2014 04 29 Slide dott. Cassano proc gestione contenzioso USR

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2014 04 29 Slide dott. Cassano proc gestione contenzioso USR
IL DIRIGENTE SCOLASTICO E’ CHIAMATO A SVOLGERE ATTIVITA’
PROCESSUALE IN UN GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL GIUDICE DEL LAVORO.
ALCUNI CONSIGLI
RICORSO ORDINARIO EX ART. 414 C.P.C.
Nell’ipotesi in cui venga notificato un ricorso in materia di lavoro pubblico da parte di un
dipendente del comparto scuola o del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca: tre
possibilità:
1) notifica del ricorso rivolto contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca. La notifica è effettuata solo presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Bari. La notifica è corretta e non possono essere sollevate eccezioni concernenti la
ritualità della notifica. Due ipotesi:
Pervengono istruzioni direttamente dall’Avvocatura dello Stato per la costituzione in
giudizio, per le udienze, per il ritiro e la trasmissione della sentenza di primo grado.
Eseguire semplicemente le istruzioni, ma tenendo conto delle indicazioni riportate in
seguito.
- Non pervengono istruzioni, ma arriva direttamente il fascicolo di parte con la
costituzione in giudizio predisposti dall’Avvocatura dello Stato, perché la causa è
instaurata o al Tribunale di Trani o al Tribunale di Foggia o al Tribunale di Lucera (se
pende a Bari e l’Avvocatura dello Stato si costituisce in giudizio, provvede anche a tutte le
altre attività). In questo caso occorre provvedere al deposito del fascicolo nel termine di 10
giorni prima dell’udienza fissata dal giudice, partecipare alle udienze e ritirare e
trasmettere la sentenza di primo grado secondo le istruzioni fornite in una successiva parte
della presente trattazione.
2)
notifica del ricorso rivolto contro il Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca effettuata solo presso l’Amministrazione: due ipotesi
a) notifica presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca o
presso un organo periferico del Ministero ( USR o Ambito territoriale)
b) notifica presso un Istituto scolastico.
Trasmettere immediatamente il ricorso all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari
con una breve relazione sui fatti di causa, chiedendo istruzioni e rilevando che, in
entrambi i casi, la notifica non è corretta e si profilano due possibilità operative:
- non provvedere alla costituzione in giudizio e rilevare in udienza la nullità della
notifica, senza comparire a verbale, segnalando al giudice che il ricorso non è stato
notificato ritualmente presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente ai
sensi del combinato disposto dell’art 144 del c.p.c e dell’art.11 del RG decreto n.
1611 del 30 ottobre 1933.
- costituirsi regolarmente in giudizio, sanando la nullità e chiedendo il rigetto di tutte
le domande avanzate da controparte (ove ritenute inammissibili o infondate).
La decisione sulla scelta operativa spetta all’Avvocatura dello Stato, che deciderà
sull’opportunità di costituirsi in giudizio. In ogni caso, se la scelta sarà quella di non
costituirsi in giudizio, quando il giudizio è pendente a Bari sarà l’Avvocatura dello Stato
che si assumerà il compito di presentarsi dinanzi al Giudice per rilevare la nullità. Se la
causa pende a Trani, a Foggia o a Lucera, il compito di rilevare la nullità spetterà
all’Amministrazione che dovrà procedere come sopra indicato e cioè senza comparire a
verbale, ma rilevando al giudice che il ricorso non è stato ritualmente notificato presso
l’Avvocatura dello Stato competente.
3) notifica di un ricorso rivolto contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari e presso
l’Amministrazione periferica o presso un Istituto scolastico. La notifica è corretta e
non possono essere sollevate eccezioni concernenti la ritualità della notifica. Valgono le
istruzioni fornite sub 1).
ATTIVITA’ PRELIMINARI ALL’UDIENZA
1) l’Avvocatura dello Stato ha delegato l’Amministrazione si sensi dell’art. 417 bis c.p.c.. Un
dirigente viene incaricato di svolgere tutte le attività processuali del giudizio di primo
grado.
