investigazioni e sicurezza sussidiaria - federterziario

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investigazioni e sicurezza sussidiaria - federterziario
INVESTIGAZIONI E SICUREZZA SUSSIDIARIA - FEDERTERZIARIO
Marzo 2017
ESTREMI E PARTI STIPULANTI
CCNL
Campo di applicazione
Accordi e protocolli aggiuntivi
Data di stipula
Decorrenza
Scadenza
16 aprile 2014
1° gennaio 2014
31 dicembre 2016
Parti stipulanti
Aiss, Federterziario, Confimea, Cfc e Ugl sicurezza civile
Il c.c.n.l. si applica ai dipendenti dagli istituti di investigazione-informazioni e ricerche, addetti controllo attività spettacolo, intrattenimento,
fieristiche e commerciali, guardiania passiva, servizi di accoglienza e indirizzo della clientela in uffici pubblici e privati e aziende industriali e
commerciali.
A titolo esemplificativo sono comprese nella sfera di applicazione del c.c.n.l.: - le attività eseguibili dagli istituti di investigazione, ricerche e
raccolta di informazioni per conto terzi; - le attività amministrative, contabili e segretariali svolte dai dipendenti non impiegabili nell’ambito
delle indagini difensive di cui al codice di procedura penale; - le attività svolte dalle imprese operanti nei seguenti settori: indagini,
investigazioni e antitaccheggio investigativi; ausilio al recupero stragiudiziale dei crediti; banche dati; informazioni commerciali; servizi di
controllo non armati; guardiania passiva, usceri e osservatori (portierato); controllo accessi, flusso e deflusso; servizi di accoglienza e
indirizzo della clientela; controllo attività di spettacolo e intrattenimento (L. n. 94/2009, D.M. 6.10.2009); servizio di monitoraggio aree,
deterrenza e dissuasione, controllo nelle attività commerciali e fieristiche, servizi complementari.
Accordo 1° marzo 2016
di allineamento del testo contrattuale alle disposizioni di legge
Accordo 2 luglio 2012
per il riordino della disciplina dell’apprendistato
DATI RETRIBUTIVI
Minimi contrattuali
Paga base nazionale
dal 1.1.2014 *
dal 1.1.2015
dal 1.1.2016
Q
1.749,00
1.768,00
1.789,00
1
1.553,00
1.570,00
1.589,00
2
1.367,00
1.382,00
1.399,00
3
1.253,00
1.267,00
1.282,00
4
1.139,00
1.152,00
1.165,00
5
1.067,00
1.079,00
1.092,00
6
1.005,00
1.015,00
1.028,00
* Le parti non hanno previsto incrementi salariali per l’anno 2014.
Liv.
150,00
Scatti di anzianità
Liv.
Q
1
2
3
4
5
6
Ind.funz.
dal 1.1.2014
26,50
26,00
25,50
25,00
24,50
24,00
23,50
dal 1.1.2016
31,80
31,20
30,60
30,00
29,40
28,80
28,20
dal 1.1.2018
37,10
36,40
35,70
35,00
34,30
33,60
32,90
dal 1.1.2020
42,40
41,60
40,80
40,00
39,20
38,40
37,60
Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità di servizio
richiesta.
Elemento di garanzia retributiva: in caso di mancata contrattazione aziendale e/o territoriale viene riconosciuto ai lavoratori un importo,
pari a 0,60 euro, per ogni ora ordinaria lavorata su base annua. Tale importo è escluso dal calcolo delle maggiorazioni per lavoro
straordinario, notturno e festivo.
Mensilità aggiuntive
Nel settore è prevista l’erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della normale
retribuzione per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d’anno, la
frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero.
Decorrenza ratei per la maturazione della tredicesima: dal mese di assunzione se questa è avvenuta entro il giorno 15, altrimenti dal mese
successivo. Liquidazione: è consentita l’erogazione mensile del rateo maturato.
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DATI RETRIBUTIVI
Lavoro straordinario, notturno,
festivo
Il lavoro straordinario può essere richiesto fino al limite massimo di 4 ore giornaliere, 20 settimanali e 200 annuali per dipendente. Il
lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6.
La base di computo delle maggiorazioni è costituita: - dalla normale retribuzione per il lavoro straordinario e festivo; - dalla retribuzione di
fatto per il lavoro notturno. In entrambi i casi l’elemento di garanzia retributiva è escluso dal calcolo delle maggiorazioni.
Tipo di prestazione
Maggiorazione
lavoro straordinario
15%
lavoro notturno *
15%
lavoro prestato nelle festività nazionali e
20%
infrasettimanali
* in caso di straordinario notturno la maggiorazione indicata si cumula con
quella prevista per il lavoro straordinario.
Parametri retributivi
Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 173 (il divisore per il personale con orario di 45 ore
settimanali è 196). Numero di mensilità: 13.
Retribuzione normale. E’ costituita dalle seguenti voci: paga base nazionale, indennità di funzioni direttive, scatti di anzianità, terzi
elementi provinciali (ove esistenti), eventuali assegni ad personam, eventuali superminimi, elemento di garanzia retributiva (premio
aziendale forfetizzato).
Categorie e qualifiche
Inquadramento. Classificazione unica per operai, impiegati e quadri, articolata su 7 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si
rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 22).
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Periodo di prova
Livello
Durata *
Q
180 giorni
1
150 giorni
2
120 giorni
3
90 giorni
4
60 giorni
5
45 giorni
6
30 giorni
* Giorni di calendario
Sospensione: la malattia, l’infortunio e la maternità insorti nel corso del periodo di prova lo sospendono fino al termine dell’evento o del
periodo di astensione obbligatoria.
ORARIO DI LAVORO
Regimi di orario
Banca ore
Orario normale: 40 ore settimanali, articolate su 5 o 6 giorni. Per i lavoratori inquadrati nel 6° livello (discontinui) l’orario settimanale è di
45 ore distribuite su 6 giorni. Disciplina transitoria: per il personale in forza al 31.12.2013 permangono le condizioni stabilite al momento
dell’assunzione.
Il valore medio settimanale della prestazione lavorativa va calcolato con riferimento ad un periodo di 12 mesi.
Le prestazioni di lavoro straordinario fino a 200 ore all’anno confluiscono in banca ore e vengono compensate tramite corrispondenti
riduzioni della prestazione giornaliera. Le ore accantonate e non fruite entro il 31 dicembre vengono liquidate con la maggiorazione del
15%.
Festività
Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1° gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1° maggio - 2 giugno 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità
produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma).
Ferie
Maturazione: 26 giorni per ogni anno di servizio considerando la settimana di 6 giorni lavorativi. Rapporti iniziati/cessati in corso d’anno:
1/12 per ogni mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Decorrenza ratei per la maturazione
dei giorni di ferie: dal mese di assunzione se questa è avvenuta entro il giorno 15, altrimenti dal mese successivo. Liquidazione: è
consentita l’erogazione mensile del rateo maturato.
Permessi: 104 ore che maturano annualmente. La fruizione dei permessi può avvenire solo in modo frazionato: per non più di 8 ore
consecutive e per un massimo di 16 ore mensili non consecutive. Decorrenza ratei per la maturazione delle ore di permesso: dal mese di
assunzione se questa è avvenuta entro il giorno 15, altrimenti dal mese successivo. Liquidazione: è consentita l’erogazione mensile del
rateo maturato.
Ex festività del 4 novembre: viene erogato il trattamento spettante per le festività infrasettimanali.
Permessi ROL - Ex festività
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VICENDE DEL RAPPORTO
Malattia
Periodo di comporto
180 giorni nell’anno solare,
computabili anche per sommatoria di
più assenze
Periodo di assenza
Integrazione fino al
Malattie fino a 4 giorni
dal 1° al 3° giorno
il 4° giorno
75%
Malattie oltre 4 giorni
dal 1° al 3° giorno
dal 4° al 20° giorno
dal 21° al 180° giorno
Maternità
100%
75%
100%
Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: il lavoratore può usufruire, a richiesta da presentare tramite raccomandata r.r.
entro la scadenza del 180° giorno, di un periodo di aspettativa non retribuita fino a 120 giorni, utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso
di prosecuzione del rapporto.
