La carta del rifugiato
che si ispiravano all’Illuminismo, il concetto di asilo abbandona ogni riferimento al sacro, acquista una dignità civile con l’inserimento nella Costituzione francese e finalmente diventa un valore laico. Dall’‘800 in poi, per il rapido diffondersi del nazionalismo, con le sue peculiarità e diversificazioni nei vari paesi, il mondo viene scosso dall’immane problema dei profughi discriminati per la loro appartenenza a minoranze et‐
niche. Autorevole esempio è da considerare il genocidio degli Armeni, popolazione ster‐
minata dai Turchi per ragioni religiose e di nazionalità. La Turchia, che aspira ad entrare nell’Unione Europea è ancora pervasa da una politica nazionalistica che la porta a discri‐
minare pesantemente la minoranza curda che è prevalentemente concentrata nel sud‐est del paese. Tale concezione politica spesso induce le istituzioni di quello stato ad assumere de‐
gli atteggiamenti non compatibili con i diritti dell’uomo. Sono frequenti le violazioni dei più elementari diritti individuali specialmente nei confronti di quei cittadini di etnia curda ritenuti, o soltanto sospettati, di essere in contatto o semplicemente simpatizzanti del mo‐
vimento politico PKK o di svolgere attività di sostegno al terrorismo. A tal proposito è, se‐
condo me, significativo l’esempio di due professionisti di etnia curda, uno dei quali medi‐
co, in un primo momento fortemente discriminati e successivamente sottoposti a tratta‐
menti degradanti e disumani perchè non intenzionati a violare il segreto professionale. La persecuzione fisica e psicologica è stata così insopportabile che i due professionisti si sono, alla fine, decisi a lasciare in modo clandestino la Turchia e successivamente, addirittura, a commettere un omicidio per incarico di un movimento terroristico, braccio armato del par‐
tito indipendentista curdo . La fine della 1° guerra mondiale, provocherà l’implosione e la conseguente frantu‐
mazione dell’impero austro‐ungarico e dell’impero ottomano, aggravando la sofferenza dei vari popoli che fino ad allora erano compresi dentro gli accoglienti e sicuri confini de‐
gli stati sovranazionali. Con la 2° guerra mondiale ed i suoi orrori, alcuni dei quali scientificamente pro‐
grammati, come l’olocausto degli ebrei, le nazioni del mondo si accorderanno perché tali nefandezze non si ripetessero più e nel 1948 daranno vita alla “Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo”. Ciò nonostante, anche la popolazione italiana residente in Istria e nella costa dalma‐
ta subirà gravissime persecuzioni ad opera delle truppe iugoslave, zelanti esecutrici delle scelte politiche della classe dirigente iugoslava che culmineranno nelle atrocità delle foibe e nella pulizia etnica che costrinse alla fuga circa trecentomila persone di origine italiana. Con la caduta della cortina di ferro, con le guerre nei vicini Balcani e con la globalizzazio‐
ne, il problema dei profughi e dei richiedenti asilo per il mondo intero diventerà un grave e delicatissimo problema in grado di influenzare gli accordi e i trattati internazionali. In particolare per l’Italia e l’Europa, al di là delle politiche doverose di accoglienza, diverrà il grimaldello che useranno alcuni paesi per influenzare e condizionare pesantemente le scelte politiche dei paesi europei, dei quali non tutti sono apparsi ben consapevoli del si‐
gnificato del concetto di sovranità nazionale. Ritengo opportuno, adesso, fare un rapido cenno alla cronologia delle fonti norma‐
tive italiane e internazionali. ƒ La Carta Costituzionale italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948 e in particolare: − l’Art. 2 (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo …), − l’Art. 3 (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla leg‐
ge…), − l’Art. 8 (Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge...), ƒ
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− l’Art. 10 (…Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà e democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel ter‐
ritorio della Repubblica…). La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. La Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata con la Legge n.722 del 1954. Il Protocollo di New York del 1967. La Legge “Martelli” n.39 del 1990, con la quale viene istituita la Commissione centrale per il diritto di asilo. La Convenzione di Dublino del 1990, ratificata con legge n 532 del 1992. La Legge “Turco ‐ Napolitano” ‐ n.40 del 1998. La Legge “Bossi ‐ Fini” n.189 del 2002. Il D.P.R. 303 del 2004, entrato in vigore il 21.4.2005, che istituisce le Commissioni terri‐
toriali per il riconoscimento dello Status di rifugiato, rappresenta un forte cambiamen‐
to di indirizzo nella materia de quo ed attualmente la legislazione italiana è considerata una delle più avanzate in Europa. La nuova articolazione territoriale consente l’esame decentrato delle istanze di asilo e, per la prima volta in Europa, viene attribuito uno specifico ruolo funzionale al rappre‐
sentante dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite al quale sento il dovere di rivolgere un doveroso riconoscimento per l’alto contributo di conoscenza che mi ha fornito e che mi ha aiutato a giudicare con maggiore serenità i tanti casi veramente gravi, alcuni dei quali si sono poi conclusi tragicamente. Le Commissioni territoriali sono così composte: ‐ Prefetto, con funzioni di Presidente assistito da adeguata se‐ greteria, consulenti interpreti, medici legali, psichiatri e psico‐