Prima attività è quella da svolgere in ufficio.
a) raccogliere tutta la documentazione concernente la controversia;
b) studiarla approfonditamente;
c) predisporre una memoria, seguendo lo schema in calce alla presente trattazione;
d) non dilungarsi eccessivamente sulla descrizione del fatto;
e) assicurarsi che l’atto di costituzione non contenga errori di alcun genere,
rileggendolo attentamente;
f) formare un fascicolo contenente un indice documentale con la elencazione
numerata di tutti i documenti da depositare: prima il ricorso, poi la memoria di
costituzione, poi tutti i documenti, data e firma; occorre far corrispondere il
numero degli allegati alla numerazione della memoria di costituzione (quindi, se in
memoria si richiama un documento occorre specificare che è allegato al fascicolo
di parte, indicandone il numero progressivo;
g) provvedere al deposito del fascicolo, contenente ricorso, memoria di costituzione e
documenti, portando con sé due copie libere della memoria e un’altra copia
integrale del fascicolo. Il deposito deve avvenire al massimo 10 giorni prima del
giorno previsto per l’udienza;
h) al momento del deposito far apporre il timbro DEPOSITATO con la firma del
cancelliere anche sull’indice del fascicolo in più e portarselo indietro in ufficio.
Tale timbro di deposito dimostra incontrovertibilmente sia la ritualità della
costituzione, sia il deposito di tutta la documentazione (questo impedisce o rende
inutile all’avvocato di controparte far sparire il fascicolo quando la causa è persa).
Nel caso in cui sia necessario richiedere mezzi istruttori (in particolare la prova
testimoniale), di regola, sarebbe opportuno chiedere all’Avvocatura dello Stato di
assumere direttamente la difesa. Questo non deve essere un espediente per non
accettare la delega dell’Avvocatura dello Stato, in quanto l’attività istruttoria deve
essere espletata solo nel caso in cui sia effettivamente necessaria (es. cause di
mobbing, o procedimenti disciplinari per fatti di un certo rilievo nei quali è inevitabile
provare tramite testi le violazioni del codice disciplinare commesse dal lavoratore).
Occorre inoltre ricordare che la richiesta di prova testimoniale non è ammissibile
quando i testi dovrebbero rispondere su fatti che devono essere invece
documentalmente provati (es. è inutile chiedere l’ammissione di una prova
testimoniale per far dire al teste il contenuto di una contestazione di addebiti. Il teste
deve essere invece citato per esporre i fatti commessi dal dipendente in violazione del
codice disciplinare).
Se i mezzi istruttori li richiede controparte l’impegno richiesto è meno gravoso, in
quanto si tratta soltanto di vigilare e controllare che tutto si svolga regolarmente (i testi
devono innanzitutto essere citati da controparte: questo significa che deve essere
notificato al teste un atto di citazione. Se controparte chiede di rinviare la causa perché
il teste non è venuto, occorre chiedere che sia esibita la citazione del teste ritualmente
notificata. In mancanza di produzione della citazione del teste, controparte decade
dalla prova. E occorre eccepirlo a verbale: “il prof. Tizio, presente in rappresentanza
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, eccepisce l’intervenuta
decadenza di parte ricorrente dalla richiesta prova testimoniale, in quanto quest’ultima
non ha provveduto alla notificazione della citazione al teste”.
ATTIVITA’ DI UDIENZA
a) partecipare alle varie udienze, riportandosi sempre alla memoria di costituzione e
chiedendo sempre la decisione della causa con il rigetto del ricorso;
b) se controparte fa richieste istruttorie (interrogatorio formale, prova testi, richiesta
di esibizione di atti, ecc.) opporsi all’ammissione delle dette richieste istruttorie e
chiedere sempre il rigetto del ricorso, rilevando che la causa è matura per la
decisione e non ha bisogno di alcuna attività istruttoria; se viene chiesta la prova
testimoniale nel ricorso introduttivo del giudizio: verificare se le circostanze
capitolate contengano valutazioni (ad es. Tizio era perfettamente sano di mente, il
motore era di buona qualità, la lezione del docente era di scarso livello, l’alunno
era aggressivo ecc.); verificare che non vi siano domande negative (ad es. Tizio
non è andato al bagno; Caio non ha mangiato a mensa; il docente non era in
classe). se il giudice ammette l’interrogatorio formale, ricordarsi che non c’è
l’obbligo di ammettere nulla (non si presta formula di impegno); occorre solo
difendere gli interessi dell’Amministrazione nella deposizione;
c) se il giudice ammette una prova testimoniale chiedere preliminarmente che i testi
siano ascoltati direttamente dinanzi al Giudice e non accettare l’audizione in
contraddittorio con l’avvocato di controparte. Poi occorre ascoltare attentamente
quello che dicono i testimoni, interrompendo la deposizione solo quando il teste
esprime valutazioni e non racconta fatti ai quali ha partecipato direttamente. Se il
teste dice di aver sentito da altri il verificarsi di alcuni fatti, la deposizione diventa
inammissibile; se controparte chiede di rinviare la causa perché il teste non è
venuto, occorre chiedere che sia esibita la citazione del teste ritualmente notificata.
In mancanza di produzione della citazione del teste, controparte decade dalla
prova. E occorre eccepirlo a verbale: “il prof. Tizio, presente in rappresentanza del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, eccepisce l’intervenuta
decadenza di parte ricorrente dalla richiesta prova testimoniale, in quanto
quest’ultima non ha provveduto alla notificazione della citazione al teste”;
d) comunque, se ci sono perplessità, è bene, in caso di prova testi, chiamare prima in
Avvocatura per avere chiarimenti dall’Avvocato dello Stato incaricato;
e) se il giudice ordina l’esibizione di atti, esibirli;
f) se controparte espone argomentazioni errate o contrastanti con norme di legge o di
decreti ministeriali o del contratto collettivo: contestarne la fondatezza e rilevarne
l’illegittimità e l’erroneità;
g) quando il giudice si riserva per la decisione o decide immediatamente la causa
leggendo il dispositivo, terminano le attività di udienza.
ATTIVITA’ SUCCESSIVE A QUELLE DI UDIENZA
Questa fase è una delle più delicate.
È quella che ha provocato più danni negli ultimi tempi.
La fine dell’attività d’udienza deve coincidere con l’inizio di una fase molto delicata per
l’Amministratore che ha ricevuto la delega di cui al 417 bis del c.p.c o che ha ricevuto
l’incarico di provvedere al deposito del fascicolo predisposto dall’Avvocatura dello Stato e di
svolgere le attività d’udienza, nonché di ritirare e trasmettere la sentenza di primo grado.
La preoccupazione deve essere il decorso del termine per impugnare la sentenza di primo
grado senza che l’avvocato dello Stato competente l’abbia letta in tempo.
Cosa fare?
Innanzitutto essere insistenti con le cancellerie per ottenere una copia autentica della sentenza
ai sensi dell’art. 14 della legge n. 103 del 1979 che così dispone:
“In tutti i giudizi e procedimenti civili, penali o amministrativi, eccettuati quelli regolati dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nei quali sia parte, anche non
costituita, un'amministrazione dello Stato, ovvero una regione, un'amministrazione pubblica
non statale o un ente, che abbiano affidato all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il
patrocinio e l'assistenza in giudizio, all'atto della pubblicazione di ogni sentenza o a seguito
della pronunzia di ogni ordinanza deve essere depositata una copia autenticata in carta libera a
disposizione dell'Avvocatura dello Stato. A tali adempimenti provvede il cancelliere o il
segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo giurisdizionale presso cui la
sentenza è pubblicata o l'ordinanza è depositata.”
Comunque, occorre vigilare sul deposito della sentenza in copia integrale, tenendo presente
che vi sono due termini di decadenza dall’impugnazione:
1) in caso di notificazione: 30 giorni dalla notificazione della sentenza.
2) In caso di deposito non seguito da notificazione: 6 mesi (senza alcun tipo di interruzione o
proroga dal deposito - o pubblicazione - della sentenza);
In conclusione se la sentenza è notificata il termine per l’impugnazione è comunque di trenta
giorni.
Se la sentenza non è notificata il termine è di sei mesi dalla data di deposito che risulta da un
timbro apposto dal cancellerie con la scritta DEPOSITATO che si trova in calce alla sentenza.
