convenzione art. 1 - oggetto della convenzione art. 2
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convenzione art. 1 - oggetto della convenzione art. 2
CONVENZIONE Tra il Comune di San Benedetto del Tronto e la S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO srl per la gestione e l’uso, in concessione, dello Stadio Comunale “Riviera delle Palme”. L’anno 2008 il giorno del mese di tra il Comune di San. Benedetto del Tronto, rappresentato dal Dirigente Settore Cultura, Sport e Turismo d.ssa Renata Brancadori, nata a San Benedetto del Tronto il 09/12/1952 e residente per la carica che riveste il Viale De Gasperi n.124 presso la sede municipale, il quale agisce nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune medesimo, giuste designazioni di attribuzione di gestione dei dirigenti conferite dallo Statuto Comunale E la S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l. rappresentata dal Sig Tormenti Giovanni, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della menzionata Società, nato a e residente in via P.I. Si stipula la seguente convezione per l’affidamento in gestione ed uso dello Stadio Comunale denominato “Riviera delle Palme” sito in S. Benedetto del Tronto viale dello Sport, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. … del …/…/2008 esecutiva. ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 1. Il Comune di San Benedetto del Tronto d’ora in poi denominato Comune) affida alla S.S. Sambenedettese Calcio s.r.l (d’ora in poi denominato Concessionario) la gestione ed uso dello Stadio Comunale denominato “Riviera delle Palme” sito in San Benedetto del Tronto in viale dello Sport, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. … del …/…/2008 “Approvazione convenzione per l’affidamento in gestione ed uso dello Stadio comunale “Riviera delle Palme” alla S.S. Sambenedettese Calcio srl”; 2. Il complesso, individuato nelle planimetrie sub A) allegate al presente atto di cui costituisce parte integrante, comprensivo dei relativi beni mobili, è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti al concessionario e di cui al verbale di consistenza redatto con il consenso delle parti e debitamente sottoscritto. Per tutta la durata della concessione, il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario e custode della proprietà comunale, che dovrà essere conservata in buono stato di funzionalità; 3. La gestione ed uso dello Stadio comprende: a) Lo svolgimento dell’attività calcistica di campionato, di coppe e tutte le manifestazioni che la F.I.G.C. e le Federazioni Internazionali (FIFA, UEFA) dovessero stabilire nonché per lo svolgimento di incontri amichevoli, tornei e tutti gli allenamenti; b) La pubblicità cartellonistica, fonica, luminosa e con sistemi audiovisivi; c) L’attività di somministrazione e di vendita di alimenti e bevande; d) La vendita e distribuzione di materiale diverso; e) L’organizzazione di manifestazioni extrasportive autorizzate dal Comune; ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE 1. La presente convenzione ha la durata della stagione calcistica 2008/2009 e scadenza il 30/06/09 senza obbligo di preavviso e di alcun adempimento procedurale sia da parte del Comune che da parte del concessionario. Qualunque mutamento della proprietà (patrimonio sociale) o delle quote sociali della Società medesima dovrà essere comunicato all’Amministrazione Comunale che dovrà adottare al riguardo, apposito provvedimento di accettazione. In caso di mancata accettazione, la convenzione s’intende risolta di diritto. E’ vietata la cessione della presente convenzione. 2. Per rilevanti motivi di pubblico interesse l’Amministrazione comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convezione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento e/o indennizzo per il concessionario. Il Comune potrà esercitare tale facoltà con comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R da inviare con anticipo minimo di 15 giorni, evitando di creare situazioni di difficoltà ineliminabili alla controparte interessata. E’ in ogni caso prevista ai sensi dell’art. 1456 c.c. la risoluzione della presente convenzione qualora una delle parti non adempia tempestivamente e regolarmente a tutte le obbligazioni a proprio carico previste dalle varie clausole nella stessa contenute. La risoluzione ha effetto con comunicazione inviata dalla parte non inadempiente alla parte inadempiente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. La data di ricevimento della comunicazione di cui sopra è considerata come data di scadenza finale a tutti gli effetti della presente convenzione. 