57 GC 27.06.2013 assunzione Pavan
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57 GC 27.06.2013 assunzione Pavan
O ORIGINALE O COPIA COMUNE DI MOTTALCIATA Regione Piemonte - Provincia di Biella VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.57 Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato di "istruttore tecnico geometra cat. "C" posizione economica "C1" L’anno duemilatredici il giorno 27 del mese di giugno alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori/e: PRESENTI COGNOME NOME VANZI Roberto Sindaco 2 POLI G.Carlo Vicesindaco 3 FABRIS Caterina Assessore Daniele Assessore Rita Assessore 1 4 GALAZZO 5 ZANONE Totale ASSENTI X X X X X 3 2 Assiste alla seduta il Segretario Comunale il dr.ssa M.A. D'Agostino, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sindaco pro tempore, dott. Roberto Vanzi, il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ oggetto sopraindicato. Oggetto: Assunzione a tempo indeterminato di "istruttore tecnico geometra cat. "C" posizione economica "C1" PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA’ TECNICA Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 e del regolamento dei controlli interni (deliberazione C.C. n. 42 del 27.12.2012), esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Roberto Vanzi PARERE PREVENTIVO ANTECEDENTE DI REGOLARITA’ CONTABILE Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 nonché del Regolamento specifico sui controlli interni (deliberazione C.C. n. 42 del 27.12.20129, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Roberto dr. VANZI LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO: -che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente Locale attribuisce all'organo esecutivo dell'Ente il potere di definire gli atti generali di organizzazione e programmazione triennale del fabbisogno di personale; -che con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 23 maggio 2013, cui si rinvia, é stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita al triennio 2013-2015 ed il relativo piano annuale delle assunzioni dell'anno 2013; -che a far data dal 1^ luglio 2013 il Comune di Mottalciata non farà più parte dell'Unione “Tra Baraggia e Bramaterra” (deliberazione C.C. n. 38 del 27 dicembre 2012) e per la qualcosa, la copertura del posto di tecnico comunale sarà fatta direttamente dall'Amministrazione comunale; CONSIDERATO che presso questa Amministrazione risulta vacante il posto di Istruttore Tecnico “cat. “C” e che l'unico dipendente nel settore con qualifica di Istruttore direttivo cat. “D”, appartenente all'Unione “Tra Baraggia e Bramaterra” che copriva l'ufficio tecnico di questo Comune, si é dimesso e ha lasciato il posto a far data 31 marzo 2013; RITENUTO che, sulla base dello strumento di programmazione citato in premessa, si é stabilito di procedere alla copertura del posto nell'Ufficio Tecnico tramite l'assunzione di una persona diplomata categoria “C”; CONSIDERATO -che il reclutamento del personale nelle amministrazioni, é regolamentato, dall'art. 35 e 36 del D. Lgs. n. 165/2001; -che l'art. 3, comma 61, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) ha previsto la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di “effettuare assunzioni, anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, previo accordo tra le amministrazioni interessate”; -che tale possibilità é finalizzata a consentire ai Comuni di sopperire celermente alle necessità reali e concrete di personale, esonerandole al contempo dall'onere dell'indizione di un nuovo concorso e che l'utilizzo di graduatorie già approvate da altri enti non può non essere vista con favore atteso il fatto che la stessa viene incontro all'Ente per l'evidente risparmio in termini finanziari e di tempo, rispondendo ai principi di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 267/2000; OSSERVATO -che la disposizione in questione richiede espressamente che l'utilizzo delle graduatorie debba essere preceduto da “accordo tra le amministrazioni interessate” senza specificare in quale momento detto accordo debba intervenire, se cioé prima dell'approvazione della graduatoria oppure prima dell'assunzione; -che lo stesso dettato normativo parlando di “graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni” sembrerebbe far intendere graduatorie “già” approvate e non graduatorie di concorsi “da espletarsi” in altre amministrazioni; -che nell'agire amministrativo deve essere sempre garantita l'imparzialità, l'oggettività, la trasparenza dell'azione, nonché la parità di trattamento, tra più soggetti risultati idonei in diverse procedure concorsuali di pari categoria e profilo e che possono vantare entrambe un interesse legittimo all'assunzione in un ente locale; -che la massima imparzialità e trasparenza può essere garantita quando l'assunzione sia effettuata tra gli idonei di tutte le graduatorie, riferiti a selezioni effettuate per identici categorie e profili di inquadramento... VISTO a tale fine il parere