- DIRITTO DI ABITAZIONE (ARTT.1022

Transcript

- DIRITTO DI ABITAZIONE (ARTT.1022
- DIRITTO DI ABITAZIONE (ARTT.1022-1026 DEL CODICE CIVILE)
E' un diritto reale che consiste nel diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della
propria famiglia (art. 1022 codice civile).
E' diritto reale di abitazione anche quello che spetta:
-
al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune
(art. 540 c.c.), anche nel caso in cui lo stesso rinunci all'eredità.
-
al coniuge separato, convenzionalmente o per sentenza, sulla casa adibita a residenza familiare (art.
155 c.c.);
-
al socio della cooperativa edilizia (a proprietà non indivisa) sull'alloggio assegnatogli;
-
all'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di
futura vendita e riscatto.
- DIRITTO DI ENFITEUSI (ARTT. 957 – 977 DEL CODICE CIVILE)
E' un diritto reale che ha per oggetto fondi agricoli. La persona a favore del quale il diritto è costituito
(enfiteuta) ha gli stessi diritti godimento che spettano al proprietario ma ha l'obbligo di migliorare il fondo
e di pagare un canone periodico al proprietario concedente.
- DIRITTO DI SUPERFICIE (ARTTT. 952 - 956 DEL CODICE CIVILE)
E' un diritto reale che attribuisce al titolare (superficiario) alternativamente:
il diritto di costruire, al di sopra del suolo altrui, un'opera della quale diventerà proprietario;
il diritto di mantenere, su suolo altrui, una costruzione già esistente acquistandone la proprietà
separatamente dalla proprietà del suolo.
In entrambi i casi la proprietà del suolo è del concedente, mentre la proprietà della costruzione è del
superficiario.
- DIRITTO DI USO (ARTT. 1021-1026 DEL CODICE CIVILE)
E' un diritto reale che consiste nel diritto di servirsi di un bene e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti
limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.
- DIRITTO DI USUFRUTTO (ARTT. 978 – 1020 DEL CODICE CIVILE)
E' un diritto reale che attribuisce al titolare (usufruttuario) il diritto di godere di una cosa altrui con
l'obbligo di rispettarne la destinazione economica.
Il proprietario è denominato nudo proprietario.
- DIRITTO DI SERVITU' (ARTTT. 1027 E SEGG. DEL CODICE CIVILE)
E' un diritto reale che consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo
appartenente a diverso proprietario. Possono essere costituite coattivamente o volontariamente, per
usucapione o per destinazione del padre di famiglia.