4. Relativamente ai controlli, l’Ente potrà in qualsiasi momento con semplice preavviso, tramite i propri tecnici, verificare lo stato e la manutenzione dell’impianto accedendo all’interno dello stesso. ART. 3 – AGIBILITÀ DELL’IMPIANTO L’impianto suindicato è dotato di licenza di agibilità n. 44/07 rilasciata dal Comune di San Benedetto del Tronto in data 21/08/2007 in conseguenza del verbale di C.P.V.L.P.S. del 16/08/2007 fino ad una capienza di n. 7.492 spettatori. L’Amministrazione Comunale dovrà, contestualmente alla firma della presente convenzione, produrre i seguenti documenti: a) certificato di agibilità rilasciato dall’Amministrazione comunale a seguito del parere positivo liberatorio della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; b) licenza d’uso e di esercizio rilasciata dall’Amministrazione Comunale, indicante la capienza totale dell’impianto autorizzata; c) certificato di prevenzione incendio rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con acclusa planimetria approvata, riportante,tra l’altro, i flussi in uscita di emergenza del pubblico; d) certificato o certificati di collaudo (idoneità statica) aggiornati di tutte le strutture all’interno della zona interessata alla convenzione e relativi programmi di manutenzione; e) certificazione di collaudo di tutti gli impianti tecnici presenti nello stadio; ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Il Concessionario si obbliga a mantenere l’intero complesso in perfetto stato di efficienza e di conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della gestione, in condizione di piena funzionalità. A tal fine provvederà ad eseguire o far eseguire a sua cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria che si renderanno necessari e/o straordinaria se dipendenti da danni cagionati dal pubblico o da altri eventi non riconducibili al concetto di calamità naturale. A titolo indicativo, non esaustivo, il Concessionario assume a proprio carico i seguenti oneri: a) approntamento, conduzione e manutenzione ordinaria dell'intera struttura, comprese le attrezzature, le dotazioni e gli arredi accessori, con la precisazione che rientrano all'interno di detta categoria la verniciatura e tinteggiatura di pareti, infissi, ecc., i piccoli interventi di falegnameria, le piccole riparazioni all'impianto elettrico ed idraulico, la sostituzione di vetri, serrature, maniglie di porte e finestre, le piccole riparazioni ai pavimenti, alle scale, ai servizi igienici ed alle docce, la sostituzione delle lampade di sicurezza, di illuminazione dell’impianto e dell'intera struttura con la precisazione che il materiale elettrico occorrente sarà messo a disposizione dal Comune, i lavori vari compresi tra quelli sopra elencati, resi comunque necessari per i deterioramenti prodotti dall'uso; b) servizio di pulizia dei locali e degli spazi interni ed esterni, pertinenze comprese e quanto altro necessario per l'utilizzo dell'impianto e dei servizi accessori; c) servizio di custodia dell'intero impianto; d) tutti i servizi occorrenti per la funzionalità del medesimo; e) servizio di assistenza al Comune - nei giorni di diretta utilizzazione – f) concimatura, diserbo, potatura alberi e siepi ed in generale cura del tappeto erboso, compreso smaltimento di fogliami, ramaglie ed altri residui; g) tutte le riparazioni rese necessarie da deterioramenti prodotti dall'uso; h) stipula di contratti specifici per il mantenimento delle condizioni di usabilità dell’impianto (opere murarie, opere in ferro, opere di falegnameria, impianti elettrici, riscaldamento, antincendio, allarme, segnalazione, TVCC, illuminazione campo ed impianto), tali da garantire l’uso dell’impianto per le manifestazioni previste dal campionato di Prima Divisione e/o da altre iniziative; i) predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi e delle Interferenze, secondo le disposizioni del D. Lgs. 81/2008; Resta inteso che le spese per tutti i materiali, per le attrezzature e per quanto altro occorrente per l'assolvimento dei sopraindicati obblighi, sono interamente e senza eccezione alcuna a