del Ministero dell'Interno ove si legge: “.... omissis... al fine di garantire il rispetto dei principi generali in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, il legislatore ha individuato, quindi, nell'accordo tra le amministrazioni il presupposto necessario. Detto accordo, che preferibilmente deve avvenire prima della formale approvazione della graduatoria, ha lo scopo anche di evitare che la procedura stessa possa costituire una modalità di elusione delle norme che vietano la possibilità di effettuare richieste nominative di candidati inseriti nelle predette graduatorie. Come previsto dal richiamato art. 91 del D. Lgs. 267/2000, la graduatoria deve essere in corso di validità e non può essere utilizzata per posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del bando di concorso. Inoltre, come precisato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 6351 del 13 marzo 2004, la medesima deve riguardare concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e categoria professionale del posto che si intende coprire. Posto quanto sopra, si fa presente che la normativa sopra richiamata, disciplinante la materia de qua, non stabilisce alcuna modalità di rilascio della prescritta autorizzazione né indica i soggetti competenti a formulare la relativa richiesta e il successivo rilascio, fatte salve le autonome determinazioni degli enti inserite nei regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi”. VISTA la delibera della Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti n. 15/2013/SRCPIE/PAR con la quale si esprimeva parere riguardo all'assunzione da parte di un Comune soggetto, da quest'anno, al patto di stabilità, di personale di categoria “C” si legge: “ … omissis... Ciò comporta, relativamente alle spese per il personale, la sottoposizione ad un diverso regime che si può cosi riassumere: a) divieto di assunzioni nell'ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente …. o nell'ipotesi di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto all'esercizio precedente; b) possibilità di assumere nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente...; c) divieto di assunzione se il rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente é pari o superiore al 50%... Per quanto riguarda il divieto previsto sub a) la Sezione Autonomie con delibera 6/2012 ha affermato che “I Comuni con popolazione compresa tra 1000 e 5000 abitanti, che dall'anno 2013 saranno chiamati ad osservare, in virtù dell'art. 16, comma 31, del D.L. n. 138/2011, le regole del Patto di Stabilità interno, sono suscettibili di incorrere nel divieto di assunzioni previsto dal comma 4 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008 soltanto a decorrere dall'anno 2014, in quanto la valenza chiaramente sanzionatoria del divieto, ricollegabile all'inosservanza dei vincoli stabiliti col patto di stabilità, restringe l'ambito soggettivo di operatività della disposizione ai soli enti connotati dall'esistenza di un pregresso vincolo obbligatorio, in forza del quale, gli stessi, possono essere chiamati a rispondere dell'inadempimento ad essi imputabile”. PRESO ATTO che i restanti divieti di assunzione per mancato rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto all'esercizio precedente; per possibilità di assumere nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per rapporto tra la spesa di personale e la spesa corrente é pari o superiore al 50%, non si configurano in quanto: primo si assumerebbe una categoria “C” al posto di una categoria “D”, secondo, si rientra nel limite della spesa del 40% della cessazione del tecnico in categoria “D” per le ore che, per il nuovo tecnico, saranno 24 settimanali fino al 31 dicembre; terzo per il rapporto spesa per il personale e spesa corrente che viene ampiamente rispettata; VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle Finanze – Ragioneria dello Stato, prot. n.6279 del 26 febbraio 2013, rispondendo ad un quesito dell'ANCI sull'applicabilità ai piccoli Comuni del regime relativo alle spese e alle assunzioni di personale, considerato che gli stessi sono soggetti, dal 2013, al patto di stabilità, e prendendo atto delle criticità organizzative e funzionali che i predetti Enti dovranno affrontare in particolare per gli enti che abbiano avviato procedure di reclutamento nel rispetto del previgente regime di turn-over disciplinato dall'art. 1 comma 562 della legge 296/2006, chiarisce che: “Tenuto conto.. da un lato che il nuovo regime assunzionale é in una fase di prima applicazione e, dall'altro, della necessità degli Enti Locali di acquisire in organico figure professionali necessarie al corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, si ritiene che, coerentemente, con la tempistica che la legge impone per l'adeguamento agli obblighi in parola (ovvero, come sopra evidenziato, 1 gennaio 2013, cfr. art. 16, comma 3, d.l. 138/2011), le medesime procedure potranno essere fatte salve soltanto laddove si trovino ad uno stadio