Regole fondamentali:
a) far arrivare quanto prima la sentenza all’Avvocatura dello Stato in copia autentica
(tenendo conto dei tempi tecnici e burocratici inevitabili: protocollo, digitalizzazione ecc.);
b) non fidarsi MAI di ciò che dicono gli avvocati di controparte o i cancellieri. Fidarsi solo
dei propri occhi che leggono la data del timbro di deposito apposto dal cancellerie;
c) qualora il cancelliere inviti a firmare per presa visione la sentenza, firmare solo e soltanto
quando viene consegnata una copia autentica della sentenza;
d) una volta acquisita copia della sentenza occorre trasmetterla immediatamente in
Avvocatura o mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con trasmissione brevi
manu;
e) nella malaugurata ipotesi in cui il termine di decadenza di sei mesi o di trenta giorni stia
per scadere, occorre trasmettere brevi manu la sentenza in Avvocatura, chiedendo
espressamente che sia esaminata subito dall’Avvocato dello Stato incaricato, prima che
l’impugnazione diventi irricevibile.
DIVERSE IPOTESI DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA
a) l’Avvocatura dello Stato è costituita in giudizio con una memoria firmata da un Avvocato
dello Stato: il termine di 30 giorni comincia a decorrere solo nel caso in cui la sentenza sia
notificata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari. Nel caso in cui la notifica
sia effettuata presso l’Amministrazione, nonostante la costituzione in giudizio
dell’Avvocatura dello Stato, il termine di 30 giorni non decorre. Ma quello di 6 mesi dal
deposito della sentenza continua a decorrere e quindi è comunque necessario trasmettere
subito la sentenza in Avvocatura.
b) L’Avvocatura dello Stato non è costituita in giudizio e c’è stata delega ai sensi dell’art.
417 bis c.p.c.; pertanto, la memoria di costituzione è stata firmata e depositata
dall’Amministrazione: in questo caso il termine breve di 30 giorni decorre sia nel caso in
cui la notificazione della sentenza sia avvenuta presso l’Amministrazione, sia nel caso in
cui la notificazione sia avvenuta presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari.
Anche in questo caso la trasmissione in Avvocatura deve avvenire al più presto secondo le
modalità sopra indicate.
RICORSO EX ART. 700 CPC
1)
2)
Nell’ipotesi in cui venga notificato un ricorso ex art. 700 cpc in materia di lavoro pubblico
da parte di un dipendente del comparto scuola o del Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca: tre possibilità:
notifica del ricorso rivolto contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca. La notifica è effettuata solo presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari.
La notifica è corretta e non possono essere sollevate eccezioni concernenti la ritualità della
notifica. Due ipotesi:
Pervengono istruzioni direttamente dall’Avvocatura dello Stato per la costituzione in
giudizio, per le udienze, per il ritiro e la trasmissione dell’ordinanza del Giudice del
lavoro. Eseguire semplicemente le istruzioni, ma tenendo conto delle indicazioni riportate
in seguito.
- Non pervengono istruzioni, ma arriva direttamente il fascicolo di parte con la
costituzione in giudizio predisposti dall’Avvocatura dello Stato, perché la causa è
instaurata o al Tribunale di Trani o al Tribunale di Foggia o al Tribunale di Lucera (se
pende a Bari e l’Avvocatura dello Stato si costituisce in giudizio, provvede anche a tutte le
altre attività). In questo caso occorre provvedere al deposito del fascicolo entro la data di
udienza fissata dal Giudice del lavoro, partecipare alle udienze e ritirare e trasmettere
l’ordinanza conclusiva del Giudice secondo le istruzioni fornite in una successiva parte
della presente trattazione.
notifica del ricorso ex art. 700 cpc rivolto contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca effettuata solo presso l’Amministrazione: due ipotesi
a)
notifica presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca o presso un
organo periferico del Ministero ( USR o Ambito territoriale)
b)
notifica presso un Istituto scolastico.
Trasmettere immediatamente il ricorso all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari
con una breve relazione sui fatti di causa, chiedendo istruzioni e rilevando che, in
entrambi i casi, la notifica non è corretta e si profilano due possibilità operative:
- non provvedere alla costituzione in giudizio e rilevare in udienza la nullità della
notifica, senza comparire a verbale, segnalando al giudice che il ricorso non è stato
notificato ritualmente presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente ai
sensi del combinato disposto dell’art 144 del c.p.c e dell’art.11 del RG decreto n.
1611 del 30 ottobre 1933.
- costituirsi regolarmente in giudizio, sanando la nullità e chiedendo il rigetto di tutte
le domande avanzate da controparte (ove ritenute inammissibili o infondate).
La decisione sulla scelta operativa spetta all’Avvocatura dello Stato, che deciderà
sull’opportunità di costituirsi in giudizio. In ogni caso, se la scelta sarà quella di non
costituirsi in giudizio, quando il giudizio è pendente a Bari sarà l’Avvocatura dello Stato
che si assumerà il compito di presentarsi dinanzi al Giudice per rilevare la nullità. Se la
causa pende a Trani, a Foggia o a Lucera, il compito di rilevare la nullità spetterà
all’Amministrazione che dovrà procedere come sopra indicato e cioè senza comparire a
verbale, ma rilevando al giudice che il ricorso non è stato ritualmente notificato presso
l’Avvocatura dello Stato competente.
3)
notifica di un ricorso ex art. 700 cpc rivolto contro il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca effettuata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di
Bari e presso l’Amministrazione periferica o presso un Istituto scolastico. La notifica
è corretta e non possono essere sollevate eccezioni concernenti la ritualità della notifica.
Valgono le istruzioni fornite sub 1).
ATTIVITA’ PRELIMINARI ALL’UDIENZA DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE
1)
-
-
-
l’Avvocatura dello Stato ha delegato l’Amministrazione si sensi dell’art. 417 bis c.p.c..
Un dirigente viene incaricato di svolgere tutte le attività processuali del giudizio
cautelare.
Prima attività è quella da svolgere in ufficio.
raccogliere tutta la documentazione concernente la controversia;
studiarla approfonditamente;
predisporre una memoria, seguendo lo schema in calce alla presente trattazione;
non dilungarsi eccessivamente sulla descrizione del fatto;
assicurarsi che l’atto di costituzione non contenga errori di alcun genere,
rileggendolo attentamente;
formare un fascicolo contenente un indice documentale con la catalogazione
numerica di tutti i documenti da depositare: prima il ricorso, poi la memoria di
costituzione, poi tutti i documenti, data e firma;
provvedere al deposito del fascicolo, contenente ricorso, memoria di costituzione e
documenti, portando con sé due copie libere della memoria e un’altra copia integrale
del fascicolo. Il deposito deve avvenire al massimo entro la prima udienza fissata dal
Giudice;
al momento del deposito far apporre il timbro DEPOSITATO con la firma del
cancelliere anche sull’indice del fascicolo in più e portarselo indietro in ufficio. Tale
timbro di deposito dimostra incontrovertibilmente sia la ritualità della costituzione,
sia il deposito di tutta la documentazione (questo impedisce o rende inutile
all’avvocato di controparte far sparire il fascicolo quando la causa è persa).
Normalmente, l’unica attività istruttoria che può essere svolta dal Giudice del lavoro in
un giudizio cautelare è l’audizione degli informatori.
Nel caso in cui sia necessario richiedere l’audizione di informatori, è bene chiedere
all’Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la difesa. Questo non deve essere
un espediente per non accettare la delega dell’Avvocatura dello Stato, in quanto
l’attività istruttoria di audizione di informatori va espletata solo nel caso in cui sia
effettivamente necessaria. Occorre inoltre ricordare che la predetta richiesta di
audizione di informatori non è ammissibile quando questi ultimi dovrebbero
rispondere su fatti che devono essere invece documentalmente provati.
Se l’audizione di informatori la richiede controparte l’impegno richiesto è meno
gravoso, in quanto si tratta soltanto di vigilare e controllare che tutto si svolga
regolarmente.
L’informatore viene semplicemente presentato in udienza, senza alcuna formalità
preliminare e viene interrogato su domande la cui ammissibilità viene vagliata dal
Giudice direttamente in udienza.
ATTIVITA’ DI UDIENZA NEL GIUDIZIO CAUTELARE
-
-
-
-
-
partecipare alle varie udienze, riportandosi sempre alla memoria di costituzione e
chiedendo sempre la decisione della causa con il rigetto del ricorso;
se controparte chiede l’audizione di informatori opporsi all’ammissione e chiedere
sempre il rigetto del ricorso, rilevando che la causa è matura per la decisione e non
ha bisogno di alcuna attività istruttoria;
se il giudice ammette l’audizione di informatori non ci sono problemi perché
saranno sentiti direttamente dinanzi al Giudice. Poi ascoltare attentamente quello
che dicono gli informatori, interrompendo la deposizione solo quando esprimono
valutazioni e non raccontano fatti ai quali hanno partecipato direttamente. Se
l’informatore dice di aver sentito da al
tri il verificarsi di alcuni fatti, la deposizione diventa inammissibile;
comunque, se ci sono perplessità, è bene, in caso di ammissione di informatori,
chiamare prima in Avvocatura per avere chiarimenti dall’Avvocato dello Stato
incaricato;
se controparte espone argomentazioni errate o contrastanti con norme di legge o di
decreti ministeriali o del contratto collettivo: contestarne la fondatezza e rilevarne
l’illegittimità e l’erroneità;
quando il giudice si riserva per la decisione o decide immediatamente la causa
leggendo il dispositivo, terminano le attività di udienza.
ATTIVITA’ SUCCESSIVE A QUELLE DI UDIENZA
Questa fase è una delle più delicate.
È quella che ha provocato più danni negli ultimi tempi.
La fine dell’attività d’udienza deve coincidere con l’inizio di una fase molto delicata per
l’Amministratore che ha ricevuto la delega di cui al 417 bis del c.p.c o che ha ricevuto
l’incarico di provvedere al deposito del fascicolo predisposto dall’Avvocatura dello Stato e di
svolgere le attività d’udienza, nonché di ritirare e trasmettere l’ordinanza che chiude il
giudizio cautelare monocratico.
La preoccupazione deve essere il decorso del termine per impugnare la predetta ordinanza
senza che l’avvocato dello Stato competente l’abbia letta in tempo.
Cosa fare?
Innanzitutto essere insistenti con le cancellerie per ottenere una copia autentica dell’ordinanza
ai sensi dell’art. 14 della legge n. 103 del 1979 che così dispone:
“In tutti i giudizi e procedimenti civili, penali o amministrativi, eccettuati quelli regolati dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nei quali sia parte, anche non
costituita, un'amministrazione dello Stato, ovvero una regione, un'amministrazione pubblica
non statale o un ente, che abbiano affidato all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il
patrocinio e l'assistenza in giudizio, all'atto della pubblicazione di ogni sentenza o a seguito
della pronunzia di ogni ordinanza deve essere depositata una copia autenticata in carta libera a
disposizione dell'Avvocatura dello Stato. A tali adempimenti provvede il cancelliere o il
segretario dirigente della cancelleria o segreteria dell'organo giurisdizionale presso cui la
sentenza è pubblicata o l'ordinanza è depositata.”
Comunque, occorre vigilare sul deposito in cancelleria dell’ordinanza in copia integrale,
tenendo presente che vi sono due termini di decadenza dall’impugnazione:
1) in caso di notificazione: 15 giorni dalla notificazione dell’ordinanza.
2) In caso di deposito non seguito da notificazione: 15 giorni (senza alcun tipo di interruzione
o proroga) dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della cancelleria o dalla presa
visione in cancelleria;
In conclusione se l’ordinanza è notificata il termine per l’impugnazione è comunque di 15
giorni dalla notifica.
Se l’ordinanza non è notificata il termine è di 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da
parte della cancelleria o dalla presa visione in cancelleria.
Regole fondamentali:
a) far arrivare quanto prima l’ordinanza all’Avvocatura dello Stato in copia autentica
(tenendo conto dei tempi tecnici e burocratici inevitabili: protocollo, digitalizzazione ecc.);
b) non fidarsi MAI di ciò che dicono gli avvocati di controparte o i cancellieri. Fidarsi solo
dei propri occhi che leggono la data di notificazione o la data di materiale ricezione della
comunicazione della cancelleria che avvisa del deposito dell’ordinanza del Giudice;
c) qualora il cancelliere inviti a firmare per presa visione l’ordinanza, firmare solo e soltanto
quando viene consegnata una copia autentica dell’ordinanza;
d) una volta acquisita copia dell’ordinanza occorre trasmetterla immediatamente in
Avvocatura con trasmissione brevi manu (i tempi sono così stretti da precludere ogni altra
possibilità di trasmissione in tempo utile per la proposizione di un reclamo), chiedendo
espressamente che sia esaminata subito dall’Avvocato dello Stato incaricato prima che
l’impugnazione diventi irricevibile.
