(nazionale e regionale) in materia di divieto di fumo

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(nazionale e regionale) in materia di divieto di fumo
CORSO REGIONALE PER FORMATORI DI AGENTI ACCERTATORI DELLE
AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Reggio Emilia - 18 novembre 2010
L‘evoluzione della legislazione (nazionale e
regionale) in materia di divieto di fumo:
la logica dell‘intervento sanzionatorio all‘interno
di un approccio integrato per la lotta al tabagismo
Maurizio Laezza e Manuela Monti
Presentato da dott.ssa Catia Drudi
Rimini 26 maggio 2011
Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura
evitabile nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei più
gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale.
La promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni
alla salute derivanti dall‘esposizione attiva e passiva al fumo di
tabacco, pertanto, costituiscono obiettivi prioritari delle politiche
sanitarie anche nel nostro Paese e la nuova normativa – che estende
l‘ambito di applicazione del divieto di fumare anche ai luoghi di lavoro
ed agli esercizi di ristorazione, in coerenza con i più aggiornati
orientamenti internazionali in materia di tutela della salute pubblica
contro il tabagismo… si inserisce in questa visione strategica che, per
essere efficace ai fini della protezione della salute dei non fumatori,
necessita di interventi che ne favoriscano la piena applicazione.
(Accordo Stato-Regioni del 16 Dicembre 2004)
Il divieto di fumo e il sanzionamento della sua
violazione all‘interno di un approccio integrato
Divieto di fumo
e
sanzione
OBIETTIVO
Ridurre la
prevalenza e
l’incidenza
dei fumatori
(ridurre le
patologie
fumo-correlate)
Interventi
terapeutici rivolti
ai fumatori
per la
disassuefazione
Prevenzione
primaria del
fumo
Il fumo di tabacco
E’ la più importante causa di morte prematura nei Paesi sviluppati e pertanto
uno dei più gravi problemi di sanità pubblica. Il tabagismo è un fenomeno
complesso che presenta molteplici aspetti:
•di tipo socio-culturale, in quanto comportamento-stile di vita dannoso,
socialmente diffuso e tollerato;
•di tipo medico-psicologico, in quanto dipendenza patologica e, al tempo
stesso, fattore di rischio per numerose malattie correlate;
•di tipo igienistico e normativo, dato che il fumo passivo è un inquinante
ambientale e pertanto sottoposto a norme per la vigilanza e il controllo della
sua pericolosità sociale.
COMPLESSITA’ DEI FENOMENI
•
Alcol e fumo come "stili di vita"
aspetti socioculturali e socioeconomici
• Alcol e fumo come malattie
- dipendenze patologiche
- fattori di rischio per patologie correlate
• Alcol e fumo come fattori di pericolosità sociale
fumo passivo, “alcol passivo” (alcol-guida/lavoro)
Strategie di intervento
Integrazione degli interventi
L’integrazione degli interventi avviene a quattro livelli:
1) Approccio globale
2) Approccio multidisciplinare
3) Approccio intersettoriale
4) Approccio interprogettuale
Approccio globale
• Interventi di tipo persuasivo finalizzati a contrastare la pressione
sociale che favorisce l’iniziazione e il mantenimento dell’abitudine al
fumo: informazione, educazione, promozione della salute e di stili di
vita sani
• Interventi terapeutici e di sostegno alla disassuefazione:
potenziamento dell’avviso motivazionale e dell’offerta di programmi
per smettere di fumare
• Interventi di tipo normativo-dissuasivo: rispetto del divieto di
fumo previsto dalle leggi vigenti ottenuto sulla base del consenso e
dell'esempio ma anche della sanzione nei casi previsti
Promuovere ambienti (settings) favorevoli alla salute
Esempio: la scuola, i luoghi di lavoro, la comunità in generale
Combinazione sinergica dei tre tipi di intervento:
• Educativo/persuasivo
• Sostegno alla disassuefazione
• Vigilanza sul rispetto della normativa
1+1+1 = 5
Interventi di tipo persuasivo
• finalizzati a sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni del fumo e sui benefici
dello smettere
• mirati per età, per genere e per contesti (es. istituti scolastici, luoghi di lavoro,
ospedali, luoghi di ritrovo)
• attraverso il sistema dei mass media (occasionale)
• attraverso il sistema permanente delle relazioni interpersonali: valorizzando le
funzioni educative e motivanti di tutti quei soggetti che, grazie al loro ruolo
sociale, possono veicolare messaggi autorevoli, ripetuti e personalizzati (medici,
infermieri, ostetriche, farmacisti, operatori sociali, insegnanti, genitori ed altri
adulti significativi)
IMPORTANZA DELLA RETE SANITARIA e SOCIALE
Legge N. 584 – 11 Novembre 1975
„Divieto di fumo in determinati locali e su mezzi di
trasporto pubblico”
-Ha come scopo la tutela della salute pubblica
- Individua le tipologie di locali in cui applicare il divieto di fumare, tra cui:
le corsie degli ospedali
i locali chiusi adibiti a pubblica riunione…
- Prevede l‘applicazione di cartelli segnalanti il divieto, riproducenti la norma
con l‘indicazione delle sanzioni comminate ai trasgressori
- Prevede sanzioni a carico
sia del trasgressore del divieto di fumo (da Lire 4.000 a Lire 10.000)
sia di chi omette al dovere di curare l‘osservanza del divieto (da Lire 20.000
a Lire 100.000)
- Possibilità di installare impianti di condizionamento o ventilazione per
esentarsi dal divieto nei locali in cui è previsto
Legge N.689 – 24 Novembre 1981 (artt. 16, 17, 18)
Modifiche al sistema penale
- Riguarda le regole generali per l‘applicazione delle sanzioni amministrative
- E‘ previsto il pagamento in misura ridotta (equivalente alla situazione più
vantaggiosa tra 1/3 del massimo o il doppio del minimo della sanzione
prevista dalla legge), se il trasgressore paga entro 60 giorni dalla
contestazione
- Prevede, tra le responsabilità degli agenti accertatori, di verificare se è
effettivamente avvenuto il pagamento della sanzione e, in caso negativo, di
presentare rapporto all‘autorità competente per permettere il proseguimento
degli atti.
- Dà al trasgressore la possibilità di presentare scritti difensivi alla suddetta
autorità competente entro 30 giorni dalla contestazione della sanzione. Alla
fine l‘autorità può ritenere fondato l‘accertamento (determinando con
ordinanza motivata la somma dovuta, integrata dalle spese per il
procedimento, e ingiungendo il pagamento) o archiviare gli atti con ordinanza
motivata.
Legge Regionale 4/2010
Individua nell‘AUSL e non più nel Sindaco l‘autorità competente a ricevere il
rapporto della violazione e a gestire tutte le fasi successive alla
contestazione (per es. archiviare il caso o emettere ordinanza-ingiunzione di
pagamento in caso di ricorso o mancato pagamento da parte del
trasgressore).
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 Dicembre 1995
„Divieto di fumo in determinati locali della pubblica
Amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”
- Viene emanata dopo alcune sentenze dei Giudici Amministrativi
- Esplicita criteri per aiutare nell‘individuazione delle aree in cui vige il divieto
(per locali della pubblica amministrazione „aperti al pubblico“ si intende
quelli nei quali la generalità degli amministrati e degli utenti accede senza
formalità e senza particolari permessi negli orari consentiti)
- Viene comunque garantita l‘autonomia regolamentare delle singole
amministrazioni di estendere il divieto anche a luoghi diversi da quelli
contemplati dalla legge
- Prevede l‘individuazione degli agenti accertatori da parte dei dirigenti
- Si deve dare comunicazione ogni anno al Prefetto del numero di sanzioni
effettuate
Deliberazione della Giunta Regionale
26 maggio 1999, n.785
Progetto regionale „Tabagismo“
- Allegato alle “Linee di indirizzo della Regione Emilia-Romagna sugli interventi per
la prevenzione primaria, secondaria e terziaria del tabagismo e dei problemi fumocorrelati”
- Obiettivo di salute del Progetto è la prevenzione delle malattie cronicodegenerative dovute al fumo di tabacco, con conseguente riduzione della morbosità
e mortalità correlata
- Obiettivi specifici sono: l’incremento del numero di coloro che smettono di fumare e
la riduzione del numero di giovani che iniziano a fumare
-Articolazione del Progetto in cinque sottoprogetti:
-N.1: Prevenzione del fumo tra gli studenti della scuola dell’obbligo
-N.2: Prevenzione dell’abitudine al fumo tra la popolazione generale per l’intervento
dei medici di medicina generale
-N.3: Corsi intensivi per smettere di fumare
-N.4: Ospedali e servizi sanitari senza fumo
-N.5: Luoghi di lavoro liberi dal fumo
Deliberazione della Giunta Regionale 785/1999
- Per ciascun sottoprogetto sono previsti obiettivi specifici e azioni,
per es.
N.1: ottenere il rispetto del divieto di fumo nelle strutture scolastiche,
attivare programmi didattici idonei alla prevenzione del fumo etc.
N.2: realizzare negli studi medici condizioni atte a sensibilizzare i
pazienti sui danni da fumo e sui benefici dello smettere etc.
N.3: attivare i Centri antifumo per lo svolgimento di corsi intensivi per
smettere di fumare etc.
N.5: applicare la normativa antifumo a tutti i luoghi di lavoro al chiuso
ricercando la collaborazione attiva dei datori di lavoro e delle
associazioni di categoria etc.
Deliberazione della Giunta Regionale 785/1999
Per il Sottoprogetto 4, gli obiettivi sono:
1. rendere operativa la normativa antifumo negli ospedali e nei servizi
sanitari
2. sensibilizzare il personale sanitario affinché si proponga come esempio di
non fumatore
3. realizzare negli ospedali e nei servizi sanitari condizioni atte a favorire uno
stile di vita libero dal fumo
4. sensibilizzare i pazienti sui danni da fumo e sui benefici dello smettere
5. integrare gli aspetti normativi inerenti il divieto di fumo con quelli educativi
e di promozione della salute
6. promuovere la pratica del counselling da parte del personale sanitario nei
confronti dei pazienti fumatori, con particolare riguardo ai giovani e alle
donne in gravidanza
7. promuovere un modello di lavoro integrato con i MMG e gli altri specialisti
competenti per l‘invio e la gestione comune del paziente tabagista
Circolare del Ministero della Sanità N.4
del 28 Marzo 2001
- Precisa che è compito dei dirigenti:
1. Individuare i locali in cui vige il divieto di fumo
2. Individuare gli agenti accertatori
3. Predisporre i cartelli di divieto
- Sottolinea il divieto per i dipendenti pubblici di maneggiare
danaro: non è possibile riscuotere la sanzione dal trasgressore
Legge N.448/2001
(Finanziaria per l'anno 2002)
Art. 52, che modifica l'art.7 della L.584/1975
Aumenta le sanzioni
- sia per i trasgressori: da 25 a 250 euro (raddoppiati qualora la
trasgressione avvenga in presenza di donna in evidente stato di
gravidanza o di bambini fino ai 12 anni)
- sia per chi è preposto al controllo: da 200 a 2.000 euro
Legge N.311/2004
(Finanziaria per l'anno 2005)
Commi 189-190-191
Aumenta le sanzioni del 10% per cui…
- per i trasgressori la sanzione va da 27,5 a 275 euro (sempre raddoppiati
qualora la trasgressione avvenga in presenza di donna in evidente stato
di gravidanza…)
- per chi è preposto al controllo: da 220 a 2.200 euro
Legge N. 3 – 16 Gennaio 2003 (art.51)
Tutela della salute dei non fumatori
- E’ nota come “Legge Sirchia”
(la sua applicazione è stata posticipata al 10 Gennaio 2005 dall’articolo 19 del
D.L. n. 266/2004)
- La sua entrata in vigore (10 Gennaio 2005) è stata preceduta dal D.P.C.M
23.12.2003, che stabilisce i modelli per la cartellonistica e le caratteristiche
dei locali riservati ai fumatori
- La sua entrata in vigore (10 Gennaio 2005) è stata preceduta da:
un Accordo Stato-Regioni del 16 Dicembre 2004 sulla tutela della salute dei
non fumatori, che indica le procedure per garantire il rispetto delle norme sul
divieto di fumo e le modalità per sanzionare le infrazioni
da una Circolare del Ministero della Salute del 17 Dicembre 2004 che indica le
modalità di individuazione dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del
divieto, accertare e contestare le infrazioni.
Legge N.3 – 16 Gennaio 2003 (art.51)
- Ha lo scopo dichiarato e prioritario di tutelare la salute dei non fumatori
attraverso l’estensione massima del divieto di fumare
- Sancisce il divieto di fumare in tutti i locali chiusi sia pubblici che privati
- Concede solo due eccezioni al divieto di fumo (generalizzato)
1.Locali riservati ai fumatori forniti di adeguata impiantistica e
contrassegnati come tali
2.Locali privati non aperti a utenti o al pubblico
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 Dicembre 2003
- Vengono definiti i modelli dei cartelli che evidenziano il divieto di fumo.
Tali cartelli devono:
1. essere adeguatamente visibili
2.recare la scritta “VIETATO FUMARE”, integrata dalle indicazioni della
relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori
e dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e cui
compete accertare le infrazioni.
- Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato o
comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola
scritta “VIETATO FUMARE”
- LOCALI RISERVATI AI FUMATORI (requisiti tecnici)
Accordo Stato-Regioni 16 Dicembre 2004
- Sottolinea che è indispensabile perseguire l’obiettivo di rendere gli
ambienti lavorativi più salubri e che è necessario garantire il rispetto
delle norme di divieto, sanzionando le eventuali infrazioni.
Per non vanificare il potere deterrente delle sanzioni è necessario
definire procedure per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni
stesse.
- I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di
pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche individuano
con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto,
accertare e contestare le infrazioni. Resta inteso che, ove non vi abbiano
provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza,
accertamento e contestazione.
Fanno predisporre ed apporre i cartelli di divieto completi di: norma di
riferimento, sanzioni applicabili, soggetto cui spetta vigilare
sull’osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni
- Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto
dell’amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto
del divieto di fumare e ad accertare le infrazioni i soggetti cui spetta per
legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l’ordine interno
dei locali.
-Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura,
ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori
all’osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai
pubblici ufficiali ed agenti competenti.
- Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare –fatto
salvo quanto previsto dai successivi punti 3* e 4*- i soggetti incaricati della
vigilanza e dell’accertamento e contestazione delle infrazioni, come pure il
personale dei Corpi di Polizia amministrativa locale, nonché le guardie
giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o
di chiunque intenda far rispettare il divieto:
- vigilano
- accertano le infrazioni, contestando immediatamente l’infrazione al
trasgressore
- redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve contenere gli
estremi del trasgressore, della violazione compiuta, delle modalità di
pagamento in misura ridotta, dell’indicazione dell’autorità cui è possibile far
pervenire scritti difensivi
- notificano il verbale al trasgressore, qualora non sia stato possibile
provvedervi immediatamente, a mezzo posta (entro 90 giorni
dall’accertamento dell’infrazione)
-* Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria svolgono di iniziativa le attività
suddette, ovvero nell’ambito dei servizi di cu sono incaricati.
- Nei luoghi di lavoro pubblici e privati si raccomanda ai datori di lavoro di
fornire anche una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la
sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo e sulle misure di
prevenzione adottate
- Sono previste misure sanzionatorie per la mancata ottemperanza
dell’obbligo di curare l’osservanza del divieto e sanzionare le infrazioni
- E‘ previsto il pagamento in misura ridotta (equivalente alla situazione più
vantaggiosa tra 1/3 del massimo o il doppio del minimo della sanzione
prevista dalla legge), se il trasgressore paga entro 60 giorni dalla
contestazione…
Circolare del Ministro della Salute
17 Dicembre 2004
- Si intitola “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti
conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 16 gennaio
2003, n.3 sulla tutela della salute dei non fumatori”.
- La normativa persegue il fine primario della tutela della salute dei non
fumatori, con l’obiettivo della massima estensione possibile del divieto di
fumare limitato esclusivamente dalle eccezioni espressamente previste. In
forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per
fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà,
riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro qualora ritengano
opportuno attrezzare aree con i requisiti tecnici del DPCM 23 dicembre
2003
- Il divieto di fumare deve trovare applicazione non solo nei luoghi di
lavoro pubblici ma anche in quelli privati aperti al pubblico o ad utenti.
Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto
“utenti” dei locali nell’ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa.
E’ infatti interesse del datore di lavoro far rispettare il divieto anche per
tutelarsi da eventuali rivalse.
Circolare del Ministro della Salute
17 Dicembre 2004
- Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura,
ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori
all’osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai
pubblici ufficiali ed agenti competenti. …non sono tenuti soltanto alla
materiale apposizione del cartello di divieto, ma anche ad attuare
intereventi attivi di disuassione nei confronti dei trasgressori (qualora non
siano osservati gli obblighi che ricadono sui gestori, il questore può
sospendere o revocare la licenza del locale)
- Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto
dell’amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del
divieto di fumare e ad accertare le infrazioni i soggetti cui spetta per legge,
regolamento o disposizioni di autorità assicurare l’ordine interno dei locali.
- I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche
amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche individuano con atto
formale i soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto, accertare e
contestare le infrazioni. Resta inteso che, ove non vi abbiano provveduto,
spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, accertamento e
contestazione.
