2014 04 29 Slide dott. Cassano proc gestione contenzioso USR
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2014 04 29 Slide dott. Cassano proc gestione contenzioso USR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO E’ CHIAMATO A SVOLGERE ATTIVITA’ PROCESSUALE IN UN GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL GIUDICE DEL LAVORO. ALCUNI CONSIGLI RICORSO ORDINARIO EX ART. 414 C.P.C. Nell’ipotesi in cui venga notificato un ricorso in materia di lavoro pubblico da parte di un dipendente del comparto scuola o del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca: tre possibilità: 1) notifica del ricorso rivolto contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. La notifica è effettuata solo presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari. La notifica è corretta e non possono essere sollevate eccezioni concernenti la ritualità della notifica. Due ipotesi: Pervengono istruzioni direttamente dall’Avvocatura dello Stato per la costituzione in giudizio, per le udienze, per il ritiro e la trasmissione della sentenza di primo grado. Eseguire semplicemente le istruzioni, ma tenendo conto delle indicazioni riportate in seguito. - Non pervengono istruzioni, ma arriva direttamente il fascicolo di parte con la costituzione in giudizio predisposti dall’Avvocatura dello Stato, perché la causa è instaurata o al Tribunale di Trani o al Tribunale di Foggia o al Tribunale di Lucera (se pende a Bari e l’Avvocatura dello Stato si costituisce in giudizio, provvede anche a tutte le altre attività). In questo caso occorre provvedere al deposito del fascicolo nel termine di 10 giorni prima dell’udienza fissata dal giudice, partecipare alle udienze e ritirare e trasmettere la sentenza di primo grado secondo le istruzioni fornite in una successiva parte della presente trattazione. 2) notifica del ricorso rivolto contro il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca effettuata solo presso l’Amministrazione: due ipotesi a) notifica presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca o presso un organo periferico del Ministero ( USR o Ambito territoriale) b) notifica presso un Istituto scolastico. Trasmettere immediatamente il ricorso all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari con una breve relazione sui fatti di causa, chiedendo istruzioni e rilevando che, in entrambi i casi, la notifica non è corretta e si profilano due possibilità operative: - non provvedere alla costituzione in giudizio e rilevare in udienza la nullità della notifica, senza comparire a verbale, segnalando al giudice che il ricorso non è stato notificato ritualmente presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente ai sensi del combinato disposto dell’art 144 del c.p.c e dell’art.11 del RG decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933. - costituirsi regolarmente in giudizio, sanando la nullità e chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate da controparte (ove ritenute inammissibili o infondate). La decisione sulla scelta operativa spetta all’Avvocatura dello Stato, che deciderà sull’opportunità di costituirsi in giudizio. In ogni caso, se la scelta sarà quella di non costituirsi in giudizio, quando il giudizio è pendente a Bari sarà l’Avvocatura dello Stato che si assumerà il compito di presentarsi dinanzi al Giudice per rilevare la nullità. Se la causa pende a Trani, a Foggia o a Lucera, il compito di rilevare la nullità spetterà all’Amministrazione che dovrà procedere come sopra indicato e cioè senza comparire a verbale, ma rilevando al giudice che il ricorso non è stato ritualmente notificato presso l’Avvocatura dello Stato competente. 