Roma 3 Febbraio 2015 Dott.ssa Gabriella Lo Feudo Centro di
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Roma 3 Febbraio 2015 Dott.ssa Gabriella Lo Feudo Centro di
Etichettatura delle carni e del latte Roma 3 Febbraio 2015 Dott.ssa Gabriella Lo Feudo Centro di ricerca per l’olivicoltura e l’Industria Olearia Rende-CS We would like to acknowledge that the research leading to these results has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement n 613776. Coordinator: Institute of Technology Tralee, Tralee, Co Kerry, Ireland. www.tradeitnetwork.eu Il Reg 1169/2011 prevede delle novità anche in ambito di etichettatura di alimenti contenenti prodotti a base di carne This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration ‣ Nel caso ‣ ‣ di prodotti a base di carne, di preparazioni di carni e di prodotti della pesca contenenti proteine aggiunte in quanto tali, tra cui le proteine idrolizzate di diversa origine animale, dovrà essere indicata in etichetta la denominazione dell'alimento che reca l'indicazione della presenza di quelle proteine e della loro origine; Nel caso di prodotti a base di carne e di preparazioni di carne che hanno l'aspetto di un taglio, giunto, fetta, porzione di carne o carcasse, la denominazione comprende l'indicazione della presenza di acqua aggiunta se l'aggiunta di acqua costituisce più del 5% del peso del prodotto finito. Le stesse norme si applicano nel caso dei prodotti della pesca e dei prodotti della pesca preparati che hanno l'aspetto di un taglio, giunto, fetta, porzione, filetto o di un prodotto complesso della pesca This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration Sempre in base al Reg 1169/2011, ci sono alcune indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione del prodotto alimentare (allegato VI). I prodotti a base di carne o preparazioni di carni che possono dare l'impressione di essere fatti di un intero pezzo di carne, ma in realtà composti da diversi pezzi uniti insieme da altri ingredienti (compresi gli additivi e gli enzimi alimentari) o con altri mezzi, devono recare la seguente indicazione: "Carne formata" This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration ‣ Fissa ‣ le modalità di applicazione del Reg UE n. 1169/2011 per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate della specie suina, ovina, caprina e di volatili. Ogni operatore del settore è responsabile in ogni fase della produzione e distribuzione delle carni, del sistema di identificazione e di registrazione che permette di garantire sempre il collegamento tra le carni e l'animale da cui sono state ottenute. This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration L'operatore del settore che confeziona o etichetta la carne in conformità del regolamento garantisce la correlazione tra il codice della partita che identifica la carne fornita al consumatore e la relativa partita di carne. Tutte le confezioni con lo stesso codice di partita devono corrispondere alle stesse indicazioni. This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration L'etichetta delle carni suine, ovicole, avicole e di volatili destinate al consumatore finale o ad una collettività deve contenere le seguenti informazioni: Il nome dello stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l'allevamento indicato come allevato in.... secondo i seguenti criteri This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration Per la specie suina o Nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età superiore a 6 mesi: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l'ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi; o Nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età inferiore a 6 mesi e con un peso vivo inferiore a 80 kg: il nome dello stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l'allevamento dopo che l'animale ha raggiunto i 30kg. o Nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età inferiore a 6 mesi e con un peso da vivo inferiore a 80kg: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l'intero periodo di allevamento. This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration Per la specie ovina e caprina o Il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l'ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi o, nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l'intero periodo di allevamento. This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration Per i volatili o Il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l'ultimo periodo di allevamento di almeno un mese o, nel caso in cui l'animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l'intero periodo di allevamento dopo che l'animale è stato immesso all'ingrasso o Il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come macellato in... (nome stato membro o paese terzo) o Il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration Qualora il periodo di allevamento non sia stato raggiunto in nessuno degli stati