33 Regolamento dati sensibili - Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

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33 Regolamento dati sensibili - Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
N. 33/2005
del Reg. Delibere
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI
Seduta Ordinaria
Oggetto: Regolamento di attuazione degli articoli 20, co. 2, 21, co. 2, e 181, co. 1, lett. a),
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione
dei dati personali”. Adozione dello schema da sottoporre al parere del Garante per la
protezione dei dati personali.
L’anno duemilacinque il giorno 28 del mese di ottobre presso la sede dell’Ente Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi, previo invito del Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente, composto dai
signori:
PRESIDENTE
DE ZORDO Guido
Presente
CONSIGLIERI
REVISORI DEI CONTI
BRAMBILLA Alberto
CALDART Gabriele
COLLESELLI Alberto
DE CIAN Sergio
DE FEO Fausta
DE MENECH Roger
DE ROCCO Roberto
FOA’ Augusto
LAZZARETTI Roberto
MORO Renato
SBURLINO Giovanni
VACCARI Gianvittore
presenti n. 11
assenti n. 2
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
IANNITTI Domenico
BELLAN Silvana
ZATTA Rosanna
presenti n. 2
Presente
Assente
Presente
assenti n. 1
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Direttore dell’Ente Parco, dott. V.N. Martino.
Il prof. Guido De Zordo, in qualità di Presidente dell’organo consiliare, constatata l’esistenza del
quorum richiesto dallo Statuto per la validità delle sedute, dichiara aperta la sessione dei lavori ed
invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
Dopo il dibattito di cui al relativo verbale, il Consiglio Direttivo adotta la seguente deliberazione.
Delibera n. 33/2005.
Oggetto: Regolamento di attuazione degli articoli 20, co. 2, 21, co. 2, e 181, co.
1, lett. a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in
materia di protezione dei dati personali”. Adozione dello schema da sottoporre
al parere del Garante per la protezione dei dati personali.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, entrato in vigore il primo gennaio 2004, nel
quale sono raccolte, in forma di testo unico, tutte le disposizioni in materia di
tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali e alle attività
connesse.
Visto, in particolare, il Titolo III della Parte Prima del Codice (art. 11 e ss.), il
quale, nel dettare le regole generali per il trattamento dei dati, prevede
specifiche garanzie, contenute soprattutto nell’art. 22, a tutela di quei dati, che il
Codice stesso definisce come sensibili e giudiziari, il cui indebito trattamento
può ledere, più di altri, i diritti alla riservatezza e all’identità personale del
soggetto cui i dati stessi si riferiscono.
Visto l'art. 4, co. 1, lett. d) ed e), del Codice, il quale definisce, rispettivamente,
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come dati sensibili “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
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filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
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convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
salute e la vita sessuale”, e come dati giudiziari “i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'art. 3, co. 1, lett. da a) a o) e da r) a u), del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario
giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt.
60 e 61 del codice di procedura penale”.
Visto l'art. 20 del Codice, il quale stabilisce che il trattamento dei dati sensibili
da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
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disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono
essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse
pubblico perseguite, o, in mancanza, da provvedimento del Garante, che, su
richiesta di tali soggetti, individui, tra quelle ad essi demandate, le attività che
perseguono finalità di rilevante interesse pubblico, per le quali è pertanto
consentito il trattamento dei dati sensibili.
Visto ancora il citato art. 20, il quale prevede che nei casi in cui una
disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non
i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in
riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei
soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità
perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai
sensi dell'art. 154, co. 1, lett. g), anche su schemi tipo, con onere di periodico
aggiornamento e integrazione della predetta identificazione, e con estensione
della medesima ai tipi di dati e di operazioni relativi ai trattamenti autorizzati dal
Garante ai sensi del co. 3.
Visto l’art. 21 del Codice, il quale, analogamente a quanto previsto in materia di
dati sensibili dal precedente art. 20, dispone che il trattamento di dati giudiziari
da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
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eseguibili, estendendo anche a tale trattamento l’onere della preventiva
eventuale identificazione, con atto di natura regolamentare, dei tipi di dati trattati
e di operazioni eseguibili, nonché l’onere del periodico aggiornamento ed
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integrazione della predetta identificazione.
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Viste le disposizioni contenute nella Parte Seconda del Codice, e, in
particolare, quelle del Titolo IV (art. 59 e ss.), relative ai trattamenti in ambito
pubblico, le quali si fanno carico di individuare le finalità di rilevante interesse
pubblico per cui, nel predetto ambito, è consentito l’utilizzo dei dati sensibili e
giudiziari, nonché quelle del Titolo VIII (art. 111 e ss.), che assolvono analoga
funzione in materia di rapporti di lavoro.
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Visto l’art. 181, co. 1, lett. a), del Codice, come da ultimo modificato dall’art. 3,
co. 1, lett. c), del decreto legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 188, il quale fissa al 31
dicembre 2005 il termine ultimo per l’adozione dell’atto di natura regolamentare di
cui agli artt. 20, co. 2 e 3, e 21, co. 2, sopra richiamati.
Visto l’art. 154, co. 5, del Codice, il quale, nel disciplinare l’attività consultiva
svolta dal Garante per la protezione dei dati personali, stabilisce che, fatti salvi i
termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nel termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale
l'Amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del
parere, salva la possibilità per il Garante di rappresentare esigenze istruttorie,
nel qual caso il termine viene interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle Amministrazioni interessate.
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 30
giugno 2005 “Trattamento dei dati sensibili nella pubblica Amministrazione”, con
cui il Garante, in vista dell’emanazione da parte delle varie Amministrazioni dei
regolamenti di attuazione degli artt. 20 e 21 del Codice, ha ritenuto opportuno
fornire alcune indicazioni sia in merito agli aspetti procedurali dell’adempimento
in questione sia, più specificamente, sul contenuto dell’atto regolamentare da
adottare, allegando uno schema utilizzabile quale modello di riferimento.
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Preso atto che, secondo quanto indicato al punto 4 della direttiva sopra citata,
lo schema di regolamento, da sottoporre al parere vincolante del Garante, deve
contenere le seguenti indicazioni:
•
identificazione dei tipi di dati, sensibili e giudiziari, che, in base al principio di
indispensabilità del trattamento sancito, in particolare, dall’art. 22, co. 3, del
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Codice, si devono necessariamente utilizzare in rapporto alle attività
istituzionali svolte, che presuppongono appunto un trattamento di dati del
genere e delle quali va effettuata una previa ricognizione, anche al fine di
verificare la rispondenza dei trattamenti in corso ai principi del Codice;
•
identificazione dei tipi di operazioni che si devono necessariamente
eseguire in vista del perseguimento delle finalità di rilevante interesse
pubblico specificate dalla legge, con particolare riguardo per quelle che
possono spiegare effetti maggiormente significativi per l’interessato, quali,
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ad es., le interconnessioni e i raffronti tra banche di dati gestite da diversi
titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dall’Ente
Parco, nonché la comunicazione dei dati a terzi, ma senza trascurare le
operazioni “ordinarie” e più ricorrenti di trattamento;
•
sintetica descrizione della complessiva attività svolta dall’Ente Parco nel
trattamento dei dati predetti, con particolare riguardo agli aspetti più incisivi
per i diritti dei cittadini.
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 30
giugno 2004, la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2005 con
deliberazione 30 giugno 2005, con il quale è stato autorizzato il trattamento di
dati giudiziari nell’ambito dei rapporti di lavoro lato sensu intesi, nonché
nell’ambito di altri rapporti, tra cui spiccano quelli che traggono origine dalla
necessità di far valere o difendere un diritto, di rango pari a quello del soggetto
al quale i dati si riferiscono, in sede giudiziaria, amministrativa o nelle procedure
di arbitrato e conciliazione, dall’esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi, nei limiti in cui esso è consentito, dalla partecipazione a gare
d’appalto rispetto alla documentazione da produrre e ai controlli da effettuare
ad opera della stazione appaltante, e, infine, dalla stipula di contratti o dalla
concessione di provvidenze economiche rispetto all’adempimento degli obblighi
previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni
antimafia o in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.
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Ritenuto che l’autorizzazione di cui sopra, in una con la normativa di
riferimento, disciplini in maniera adeguata il trattamento dei dati giudiziari
nell’ambito dei rapporti di natura contrattuale posti in essere dall’Ente Parco, per
quanto concerne sia l’acquisizione d’ufficio di tali dati presso soggetti diversi
dall’interessato che i controlli sulla regolarità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto notorio rilasciate dallo stesso interessato in sede di
partecipazione alle gare pubbliche indette dall’Ente, e i connessi adempimenti
nel caso di accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, sicché non
v’è bisogno che la materia in questione trovi ulteriore specificazione nello
schema di regolamento che si va ad adottare con la presente deliberazione.
Vista la direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica 11 febbraio 2005,
recante “Misure finalizzate all’attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle
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disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giungo 2003, n. 196, con
particolare riguardo alla gestione delle risorse umane”, nella quale si
esortavano le Amministrazioni, riguardo alla questione che ci occupa, ad
avviare ogni iniziativa utile ad identificare settori di attività, comuni a più
Amministrazioni, per i quali procedere ad una elaborazione congiunta di schemi
tipo di regolamenti da sottoporre al parere del Garante.
Considerato che, a differenza di quanto avvenuto per altri “comparti”
omogenei di Amministrazioni, come, ad es., quello delle autonomie locali, per il
quale è stato predisposto uno schema tipo di regolamento sul quale il Garante
ha espresso parere favorevole in data 21 settembre 2005, per il “comparto”
degli enti parco non risulta essere stata assunta analoga iniziativa, sicché vi è
l’onere per questo Ente di richiedere al Garante uno specifico parere sullo
schema di regolamento che si va ad adottare con la presente deliberazione.
Dato atto che al parere eventualmente rilasciato dal Garante nei termini di
legge l’Ente Parco dovrà conformarsi, sì da emanare definitivamente il
regolamento in oggetto entro e non oltre la data del 31 dicembre 2005, pena
l’interruzione del trattamento dei dati sensibili e giudiziari a tutt’oggi utilizzati nel
perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla
legge rispetto a tutta una serie di attività, alcune delle quali sono
istituzionalmente poste in essere anche dall’Ente Parco.
Visto lo schema di regolamento allegato alla presente deliberazione, di cui
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costituisce parte integrante ed essenziale.
Visto l’art. 9, co. 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale assegna al
Consiglio Direttivo la competenza a deliberare sui regolamenti emanati dall’Ente
Parco.
Visto lo Statuto dell’Ente Parco, art. 12, co. 3, lett. f), che ribadisce quanto
previsto dal citato art. 9, co. 8, della legge 394/91.
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 4.
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell’Ente Parco in merito alla
regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.
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Dopo ampia discussione, con voti unanimi favorevoli dei presenti,
delibera
per le ragioni di cui in premessa,
1. di adottare lo schema di regolamento allegato alla presente deliberazione,
di cui costituisce parte integrante ed essenziale, recante l’identificazione dei
tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e di operazioni eseguibili nel
perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla
legge rispetto a tutta una serie di attività, alcune delle quali sono
istituzionalmente poste in essere anche dall’Ente Parco;
2. di dare mandato al Direttore dell’Ente Parco di richiedere al Garante per la
protezione dei dati personali il parere sullo schema di regolamento prescritto
dall’art. 20, co. 2, del Codice;
3. di dare atto che, all’atto del ricevimento del parere, ovvero trascorso il
termine stabilito dal Codice senza che detto parere sia stato reso, questo
Consiglio Direttivo provvederà alla definitiva adozione del regolamento in
esame, pena l’interruzione del trattamento dei dati sensibili e giudiziari a
tutt’oggi utilizzati;
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4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio per il controllo di competenza;
5. di pubblicare la presente deliberazione all’albo dell’Ente Parco per quindici
giorni consecutivi.
Visto lo Statuto dell’Ente Parco, art. 11, co. 2, il quale dispone che “Nei casi di
urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili
con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.”;
Considerato che vi è l’urgenza di sottoporre lo schema di regolamento
adottato al parere del Garante per la protezione dei dati personali, sì da poterlo
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definitivamente emanare, con le eventuali correzioni suggerite, entro il termine
del 31 dicembre 2005, al di là del quale, come dice lo stesso Garante, la
prosecuzione del trattamento di dati sensibili e giudiziari concretizzerebbe un
illecito, con conseguenti responsabilità di diverso ordine, anche contabile e per
danno erariale.
Con voti unanimi favorevoli dei presenti,
delibera
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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