3) notifica di un ricorso rivolto contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso l’Amministrazione periferica o presso un Istituto scolastico. La notifica è corretta e non possono essere sollevate eccezioni concernenti la ritualità della notifica. Valgono le istruzioni fornite sub 1). ATTIVITA’ PRELIMINARI ALL’UDIENZA 1) l’Avvocatura dello Stato ha delegato l’Amministrazione si sensi dell’art. 417 bis c.p.c.. Un dirigente viene incaricato di svolgere tutte le attività processuali del giudizio di primo grado. Prima attività è quella da svolgere in ufficio. a) raccogliere tutta la documentazione concernente la controversia; b) studiarla approfonditamente; c) predisporre una memoria, seguendo lo schema in calce alla presente trattazione; d) non dilungarsi eccessivamente sulla descrizione del fatto; e) assicurarsi che l’atto di costituzione non contenga errori di alcun genere, rileggendolo attentamente; f) formare un fascicolo contenente un indice documentale con la elencazione numerata di tutti i documenti da depositare: prima il ricorso, poi la memoria di costituzione, poi tutti i documenti, data e firma; occorre far corrispondere il numero degli allegati alla numerazione della memoria di costituzione (quindi, se in memoria si richiama un documento occorre specificare che è allegato al fascicolo di parte, indicandone il numero progressivo; g) provvedere al deposito del fascicolo, contenente ricorso, memoria di costituzione e documenti, portando con sé due copie libere della memoria e un’altra copia integrale del fascicolo. Il deposito deve avvenire al massimo 10 giorni prima del giorno previsto per l’udienza; h) al momento del deposito far apporre il timbro DEPOSITATO con la firma del cancelliere anche sull’indice del fascicolo in più e portarselo indietro in ufficio. Tale timbro di deposito dimostra incontrovertibilmente sia la ritualità della costituzione, sia il deposito di tutta la documentazione (questo impedisce o rende inutile all’avvocato di controparte far sparire il fascicolo quando la causa è persa). Nel caso in cui sia necessario richiedere mezzi istruttori (in particolare la prova testimoniale), di regola, sarebbe opportuno chiedere all’Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la difesa. Questo non deve essere un espediente per non accettare la delega dell’Avvocatura dello Stato, in quanto l’attività istruttoria deve essere espletata solo nel caso in cui sia effettivamente necessaria (es. cause di mobbing, o procedimenti disciplinari per fatti di un certo rilievo nei quali è inevitabile provare tramite testi le violazioni del codice disciplinare commesse dal lavoratore). Occorre inoltre ricordare che la richiesta di prova testimoniale non è ammissibile quando i testi dovrebbero rispondere su fatti che devono essere invece documentalmente provati (es. è inutile chiedere l’ammissione di una prova testimoniale per far dire al teste il contenuto di una contestazione di addebiti. Il teste deve essere invece citato per esporre i fatti commessi dal dipendente in violazione del codice disciplinare). Se i mezzi istruttori li richiede controparte l’impegno richiesto è meno gravoso, in quanto si tratta soltanto di vigilare e controllare che tutto si svolga regolarmente (i testi devono innanzitutto essere citati da controparte: questo significa che deve essere notificato al teste un atto di citazione. Se controparte chiede di rinviare la causa perché il teste non è venuto, occorre chiedere che sia esibita la citazione del teste ritualmente notificata. In mancanza di produzione della citazione del teste, controparte decade dalla prova. E occorre eccepirlo a verbale: “il prof. Tizio, presente in rappresentanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, eccepisce l’intervenuta decadenza di parte ricorrente dalla richiesta prova testimoniale, in quanto quest’ultima non ha provveduto alla notificazione della citazione al teste”. ATTIVITA’ DI UDIENZA a) partecipare alle varie udienze, riportandosi sempre alla memoria di costituzione e chiedendo sempre la decisione della causa con il rigetto del ricorso; b) se controparte fa richieste istruttorie (interrogatorio formale, prova testi, richiesta di esibizione di atti, ecc.) opporsi all’ammissione delle dette richieste istruttorie e chiedere sempre il rigetto del ricorso, rilevando che la causa è matura per la decisione e non ha bisogno di alcuna attività istruttoria; se viene chiesta la prova testimoniale nel ricorso introduttivo del giudizio: verificare se le circostanze capitolate contengano valutazioni (ad es. Tizio era perfettamente sano di mente, il motore era di buona qualità, la lezione del docente era di scarso livello, l’alunno era aggressivo ecc.); verificare che non vi siano domande negative (ad es. Tizio non è andato al bagno; Caio non ha mangiato a mensa; il docente non era in classe). se il giudice