capitolo primo 1. struttura e funzioni delle struttura e funzioni delle
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capitolo primo 1. struttura e funzioni delle struttura e funzioni delle
CAPITOLO PRIMO “Le convenzioni matrimoniali” SOMMARIO: 1. Struttura e funzioni delle convenzioni matrimoniali 2. Requisiti di capacità 3. Forme delle convenzioni matrimoniali 4. Pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia 5. Modifica delle convenzioni matrimoniali 6. Simulazione delle convenzioni matrimoniali 7. Le convenzioni matrimoniali atipiche 1. STRUTTURA E FUNZIONI DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI Il regime patrimoniale della famiglia1 è la disciplina delle spettanze e dei poteri dei coniugi in ordine all’acquisto e alla gestione dei beni.2 Il codice civile ha previsto tre regimi patrimoniali “tipici”: 1. la comunione legale; 2. la separazione dei beni; 3. il fondo patrimoniale. La scelta del regime patrimoniale è demandata ai coniugi che possono effettuare l’opzione in relazione ai diversi interessi personali, patrimoniali e fiscali che si propongono di perseguire; in mancanza di scelta, i rapporti patrimoniali sono assoggettati alla disciplina della comunione legale che costituisce, ex art. 159 cod. civ., il regime patrimoniale legale tra i coniugi. 1 Per un approfondimento si rinvia a Trattato di diritto di famiglia, diretto da Paolo Zatti, Vol. III, Regime patrimoniale della famiglia, a cura di Franco Anelli – Michele Sesta, Milano, 2002. 2 C.M. Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia, le successioni, Milano, 1985, 59. 2 Le convenzioni matrimoniali La convenzione matrimoniale3 è l’atto negoziale mediante cui i coniugi adottano o modificano un regime patrimoniale disciplinato compiutamente dal codice civile (artt. 159-166 bis; artt. 210-211; art. 2647) ma da questo non definito; la lacuna normativa è stata colmata dalla dottrina i cui tentativi di elaborare una nozione unitaria di convenzione matrimoniale, non di rado pervenuti a risultati contraddittori, sono essenzialmente riconducibili a due orientamenti: • il primo4 configura la convenzione matrimoniale quale accordo intercorrente esclusivamente tra i coniugi, con esclusione dunque dei terzi, finalizzato ad instaurare il regime patrimoniale della famiglia; • il secondo5 vede nella convenzione matrimoniale un accordo tra gli sposi, ovvero tra questi e i terzi, avente quale funzione quella di regolare in maniera compiuta la situazione patrimoniale tra i coniugi. In tale ottica, nel novero delle convenzioni matrimoniali6 possono essere ricondotti istituti quale la costituzione del fondo patrimoniale fatta 3 Sulla convenzione matrimoniale in generale, v. BARGELLI e BUSNELLI F. D., Convenzione matrimoniale, Enc. diritto, Agg., IV, Milano, 2000; DASSIO M., Autonomia privata e convenzioni matrimoniali: l’esperienza francese a confronto con quella italiana, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1996, 837; ANDRINI M. C., L’autonomia negoziale dei coniugi nella riforma del diritto internazionale privato con particolare riguardo alla modifica delle convenzioni matrimoniali e dei patti conseguenti alla separazione personale, in Vita Notar., 1996, 3; CIAVATTONE S., Convenzioni matrimoniali nel regime transitorio, in Giust. Civ., 1995, I, 1624; OBERTO G., Le convenzioni matrimoniali: lineamenti della parte generale, in Famiglia e Diritto, 1995, 596; PEPE A., Convenzioni matrimoniali - Comunione convenzionale - Separazione dei beni, in Nuova Giur. Civ., 1991, II, 233; DOGLIOTTI M., Le convenzioni matrimoniali, in Giur. di Merito, 1991, 187; ROPPO E., Convenzioni matrimoniali, in Encicl. giur. Treccani, Roma, 1988, vol. IX.; GIUSTINIANI G., Fondo patrimoniale, convenzioni matrimoniali e pubblicità, in Giust. Civ., 1988, I, 682. 4 In questo senso RUSSO, Le convenzioni matrimoniali ed altri saggi sul nuovo diritto di famiglia, Milano, 1983, 180 e ss. 5 SACCO, Del regime patrimoniale della famiglia, in Commentario Cian-Oppo-Trabucchi, Padova, 1992, III, sub art.162, 21 e ss. 6 Sull’autonomia dei privati nella determinazione del regime patrimoniale della famiglia, cfr. ZACCARIA A., Regime patrimoniale - Convenzioni matrimoniali - Trascrizione, in Nuova Giur. Civ., 1986, I, 448; CORSI F., Il regime patrimoniale della famiglia - Tomo II: Le convenzioni matrimoniali, famiglia e impresa, Milano, 1984; RUSSO E., L’autonomia privata nella stipulazione di convenzioni matrimoniali, in Vita Notar., 1982, 488; BOERO P., La nuova disciplina sulla stipulazione delle convenzioni matrimoniali, in Foro It., 1981, V, 121; SERMANNI M. C., Convenzioni matrimoniali: una nuova legge chiarificatrice, in Stato Civ. It., 1981, 407. I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI V. DE GIOIA - A. M. RASCHELLÀ 3 dal terzo per testamento, che, stante la natura di negozio giuridico unilaterale del testamento, a rigore non è