D.M. 14 giugno 1968 (1). Norme per la corresponsione dell

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D.M. 14-6-1968
Norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini infetti prevista dalla L. 23 gennaio 1968,
n. 33, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1968, n. 237.
D.M. 14 giugno 1968
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Norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini
infetti prevista dalla L. 23 gennaio 1968, n. 33 , concernente la
bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1968, n. 237.
1. Per ottenere l'indennità di abbattimento, di cui all'art. 2 della legge 23
gennaio 1968, n. 33 , gli interessati debbono rivolgere domanda in duplice
copia al veterinario provinciale della provincia in cui gli animali furono
riconosciuti infetti, riportandovi tutti gli elementi atti ad individuare
l'allevamento di appartenenza, il numero complessivo dei capi da macellare
nonché la data in cui furono effettuati gli accertamenti.
Nella domanda deve essere inoltre esplicitamente affermato che gli interessati
sono a conoscenza di tutte le norme relative alla concessione dell'indennità di
abbattimento e che le accettano incondizionatamente.
Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono far macellare gli
animali infetti entro il tempo notificato al proprietario o detentore, ai sensi, a
secondo dei casi, dell'art. 8 del decreto ministeriale 1° giugno 1968 , quale
modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1979 o dall'art. 8 del
decreto ministeriale 3 giugno 1968 , quale modificato dall'art. 8 del decreto
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ministeriale 5 luglio 1979 .
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(2) Comma così sostituito dall'art. 1 D.M. 1° marzo 1982 (Gazz. Uff. 31 marzo
1982, n. 147).
2. La misura dell'indennità spettanti ai proprietari dei bovini e dei bufalini
infetti abbattuti dal 1° gennaio 1980, in applicazione dei piani di sradicazione
della tubercolosi e brucellosi bovine di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28
maggio 1981, n. 296, è stabilita dal veterinario provinciale laddove organo
periferico del Ministero della sanità, nonché delle competenti autorità sanitarie
regionali o dagli uffici cui sono state demandate le attribuzioni del veterinario
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provinciale, sulla base della tabella allegata al presente decreto .
La macellazione degli animali infetti deve essere effettuata, nei macelli della
provincia all'uopo designati ove ha sede il focolaio o nei macelli di altra
provincia della stessa regione su autorizzazione del Servizio veterinario
dell'unità sanitaria locale competente, qualora sia dimostrata l'impossibilità di
procedere alla macellazione nella provincia di origine del focolaio o per
problemi legati alla commercializzazione delle carni, a condizione che in tutti i
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casi gli animali infetti viaggino sotto vincolo sanitario .
Le spese relative al trasferimento degli animali alle sedi di macellazione sono a
carico degli interessati.
(3) L'attuale comma primo, per effetto dell'art. 2, D.M. 1° marzo 1982 (Gazz.
Uff. 31 maggio 1982, n. 147), così sostituisce i commi primo e secondo che
avevano sostituito, a loro volta, l'originario primo comma per effetto dell'art.
1, D.M. 15 dicembre 1976 (Gazz. Uff. 16 febbraio 1977, n. 43).
(4) Comma così sostituito dall'art. 6, D.M. 27 dicembre 1991, n. 454 (Gazz.
Uff. 11 marzo 1992, n. 59).
3. A comprova che l'abbattimento degli animali è avvenuto nei termini fissati,
deve essere prodotto all'ufficio del veterinario provinciale un apposito
attestato, in originale e copia, redatto a firma del veterinario ispettore
dell'impianto presso il quale è avvenuta la macellazione.
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In tale attestato devono essere indicati:
a) la data di abbattimento;
b) la destinazione delle carni specificando, in caso di totale distruzione delle
carni e dei visceri, se tale provvedimento è stato adottato per tubercolosi o
brucellosi ovvero per altra causa;
c) i contrassegni di identificazione applicati agli animali in esecuzione dei
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decreti ministeriali 1° giugno 1968 e 3 giugno 1968 e successive modifiche .
Inoltre nel predetto attestato deve figurare la categoria di ogni singolo bovino
giusta la classificazione nazionale dei bovini da macello prevista dalla circolare
ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953 e di ciascun animale bufalino giusta la
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classificazione di cui all'allegata tabella .
