- DIRITTO DI ABITAZIONE (ARTT.1022
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- DIRITTO DI ABITAZIONE (ARTT.1022
- DIRITTO DI ABITAZIONE (ARTT.1022-1026 DEL CODICE CIVILE) E' un diritto reale che consiste nel diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 codice civile). E' diritto reale di abitazione anche quello che spetta: - al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune (art. 540 c.c.), anche nel caso in cui lo stesso rinunci all'eredità. - al coniuge separato, convenzionalmente o per sentenza, sulla casa adibita a residenza familiare (art. 155 c.c.); - al socio della cooperativa edilizia (a proprietà non indivisa) sull'alloggio assegnatogli; - all'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto. - DIRITTO DI ENFITEUSI (ARTT. 957 – 977 DEL CODICE CIVILE) E' un diritto reale che ha per oggetto fondi agricoli. La persona a favore del quale il diritto è costituito (enfiteuta) ha gli stessi diritti godimento che spettano al proprietario ma ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare un canone periodico al proprietario concedente. - DIRITTO DI SUPERFICIE (ARTTT. 952 - 956 DEL CODICE CIVILE) E' un diritto reale che attribuisce al titolare (superficiario) alternativamente: il diritto di costruire, al di sopra del suolo altrui, un'opera della quale diventerà proprietario; il diritto di mantenere, su suolo altrui, una costruzione già esistente acquistandone la proprietà separatamente dalla proprietà del suolo. In entrambi i casi la proprietà del suolo è del concedente, mentre la proprietà della costruzione è del superficiario. - DIRITTO DI USO (ARTT. 1021-1026 DEL CODICE CIVILE) E' un diritto reale che consiste nel diritto di servirsi di un bene e, se fruttifero, di raccoglierne i frutti limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. - DIRITTO DI USUFRUTTO (ARTT. 978 – 1020 DEL CODICE CIVILE) E' un diritto reale che attribuisce al titolare (usufruttuario) il diritto di godere di una cosa altrui con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica. Il proprietario è denominato nudo proprietario. - DIRITTO DI SERVITU' (ARTTT. 1027 E SEGG. DEL CODICE CIVILE) E' un diritto reale che consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario. Possono essere costituite coattivamente o volontariamente, per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.