qualificabile come convenzione. REGIMI PATRIMONIALI TIPICI COMUNIONE COMUNIONE LEGALE LEGALE 2. SEPARAZIONE SEPARAZIONE DEI DEI BENI BENI FONDO FONDO PATRIMONIALE PATRIMONIALE REQUISITI DI CAPACITÀ Trattandosi di negozi giuridici, le convenzioni matrimoniali richiedono l’ordinaria capacità di agire degli stipulanti.7 Recita l’art. 2 cod. civ., sotto il titolo di “Maggiore età. Capacità di agire”: La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all’esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro. In particolare, l’art. 165 cod. civ. riconosce al minore autorizzato a contrarre matrimonio, la facoltà di stipulare convenzioni matrimoniali con l’assistenza dei genitori esercenti la potestà, del tutore o del curatore speciale designato ai sensi dell’art. 90 cod. civ. Qualora il soggetto, la cui assistenza al minore per la stipulazione della convenzione matrimoniale sia necessaria ex art. 165 cod. civ., opponga 7 Sul punto v. CANNIZZO M., Le convenzioni matrimoniali e gli incapaci, in Vita Notar., 1993, 1006 e D’ANTONIO A., Convenzioni matrimoniali, donazioni e capacità del minore nel disposto dell’art. 165 c. c., in Riv. Dir. Civ., 1989, I, 657. I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI 4 Le convenzioni matrimoniali un rifiuto, il minore può, avvalendosi del rimedio di cui all’art. 395 cod. civ., ricorrere all’autorità giudiziaria (giudice tutelare), che qualora ritenga il rifiuto ingiustificato, nominerà un curatore speciale che provvederà in sostituzione. All’interdetto per infermità mentale è preclusa la possibilità di contrarre matrimonio e, quindi, di stipulare convenzioni matrimoniali. L’art. 85 cod. civ. prevede infatti che: Non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente. Se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato. Per quel che riguarda invece l’interdetto legale -cioè colui che ha riportato una condanna penale che lo ha privato automaticamente della capacità di agire per l’intera durata della pena principale, ai sensi dell’art. 32 cod. pen.- in applicazione dei principi generali, sarà il tutore debitamente autorizzato a poter stipulare le convenzioni matrimoniali in nome e per conto di questi.8 L’inabilitato, ovvero colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, può, ai sensi dell’art. 166 cod. civ., stipulare convenzioni matrimoniali con l’assistenza del curatore già nominato, o, qualora questi non sia stato ancora designato, del curatore speciale da nominarsi appositamente. 8 È minoritario l’orientamento dottrinario che esclude che, per tutta la durata dell’interdizione legale, possano essere stipulate convenzioni matrimoniali, dovendosi necessariamente assoggettare i beni dell’interdetto al regime della comunione legale. I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI V. DE GIOIA - A. M. RASCHELLÀ 5 REQUISITI REQUISITI DI DI CAPACITÀ CAPACITÀ IL IL MINORE MINORE AUTORIZZATO AUTORIZZATO A A CONTRARRE CONTRARRE MATRIMONIO MATRIMONIO PUÒ STIPULARE PUÒ STIPULARE CONVENZIONI CONVENZIONI MATRIMONIALI MATRIMONIALI L’INTERDETTO L’INTERDETTO PER PER INFERMITÀ INFERMITÀ MENTALE MENTALE NON NON PUÒ PUÒ STIPULARE STIPULARE CONVENZIONI CONVENZIONI MATRIMONIALI MATRIMONIALI ORDINARIA ORDINARIA CAPACITÀ CAPACITÀ DI DI AGIRE AGIRE OCCORRE OCCORRE L’ASSISTENZA L’ASSISTENZA DEI DEI GENITORI, GENITORI, DEL DEL TUTORE TUTORE O O DEL DEL CURATORE CURATORE SPECIALE SPECIALE 3. IN IN CASO CASO DI DI INTERDIZIONE INTERDIZIONE LEGALE LEGALE LE LE CONVENZIONI CONVENZIONI POSSONO POSSONO ESSERE ESSERE STIPULATE STIPULATE DAL DAL TUTORE TUTORE DEBITAMENTE AUTORIZZATO DEBITAMENTE AUTORIZZATO L’INABILITATO L’INABILITATO PUÒ PUÒ STIPULARE STIPULARE LE LE CONVENZIONI CON CONVENZIONI CON L’ASSISTENZA L’ASSISTENZA DEL DEL CURATORE CURATORE FORME DELLE CONVENZIONI MATRIMONIALI Le convenzioni matrimoniali, a mente dell’art. 162 del codice civile, devono essere stipulate per atto pubblico a pena di nullità. Il riferimento codicistico all’atto pubblico attiene non solo all’atto notarile, da redigersi con le formalità prescritte dall’art. 48 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili Legge notarile), ossia da rogarsi da parte di notaio con l’assistenza di due testimoni,9 ma anche agli altri atti pubblici, come ad esempio il verbale di conciliazione redatto nel giudizio per la separazione dei beni, ex art. 193 cod. civ.10 9 DE RUPERTIS G., Sulla necessità dell’intervento dei testimoni nelle convenzioni matrimoniali, in Dir. e Giur., 1983, 172; BOCCHINI F., La pubblicità delle convenzioni matrimoniali, in Riv. Dir. Civ., 1999, I, 439; COZZOLI C., Sulla forma dei patti aggiunti alle convenzioni matrimoniali, in Notariato, 1997, 526. 10 Secondo un’interpretazione eccessivamente restrittiva, per atto pubblico si dovrebbe intendere esclusivamente quello redatto dal notaio con le formalità prescritte per legge. I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI