Manuale AGEA - ARTEA Toscana

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Manuale AGEA - ARTEA Toscana
AGEA – ORGANISMO DI COORDINAMENTO
Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
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Manuale delle Procedure
del Settore dei Seminativi
AGEA - ORGANISMO DI COORDINAMENTO
Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
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SOMMARIO
INTRODUZIONE _____________________________________________________________ 3
RIFERIMENTI NORMATIVI ____________________________________________________ 3
SOGGETTI COINVOLTI _______________________________________________________ 6
FLUSSO PER LA GESTIONE __________________________________________________ 7
FASI PROCEDURALI _______________________________________________________ 13
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA ________________________________________ 13
TRATTAMENTO DELLE DOMANDE ___________________________________________
Presentazione ___________________________________________________________
Ricezione e protocollazione________________________________________________
Modalità di gestione degli archivi ___________________________________________
Trattamento e diffusione dei dati____________________________________________
Avvio del procedimento ___________________________________________________
Fascicolo aziendale ______________________________________________________
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15
16
16
17
17
17
ISTRUTTORIA _____________________________________________________________
Verifiche amministrative___________________________________________________
Controlli formali _________________________________________________________
Controlli anagrafici _______________________________________________________
Verifiche modalità di pagamento____________________________________________
Controlli sulle “superfici” e dati catastali dichiarati ____________________________
Controllo di eligibilità delle particelle dichiarate _______________________________
Controlli specifici su messa a riposo ________________________________________
Controlli specifici sul grano duro supplementare ______________________________
Controlli specifici sulla canapa e lino ________________________________________
Esito controlli amministrativi_______________________________________________
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CONTROLLI OGGETTIVI_____________________________________________________
Estrazione del campione __________________________________________________
Predisposizione del materiale ai fini dei controlli ______________________________
Esecuzione dei controlli oggettivi ___________________________________________
Controlli specifici relativi requisiti in materia di protezione ambientale (Reg. CE
1259/99) ________________________________________________________________
Pratiche agronomiche e tutela dell'ambiente sulle superfici ritirate dalla produzione.
Esito controlli oggettivi ___________________________________________________
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28
28
MISURE COLLEGATE ALLA DOMANDA SUPERFICI______________________________ 28
AIUTO DI INTEGRAZIONE ZONA SVANTAGGIATA PER I PRODUTTORI DI CARNI OVINE O
CAPRINE _________________________________________________________________ 28
PREMIO PER L'ESTENSIVIZZAZIONE PER I BOVINI ______________________________ 29
CHIUSURA ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA ___________________________________ 29
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI __________________________________________________ 29
SANZIONI _________________________________________________________________ 31
CALCOLO DELL’AIUTO _____________________________________________________ 31
ALLEGATI:
n.1 “Tipologia e trattamento delle anomalie “
n.2 “Codifica delle colture”
n.3 “Casi particolari”
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INTRODUZIONE
Il presente manuale definisce i criteri generali che devono essere seguiti dagli OP nell’iter
di erogazione degli aiuti previsti per la “Pac seminativi” in applicazione delle norme
comunitarie e nazionali richiamate al successivo paragrafo.
Nell’ambito del predetto iter ed in applicazione del Reg.(CE) 1663/95 nonché dei
regolamenti di settore vigenti alla data di predisposizione del presente manuale, l’OP
individua i differenti funzionari responsabili delle distinte fasi di autorizzazione e prevede
sia le check list di controllo, necessarie al fine di tracciare le verifiche effettuate su ogni
singola domanda di aiuto, che i mansionari, ovvero le istruzioni dettagliate in relazioni a
responsabilità e limiti di autonomia di ogni soggetto coinvolto nelle varie fasi e funzioni
previste dal Reg. (CE) 1663/95.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Regolamento n. 595/91 del Consiglio relativo alle irregolarità e al recupero delle somme
indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché
all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore e che abroga il
regolamento (CEE) n. 283/72
Regolamento (CE) 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992, istituisce un sistema
integrato di gestione e controllo;
Regolamento (CE) n. 785/95 della Commissione, del 6 aprile 1995, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione
comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;
Regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio, del 21 febbraio
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati;
1995,
relativo
Regolamento (CE) 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, stabilisce le modalità di
applicazione del Reg (CEE) 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei
conti del Feaog, sezione “garanzia” e successive modificazioni;
Regolamento (CE) 3072/95 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato
del riso;
Regolamento CE n. 1577/96 del Consiglio che istituisce una misura specifica a favore di
talune leguminose in grani;
Regolamento CE n. 1644/96 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione
per la concessione dell’aiuto a favore di talune leguminose in grani;
Regolamento (CE) 1251/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, istituisce un regime di
sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;
Regolamento (CE) 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune;
Regolamento (CE) 2316/99 della Commissione del 22 ottobre 1999 relativo alle modalità
di applicazione del Reg. (CE) 1251/99;
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Regolamento (CE) n. 2342/99,art. 32, in base al quale il produttore zootecnico che intende
beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione deve precisare, nella domanda di aiuto
per "superfici", che desidera partecipare al regime di pagamento per l'estensivizzazione;
Regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione, del 19 novembre 1999, recante
modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto
riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per
la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo
umano o animale
Regolamento n. 1593/2000 del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n.
3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti
comunitari.
Regolamento (CE) n.1672/2000 del Consiglio, recante modifica del regolamento (CE) n.
1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi,
per includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre.
Regolamento (CE) n.1673/2000 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei
mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre.
Regolamento (CE) n. 495/01 della Commissione che modifica l’allegato del reg. (CEE) n.
3508/92 del Consiglio.
Regolamento (CE) n. 587/2001 del 26 marzo 2001 che obbliga il produttore di canapa
(codice NC ex 5301 10 00: canapa greggia o macerata per la trasformazione in prodotti
non contemplati dal regolamento (CE) n. 1673/2000 (Cannabis sativa L.);
Regolamento (CE) n.1244/2001 del Consiglio, recante modifica del regolamento (CE) n.
1259/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito
della politica agricola comune.
Regolamento (CE) 2419/01 della Commissione dell’11 dicembre 2001, fissa le modalità di
applicazione del Reg. (CE) 3508/92;
Regolamento CE n. 2529/2001, art. 5, e del Regolamento CE 2550/2001, art. 4, che
obbligano il produttore ad indicare nella domanda di aiuto per superficie tutte le particelle
che determinano la superficie a fini agricoli, segnalando quelle sulle quali viene effettuato il
pascolo ovicaprino;
Legge n.898 del 23/12/86
Legge n. 241/90 e successive modificazioni
Legge n.675/96 e successive modificazioni
Legge n. 575 del 31.05.65 (Antimafia)
DPR n. 252 del 03.06.98 (Antimafia)
Circolare n. 5 del 18.12.98 del Ministero dell’Interno (Antimafia)
DPR 445 del 28.12.2000
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Decreto MiPAF del 04/04/2000 e successive modifiche apportate dal D.M. 8 marzo 2001 e
D.M. 7 marzo 2002.
Decreto MiPAF del 27/11/2001 “Modalità di applicazione del D.M. 16 marzo 2000, n, 122,
recante disposizioni in materia di premi zootecnici”
Decreto MiPAF del 19/03/2002 “Modalità di applicazione in materia di premi ai produttori di
carni ovine e caprine”
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SOGGETTI COINVOLTI
La gestione dei pagamenti nel settore dei seminativi prevede il coinvolgimento dei
seguenti soggetti:
- I beneficiari, cioè coloro che aderiscono al regime di aiuto attraverso la
presentazione di una domanda all’O.P o al soggetto delegato dall’O.P. stesso ;
- O.P. ,Organismo Pagatore istituito e riconosciuto ai sensi della vigente normativa
comunitaria;
- AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in qualità di organismo di
coordinamento, istituito e disciplinato dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale;
- MIPAF, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali quale amministrazione
competente ad emanare norme di indirizzo e di coordinamento afferenti la politica
agricola nazionale nel rispetto e nei limiti fissati dalla normativa comunitaria e da
quella nazionale.
- Gli altri O.P.;
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FASI
SETTORE SEMINATIVI
RACCOLTA E
SUPPORTO ALLA
PREPARAZIONE
TRATTAMENTO
COMPILAZIONE
DELLA MODULISTICA
INIZIALE DELLE
DELLE DOMANDE
DOMANDE
FLUSSO PER LA GESTIONE
Definizione degli elementi minimi della domanda a
seguito delle variazioni e/o integrazioni apportate
dalla legislazione comunitaria e nazionale
AGEA
Coord.
OP
E
C
Produzione della modulistica secondo gli elementi
precedentemente definiti e secondo elementi
integrativi definiti a livello regionale
E
Produzione di software per la compilazione delle
domande di aiuto
E
Gestione base informativa
compilazione delle domande
E
di
supporto
alla
Definizione modalità e termini di ricezione delle
domande
E
Ricezione e protocollazione delle domande
E
Legenda: E= esegue; C= collabora
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CARICAMENTO
DOMANDE SUL
SISTEMA
INFORMATIVO
SETTORE SEMINATIVI
Predisposizione di un'applicazione software per il
caricamento sul sistema dei dati relativi alle
domande di aiuto.
OP
E
Caricamento nella Base Informativa dei dati relativi
alle domande di aiuto.
Definizione degli elementi minimi per i controlli
amministrativi/informatici sulle domande di aiuto e
definizione delle modalità di trattamento delle
principali anomalie
CONTROLLI AMMINISTRATIVI /iNFORMATICI
AGEA
Coord.
E
E
Predisposizione di un'applicazione software per
l'esecuzione dei controlli amministrativi/informatici
C
E
Esecuzione dei controlli amministrativi/informatici
E
Definizione delle modalità di fornitura dei dati tra
AGEA Coordinamento e OP, secondo l’apposita
procedura di interscambio dati.
E
C
Definizione delle modalità di fornitura dei dati tra i
vari OP per gli esiti dei controlli, secondo l’apposita
procedura di interscambio dati.
C
E
Incrocio dei dati trasmessi dall’OP con le banche dati
di AGEA nel quadro dei regimi comunitari indicati nel
Reg. CE 3508/92 e successive modifiche.
Trasmissione esiti controlli effettuati dall’OP agli altri
OP e ritorno degli incroci degli altri OP
E
C
E
Trattamento e correzione anomalie
E
Legenda: E= esegue; C= collabora
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CALCOLO DEGLI AIUTI E PREDISPOIZIONE
DEGLI ELENCHI
ESTRAZIONE DEL CAMPIONE ED
ESECUZIONE DEI CONTROLLI OGGETTIVI
SETTORE SEMINATIVI
Individuazione dei criteri minimi di rischio, ai sensi del
Reg. CEE 2419/01, da adottare per l'estrazione delle
aziende da sottoporre a controllo oggettivo
AGEA
Coord.
