il Coltivatore Reggiano n. 4

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il Coltivatore Reggiano n. 4
Il coltivatore Reggiano - Ottobre/Novembre 2012 - numero 04 del 19/11/2012 - Poste Italiane
Spa / Spedizione in abbonamento postale - 70% - LO/BS – prezzo € 1,00 – Contiene I.P. e I.R.
NUMERO 04 - ottobre/novembre 2012
Il coltivatore
A cura della Coldiretti di Reggio Emilia
ARTICOLO 62:
VADEMECUM
OPERATIVO
CONDIZIONALITà, AVVICENDAMENTO COLTURE
editoriale
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Al debutto dell’articolo 62,
luci ed ombre
Art. 62: vademecum operativo
Esempio contratto di vendita
Esempio documento di trasporto
Esempio fattura
La condizionalità e le coltivazioni
Direttiva nitrati.
Arrivano le conseguenze
Al via le misure agroamibientali
Il Coltivatore Reggiano
N° 04 - Ottobre/Novembre 2012
Proprietario: Federazione Provinciale Coldiretti
Direttore responsabile: Giovanni Pasquali
Autorizzazione del Tribunale
Di Reggio Emilia n. 82 del 8.05.1954
Redazione e amministrazione:
via Nicolò Copernico 28/a -42124 Reggio Emilia
Redazione: Sabrina Campani
Pubblicità, impaginazione e stampa:
Kaiti expansion s.r.l.
via Dei Gonzaga, 18, Reggio Emilia
tel. 0522.924196 - fax 0522.232317
Al debutto dell’articolo 62,
luci ed ombre
è
È arrivato il momento dell’entrata in vigore dell’articolo 62 che regola la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari. È innegabile che il suo avvento abbia
sollevato qualche trambusto e, com’era prevedibile, provocato confusione nel
settore anche a causa di interpretazioni stravaganti e errate.
L’articolo 62 ha dato il via ad una nuova epoca per la filiera agroalimentare italiana che porta con se il merito di qualificare come tali i comportamenti illeciti
e instaurare rapporti chiari e trasparenti nelle transazioni commerciali tutelando, in particolare, la parte debole che di frequente è l’agricoltore e superando
usi atavici che legittimavano posizioni di potere, o strapotere, con contratti capestro e tempi di pagamento lunghissimi.
I due aspetti più importanti della normativa, i tempi di pagamento e l’obbligo
dei contratti, obbligano a comportamenti di virtuosità e di chiarezza.
I “prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione medio” dei prodotti
agricoli sono ora considerati pratica commerciale sleale. Il principio trova sostegno anche nel recente regolamento comunitario sui rapporti contrattuali nel
settore del latte (pacchetto latte) in cui si evidenzia che bisogna risolvere il problema della trasmissione del prezzo lungo la filiera, in particolare per quanto
riguarda i prezzi franco azienda, “il cui livello non evolve generalmente in linea
con l’aumento dei costi di produzione”.
La valutazione è dunque complessivamente positiva per la trasparenza, la correttezza e la lealtà commerciale che porta con se.
Aspetti sfavorevoli certo ce ne sono. La burocrazia certamente aumenta in caso
di stipula di un contratto mentre è sicuramente più semplice l’applicazione in
caso di bolle o fatture anche se la forma scritta tutela maggiormente il venditore anche in caso di fallimento dell’acquirente. Non sono state introdotti limiti
di tolleranza per i soggetti obbligati e sono state individuate sanzioni pesanti sia
per la mancata stipula del contratto che per il non rispetto dei tempi di pagamento, anche per ritardi minimi dovuti ad errori o dimenticanze.
L’entrata in vigore delle nuove norme e quindi l’intervento per il riequilibrio il
potere contrattuale lungo la filiera agroalimentare tra distribuzione e produttori e per il rispetto dei termini di pagamento non deve però rappresentare per
chi acquista un alibi a rivedere al ribasso i compensi che spettano ai produttori.
Sarebbe un comportamento molto grave che sarà nostra premura denunciare
con tutta la forza se e quando dovesse verificarsi.
Il settore zootecnico è forse quello per l’agricoltura reggiana sta vivendo l’entrata in vigore di queste norme con maggiore incertezza. Infatti nelle transazioni
economiche il produttore non è avvantaggiato da alcun beneficio per quanto riguarda la produzione, in quanto conferita a cooperative sociali che sono
escluse, mentre di contro si trova a dover anticipare i pagamenti, ad esempio
del mangime, rispetto ai precedenti accordi che consentivano margini di trattativa maggiori. Stiamo concretizzando strumenti finanziari per coprire i saldi
rimasti inevasi degli acquisti effettuati prima dell’entrata in vigore della legge.
