t:: COMUNE DI SALICE SALENTINO
Transcript
t:: COMUNE DI SALICE SALENTINO
,'{U (:' '@s COMUNE DI SALICE SALENTINO r ffiffi .'. Il:*'*1",$ 73015 Pror. n. ,,{ - Provincia di LECCE {c:-ì{ ORDINANZA N t:: OggCttO:..DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA E DELLE DEROGHE PER LE ATTIVITA'COMMERCIALI IN SEDE FISSA E SU AREE PUBBLICHE PER L'ANNO 2011." IL SINDACO VISTA la l" agosto 2003 n. I I ''Ntrova discrplina del commercio". così corne modificata dalla L.R. 7 maggio 2008 n. 5 e dalla L.R. 30.04.2009 n. l0: VISTO il D'L-qs. 3l/03/1998n. ll4.chehatral'altrodisciplinato.agli articoli ll.l2.e l3 gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaclio: apertura vISTo l'art l8 comma 2 della L. R. 1.8.03 n. I l, il qual! srabilisce che gli orari di e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rirnessi alla libera deterr-ninazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni della stessa nopna e dei criteri enranatr clai c-.onruni" sentite le organizzazioni sindacali dei consumatori. delle imprese del commercio e der lavoratori dipendenti: vlsro il 5o comma del predetto arr. 18, in virtii del quale il cornune. sentlte le organizzazioni di cui sopra' individua i giorni nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e fes-tiva. deroga nella quale ,ono .olunque comprese le domeniche e le fèstività del mese di dicembre nonché una ulteriore domenica o festività per ogni mese dell'anno; VISTO l'art.22 della L.R. 30.04.2009 n. l0 di modifica àtt'ar-t. t8 della L.R. n. 1/2003. il quale prevede che si possono stabilire ulteriori aperture festive o domenicali. anche in deroga al capo precedentet DATO ATTO che e stato richiesto preventivo parere alle Associazioni cli categoria ed alle organizzazioni Sindacali di cui all'art. 2 comma 2bis della L.R. n. I l/0i: VISTO il D.Lgs. 3 li03/ t998. n. I l4: VISTA la Legge Regionale Lrg/2003. n. l l: VISTA la Legge Resionale 7/5i200g. n. 5: VISTA la l.egge Regionale 210]l0l n. lg: VISTA la Legge Regionale 30.04.2009 n. l0: VISTO l'art. 50 del D.Les. l8/g/00. n. 267 DISPONE di stabilire la seguente disciplina degli su aree pubbliche per I'anno 201 l: orari e delle deroghe degli esercizi commerciali in sede fìssa e ART. I - ORARIO GIORNALIERO Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio a posto fisso - settore alimentare e non alimentare possono restare aperti al pubblico in tutti igiorni della settimana, escluse le domeniche ed igiorli fèstivi. dalle ore 7.00 alle ore 22.00. osservando le seguenti prescrizioni: a) Nel rispetto di tali limiti. b) I'esercente puo liberamente cleterminare l,orario di apertura e di il limite delle lJ ore giornaliere: L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico I'orario di effettiva up.rtr.u e chrusura del proprlo esercizio. nonché I'eventuale chiusura della mezza giornata infrasettimanale. mediante cartelli o altri mezzi idonei all'infbrrrazione. ben visibili dall..-esterno: chiusura del proprio esercizio. non superando comunque .rrlrr rrr. pr'<x.clltlcAl_ pnollr rrrvc Via ltunicipio.6 ret 0tt32/7JlJ.t8 tax f)8J2/72J3ll C{ttnnrtt eil ri t0ntuttr.r;tltt cr:tir.rttill0,lt,.il \ì $ r1 ,t()nì u ne.sftl iee,\t le nti ttr).1 t,it ART. 2 - CHIUSURA INFRASETTIMANALE èf tiva. a discrezione 3lI-, cizzata.o"',. ;ir".:'."J:il.;JL'"1if:î::fiLX','hiusura' 'oo":;rì::ì1 _,Ap.TR.IyRt NEL cASo or prú, FESrrvrrA, coNSECurrvE ART. {RT. - essere pubbri questa dovrà ;""ilHff#;:l'il;, APFRTI IIìI A NOTTURNA Nrl-N1-IIDÀr 4 - APERTURA ^ Su tutto ilterritorio comunale e vietato l'esercizio dell'attività di vendita in orario norturno. cioè dalle ore 22'00 alle ore 7.00. Su motivata richiesta dell'esercente. l'apertura degli esercizi commerciali in puJ.rr... sede fissa autorizzata prima delleore 7.00, in base alle esisenze dell'utenza alle peculiari caratteristiche del territorio dove si trova ubicato l'esercizio. E, coìsentito derogare all'obbligo della chiusura notturna quando si svolgono le seguenti manifestazioni: - Festa "Madonna della Visitazione'.: - Festa del Santo palrono: :ffi1',J1,1?i:::,"r'""' ART. 5 - currurari. rudiche o sportive che si rengorro ail,aperro di particorare APERTURA FESTIVITA, INFRASETTIMANALI Di consentire l'apertura fàcoltativa degli esercizi cornmerciali commercio su aree nuu!li;-hi. J aettagtl in sede fissa e I'attività du.