ricerche sul Diritto Societario Il caso: è lecito domiciliare una società
Transcript
ricerche sul Diritto Societario Il caso: è lecito domiciliare una società
MAZZANTINA N.33 Le Mazzantine: ricerche sul Diritto Societario a cura del Rag. Roberto Mazzanti LA DOMICILIAZIONE DELLA SOCIETA’ PRESSO IL COMMERCIALISTA – VALIDITA’ E LIMITI . Il caso: è lecito domiciliare una società presso il Commercialista ? PREMESSA E’ cronaca recente la scoperta di migliaia di società domiciliate più o meno nello stesso spazio fisico in una grande città italiana1; mi sono quindi domandato se è così normale e legittimo che una società – specie se di capitali – abbia la sede legale presso l’Avvocato od il Commercialista di fiducia o addirittura presso strutture di servizi (uffici a noleggio). Perciò ho cominciato a riflettere su quale sia l’elemento che caratterizza la sede di una società: 1. lo stabilimento ? 2. il negozio ? 3. la casa dell’amministratore? 4. il Comune in cui si effettua la produzione? 5. o cos’altro ? E’ quello che cercheremo di capire con questa Mazzantina. IL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO LE SOCIETÀ DI PERSONE (SEMPLICE, S.N.C. E S.A.S.) LA SOCIETÀ SEMPLICE Cominciando dalla semplice, mi sono accorto che non si trova nel Codice Civile un solo articolo che tratti della sede legale. Addirittura, l’art.2266 1 A Milano, circa 2.700 società hanno la sede legale in 10 indirizzi del centro storico! 1 Ma che cos’è la sede legale ? stabilisce che “la società sta in giudizio per mezzo dei soci rappresentanti legali e nella persona dei medesimi”. Verrebbe allora da pensare che la sede della società, in questo caso, coincide con quella dei suoi rappresentanti; ed in effetti non pare potersi dire niente di diverso, stando alla lettera del Codice. La società semplice perciò non può domiciliare la propria sede legale presso un Commercialista, per il semplice fatto che la sede è unicamente quella coincidente con la residenza dei suoi rappresentanti e non la si può fissare in altro luogo; aggiungasi che la sede legale, non è un elemento previsto nel contratto di questa società. Non fa perciò parte del “soggetto società semplice” e non essendone parte non la si può domiciliare. Non si può decidere nulla su qualcosa che non c’è. In ultima analisi, possiamo concludere affermando che la società semplice non ha una sede legale ma un semplice domicilio processuale: la residenza del suo o dei suoi rappresentanti. LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO E LA S.A.S. Qui il ragionamento cambia, perché l’art.2295 n.4 espressamente che la società abbia una sua sede; secondo il Cendon (Utet, Commentario al Codice Civile) l’elemento è obbligatorio e non si può omettere “per la decisiva considerazione che, avendo la giocoforza che abbia un luogo società soggettività giuridica, nel quale tale soggettività è sia esercitabile e resa giuridicamente rilevante nei confronti dei terzi”. Quindi il Cendon fa un parallelo tra sede ed esercizio della soggettività giuridica della società. Ma che cos’è esattamente la “soggettività giuridica” ? Non può essere altro che l’esercizio del potere volitivo dei soci attraverso i 2 Nella società semplice non esiste la sede legale ma solo una sede processuale ! loro amministratori o anche direttamente2. Con la consueta eleganza terminologica la Cassazione nel lontano 1958 ha stabilito che la sede della società altro non è che “il luogo in cui viene svolta l’attività direttiva ed amministrativa, cioè il centro effettivo degli interessi sociali”. Parafrasando il Sommo Poeta, noi potremmo dire che la sede è: “…là dove si puote quel che si vuole….”. Quindi, se la sede legale della s.n.c. può essere fissata dallo Statuto e quindi liberamente dai soci, e se la sede non è necessariamente: a) la fabbrica, lo stabilimento, il negozio, il cantiere b) il luogo dove si trovano i beni sociali c) l’abitazione del suo amministratore ne possiamo trarre la conclusione che questa è fissabile anche presso uno Studio professionale, purchè in quel luogo vi sia l’attività decisionale. La società in accomandita semplice non ha norme diverse, salvo che sarebbe assolutamente incompatibile avere una sede legale presso il domicilio di un accomandante; in questo caso, infatti, sarebbe facile presumere che l’accomandante sia immerso nella gestione come gli accomandatari e quindi sia in realtà uno di loro…. LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E LE ALTRE SOCIETA’ DI CAPITALI. Anche per le società di capitali la sede legale ha la stessa funzione, rispetto alle società di persone. Non vi sono differenze sostanziali o formali, salvo il noto concetto del Comune e non dell’indirizzo della sede legale, con la 2 Ad esempio quando si tratta di nominare nuovi amministratori o di approvare un bilancio. 