[email protected] - kaiti.it
Stampatore: Intergrafica Verona - 37134 Verona
Giovanni Pasquali
Il coltivatore
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primo piano
Art. 62:
vademecum operativo
Dal 24 ottobre è entrato in vigore. Contratti scritti, pagamenti 30 o 60 giorni. I
prodotti: agricoli e alimenti
A
AMBITO DI APPLICAZIONE
In via generale, sono soggetti alle disposizioni
contenute nell’art.62 D.L 1/2012 i contratti e
le relazioni commerciale, aventi ad oggetto la
cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il
consumatore finale.
TRANSAZIONI ESCLUSE
Fausto Castagnetti
Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari con contestuale consegna e
pagamento del prezzo pattuito non
rientrano nel campo di applicazione
dell’art. 62.
Oltre a quelle concluse con il consumatore
finale sono escluse dall’ambito applicativo
dell’art 62 le seguenti ulteriori transazioni
commerciali:
• I conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati dagli imprenditori alle
cooperative agricole di cui art.4 comma 2
DLds 228/01 a condizione che gli imprenditori siano soci delle cooperative medesime.
Al contrario, sono soggetti gli acquisti di prodotti agricoli, ancorché omogenei per tipologia a quelli ricevuti in conferimento dai soci,
destinati alla trasformazione o commercializzazione, che la cooperativa pone in essere nei
confronti di terzi non soci.
Es. caseificio che trasforma latte in parmigiano
reggiano e che, oltre a ricevere il latte in conferimento dai propri soci acquista latte da fornitori non soci, giuste le previsioni statutarie;
• I conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle
organizzazioni di produttori di cui al D.Lgs
n. 102/2005 a condizione che gli imprenditori
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siano soci delle stesse.
• I conferimenti di prodotti ittici operati tra
imprenditori ittici di cui all’art. 4 del D.Lgs n.
4/2012.
AMBITO TERRITORIALE
Le transazioni in oggetto sono soggette alla
disciplina di cui all’art 62 qualora la consegna
avvenga nel territorio italiano. Ne deriva che
le importazioni sono soggette; le esportazioni
NO.
DEFINIZIONI
Sono definiti:
a) Prodotti agricoli: sono i prodotti elencati nell’allegato 1 di cui all’art 38, comma 3 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Trattasi di un elenco completo comprendente prodotti provenienti dall’azienda agricola (animali vivi, carni, latte, piante e prodotti
delle floricolture, cereali, ortaggi, frutta, foglie,
foraggi, ecc…). L’elenco comprende anche gli
alimenti preparati per gli animali e quindi sono
compresi tutti i mangimi e prodotti similari
come gli integratori.
b) Prodotti alimentari (o derrate o alimento): sono i prodotti di cui all’art 2 del Reg. CE
n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002. Trattasi di qualsiasi
sostanza o prodotto trasformato, parzialmente
trasformato o non trasformato, destinato a essere ingerito o che si preveda ragionevolmente
possa essere ingerito da esseri umani.
c) Prodotti deteriorabili:
- prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o
un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
- prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, com-
primo piano
prese erbe e piante aromatiche anche se posti
in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo non superiore
ai 60 giorni;
- prodotti a base di carne (salumi, prosciutti
come anche la carne congelata) che presentino le caratteristiche fisico-chimiche già elencate al comma 4 dell’art 62 del D.L n. 1/2012 .
- tutti i tipi di latte.
La durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) di cui art. 62 comma 4 si riferisce
alla durata complessiva del prodotto stabilita
dal produttore.
CARATTERISTICHE
DEI CONTRATTI DI CESSIONE
I contratti di cessione devono essere stipulati
in forma scritta e indicare, a pena di nullità,
la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
Forma scritta: per forma scritta deve inten-
dersi qualunque forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a
mezzo telefax, firmata da entrambe le parti.
Da tale comunicazione deve tuttavia risultare
la volontà delle parti di costituire, regolare o
estinguere un rapporto giuridico patrimoniale
avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e/o alimentari.