DIVERSE IPOTESI DI NOTIFICAZIONE DELL’ORDINANZA
­
l’Avvocatura dello Stato è costituita in giudizio con una memoria firmata da un Avvocato
dello Stato: il termine di 15 giorni comincia a decorrere solo nel caso in cui l’ordinanza sia
notificata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari. Nel caso in cui la notifica
sia effettuata presso l’Amministrazione, nonostante la costituzione in giudizio
dell’Avvocatura dello Stato, il termine di 15 giorni non decorre, ma vi è comunque la
conoscenza dell’ordinanza e conviene comunque non rischiarare e trasmettere subito brevi
manu l’ordinanza presso l’Avvocatura dello Stato.
­
L’Avvocatura dello Stato non è costituita in giudizio e c’è stata delega ai sensi dell’art.
417 bis c.p.c.; pertanto, la memoria di costituzione è stata firmata e depositata
dall’Amministrazione: in questo caso il termine 15 giorni decorre sia nel caso in cui la
notificazione dell’ordinanza sia avvenuta presso l’Amministrazione, sia nel caso in cui la
notificazione sia avvenuta presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari. Anche in
questo caso la trasmissione in Avvocatura deve avvenire al più presto secondo le modalità
sopra indicate.
SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414
CPC
Cont………../……….
TRIBUNALE DI …….. - SEZIONE LAVORO
MEMORIA DI COSTITUZIONE
PER
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro
tempore e l’Istituto X, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e
difesi dal dott. Tizio Silla, in virtù di delega conferita ai sensi dell’art. 417 bis del c.p.c.
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari con nota in data ……. n°….. , domiciliati, in
………., alla via…….presso la sede dell’Istituto X;
RESISTENTI
CONTRO
Caia Sempronia rappresentata e difesa dall’avv.to Lucio Mevio
RICORRENTE
Udienza del 15 luglio 2013
R.G.:1/2013
Giudice del lavoro: dott. Mario Catone
PREMESSA DEL RICORRENTE
Il ricorrente è docente a tempo indeterminato presso……
Riportare sommariamente i fatti di causa come esposti dal ricorrente.
Dopo ciò dire:
Con ricorso notificato in data…. il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“riportare letteralmente le conclusioni del ricorrente”
******************
Tutto ciò premesso, si costituiscono in giudizio con il presente atto il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore e l’Istituto
X, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dal dott. Tizio
Silla, in virtù di delega conferita ai sensi dell’art. 417 bis del c.p.c. dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato di Bari con nota in data ……. n°….. , il quale impugna e contesta
ogni avverso dedotto, prodotto e concluso, chiedendo il rigetto delle domande proposte da
parte
ricorrente.
Con
il presente
scritto
difensivo,
in
particolare,
il difensore
dell’Amministrazione resistente espone le ragioni giuridiche e di fatto che sono a
fondamento della richiesta di rigetto dell’avverso ricorso
DIFESA DELL’AMMINISTRAZIONE RESISTENTE
IRRICEVIBILITA’ DEL RICORSO PER TARDIVITA’
Si eccepisce preliminarmente l’irricevibilità del ricorso, in quanto notificato tardivamente in
data…..(pensiamo alle ipotesi di impugnazione di licenziamento che è soggetta a termine
di decadenza).
DIFETTO DI GIURISDIZIONE
Si eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, essendo
competente nella presente fattispecie il Giudice amministrativo, atteso che la controversia
riguarda….. (per esempio una procedura concorsuale).
INCOMPETENZA
Si eccepisce preliminarmente l’incompetenza territoriale dell’adito Giudice del lavoro, in
quanto Giudice competente è il Tribunale di Bari sezione lavoro, considerato che il
ricorrente presta attualmente servizio nell’istituto scolastico Fermi di Bari.
INAMMISSIBILITA’
Ancora in linea preliminare si eccepisce l’inammissibilità del ricorso
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Sempre in linea preliminare si eccepisce il difetto di legittimazione attiva, in quanto il
ricorrente non è un lavoratore dipendente
DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Ancora in linea preliminare, in quanto il lavoratore non è dipendente dell’Amministrazione
resistente.
PRESCRIZIONE TOTALE O PARZIALE DEI CREDITI VANTATI
In ultima analisi, ma ancora in linea preliminare, si eccepisce, ai sensi dell’art. 2948 n°4
cpc, la prescrizione quinquennale di tutte le pretese retributive avanzate da parte
ricorrente.
MERITO
Nella denegata ipotesi tutte le questioni preliminari sollevate dovessero essere ritenute
infondate dall’On.le Giudicante, non per questo l’avverso ricorso e le avverse domande
possono essere accolte.
Infatti, ……….(inserire tutte le contestazioni nel merito in difesa degli interessi
dell’Amministrazione resistente).
Spiegare in base a quali disposizioni di legge o regolamentari l’Amministrazione ha posto
in essere i provvedimenti impugnati da controparte.
Spiegare le ragioni di opportunità che hanno indotto l’Amministrazione ad adottare i
provvedimenti impugnati.
Spiegare perché le norme invocate da controparte per l’annullamento o la modifica dei
provvedimenti o comportamenti della PA che sono impugnati o contestati non possono
essere applicate al caso di specie.
Se c’è giurisprudenza da richiamare, a questo punto è il caso di richiamarla
In caso di domande risarcitorie: dire sempre che non ci sono i presupposti del risarcimento
del danno e cioè la condotta colpevole, l’evento dannoso e soprattutto il nesso di causalità
tra condotta colpevole ed evento dannoso.
Se si tratta di cause in cui si discute di fatti commessi da funzionari o dipendenti della PA:
dire sempre che manca la prova della commissione di questi fatti, prova che è a carico di
chi agisce.
QUANTUM
Se si tratta di cause in cui è richiesto il pagamento di somme di denaro o il risarcimento di
danni contestare anche la quantificazione:
“Si contesta in ogni caso l’ammontare del quantum del danno richiesto, allo stato ancora
indimostrato.
Si invita controparte a dare la rigorosa prova del danno subito, opponendosi sin da ora
all’ammissione di CTU, quanto meno sino a quando l’attore non avrà dato prova sull’an
della propria pretesa”.
Tutto ciò premesso, le Amministrazioni resistenti, come in epigrafe rappresentate e difese,
rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l’On. Giudice adito, respinta ogni avversa domanda deduzione ed eccezione, così
giudicare;
dichiarare l’irricevibilità ……….
dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario ……..
dichiarare l’incompetenza del Tribunale adito e dichiarare competente il Tribunale di….
dichiarare il difetto di legittimazione attiva……….
dichiarare il difetto di legittimazione passiva…….
dichiarare la prescrizione di ogni avverso diritto vantato…..
dichiarare l’infondatezza dell’avverso ricorso proposto per le ragioni esposte nella parte
motiva del presente atto;
c.
per l’effetto, dichiarare la avanzata domanda risarcitoria infondata in fatto e in diritto,
d.
condannare parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti e onorari del presente
giudizio”.
In via istruttoria, con riferimento alla richiesta di interrogatorio formale avanzata da parte
ricorrente (qualora sia stato richiesto), ci si oppone alla ammissione, in quanto trattasi di
istanza volta a invertire l’onere della prova che grava di fatto su chi agisce. Dedurre,
inoltre, che l’interrogatorio formale è, nel caso di specie, del tutto superfluo e comunque
inutile
*********************
Si chiede, infine che sia ammessa prova testimoniale sulle seguenti circostanze precedute
da “Vero che”
­
esporre circostanze di fatto e non valutazioni
­
mai esporre circostanze negative tipo: “vero che il dirigente non entrò nell’aula?”
­
evitare di riportare circostanze che sono documentalmente provate.
Si indicano in qualità di testi:
1) Luigi Rossi nato a Bari il 10.12.1975 e residente in Altamura (BA) via Kennedy n. 50,
dipendente dell’Istituto X.
2) Teresa Bianchi nata a Bari il 15.02.1970 e residente a Bari in via Luigi Einaudi n. 15,
dipendente dell’istituto X.
Si allegano i seguenti documenti:
1) ricorso introduttivo
2) memoria di costituzione
3) contestazione di addebiti
4) ….
5) ….
Bari, 14 febbraio 2013
Dott. Tizio Silla
INDICE DOCUMENTALE
Ricorso
Memoria di costituzione
1.
decreto
2.
decreto
3.
disposizione
4.
nota
5.
circolare
Bari, 14 febbraio 2013
Dott. Tizio Silla