3 la società in nome collettivo e la s.a.s. possono domiciliarsi presso un professionista. conseguente maggiore semplicità di spostamento della sede nell’ambito del Comune indicato nell’atto costitutivo. Quindi anche per le società di capitali vale quanto detto per s.n.c. e s.a.s.. IL PUNTO DI VISTA TRIBUTARIO Da un punto di vista fiscale, la sede delle società che assume maggiore rilevanza, per forza di cose, è quella in cui materialmente viene svolta l’attività produttiva (soprattutto da un punto di vista Iva), ma questo perché ovviamente si tratta di verificare il corretto adempimento di obblighi documentali; quindi è chiaro che la sede che interessa maggiormente è quella in cui materialmente viene tenuta la contabilità, si produce e/o si vende. Ma sotto il profilo giuridico, la sede legale ha la stessa importanza civilistica, tant’è che l’art.58 del d.p.r. 600/73 (disposizioni comuni in materia di accertamento) stabilisce che: “I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove e' stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attivita'.” Quindi solo dove manca la sede legale, si può ricercare una sua alternativa. L’Agenzia delle Entrate nello scorso maggio ha avviato una campagna per invitare le società in posizione “sospetta” a riportare la sede legale nel luogo “di effettiva amministrazione”, con l’obiettivo di riportare il domicilio di questi enti “nel Comune in cui gestiscono e amministrano 4 Le società di capitali possono domiciliarsi presso un professionista. prevalentemente l’attività.” A me pare che questo non sia terrorismo fiscale ma giusta attività di controllo, per evitare abusi in campo societario, sempre che i verificatori applichino alla lettera il Codice Civile! E certamente è possibile che quando migliaia di società si trovano tutte nello spazio di un isolato qualcosa di sbagliato ci sia… CONCLUSIONI Torniamo allora alla domanda iniziale: alla luce di tutte queste considerazioni, è lecito domiciliare la sede legale presso un Commercialista ? La mia risposta è si, quando e se: 1. nello Studio effettivamente si riuniscono i soci per decidere l’amministrazione sociale; 2. nello Studio abbiamo la predisposizione degli atti sociali rilevanti, insieme all’amministratore della società (verbali, bilanci ecc….) e vengono aggiornati e custoditi anche i libri sociali; anzi, a mio avviso è più discriminante il luogo in cui si tengono questi che non quelli contabili, perché i libri sociali sono proprio quelli destinati a documentare la “vita sociale”, molto più che non fatture, registri Iva ecc…ecc…; 3. dallo Studio si presta consulenza alla società anche sotto il profilo contabile, anche se la contabilità è presso la sede secondaria della società; 4. dal certificato camerale risulta che la sede legale è situata presso il Rag. o il Dott……Questo aspetto è facoltativo ma io consiglierei caldamente che venisse attuato, onde sgombrare ogni dubbio; 5 Le condizioni da rispettare per una corretta domiciliazione. viceversa è un abuso quando dallo Studio ci si limita a tenere la contabilità o a prestarsi come semplice recapito della corrispondenza. Per avere una sede legale presso lo Studio il Commercialista dev’essere sicuro che li si decidano le sorti della società, altrimenti è bene evitare la commistione tra la propria sede e quella altrui. E un ultimo consiglio: per la delicatezza della questione, è bene limitarsi a domiciliare presso il proprio Studio solo le società di cui si conoscono molto bene gli amministratori, perché in caso di illeciti ne va di mezzo anche il proprio buon nome e la propria reputazione. Fine 27 agosto 2008 Citazioni e ringraziamenti Hanno contribuito a questa Mazzantina le tesi e le analisi tratte da: 1. Utet “Commentario al Codice Civile” 2. Il Sole 24 Ore del 10.05.2008 6