avanzato di svolgimento, che può dirsi verosimilmente coincidente con l'avvenuta pubblicazione, al 31 dicembre 2012, del calendario delle relative prove d'esame. Resta inteso che il procedimento di reclutamento dovrà concludersi entro il corrente anno”. PRESO ATTO che, in questo caso, non si tratta di nuova assunzione che andrebbe a coprire un posto aggiuntivo in pianta organica, ma di una sostituzione di dimissionario, unica persona dell'ufficio; PRESO ATTO che le dimissioni del tecnico responsabile dell'Ufficio categoria “D” sono state date il 26 ottobre 2012 (ns. prot. 3428) e che quindi si può far partire da tale data l'iter per la copertura del posto; iter che prevede una nuova programmazione del personale (deliberazione G.C. n. 4 del 21 gennaio 2013) tramite, non il concorso, ma -in primis- il bando di mobilità (deliberazione della G.C. n. 22 del 25 febbraio 2013) e quindi la possibilità di attingere da altre graduatorie tra idonei per l'Ufficio Tecnico; VISTA la deliberazione della G.C. n. 22 del 25 febbraio 2013 con la quale si approvava un bando di mobilità volontaria per ricoprire il posto di tecnico comunale in vece del dimissionario arch. Piero Niccolai; PRESO ATTO che tale bando di mobilità é stato reiterato due volte; PRESO ATTO che é stata presentata una domanda di mobilità pervenuta al nostro prot. 1239 del 9 aprile 2013 da parte dell'arch. P.M. dipendente di Ente Locale; PRESO ATTO, con deliberazione n. 39 del 29 aprile 2013, della successiva comunicazione pervenuta al ns. prot. 1408 in data 23 aprile 2013 con la quale l'arch. P.M. comunicava la propria decisione di non voler procedere alla mobilità volontaria; VERIFICATO che presso il Comune di Zumaglia é tuttora vigente graduatoria finale del concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato di un istruttore tecnico cat. “C”; Ritenuto di poter procedere all'assunzione attingendo dalla graduatoria attiva presso il comune di Zumaglia; Adottato e firmato lo schema di convenzione allegato alla deliberazione n. 42 del 23 maggio 2013 stipulata con il Comune di Zumaglia; Richiesto e consegnato dal Comune di Zumaglia il nominativo idoneo in graduatoria che corrisponde alla geom. Jennifer Pavan; Stabilito che l'assunzione avverrà comunque previo colloquio con il candidato; VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il parere favorevole espresso in merito dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. di approvare l'assunzione a tempo indeterminato della geom. Jennifer PAVAN quale "istruttore Tecnico" cat. "C" a far data 1 luglio 2013; 2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000. SCHEMA DI CONVENZIONE Oggetto: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZUMAGLIA E L'UNIONE TRA BARAGGIA E BRAMATERRA PER L'UTILIZZO DELLA GARDUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINAZTO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO – CAT. “C” ART. 1 FINALITA' DELL'ACCORDO La presente convenzione é finalizzata all'utilizzo della garduatoria degli idonei del concorso pubblico per esami per un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore tecnico cat. “C” posizione economica C1 del vigente CCNL espletato dal Comune di Zumaglia ed ancora in corso di validità. La presente convenzione viene adottata al fine di assicurare esigenze di funzionalità, ottimizzazione delle risorse, economicità del procedimento amministrativo e garanzia di trasparenza ed imparzialità degli Enti interessati al reciproco utilizzo delle graduatorie degli idonei alle selezioni di personale. ART.2 - MODALITA' DI UTILIZZO DELLA GRADUATORIA Il Comune di Zumaglia autorizza l'utilizzo della propria graduatoria fino alla concorrenza dei posti ancora disponibili a favore del Comune di Mottalciata. Il Comune di Mottalciata interessata all'utilizzo della graduatoria vigente ha facoltà di chiedere formalmente al Comune di Zumaglia, titolare della stessa, i nominativi delle persone non ancora assunte, le quali saranno invitate a presentarsi, fornite di curriculum aggiornato, ad un colloquio di verifica delle condizioni necessarie per la stipula del contratto di lavoro. La graduatoria rimane valida per 3 anni dalla data di adozione del provevdimento di approvazione. Il Comune di Mottalciata chiederà al Comune di Zumaglia i nominativi dei candidati in posizione utile in graduatoria con i quali terrà contatti finalizzati all'assunzione. In caso di rinuncia di uno dei candidati all'assunzione procederà a darne informazone al Comune di Zumaglia, trasmettendo apposita documentazione. ART.3 – DURATA La durata della presente convenzione é stabilita per tutto il periodo di validità della graduatoria approvata a conclusione della procedura concorsuale. ART.4 – SPESE L'Unione aderente alla convenzione é tenuto a corrispondere al Comune di Zumaglia, titolare della stessa, importo di rimborso forfettario delel spese di concorso pari ad € 380,00 per ogni unità attinta dalla graduatoria. Per il Comune di Mottalciata Per il Comune di Zumaglia