membri né dei paesi terzi in cui l'animale è stato allevato, l'indicazione da apporre sarà allevato in vari stati membri della UE oppure allevato in vari Stati extra europei Qualora il periodo di allevamento non sia stato raggiunto in nessuno stato si potrà inserire allevato in … con l'elenco degli Stati che lo hanno ospitato This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration Potrà essere inserita la parola ORIGINE solo nel caso in cui l'operatore sia certo e lo possa dimostrare che le carni sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati nello stesso stato. Se più pezzi di carne della stessa specie o di specie diverse, sono presentati nella stessa confezione al consumatore l'etichetta deve indicare per ciascuna specie l'elenco dei relativi stati membri o paesi terzi in cui sono stati allevati e macellati gli animali. This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration Attraverso il Reg 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini in relazione anche all’etichettatura di tali carni e di prodotti a base di esse si è favorita la trasparenza e la rintracciabilità di tutta la filiera. Attraverso l’etichettatura oggi è possibile acquisire informazioni sul bovino e su dove è stato macellato e sezionato This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration ‣ ‣ Un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il collegamento tra le carni macellate, l’animale e la sua provenienza; Il numero del macello presso il quale sono stati macellati l’animale o il gruppo di animali e lo Stato Membro o il Paese terzo in cui è situato tale macello. L’indicazione deve recare le parole macellato in … e il n di approvazione per l’identificazione; Il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo stato membro o il Paese terzo in cui è situato tale laboratorio. L’indicazione deve recare le parole sezionato in … e n. di approvazione This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration Fettine scelte di Bovino adulto (denominazione commerciale, specie, categoria e taglio) Allevato in Italia (Paese di ingrasso) Nato in Italia (Paese di nascita) Macellato in Italia E000 (nazione, numero di identificazione del macello) Sezionato in Italia (nazione, numero di riconoscimento del laboratorio di riferimento) Peso netto Prezzo al chilo Importo Se si vuole sapere dove è stato macellato un bovino basterà prendere nota del n. di identificazione del macello e chiamare la Asl competente per conoscere tutti i dati del macello. This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration Sull’etichetta di tutte le carni bovine è obbligatorio indicare la nazione di nascita, allevamento e sezionamento. Solo se un animale è nato, allevato e macellato in Italia potrà essere apposta in etichetta la dicitura Origine: Italia Se l’animale proviene vivo da una nazione extra europa, si troverà in etichetta la dicitura: Importato vivo nella UE nel caso venga allevato e macellato all’interno della comunità europea This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration Se un animale è nato, allevato e macellato in un paese terzo si troverà obbligatoriamente in etichetta la scritta: Macellato in…. (nome del paese) origine non CEE Anche sulle confezioni delle carni macinate si dovrà avere il numero di riferimento dell’animale, le diciture: Preparato in … (nome Stato) Origine … (nome Stato) Paese di macellazione … (Stato di macellazione) This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration Il latte destinato al consumo umano deve essere confezionato in contenitori chiusi, non riutilizzabili dopo l’apertura ed in grado di preservare l’alimento da agenti esterni che lo possano contaminare Un aspetto importante in relazione alla salubrità del latte è la durabilità che è stabilita dalla L. n° 169 del 3 maggio 1989 Le indicazioni relative all’etichettatura del latte fresco sono state rese ancora più chiare dalla circ. n° 167 del 2 agosto 2001 e dal successivo decreto del 27 giugno 2002. This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration Denominazione di vendita Trattamento subito (latte fresco pastorizzato, UHT, latte fresco alta qualità) Data del confezionamento Data di scadenza Modalità di conservazione Quantità contenuta Zona di mungitura (si può indicare il comune, la regione, la provincia in cui avviene la mungitura, ma è possibile scrivere solo Italia per indicare lo stato di provenienza Sede del produttore Ragione sociale, nome, marchio del produttore o confezionatore o venditore Zona di provenienza (se il latte proviene da più Stati si deve inserire l’indicazione UE, se invece proviene da stati extra europei va inserita la dicitura Paesi terzi This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration Il latte alta qualità è una categoria di latte definita e regolamentata per legge le cui caratteristiche sono determinate dal DM 185/91 e dalla legge n 169/89 This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration