il Coltivatore Reggiano n. 4
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il Coltivatore Reggiano n. 4
Il coltivatore Reggiano - Ottobre/Novembre 2012 - numero 04 del 19/11/2012 - Poste Italiane Spa / Spedizione in abbonamento postale - 70% - LO/BS – prezzo € 1,00 – Contiene I.P. e I.R. NUMERO 04 - ottobre/novembre 2012 Il coltivatore A cura della Coldiretti di Reggio Emilia ARTICOLO 62: VADEMECUM OPERATIVO CONDIZIONALITà, AVVICENDAMENTO COLTURE editoriale 03 04 08 09 10 11 13 14 Al debutto dell’articolo 62, luci ed ombre Art. 62: vademecum operativo Esempio contratto di vendita Esempio documento di trasporto Esempio fattura La condizionalità e le coltivazioni Direttiva nitrati. Arrivano le conseguenze Al via le misure agroamibientali Il Coltivatore Reggiano N° 04 - Ottobre/Novembre 2012 Proprietario: Federazione Provinciale Coldiretti Direttore responsabile: Giovanni Pasquali Autorizzazione del Tribunale Di Reggio Emilia n. 82 del 8.05.1954 Redazione e amministrazione: via Nicolò Copernico 28/a -42124 Reggio Emilia Redazione: Sabrina Campani Pubblicità, impaginazione e stampa: Kaiti expansion s.r.l. via Dei Gonzaga, 18, Reggio Emilia tel. 0522.924196 - fax 0522.232317 Al debutto dell’articolo 62, luci ed ombre è È arrivato il momento dell’entrata in vigore dell’articolo 62 che regola la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari. È innegabile che il suo avvento abbia sollevato qualche trambusto e, com’era prevedibile, provocato confusione nel settore anche a causa di interpretazioni stravaganti e errate. L’articolo 62 ha dato il via ad una nuova epoca per la filiera agroalimentare italiana che porta con se il merito di qualificare come tali i comportamenti illeciti e instaurare rapporti chiari e trasparenti nelle transazioni commerciali tutelando, in particolare, la parte debole che di frequente è l’agricoltore e superando usi atavici che legittimavano posizioni di potere, o strapotere, con contratti capestro e tempi di pagamento lunghissimi. I due aspetti più importanti della normativa, i tempi di pagamento e l’obbligo dei contratti, obbligano a comportamenti di virtuosità e di chiarezza. I “prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione medio” dei prodotti agricoli sono ora considerati pratica commerciale sleale. Il principio trova sostegno anche nel recente regolamento comunitario sui rapporti contrattuali nel settore del latte (pacchetto latte) in cui si evidenzia che bisogna risolvere il problema della trasmissione del prezzo lungo la filiera, in particolare per quanto riguarda i prezzi franco azienda, “il cui livello non evolve generalmente in linea con l’aumento dei costi di produzione”. La valutazione è dunque complessivamente positiva per la trasparenza, la correttezza e la lealtà commerciale che porta con se. Aspetti sfavorevoli certo ce ne sono. La burocrazia certamente aumenta in caso di stipula di un contratto mentre è sicuramente più semplice l’applicazione in caso di bolle o fatture anche se la forma scritta tutela maggiormente il venditore anche in caso di fallimento dell’acquirente. Non sono state introdotti limiti di tolleranza per i soggetti obbligati e sono state individuate sanzioni pesanti sia per la mancata stipula del contratto che per il non rispetto dei tempi di pagamento, anche per ritardi minimi dovuti ad errori o dimenticanze. L’entrata in vigore delle nuove norme e quindi l’intervento per il riequilibrio il potere contrattuale lungo la filiera agroalimentare tra distribuzione e produttori e per il rispetto dei termini di pagamento non deve però rappresentare per chi acquista un alibi a rivedere al ribasso i compensi che spettano ai produttori. Sarebbe un comportamento molto grave che sarà nostra premura denunciare con tutta la forza se e quando dovesse verificarsi. Il settore zootecnico è forse quello per l’agricoltura reggiana sta vivendo l’entrata in vigore di queste norme con maggiore incertezza. Infatti nelle transazioni economiche il produttore non è avvantaggiato da alcun beneficio per quanto riguarda la produzione, in quanto conferita a cooperative sociali che sono escluse, mentre di contro si trova a dover anticipare i pagamenti, ad esempio del mangime, rispetto ai precedenti accordi che consentivano margini di trattativa maggiori. Stiamo concretizzando strumenti finanziari per coprire i saldi rimasti inevasi degli acquisti effettuati prima dell’entrata in vigore della legge. [email protected] - kaiti.it Stampatore: Intergrafica Verona - 37134 Verona Giovanni Pasquali Il coltivatore 3 primo piano Art. 62: vademecum operativo Dal 24 ottobre è entrato in vigore. Contratti scritti, pagamenti 30 o 60 giorni. I prodotti: agricoli e alimenti A AMBITO DI APPLICAZIONE In via generale, sono soggetti alle disposizioni contenute nell’art.62 D.L 1/2012 i contratti e le relazioni commerciale, aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale. TRANSAZIONI ESCLUSE Fausto Castagnetti Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 62. Oltre a quelle concluse con il consumatore finale sono escluse dall’ambito applicativo dell’art 62 le seguenti ulteriori transazioni commerciali: • I conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati dagli imprenditori alle cooperative agricole di cui art.4 comma 2 DLds 228/01 a condizione che gli imprenditori siano soci delle cooperative