Normativa alcol e droghe

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Normativa alcol e droghe
“PREVENZIONE DEI RISCHI DA
ALCOL E DROGHE NEI
GIOVANI LAVORATORI”
S.P.I.S.A.L. AZ. ULSS 19 DI ADRIA
INCONTRO DEL 28 DICEMBRE 2015
La normativa vigente
Alcol e lavoro
Normativa di riferimento:
 Legge 30 marzo 2001, n.125;
 Provvedimento 16 marzo 2006;
 Indicazioni operative regione Veneto giugno 2009;
 Nota regione Veneto 05 luglio 2010;
 D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81.
LEGGE 30 marzo 2001, n.125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
Art. 15. Disposizioni per la sicurezza sul lavoro
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul
lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi
di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei
servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con
funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie
locali.
LEGGE 30 marzo 2001, n.125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
Art. 15. Disposizioni per la sicurezza sul lavoro
3. Possibilità per i lavoratori alcol dipendenti, se assunti a tempo
indeterminato, di accedere ai programmi terapeutici e di
riabilitazione con conservazione del posto di lavoro come
previsto per i tossico dipendenti dall’art. 124 del DPR 309/1990.
MANSIONI CON DIVIETO DI
ASSUNZIONE ALCOL
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006
Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che
comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo
2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540).
Allegato I
…
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli
stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C,
D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la
guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato
di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose
su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla
sicurezza dell'esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del
gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di
mensa; d) personale navigante delle acque interne; e) personale addetto alla
circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa,
metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari
aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri
veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di
carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle
sezioni di coperta e macchina, nonché' il personale marittimo e tecnico delle
piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle
navi posatubi; h) responsabili dei fari; i) piloti d'aeromobile; l) controllori di volo
ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal registro aeronautico
italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o)
addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti
alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;…
Indicazioni Operative
Regione Veneto giugno 2009
LA SORVEGLIANZA SANITARIA
Il fatto di rientrare in una categoria di lavoro tra quelle indicate
nell’Allegato 1 della legge 125/2001 con divieto di assunzione
di sostanze alcoliche, non comporta automaticamente l’obbligo
della sorveglianza sanitaria.
Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è già attivata in quanto
prevista dalla attuale normativa, se esiste un rischio alcol
correlato, dovrà essere contemporaneamente valutato
attraverso uno specifico protocollo sanitario.
Nota della Regione Veneto
5 luglio 2010 ai Direttori SPISAL
NOTA RIASSUNTIVA DELLA
NORMATIVA PRECEDENTEMENTE
ELENCATA
Nota della Regione Veneto
5 luglio 2010 ai Direttori SPISAL
…Sussiste
 un obbligo di condotta in capo al datore di lavoro
che si traduce nel divieto di somministrare o
rendere
disponibili
bevande
alcoliche
e
superalcoliche pei i lavoratori addetti a mansioni
rientranti nell’Intesa Stato-Regioni del 16/03/2006
 ed un obbligo di condotta in capo ai lavoratori
addetti a tali attività lavorative di non assumere
dette bevande.
Nota della Regione Veneto
5 luglio 2010 ai Direttori SPISAL
Per quel che concerne la sorveglianza sanitaria essa
è, invece, prevista in relazione alla verifica di
condizioni di alcol-dipendenza dall’art. 41 comma 4,
del D.lgs. 81/08, con il rinvio, operato dal successivi
comma 4-bis, ad un Accordo Stato-regioni per la
determinazione delle modalità di accertamento.
Ad oggi non essendo ancora adottato l’accordo di cui
al citato comma 4-bis, non risulta pertanto possibile
verificare l’assenza di alcol-dipendenza, ma è
ART. 15 LEGGE N.
possibile invece verificare in acuto la VEDI
sola
assunzione
125/01 E INTESA
o meno di sostanze alcoliche o superalcoliche.
STATO REGIONI
16/03/2006
Nota della Regione Veneto
5 luglio 2010 ai Direttori SPISAL
La norma prevede l’effettuazione di test alcolimetrici
che consentono l’accertamento immediato di
un’intossicazione alcolica acuta.
A seguito di una positività ai test alcolimetrici allo
stato attuale della normativa, non risulta possibile
da parte del medico competente aziendale
accertare l’idoneità alle mansioni; è tuttavia facoltà
dell’impresa richiedere l’idoneità fisica del lavoratore
secondo l’art. 5 della Legge 300/70.
RIASSUMENDO…
ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO:
 valutare il rischio legato all’assunzione di alcolici;
 se l’attività lavorativa rientra tra quelle per le quali
è indicato un rischio alcol correlato per infortuni o
per la sicurezza di terzi il datore di lavoro deve
realizzare le seguenti azioni:
 informazione
 formazione
 promozione
 verifica
della salute
Droghe e lavoro
Normativa di riferimento:
 DPR 309/90;
 Provvedimento 30 ottobre 2007;
 Provvedimento 17 settembre 2008;
 Indicazioni operative regione Veneto giugno 2009;
 Nota regione Veneto 02 febbraio 2010;
 D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81.
DPR 309/90 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".
Articolo 125 Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni
che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei
terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità sono
sottoposti … ad accertamento di assenza di tossicodipendenza
prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti
periodici.
2. …
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel
corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far
cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che
comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.