ammette l’interrogatorio formale, ricordarsi che non c’è l’obbligo di ammettere nulla (non si presta formula di impegno); occorre solo difendere gli interessi dell’Amministrazione nella deposizione; c) se il giudice ammette una prova testimoniale chiedere preliminarmente che i testi siano ascoltati direttamente dinanzi al Giudice e non accettare l’audizione in contraddittorio con l’avvocato di controparte. Poi occorre ascoltare attentamente quello che dicono i testimoni, interrompendo la deposizione solo quando il teste esprime valutazioni e non racconta fatti ai quali ha partecipato direttamente. Se il teste dice di aver sentito da altri il verificarsi di alcuni fatti, la deposizione diventa inammissibile; se controparte chiede di rinviare la causa perché il teste non è venuto, occorre chiedere che sia esibita la citazione del teste ritualmente notificata. In mancanza di produzione della citazione del teste, controparte decade dalla prova. E occorre eccepirlo a verbale: “il prof. Tizio, presente in rappresentanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, eccepisce l’intervenuta decadenza di parte ricorrente dalla richiesta prova testimoniale, in quanto quest’ultima non ha provveduto alla notificazione della citazione al teste”; d) comunque, se ci sono perplessità, è bene, in caso di prova testi, chiamare prima in Avvocatura per avere chiarimenti dall’Avvocato dello Stato incaricato; e) se il giudice ordina l’esibizione di atti, esibirli; f) se controparte espone argomentazioni errate o contrastanti con norme di legge o di decreti ministeriali o del contratto collettivo: contestarne la fondatezza e rilevarne l’illegittimità e l’erroneità; g) quando il giudice si riserva per la decisione o decide immediatamente la causa leggendo il dispositivo, terminano le attività di udienza. ATTIVITA’ SUCCESSIVE A QUELLE DI UDIENZA Questa fase è una delle più delicate. È quella che ha provocato più danni negli ultimi tempi. La fine dell’attività d’udienza deve coincidere con l’inizio di una fase molto delicata per l’Amministratore che ha ricevuto la delega di cui al 417 bis del c.p.c o che ha ricevuto l’incarico di provvedere al deposito del fascicolo predisposto dall’Avvocatura dello Stato e di svolgere le attività d’udienza, nonché di ritirare e trasmettere la sentenza di primo grado. La preoccupazione deve essere il decorso del termine per impugnare la sentenza di primo grado senza che l’avvocato dello Stato competente l’abbia letta in tempo. Cosa fare? Innanzitutto essere insistenti con le cancellerie per ottenere una copia autentica della sentenza ai sensi dell’art. 14 della legge n. 103 del 1979 che così dispone: “In tutti i giudizi e procedimenti civili, penali o amministrativi, eccettuati quelli regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nei quali sia parte, anche non costituita, un'amministrazione dello Stato, ovvero una regione, un'amministrazione pubblica non statale o un ente, che abbiano affidato all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, all'atto della pubblicazione di ogni sentenza o a seguito della pronunzia di ogni ordinanza deve essere depositata una copia autenticata in carta libera a disposizione dell'Avvocatura dello Stato. A tali adempimenti provvede il cancelliere o il segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo giurisdizionale presso cui la sentenza è pubblicata o l'ordinanza è depositata.” Comunque, occorre vigilare sul deposito della sentenza in copia integrale, tenendo presente che vi sono due termini di decadenza dall’impugnazione: 1) in caso di notificazione: 30 giorni dalla notificazione della sentenza. 