Elementi essenziali: oltre al contratto scritto
e/o accordo quadro e/o accordo interporfessionale sono ritenuti validi, a condizione che
contengano tutti gli elementi essenziali del
contratto, anche:
a) i contratti di cessione dei prodotti;
b) i documenti di trasporto o di consegna, o
la fattura;
c) gli ordini di acquisto nei quali l’acquirente
commissiona la consegna dei prodotti.
Tuttavia nei caso di documenti di trasporto, di
consegna o di fatture, per assolvere i requisiti
formali richiesti dall’art 62 comma 1, (ed integrare quindi, di fatto la sussistenza di un contratto in forma scritta) tale documenti dovran-
Il coltivatore
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primo piano
no riportare la dicitura “Assolve agli obblighi
di cui all’art 62, comma 1, del decreto legge
24 gennaio 2012, n.1”.
TERMINI DI PAGAMENTO,
FATTURAZIONE E INTERESSI DI MORA
Il pagamento deve essere effettuato entro il
termine legale di trenta giorni per le merci deperibili e di sessanta giorni per le altre
merci; il termine inizia a decorrere dall’ultimo
giorno del mese di ricevimento della fattura.
Ai fini della decorrenza dei termini di cui sopra, in mancanza di certezza circa la data
di ricevimento della fattura, si assume che
quest’ultima sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti.
L’art. 62 del DPR 633/72 prevede 3 modalità di
emissione della fattura:
- Fattura Immediata: deve essere emessa nella
giornata di consegna.
- Fattura Differita: deve essere emessa entro il
giorno 15 del mese successivo a quello di consegna in modo riepilogativo per tutte le consegne del mese precedente.
- Fattura Elettronica: viaggia nel circuito elettronico e necessita che anche il cliente disponga di un sistema idoneo a ricevere.
Esempi di fatturazione:
Per i beni consegnati dopo il 24 ottobre ed entro il 30 ottobre la fattura deve essere emessa
entro il 15 novembre, e dal 30 novembre decorrono i 30/60 giorni per il pagamento.
È previsto l’obbligo, a carico del cedente, di separata emissione della fattura per cessioni di
prodotti assoggettate a termini di pagamento
differenti; in buona sostanza una cessione di
merci sia deperibili che no comporta l’emissione di due differenti documenti.
Alla scadenza dei termini 30 o 60 giorni, come
sopra determinata, decorrono gli interessi di
mora cosi come previsto dall’art 6 del Decreto Attuativo. Gli interessi giusto il contenuto
dell’art 62 comma 3, sono inderogabili.
Ai fini della determinazione degli interessi
dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento, la data di ricevimento della fattura è
validamente certificata nei soli casi di:
• consegna a mano;
6 Il coltivatore
• invio a mezzo a/r;
• invio a mezzo PEC;
• impiego dei sistemi EDI o altro mezzo equivalente come previsto dalla normativa fiscale (es.
fattura elettronica).
Come è immediato constatare, non è previsto
l’invio a mezzo posta ordinaria.
Per quanto riguarda la cessione di prodotti alcoolici (vino, birra, prodotti intermedi ecc) è
fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 della legge 18 febbraio 1999 n.28 (…i corrispettivi devono essere versati 60 giorni dal momento della
consegna o ritiro dei beni medesimi).
ESEMPIO:
Vendita di bovini
(merce non deperibile)
Documento di trasporto / fattura accompagnatoria in sostituzione del contratto scritto, devono contenere:
• durata: presente consegna
• quantità: bovini numero ….
• caratteristiche prodotto venduto:
bovini vivi
• prezzo: indicare il prezzo di vendita
• pagamento: indicare la modalità
• tempi di pagamento: 60 giorni fine
mese ricevimento fattura
• dicitura obbligatoria: “Assolve agli
obblighi di cui all’art 62, comma 1,
del decreto legge 24 gennaio 2012,
n.1”.
Cessione di beni
Con prezzo da determinare
Citare nel documento di accompagnamento o
nella fattura di acconto anche: “CESSIONE DI
BENE CON PREZZO DA DETERMINARE” D.M.
15/11/1975.
Pratica frequente in agricoltura:
• Mais ceduto in Settembre e il prezzo sarà determinato più avanti in base alle mercuriali della CCIAA.
• Latte venduto col “prezzo di Riferimento” che
sarà determinato l’anno successivo.
• Bovini venduti con prezzo ancora da determinare con riferimento alle mercuriali della
CCIAA.
primo piano
DIVIETO DI PRATICHE COMMERCIALI
E SLEALI
Le disposizioni di cui all’art. 62 vietano qualsiasi
comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale
imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che:
- prevedano a carico di una parte l’inclusione
di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto
all’oggetto principale della fornitura.