DPR 309/90 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".
Articolo 124 Lavoratori tossicodipendenti
1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di
tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai
programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi
sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socioassistenziali, se assunti a
tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del
posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle
prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del
trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non
superiore a tre anni.
Provvedimento 30/10/2007
CONFERENZA UNIFICATA
PROVVEDIMENTO 30 Ottobre 2007
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di
tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU).
INDIVIDUA LE CATEGORIE DI LAVORATORI
INTERESSATE DALLA NORMATIVA
Art. 1: 1. Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la
salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica
di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto,
anche quelle individuate nell'allegato I, che forma parte integrante della
presente intesa. Per tali mansioni è obbligatoria la sorveglianza sanitaria…
ALLEGATO I
MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA,
L’INCOLUMITA’ E LA SALUTE DEI TERZI.
…2) Mansioni inerenti le attività di trasporto
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D,
E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli
in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli
che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e
alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile,
manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione,
manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; c) personale
ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di
camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle
ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie,
autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi
di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con
pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e
macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e
passeggeri , nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti,
adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima,
terrestre ed aerea; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; n) addetti
alla guida di macchine di movimentazione terra e merci; …
Provvedimento 30 ottobre 2007
Art. 4. Accertamenti sanitari preventivi di screening
1. Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di
mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I, qualunque sia il tipo di
rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli
accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore
interessato.
2. …
3. A seguito degli accertamenti di cui al comma precedente, il lavoratore
risultato positivo ai tests, comportando tale positività un giudizio di inidoneità
temporanea, viene inviato da parte del medico competente al servizio per le
tossicodipendenze (SERT) dell'Azienda sanitaria locale, nel cui territorio ha
sede l'attività produttiva o in cui risiede il lavoratore, o alle altre strutture
sanitarie indicate all'art. 2, rispettivamente competenti.
4. Qualora gli ulteriori accertamenti effettuati dal SERT o da altra struttura
sanitaria competente evidenzino uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore
interessato dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero, che renda possibile un
successivo inserimento nell'attività lavorativa a rischio anche nei confronti di
terzi.
Provvedimento 30 ottobre 2007
Art. 5. Accertamenti sanitari di diagnosi di
tossicodipendenza
1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori che
svolgono le mansioni comprese nell'elenco di cui
all'allegato I siano sottoposti ad accertamenti sanitari, di
norma con periodicità annuale, dal medico competente.
Qualora il medico competente ravvisi la necessità che un
lavoratore sia sottoposto ad ulteriori accertamenti sanitari
per verificare un'eventuale stato di tossicodipendenza,
invia il lavoratore stesso al Servizio per le
tossicodipendenze
dell'azienda
sanitaria
locale
competente per territorio, o alle altre strutture sanitarie
competenti di cui all'art. 2.
Provvedimento 30 ottobre 2007
Art. 9. Effetti dell'accertamento della tossicodipendenza
1. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari preventivi di cui all'art.
4, il giudizio del medico competente, di temporanea inidoneità alla
mansione, potrà essere modificato positivamente ove venga esclusa dal
SERT una condizione di tossicodipendenza o venga attestato il positivo
recupero. Il medico competente al fine di certificare l'idoneità alla mansione
provvederà, in maniera individualizzata rispetto ai rischi di assunzione
sporadica, a effettuare controlli ripetuti per escludere l'assunzione di droghe
da parte del lavoratore.
2. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari di cui all'art. 5 il datore
di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore interessato dall'espletamento
delle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato 1.
3. Il lavoratore del quale sia stata accertata la tossicodipendenza può essere
adibito a mansioni diverse da quelle comprese nell'elenco di cui all'allegato I,
fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro nell'ipotesi di
cui all'art. 124, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Provvedimento 17/09/2008
Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a
mansioni che comportano particolari rischi per la
sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi applicative del
provvedimento n. 99/cu 30 ottobre 2007
(G.U. n. 266 del 15 novembre 2007)
PROCEDURE
PREMESSE
2. Le procedure di cui al presente documento devono
essere finalizzate ad escludere o identificare la
condizione di tossicodipendenza e l’assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope, al fine di assicurare un regolare
svolgimento delle mansioni lavorative a rischio.
3. A tale scopo preventivo, anche per le oggettive
difficoltà di rilevazione e di descrizione delle modalità e
della frequenza di assunzione delle sostanze stupefacenti
e psicotrope da parte del lavoratore, dette procedure,
per le finalità di cui sopra, non possono fare distinzione
tra uso occasionale, uso regolare o presenza di
dipendenza al fine di attivare la sospensione cautelativa.
PROCEDURE
L’iter procedurale si compone di due
macrofasi