carico della Società affidataria. ART. 5 – GESTIONE 1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese di gestione della struttura sportiva ed in particolare a titolo meramente esemplificativo: a) Le spese necessarie per il personale addetto alla guardania, pulizia, funzionamento e custodia della struttura in oggetto; b) Le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, materiale vario e quant’altro necessiti allo svolgimento della regolare attività dell’impianto in oggetto. Il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici e amministrativi inerenti l’ intestazione dei relativi contratti di utenza a suo nome; c) I costi derivanti dalla raccolta e smaltimento rifiuti all’interno del complesso dello Stadio, nonché i noleggi eventuali. ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 1. Il Concessionario dovrà munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti anche nel caso in cui gli stessi si rendano necessari successivamente alla stipula della presente convenzione, considerando in particolare che i locali utilizzati per effettuare eventuali attività di pubblico intrattenimento sono assoggettati al disposto di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S. 2. Il Concessionario si impegna inoltre a non consentire l’accesso del pubblico allo Stadio di un numero di persone superiore alla capienza massima fissata dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ovvero dall’autorità di Pubblica Sicurezza in casi particolari, e a rispettare tutte le prescrizioni impartite dalla medesima autorità. 3. Nel caso di nuove disposizioni di legge o di regolamento in materia di stadi e di manifestazioni calcistiche, ovvero nel caso in cui le autorità di cui al precedente comma, la F.I.F.A., l’U.E.F.A o la F.I.G.C. dovessero emanare prescrizioni obbligatorie nella suddetta materia, gli oneri conseguenti saranno a carico delle parti come prescritto dalle disposizioni normative emanate. ART. 7 – DIRITTI DEL CONCEDENTE E ALTRI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 1. Il Comune ha facoltà di utilizzare o fare utilizzare da terzi l’impianto, fino ad un massimo di 10 (dieci) giornate/anno nel periodo di validità della concessione, per lo svolgimento di iniziative e manifestazioni da esso organizzate o autorizzate, in giornate che non contrastino con i calendari ufficiali di partite che vedano impegnata la prima squadra del concessionario, o con impegni assunti per conto della F.I.G.C.. Per tali utilizzi dovrà essere data comunicazione preventiva alla società almeno un mese prima della data prevista per l’evento e il Delegato dello stadio dovrà dare l’autorizzazione anche in funzione delle condizioni di ottimale fruibilità del terreno di gioco. Tale utilizzazione non darà luogo ad alcun pagamento di corrispettivi da parte del Comune o dei terzi a favore del concessionario, salvo l’eventuale rimborso di oneri predefiniti tra le parti in rapporto alle circostanze specifiche di ciascun caso di utilizzo (pulizie, addetti e quant’altro necessario). 2. Nelle giornate di cui al precedente comma le obbligazioni e le responsabilità proprie del concessionario per lo svolgimento di attività di pubblico intrattenimento e per la copertura assicurativa a garanzia dei beni oggetto della concessione e per la responsabilità civile conseguente all’attività svolta nello Stadio “Riviera delle Palme”, si intendono trasferiti al Comune e ai soggetti da quest’ultimo autorizzati, limitatamente ai locali, servizi, impianti ed eventuali beni utilizzati dal Comune stesso e dai suddetti soggetti nell’esercizio della facoltà di cui al precedente comma. 3. La Sambenedettese Calcio si impegna a disputare tutte le sue partite ufficiali da disputare in “casa” presso lo Stadio Comunale; eventuali accordi per l’utilizzo di altri stadi dovranno essere concordati con il Comune di San Benedetto. ART. 8 – POLIZZA ASSICURATIVA Tutte le responsabilità penali e civili che possono derivare dall’affidamento in gestione ed uso dell’intero complesso durante le partite ufficiali di campionato, di coppa, amichevoli, nazionali ed europee, ivi compresi gli allenamenti o le manifestazioni sportive e/o extrasportive promosse dalla Società concessionaria medesima, gravano esclusivamente sulla S.S: Sambenedettese Calcio srl che solleva espressamente il Comune di San Benedetto del Tronto da