Trattamento economico: il c.c.n.l. non prevede obbligo di integrazione a carico del datore di lavoro.
Infortunio sul lavoro
Conservazione del posto: fino a 180 giorni nell’anno solare, raggiungibili anche per sommatoria di più assenze.
Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 60% della retribuzione per i primi 3 giorni seguenti quello
dell’infortunio e al 75% della retribuzione dal 4° giorno in poi.
Congedo matrimoniale
In occasione del matrimonio è concesso un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della normale retribuzione di fatto,
comprensiva della quota a carico Inps. La richiesta di congedo deve essere avanzata con un preavviso di almeno dieci giorni, salvo casi
eccezionali.
Servizio militare
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Corsi di studio e attività formative
Diritto allo studio. I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico e svolti presso istituti
pubblici o legalmente riconosciuti, nonché corsi regolari per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea, hanno diritto di usufruire di
permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 5 ore annue per dipendente. I permessi retribuiti possono essere
richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore
intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso. I permessi possono essere utilizzati
anche da lavoratori extracomunitari per partecipare a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti o enti pubblici. Le assenze
contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2% della forza occupata nell’azienda all’inizio del triennio; nelle
aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio è riconosciuto ad un lavoratore nel corso dell'anno. In ogni unità
produttiva e nell’ambito di ogni singolo reparto deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività.
Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare
lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame,
possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e di ulteriori 5 giorni (40 ore) di permesso retribuito all'anno per la relativa
preparazione.
Gravi infermità e lutti familiari. Il lavoratore ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di grave
infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente risultante da certificazione anagrafica. Il permesso deve
essere utilizzato entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento della grave infermità.
Congedi retribuiti. Possono essere accordati ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi; l’azienda ha facoltà di dedurre il
periodo di congedo dalle ferie annuali.
Servizi di attività investigativa: al lavoratore in trasferta inviato oltre i 50 km dalla sede, quale base di partenza del servizio, viene
corrisposta una diaria giornaliera, comprendente le spese di trasporto e automezzo, pari al 50% della retribuzione giornaliera stabilita dal
c.c.n.l., e il rimborso chilometrico con franchigia per i primi 100 km (pari all’andata e ritorno su una distanza di 50 km).
Servizi di sicurezza sussidiaria non armata: al lavoratore in trasferta che utilizza il proprio mezzo di trasporto, inviato oltre i 50 km e fino
a 100 km dalla sede, viene corrisposta una diaria giornaliera, comprendente le spese di trasporto e automezzo, pari al 50% della
retribuzione giornaliera stabilita dal c.c.n.l. Per distanze maggiori viene inoltre riconosciuto il rimborso chilometrico con franchigia per i
primi 200 km (pari all’andata e ritorno su una distanza di 100 km).
Rimborso chilometrico: al lavoratore comandato in trasferta oltre i limiti sopra indicati, che utilizza il proprio mezzo di trasporto, spetta un
rimborso spese stabilito, dal 1° gennaio 2014, in base alle seguenti tariffe: - cilindrata fino a 1.000 cc, 0,33825 euro al km; - cilindrata
fino a 1.600 cc, 0,38489 euro al km; - cilindrata superiore a 1.600 cc, 0,39074 euro al km. Gli importi del rimborso chilometrico saranno
aggiornati in base alla dinamica salariale. In sostituzione del rimborso spese, l'azienda può mettere a disposizione un mezzo di trasporto.
Trasferte all’estero: al dipendente in trasferta fuori dal territorio nazionale spetta una diaria giornaliera pari a 20 euro, rivalutabile
annualmente in base alla dinamica salariale, per ogni giorno di pernottamento fuori sede, oltre al rimborso a piè di lista delle spese di
viaggio, vitto e alloggio.
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Altri permessi e aspettative
Trasferta
Trasferimento
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DISCIPLINE SPECIALI
Apprendistato professionalizzante
Durata e retribuzione
Livello (1)
2
Periodo (2) (mesi)
Progressione retr. (3)
1-18
4
19-36
3
3
1-18
5
19-36
4
4
1-18
6
19-36
5
5
1-12
70%
13-24
80%
25-36
90%
6
1-12
70%
13-24
80%
25-36
90%
(1) Livello di destinazione finale dell'apprendista
(2) Durata dell'apprendistato (mesi)
(3) 2°-4° liv.: livello di riferimento per la retribuzione - 5°-6° liv.: percentuale della
retribuzione relativa al livello di destinazione
Altri tipi di apprendistato
Prolungamento del contratto: in caso di assenza superiore a 30 giorni per eventi che comportano la sospensione del rapporto (malattia,
infortunio, maternità, ecc.), il contratto è prolungato per un periodo equivalente alla durata dell’assenza. Formazione: l’azienda è tenuta ad
erogare, nell’arco del triennio, un monte ore di formazione da 50 a 110 ore, in relazione al profilo professionale da acquisire.
Periodo di prova: non superiore a 60 giorni di lavoro effettivo; il periodo è di 45 giorni per gli apprendisti con inquadramento iniziale al 6°
livello. Malattia: si applica la disciplina generale. Preavviso: alla scadenza del contratto le parti possono recedere con un preavviso di 30
giorni decorrente dal termine del periodo di formazione.
Stabilizzazione degli apprendisti. Secondo il c.c.n.l. il datore di lavoro non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto
in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato (anche in somministrazione) sia venuto a scadere nei 24 mesi
precedenti. Dal computo sono esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova e quelli risolti per dimissioni o licenziamento per giusta
causa; la predetta limitazione non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Lavoro a tempo determinato
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Lavoro a tempo parziale
Lavoro stagionale
Limiti minimi di orario. La prestazione individuale viene concordata in misura non inferiore a 6 ore settimanali e 2 ore giornaliere.
Lavoro supplementare. Consentito fino al raggiungimento dell’orario di lavoro a tempo pieno. Compensato con la retribuzione ordinaria
(senza maggiorazioni) e con la maturazione dei ratei di ferie, permessi, tredicesima mensilità e tfr, in funzione delle ore effettivamente
prestate.
Trasformazione temporanea del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale: può essere richiesta mediante raccomandata r.r.,
per periodi di 3 o 6 mesi, rinnovabili fino ad un massimo di 36 mesi (anche non continuativi), dai lavoratori assunti a tempo pieno e
indeterminato rientranti nelle seguenti categorie: - malati oncologici o con affezioni di pari gravità; - che prestano assistenza agli anziani; genitori o tutori di bambini fino a 3 anni; - genitori o tutori di minori di 14 anni portatori di handicap. Trascorso il periodo massimo
consentito di 36 mesi, i lavoratori che facciano richiesta di passaggio definitivo al part-time hanno un titolo di preferenza ove le esigenze
organizzative dell’impresa lo consentano.
Limiti. Il lavoro intermittente, sia a tempo determinato che indeterminato, può essere stipulato per tutte le qualifiche comprese nei livelli
dal 3° al 6°.
A seguito dell’abrogazione disposta dall’art. 55, D.Lgs. n. 81/2015, le prestazioni fornite sulla base di contratti di lavoro ripartito, tra la
data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81 ed il 1° marzo 2016, sono considerate come prestazioni di fatto ai sensi dell’art. 2126 cod. civ.
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Telelavoro
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Somministrazione di lavoro
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Lavoro a domicilio
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Collaborazioni organizzate dal
committente
I contratti di collaborazione possono essere stipulati solo con operatori coordinati, ma non organizzati dai preponenti ed operanti in libertà
di orario e di luogo di svolgimento del lavoro, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative, a mente dell’art. 2, D.Lgs. n.
81/2015.
Attività sindacale
Assemblea: nelle aziende con più di 15 dipendenti possono essere indette assemblee durante l’orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue
retribuite. Se l’assemblea viene indetta fuori dell’orario di lavoro, le ore relative saranno considerate lavorative e retribuite con la
maggiorazione del 20%. La convocazione dell’assemblea va comunicata all’azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.
