Roma 3 Febbraio 2015 Dott.ssa Gabriella Lo Feudo Centro di

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Roma 3 Febbraio 2015 Dott.ssa Gabriella Lo Feudo Centro di
Etichettatura delle carni e del latte
Roma
3 Febbraio 2015
Dott.ssa Gabriella Lo Feudo
Centro di ricerca per l’olivicoltura e l’Industria Olearia
Rende-CS
We would like to acknowledge that the research leading to these results has received funding from
the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development
and demonstration under grant agreement n 613776. Coordinator: Institute of Technology Tralee,
Tralee, Co Kerry, Ireland. www.tradeitnetwork.eu
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Il Reg 1169/2011 prevede delle novità anche
in ambito di etichettatura di alimenti
contenenti prodotti a base di carne
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‣ Nel caso
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‣
di prodotti a base di carne, di preparazioni
di carni e di prodotti della pesca contenenti
proteine ​aggiunte in quanto tali, tra cui le
proteine ​idrolizzate di diversa origine animale, dovrà
essere indicata in etichetta la denominazione
dell'alimento che reca l'indicazione della presenza di
quelle proteine ​e della loro origine;
Nel caso di prodotti a base di carne e di preparazioni
di carne che hanno l'aspetto di un taglio, giunto,
fetta, porzione di carne o carcasse, la denominazione
comprende l'indicazione della presenza di acqua
aggiunta se l'aggiunta di acqua costituisce più del 5%
del peso del prodotto finito.
Le stesse norme si applicano nel caso dei prodotti
della pesca e dei prodotti della pesca preparati che
hanno l'aspetto di un taglio, giunto, fetta, porzione,
filetto o di un prodotto complesso della pesca
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Sempre in base al Reg 1169/2011, ci sono
alcune indicazioni obbligatorie che devono
accompagnare la denominazione del prodotto
alimentare (allegato VI).
I prodotti a base di carne o preparazioni di
carni che possono dare l'impressione di
essere fatti di un intero pezzo di carne, ma in
realtà composti da diversi pezzi uniti insieme
da altri ingredienti (compresi gli additivi e gli
enzimi alimentari) o con altri mezzi, devono
recare la seguente indicazione:
"Carne formata"
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‣ Fissa
‣
le modalità di applicazione del Reg UE n.
1169/2011 per quanto riguarda l'indicazione del
paese di origine o del luogo di provenienza delle
carni fresche, refrigerate o congelate della specie
suina, ovina, caprina e di volatili.
Ogni operatore del settore è responsabile in ogni
fase della produzione e distribuzione delle carni,
del sistema di identificazione e di registrazione
che permette di garantire sempre il collegamento
tra le carni e l'animale da cui sono state ottenute.
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L'operatore del settore che confeziona o
etichetta la carne in conformità del
regolamento garantisce la correlazione tra il
codice della partita che identifica la carne
fornita al consumatore e la relativa partita di
carne.
Tutte le confezioni con lo stesso codice di
partita devono corrispondere alle stesse
indicazioni.
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L'etichetta delle carni suine, ovicole, avicole e
di volatili destinate al consumatore finale o
ad una collettività deve contenere le seguenti
informazioni:
 Il nome dello stato membro o del paese terzo in cui
ha avuto luogo l'allevamento indicato come allevato
in.... secondo i seguenti criteri
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Per la specie suina
o Nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età
superiore a 6 mesi: il nome dello Stato membro o
del paese terzo in cui si è svolto l'ultimo periodo di
allevamento di almeno quattro mesi;
o Nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età
inferiore a 6 mesi e con un peso vivo inferiore a 80
kg: il nome dello stato membro o del paese terzo
in cui si è svolto l'allevamento dopo che l'animale
ha raggiunto i 30kg.
o Nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età
inferiore a 6 mesi e con un peso da vivo inferiore a
80kg: il nome dello Stato membro o del paese
terzo in cui ha avuto luogo l'intero periodo di
allevamento.
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Per la specie ovina e caprina
o Il nome dello Stato membro o del paese terzo
in cui si è svolto l'ultimo periodo di
allevamento di almeno sei mesi o, nel caso in
cui l'animale abbattuto sia di età inferiore a
sei mesi, dello Stato membro o del paese
terzo in cui ha avuto luogo l'intero periodo di
allevamento.