responsabilità per danni nei confronti di terzi causati in occasione della permanenza presso l’impianto Stadio Riviera delle Palme, fatta eccezione per le iniziative gestite direttamente dall’Ente e di cui all’art.7 o da altre associazioni sportive espressamente autorizzate. E’ fatto obbligo alla SS. Sambenedettese Calcio Srl di stipulare a proprie spese una polizza assicurativa in favore dell’Ente per incidenti e/o danni arrecati alle strutture dell’impianto che si dovessero verificare durante l’affidamento dello Stadio che siano riconducibili direttamente alla responsabilità civile della S.S. Sambenedettese Calcio srl o delle persone delle quali debba rispondere ai termini di legge. Il tutto secondo massimali distinti come segue: -€ 3.000.000,00 ( tremilioni/euro) per danni alle strutture; -€ 3.000.000,00 (tremilioni/euro) per danni verso terzi, alle persone e/o cose ART. 9 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE 1. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto, che possa al Comune competere anche a titolo di risarcimento danni, il Comune medesimo potrà pronunciare la decadenza della concessione per una sola delle seguenti cause: a) Il fallimento del concessionario ovvero quando nella struttura imprenditoriale del concessionario si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico – patrimoniale; b) Chiusura totale e/o parziale anche temporanea dell’impianto senza giustificato motivo. ART. 10 – ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA Sono a carico dell’Amministrazione Comunale, se non rientranti nel caso dell’art. 4 e dell’art.6: a) Tutti gli interventi di straordinaria manutenzione relativi alle strutture murarie, agli impianti elettrici e termici,manto erboso e quant’altro all’interno dell’impianto sportivo; b) manutenzione straordinaria ciclica, effettuata sulla base di progetti esecutivi che dovranno ottenere il preventivo visto da parte della societa’ sportiva e degli altri organi preposti e di programmi pluriennali concordati con gli organi competenti (es. C.P.V.L.P.S.) e più in particolare riferita: alle strutture metalliche e gradoni in c.a. nei settori nord, ovest, sud ed est, copertura della tribuna, impianti di irrigazione, idrici, antincendio, fognali, elettrici, televisivi, illuminazione ecc.; a tutte le strutture accessorie interessate dalla convenzione; al campo di gioco(manto erboso) da effettuarsi quando se ne ravvisi la necessità; ART. 11 – CONCESSIONE E PUBBLICITÀ Il Comune di S. Benedetto del Tronto cede alla Società calcistica tutti i diritti relativi alla gestione della pubblicità acustica e visiva interna al campo per tutta la durata del contratto e consente inoltre alla SS. Sambenedettese Calcio Srl, nell’ambito della gestione autonoma e diretta della pubblicità, di usufruire anche degli spazi esterni al campo da gioco ma interni alla recinzione perimetrale attraverso anche la posa in opera di apposizioni pubblicitarie elettroniche bifacciali 6m.*3m. facilmente visibili dall’esterno purché nel rispetto delle normative vigenti. La concessionaria si impegna a riservare uno spazio gratuito per la pubblicità istituzionale dell’Ente sia acustica che visiva. L’amministrazione comunale inoltre per le iniziative di cui all’art.7 della presente convenzione si riserva il diritto, in deroga a quanto previsto nei precedenti commi, di effettuare forme pubblicitarie nelle forme sopra previste, per gli sponsor delle iniziative di cui all’art.7 della presente convenzione. ART. 12 – SPESE E FORO COMPETENTE Tutte le spese, nessuna esclusa ed eccettuata, relativa alla stipula e registrazione del presente atto sono a carico della SS. Sambenedettese Calcio Srl. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere circa l’applicazione della presente convezione, le parti di comune accordo eleggono competente il Foro di Ascoli Piceno. Resta comunque inteso che la presente convenzione s’intende risolta qualora una delle parti venga meno agli obblighi previsti. Il presente atto consta di n. 6 (sei) pagine più allegato A e di esso è stata data lettura alle parti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, dichiarano di accettarlo. ALLEGATO “A”: planimetrie dei luoghi oggetto della convenzione. Per il Comune di San Benedetto del Tronto La Dirigente Per la SS Sambenedettese Calcio Il Presidente D.ssa Renata Brancadori Giovanni Tormenti