- Escludano l’applicazione d’interessi di mora a
danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero crediti.
- Determinano prezzi palesemente al disotto
dei costi di produzione dei prodotti oggetto
della cessione.
- Prevedono nel contratto una clausola che
obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna del prodotto, un
termine minimo prima di poter emettere la
fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual
caso la fattura potrà essere messa solo successivamente all’ultima consegna del mese.
SANZIONI
Oltre a sanzioni di tipo penale nel caso in cui il
comportamento posto in atto costituisca reato, l’art. 62 prevede sanzioni di carattere amministrativo e precisamente:
• da euro 516,00 a euro 20.000,00 per il contraente, ad eccezione del consumatore finale,
che contravviene all’obbligo della redazione
del contratto in forma scritta o non indica sul
contatto gli elementi obbligatori;
• da euro 516,00 a euro 3.000,00 per il contraente, ad eccezione del consumatore finale,
che pone in essere pratiche commerciali sleali;
• da euro 500,00 a euro 500.000,00 per il debitore che non rispetti i termini di pagamento.
Sono previsti elementi di graduazione delle
sanzioni (fatturato dell’azienda, ricorrenza e
misura dei ritardi, valore dei beni oggetto di
cessione etc.).
RUOLO E FUNZIONI DELL’AUTORITà
GARANTE DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO
Sono affidate all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la vigilanza sull’applicazione delle disposizioni qui commentate e
l’irrogazione delle sanzioni previste; l’Autorità
potrà avvalersi del supporto operativo della
Guardia di Finanza.
Essa potrà provvedere d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.
ENTRA IN VIGORE
Le norme contenute nell’art. 62, come integrato dal decreto Attuativo, si applicano ai
contratti stipulati a decorrere dal 24 ottobre
2012.
I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, devono essere adeguati entro il 31
dicembre 2012.
Le fatture già emesse alla data del
24.10.2012 non sono soggette al rispetto
degli adempimenti dell’art.62.
Il coltivatore
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Esempio
CONTRATTO DI VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI CONTENETE GLI ELEMENTI
ESSENZIALI AI SENSI DELLA’RT. 62, COMMA 1, DECRETO-LEGGE 1/2012 – LEGGE 27/2012
La parte venditrice............................................................... con sede in.......................... C.F. ..............................partita IVA...................................................
in persona del......................................................................... nato a .................................... il....................................residente a....................................................
e
La parte acquirente............................................................. con sede in.......................... C.F................................ partita IVA..................................................
in persona del......................................................................... nato a..................................... il....................................residente a....................................................
PREMESSO CHE
La parte venditrice è imprenditore agricolo e svolge l’attività di....................................................................................................................................
La parte acquirente svolge l’attività di...........................................................................................................................................................................................
Tutto ciò premesso le parti succitate stipulano il seguente contratto di vendita contenente gli elementi essenziali di cui
all’art. 62 del decreto-legge 1/2012 convertito nella legge 27/2012 ai sensi e per gli effetti della medesima norma.
Durata (Validità contratto)
Dal................................ Al................................ / Sino al................................/
Prodotto - Caratteristiche e descrizione
Quantità (giornaliera, settimanale, mensile, anno)
Modalità di consegna
Trasporto a cura di...............................................................................................
Trasporto franco....................................................................................................
Prezzo
Riferimento: listini venditore / bollettini Cciaa /da determinare
(D.m. 15/11/1975) / da determinare concordemente fra le parti
per ciascuna consegna
Premi e penalità
Termine di pagamento
Deteriorabili entro 30 gg. (dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura). Non deteriorabili 60 gg. (dall’ultimo giorno
del mese di ricevimento della fattura)
Modalità di pagamento
Rimessa diretta / Riba entro … (30 o 60) giorni fine mese ricevimento fattura / alla consegna
Modalità emissione fattura
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura valgono le disposizioni del codice civile e dell’art. 62 D.l. 1/2012.
Luogo
Data
Firma Venditore
Firma Acquirente
8 Il coltivatore
Esempio
cedente o mittente:
Azienda
Indirizzo
Cod. Fiscale - Part. Iva
CAUSALE DEL TRASPORTO:
DOCUMENTO DI TRASPORTO - D.D.T
N._____________________ DEL____________________________
D.P.R. 472 DEL 14.08.1996- D.P.R. DEL 21.12.1996
CESSIONARIO O DESTINATARIO:
Cliente
Indirizzo
Cod. Fiscale - Part. Iva
Luogo di destinazione:
descrizione dei beni
Unità di misura
Quantità
Prezzo
Modalità di pagamento:
Tempi di pagamento:
Trasporto a mezzo:
cedente
vettore
Data e ora del ritiro:
cessionario
Vettore:
Annotazioni:
firma mittente
firma vettore
firma destinatario
Assolve agli obblighi di cui all’art.62, comma1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1
Il coltivatore
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Esempio
Denominazione AZIENDA
Indirizzo
CAP Città (Prov)
Codice Fiscale / Partita Iva
FATTURA N. XXXXXXX DEL XX.XX.XXXX
Spett.le
Azienda Cliente
Indirizzo
CAP Città (Prov)
Codice Fiscale - Partita Iva
Rif. DDT
Descrizione
Q.tà
Prezzo unitario
Descrizione dei beni o della merce
Imponibile
Imposta Iva
Totale Fattura
Modalità di pagamento:
Tempi di pagamento:
Firma delle parti:
Assolve agli obblighi di cui all’art.62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1
10 Il coltivatore
Importo
% Iva
adempimenti
condizionalità
coltivazioni
La
e le
C
Avvicendamento delle colture per mantenere sano il terreno agricolo
La condizionalità rappresenta gli impegni che
gli agricoltori devono rispettare per accedere
agli aiuti comunitari diretti. La tutela dell’ambiente, la sicurezza alimentare dei consumatori, la salvaguardia igienico-sanitaria e
il benessere degli animali sono gli obiettivi
fondamentali che ha posto l’Unione europea.
In questo modo attraverso l’applicazione
della condizionalità l’Unione europea fa rispettare le buone pratiche agricole e modalità operative più rispettose della sicurezza
alimentare, dell’ambiente e del benessere
animale.
Gli adempimenti, che le aziende agricole devono rispettare per poter beneficiare di pagamenti diretti, sono da tempo in vigore ma
solamente a partire dal 2005 il rispetto di tali
adempimenti è diventata “condizione” necessaria per percepire gli aiuti diretti.
Tra gli impegni minimi di carattere agronomico riconducibili alle Buone Condizioni
Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.), è
presente all’interno dell’Obiettivo 2, relativo
al mantenimento della sostanza organica del
suolo, una norma che riguarda l’avvicendamento delle colture (standard 2.2).
Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l’avvicendamento
delle colture sullo stesso appezzamento di
terreno agricolo.
Per standard 2.2 (avvicendamento delle colture) si dispone una durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni.
Non potranno dunque avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei
alcuni cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio,
scagliola, farro, mais e sorgo.
Per monosuccessione di cereali s’intende la
coltivazione dello stesso cereale sul medesimo
appezzamento per 2 o più anni consecutivi.
La successione di frumento duro, frumento
tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena,
miglio, scagliola, farro è considerata, ai fini di
questo standard, come monosuccessione dello stesso cereale.
Il conteggio degli anni di monosuccessione
decorre a partire dall’anno 2008.
Gli agricoltori, quindi, che hanno adottato la
monosuccessione a partire dal 2008, primo
anno di applicazione, dovranno nel 2013 cam-
Angelo Cabassi
Il coltivatore
11
adempimenti
biare per forza coltura.
Non interrompono la monosuccessione le
colture intercalari in secondo raccolto.
Il mancato rispetto di questa norma porta a
delle decurtazioni dei premi comunitari.
L’infrazione è graduata in relazione alla superficie interessata e all’appartenenza o meno ad
area Natura 2000. In caso di negligenza la percentuale di decurtazione è 3 oppure 5%.
Se, invece, la superficie interessata è maggiore
di 8 ettari o pari ad almeno l’80% della superficie a seminativo, l’infrazione è intenzionale e
la decurtazione è del 20%.
La decurtazione si applica linearmente a tutti
i premi delle domande assoggettate alla condizionalità (DU-214-211-212- ecc.): inoltre se
l’azienda ha un premio direttamente collegato allo standard, quest’ultimo decade completamente.
