capitolo primo 1. struttura e funzioni delle struttura e funzioni delle

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capitolo primo 1. struttura e funzioni delle struttura e funzioni delle
CAPITOLO PRIMO
“Le convenzioni matrimoniali”
SOMMARIO: 1. Struttura e funzioni delle convenzioni matrimoniali 2.
Requisiti di capacità 3. Forme delle convenzioni matrimoniali 4. Pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia 5. Modifica delle convenzioni matrimoniali 6. Simulazione delle convenzioni matrimoniali 7. Le
convenzioni matrimoniali atipiche
1.
STRUTTURA E FUNZIONI DELLE
CONVENZIONI MATRIMONIALI
Il regime patrimoniale della famiglia1 è la disciplina delle spettanze e dei
poteri dei coniugi in ordine all’acquisto e alla gestione dei beni.2
Il codice civile ha previsto tre regimi patrimoniali “tipici”:
1. la comunione legale;
2. la separazione dei beni;
3. il fondo patrimoniale.
La scelta del regime patrimoniale è demandata ai coniugi che
possono effettuare l’opzione in relazione ai diversi interessi personali,
patrimoniali e fiscali che si propongono di perseguire; in mancanza di scelta,
i rapporti patrimoniali sono assoggettati alla disciplina della comunione
legale che costituisce, ex art. 159 cod. civ., il regime patrimoniale legale
tra i coniugi.
1
Per un approfondimento si rinvia a Trattato di diritto di famiglia, diretto da Paolo Zatti, Vol. III,
Regime patrimoniale della famiglia, a cura di Franco Anelli – Michele Sesta, Milano, 2002.
2
C.M. Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia, le successioni, Milano, 1985, 59.
2
Le convenzioni matrimoniali
La convenzione matrimoniale3 è l’atto negoziale mediante cui i
coniugi adottano o modificano un regime patrimoniale disciplinato compiutamente dal codice civile (artt. 159-166 bis; artt. 210-211; art. 2647) ma
da questo non definito; la lacuna normativa è stata colmata dalla dottrina i
cui tentativi di elaborare una nozione unitaria di convenzione matrimoniale,
non di rado pervenuti a risultati contraddittori, sono essenzialmente riconducibili a due orientamenti:
• il primo4 configura la convenzione matrimoniale quale accordo
intercorrente esclusivamente tra i coniugi, con esclusione
dunque dei terzi, finalizzato ad instaurare il regime patrimoniale
della famiglia;
• il secondo5 vede nella convenzione matrimoniale un accordo tra
gli sposi, ovvero tra questi e i terzi, avente quale funzione quella di regolare in maniera compiuta la situazione patrimoniale tra
i coniugi.
In tale ottica, nel novero delle convenzioni matrimoniali6 possono
essere ricondotti istituti quale la costituzione del fondo patrimoniale fatta
3
Sulla convenzione matrimoniale in generale, v. BARGELLI e BUSNELLI F. D., Convenzione
matrimoniale, Enc. diritto, Agg., IV, Milano, 2000; DASSIO M., Autonomia privata e convenzioni
matrimoniali: l’esperienza francese a confronto con quella italiana, in Riv. Trim. Dir. e Proc.
Civ., 1996, 837; ANDRINI M. C., L’autonomia negoziale dei coniugi nella riforma del diritto
internazionale privato con particolare riguardo alla modifica delle convenzioni matrimoniali e dei
patti conseguenti alla separazione personale, in Vita Notar., 1996, 3; CIAVATTONE S., Convenzioni
matrimoniali nel regime transitorio, in Giust. Civ., 1995, I, 1624; OBERTO G., Le convenzioni
matrimoniali: lineamenti della parte generale, in Famiglia e Diritto, 1995, 596; PEPE A.,
Convenzioni matrimoniali - Comunione convenzionale - Separazione dei beni, in Nuova Giur. Civ.,
1991, II, 233; DOGLIOTTI M., Le convenzioni matrimoniali, in Giur. di Merito, 1991, 187; ROPPO E.,
Convenzioni matrimoniali, in Encicl. giur. Treccani, Roma, 1988, vol. IX.; GIUSTINIANI G., Fondo
patrimoniale, convenzioni matrimoniali e pubblicità, in Giust. Civ., 1988, I, 682.