PRIMO LIVELLO di accertamenti da parte del
medico competente
SECONDO LIVELLO di approfondimento
diagnostico-accertativo a carico delle
strutture sanitarie competenti di cui all’art. 2 e
all’art. 6 dell’Intesa C.U. 30 ottobre 2007
PROCEDURE
Modalità di attivazione ed esecuzione degli
accertamenti sanitari
Accertamento pre-affidamento della mansione: la persona
viene sottoposta ad accertamento preventivo dell’idoneità
alla mansione prima dell’affidamento e dello svolgimento
della mansione a rischio. E’ necessario un risultato
negativo per confermare l’assenza di controindicazioni,
prima di un eventuale inizio dell’attività. Questa
valutazione non può essere considerata ed effettuata
come accertamento pre-assuntivo, coerentemente con
quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08 in materie di
sicurezza sul lavoro.
PROCEDURE
Accertamento periodico: il lavoratore è sottoposto ad accertamento
periodico, di norma con frequenza annuale, atto alla verifica
dell’idoneità alla mansione a rischio. In situazione di elevata numerosità
dei soggetti da sottoporre a controllo, va tenuto conto, inoltre, che nel
rispetto dei programmi di accertamento si dovranno garantire le
caratteristiche di non prevedibilità da parte dei lavoratori della data di
effettuazione dell’accertamento e, contemporaneamente, si dovrà
escludere la possibilità di scelta volontaria dei candidati agli
accertamenti da parte del datore di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro,
sulla base della lista completa precedentemente presentata al medico
competente, seleziona i lavoratori da inviare e sottoporre di volta in
volta agli accertamenti previsti, mediante l’utilizzo di un processo casuale
di individuazione che escluda la possibilità di scelta volontaria da parte
del datore di lavoro stesso. Tutto questo deve avvenire compatibilmente
con le esigenze lavorative e di programmazione aziendale.
PROCEDURE
Accertamento per ragionevole dubbio: in adeguamento alle
direttive comunitarie in materia, il lavoratore viene
sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione
anche (oltre al controllo sanitario periodico) quando
sussistano indizi o prove sufficienti di una sua possibile
assunzione di sostanze illecite. Le segnalazioni di
ragionevole dubbio, in via cautelativa e riservata,
vengono fatte dal datore di lavoro o suo delegato, al
medico competente che provvederà a verificare la
fondatezza del ragionevole dubbio e, se del caso, ad
attivare gli accertamenti clinici previsti di sua competenza.
PROCEDURE
Accertamento dopo un incidente: il lavoratore deve essere
sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione
successivamente ad un incidente sul lavoro per escludere
l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo): Il
lavoratore, prima del suo rientro nella mansione a rischio,
dovrà comunque essere controllato ad intervalli regolari dopo
la sospensione per esito positivo per assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope. Questo al fine di verificare nel
tempo il permanere dello stato di non assuntore (osservazione
cautelativa). Gli accertamenti andranno eseguiti con
periodicità almeno mensile con date non programmabile dal
lavoratore e da stabilire di volta in volta coerentemente con
quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 nel caso di
fattispecie. La durata minima prevista sarà di almeno 6 mesi.
PROCEDURE
Accertamento al rientro al lavoro, nella mansione a
rischio, dopo un periodo di sospensione dovuto a
precedente esito positivo: il lavoratore dovrà essere
sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione
per garantire il suo stato di non assuntore, prima di
riprendere a svolgere la mansione a rischio. Il medico
competente, a scopo cautelativo, potrà decidere se
applicare nei successivi ulteriori 6 mesi una
osservazione con eventuali accertamenti con maggior
frequenza rispetto a quelle ordinarie previste.
PROCEDURE
Attivazione della procedura: trasmissione dell’elenco dei lavoratori
da sottoporre ad accertamenti da parte del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro (così come identificato dall’art. 2, lettera b, del
D.lgs n. 81/08) comunica al medico competente, per iscritto, i nominativi
dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope in base alla lista delle mansioni
considerate nell’Allegato di cui al dell’Intesa C.U. 30 ottobre 2007.
2. La comunicazione dovrà essere fatta alla prima attivazione delle
procedure, di cui al presente documento, per tutti i lavoratori con
mansioni che rientrano nella lista e successivamente periodicamente e
tempestivamente aggiornata in riferimento ai nuovi assunti ed ai
soggetti che hanno cessato le mansioni a rischio.
3. La comunicazione dell’elenco complessivo dei lavoratori che svolgono
le suddette mansioni dovrà essere previsto, comunque, con frequenza
minima annuale.
Indicazioni Operative
Regione Veneto giugno 2009
Nota della Regione Veneto 2 febbraio 2010
ai Direttori Generali ULSS
Riassumendo…



ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO:
valutare tale rischio ed inserirlo nel DVR in apposito
capitolo che definisca procedure di applicazione della
normativa,
azioni
informative,
formative
ed
eventualmente di promozione della salute;
individuare i lavoratori che svolgono le mansioni per le
quali deve essere effettuato l’accertamento di assenza
di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope;
comunicare per iscritto al medico competente l’elenco
aggiornato di tali lavoratori;
Riassumendo…
ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO:
 comunicare ai lavoratori data e luogo degli
accertamenti con un preavviso di non più di un
giorno;
 tutti gli accertamenti sono svolti in orario di lavoro a
spese del datore di lavoro.
D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione
del documento previsto dall’articolo 28;
b) …
D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti,
che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
(…)
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
(…)
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal
programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente
l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
(…)
D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della
impresa in generale; …
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di
sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; …
D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di
vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda.
(…)
D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Articolo 25 - Obblighi del medico competente
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove
necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione
delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei
lavoratori…
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al
datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai
rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del
datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e
indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal
medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste
dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d),
e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza
di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze
psicotrope e stupefacenti.
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza
Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali,
vengono rivisitate le condizioni e le modalità per
l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol
dipendenza.
D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla
mansione specifica
1. Il datore di lavoro (…), in relazione ai giudizi di cui
all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal
medico competente e qualora le stesse prevedano
un’inidoneità alla mansione specifica adibisce il
lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in
difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza.
Sanzioni previste

Violazioni D.lgs. 81/2008:
Art. 17 c. 1 lett. a) (mancata valutazione di tutti i
rischi)
 ammenda
da 2.192,00 a 4.384,00 euro se adotta il
documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in
assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2,
lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo
29, commi 2 e 3 [Art. 55, co. 3]
 ammenda da 1.096,00 a 2.192,00 euro se adotta il
documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in
assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2,
lettere a), primo periodo, ed f) [Art. 55, co. 4]
Sanzioni previste

Art. 18 c. 1 lett. a) (mancata nomina medico
competente)
 arresto
da due a quattro mesi o ammenda da
1.644,00 a 6.576,00 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]

Art. 18 c. 1 lett. g) (mancato invio lavoratori a
sorveglianza sanitaria)
 ammenda
5, lett. e)]
da 2.192,00 a 4.384,00 euro [Art. 55, co.
Sanzioni previste

Art. 36 c. 1/2 (mancata informazione dei lavoratori)
 arresto
da due a quattro mesi o ammenda da
1.315,20 a 5.699,20 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]

Art. 37 c. 1 (mancata formazione dei lavoratori)
 arresto
da due a quattro mesi o ammenda da
1.315,20 a 5.699,20 euro52 [Art. 55, co. 5, lett. c)]