regolamento utilizzo aree private

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regolamento utilizzo aree private
COMUNE DI ROVELLASCA
Provincia di COMO
REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO DELLE AREE PRIVATE O
SOGGETTE A SERVITU’ DI USO PUBBLICO
ADIBITE A PARCHEGGIO
Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 04.05.2015
Ripubblicato all’Albo Pretorio dal 11.06.2015 al 26.06.2015
PREMESSE
Il Comune ha la potestà di decidere sulla regolamentazione della circolazione e sosta su ogni area
adibita all'uso pubblico, indipendente dal titolo di proprietà, in base all'art. 1 comma 2 e artt. 6 e
7 del D.Lgs 285/92 vigente Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione approvato con
D.P.R. 16/12/1992 n° 495.
La disciplina della sosta in dette aree deve avvenire secondo criteri di tutela dell’incolumità delle
persone fisiche, mediante la precisa definizione degli spazi adibiti alla sosta, con la installazione di
adeguata segnaletica verticale ed orizzontale, cartelli integrativi secondo necessità, nel rispetto del
vigente del Codice della Strada.
Al fine di garantire migliori condizioni di viabilità e sicurezza stradale, e altresì, a salvaguardia
dell’incolumità delle persone e dei pedoni, si è reso opportuno predisporre il presente regolamento,
anche al fine di garantire un regolare turn-over degli utenti della strada e dei parcheggi.
Tutto ciò premesso si stabilisce:
Art. 1
Individuazione
1. Il presente regolamento disciplina l’utilizzo di aree private direttamente accessibili dalla viabilità
pubblica e quelle con servitù di uso pubblico, situate nel territorio comunale, ed adibite a
parcheggio per mezzi di trasporto.
2. Le suddette aree sono assimilate, a tutti gli effetti, alla strade, come definite dall’art.2 del Nuovo
Codice della Strada, approvato con D.Leg. n.285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed
attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/1992.
3. Le aree interessate dal presente regolamento sono quelle la cui destinazione a parcheggio deriva
da convenzione urbanistica, concessione edilizia od atto unilaterale d’obbligo.
4. L’elencazione e la gestione delle aree è suscettibile di aggiornamento mediante provvedimento di
Giunta Comunale, in relazione alla realizzazione degli interventi previsti dal P.G.T.
Art. 2
Destinazione d’ uso
1. Le aree di cui al presente regolamento sono destinate alla sosta di ciclomotori, motoveicoli ed
autoveicoli, fatti salvi i casi di deroga successivamente regolamentati.
2. La sosta dei camper in tali spazi non è consentita.
Art. 3
Orari
Ferme restando le disposizioni eventualmente contenute negli atti già formalizzati elencati dall’art. 1
comma 3, le aree in questione devono rimanere accessibili al pubblico tutti i giorni, compresi i giorni
festivi.
Art. 4
Segnaletica
1. La sosta in tale spazi è di norma libera. Nelle aree private o con servitù di uso pubblico adibite a
parcheggio può essere posta apposita segnaletica verticale ed orizzontale riportante le modalità e
gli orari di possibile utilizzo, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 39 del D.Lgs.n. 285/1992,.
2. L’installazione e la manutenzione di detta segnaletica è a carico del privato richiedente come
precisato al successivo articolo 7 comma 2 lettera b).
Art. 5
Uso privato
Su richiesta motivata possono essere riservati, con provvedimento di Giunta Comunale, un numero di
parcheggi, in misura non superiore al 50 % dei complessivi posti all’interno delle aree in questione,
utilizzabili esclusivamente dagli occupanti degli edifici di cui l’area risulta pertinenza o accessione.
L’autorizzazione all’utilizzo esclusivo sarà nominativa, verrà rilasciata dall’ufficio di Polizia Locale e avrà
validità annuale. I modelli dei contrassegni autorizzativi vengono approvati dalla Giunta Comunale che
può variarli, precisarne la validità e le modalità di rilascio
Tale possibilità è applicabile anche nei casi di parcheggio singolo ( disco orario e riserva) ,
Art. 6
Manutenzione
La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree adibite a parcheggio, previste dal presente
regolamento, delle attrezzature per la sicurezza, ove eventualmente presenti, nonché dell’illuminazione,
rimangono a carico dei proprietari come peraltro in parte già previsto negli atti di asservimento e/o
convenzioni vigenti .
Art. 7
Utilizzo
1. L’utilizzo degli spazi di parcheggio sulle aree in questione è consentito liberamente al pubblico negli
orari e con i termini di cui ai precedenti articoli.
2. La sosta viene regolamentata da apposita segnaletica ed è consentita mediante l’utilizzo di una delle
seguenti modalità:
a) senza limitazioni temporali;
b) con disco orario, gratuitamente qualora si ravvisi la necessità su istanza motivata di parte di
realizzare aree adibite alla sosta breve per consentire la turnazione dei veicoli in tali spazi a
parcheggio. L’Amministrazione Comunale procederà, tramite l’Ufficio di Polizia Locale, ad
una verifica dello stato di fatto ed in caso di necessita a regolamentare la sosta con
apposita ordinanza;
Art. 8
Lottizzazioni
Non rientrano fra le aree il cui uso è disciplinato dal presente regolamento solamente gli spazi adibiti a
parcheggio previsti nei piani di lottizzazione in quanto considerate, a tutti gli effetti, aree pubbliche ( ad
eccezione di quelle private realizzate ed asservite all’uso pubblico) .
Art. 9
Controllo e Sanzioni
Il controllo sul rispetto del presente regolamento è demandato al Comando di Polizia Locale.
Le sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono determinate
dal Comando di Polizia Locale nel rispetto dei limiti previsti dal Codice della Strada, approvato con D.
Lgs. N. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992
ART. 10
Rimozione dei veicoli
Il Comune in caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di
pericolo o di intralcio alla circolazione e/o al normale uso del parcheggio può procedere alla rimozione
dei veicoli secondo la vigente normativa.
Art. 11
Parcheggi privati
I proprietari, delle aree private destinate a parcheggio e non soggette a nessuna impegnativa, ma
accessibili direttamente dalla viabilità pubblica, dovranno delimitare fisicamente tali spazi attraverso
idonea segnaletica da concordare con gli uffici comunali di riferimento al momento della presentazione
di necessaria istanza.
Tale intervento deve essere attuato entro 3 mesi dall’approvazione del presente regolamento, oltre tale
termine, diversamente, l’Amministrazione Comunale non avrà a riguardo alcuna competenza e
responsabilità.
Nel caso invece, detti proprietari, ritenessero opportuno assoggettare tali spazi a parcheggio ad uso
pubblico saranno tenuti a farne specifica richiesta entro 2 mesi dall’approvazione del presente
regolamento
ART. 12.
Entrata in vigore
Il presente Regolamento, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio del
Comune.