Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana
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Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 29/16 del 07/06/2016 Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI "CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARI AI SENSI DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1997 N. 196 (ART. 18) E DEL D.I. 25 MARZO 1998 N. 142" CON L'UNIVERSITÀ DI PISA - DIPARTIMENTO DI FARMACIA; Servizio proponente: 2 DIRETTORE GENERALE Presidente: Marco Moretti Segretario: Francesco Piarulli Presenti: Giovanni Maria Avena, Anna Maria Beligni, Leonardo Ciambezi, Sofia Demasi Assenti: Guido Badalamenti, Simone Consani, Gea Ghisolfi, Vincenzo Zampi *Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull’Albo on line per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio “Gestione applicativi e trattamento dati” ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l’accesso agli atti dell’Azienda. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l’articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall’articolo 2 della L.R. n. 26/2008, che prevede l’istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell’Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario; Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32”, come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 luglio 2008, n. 38/R; Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 205, del 26 novembre 2015 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario; Visto il Regolamento organizzativo dell’Azienda, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 62 del 7 novembre 2012 ed in particolare l’articolo 3; Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1.127 dell’11 dicembre 2012 “L.R. 32/2002 art. 10 comma 8 - Approvazione regolamento organizzativo dell'Azienda DSU”; Visto l’art. 18 della legge 24 giugno 1997 “Norma in materia di promozione dell’occupazione” ed in particolare l’art. 18 “Tirocini formativi e di orientamento”; Visto l’art. 18 “Tirocini formativi e di orientamento” della legge 24 giugno 1997 n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”; Vista la Direttiva Ministeriale 1° agosto 2005 n. 2/2015 “Tirocini formativi e di orientamento”; Visto altresì il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, approvato con Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142; Vista la legge 14 settembre 2011 n. 148 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”, ed in particolare l’art. 11 comma 2, a tenore del quale “in assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili <…>, l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, e il relativo regolamento di attuazione”; Constatato che la Regione Toscana non ha legiferato in tema di tirocini curriculari, di talché – a regolazione della materia oggetto della presente deliberazione – vige il rimando di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, come convertito in legge, ed in particolare gli interventi di cui trattasi trovano la loro fonte regolativa del citato Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 Dato atto che, a mente dell’art. 1 del regolamento di cui al punto precedente, “1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 . *Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull’Albo on line per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio “Gestione applicativi e trattamento dati” ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l’accesso agli atti dell’Azienda. 2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro. 3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati: <…> c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente”; Constatato che rappresentano “soggetti promotori” dei tirocini curriculari – a norma dell’art. 2 del DM 142/98 – tra gli altri le “università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici” e dato atto che, a norma dell’art. 6, le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo; Preso atto della nota prot. n. 9509 del 27/11/2015 e n. 2052 del 24/3/2016 con cui il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze della Nutrizione Umana, Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa, chiede al Servizio Ristorazione la possibilità di ospitare studenti durante il periodo di tirocinio professionale non retribuito previsto del suddetto Corso di Laurea come da relativo piano di studi; Constatato che già in precedenza il Servizio Ristorazione della sede di Pisa ha attivato analoghe iniziative, intese a favorire l’acquisizione di competenze tecnico/professionali a determinate categorie di soggetti; Dato atto che tale possibilità è praticabile attraverso la sottoscrizione di apposita Convenzione per l’attivazione di tirocini di formazione e orientamento curriculari, con l’Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia, previa intesa tra gli enti; Constatata la sussistenza dei requisiti di legge in ordine alla qualificazione del “soggetto promotore” nonché il rispetto dei contingenti di tirocini curriculari che è possibile attivare in base alla su richiamata normativa; Preso e dato atto che, conformemente all’art. 3 comma 1 “Garanzie assicurative” del DM 142/1998, l’intervento di cui trattasi prevede la copertura assicurativa INAIL e di Responsabilità Civile a carico del soggetto promotore; Visto l’allegato schema di “Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari” e l’allegata “Scheda di presentazione per proposta di convenzione” da sottoscriversi con l’Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia, che in complessive sei pagine costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; Preso e dato atto delle disposizioni recate all’art. 9 “Durata e risoluzione convenzione” dell’allegato schema, secondo cui la durata è stabilita in un anno a decorrere dalla data di stipula ed è previsto il tacito rinnovo, salvo disdetta comunicata per iscritto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza, con obbligo di compimento delle attività di tirocinio precedentemente intraprese; Preso e dato atto, altresì, delle cause esplicite di risoluzione di diritto della convenzione sottoscritta, riportate all’art. 9 secondo comma del testo in approvazione; Attestata la competenza del Consiglio di Amministrazione a procedere all’approvazione dello schema convenzionale in allegato, a mente dell’art.3 comma 3 lett. b) del Regolamento organizzativo; Attestata altresì la competenza del Presidente del CdA alla sottoscrizione della Convenzione di che trattasi, a norma dell’art. 5 comma 1 del vigente Regolamento Organizzativo; A voti unanimi *Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull’Albo on line per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio “Gestione applicativi e trattamento dati” ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l’accesso agli atti dell’Azienda. DELIBERA 1. di approvare, per le motivazioni esposte in parte narrativa, la seguente documentazione annessa alla presente deliberazione in complessive sei pagine per formarne parte integrante e sostanziale: o o Schema di “Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari” “Scheda di presentazione per proposta di convenzione” da sottoscrivere con l’Università di Pisa, Dipartimento di Farmacia; 2. di dare atto che l’attivazione dei tirocini di cui si tratta soggiace alle indicazioni generali indicate in parte narrativa, che qui si intendono richiamate per relationem; 3. di autorizzare il Presidente dell’Azienda alla sottoscrizione della Convenzione di cui trattasi; 4. di dare mandato al Direttore di adottare, a seguito della stipula della Convenzione, gli atti gestionali necessari e sufficienti a consentire l’avvio dell’intervento; 5. di assicurare la pubblicità integrale dell’atto e dell’allegato denominato Schema di “Convenzione per tirocini di formazione e orientamento curriculari”, mediante affissione all’Albo online dell’Azienda; 6. di sottrarre alla pubblicazione l’allegato denominato “Scheda di presentazione per proposta di convenzione”, in quanto contenente dati personali la cui diffusa conoscibilità è irrilevante ai fini di pubblicità. IL SEGRETARIO Francesco Piarulli (Firmato digitalmente)* IL PRESIDENTE Marco Moretti (Firmato digitalmente)* *Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi e con gli effetti degli artt. 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 nonché del D.P.R. 445/2000 (e rispettive norme collegate), il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Il documento è memorizzato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ed è rintracciabile sull’Albo on line per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite il Servizio “Gestione applicativi e trattamento dati” ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al Regolamento per l’accesso agli atti dell’Azienda.