2) In caso di deposito non seguito da notificazione: 6 mesi (senza alcun tipo di interruzione o proroga dal deposito - o pubblicazione - della sentenza); In conclusione se la sentenza è notificata il termine per l’impugnazione è comunque di trenta giorni. Se la sentenza non è notificata il termine è di sei mesi dalla data di deposito che risulta da un timbro apposto dal cancellerie con la scritta DEPOSITATO che si trova in calce alla sentenza. Regole fondamentali: a) far arrivare quanto prima la sentenza all’Avvocatura dello Stato in copia autentica (tenendo conto dei tempi tecnici e burocratici inevitabili: protocollo, digitalizzazione ecc.); b) non fidarsi MAI di ciò che dicono gli avvocati di controparte o i cancellieri. Fidarsi solo dei propri occhi che leggono la data del timbro di deposito apposto dal cancellerie; c) qualora il cancelliere inviti a firmare per presa visione la sentenza, firmare solo e soltanto quando viene consegnata una copia autentica della sentenza; d) una volta acquisita copia della sentenza occorre trasmetterla immediatamente in Avvocatura o mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con trasmissione brevi manu; e) nella malaugurata ipotesi in cui il termine di decadenza di sei mesi o di trenta giorni stia per scadere, occorre trasmettere brevi manu la sentenza in Avvocatura, chiedendo espressamente che sia esaminata subito dall’Avvocato dello Stato incaricato, prima che l’impugnazione diventi irricevibile. DIVERSE IPOTESI DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA a) l’Avvocatura dello Stato è costituita in giudizio con una memoria firmata da un Avvocato dello Stato: il termine di 30 giorni comincia a decorrere solo nel caso in cui la sentenza sia notificata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari. Nel caso in cui la notifica sia effettuata presso l’Amministrazione, nonostante la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, il termine di 30 giorni non decorre. Ma quello di 6 mesi dal deposito della sentenza continua a decorrere e quindi è comunque necessario trasmettere subito la sentenza in Avvocatura. b) L’Avvocatura dello Stato non è costituita in giudizio e c’è stata delega ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c.; pertanto, la memoria di costituzione è stata firmata e depositata dall’Amministrazione: in questo caso il termine breve di 30 giorni decorre sia nel caso in cui la notificazione della sentenza sia avvenuta presso l’Amministrazione, sia nel caso in cui la notificazione sia avvenuta presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari. Anche in questo caso la trasmissione in Avvocatura deve avvenire al più presto secondo le modalità sopra indicate. RICORSO EX ART. 700 CPC 1) 2) Nell’ipotesi in cui venga notificato un ricorso ex art. 700 cpc in materia di lavoro pubblico da parte di un dipendente del comparto scuola o del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca: tre possibilità: notifica del ricorso rivolto contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. La notifica è effettuata solo presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari. La notifica è corretta e non possono essere sollevate eccezioni concernenti la ritualità della notifica. Due ipotesi: Pervengono istruzioni direttamente dall’Avvocatura dello Stato per la costituzione in giudizio, per le udienze, per il ritiro e la trasmissione dell’ordinanza del Giudice del lavoro. Eseguire semplicemente le istruzioni, ma tenendo conto delle indicazioni riportate in seguito. - Non pervengono istruzioni, ma arriva direttamente il fascicolo di parte con la costituzione in giudizio predisposti dall’Avvocatura dello Stato, perché la causa è instaurata o al Tribunale di Trani o al Tribunale di Foggia o al Tribunale di Lucera (se pende a Bari e l’Avvocatura dello Stato si costituisce in giudizio, provvede anche a tutte le altre attività). In questo caso occorre provvedere al deposito del fascicolo entro la data di udienza fissata dal Giudice del lavoro, partecipare alle udienze e ritirare e trasmettere l’ordinanza conclusiva del Giudice secondo le istruzioni fornite in una successiva parte della presente trattazione. notifica del ricorso ex art. 700 cpc rivolto contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca effettuata solo presso l’Amministrazione: due ipotesi a) notifica presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca o presso un organo periferico del Ministero ( USR o Ambito territoriale) b) notifica presso un Istituto scolastico. Trasmettere immediatamente il ricorso all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari con una breve relazione sui fatti di causa, chiedendo istruzioni e rilevando che, in entrambi i casi, la notifica non è corretta e si profilano due possibilità operative: - non provvedere alla costituzione in giudizio e rilevare in udienza la nullità della notifica, senza