Per ottenere l'indennità di abbattimento aumentata del 50 per cento, di cui
all'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, gli interessati dovranno produrre
un atto di notorietà od una dichiarazione sostitutiva, redatti a termine di legge,
dai quali risulti che essi sono proprietari di una quantità di bestiame bovino e/o
bufalino non superiore a dieci capi al momento della esecuzione delle prove
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diagnostiche mediante le quali sono stati identificati gli animali infetti .
(5) Comma così sostituito dall'art. 3, D.M. 1° marzo 1982 (Gazz. Uff. 31
maggio 1982, n. 147).
(6) Comma così sostituito dall'art. 2, D.M. 15 dicembre 1976 (Gazz. Uff. 16
febbraio 1977, n. 43).
(7) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 4, D.M. 1° marzo 1982 (Gazz.
Uff. 31 maggio 1982, n. 147).
4. L'indennità prevista per l'abbattimento degli animali infetti non sarà
corrisposta nei casi appresso indicati:
1) morte o abbattimento d'urgenza dell'animale per qualsiasi causa;
2) animale introdotto nell'allevamento senza i requisiti previsti, a seconda
dei casi, dall'art. 18 punto 6 del decreto ministeriale 1° giugno 1968 o dall'art.
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22 punto 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1968;
3) animale macellato oltre il termine fissato ai sensi del decreto ministeriale
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1° giugno 1968 e del decreto ministeriale 3 giugno 1968 ;
4) mancato rispetto delle norme di legge relative alla profilassi della
tubercolosi e della brucellosi.
(8) L'attuale comma primo, per effetto dell'art. 2, D.M. 1° marzo 1982 (Gazz.
Uff. 31 maggio 1982, n. 147), così sostituisce i commi primo e secondo che
avevano sostituito, a loro volta, l'originario primo comma per effetto dell'art.
1, D.M. 15 dicembre 1976 (Gazz. Uff. 16 febbraio 1977, n. 43).
5. L'indennità prevista dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33 , per l'abbattimento
degli animali infetti, potrà essere pagata soltanto a condizione che siano stati
macellati, salvo premorienza, nel periodo di tempo fissato, tutti i soggetti
dichiarati infetti e registrati come tali nelle apposite schede di stalla.
Tale indennità viene corrisposta per i bovini abbattuti a decorrere dal 27
febbraio 1968 in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615 , nonché per i
bovini macellati in attuazione della legge 23 gennaio 1968, n. 33 , sempre a
decorrere dalla predetta data 27 febbraio 1968.
Inoltre detta indennità viene corrisposta per i bovini e per i bufalini abbattuti a
decorrere dal 7 maggio 1976 in applicazione della legge 31 marzo 1976, n.
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124 .
(9) Comma aggiunto dall'art. 3, D.M. 15 dicembre 1976 (Gazz. Uff. 16
febbraio 1977, n. 43).
6. Ai rendiconti di liquidazione dell'indennità spettante ai proprietari degli
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animali abbattuti, il veterinario provinciale deve allegare i seguenti documenti:
1) domanda di cui all'art. 1;
2) copia della notifica che fissa il termine per l'abbattimento;
3) attestato di abbattimento di cui all'art. 3 del presente decreto;
4) atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva, nel caso previsto dall'ultimo
comma dell'art. 3 del presente decreto.
7. Le indennità di abbattimento possono essere liquidate anche per il tramite
di associazioni od altri organismi legalmente costituiti che provvedano in
proposito nell'interesse dei rispettivi aderenti.
Nel caso di comproprietà del capitale bestiame, come nelle varie forme di
conduzione associata, è ammesso che il pagamento delle indennità su richiesta
a firma congiunta dei comproprietari, venga effettuato ad uno di essi.
8. È abrogato il decreto ministeriale 16 marzo 1965 , concernente le norme
per la corresponsione dell'indennità di abbattimento degli animali infetti.
9. Le infrazioni al presente decreto saranno punite a termine di legge.
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10. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.
Tabella
(10)
(10) Le due originarie tabelle, prima sostituite dal D.M. 15 dicembre 1976
(Gazz. Uff. 16 febbraio 1977, n. 43), sono state poi sostituite da una tabella
per effetto del D.M. 1° marzo 1982 (Gazz. Uff. 31 maggio 1982, n. 147), e
successivamente dal D.M. 26 gennaio 1984, a sua volta sostituito dal D.M. 30
luglio 1986. Per l'attuale tabella, vedi, ora, quella allegata al citato D.M. 30
luglio 1986
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