E
Predisposizione di un'applicazione software che, sulla
base dei criteri di rischio precedentemente
determinati, proceda all'estrazione delle aziende da
sottoporre a controllo oggettivo
OP
C
E
Definizione delle modalità di trasferimento tra AGEA
Coordinamento e OP delle informazioni relative alle
domande estratte per i controlli oggettivi
E
C
Definizione delle modalità e criteri minimi per lo
svolgimento dei controlli oggettivi
E
C
Esecuzione dei controlli oggettivi e compilazione dei
verbali di controllo
E
Acquisizione dell’esito dei controlli amministrativi, dei
controlli in loco e della risoluzione delle anomalie
E
Determinazione delle superfici dichiarate per gruppo
di colture e delle riduzioni ed esclusioni ai fini del
calcolo delle superfici ammissibili ai pagamenti.
E
Verifica dei massimali nazionali assegnati ed
eventuale determinazione delle riduzioni conseguenti
al loro superamento, secondo l’apposita procedura
formalizzata.
E
Applicazione delle penalità conseguenti agli
inadempimenti derivanti dal mancato rispetto dei
requisiti in materia di protezione ambientale di cui
all’art.3 del Reg. CE 1259/99
E
Calcolo dell’importo dell’aiuto
E
Predisposizione degli elenchi dei beneficiari da
liquidare
E
Legenda: E= esegue; C= collabora
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Settore dei seminativi - Procedure di trattamento dei dati delle domande presentate
presso gli Organismi pagatori regionali e di interscambio dati nell’ambito del SIGC
AGEA coordinamento assicura, per la corretta gestione dei premi pac seminativi di cui al
regolamento CE n. 1251/99, un sistema di controllo e scambio dati tra gli Organismi
pagatori regionali ed AGEA.
L’Organismo di coordinamento individua, in accordo con gli OP regionali i controlli da
eseguire a livello nazionale ed un sistema di scambio dei dati trattati da ciascun
Organismo pagatore, per quanto di competenza, in base ai protocolli adottati.
1.
CONTROLLI NELL’AMBITO DEL SIGC
Sono definiti di seguito i tipi di controllo che AGEA svolge nell’ambito del SIGC su tutte le
domande di premio presentate in ambito nazionale, ad integrazione dei controlli incrociati
già effettuati da ciascun OP regionale:
•
Controlli amministrativi/informatici
o Incrocio con l’Anagrafe Tributaria del Ministero dell’Economia
o Incrocio con le informazioni risultanti dalla BD Catasto Terreni dell’Ufficio del
Territorio del Ministero dell’Economia
o Controllo di eligibilità
o Controllo di seminabilità
o Controlli specifici (superfici messe a riposo per colture no food, premio
supplementare grano duro, ecc.)
o Incroci intersettoriali (pomodoro, tabacco, foraggi essiccati)
•
Controlli in loco (verifiche materiali)
o Analisi del rischio in accordo con gli OP regionali
o Estrazione del campione di domande
o Esecuzione dei controlli in loco
o Esecuzione di controlli specifici (in materia di protezione ambientale ai sensi del
reg. CE n. 1259/99, pratiche agronomiche e tutela dell’ambiente su superfici ritirate
dalla produzione)
o Gestione del contraddittorio con i produttori
•
Controlli ai fini del pagamento
o Verifica del superamento “superficie di base” assegnata all’Italia sulla base delle
superfici accertate per singola coltura
o Applicazione degli abbattimenti per superficie ai produttori in relazione alle superfici
di base superate (mais, grano duro zone vocate, grano duro zone non vocate,
lenticchie e ceci)
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o Acquisizione esiti conseguenti al trattamento delle anomalie
o Verifica della base di calcolo per gruppo di colture (in caso di delega da parte di OP
regionale ad AGEA)
o Determinazione delle riduzioni ed esclusioni (in caso di delega da parte di OP
regionale ad AGEA)
o Accertamento di motivi ostativi al pagamento (sospensione, fermo amministrativo,
iscrizione al registro dei debitori) (in caso di delega da parte di OP regionale ad
AGEA)
o Definizione degli elenchi di liquidazione (in caso di delega da parte di OP regionale
ad AGEA)
Gli organismi pagatori concordano le scadenze per l’esecuzione dei controlli ed il sistema
di aggiornamento delle basi dati.
2.
DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI INTERSCAMBIO DATI
Sono concordati i tracciati record ed i tipi di supporto per l’interscambio dati tra OP
regionali e AGEA.
Gli esiti delle attività di controllo effettuate da AGEA sono acquisite nei sistemi informativi
di ciascun Op regionale. AGEA trasmette inoltre i relativi report inclusi gli elenchi di
controllo.
L’Organismo di coordinamento accerta che le date degli interscambi, in quanto termini
operativi, siano in linea con i termini comunitari al fine di consentirne il rispetto.
Le banche dati utilizzate nell’interscambio delle informazioni relative alle domande di
premio contengono sempre i seguenti codici univoci :
•
CUAA richiedente/beneficiario
•
Codice identificativo della domanda assegnato dall’OP
AGEA fornisce agli OP regionali le seguenti basi di dati:
•
archivio catastale delle superfici
•
archivio delle superfici eligibili
•
elenco anomalie riscontrate a seguito dei controlli incrociati SIGC (AGEA e OP
regionali concordano la definizione e la classificazione delle anomalie essenziali)
•
esiti controllo in loco
•
dati dichiarativi delle domande aggiornati a seguito degli esiti dei controlli eseguiti
•
dati di pagamento per singola domanda e per coltura e con aggregazioni per capitolo
di spesa (in caso di delega da parte di OP regionale ad AGEA)
Gli OP regionali forniscono ad AGEA le seguenti basi di dati
•
dati contenuti nelle domande presentate
•
esiti conseguenti al trattamento delle anomalie amministrative
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•
dati dei pagamenti effettuati aggregati per capitolo di spesa
L’Organismo di coordinamento verifica l’ammontare complessivo delle spese pagate entro
i termini e le scadenze previsti dalla regolamentazione comunitaria e ne dà informazione
agli Organismi pagatori.
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FASI PROCEDURALI
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA
La normativa comunitaria prevede che il produttore debba presentare una sola domanda
di aiuto per superficie anche se riferita a più aziende.
Pertanto la domanda di aiuto deve essere presentata dal produttore per tutte le superfici
interessate, indipendentemente dalla loro ubicazione territoriale, all’OP competente con
riferimento alla sede legale o domicilio.
Tale domanda deve contenere almeno le seguenti informazioni :
CAMPO
DESCRIZIONE
identifica la tipologia di domanda presentata:
• iniziale
• di modifica ai sensi dell’art.8 del Reg. (CE) 2419/2001
• di modifica ai sensi dell’art. 44 del Reg.(CE) 2419/2001
• domande di modifica ai sensi dell’art.12 del Reg.(CE) n.
finalità di presentazione
2419/2001
domanda
•
•
domande di causa di forza maggiore ai sensi dell’art.48
del Reg.(CE) 2419/2001
domande di cessione aziende ai sensi dell’art.50 del
Reg.(CE) 2419/2001
dati identificativi della azienda
Cognome e nome
identifica il soggetto titolare del diritto all’aiuto.
ragione sociale
Deve essere indicato il codice identificativo dell’azienda del
CUAA
richiedente
sesso
Devono essere indicati i dati anagrafici e di residenza, come da
luogo e data di nascita
documento d’identità rilasciato dal Comune di residenza
indirizzo e numero civico
Devono essere indicati i codici ISTAT per il comune e la
codice ISTAT
provincia sia di nascita che residenza e il relativo CAP
comune,provincia,cap
riporta tutti i dati relativi al domicilio (se persona fisica o ditta
domicilio o sede legale
individuale) oppure alla sede legale (se persona giuridica)
indica l’ubicazione dell’azienda ed va riportata solo se diversa
ubicazione azienda
dal domicilio o sede legale del richiedente
Se il richiedente è una ditta individuale sono riportati i dati
rappresentante legale/
anagrafici del titolare stesso.
titolare della ditta
Se il richiedente è una persona giuridica sono riportati tutti i
individuale
dati anagrafici del rappresentante legale della stessa.
deve essere autenticata secondo le norme vigenti
firma
piano di utilizzazione delle superfici aziendali
Deve essere indicato il tipo di utilizzo a cui è destinata la
Tipo di utilizzo
superficie dichiarata coltivata (utilizzare i codici di cui
Codice/descrizione
allegato n.2)
Devono essere indicati i codici Istat della provincia e del
Codici Istat
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Provincia/comune
Denominazione comune
Casi particolari
Sezione
Foglio
Particella
Sub
Tipo conduzione
Superficie catastale
Codici coltura e/o varietà
Superficie Utilizzata
ZAS Ovini/categoria
Superfici specifiche
comune in cui è ubicata la particella
Deve essere indicata per esteso la denominazione del comune
Qualora non si conoscono i dati catastali vanno indicati le
specifiche situazioni secondo un apposita tabella di codifica
(allegato 3)
Devono essere indicati i dati particellari , il tipo di conduzione,
le superfici catastali e utilizzate, le varietà colturali ( utilizzare i
codici indicati nell’allegato n.2) nonché le particelle sulle
quali effettua il pascolo ovicaprino (eventualmente dopo il
raccolto delle colture a premio) barrando la casella ZAS OVINI
nel caso il produttore è interessato alle previdenze comunitarie
di cui all'art. 5 del Reg. CE n. 2529/2001 e art. 4 del Reg. CE
2550/2001.
Deve essere indicata la superficie a grano duro per la quale si
Aiuto
supplementare chiede l’aiuto integrativo.
Deve essere evidenziata la copia della fattura di acquisto in
grano duro
allegato e il quantitativo di semente certificata utilizzata in kg/ha
Devono essere indicate le superfici coltivate a semi oleosi (
distinte in soia, girasole colza e/o ravizzone, lino non tessile, lino
da fibra) e il relativo totale generale. Nel caso della COLZA
indicare la presenza in allegato della copia delle fatture di
semi oleosi
acquisto di semente certificata di colza. Nel caso del LINO DA
FIBRA va indicato la presenza obbligatoria dei cartellini
varietali originali o copia delle fatture di acquisto delle sementi
certificate utilizzate.
Devono essere indicate la superficie coltivata a canapa, il
quantitativo di semente certificata utilizzata in Kg/ha e il numero
canapa
dei cartellini varietali in originale allegati obbligatoriamente.
Devono essere indicate le superfici investite a foraggiere e le
superfici a pascolo, comprese nelle foraggiere.
Foraggere
Va indicata la partecipazione al premio per l’estensivizzazione e
la scelta del coefficiente UBA per il calcolo dell’aiuto.
Devono essere indicate le superfici messe a riposo tradizionale,
le superfici messe a riposo no-food , le superfici messe a riposo
no-food per la trasformazione in biogas. Va indicata la superficie
a riposo pluriennale e gli anni di impegno.Va indicato il totale
generale delle superfici a riposo. In caso di coltivazione di
canapa no-food va indicata la presenza obbligatoria in allegato
dei cartellini varietali originali e la quantità di seme utilizzata in
terreni messi a riposo
Kg/ha.