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Per i volatili
o Il nome dello Stato membro o del paese terzo in
cui si è svolto l'ultimo periodo di allevamento di
almeno un mese o, nel caso in cui l'animale
abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello
Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto
luogo l'intero periodo di allevamento dopo che
l'animale è stato immesso all'ingrasso
o Il nome dello Stato membro o del paese terzo in
cui ha avuto luogo la macellazione indicato come
macellato in... (nome stato membro o paese
terzo)
o Il codice della partita che identifica le carni
fornite al consumatore o alla collettività
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Qualora il periodo di allevamento non sia
stato raggiunto in nessuno degli stati membri
né dei paesi terzi in cui l'animale è stato
allevato, l'indicazione da apporre sarà
allevato in vari stati membri della UE
oppure
allevato in vari Stati extra europei
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Qualora il periodo di allevamento non sia
stato raggiunto in nessuno stato si potrà
inserire allevato in … con l'elenco degli Stati
che lo hanno ospitato
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Potrà essere inserita la parola ORIGINE solo
nel caso in cui l'operatore sia certo e lo possa
dimostrare che le carni sono state ottenute da
animali nati, allevati e macellati nello stesso
stato.
Se più pezzi di carne della stessa specie o di
specie diverse, sono presentati nella stessa
confezione al consumatore l'etichetta deve
indicare per ciascuna specie l'elenco dei
relativi stati membri o paesi terzi in cui sono
stati allevati e macellati gli animali.
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Attraverso il Reg 1760/2000 che istituisce un
sistema di identificazione e registrazione dei
bovini in relazione anche all’etichettatura di
tali carni e di prodotti a base di esse si è
favorita la trasparenza e la rintracciabilità di
tutta la filiera.
Attraverso l’etichettatura oggi è possibile
acquisire informazioni sul bovino e su dove è
stato macellato e sezionato
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Un numero di riferimento o un codice di riferimento che
evidenzi il collegamento tra le carni macellate, l’animale e la
sua provenienza;
Il numero del macello presso il quale sono stati macellati
l’animale o il gruppo di animali e lo Stato Membro o il Paese
terzo in cui è situato tale macello. L’indicazione deve recare
le parole macellato in … e il n di approvazione per
l’identificazione;
Il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento
presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di
carcasse e lo stato membro o il Paese terzo in cui è situato
tale laboratorio. L’indicazione deve recare le parole
sezionato in … e n. di approvazione
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Fettine scelte di Bovino adulto (denominazione commerciale, specie, categoria e taglio)
Allevato in Italia (Paese di ingrasso)
Nato in Italia
(Paese di nascita)
Macellato in Italia E000 (nazione, numero di identificazione del macello)
Sezionato in Italia (nazione, numero di riconoscimento del laboratorio di riferimento)
Peso netto
Prezzo al chilo
Importo
Se si vuole sapere dove è stato macellato un bovino basterà
prendere nota del n. di identificazione del macello e chiamare
la Asl competente per conoscere tutti i dati del macello.
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Sull’etichetta di tutte le carni bovine è
obbligatorio indicare la nazione di nascita,
allevamento e sezionamento.
 Solo se un animale è nato, allevato e
macellato in Italia potrà essere apposta in
etichetta la dicitura Origine: Italia
 Se l’animale
proviene vivo da una nazione
extra europa, si troverà in etichetta la
dicitura:
Importato vivo nella UE nel caso venga
allevato e macellato all’interno della comunità
europea
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Se un animale è nato, allevato e macellato in
un paese terzo si troverà obbligatoriamente
in etichetta la scritta:
Macellato in…. (nome del paese) origine non
CEE
 Anche sulle confezioni delle carni macinate si
dovrà avere il numero di riferimento
dell’animale, le diciture:
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 Preparato in … (nome Stato)
 Origine … (nome Stato)
 Paese di macellazione … (Stato di macellazione)
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Il latte destinato al consumo umano deve essere
confezionato
in
contenitori
chiusi,
non
riutilizzabili dopo l’apertura ed in grado di
preservare l’alimento da agenti esterni che lo
possano contaminare
Un aspetto importante in relazione alla salubrità
del latte è la durabilità che è stabilita dalla L. n°
169 del 3 maggio 1989
Le indicazioni relative all’etichettatura del latte
fresco sono state rese ancora più chiare dalla
circ. n° 167 del 2 agosto 2001 e dal successivo
decreto del 27 giugno 2002.
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Denominazione di vendita
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Trattamento subito
(latte fresco pastorizzato, UHT, latte fresco alta qualità)
Data del confezionamento
Data di scadenza
Modalità di conservazione
Quantità contenuta
Zona di mungitura (si può indicare il comune, la regione, la provincia in cui avviene la mungitura,
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ma è possibile scrivere solo Italia per indicare lo stato di provenienza
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Sede del produttore
Ragione sociale, nome, marchio del produttore o confezionatore o
venditore
Zona di provenienza (se il latte proviene da più Stati si deve inserire l’indicazione UE, se invece proviene da
stati extra europei va inserita la dicitura Paesi terzi
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Il latte alta qualità è una categoria di latte
definita e regolamentata per legge le cui
caratteristiche sono determinate dal DM
185/91 e dalla legge n 169/89
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