comparire a verbale, segnalando al giudice che il ricorso non è stato notificato ritualmente presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente ai sensi del combinato disposto dell’art 144 del c.p.c e dell’art.11 del RG decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933. - costituirsi regolarmente in giudizio, sanando la nullità e chiedendo il rigetto di tutte le domande avanzate da controparte (ove ritenute inammissibili o infondate). La decisione sulla scelta operativa spetta all’Avvocatura dello Stato, che deciderà sull’opportunità di costituirsi in giudizio. In ogni caso, se la scelta sarà quella di non costituirsi in giudizio, quando il giudizio è pendente a Bari sarà l’Avvocatura dello Stato che si assumerà il compito di presentarsi dinanzi al Giudice per rilevare la nullità. Se la causa pende a Trani, a Foggia o a Lucera, il compito di rilevare la nullità spetterà all’Amministrazione che dovrà procedere come sopra indicato e cioè senza comparire a verbale, ma rilevando al giudice che il ricorso non è stato ritualmente notificato presso l’Avvocatura dello Stato competente. 3) notifica di un ricorso ex art. 700 cpc rivolto contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso l’Amministrazione periferica o presso un Istituto scolastico. La notifica è corretta e non possono essere sollevate eccezioni concernenti la ritualità della notifica. Valgono le istruzioni fornite sub 1). ATTIVITA’ PRELIMINARI ALL’UDIENZA DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE 1) - - - l’Avvocatura dello Stato ha delegato l’Amministrazione si sensi dell’art. 417 bis c.p.c.. Un dirigente viene incaricato di svolgere tutte le attività processuali del giudizio cautelare. Prima attività è quella da svolgere in ufficio. raccogliere tutta la documentazione concernente la controversia; studiarla approfonditamente; predisporre una memoria, seguendo lo schema in calce alla presente trattazione; non dilungarsi eccessivamente sulla descrizione del fatto; assicurarsi che l’atto di costituzione non contenga errori di alcun genere, rileggendolo attentamente; formare un fascicolo contenente un indice documentale con la catalogazione numerica di tutti i documenti da depositare: prima il ricorso, poi la memoria di costituzione, poi tutti i documenti, data e firma; provvedere al deposito del fascicolo, contenente ricorso, memoria di costituzione e documenti, portando con sé due copie libere della memoria e un’altra copia integrale del fascicolo. Il deposito deve avvenire al massimo entro la prima udienza fissata dal Giudice; al momento del deposito far apporre il timbro DEPOSITATO con la firma del cancelliere anche sull’indice del fascicolo in più e portarselo indietro in ufficio. Tale timbro di deposito dimostra incontrovertibilmente sia la ritualità della costituzione, sia il deposito di tutta la documentazione (questo impedisce o rende inutile all’avvocato di controparte far sparire il fascicolo quando la causa è persa). Normalmente, l’unica attività istruttoria che può essere svolta dal Giudice del lavoro in un giudizio cautelare è l’audizione degli informatori. Nel caso in cui sia necessario richiedere l’audizione di informatori, è bene chiedere all’Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la difesa. Questo non deve essere un espediente per non accettare la delega dell’Avvocatura dello Stato, in quanto l’attività istruttoria di audizione di informatori va espletata solo nel caso in cui sia effettivamente necessaria. Occorre inoltre ricordare che la predetta richiesta di audizione di informatori non è ammissibile quando questi ultimi dovrebbero rispondere su fatti che devono essere invece documentalmente provati. Se l’audizione di informatori la richiede controparte l’impegno richiesto è meno gravoso, in quanto si tratta soltanto di vigilare e controllare che tutto si svolga regolarmente. L’informatore viene semplicemente presentato in udienza, senza alcuna formalità preliminare e viene interrogato su domande la cui ammissibilità viene vagliata dal Giudice direttamente in udienza. ATTIVITA’ DI UDIENZA NEL GIUDIZIO CAUTELARE - - - - - partecipare alle varie udienze, riportandosi sempre alla memoria di costituzione e chiedendo sempre la decisione della causa con il rigetto del ricorso; se controparte chiede l’audizione di informatori opporsi all’ammissione e chiedere sempre il rigetto del ricorso, rilevando che la causa è matura per la decisione e non ha bisogno di alcuna attività istruttoria; se il giudice ammette l’audizione di informatori non ci sono problemi perché saranno sentiti direttamente dinanzi al Giudice. Poi ascoltare attentamente quello che dicono gli informatori, interrompendo la deposizione solo quando esprimono valutazioni e non raccontano fatti ai quali hanno partecipato direttamente. Se l’informatore dice di aver sentito da al tri il verificarsi di alcuni fatti, la deposizione diventa inammissibile; comunque, se ci sono perplessità, è bene, in caso di ammissione di informatori, chiamare prima in Avvocatura per avere chiarimenti dall’Avvocato dello Stato incaricato; se controparte espone argomentazioni errate o contrastanti con norme di legge o di decreti ministeriali o del contratto collettivo: contestarne la fondatezza e rilevarne l’illegittimità e l’erroneità; quando il giudice si riserva per la decisione o decide immediatamente la causa leggendo il dispositivo, terminano le attività di udienza. ATTIVITA’ SUCCESSIVE A QUELLE DI UDIENZA Questa fase è una delle più delicate. È quella che ha provocato più danni negli ultimi tempi. La fine dell’attività d’udienza deve coincidere con l’inizio di una fase molto delicata per l’Amministratore che ha ricevuto la delega di cui al 417 bis del c.p.c o che ha ricevuto l’incarico di provvedere al deposito del fascicolo predisposto dall’Avvocatura dello Stato e di svolgere le attività d’udienza, nonché di ritirare e trasmettere l’ordinanza che chiude il giudizio cautelare monocratico. La preoccupazione deve essere il decorso del termine per impugnare la predetta ordinanza senza che l’avvocato dello Stato competente l’abbia letta in tempo. Cosa fare? Innanzitutto essere insistenti con le cancellerie per ottenere una copia autentica dell’ordinanza ai sensi dell’art. 14 della legge n. 103 del 1979 che così dispone: “In tutti i giudizi e procedimenti civili, penali o amministrativi, eccettuati quelli regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nei quali sia parte, anche non costituita, un'amministrazione dello Stato, ovvero una regione, un'amministrazione pubblica non statale o un ente, che abbiano affidato all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, all'atto della pubblicazione di ogni sentenza o a seguito della pronunzia di ogni ordinanza deve essere depositata una copia autenticata in carta libera a disposizione dell'Avvocatura dello Stato. A tali adempimenti provvede il cancelliere o il segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo giurisdizionale presso cui la sentenza è pubblicata o l'ordinanza è depositata.” Comunque, occorre vigilare sul deposito in cancelleria dell’ordinanza in copia integrale, tenendo presente che vi sono due termini di decadenza dall’impugnazione: 1) in caso di notificazione: 15 giorni dalla notificazione dell’ordinanza. 2) In caso di deposito non seguito da notificazione: 15 giorni (senza alcun tipo di interruzione o proroga) dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della cancelleria o dalla presa visione in cancelleria; In conclusione se l’ordinanza è notificata il termine per l’impugnazione è comunque di 15 giorni dalla notifica. Se l’ordinanza non è notificata il termine è di 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della cancelleria o dalla presa visione in cancelleria. Regole fondamentali: a) far arrivare quanto prima l’ordinanza all’Avvocatura dello Stato in copia autentica (tenendo conto dei tempi tecnici e burocratici inevitabili: protocollo, digitalizzazione ecc.); b) non fidarsi MAI di ciò che dicono gli avvocati di controparte o i cancellieri. Fidarsi solo dei propri occhi che leggono la data di notificazione o la data di materiale ricezione della comunicazione della cancelleria che avvisa del deposito dell’ordinanza del Giudice; c) qualora il cancelliere inviti a firmare per presa visione l’ordinanza, firmare solo e soltanto quando viene consegnata una copia autentica dell’ordinanza; d) una volta acquisita copia dell’ordinanza occorre trasmetterla immediatamente in Avvocatura con trasmissione brevi manu (i tempi