Per le colture annuali per le quali è obbligatoria la stipula di un
contratto di coltivazione o una dichiarazione di trasformazione in
biogas nella propria azienda occorre l’indicazione delle superfici
interessate, degli utilizzi, delle specie , delle varietà, delle rese e
delle produzioni previste, non alimentari e alimentari, espresse
in kg.
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Pagamento
Modalità richiesta
Deve essere indicata la modalità di pagamento desiderata
Al fine di assicurare l’omogeneità delle informazioni contenute nelle banche dati e la
conseguente interscambiabilità delle stesse banche dati, nonché l’uniforme compilazione e
valorizzazione della tabella delle “X” da predisporre a livello nazionale, i codici da utilizzare
sono esclusivamente quelli di cui agli allegati richiamati.
Eventuali modifiche sono preventivamente concordate con AGEA Coordinamento.
TRATTAMENTO DELLE DOMANDE
Presentazione
Le domande di aiuto possono avere le seguenti finalità di presentazione:
a) domande iniziali
b) domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n.2419/2001
c) domande di modifica ai sensi del l'art. 8 Reg. (CE) n.2419/2001, riferite alla sola
coltura del mais dolce
d) domande di modifica ai sensi dell’art.44 del Reg. (CE) n.2419/2001
e) domande di modifica ai sensi dell’art.12 del Reg.(CE) n. 2419/2001
f) domande di causa di forza maggiore ai sensi dell’art.48 del Reg.(CE) 2419/2001
g) domande di cessione aziende ai sensi dell’art.50 del Reg.(CE) 2419/2001
a) Per le domande iniziali è consentita, ai sensi del Reg. CE n. 2419/01 una tolleranza di
25 giorni. La presentazione della domanda deve avvenire entro e non oltre la data
stabilita dall’O.P. atta a garantire, nei tempi utili, l’esecuzione dei controlli
amministrativi ed in loco, nonché il rispetto dei termini di pagamento.
La ritardata presentazione della domanda iniziale produce la decurtazione del premio
dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande iniziali pervenute oltre
l’eventuale termine di tolleranza sono irricevibili.
b) Le domande di modifica ai sensi dell'art. 8 Reg. (CE) n.2419/2001 sostituiscono
integralmente la domanda iniziale. La presentazione tardiva di tali domande è regolata
ai sensi dell’art. 13 paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2419/2000
c) domande causa di forza maggiore ai sensi dell’art.48 del Reg.(CE) 2419/2001 devono
essere presentate entro e non oltre la data stabilita dall’O.P. atta a garantire nei tempi
utili l’esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco, nonché il rispetto dei termini di
pagamento.
d) domande di variazione per cessione di aziende ai sensi dell’art.50 del Reg.(CE)
2419/2001 devono essere presentate entro e non oltre la data stabilita dall’O.P. atta a
garantire nei tempi utili l’esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco, nonché il
rispetto dei termini di pagamento.
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Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
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In presenza di una domanda di modifica le procedure devono garantire il collegamento
con la domanda iniziale oggetto di modifica.
La data limite di presentazione della domanda è fissata dal Reg. CE 1251/1999.
Ai sensi dell’art. 8 del reg. n. 1251/1999 la data-limite di semina è stabilita al 31 maggio di
ogni anno, salvo quanto previsto dalle norme ed usi locali.
Nel caso in cui l’OP ha portato a conoscenza del richiedente l’esecuzione di controlli
oggettivi o segnalato l’esito dei controlli amministrativi rilevanti irregolarità, eventuali
richieste di modifica ai sensi degli artt. 8, 12 e 44 del Reg. CE 2419/01 sulle particelle che
presentano tali irregolarità non sono autorizzate.
Le domande di aiuto, complete dei previsti allegati, sono presentate all’OP, entro la data
ultima di presentazione indicata dalla normativa comunitaria (art. 8 Reg. CE n. 1251/99) ,
salvo i casi previsti dall’art. 6 comma 3 del Reg. (CE) 2419/2001.
L’identità del beneficiario è accertata al momento della presentazione della domanda.
Nel caso di invio per posta, per raccomandata, l’identità del beneficiario è validata dalla
presenza in allegato alla domanda della fotocopia del documento di riconoscimento.
La domanda deve essere firmata dal titolare pena la annullabilità della stessa.
La presentazione della domanda può avvenire anche per via telematica; nel qual caso
l’OP adotta le misure previste dall’art. 11 del Reg. n. 2419/01. Sono altresì trasmessi per
via telematica i dati contenuti nella documentazione che in seguito viene definita come
allegata alla domanda. Ove previsto, la domanda cartacea e l’allegata documentazione
debitamente compilata devono pervenire comunque all’OP.
Ricezione e protocollazione
L’OP provvede, secondo le diverse modalità di presentazione, ad organizzare le
procedure di ricezione e protocollazione delle domande inoltrate in modo da garantire
l’integrità e la reperibilità della totalità delle stesse attraverso l’attribuzione di un numero di
protocollo univoco e l’apposizione della data di ricezione e/o protocollazione. Deve altresì
essere assicurata la corrispondenza tra le domande presentate e i numeri di protocolli
attribuiti.
Nel caso in cui la domanda è presentata per posta, tenuto conto dei tempi ordinari di
recapito postale dalla data di invio, fa fede, come data di presentazione, quella di ricezione
da parte dell’OP o suo delegato.
Modalità di gestione degli archivi
Oltre all’archivio informatico costituito dai dati contenuti nelle domande ricevute, l’OP
costituisce un fascicolo aziendale, anche informatizzato, contenente tutti gli atti che
rientrano nel procedimento amministrativo, comprensivo quindi delle relative check-list.
Tale fascicolo è debitamente conservato in un archivio cartaceo e/o informatico.
Gli archivi dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza ed
accesso ai dati e, sulla tutela della privacy.
Le domande e la relativa documentazione devono rimanere negli archivi per i dieci anni
successivi alla chiusura del procedimento, coincidente con l’ultimo pagamento o con la
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formale comunicazione di conclusione da parte degli uffici competenti. Pertanto, in
presenza di ricorsi, per chiusura del procedimento s’intende l’emanazione della sentenza
definitiva e l’adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti.
Le modalità di archiviazione di ciascuna pratica, devono assicurare l’integrità dei
documenti e la pronta reperibilità della documentazione relativa a ciascun fascicolo in
occasione di eventuali verifiche e controlli.
Trattamento e diffusione dei dati
I dati personali gestiti dall’OP in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi
procedimentali, sono trattati per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente.
I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi
esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dalla
Legge n. 675/96.
La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite dagli art. 20 e 21 della
predetta legge.
L’accesso ai succitati dati è riconosciuto e regolato, attraverso apposite procedure, a
chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, secondo
quanto stabilito dal Capo V “Accesso ai documenti amministrativi” della Legge n. 241/90 e
successive modifiche
Avvio del procedimento
Con il ricevimento e la protocollazione della domanda di contributo si avvia il procedimento
amministrativo.
Ai fini dell’avvio del procedimento viene consegnata al produttore o suo delegato una
ricevuta dell’avvenuta presentazione e ricezione della domanda di contributo.
La stessa informazione deve essere garantita da parte dell’OP, nel caso di invio della
domanda di aiuto per via telematica.
L’OP assegna la domanda ed il relativo fascicolo all’ufficio istruttore.
L’assegnazione e tutte le fasi successive dell’iter procedimentale sono identificate in una
check -list che individua i responsabili di ciascuna fase.
Fascicolo aziendale
La costituzione del fascicolo è obbligatoria. I produttori, a fronte di variazioni rispetto alla
documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, la documentazione
necessaria ai fini dell’aggiornamento del fascicolo.
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ISTRUTTORIA
Verifiche amministrative
In applicazione dei Regg. (CE) 3508/92, 1593/2000 e n. 2419/2001 della Commissione,
l’OP sottopone a controllo amministrativo/informatico tutte le domande di pagamento per
superfici in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione
comunitaria e nazionale per la concessione dell’aiuto.
In particolare, attraverso controlli incrociati, verifica che uno stesso aiuto non sia concesso
più di una volta per lo stesso anno civile o campagna di commercializzazione, ossia
indebitamente cumulato ad aiuti erogati nel quadro di regimi comunitari che comportano
dichiarazioni di superfici.
Nel caso in cui una domanda depositata presso l’OP contenga superfici ricadenti su altri
territori regionali , l’OP trasmetterà i dati relativi alle superfici non ricadenti sul proprio
territorio agli altri OP competenti per lo svolgimento dei possibili controlli amministrativi ed
in loco, i cui esiti dovranno essere restituiti allo stesso per la prosecuzione dell’iter
istruttorio e conclusione della fase di autorizzazione.
Relativamente alla domanda di aiuto per superfici l’OP accerta che :
sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della
documentazione richiesta;
sia stata firmata dal titolare della domanda;
sia pervenuta all'OP entro i termini previsti;
Le verifiche amministrative consistono in :
Controlli formali
Controlli anagrafici
Verifiche modalità di pagamento
Controlli sulle “superfici” e sui dati catastali dichiarati
- Controllo di eligibilità delle particelle dichiarate
Controlli specifici su messa a riposo
- Controlli sul set-aside
- Controlli sul no-food
- Controlli sull’impegno pluriennale
Controlli specifici sul grano duro supplementare
Controlli specifici su canapa e lino
Controlli formali
Riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di
ricevibilità e completezza della domanda ed in particolare:
- presenza della certificazione antimafia
la normativa nazionale in vigore indicata nei “Riferimenti normativi”, così come
integrata nello specifico art. 10 punto 10 del D.M. Mipaf del 4.04.2000, prevede
che per importi superiori i 154.937 euro, la domanda di aiuto deve essere
corredata da:
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certificato antimafia rilasciato dalla prefettura competente che “abbia validità
almeno di 60 giorni decorrenti dalla data di deposito della domanda”(avvio
del procedimento).
certificato camerale, in corso di vigenza secondo la normativa di riferimento.
- verifica della presenza della firma del richiedente
la sottoscrizione della domanda è un requisito indispensabile per l'ottenimento
dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta la annullabilità della
domanda fatti salvi i casi di presentazione delle domande per via telematica.
- verifica della presenza della autentica della firma o della copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità
ai sensi dell'art. 3, comma 11 della legge 19 maggio 1997, n. 127, modificata dalla
legge n. 191/98, la sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad
autenticazione ove la firma sia apposta in presenza del dipendente addetto o nel
caso in cui la domanda è presentata unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità alla data di deposito
della stessa.
- verifica della data di ricezione della domanda rispetto ai termini previsti
- verifica della finalità di presentazione della domanda (iniziale o di modifica ai
sensi dell’art.8, ovvero, ai sensi dell’art. 44, ovvero ai sensi dell’art.12, o di causa
di forza maggiore ai sensi dell’art. 48 o di cessione aziende ai sensi dell’art. 50
del Reg. CE 2419/2001, ed annullamento della domanda iniziale in presenza di
domande di modifica.
- verifica presenza allegati previsti ed indicati in domanda
- individuazione delle domande presentate dallo stesso soggetto per la stessa
finalità e verifica dell’ammissibilità delle stesse
- verifica della presenza e congruenza del fascicolo aziendale
Controlli anagrafici
I dati anagrafici del richiedente e quelli dell’eventuale rappresentante legale sono
sottoposti alle seguenti verifiche:
correttezza formale della data di nascita del produttore o del rappresentante
legale
corretta indicazione dei dati relativi al domicilio o sede legale
correttezza formale del CUAA del dichiarante
correttezza formale del codice fiscale del rappresentante legale
congruenza del cognome e nome del rappresentante legale con quanto presente
negli archivi dell’Anagrafe Tributaria
congruenza della denominazione della ditta dichiarante o il cognome e nome del
produttore dichiarante con quanto presente negli archivi dell’Anagrafe Tributaria
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Verifiche modalità di pagamento
Il produttore deve indicare le modalità secondo con la quale preferisce ricevere il
pagamento per superfici.
I dati delle coordinate bancarie inseriti dal richiedente sono controllati per
verificarne la congruità e l’esattezza. .
Controlli sulle “superfici” e dati catastali dichiarati
Requisito essenziale per beneficiare dell’aiuto, è la presentazione da parte del
beneficiario di un piano di utilizzazione delle superfici aziendali dettagliando ciascun
utilizzo/varietà coltivato per particella catastale (o porzione di essa) impiegata.
Quando la superficie di una particella richiesta a premio risulta superiore alla
superficie riscontrata a catasto o effettivamente seminabile si genera un “supero”.
Le tipologie di supero sono codificate nell’allegato 1 con il codice “P” nel quale
vengono riportate a titolo di orientamento le modalità di risoluzione.
I controlli sulle particelle sono effettuati secondo le modalità previste dal Reg. (CEE)
3508/92 e 1593/2000 e sono finalizzati alla verifica :
della presenza del piano colturale
della esistenza e della estensione delle superfici dichiarate attraverso l’incrocio con
le informazioni risultanti dalla banca dati del Catasto Terreni;
che la superficie interessata da richiesta di aiuto su ogni singola particella catastale
non sia superiore alla superficie catastale della stessa (supero catastale);
che la richiesta di aiuto su ogni singola particella catastale non sia superiore alla
superficie ritenuta seminabile rispetto all’archivio dell’OP delle particelle non
elegibili;
che la stessa superficie non sia stata dichiarate più volte per richiedere un aiuto, in
regimi di intervento diversi quali tabacco, pomodoro, olio, vino, in conformità con
quanto previsto dai regolamenti comunitari n. 3508/92 del Consiglio e successive
modificazionie il Reg. CE n. 2419/01 della Commissione.
Controllo di eligibilità delle particelle dichiarate
L’OP tramite una verifica con la Banca Dati di riferimento delle superfici non eligibili
individua il valore massimo della superficie ammissibile a contributo per ogni singola
particella catastale.
Dal punto di vista agronomico si definisce come superficie non eligibile quella porzione di
terreno destinata a:
•
usi non agricoli;
•
colture forestali;
•
colture permanenti;
•
pascoli permanenti.
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Nel caso di superfici ritenute non eligibili queste possono essere sanate ai sensi dell’art. 7
del Reg. CE 1251/99 se si dimostra che le particelle al 31 dicembre 1991 erano
impegnate ai sensi del Reg. CE 2328/91 in un programma di ristrutturazione o investite a
colture poliennali che sono generalmente in rotazione con le colture di cui all’allegato I del
Reg. CE 1251/99.
Controlli specifici su messa a riposo
Controlli sul SET ASIDE
L'obbligo di ritiro dalla produzione è stabilito in proporzione della superficie a
seminativo per la quale è presentata la richiesta, compresa quella che viene lasciata a
riposo (art. 6, par. 1 del reg. (CE) n. 1251/99).
Nelle superfici ritirate dalla produzione possono essere dichiarate quelle :
-
utilizzate per ottenere materiali per la realizzazione di prodotti non destinati in
primo luogo al consumo umano o animale ( art 6 parag. 3 del Reg (CE)
1251/99);
utilizzate ai sensi dell’art.1 del D.M. 7/03/2002- riposo faunistico-venatorio;
utilizzate per la coltivazione di particolari colture (art. 1 parag. 2 del Reg (CE)
2461/99) per le quali non è dovuto nessun pagamento per la messa a riposo;
utilizzate per la coltura di leguminose foraggere praticata in un’azienda
secondo le esigenze previste dal Reg. (CE) 2092/91.
dichiarate con il codice utilizzo di messa a riposo e ritirate dalla produzione o
imboschite ai sensi del reg. (CE) n. 1257/99. (art. 4, par. 19-20 Decreto MiPAF
del 04/04/2000), per le quali non e' concesso alcun pagamento per la messa a
riposo.
Sono sottoposte a controllo per la messa a riposo tutte le domande di pagamento per
superficie. In considerazione sia della distribuzione geografica delle particelle
costituenti l’azienda, sia delle deroghe e tolleranze ammesse come previsto dalla
normativa, sono verificate le seguenti condizioni :
-
-
-
la correttezza delle proporzioni tra le superfici seminate (escluso
lenticchie,ceci,vecce e risone) e le superfici messe a riposo per ciascuna zona
agraria interessata (art. 4, par. 15 Decreto MiPAF del 04/04/2000); ai criteri di
proporzionalita' sono ammessi alcuni principi di deroga, la cui definizione ed
applicazione sono indicati all’art. 4 del predetto decreto ministeriale.
il rispetto dell’obbligo di mettere a riposo una superficie aziendale pari al 10%
per i coltivatori che dichiarano terreni sui quali può essere conseguita una
produzione superiore a 92 tonnellate di cereali, colture proteiche, lino non
tessile, semi oleosi, lino destinato alla produzione di fibre e canapa destinata
alla produzione di fibre, ottenuta sulla base delle rese utilizzate per il pagamento
ed indicate nel piano di regionalizzazione. Si specifica che, anche in aggiunta al
set-aside obbligatorio, di cui al precedente capoverso, a tutti i coltivatori e' data
la facoltà di ritirare dalla produzione i terreni entro il limite massimo del 12%.
Il rispetto da parte del produttore con una produttivita' > 92 t di mettere a riposo
complessivamente almeno 30 are (art. 4, par. 6 del Decreto MiPAF del
04/04/2000).
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L’OP, inoltre, effettua il riproporzionamento delle superfici a premio, riducendo il
limite ammissibile per zona-coltura delle superfici coltivate (art. 21 reg. (CE) n.
2316/99), nei casi seguenti:
se le proporzioni tra le terre seminate e le messe a riposo non sono
corrette;
dopo l'esclusione in via cautelativa (fino alla verifica del rispetto del
contratto e/o della dichiarazione di trasformazione in biogas) delle
superfici messe a riposo non alimentare dal totale delle superfici messe a
riposo.
Controlli su NO-FOOD
In alternativa alla messa a riposo ordinaria il produttore puo' destinare una parte o
l'intera superficie da lasciare a riposo alla coltivazione di prodotti da destinare alla
trasformazione finalizzata all'ottenimento di prodotti ad uso non alimentare, ne' umano
ne' animale, oppure alla trasformazione in biogas nella propria azienda.
Il produttore che dichiari di coltivare le specie/varietà suindicate, limitatamente alle
varietà riconosciute, deve avere stipulato uno o più contratti di coltivazione (una copia
di ciascuno deve essere allegata alla domanda di pagamento per superfici) con un
collettore o primo trasformatore riconosciuti dall'OP. Il reg. (CE) n. 587/2001 del 26
marzo 2001 obbliga il produttore di canapa (codice NC ex 5301 10 00: canapa greggia
o macerata per la trasformazione in prodotti non contemplati dal regolamento (CE) n.
1673/2000 (Cannabis sativa L.) ) a indicare la quantità di sementi utilizzate, in kg/ha e
ad allegare le etichette ufficiali che devono figurare sugli imballaggi delle sementi
utilizzate.
I controlli, pertanto, mirano a verificare :
-
la presenza del contratto (prima trasformazione e/o con acquirenti collettori);
-
il rispetto del contratto;
-
la mancata dichiarazione di set-aside no-food in presenza di contratto;
-
che le particelle oggetto di contratto di coltivazione non siano dichiarate ad
utilizzi diversi;
-
la presenza dell’indicazione della quantità di sementi di canapa utilizzate;
-
la presenza delle etichette ufficiali che devono figurare sugli imballaggi delle
sementi utilizzate;
-
l’eventuale presenza della domanda di modifica nel caso in cui le parti
contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha
presentato domanda di pagamento per superfici ed entro la data prevista per il
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deposito delle domande di modifica; nel medesimo caso è verificato l’invio da
parte del collettore o primo trasformatore della copia del contratto modificato o
rescisso prima della data prevista per il deposito delle modifiche alla domanda.
-
eventuale presenza della comunicazione giustificativa, da parte del produttore,
di una riduzione della produzione prevista della materia prima oggetto del
contratto indicato nelle domanda di aiuto .
Controlli su SET-ASIDE pluriennale
I produttori possono richiedere il pagamento relativo al ritiro dei terreni dalla produzione
per un periodo pluriennale compreso tra i 2 ed i 5 anni, nel qual caso sottoscrivono
l’impegno nel modello di domanda, specificando il numero degli anni per i quali sottoscrive
l’impegno.
I controlli dell’OP vertono pertanto alla verifica di:
indicazione delle particelle interessate;
presenza della sottoscrizione dell’impegno al ritiro dei terreni;
mantenimento dell’impegno per il periodo indicato
Controlli specifici sul grano duro supplementare
Il premio supplementare per il grano duro non può essere erogato per una superficie
maggiore a quella ammessa per il pagamento per superficie (art. 6, comma 4, par. a) Reg.
(CE) n. 2316/99) ed e' comunque subordinata all'utilizzo di sementi certificate (art. 6,
comma 4, par. b) reg. (CE) n. 2316/99), per le quali e' necessario allegare la copia delle
fatture di acquisto con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della
partita "ENSE". Gli originali delle fatture di acquisto restano in possesso del richiedente
per 5 anni, il quale e' tenuto ad esibirle all'organo di controllo al momento del sopralluogo
aziendale. Per i produttori che forniscono all'ENSE le etichette delle varietà coltivate,
l'adempimento e' soddisfatto con la presentazione, in sede di controllo in azienda, di
documentazione rilasciata dall'ENSE stesso attestante l'avvenuto ritiro delle etichette (art.
3, par. 3-6 del Decreto MIPAF del 04/04/2000)
Il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda deve corrispondere a quelli riferiti
alle fatture di acquisto allegate alla domanda stessa e deve essere almeno pari a 180
Kg/ha (art. 3, par. 2 del Decreto MIPAF del 04/04/2000).
Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda risulti inferiore a quello
riscontrato nelle fatture allegate, si procederà alla liquidazione della superficie
corrispondente al quantitativo indicato e non a quello fatturato.
Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda risulti superiore a quello
riscontrato nelle fatture allegate si procederà alla liquidazione della superficie
corrispondente al quantitativo fatturato e non a quello indicato (art. 31 del reg. (CE) n.
2419/2001).
Controlli specifici sulla canapa e lino
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Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5-bis, comma 1, del Reg. CE 1251/99, il pagamento
per superficie per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre è subordinato :
•
•
•
alla presentazione all’OP di una copia di uno dei contratti o dell’impegno di cui all’art.2,
comma 1, del Reg. CE 1673/2000 del Consiglio e di cui all’articolo 5 del Regolamento
CE 245/2001 della Commissione, entro il 15 luglio successivo all’inoltro della domanda
di pagamento prevista all’articolo 10, comma 2, oppure in allegato alla domanda di
pagamento;
all’utilizzazione di sementi delle varietà riportate nell’allegato XII del Reg. CE 2316/99,
al 15 maggio precedente la campagna per la quale è richiesto il pagamento. Per la
canapa destinata alla produzione di fibre, le sementi devono essere certificate a norma
della direttiva 69/208/CE del Consiglio.
A presentare in allegato alla domanda per superficie le etichette ufficiali in originale o
copia della fattura di acquisto delle sementi certificate utilizzate per quanto concerne il
lino da fibra.
Ulteriori adempimenti dell’OP sono indicati nell’art. 12 bis del DM 04.04.2002
La varietà di canapa utilizzata deve avere un tenore in THC non superiore allo 0,2 %.
La quantità minima di semente certificata di canapa destinata alla produzione di fibre,
secondo le ordinarie pratiche agronomiche, ai fini del riconoscimento dell’aiuto è pari a
trentacinque chilogrammi per ettaro.
Esito controlli amministrativi
Sulla base dei controlli amministrativi effettuati si possono evidenziare delle anomalie di
diversa natura , la cui descrizione, tipologia d’intervento e documentazione necessaria alla
risoluzione delle stesse, sono indicate a titolo di orientamento nella tabella costituente
l’allegato n. 1.
CONTROLLI OGGETTIVI
Al fine di garantire una corretta erogazione delle provvidenze comunitarie sono previsti, a
completamento di quelli amministrativi/informatici, dei controlli oggettivi programmati
attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio
(CE) n. 3508/92 modificato dal Reg. (CE) 1593/2000, che istituisce un sistema integrato di
gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, e in quello di applicazione della
Commissione (CE) n. 2419/2001, con particolare riferimento all'art. 19.
Nel caso in cui una domanda, oggetto di controlli oggettivi, depositata presso l’OP,
contenga superfici ricadenti su altri territori regionali , l’OP comunicherà i dati relativi alle
superfici non ricadenti sul proprio territorio agli OP competenti, per lo svolgimento dei
controlli oggettivi. Gli OP responsabili dei controlli dovranno restituire all’OP competente
gli esiti dei controlli suddetti per il proseguimento dell’iter istruttorio.
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L’OP estrae il campione delle aziende da sottoporre a controllo oggettivo e le metodologie
da utilizzare, sulla base dei criteri e dei livelli di rischio stabiliti a livello nazionale
dall’Organismo di Coordinamento in accordo con la Comunità Europea.
In particolare l’analisi del rischio tiene conto almeno dei seguenti elementi :
importo dell’aiuto;
numero delle particelle e della superficie per cui l’aiuto è richiesto;
variazione considerevole della consistenza aziendale rispetto agli anni precedenti ;
esito dei controlli realizzati nelle campagne precedenti;
esito dei controlli amministrativi/informatici (con riferimento a particolari tipologie)
esiti dei controlli oggettivi effettuati in altri regimi di intervento quali gli aiuti per la
zootecnia e le altre misure legate alla superficie.
Altri elementi di valutazione in possesso dell’OP
Le attività connesse all’esecuzione di tali controlli oggettivi consistono nelle fasi di :
Estrazione del campione
Predisposizione del materiale ai fini dei controlli
Esecuzione dei controlli
Esiti dei controlli
Eventuale convocazione e contraddittorio con i produttori
Esiti contraddittorio
Estrazione del campione
L’estrazione del campione riguarda i beneficiari che hanno presentato domanda di
contributo nel settore dei seminativi nell’anno interessato e si riferisce al campione minimo
del 5% previsto.
La selezione delle aziende da controllare deve avvenire in tempi idonei a consentire
l’esecuzione dei controlli con le colture ancora in campo e deve essere eseguita nel
rispetto dell’analisi del rischio.
L’OP, qualora lo ritenga necessario, può selezionare un campione aggiuntivo di domande
da controllare, superiore al minimo fissato dalle singole disposizioni attuative.
Al fine di garantire la rappresentatività del campione, l’OP seleziona in modo casuale tra il
20%-25% del numero minimo di imprenditori da sottoporre a controllo (pari all’1-1,25 % del
totale del campione minimo).
Qualora un’azienda o un beneficiario, estratto nel campione a controllo, receda dalla
richiesta di aiuto prima che il controllo sia effettuato, al fine di mantenere la percentuale di
controllo , deve essere sostituito con altra azienda o altro beneficiario.
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Predisposizione del materiale ai fini dei controlli
Al fine di effettuare i controlli oggettivi vengono predisposti in accordo con la U.E. e le
autorità nazionali, e secondo la normativa comunitaria e nazionale vigente i seguenti
materiali:
L’elenco delle domande estratte a campione
I dati alfanumerici delle particelle delle domande estratte
I prodotti inerenti le attività di telerilevamento delle superfici relative al campione
estratto
L’elenco delle anomalie amministrative e catastali delle particelle oggetto di
controllo
Esecuzione dei controlli oggettivi
L’esecuzione dei controlli oggettivi viene effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla
normativa nazionale e comunitaria nonché sulle indicazioni fornite dall’OP.
Le metodologie, ad oggi, riconosciute a livello comunitario sono le seguenti :
• Telerilevamento satellite-aereo
• Il controllo spot
• Il telerilevamento aereo
Tali controlli sono svolti utilizzando le banche dati grafiche (GIS) contenute nel Sistema
Integrato di Gestione e Controllo, nonché i dati alfanumerici contenuti nelle banche dati del
SIAN e dell’OP
Il controllo oggettivo è finalizzato a rilevare e descrivere,
catastale da controllare :
per ogni singola particella
la superficie della particella dichiarata a contributo
gli utilizzi a contributo;
le foraggiere;
la superficie a seminativo non a contributo;
le superfici “non elegibili” (art. 7 Reg. CE 1251/99- allegato I al Reg. CE 2316/99)
il rispetto dei requisiti in materia di protezione ambientale (Reg. CE 1259/99)
I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. E’ tuttavia ammesso un avviso limitato
che non può oltrepassare le 48 ore.
I controlli devono essere svolti da personale con specifiche competenze sulle colture
oggetto di domanda.
I controlli oggettivi possono essere svolti mediante :
Fotointerpretazione e misurazione delle superfici dichiarate da ortofoto;
Controlli “speditivi” in loco (non in contraddittorio) atti ad accertare le colture dichiarate,
gli usi del suolo, il rispetto dei requisiti in materia di protezione ambientale;
In caso di discordanza controlli in loco in contraddittorio con il produttore;
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Controlli spot o classici, sono svolti utilizzando il materiale fotocartografico prodotto
negli anni precedenti ed in contraddittorio con il produttore o suo delegato
Ciascuna verifica in loco forma oggetto di una relazione di controllo redatta secondo
quanto previsto dall’art.20 del Reg.(CE) 2419/2001.
Controlli specifici relativi requisiti in materia di protezione ambientale (Reg. CE
1259/99)
Il sistema di controllo mira a costatare il rispetto dei requisiti di cui trattasi sulla base
dell'esame delle sistemazioni idraulico-agrarie ed i fenomeni erosivi di particolare
rilevanza, riconducibili all'assenza, alla mancata o inadeguata manutenzione di tali
sistemazioni.
Vista la complessità degli elementi da valutare i controlli saranno effettuati esclusivamente
da tecnici "agricoli" specializzati.
Gli esiti dei controlli effettuati dai tecnici incaricati avranno rilevanza soltanto ai fini della
valutazione delle conseguenze ecologiche risultanti dal mancato rispetto dei requisiti
ambientali e dell'applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa nazionale.
I controlli oggettivi, svolti attraverso sopralluoghi in campo, dovranno accertare l'effettiva
realizzazione e la manutenzione delle sistemazioni sopra descritte. Tali controlli verranno
effettuati secondo la metodologia descritta di seguito.
Le particelle catastali e gli appezzamenti da sottoporre a controllo verranno individuati
attraverso le metodologie succitate nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo
(SIGC).
Il tecnico, nel corso del sopralluogo, dovrà verificare i seguenti elementi principali:
a) presenza fenomeni erosivi di particolare rilevanza;
b) presenza sistemazioni idraulico-agrarie;
c) manutenzione.
Il rispetto di tali requisiti dovrà essere valutato tenendo conto dei seguenti parametri di
riferimento:
a) periodo nel quale viene effettuato il controllo;
b) tipologia di coltura in atto (annuali o poliennali) e stadio fenologico;
c) tipologia di terreno;
d) giacitura;
e) piovosità della zona.
Il controllo oggettivo è da riferirsi esclusivamente alla porzione dei canali, scoline, fossi,
etc. che risulta essere parte integrante (compresa, anche in misura parziale, all'interno del
confine catastale) della particella catastale oggetto di indagine.
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AGEA - ORGANISMO DI COORDINAMENTO
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Sono esclusi dal controllo le parti dei canali, scoline, fossi, ecc. che ricadano fuori dai
confini catastali della particella oggetto del controllo.
Pratiche agronomiche e tutela dell'ambiente sulle superfici ritirate dalla produzione.
Le superfici ritirate dalla produzione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n.
1251/1999, devono, anteriormente al 15 maggio di ogni anno, costituire oggetto di pratiche
agronomiche consistenti in operazioni di lavorazione, quali la fresatura, l'erpicatura, la
falciatura o altre operazioni equivalenti, anche se le stesse superfici rientrano nel ritiro
pluriennale di cui all'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999. Fra queste
ultime può essere incluso il diserbo a condizione che i prodotti impiegati risultino ammessi
dalla legislazione nazionale vigente in materia e siano adottate tutte le misure necessarie
intese a mantenere inalterato il naturale equilibrio dell'ambiente.
Esito controlli oggettivi
Gli esiti dei controlli oggettivi e del contraddittorio sono acquisiti, secondo modalità
e tempi definiti dall’OP, al fine della determinazione della superficie oggetto della base di
calcolo dell’aiuto in tempo utile all’erogazione del pagamento dell’importo.
Verifica rispetto superfici di base
Terminata la verifica oggettiva e determinata la superficie ammissibile all’aiuto, l’OP
trasmette all’AGEA – Organismo Coordinamento – i dati riepilogativi relativi alla superficie
accertata, distinta per singola coltura, al fine di verificare il superamento o meno della
“superficie di base” assegnata all’Italia.
In caso di superamento della predetta superficie di base, l’AGEA Coordinamento
determina la percentuale di riduzione da applicare alle singole colture.
MISURE COLLEGATE ALLA DOMANDA SUPERFICI
AIUTO DI INTEGRAZIONE ZONA SVANTAGGIATA PER I PRODUTTORI DI CARNI
OVINE O CAPRINE
Il produttore interessato ai benefici di cui all'art. 5 del Reg. CE n. 2529/2001 e art. 4 del
Reg. CE 2550/2001 deve attenersi alle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto ministeriale
del 19/03/2002:
•
il premio supplementare è concesso ai produttori la cui azienda ricada totalmente
nelle zone svantaggiate ai sensi del regolamento C.E. n.1257/1999, a prescindere
dalla presentazione di una domanda di aiuto superfici;
•
il premio supplementare è concesso ai produttori la cui azienda abbia una
superficie agricola utilizzata situata per almeno il 50% nelle zone svantaggiate di
cui sopra a condizione che venga presentata domanda di compensazione al
reddito settore seminativi entro i termini indicati dalla normativa e dallo stesso
soggetto che presenta la domanda di premio ovini, salvo casi particolare
debitamente motivati e documentati. Nella domanda di aiuto per superficie devono
essere segnalate le particelle sulle quali il produttore effettua il pascolo
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AGEA - ORGANISMO DI COORDINAMENTO
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ovicaprino (eventualmente dopo il raccolto delle colture a premio) barrando la
casella ZAS OVINI nel corrispondente riquadro.
PREMIO PER L'ESTENSIVIZZAZIONE PER I BOVINI
Ai sensi dell'art. 32 del reg. (CE) n. 2342/99, il produttore zootecnico che intende
beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione deve precisare, nella domanda di aiuto
per "superfici", che desidera partecipare al regime di pagamento per l'estensivizzazione.
Ai sensi dell'art. 20 del Decreto Mi.P.A.F. 27 novembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del
11/01/2002), "la superficie foraggera da prendere in considerazione per il calcolo del
coefficiente di densità è costituita per almeno il 50% da pascolo e per la restante parte da
altra superficie foraggera. [...] Non costituiscono superfici foraggere, ai fini del premio per
l'estensivizzazione, quelle superfici coltivate con le colture riportate nell'allegato 4 (del
decreto)".
Ai sensi dell'art. 17 del citato Decreto Mi.P.A.F. 07 novembre 2001, "la superficie a
pascolo è individuata dal codice corrispondente della dichiarazione seminativi; sono
inoltre equiparate al pascolo anche le superfici individuate dai codici “Prato” e “Pratopascolo”, purché dichiarati nel codice utilizzo “Foraggere”.
CHIUSURA ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA
Per tutte le domande di superfici che presentino anomalie la cui rimozione richieda un
intervento di correzione, l’OP notifica tale situazione al produttore determinando il termine
ultimo di presentazione della documentazione atta a sanare tali anomalie , tenendo in
considerazione che il termine ultimo di pagamento è stabilito dalla regolamentazione
comunitaria alla data del 31 gennaio di ogni anno, salvo diverse disposizioni comunitarie.
RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
Qualora si accerti che la superficie effettivamente determinata è superiore a quella
dichiarata in domanda, per il calcolo dell’aiuto viene presa a base la superficie dichiarata.
Qualora si accerti che la superficie dichiarata in domanda è superiore a quella
determinata, l’importo viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al
momento del controllo sia amministrativo che oggettivo.
Salvo il caso di forza maggiore, la superficie effettivamente determinata verrà ridotta, in
relazione ad un gruppo di colture dichiarato in domanda, a seconda della percentuale di
scostamento calcolata tra la superficie dichiarata e la superficie «determinata», secondo i
seguenti criteri previsti dalla normativa comunitaria all'art. 32, par. 1 del Reg. (CE) n.
2419/2001:
ESITO DEL CONTROLLO
Assoluta concordanza
In tolleranza
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% SCOSTAMENTO
0
(0 - 3) e al
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SUPERFICIE AMMISSIBILE
Quella dichiarata
Quella «determinata»
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In tolleranza
Fuori tolleranza
massimo 2 ha
(3 - 20)
Oltre 20
Quella «determinata»
meno due volte la differenza
riscontrata
Nessuna
La percentuale di scostamento si determina nel seguente modo:
((superficie dichiarata - superficie «determinata»)/superficie «determinata»)* 100.
A riguardo, i calcoli delle superfici ammissibili a premio saranno determinati sulla base dei
gruppi di coltura previsti da Reg. (CE) n. 2419/2001. Tale determinazione è distinta per
specie di colture purché aventi lo stesso aiuto ad ettaro.
Inoltre, il par. 2 del suddetto articolo introduce, a partire dalla campagna 2002, un'ulteriore
riduzione/esclusione in caso di dichiarazione eccessiva.
In particolare, qualora lo scostamento tra la superficie dichiarata a premio e la superficie
globalmente «determinata» sia superiore al 30% e fino al 50%, al produttore non è
concesso alcun aiuto per la campagna in corso.
Qualora tale scostamento sia superiore al 50% rispetto alla superficie determinata,
analogamente al caso precedente, al produttore non è concesso alcun aiuto per la
campagna in corso ed inoltre l’OP provvede a detrarre l'importo calcolato secondo il
secondo comma del par. 2 del suddetto articolo, dalle domande presentate in uno
qualsiasi dei regimi d'aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del Reg. (CEE) n. 3508/92, per le
tre campagne successive.
Qualora l’OP rilevi che gli scostamenti tra la superficie globale dichiarata a premio e quella
determinata derivino da «irregolarità commesse intenzionalmente», ai sensi del Reg. (CE)
n. 2419/2001 art. 33 par. 1, non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso.
Inoltre, nel caso in cui il suddetto scostamento, rilevato dall'OP, risulti superiore al 20%,
l'importo richiesto dal produttore per la campagna in esame verrà detratto, ai sensi del
Reg. (CE) n. 2419/2001 art. 33 par. 1, dalle domande presentate in uno qualsiasi dei
regimi d'aiuto di cui all'art. 1, paragrafo 1 del Reg. (CEE) n. 3508/92, per le tre campagne
successive.
Nel caso di recupero dell’indebito, si applica l’art.49 del già citato regolamento.
Per quanto riguarda le penalità da applicare relativamente agli inadempimenti derivanti dal
mancato rispetto dei requisiti ambientali si applicano le percentuali di riduzione dei benefici
derivanti dall’aiuto per superfici secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2 del decreto 8
marzo 2001 che integra e modifica il decreto 15 settembre 2000.
Tale decreto prevede che, in caso di mancato rispetto dei requisiti ambientali, i benefici
derivanti dai regimi di sostegno di cui trattasi sono ridotti:
a) fino ad un massimo del 2% per il mancato rispetto della manutenzione delle scoline;
b) fino ad un massimo del 4% per il mancato rispetto dell'attuazione, in zone declive, di
solchi acquai temporanei trasversali rispetto alla massima pendenza;
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c) fino ad un massimo del 6% per il mancato rispetto della manutenzione dei canali
collettori permanenti;
SANZIONI
Per quanto riguarda le sanzioni relative alle misure che interessano le superfici, si fa
riferimento al regolamento (CE) n. 2419/2001, ed in particolare all’articolo 49.
Qualora si accerti un’indebita percezione di fondi comunitari imputabile ad errore dell’OP,
l’organismo pagatore procederà al recupero delle somme pagate, maggiorate degli
interessi al tasso legale, calcolati soltanto dalla data della scadenza del termine di gg 20
previsto nella richiesta di restituzione da parte dell’OP stessa, alla data di restituzione.
Nel caso in cui l’indebito sia stato causato da dolo o colpa, anche lieve, del richiedente, il
periodo di calcolo degli interessi decorrerà, invece, dalla data di riscossione delle somme
alla data di restituzione (art. 30 – punto 2 – decreto MIPAF del 04/04/2000).
CALCOLO DELL’AIUTO
Una volta determinata la superficie ammissibile all’aiuto e verificato che non ci sono motivi
ostativi al pagamento (es. sospensione parziale o totale, fermo amministrativo, iscrizione
nel registro dei debitori), l’importo dell’aiuto è calcolato moltiplicando l’importo di base per
tonnellata, indicato dall’U.E. con proprio regolamento, per la resa media della coltura
interessata così come determinata dal piano di regionalizzazione.
Nel calcolo dell’aiuto devono essere inoltre considerati i seguenti fattori:
-
riproporzionamento in funzione del set-aside delle superfici;
ridistribuzione dell’importo massimo liquidabile per le aziende a regime semplificato
con produttività eccedente il limite delle 92 tonnellate;
penalità previste dalla normativa vigente nel caso di ritardo nella presentazione della
domanda, fatti salvi i casi di forza maggiore;
superamento dell’area di base, per i semi oleosi e il granturco, così come previsto
dall’art.2 e 3 del Reg.(CE)1251/99
penalità da applicare relativamente agli inadempimenti derivanti dal mancato rispetto
dei requisiti ambientali
controllo superamento massimale per il grano duro supplementare (SMG) con
riferimento alla superficie nazionale o a quella della Regione interessata
controllo sulla quantità di seme certificata utilizzata per il grano duro (se esiste una
discordanza tra dichiarato e accertato si applica l’art. 31 del Reg. CE 2419/2001)
L’OP , all’atto della liquidazione, comunica al beneficiario le eventuali riduzioni, penalità o
compensazioni applicate sugli importi erogati per la domanda superfici, fissando un
termine per l’eventuale ricorso e successiva chiusura del procedimento.
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Allegato 2
Tabelle di codifica per la compilazione della domanda di pagamento per superfici
Tabella 1
Codifica del tipo di utilizzo
Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24
50
55
56
14
16
17
18
19
10
13
15
57
Descrizione
MAIS (GRANTURCO)
GRANO DURO (FRUMENTO DURO)
ALTRI CEREALI
SOIA
GIRASOLE
COLZA E RAVIZZONE
PIANTE PROTEICHE
COLTURE CONSOCIATE
SUPERFICI MESSE A RIPOSO
SUPERFICI MESSE A RIPOSO NO-FOOD
(per l'ottenimento di prodotti da non destinare all'alimentazione
ai sensi del Reg. (CE) n. 2461/1999)
SUPERFICI MESSE A RIPOSO NO-FOOD PER LA
TRASFORMAZIONE IN BIOGAS NELLA PROPRIA
AZIENDA (ai sensi del Reg. (CE) n. 2461/1999)
LINO DA FIBRA
CANAPA
LINO NON TESSILE
LENTICCHIE
CECI
VECCE
RISONE
ALTRE UTILIZZAZIONI (NON OGGETTO DI PAGAMENTO)
FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico
di bestiame, UBA/ha, per il quale si richiede il premio
nell'àmbito zootecnico)
FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE
SEMENTI CERTIFICATE
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Tabella 2
Codifica delle colture
Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
59
20
21
22
33
62
63
64
61
39
38
36
37
60
34
40
23
24
25
65
70
26
27
Coltura
MAIS
Mais da granella
Silomais e mais ceroso
Mais dolce
ALTRI CEREALI
Grano (frumento) tenero
Grano (frumento) duro
Frumento segalato
Segale
Orzo
Avena
Sorgo da granella
Insilati di cereali
Grano saraceno
Miglio
Scagliola
Altri cereali
SEMI OLEOSI
Soia da granella
Girasole da granella
Colza e ravizzone da granella
Lino non tessile
PIANTE PROTEICHE
Piselli allo stato secco
Fave e favette
Lupini dolci
FORAGGERE
Erba medica
Erbaio di graminacee
Erbaio di leguminose
Erbaio misto
Lupinella
Mais da foraggio
Pascolo
Prato
Prato-pascolo
Sulla
Trifoglio
Altre foraggere
ALTRE UTILIZZAZIONI
Riso
Barbabietola
Tabacco
Pomodoro
Patata
Altre piante orticole a pieno campo (aglio, insalata,
cocomero, ecc.)