Componenti RSU: - unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti, 3 rappresentanti; - unità produttive da 51 a 90 dipendenti, 4
rappresentanti; unità produttive da 91 a 120 dipendenti, 6 rappresentanti; - unità produttive da 121 a 200 dipendenti, 8 rappresentanti; unità produttive da 201 a 300 dipendenti, 9 rappresentanti; - unità produttive da 301 a 600 dipendenti, 11 rappresentanti; - unità
produttive da 601 a 900 dipendenti, 13 rappresentanti; - unità produttive da 901 a 1200 dipendenti, 15 rappresentanti. Nelle unità che
occupano più di 1200 dipendenti il numero dei rappresentanti è incremento di 2 unità ulteriori ogni 1000 dipendenti.
Nelle aziende che occupano da 11 a 15 dipendenti l’organizzazione sindacale firmataria può designare un delegato sindacale aziendale
Lavoro intermittente
Lavoro ripartito
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
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DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
eletto dai lavoratori.
Rappresentanti per la sicurezza: sono eletti in numero di: - 1 nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; - 3 nelle unità
produttive che occupano da 201 a 500 dipendenti; - 6 nelle unità produttive che occupano più di 500 dipendenti.
Permessi retribuiti
Dirigenti RSA-RSU: i componenti delle rappresentanze hanno diritto ai permessi retribuiti previsti dagli artt. 23-24, L. n. 300/1970.
Rappresentanti per la sicurezza: a ciascun rappresentante sono attribuiti i seguenti permessi annui: - 50 ore, nelle unità produttive fino a
15 dipendenti; - 100 ore, nelle unità produttive da 16 a 100 dipendenti; - 144 ore, nelle unità produttive con oltre 100 dipendenti.
Dirigenti OSL: i lavoratori che siano membri di consigli o comitati hanno diritto a permessi retribuiti per partecipare alle riunioni dei predetti
organi, nella misura massima di 1 ora annua per ciascun dipendente. Hanno altresì diritto a permessi non retribuiti fino a 8 giornate annue.
Previdenza complementare
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Assistenza integrativa
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Polizze assicurative
Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica
Contributi contrattuali
Per il finanziamento dell’ente bilaterale è stabilito un contributo mensile in misura pari all’1% della retribuzione, ripartito per lo 0,70% a
carico datore di lavoro e per lo 0,30% a carico del lavoratore. Per le attività di formazione viene inoltre versata una quota pari all’1% della
retribuzione, ripartita in parti eguali tra datore di lavoro e lavoratore. I contributi di cui sopra sono riferiti alle sole ore lavorate (12 mensilità).
L’azienda che ometta il versamento dei contributi è tenuta a corrispondere al lavoratore un e.d.r. pari all’1,50% della retribuzione (paga
base e contingenza) a titolo di “mancata adesione agli strumenti di gestione bilaterale del contratto”.
WELFARE CONTRATTUALE
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Preavviso
Anzianità di servizio
fino a 5 anni
da 6 a 10 anni
Q
75 giorni
120 giorni
1
60 giorni
90 giorni
2
45 giorni
75 giorni
3
30 giorni
60 giorni
4
30 giorni
45 giorni
5
20 giorni
30 giorni
6
15 giorni
20 giorni
In caso di dimissioni il periodo di preavviso è ridotto alla metà.
Livello
Trattamento di fine rapporto
oltre 10 anni
180 giorni
150 giorni
120 giorni
90 giorni
60 giorni
45 giorni
30 giorni
Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge ed esclude espressamente dalla base di computo del tfr: - i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; - i compensi per lavoro
straordinario e per lavoro festivo; - l'indennità sostitutiva del preavviso; - l'indennità sostitutiva di ferie; - le indennità di trasferta e diarie
non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente
dall'Irpef; - le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore; - il premio aziendale (elemento di garanzia
retributiva); - i premi corrisposti per polizze assicurative accese a favore dei lavoratori in adempimento del c.c.n.l.
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