sono così stretti da precludere ogni altra possibilità di trasmissione in tempo utile per la proposizione di un reclamo), chiedendo espressamente che sia esaminata subito dall’Avvocato dello Stato incaricato prima che l’impugnazione diventi irricevibile. DIVERSE IPOTESI DI NOTIFICAZIONE DELL’ORDINANZA l’Avvocatura dello Stato è costituita in giudizio con una memoria firmata da un Avvocato dello Stato: il termine di 15 giorni comincia a decorrere solo nel caso in cui l’ordinanza sia notificata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari. Nel caso in cui la notifica sia effettuata presso l’Amministrazione, nonostante la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato, il termine di 15 giorni non decorre, ma vi è comunque la conoscenza dell’ordinanza e conviene comunque non rischiarare e trasmettere subito brevi manu l’ordinanza presso l’Avvocatura dello Stato. L’Avvocatura dello Stato non è costituita in giudizio e c’è stata delega ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c.; pertanto, la memoria di costituzione è stata firmata e depositata dall’Amministrazione: in questo caso il termine 15 giorni decorre sia nel caso in cui la notificazione dell’ordinanza sia avvenuta presso l’Amministrazione, sia nel caso in cui la notificazione sia avvenuta presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari. Anche in questo caso la trasmissione in Avvocatura deve avvenire al più presto secondo le modalità sopra indicate. SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC Cont………../………. TRIBUNALE DI …….. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore e l’Istituto X, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dal dott. Tizio Silla, in virtù di delega conferita ai sensi dell’art. 417 bis del c.p.c. dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari con nota in data ……. n°….. , domiciliati, in ………., alla via…….presso la sede dell’Istituto X; RESISTENTI CONTRO Caia Sempronia rappresentata e difesa dall’avv.to Lucio Mevio RICORRENTE Udienza del 15 luglio 2013 R.G.:1/2013 Giudice del lavoro: dott. Mario Catone PREMESSA DEL RICORRENTE Il ricorrente è docente a tempo indeterminato presso…… Riportare sommariamente i fatti di causa come esposti dal ricorrente. Dopo ciò dire: Con ricorso notificato in data…. il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “riportare letteralmente le conclusioni del ricorrente” ****************** Tutto ciò premesso, si costituiscono in giudizio con il presente atto il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore e l’Istituto X, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dal dott. Tizio Silla, in virtù di delega conferita ai sensi dell’art. 417 bis del c.p.c. dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari con nota in data ……. n°….. , il quale impugna e contesta ogni avverso dedotto, prodotto e concluso, chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte ricorrente. Con il presente scritto difensivo, in particolare, il difensore dell’Amministrazione resistente espone le ragioni giuridiche e di fatto che sono a fondamento della richiesta di rigetto dell’avverso ricorso DIFESA DELL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE IRRICEVIBILITA’ DEL RICORSO PER TARDIVITA’ Si eccepisce preliminarmente l’irricevibilità del ricorso, in quanto notificato tardivamente in data…..(pensiamo alle ipotesi di impugnazione di licenziamento che è soggetta a termine di decadenza). DIFETTO DI GIURISDIZIONE Si eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, essendo competente nella presente fattispecie il Giudice amministrativo, atteso che la controversia riguarda….. (per esempio una procedura concorsuale). INCOMPETENZA Si eccepisce preliminarmente l’incompetenza territoriale dell’adito Giudice del lavoro, in quanto Giudice competente è il Tribunale di Bari sezione lavoro, considerato che il ricorrente presta attualmente servizio nell’istituto scolastico Fermi di Bari. INAMMISSIBILITA’ Ancora in linea preliminare si eccepisce l’inammissibilità del ricorso DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA Sempre in linea preliminare si eccepisce il difetto di legittimazione attiva, in quanto il ricorrente non è un lavoratore dipendente DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA Ancora in linea preliminare, in quanto il lavoratore non è dipendente dell’Amministrazione resistente. PRESCRIZIONE TOTALE O PARZIALE DEI CREDITI VANTATI In ultima analisi, ma ancora in linea preliminare, si eccepisce, ai sensi dell’art. 2948 n°4 cpc, la prescrizione quinquennale di tutte le pretese retributive avanzate da parte ricorrente. MERITO Nella denegata ipotesi tutte le questioni preliminari sollevate dovessero essere ritenute infondate dall’On.le Giudicante, non per questo l’avverso ricorso e le avverse domande possono essere accolte. Infatti, ……….(inserire tutte le contestazioni nel merito in difesa degli interessi dell’Amministrazione resistente). Spiegare in base a quali disposizioni di legge o regolamentari l’Amministrazione ha posto in essere i provvedimenti impugnati da controparte. Spiegare le ragioni di opportunità che hanno indotto l’Amministrazione ad adottare i provvedimenti impugnati. Spiegare perché le norme invocate da controparte per l’annullamento o la modifica dei provvedimenti o comportamenti della PA che sono impugnati o contestati non possono essere applicate al caso di specie. Se c’è giurisprudenza da richiamare, a questo punto è il caso di richiamarla In caso di domande risarcitorie: dire sempre che non ci sono i presupposti del risarcimento del danno e cioè la condotta colpevole, l’evento dannoso e soprattutto il nesso di causalità tra condotta colpevole ed evento dannoso. Se si tratta di cause in cui si discute di fatti commessi da funzionari o dipendenti della PA: dire sempre che manca la prova della commissione di questi fatti, prova che è a carico di chi agisce. QUANTUM Se si tratta di cause in cui è richiesto il pagamento di somme di denaro o il risarcimento di danni contestare anche la quantificazione: “Si contesta in ogni caso l’ammontare del quantum del danno richiesto, allo stato ancora indimostrato. Si invita controparte a dare la rigorosa prova del danno subito, opponendosi sin da ora all’ammissione di CTU, quanto meno sino a quando l’attore non avrà dato prova sull’an della propria pretesa”. Tutto ciò premesso, le Amministrazioni resistenti, come in epigrafe rappresentate e difese, rassegnano le seguenti CONCLUSIONI “Voglia l’On. Giudice adito, respinta ogni avversa domanda deduzione ed eccezione, così giudicare; dichiarare l’irricevibilità ………. dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario …….. dichiarare l’incompetenza del Tribunale adito e dichiarare competente il Tribunale di…. dichiarare il difetto di legittimazione attiva………. dichiarare il difetto di legittimazione passiva……. dichiarare la prescrizione di ogni avverso diritto vantato….. dichiarare l’infondatezza dell’avverso ricorso proposto per le ragioni esposte nella parte motiva del presente atto; c. per l’effetto, dichiarare la avanzata domanda risarcitoria infondata in fatto e in diritto, d. condannare parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti e onorari del presente giudizio”. In via istruttoria, con riferimento alla richiesta di interrogatorio formale avanzata da parte ricorrente (qualora sia stato richiesto), ci si oppone alla ammissione, in quanto trattasi di istanza volta a invertire l’onere della prova che grava di fatto su chi agisce. Dedurre, inoltre, che l’interrogatorio formale è, nel caso di specie, del tutto superfluo e comunque inutile ********************* Si chiede, infine che sia ammessa prova testimoniale sulle seguenti circostanze precedute da “Vero che” esporre circostanze di fatto e non valutazioni mai esporre circostanze negative tipo: “vero che il dirigente non entrò nell’aula?” evitare di riportare circostanze che sono documentalmente provate. Si indicano in qualità di testi: 1) Luigi Rossi nato a Bari il 10.12.1975 e residente in Altamura (BA) via Kennedy n. 50, dipendente dell’Istituto X. 2) Teresa Bianchi nata a Bari il 15.02.1970 e residente a Bari in via Luigi Einaudi n. 15, dipendente dell’istituto X. Si allegano i seguenti documenti: 1) ricorso introduttivo 2) memoria di costituzione 3) contestazione di addebiti 4) …. 5) …. Bari, 14 febbraio 2013 Dott. Tizio Silla INDICE DOCUMENTALE Ricorso Memoria di costituzione 1. decreto 2. decreto 3. disposizione 4. nota 5. circolare Bari, 14 febbraio 2013 Dott. Tizio Silla