Piante aromatiche (lavanda, menta, zafferano,
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Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
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71
72
29
19
73
74
32
41
42
43
44
45
46
66
67
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
ecc.)
Piante da fibra: canapa
Piante da fibra: lino tessile
Piante oleifere (arachide, ricino)
Piselli allo stato fresco
Seminativi ritirati dalla produzione per scopi di
carattere ambientale ai sensi del Reg. (CE) n.
1257/1999
Superfici imboschite ai sensi del Reg. (CE) n.
1257/1999
Altre coltivazioni a seminativi
Vite
Olivo
Agrumi
Mele
Pere
Pesche
Altre pomacee
Altre drupacee
Altre piante arboree da frutto
Bosco misto
Piante arboree da legno
Altre piante arboree
Fiori a pieno campo
Fiori da serra
Piante ornamentali da appartamento
Orti familiari
Vivaio
Tare ed incolti
Fabbricati
Altro
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Tabella 3
UTILIZZO = 2
Codifica delle varietà ammesse all'aiuto supplementare alla produzione di grano duro
Codice
001
002
003
112
159
007
008
009
103
160
114
115
091
010
104
154
083
143
013
092
116
014
105
155
117
084
093
017
119
085
076
120
018
019
020
121
022
161
023
024
122
025
106
094
071
162
Versione del 6 novembre 2002
Descrizione
Adamello
Adige
Agridur
Aldura
Amedeo
Appio
Appulo
Arcangelo
Arcobaleno
Avispa
Avanzi enrico
Baio
Baliduro
Balsamo
Bolo
Borello
Bracco
Bradano
Brindur
Bronte
Cannizzo
Capeiti 8
Cappelli
Carioca
Castel porziano
Ceedur
Ciccio
Cirillo
Claudio
Colorado
Colosseo
Concadoro
Cosmodur
Creso
Crispiero
Curzio
Daunia
Derrick
Doral
Duilio
Dupri
Durango
Durbel
Durfort
Elios
Ermocolle
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077
026
027
028
163
123
029
078
079
107
030
144
087
164
031
032
124
082
095
125
073
034
126
127
035
128
036
088
156
037
145
039
096
108
041
130
043
044
045
046
146
047
089
131
048
049
168
147
080
052
109
148
149
Versione del 6 novembre 2002
Exeldur
Fauno
Fenice
Fenix
Fiore
Flaminio
Flavio
Fortore
Gardena
Gargano
Gianni
Giotto
Giemme
Giusto
Granizo
Grazia
Icaro
Ionio (ex Ares fino al 26.11.97)
Iride
Isa
Italo
Ixos
Latino
Lauria
Lemares
Lesina
Lira
Lloyd
Marco
Marmilla
Meridiano
Messapia
Mongibello
Nefer
Neodur
Nerone
Norba
Nudura
Ofanto
Olinto
Orobel
Parsifal
Pedrisco
Peleo
Peres
Perseo
Pianeta
Pietrfitta
Platani
Plinio
Poggio
Portobello
Portofino
36/ 51
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Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
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090
132
133
150
054
055
134
098
137
074
100
075
165
057
081
157
101
138
166
151
060
139
062
063
065
152
110
067
141
153
158
167
142
102
069
070
140
Preco
Procace
Provenzal
Quadrato
Radioso
Ringo
Rodeo
Rusticano
Saadi
Salentino
San Carlo
Semolon
Silur
Simeto
Solex
Sorrento
Svevo
Tappo
Tiziana
Torrebianca
Tresor
Trinakria
Ulisse
Valbelice
Valnova
Valsalso
Varano
Vento
Verdi
Vesuvio
Vetrodur
Vettore
Vezio
Vitromax
Vitron
Zenit
Varietà iscritte nel catalogo
comunitario alla data del
31 dicembre
------------------------
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AGEA - ORGANISMO DI COORDINAMENTO
Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
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Tabella 4
UTILIZZO = 19
Codifica delle varietà di risone ammesse all'aiuto
Codice
44
15
45
16
46
47
17
18
48
88
79
19
49
1
2
20
50
51
52
89
53
3
54
4
80
21
5
55
56
6
7
90
22
23
100
105
91
57
92
101
81
82
24
83
25
26
Versione del 6 novembre 2002
Descrizione
Alba
Alfa
Alice
Alpe
Arborio
Arborio precoce
Arco
Argo
Ariete
Artico
Artiglio
Asso
Baldo
Balì
Balilla
Baraggia
Belgioioso
Bonnet bell
Bora
Burma
Carnaroli
Castelmochi
Cervo
Cripto
Dedalo
Dellmont
Diana
Drago
Elba
Elio
Elvo
Eolo
Europa
Eurose
Flipper
Fragrance
Gange
Garda
Giada
Gladio
Graldo
Icaro
Ice
Idra
Italico
Italmochi
38/ 51
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Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
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58
59
60
27
28
61
62
63
29
102
93
84
64
65
66
30
94
85
103
31
95
8
96
32
33
67
68
69
34
106
70
71
9
35
36
10
72
37
104
38
11
12
13
73
14
86
74
97
87
39
40
41
75
Versione del 6 novembre 2002
Koral
Lago
Lampo
Lido
Lomellino
Lord
Loto
Marengo
Medusa
Mercurio
Miara
Mida
Nettuno
Nibbio
Onda
Padano (Bahia)
Panda
Pegaso
Perla
Piemonte
Porto
Precocissimo molina
Prever
Prometeo
Radon
Redi
Ribe (euribe)
Ringo
Riva
Risone da seme
Rocca
Roma
Roncolo
Rosa marchetti
Rova
Rubino
S.andrea
Sara
Saturno
Savio
Selenio
Sereno
Sesiamochi
Smeraldo
Sorriso
Star
Strella
Tarriso
Thaibonnet
Titanio
Torio
Turbo
Vela
39/ 51
AGEA - ORGANISMO DI COORDINAMENTO
Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….
42
76
43
77
98
78
099
Veneria
Viale
Vialone nano
Volano
Zena
Zenit
Altro
-----------------------Tabella 5
UTILIZZO = 6
Codifica delle varietà di colza ammesse all'aiuto
Codice
316
317
1
186
318
2
374
375
467
188
468
295
189
144
469
3
376
167
470
377
296
168
244
169
297
4
190
191
299
5
319
192
471
472
473
9
Versione del 6 novembre 2002
Descrizione
45W32
46A75
Accord
Acrobat
Acropolis
Activ
Adder
Adelie
Agat
Agena
Agenda
Agenor
Akamar
Aladin
Alamo
Alaska
Alba
Alberta
Alexandra
Alexis
Alice
Aligator
Alpine
Altona
Amador
Amanda
Amber
Ambra
Amor
Andol
Andy
Angkor
Antica
Ankla
Annet
Apex
40/ 51
AGEA - ORGANISMO DI COORDINAMENTO
Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….
474
11
13
245
170
320
171
246
240
321
15
194
475
16
476
477
379
478
380
195
18
300
479
480
381
481
382
19
20
383
384
385
Arawak
Arcol
Aries
Arietta
Arkada
Artus
Ascona
Atlanta
Atlas
Attila
Aurora
Avant
Aviso
Aztec
Balt
Banyo
Basun
Bellini
Belmondo
Beryl
Bingo
Bolero
Bolli
Boomerang
Booster
Boris
Boston
Briol
Bristol
Britta
Bruno
Buffalo
249
482
196
386
387
483
484
485
197
322
250
486
22
388
23
487
488
301
198
489
490
323
324
325
24
Bullet
Calgari
Calibra
Campus
Canary
Canasta
Canberra
Cando
Cannon
Canyon
Capital
Caprice
Capricorn
Captain
Carmen
Carolus
Caruso
Casanova
Casinò
Catinka
Caviar
CCW 08
CCW 09
CCW 10
Ceres
Versione del 6 novembre 2002
41/ 51
AGEA - ORGANISMO DI COORDINAMENTO
Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….
252
633
368
253
634
389
491
28
254
390
492
493
391
494
392
393
394
326
327
395
396
31
160
495
496
497
398
498
499
33
328
500
501
502
399
503
400
255
Challenger
Chameleon
Cheyenne
Chiquero
Chelsi
Cleo
Cobalt
Cobra
Cocktail
Cocoon
Cohort
Colay
Colibri
Colihri
Colonel
Colosse
Colstar
Columbus
Colvert
Colyse
Comando
Comet
Commanche
Comodor
Complex
Complice
Concept
Concorde
Consort
Consul
Contact
Contant
Context
Cordial
Corigan
Corinto
Corlee
Corniche
401
402
201
329
504
403
404
505
506
507
508
509
510
202
511
203
512
513
37
172
514
Corona
Coronet
Corporal
Corrida
Corrus
Corsair
Cosmic
Creci
Credit
Cristo
CSPOL1
CSPOL2
Cymbal
Dakini
Dalco
Debut
Decathlon
Deister
Derby
Desiree
Dexter
Versione del 6 novembre 2002
42/ 51
AGEA - ORGANISMO DI COORDINAMENTO
Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….
39
408
515
40
42
43
516
517
259
333
260
518
409
635
302
636
637
410
411
638
519
520
261
412
303
413
45
46
313
414
415
416
521
314
147
522
523
639
315
524
47
334
48
417
336
148
525
526
304
49
527
528
529
Versione del 6 novembre 2002
Diana
Diego
Dorado
Doublol
Drakkar
Dubla
Duet
Ebonite
Ebony
Ebro
Ecudor
Ecussom
Eden
Eldo
Elena
Eleonore
Elfi
Eliot
Elite
Ella
Elpaso
Elvis
Email
Embleme
Emeraude
Enrico
Envol
Eol
Eperon
Epik
Erik
Ermes
Escort
Espace
Ester
Esterel
Estrade
Etain
Etalon
Ethno
Eurol
Everest
Evita
Evora
Explorer
Express
Exprime
Extra
Fabiola
Falcon
Fakir
Fanfare
Faro
43/ 51
AGEA - ORGANISMO DI COORDINAMENTO
Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….