Deroghe
Rispetto a questo standard la deroga è ammessa nei casi di:
a. monosuccessione di riso;
b. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del
terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del
cereale coltivato nel “periodo in deroga” o, in
alternativa, mediante l’adozione di tecniche
agronomiche e colturali atte ad assicurare il
mantenimento della sostanza organica nel
terreno, ove siano previsti sistemi di tracciabilità dell’uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici. Per “periodo in deroga” si intende
ogni anno successivo al termine della durata
massima prevista per la monosuccessione;
c. eventuali specifiche prescrizioni inerenti
l’avvicendamento, limitatamente alle zone
montane.
Nel caso di ricorso a quest’ultima deroga e di
accertamento della diminuzione del livello di
sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione
o altri interventi di fertilizzazione organica.
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per lo Sviluppo Rurale:
l’Europa Investe nelle zone rurali
12 Il coltivatore
adempimenti
Direttiva nitrati.
Arrivano le conseguenze
Difficile applicazione delle indicazioni della nuova direttiva nitrati per le aziende zootecniche
L
La stagione invernale porta con se i divieti di
spandimento e le aziende zootecniche si trovano a dover gestire con enormi difficoltà i
letami e i liquami degli allevamenti.
Con l’applicazione della nuova direttiva nitrati non è più possibile rilasciare deroghe
al divieto invernale di spandimento in zone
vulnerabili, ad eccezione dello spandimento
dei letami sui prati stabili se consentito dalla
Provincia competente e comunque mai nel
periodo dal 15 dicembre al 15 gennaio.
Coldiretti ha già da tempo sollecitato al riguardo la Provincia di Reggio Emilia che sta
provvedendo al rilascio della deroga specifica. La normativa ha inoltre introdotto alcuni
obblighi per effettuare lo spandimento relativi a distanza e tempo. Infatti, ora non si può
spandere entro 50 metri dalle abitazioni e
100 metri dai centri abitati, e confermando il
divieto nel periodo compreso tra novembre e
gennaio, per il quale, in zona vulnerabile, non
è più possibile ottenere deroghe.
Coldiretti ha chiesto alla Regione Emilia Romagna di modificare le distanze e di diversificare i periodi tenendo conto delle consuete
condizioni meteorologiche, ad esempio liberando il mese di novembre e vietando il mese
di febbraio, in cui solitamente, soprattutto
nelle zone montane, i terreni sono coperti
dalla neve. È già stato accolta la richiesta di
mantenere i cumuli di letame in campo fino a
6 mesi, contro i 3 della normativa precedente.
Considerata le difficoltà della nuova normativa è opportuno che le aziende zootecniche
adeguino, qualora necessario, le vasche di
stoccaggio che permettano una autonomia in
grado di superare i mesi invernali di divieto di
spandimento.
Il coltivatore
13
adempimenti
Al via le
misure agroambientali
Misura 214 del Piano di Sviluppo Rurale. Domande entro il 14 dicembre 2012
è
Giuseppe Simonazzi
È stato pubblicato il nuovo bando relativo
alle misure agro ambientali. Le misure mirano
a favorire un utilizzo ed una gestione sostenibile dei terreni agricoli promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua e suolo, la tutela
e la valorizzazione della biodiversità genetica
e del paesaggio agrario.
La Misura mira a favorire un utilizzo e una
gestione sostenibile dei terreni agricoli della
regione, in particolare promuovendo la salvaguardia delle risorse idriche, la tutela del
suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della
N.
Azione
Aiuto Euro/Ha
Durata
impegno
1
produzione integrata
(non si applica in Comunità Montana)
da 77 a 528
5 anni
2
produzione biologica
da 142 a 750
5 anni
3
conservazione di spazi naturali
(siepi, boschetti, alberate, laghetti, ecc.)
da 0,05 a 0,13 per mq.
10 anni
Coloro che hanno altre azioni della misura 214 in scadenza, come ad esempio prati
stabili, bovini di razza reggiana, ecc, hanno
la possibilità di prolungare l’impegno di un
14 Il coltivatore
biodiversità e del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell’aria.
Le domande vanno presentate entro il 14
dicembre con impegni che decorrono dal 1°
gennaio 2013.
Il programma di intervento prevede degli aiuti
annuali, rivolti agli imprenditori agricoli, calcolati sulle superfici oggetto di impegno, per
una durata che va dai 5 ai 10 anni.
Rispetto ai bandi precedenti sono state attivate solo alcune azioni rispetto a quelle previste
dal Piano di Sviluppo Rurale e sono le seguenti:
altro anno alle stesse condizioni di partenza.
Per ulteriori informazioni e per la predisposizione delle domande sono a disposizione gli
uffici della Coldiretti.