-ant. t'int.ro anno 201 l. lei elorni Fes ART. ó - DEROGA CHIUSURE OO|VTgffiAr-I Di consentire, altresì' che per I'anno 2011. tutti gli esercizi di commercio al dettaglio e su aree pubbliche' possono derogare ull'obbtign-oi chiusura domenicale nelle r . r r o . e o r . r o r di seguenti giornate: domenica 2 gennaio: domenica 9 gennaio; domenica 6 e l3 fèbbraio: dornenica 20 marzo: domen ica I 0 aprile; domenica 8 maggio: dornenica 26 giugno: dorrenica 3 luglio: domenica l4 agosto: domenica ll setternbre: domenica 30 ottobre: domenica 20 novembre: tulle le domeniche e Dicembre: igiorni fèstivi del mese di dicembre con esclusione del 15 ART. 7 - CHIUSURA FESTIVA Tutti gli esercizi di cornrnercio al d:ttaglio seguenti giorni: a) lo gennaio; nel b) Domenica di pasqua; c) 25 aprile; d) lo maggio; e) 2 giugno; f) 25 dicembre. ART.8 - ESERCIZI DI PRODOTTI TTTICI Gli esercizi commerciali.cli prodotti ittici possono effettuare la vendita durante le ore antimeridiane di tutti i giorni domenicali e festivi. ART.9 - ATTTVITA' MISTT Nel caso in t'i nJf tttililì;nlnerciale siano svolte congiuntarnente altre attività di vendita o di servizio soggette ad altre autorizzazioni (sornministrazioneii utir.ntl . bevande. vendita di generi di monopolio' di giornali, di carburanti. di attività arrigianali e simitijnelle ore e nei giorni in cui è stabilita la chiusura degri esercizi commerciari, dev-e rorp"ra ra vendita dei generi relativi all'attil'ità commerciale. "rr"." -.{ t"rIVIîì. EC.o.\-o}It(l|È J,LODt-rr.n r: Via \tuniripio,6 rct 0832,7jtJ{8 tàr 0SJ2/72JJ{l rqiul]j''r.r",,, { {,u m u nr ]!I1 $-!jiuuf-Sl:!fu rsalrntinÙ.lt.i I ART.10 - ESCLUSIONI Ai sensi dell'art' 18.7o comma. della L.R. llr03. le disposizioni della presente ordinanza non si Applicano alle seguenti tipologie cli attività: o Ie rivendite di generi di monopolio. a gli esercizi di vendita interni aeli alberghi. o a .,, ,,,-s,'..,'r. t rrrurruassstLe. vrucocasselle. op€re d ?rte. oggetti **E#*J1.:Tqr+r" uttiuità rudd.tt. riono .uolt. in runi".u .r.luriuu o pr.uul.nì.: gli tt:,t.iti di,u.ndi,u di prodorri u bo.roirpur,o u.bunir,i.o comprenclente r prodotti non alimentari dei settori: commercio di autovetture e di auroveicoli leggeri. commercio di altri autoveicoli. commercio al dettaglio di parri . u...r.orl"di autovercoli. commercio aì dettaglio di fèrramenta. vernici. vetro piano e materiale elettrico e tenro idraulìco, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici. commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari. commercio al dettaglio di materiali da costruzione. cerarniche e piastrelle' commercio al dettaglio di macchine, aftrezzafure e prodotti per l,aglcoltura. macchine e attrezzarure per il giardinaggio, commercio aL dettaglìo di natanti e accesson: Sono esclusi, altresì. dalla presente disciplina i titolari di imprese agricole che vendono l proprr prodotrinei lirniti disciplinati daila tegge n. 59/63 e dal D.Lgs. )zsiot, ART. I I - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Sono soggetti alla disciplina della presente ordinanza anche i commercianti su aree pubbliche. Il mercato settimanale osserverà il seguente orario: dalle ore 7.00 alle ore 13.30. If mercato giornaliero di Piazza Pace osserverà gli orari secondo il disposto dall,art. I comma I lett. a) della presente Ordinanza Gli operatori su aree pubbliche del mercato giornaliero sono autorizzati all,apertura, nelle stesse glorîate di deroga alla chiusura così come stabilito dagli art. 5 e 6 tlel presente provvedimento. ART. I2 - SANZIONI Ai trasgressori delle disposizioni contenute nella presenîe ordinanza saranno applicate le sanzioni previsre dal D.Lgs. 3l/3/1998. n. ll4, dall'art. 2,1 comma I della L.R. lli03 e dalle altre norme in Illatena: ART. I3 ENTRATA IN VIGORE provvedimento entra in vigore dal 01.0 1.20 I I e revoca ogni altro provvedimenro erîanaro in rnateria. La presente viene not(ic'ata ctl Comandct P M., al Cctmanclo Sfu:ione ('arahinieri, ull'Lil/it:io AIlivì/à Produttive nonché a//i.ssa all'Alho Preforio e pubhlici::atcr sul sÌto i.gtifu:ionule clel ('onune. llprecedentcmente fittt"" At sensi dell'art. ? - comma 2bis della L.R. ll/03, la presente si invia alle organizzazioni sindacali dei consumatori. delle irnprese del commercio e dei lavoratori dipendenti. Avverso al presente atto. quan:i hanno inter,'sse potranno inoltrare ricorso al -l-AR puglia entro 60 giorni dalla notifìcazione oppure ricorso straordinario ai Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifìca. IL SINDACO MITRI F.lo Avt'. Dctnaîo DE t_ .\'t'-n\'t-Lr. r.t:orornc.it_ Via \lunicipio, e tt ln rn (r _ pnoni rrn t l'c i tl c t Ú rn u n i:. rla l i c t,sa l r tr t i n$, t. i,l 1r',to ffi u n r.sa I i cct;r ltrt ti r:*.lr"i t 1r'11 n rel 0tìJ2/7JlJ{8 tar 08J2/723J{l 1 t-,'