4
In questo senso RUSSO, Le convenzioni matrimoniali ed altri saggi sul nuovo diritto di famiglia,
Milano, 1983, 180 e ss.
5
SACCO, Del regime patrimoniale della famiglia, in Commentario Cian-Oppo-Trabucchi,
Padova, 1992, III, sub art.162, 21 e ss.
6
Sull’autonomia dei privati nella determinazione del regime patrimoniale della famiglia, cfr.
ZACCARIA A., Regime patrimoniale - Convenzioni matrimoniali - Trascrizione, in Nuova Giur.
Civ., 1986, I, 448; CORSI F., Il regime patrimoniale della famiglia - Tomo II: Le convenzioni
matrimoniali, famiglia e impresa, Milano, 1984; RUSSO E., L’autonomia privata nella
stipulazione di convenzioni matrimoniali, in Vita Notar., 1982, 488; BOERO P., La nuova
disciplina sulla stipulazione delle convenzioni matrimoniali, in Foro It., 1981, V, 121; SERMANNI
M. C., Convenzioni matrimoniali: una nuova legge chiarificatrice, in Stato Civ. It., 1981, 407.
I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
V. DE GIOIA - A. M. RASCHELLÀ
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dal terzo per testamento, che, stante la natura di negozio giuridico unilaterale del testamento, a rigore non è qualificabile come convenzione.
REGIMI PATRIMONIALI TIPICI
COMUNIONE
COMUNIONE LEGALE
LEGALE
2.
SEPARAZIONE
SEPARAZIONE
DEI
DEI BENI
BENI
FONDO
FONDO
PATRIMONIALE
PATRIMONIALE
REQUISITI DI CAPACITÀ
Trattandosi di negozi giuridici, le convenzioni matrimoniali richiedono l’ordinaria capacità di agire degli stipulanti.7
Recita l’art. 2 cod. civ., sotto il titolo di “Maggiore età. Capacità di
agire”: La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore
età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età
diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità
a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle
azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
In particolare, l’art. 165 cod. civ. riconosce al minore autorizzato
a contrarre matrimonio, la facoltà di stipulare convenzioni matrimoniali
con l’assistenza dei genitori esercenti la potestà, del tutore o del curatore
speciale designato ai sensi dell’art. 90 cod. civ.
Qualora il soggetto, la cui assistenza al minore per la stipulazione
della convenzione matrimoniale sia necessaria ex art. 165 cod. civ., opponga
7
Sul punto v. CANNIZZO M., Le convenzioni matrimoniali e gli incapaci, in Vita Notar., 1993,
1006 e D’ANTONIO A., Convenzioni matrimoniali, donazioni e capacità del minore nel disposto
dell’art. 165 c. c., in Riv. Dir. Civ., 1989, I, 657.
I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
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Le convenzioni matrimoniali
un rifiuto, il minore può, avvalendosi del rimedio di cui all’art. 395 cod. civ.,
ricorrere all’autorità giudiziaria (giudice tutelare), che qualora ritenga
il rifiuto ingiustificato, nominerà un curatore speciale che provvederà in
sostituzione.
All’interdetto per infermità mentale è preclusa la possibilità di
contrarre matrimonio e, quindi, di stipulare convenzioni matrimoniali.
L’art. 85 cod. civ. prevede infatti che: Non può contrarre matrimonio
l’interdetto per infermità di mente. Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il
pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso
la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non
sia passata in giudicato.
Per quel che riguarda invece l’interdetto legale -cioè colui che ha
riportato una condanna penale che lo ha privato automaticamente della capacità di agire per l’intera durata della pena principale, ai sensi dell’art. 32
cod. pen.- in applicazione dei principi generali, sarà il tutore debitamente
autorizzato a poter stipulare le convenzioni matrimoniali in nome e per
conto di questi.8
L’inabilitato, ovvero colui contro il quale è stato promosso giudizio
di inabilitazione, può, ai sensi dell’art. 166 cod. civ., stipulare convenzioni
matrimoniali con l’assistenza del curatore già nominato, o, qualora questi
non sia stato ancora designato, del curatore speciale da nominarsi appositamente.
8
È minoritario l’orientamento dottrinario che esclude che, per tutta la durata dell’interdizione
legale, possano essere stipulate convenzioni matrimoniali, dovendosi necessariamente
assoggettare i beni dell’interdetto al regime della comunione legale.
I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
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REQUISITI
REQUISITI DI
DI CAPACITÀ
CAPACITÀ
IL
IL MINORE
MINORE AUTORIZZATO
AUTORIZZATO
A
A CONTRARRE
CONTRARRE MATRIMONIO
MATRIMONIO
PUÒ
STIPULARE
PUÒ STIPULARE
CONVENZIONI
CONVENZIONI MATRIMONIALI
MATRIMONIALI
L’INTERDETTO
L’INTERDETTO PER
PER
INFERMITÀ
INFERMITÀ MENTALE
MENTALE NON
NON
PUÒ
PUÒ STIPULARE
STIPULARE
CONVENZIONI
CONVENZIONI MATRIMONIALI
MATRIMONIALI
ORDINARIA
ORDINARIA CAPACITÀ
CAPACITÀ
DI
DI AGIRE
AGIRE
OCCORRE
OCCORRE L’ASSISTENZA
L’ASSISTENZA
DEI
DEI GENITORI,
GENITORI, DEL
DEL TUTORE
TUTORE
O
O DEL
DEL CURATORE
CURATORE SPECIALE
SPECIALE
3.
IN
IN CASO
CASO DI
DI INTERDIZIONE
INTERDIZIONE
LEGALE
LEGALE LE
LE CONVENZIONI
CONVENZIONI
POSSONO
POSSONO ESSERE
ESSERE
STIPULATE
STIPULATE DAL
DAL TUTORE
TUTORE
DEBITAMENTE
AUTORIZZATO
DEBITAMENTE AUTORIZZATO
L’INABILITATO
L’INABILITATO PUÒ
PUÒ
STIPULARE
STIPULARE LE
LE
CONVENZIONI
CON
CONVENZIONI CON
L’ASSISTENZA
L’ASSISTENZA DEL
DEL
CURATORE
CURATORE
FORME DELLE CONVENZIONI
MATRIMONIALI
Le convenzioni matrimoniali, a mente dell’art. 162 del codice civile,
devono essere stipulate per atto pubblico a pena di nullità.
Il riferimento codicistico all’atto pubblico attiene non solo all’atto
notarile, da redigersi con le formalità prescritte dall’art. 48 della legge 16
febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili Legge notarile), ossia da rogarsi da parte di notaio con l’assistenza di due
testimoni,9 ma anche agli altri atti pubblici, come ad esempio il verbale di
conciliazione redatto nel giudizio per la separazione dei beni, ex art. 193
cod. civ.10
9
DE RUPERTIS G., Sulla necessità dell’intervento dei testimoni nelle convenzioni matrimoniali,
in Dir. e Giur., 1983, 172; BOCCHINI F., La pubblicità delle convenzioni matrimoniali, in Riv. Dir.
Civ., 1999, I, 439; COZZOLI C., Sulla forma dei patti aggiunti alle convenzioni matrimoniali, in
Notariato, 1997, 526.
10 Secondo un’interpretazione eccessivamente restrittiva, per atto pubblico si dovrebbe intendere
esclusivamente quello redatto dal notaio con le formalità prescritte per legge.
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