Circolare del Ministro della Salute
17 Dicembre 2004
- Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto anche il personale
dei corpi di polizia amministrativa locale e le guardie giurate
espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di
chiunque intenda far rispettare il divieto, vigilano e accertano le infrazioni.
- E’ possibile agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente
impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, svolgere attività di
accertamento e contestazione delle infrazioni di propria iniziativa.
Funzioni del responsabile della struttura
1. Vigilare sull’osservanza del divieto
2. Dare indicazioni sul posizionamento dei cartelli di divieto
3. Nominare uno o più soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto,
accertare e contestare eventuali violazioni (funzione delegata che spetta al
responsabile medesimo qualora non abbia provveduto alla nomina
del/degli agente/i accertatore/i
4. Individuare le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai
percorsi sanitari cui deve essere applicato il divieto di fumo
Funzioni dell'agente accertatore
1. Realizzare interventi informativi ed educativi per sensibilizzare i fumatori
ad adottare uno stile di vita libero dal fumo
2. Vigilare sull’osservanza del divieto
3. Accertare e contestare immediatamente l’infrazione al trasgressore
4. Redigere in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto
dell’avvenuto richiamo, degli estremi del trasgressore, della violazione
compiuta, delle modalità di pagamento in misura ridotta, dell’indicazione
dell’autorità cui è possibile far pervenire scritti difensivi
5. Notificare il verbale al trasgressore, qualora non sia stato possibile
provvedervi immediatamente, a mezzo posta (entro 90 giorni
dall’accertamento dell’infrazione)
E’ la figura:
- nominata formalmente dal responsabile della struttura per svolgere tale
funzione
-
identificabile (attraverso il cartellino identificativo aziendale, da esibire
sempre obbligatoriamente durante l’orario di servizio e attraverso il
proprio nominativo apposto sul cartello di divieto)
-
formata ad hoc per conoscere e applicare correttamente la procedura
aziendale per elevare una sanzione amministrative e per sapere
relazionarsi adeguatamente nel caso sia necessario sanzionare un
fumatore e, ancora prima, per prevenire l’infrazione
Cartellonistica
Deve riportare indicazioni su:
-divieto
-normativa di riferimento
-sanzione applicata
-soggetti cui spetta vigilare, accertare e contestare l’infrazione
Legge Regionale N.17 - 27 luglio 2007
“Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del
tabagismo”
-Prevede l’attuazione di un Piano triennale di contrasto del
tabagismo con rilevanti novità :
1. agevolazione dell’accesso ai Centri antifumo, aumentandone la
visibilità e rendendo gratuito il percorso di disassuefazione;
2. interventi di counseling e percorsi di disassuefazione rivolti a
pazienti fumatori ricoverati negli ospedali;
3. estensione del divieto di fumo a determinate aree esterne di
pertinenza degli ospedali, dei servizi sanitari (aree aperte
immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari) e delle scuole;
4. riduzione dei rischi da fumo passivo, perseguita in coerenza a
quanto disposto dalla normativa vigente in materia di prevenzione
e protezione da rischi negli ambienti di lavoro, considerando luoghi
di lavoro anche gli ospedali, i servizi sanitari e gli istituti scolastici.
Deliberazione della Giunta Regionale
11 giugno 2008, N.844
Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo
- Dà attuazione all’art. 2 della Legge regionale n. 17/2007
- Obiettivo di salute del Piano è la prevenzione delle malattie cronicodegenerative dovute al fumo di tabacco, con conseguente riduzione della
morbosità e mortalità correlata.
- Prevede anche l’obiettivo specifico della riduzione del numero di persone
esposte ad inalazione di fumo passivo (essendone stata dimostrata l’azione
tossica e cancerogena)
- E’ articolato in tre aree progettuali e sei programmi:
A. Area progettuale Prevenzione del tabagismo nelle giovani generazioni
- Programma n. 1 - Prevenzione dell’abitudine al fumo tra i giovani
B. Area progettuale Assistenza e cura del tabagismo
- Programma n. 2 - Centri Antifumo
- Programma n. 3 - Intervento antifumo dei Medici generali e degli altri
operatori sanitari
C. Area progettuale Ambienti favorevoli alla salute e liberi dal fumo
- Programma n. 4 - Luoghi di lavoro liberi dal fumo
- Programma n. 5 - Ospedali e Servizi sanitari senza fumo