530
176
149
531
532
632
419
420
337
50
533
534
262
52
535
536
537
53
54
55
205
538
206
539
423
540
541
58
177
338
542
543
544
59
305
339
207
545
306
340
341
344
424
60
208
151
425
61
62
263
63
266
546
Versione del 6 novembre 2002
Felicita
Felix
Fidelio
Filius
Flamingo
Flcche
Focus
Folck
Fornax
Forte
Fortress
Fresco
Garrison
Gazelle
Gemini
Geronimo
Glen
Global
Goeland
Golda
Grenat
Gringo
Hansen
Harmoni
Harp
Haydn
Hektor
Helios
Hera
Herald
Heros
Hilda
Homer
Honk
Horizont
Huron
Hybridol
Hyolabbo
Hymac
Hyola 38
Hyola 401
Hysyn 110
Ibrix
Idol
Ilona
Impala
Impulse
Inca
Iris
Isabella
Jaguar
Jazz
Jesper
44/ 51
AGEA - ORGANISMO DI COORDINAMENTO
Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….
267
547
268
269
548
65
427
345
549
66
550
178
210
270
551
555
552
179
67
212
553
554
68
69
213
556
214
557
215
428
558
217
559
161
560
429
561
218
562
71
73
563
77
564
565
273
566
567
568
347
219
348
569
Versione del 6 novembre 2002
Jessica
Jetton
Jockey
Joker
Juera
Kabel
Kanela
Kansas
Kaptan
Karat
Karibe
Karla
Karola
Kasimir
Kastam
Kcrimea
Kimber
Kintol
Kometa
Konda
Kongo
Korea
Kova
Kreta
Kristina
Kronos
Kulta
Kumbre
Kunto
Kutiba
Kvinieii
Lady
Laika
Lambada
Lara
Laser
Lenzo
Liaison
Libelle
Liberator
Liberty
Libranca
Libravo
Licandy
Liceo
Licolly
Licondor
Licongo
Licontra
Licord
Licosmas
Licrown
Life
45/ 51
AGEA - ORGANISMO DI COORDINAMENTO
Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….
307
349
308
570
80
350
82
571
351
572
83
85
431
87
89
432
91
276
573
277
433
180
434
574
575
435
576
278
153
577
436
94
578
279
96
97
220
355
579
438
98
221
357
580
358
581
309
582
162
583
280
440
100
Versione del 6 novembre 2002
Liga
Lightning
Lila
Limaster
Lincoln
Linfort
Link
Lipan
Lipton
Liquido
Lirabon
Lirajet
Liratun
Lirawell
Liropa
Lisabeth
Lisonne
Lizard
Lombard
Long Bow
Lorbas
Loreto
Lucia
Lutin
Madras
Madrigal
Magnet
Magnum
Maja
Mamba
Mammut
Mandarin
Manix
Manta
Marinka
Mars
Maskot
Master
Max
Maximus VA 75
Maxol
Melodi
Merit
Merlin
Meteor
Milena
Milord
Minerva
Miro
Mistral
Mohican
Mondea
Moneta
46/ 51
AGEA - ORGANISMO DI COORDINAMENTO
Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….
441
584
442
101
585
586
223
102
640
587
310
588
359
589
163
590
Versione del 6 novembre 2002
Morgan
Mozart
Mustang
Navajo
Nepal
Niagara
Nickel
Nimbus
Oban
Oberon
Obulus
Okapi
Olara
Olbel
Ole
Olindigo
47/ 51
AGEA - ORGANISMO DI COORDINAMENTO
Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….
Tabella 6
UTILIZZO = 9
Codifica delle superfici messe a riposo
Codice
1
2
3
4
5
6
54
55
59
56
57
58
Descrizione
Copertura vegetale seminata
Copertura vegetale spontanea
Lavorazioni meccaniche
Intenzione di semina dopo il 15 luglio (solo nel caso di semine di prodotti da raccogliere
nell'anno successivo)
Produzione di piante biocide per motivi di ordine fito-sanitario
Copertura vegetale per ragioni di tutela della fauna ornitologica
Ritirate dalla produzione ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999
Ritirate dalla produzione ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 (imboschimento)
Copertura vegetale con miscuglio di sorgo da granella, granturco e semi di girasole per
ragioni di tutela della fauna selvatica
Vecce
Lupini (esclusi i lupini dolci)
Erba medica, trifoglio, loto, lupinella, meliloto, sulla, cicerchia, fieno greco, pisello
vaccino, serradella, capraggine.
-----------------------Tabella 7
UTILIZZO = 24 E/O 50
Codifica delle varietà ammissibili su superfici messe a riposo per l'ottenimento di prodotti non
destinati all'alimentazione umana o animale e per i quali è necessario stipulare un contratto di
coltivazione o dichiarare di trasformarli in biogas nella propria azienda
1
4
7
8
9
10
12
13
72
15
16
17
18
59
73
74
75
76
77
78
Materie prime a ciclo annuale
Granturco, non destinato alla semina
Spelta, frumento tenero e frumento segalato, non destinati alla semina
Segala, non destinata alla semina
Orzo, non destinato alla semina
Avena, non destinata alla semina
Sorgo da granella, esclusi gli ibridi destinati alla semina
Grano saraceno, non destinato alla semina
Miglio, non destinato alla semina
Triticale, non destinato alla semina
Altri cereali non destinati alla semina
Fave di soia non destinate alla semina
Semi di girasole, non destinati alla semina
Semi di ravizzone o di colza, non destinati alla semina (esclusivamente dei tipi indicati all'art.
4 - lettere a), b) ed e) del Reg. (CE) n. 2316/1999)
Semi di lino, non destinati alla semina né ad usi tessili
Arachidi sgusciate
Semi di ricino, non destinati alla semina
Semi di sesamo, non destinati alla semina
Semi di senape, non destinati alla semina
Semi di cartamo, non destinati alla semina
Semi di canapa, non destinati alla semina né ad usi tessili e menzionati nell'allegato B del
Versione del 6 novembre 2002
48/ 51
AGEA - ORGANISMO DI COORDINAMENTO
Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….
79
20
21
24
70
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
60
Reg. (CEE) n. 1164/89 della Commissione
Altri semi e frutti oleosi non destinati alla semina
Piselli da foraggio (Pisum Arvense L.) non destinati alla semina
Fave e favette non destinate alla semina
Barbabietola da zucchero, a condizione che non se ne ottenga zucchero (tale coltura non dà
diritto a compensazione)
Patate
Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in
medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, eccetto lavanda,
lavandina e salvia
Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope e di spazzole;
prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove (ad es. saggina per scope)
Topinambur, purchè non se ne ottengano inulina o oligofruttosio (tale coltura non dà diritto a
compensazione)
Ribes nero
Frutti della specie aronia arbutifolia, spino merlo e sambuco
Pimenti
Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi, bacche di ginepro
Curry
Semi di fieno greco
Spezie esclusi zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e miscugli
Radici di cicoria, purchè non se ne ottengano inulina o oligofruttosio (tale coltura non dà
diritto a compensazione)
Navoni rutabaga, barbabietola da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio,
lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio
Canapa greggia o macerata Reg. (CE) n. 587/2001 del 26 marzo 2001
------------------------
Versione del 6 novembre 2002
49/ 51
AGEA - ORGANISMO DI COORDINAMENTO
Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….
TABELLA 8
UTILIZZO = 24
Codifica delle varietà ammissibili su superfici messe a riposo per l'ottenimento di prodotti non
destinati all'alimentazione umana o animale e per i quali non è richiesta la stipula di un
contratto di coltivazione
93
94
95
96
97
98
Materie prime a ciclo pluriennale
Alberi da bosco a breve rotazione, con un periodo di coltivazione massimo di dieci anni
Piante da piena aria vivaci (ad es. Myscanthus Sinensis)
Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in
medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, eccetto lavanda, lavandina e
salvia
Materie da intreccio, da imbottitura o usate nella fabbricazione di scope e di spazzole; prodotti di
origine vegetale non nominati né compresi altrove (ad es. saggina per scope)
Euphorbia lathyris, Sylibum marianum e lsatis tinctoria
Digitalis lanata, secale cornutum e hypericum perforatum
------------------------
Versione del 6 novembre 2002
50/ 51
AGEA - ORGANISMO DI COORDINAMENTO
Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….
Tabella 9
UTILIZZO = 55
Codifica delle varietà ammissibili su superfici a LINO DA FIBRA
Codice
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
99
Descrizione
Agatha
Angelin
Argos
Ariane
Aurore
Belinka
Diane
Diva
Electra
Elise
Escalina
Evelin
Exel
Hermes
Ilona
Laura
Liflax
Liviola
Marina
Marylin
Nike
Opaline
Venus
Veralin
Viking
Viola
Altre varietà ammissibili ai sensi del Reg. (CE) n. 2316/1999
------------------------
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Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….
Tabella 10
UTILIZZO = 56
Codifica delle varietà ammissibili su superfici a CANAPA
Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
99
Descrizione
Beniko
Bialobrezeski
Carmagnola
Cs
Dioica 88
Epsilon 68
Fasamo
Fedora 17
Fedora 19
Fédrina 74
Felina 32
Felina 34 - Félina 34
Ferimon - Férimon
Fibranova
Fibrimon 24
Fibrimon 56
Futura
Futura 75
Kompolti
Juso 14
Santhica 23
Uso 31
Altre varietà ammissibili ai sensi del Reg. (CE) n. 2316/1999
Versione del 6 novembre 2002
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AGEA - ORGANISMO DI COORDINAMENTO
Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….
Tabella 11
UTILIZZO = 57
Codifica delle specie ammissibili di superfici a sementi certificate
Codice
100
101
200
201
202
203
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
322
316
317
318
319
320
321
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
Descrizione
CEREALI
Triticum spelta L.
OLEAGINOSE DA FIBRA
Linum usitatissimum L. (lino tessile)
Linum usitatissimum L. (lino oleoso)
Cannabis sativa L. (monoico)
FORAGGERE GRAMINACEE
Agrostis canica L.
Agrostis gigantea Roth.
Agrostis stolonifera L.
Agrostis capillaris L.
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. Ex JS e KB Presl.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca ovina L.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Festulolium
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium x boucheanum Kunth
Phleum bertolini (DC)
Phleum pratense L.
Poa nemoralis L.
Poa pratensis L.
Poa palustris e Poa trivialis L.
FORAGGERE LEGUMINOSE
Hedysarum coronarium L.
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L. (ecotipi)
Medicago sativa L. (varietà)
Onobrichis viciifolia Scop.
Trifolium alexandrinum L.
Trifolium hybridum L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium repens L. var. giganteum
Trifolium resupinatum L.
Vicia sativa L.
Vicia villosa Roth.
Versione del 6 novembre 2002
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AGEA - ORGANISMO DI COORDINAMENTO
Manuale delle Procedure del Settore dei Seminativi
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….
Allegato 3
Casi particolari
Nel caso in cui non si è a conoscenza dei dati catastali ovvero la particella è
interessata da un frazionamento avvenuto successivamente al 31/12/1998, il
beneficiario deve indicarne il motivo utilizzando la seguente modifica:
1= riordino fondiario;
2= zona coperta da segreto militare;
3= uso civico;
4= zona demaniale;
5= particella interessata da frazionamento in data successiva al
31/12/1998;
6= ex-catasto austroungarico (catasto tavolate);
7= stato estero.
Alla domanda deve essere allegato un documento giustificativo
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