logi. ‐ Rappresentante dell’ACNUR, “Alto Commissariato delle N.U. per i Rifugiati”. ‐ Rappresentante dell’ANCI, “Associazione Nazionale Comuni d’Italia”. ‐ Questore. La commissione da me presieduta si riuniva tutti i giorni lavorativi dalla mattina alle 9 e procedeva, ininterrottamente fino a tarda sera, alla audizione dei richiedenti asilo cui spetta, per legge, l’onere della prova. A conclusione delle audizioni, lunghe e tormen‐
tate, la commissione, in seduta collegiale adottava le decisioni, laddove, per la presenza di sufficienti elementi di prova e per il complessivo comportamento, potevo ritenere di aver raggiunto il libero convincimento circa la credibilità dell’asilante . La Commissione di Milano, con competenza territoriale sulle cinque regioni del nord‐ovest, nei due anni in cui l’ho presieduta, ha proceduto all’audizione di quasi tremila richiedenti asilo provenienti da numerosi paesi dell’estremo oriente, del sud est asiatico, del medio oriente, del continente africano e della Colombia. Nei casi esaminati la Commissione ha adottato tre tipi di decisioni: 1. Riconoscimento dello Status di rifugiato nel 14‐15% dei casi. 2. Concessione della Protezione Internazionale nel 34 ‐35% . 3. Respingimento dell’istanza nel 50% dei casi circa. Solo per curiosità statistica segnalo che l’81% delle domande di Asilo, presentate per persecuzioni per motivi ideologici, ex art. 1 della Convenzione di Ginevra, proveniva‐
no da persone, per lo più di elevata cultura, residenti in paesi di religione islamica . Il lavoro di studio e ricerca della verità da parte della commissione per l’esame, la valutazione e la decisione dei casi prospettati è molto complesso e difficile, in primo luogo per le gravi carenze legislative che rendono ormai non più rinviabile una nuova legge che dia una sistemazione organica all’intera materia (si pensi che il dettato costituzionale dell’art.10 è ancora inattuato!). Le decisioni vengono adottate in seduta collegiale a conclusione di un confronto serrato, vivace e a volte molto tormentato per più ordini di motivi. Innanzi tutto le differenti esperienze professionali e la diversa estrazione culturale dei componenti il collegio giudi‐
cante rendono problematico il raggiungimento di un accordo e quindi il Prefetto spesso deve far pesare il proprio pensiero perso‐
La sede UNHCR a Ginevra
nale assumendosi totalmente la responsabilità della decisione. I casi prospettati, poi, provengono dai più svariati paesi del mondo, e quindi pesa‐
no enormemente le differenze delle legislazioni, degli usi e costumi, della storia, delle tra‐
dizioni, dei sistemi politici ed economici e quindi per la loro comprensione sono necessarie delle approfondite ricerche e delle verifiche internazionali, difficili sempre, ma talvolta addirittura impossibili. L’ostacolo maggiore è tuttavia rappresentato dalla differente scala dei valori che sono posti alla base delle varie civiltà e culture. Ho citato in proposito la dif‐
ferente valutazione che viene data in Afganistan a omicidi di massa commessi ai danni di etnie diverse e antagoniste, e in molti paesi africani e asiatici agli stupri collettivi che non solo non vengono considerati negativamente, ma addirittura visti come un necessario e u‐
tili strumento nelle, per noi insensate, lotte interetniche. Per concludere voglio citare un grave caso giudiziario relativo a due nordafricani già condannati da un tribunale di un paese a noi vicinissimo, a nove anni di reclusione per terrorismo internazionale. Per sfuggire alla condanna erano fuggiti dal loro paese ed erano giunti clandestinamente in Italia, a Milano, dove insieme ad altre persone avevano costi‐
tuito un’associazione per delinquere con finalità di terrorismo internazionale. Qui, scoperti ed arrestati, sono stati condannati da un nostro tribunale a soli tre anni di reclusione e hanno ottenuto la scarcerazione in conseguenza della legge sull’indulto del luglio 2006. Per sfuggire all’espulsione dal nostro paese hanno presentato domanda di asilo, ai sensi dell’art.1 della convenzione di Ginevra, sostenendo che nel loro paese sarebbero stati tor‐
turati e sottoposti a trattamenti disumani e degradanti. La citata sentenza del nostro tribu‐
nale è stata poi riformata nei successivi gradi di giudizio ed i due stranieri sono stati con‐
dannati ad una ben più pesante condanna. Ma i due pericolosi personaggi che, servendosi di una complessa organizzazione, reclutavano volontari da utilizzare in azioni suicide per attentati da compiere negli stati occidentali considerati infedeli, si sono, nel frattempo resi irreperibili . Ho voluto riportare questo caso, purtroppo non isolato, per dimostrare come talvol‐
ta il nostro sistema di garanzie, sicuramente adeguato ad una civiltà giuridica evoluta, mostri tuttavia dei limiti nei confronti di una criminalità straniera determinata ed agguer‐
rita che, non condividendo i nostri principi fondamentali, intende utilizzare il clima com‐
plessivo di libertà che respiriamo nel nostro paese per agire indisturbatamente per i suoi fini criminali. Relazione tenuta il 15 gennaio 2009 * Socio del nostro Club. L’Avv. Francesco Saverio Farina, Prefetto della Repubblica, è stato Presidente della Commissione Territoriale di Milano per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato .