FAQ sulla cremazione - SGR

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FAQ sulla cremazione - SGR
FAQ
sulla cremazione
D1: Il Comune di Perugia dispone di un forno crematorio?
R1: Il Comune di Perugia dispone di un forno crematorio situato nel cimitero Monumentale a cui si
rivolgono anche utenti provenienti da altri Comuni e da fuori Regione.
D2: Che cosa deve fare il cittadino che intende essere cremato?
R2: Il cittadino che intende essere cremato deve darne disposizione testamentaria oppure iscriversi ad
una Associazione di Cremazione, il cui responsabile garantirà che venga rispettata la volontà del defunto.
Se il defunto ha lasciato volontà testamentarie in deposito presso un notaio, i parenti dovranno
presentare copia autentica dell’atto notarile all’Ufficio di Stato Civile. Se ha lasciato testamento olografo, i
parenti dovranno depositarlo presso un notaio (seguirà poi la procedura notarile).
D3: Che cosa succede in caso di mancanza disposizione testamentaria?
R3: In mancanza di disposizione testamentaria il coniuge o il parente più prossimo può richiede che il
proprio congiunto venga cremato, sulla base di una propria potestà del tutto autonoma dalla volontà del
defunto. Titolare in primo luogo è il coniuge, poi in successione gli altri parenti di primo, secondo grado e
così via. Nel caso vi siano più parenti dello stesso grado la richiesta deve essere sottoscritta da tutti.
D4: Che cosa devono fare i richiedenti?
R4: I richiedenti dovranno presentare attestazione con firma autentica dell’ASL competente, in cui viene
dichiarata la morte per cause naturali e l’esclusione di morte per reato, la richiesta di autorizzazione alla
cremazione, la richiesta dell’impresa che curerà la cremazione. Tale documentazione dovrà essere
presentata all’Ufficio di Stato Civile che preparerà il decreto da ritirare e consegnare presso il Civico
Cimitero. In caso di morte violenta deve essere rilasciato il nullaosta da parte della Procura della
Repubblica.
D5: Cosa deve indicare il parente del defunto nell’istanza per la cremazione?
R5: Bisogna indicare:
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i dati anagrafici e la residenza del richiedente (che potrà essere unicamente un familiare) a cui
saranno affidate le ceneri del defunto, oltre ai dati riguardanti il defunto;
la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l’accettazione degli
eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Comunale;
il luogo di conservazione e la persona cui è consentita la consegna dell’urna sigillata e che
sottoscriverà il relativo verbale di consegna e affidamento;
la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e
delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione
dell’urna;
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la conoscenza della possibilità di trasferimento dell’urna nel cinerario comune o in apposito
tumolo/ossario del cimitero ove si intende trasferire l’urna, nel caso il familiare non intendesse
più conservarla;
l’assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’Autorità Giudiziaria o
di Pubblica Sicurezza;
l’obbligo di informare l’Amministrazione Comunale dell’eventuale variazione del luogo di custodia
entro il termine massimo di 30 giorni.
D6: Esistono norme inerenti alle dimensioni e alle caratteristiche delle urne?
R6: Sono previste le seguenti norme:
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la dimensione dell’urna è in funzione delle caratteristiche volumetriche della salma da cremare, il
familiare sarà tenuto a fornire l’urna di adeguate dimensioni;
la resistenza sarà garantita o con una urna metallica o con una urna di materiale diverso
(ceramica, legno, ecc.) purché con contenitore interno in zinco;
la sigillatura sarà del tipo “a ceralacca” o “a piombo” a seconda dei materiali esterni e potrà
avvenire, se espressamente richiesto, in presenza del progetto affidatario;
all’esterno dell’urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto con apposita targhetta.
D7: Dov’è possibile collocare le urne cinerarie?
R7: Le urne cinerarie possono essere tumulate in idonei spazi (cellette ossaia o loculi insieme ad altre
salme) oppure consegnare ai familiari che si impegnano a custodirle presso le proprie abitazioni. Presso il
Civico Cimitero è stato di recente realizzato il Giardino delle Rimembranze dove è possibile disperdere
all’interno del recinto cimiteriale delle ceneri dei defunti. E’ possibile effettuare la dispersione
nell’ambiente (Art. 57 bis del Regolamento, introdotto da delibera di Consiglio Comunale n. 76 del
23.07.2012, trasfuso nel nuovo Regolamento di recente approvazione).
La dispersione (…) può essere eseguita:
a) nel cimitero appositamente predisposto all’interno del cimitero e munito di apposita indicazione,
alla presenza di personale incaricato che annota l’operazione del Registro di cui all’art. 52 del
D.P.R. 285/1990;
b) in natura previo nullaosta degli Enti e dei soggetti prposti alla cura dell’ambito territoriale in cui si
intende effettuare la succitata operazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
dell’ambiente. Con ordinanza del Sindaco sono individuati i siti fluviali idonei alla dispersione delle
ceneri, con esclusione di quelli soggetti a campionamenti per l’idoneità della balneazione;
c) in aree private, all’aperto e con il consenso del proprietario, in qualunque forma manifestato, e
non può dare luogo ad attività di lucro.
L’incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la
dispersione delle ceneri non autorizzata dall’ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il
decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l’abbandono
dell’urna.
La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell’urna cineraria.
L’incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le
modalità di dispersione delle ceneri.
Al di fuori dei cinerari comunali è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
La dispersione è altresì vietata:
a) nei centri abitati come definiti dall’art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e
s.m.m.i.i. (nuovo codice della strada);
b) nelle aree adibite a verde attrezzato o giardini pubblici;
c)
in tutte le zone di rispetto previste a tutela di punti di captazione, derivazione o di salvaguardia
delle acque superficiali, sotterranee, di falda o di posso da destinarsi al consumo umano.
La dispersione in aree private o in natura è effettuata da persona autorizzata che redige apposito
processo verbale di dispersione che sarà consegnato all’Ufficiale di stato civile che ha rilasciato
l’autorizzazione entro 30 gg. dal rilascio della stessa. Qualora la dispersione venga effettuata in altro
Comune della Regione Umbria, l’ufficiale di stato civile autorizzante acquisisce copia del verbale delle
operazioni eseguite.
La dispersione delle ceneri non autorizzata o eseguite con modalità diverse da quelle espresse in vita
dal defunto e dispersione di cui al presente articolo configura il reato di cui all’art. 411 del codice
penale.
Salvo che il fatto costituisca reato, la dispersione delle ceneri effettuata con modalità diverse da
quelle consentite dalla legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro.
D8: Entro quanti giorni avvengono le operazioni di cremazione?
R8: Le operazioni di cremazione avvengono in genere entro tre giorni dalla richiesta. L’ufficio
comunicherà giorno e ora della cremazione, della tumulazione e della eventuale data di consegna
dell’urna cineraria. L’urna è consegnata alla famiglia nel tempo più breve possibile.