medesime. Al contrario, sono soggetti gli acquisti di prodotti agricoli, ancorché omogenei per tipologia a quelli ricevuti in conferimento dai soci, destinati alla trasformazione o commercializzazione, che la cooperativa pone in essere nei confronti di terzi non soci. Es. caseificio che trasforma latte in parmigiano reggiano e che, oltre a ricevere il latte in conferimento dai propri soci acquista latte da fornitori non soci, giuste le previsioni statutarie; • I conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al D.Lgs n. 102/2005 a condizione che gli imprenditori 4 Il coltivatore siano soci delle stesse. • I conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all’art. 4 del D.Lgs n. 4/2012. AMBITO TERRITORIALE Le transazioni in oggetto sono soggette alla disciplina di cui all’art 62 qualora la consegna avvenga nel territorio italiano. Ne deriva che le importazioni sono soggette; le esportazioni NO. DEFINIZIONI Sono definiti: a) Prodotti agricoli: sono i prodotti elencati nell’allegato 1 di cui all’art 38, comma 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Trattasi di un elenco completo comprendente prodotti provenienti dall’azienda agricola (animali vivi, carni, latte, piante e prodotti delle floricolture, cereali, ortaggi, frutta, foglie, foraggi, ecc…). L’elenco comprende anche gli alimenti preparati per gli animali e quindi sono compresi tutti i mangimi e prodotti similari come gli integratori. b) Prodotti alimentari (o derrate o alimento): sono i prodotti di cui all’art 2 del Reg. CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002. Trattasi di qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato a essere ingerito o che si preveda ragionevolmente possa essere ingerito da esseri umani. c) Prodotti deteriorabili: - prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni; - prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, com- primo piano prese erbe e piante aromatiche anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo non superiore ai 60 giorni; - prodotti a base di carne (salumi, prosciutti come anche la carne congelata) che presentino le caratteristiche fisico-chimiche già elencate al comma 4 dell’art 62 del D.L n. 1/2012 . - tutti i tipi di latte. La durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) di cui art. 62 comma 4 si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore. CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI DI CESSIONE I contratti di cessione devono essere stipulati in forma scritta e indicare, a pena di nullità, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Forma scritta: per forma scritta deve inten- dersi qualunque forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, firmata da entrambe le parti. Da tale comunicazione deve tuttavia risultare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e/o alimentari. Elementi essenziali: oltre al contratto scritto e/o accordo quadro e/o accordo interporfessionale sono ritenuti validi, a condizione che contengano tutti gli elementi essenziali del contratto, anche: a) i contratti di cessione dei prodotti; b) i documenti di trasporto o di consegna, o la fattura; c) gli ordini di acquisto nei quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti. Tuttavia nei caso di documenti di trasporto, di consegna o di fatture, per assolvere i requisiti formali richiesti dall’art 62 comma 1, (ed integrare quindi, di fatto la sussistenza di un contratto in forma scritta) tale documenti dovran- Il coltivatore 5 primo piano no riportare la dicitura “Assolve agli obblighi di cui all’art 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1”. TERMINI DI PAGAMENTO, FATTURAZIONE E INTERESSI DI MORA Il pagamento deve essere effettuato entro il termine legale di trenta giorni per le merci deperibili e di sessanta giorni per le altre merci; il termine inizia a decorrere dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Ai fini della decorrenza dei termini di cui sopra, in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che quest’ultima sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti. L’art. 62 del DPR 633/72 prevede 3 modalità di emissione della fattura: - Fattura Immediata: deve essere emessa nella giornata di consegna. - Fattura Differita: deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna in modo riepilogativo per tutte le consegne del mese precedente. - Fattura Elettronica: viaggia nel circuito elettronico e necessita che anche il cliente disponga di un sistema idoneo a ricevere. Esempi di fatturazione: Per i beni consegnati dopo il 24 ottobre ed entro il 30 ottobre la fattura deve essere emessa entro il 15 novembre, e dal 30 novembre decorrono i 30/60 giorni per il pagamento. È previsto l’obbligo, a carico del cedente, di separata emissione della fattura per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti; in buona sostanza una cessione di merci sia deperibili che no comporta l’emissione di due differenti documenti. Alla scadenza dei termini 30 o 60 giorni, come sopra determinata, decorrono gli interessi di mora cosi come previsto dall’art 6 del Decreto Attuativo. Gli interessi giusto il contenuto dell’art 62 comma 3, sono inderogabili. Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata nei soli casi di: • consegna a mano; 6 Il coltivatore • invio a mezzo a/r; • invio a mezzo PEC; • impiego dei sistemi EDI o altro mezzo equivalente come previsto dalla normativa fiscale (es. fattura elettronica). Come è immediato constatare, non è previsto l’invio a mezzo posta ordinaria. Per quanto riguarda la cessione di prodotti alcoolici (vino, birra, prodotti intermedi ecc) è fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 della legge 18 febbraio 1999 n.28 (…i corrispettivi devono essere versati 60 giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi). ESEMPIO: Vendita di bovini (merce non deperibile) Documento di trasporto / fattura accompagnatoria in sostituzione del contratto scritto, devono contenere: • durata: presente consegna • quantità: bovini numero …. • caratteristiche prodotto venduto: bovini vivi • prezzo: indicare il prezzo di vendita • pagamento: indicare la modalità • tempi di pagamento: 60 giorni fine mese ricevimento fattura • dicitura obbligatoria: “Assolve agli obblighi di cui all’art 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1”. Cessione di beni Con prezzo da determinare Citare nel documento di accompagnamento o nella fattura di acconto anche: “CESSIONE DI BENE CON PREZZO DA DETERMINARE” D.M. 15/11/1975. Pratica frequente in agricoltura: • Mais ceduto in Settembre e il prezzo sarà determinato più avanti in base alle mercuriali della CCIAA. • Latte venduto col “prezzo di Riferimento” che sarà determinato l’anno successivo. • Bovini venduti con prezzo ancora da determinare con riferimento alle mercuriali della CCIAA. primo piano DIVIETO DI PRATICHE COMMERCIALI E SLEALI Le disposizioni di cui all’art. 62 vietano qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese quelle che: - prevedano a carico di una parte l’inclusione di servizi e/o prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura. - Escludano l’applicazione d’interessi di mora a danno del creditore o escludano il risarcimento delle spese di recupero crediti. - Determinano prezzi palesemente al disotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto della cessione. - Prevedono nel contratto una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna del prodotto, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere messa solo successivamente all’ultima consegna del mese. SANZIONI Oltre a sanzioni di tipo penale nel caso in cui il comportamento posto in atto costituisca reato, l’art. 62 prevede sanzioni di carattere amministrativo e precisamente: • da euro 516,00 a euro 20.000,00 per il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene all’obbligo della redazione del contratto in forma scritta o non indica sul contatto gli elementi obbligatori; • da euro 516,00 a euro 3.000,00 per il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che pone in essere pratiche commerciali sleali; • da euro 500,00 a euro 500.000,00 per il debitore che non rispetti i termini di pagamento. Sono previsti elementi di graduazione delle sanzioni (fatturato dell’azienda, ricorrenza e misura dei ritardi, valore dei beni oggetto di cessione etc.). RUOLO E FUNZIONI DELL’AUTORITà GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO Sono affidate all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la vigilanza sull’applicazione delle disposizioni qui commentate e l’irrogazione delle sanzioni previste; l’Autorità potrà avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza. Essa potrà provvedere d’ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. ENTRA IN VIGORE Le norme contenute nell’art. 62, come integrato dal decreto Attuativo, si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012. I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2012. Le fatture già emesse alla data del 24.10.2012 non sono soggette al rispetto degli adempimenti dell’art.62. Il coltivatore 7 Esempio CONTRATTO DI VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI CONTENETE GLI ELEMENTI ESSENZIALI AI SENSI DELLA’RT. 62, COMMA 1, DECRETO-LEGGE 1/2012 – LEGGE 27/2012 La parte venditrice............................................................... con sede in.......................... C.F. ..............................partita IVA................................................... in persona del......................................................................... nato a .................................... il....................................residente a.................................................... e La parte acquirente............................................................. con sede in.......................... C.F................................ partita IVA.................................................. in persona del......................................................................... nato a..................................... il....................................residente a.................................................... PREMESSO CHE La parte venditrice è imprenditore agricolo e svolge l’attività di.................................................................................................................................... La parte acquirente svolge l’attività di........................................................................................................................................................................................... Tutto ciò premesso le parti succitate stipulano il seguente contratto di vendita contenente gli elementi essenziali di cui all’art. 62 del decreto-legge 1/2012 convertito nella legge 27/2012 ai sensi e per gli effetti della medesima norma. Durata (Validità contratto) Dal................................ Al................................ / Sino al................................/ Prodotto - Caratteristiche e descrizione Quantità (giornaliera, settimanale, mensile, anno) Modalità di consegna Trasporto a cura di............................................................................................... Trasporto franco.................................................................................................... Prezzo Riferimento: listini venditore / bollettini Cciaa /da determinare (D.m. 15/11/1975) / da determinare concordemente fra le parti per ciascuna consegna Premi e penalità Termine di pagamento Deteriorabili entro 30 gg. (dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura). Non deteriorabili 60 gg. (dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura) Modalità di pagamento Rimessa diretta / Riba entro … (30 o 60) giorni fine mese ricevimento fattura / alla consegna Modalità emissione fattura Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura valgono le disposizioni del codice civile e dell’art. 62 D.l. 1/2012. Luogo Data Firma Venditore Firma Acquirente 8 Il coltivatore Esempio cedente o mittente: Azienda Indirizzo Cod. Fiscale - Part. Iva CAUSALE DEL TRASPORTO: DOCUMENTO DI TRASPORTO - D.D.T N._____________________ DEL____________________________ D.P.R. 472 DEL 14.08.1996- D.P.R. DEL 21.12.1996 CESSIONARIO O DESTINATARIO: Cliente Indirizzo Cod. Fiscale - Part. Iva Luogo di destinazione: descrizione dei beni Unità di misura Quantità Prezzo Modalità di pagamento: Tempi di pagamento: Trasporto a mezzo: cedente vettore Data e ora del ritiro: cessionario Vettore: Annotazioni: firma mittente firma vettore firma destinatario Assolve agli obblighi di cui all’art.62, comma1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 Il coltivatore 9 Esempio Denominazione AZIENDA Indirizzo CAP Città (Prov) Codice Fiscale / Partita Iva FATTURA N. XXXXXXX DEL XX.XX.XXXX Spett.le Azienda Cliente Indirizzo CAP Città (Prov) Codice Fiscale - Partita Iva Rif. DDT Descrizione Q.tà Prezzo unitario Descrizione dei beni o della merce Imponibile Imposta Iva Totale Fattura Modalità di pagamento: Tempi di pagamento: Firma delle parti: Assolve agli obblighi di cui all’art.62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 10 Il coltivatore Importo % Iva adempimenti condizionalità coltivazioni La e le C Avvicendamento delle colture per mantenere sano il terreno agricolo La condizionalità rappresenta gli impegni che gli agricoltori devono rispettare per accedere agli aiuti comunitari diretti. La tutela dell’ambiente, la sicurezza alimentare dei consumatori, la salvaguardia igienico-sanitaria e il benessere degli animali sono gli obiettivi fondamentali che ha posto l’Unione europea. In questo modo attraverso l’applicazione della condizionalità l’Unione europea fa rispettare le buone pratiche agricole e modalità operative più rispettose della sicurezza alimentare, dell’ambiente e del benessere animale. Gli adempimenti, che le aziende agricole devono rispettare per poter beneficiare di pagamenti diretti, sono da tempo in vigore ma solamente a partire dal 2005 il rispetto di tali adempimenti è diventata “condizione” necessaria per percepire gli aiuti diretti. Tra gli impegni minimi di carattere agronomico riconducibili alle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (B.C.A.A.), è presente all’interno dell’Obiettivo 2, relativo al mantenimento della sostanza organica del suolo, una norma che riguarda l’avvicendamento delle colture (standard 2.2). Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l’avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo. Per standard 2.2 (avvicendamento delle colture) si dispone una durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni. Non potranno dunque avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei alcuni cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo. Per monosuccessione di cereali s’intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi. La successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro è considerata, ai fini di questo standard, come monosuccessione dello stesso cereale. Il conteggio degli anni di monosuccessione decorre a partire dall’anno 2008. Gli agricoltori, quindi, che hanno adottato la monosuccessione a partire dal 2008, primo anno di applicazione, dovranno nel 2013 cam- Angelo Cabassi Il coltivatore 11 adempimenti biare per forza coltura. Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto. Il mancato rispetto di questa norma porta a delle decurtazioni dei premi comunitari. L’infrazione è graduata in relazione alla superficie interessata e all’appartenenza o meno ad area Natura 2000. In caso di negligenza la percentuale di decurtazione è 3 oppure 5%. Se, invece, la superficie interessata è maggiore di 8 ettari o pari ad almeno l’80% della superficie a seminativo, l’infrazione è intenzionale e la decurtazione è del 20%. La decurtazione si applica linearmente a tutti i premi delle domande assoggettate alla condizionalità (DU-214-211-212- ecc.): inoltre se l’azienda ha un premio direttamente collegato allo standard, quest’ultimo decade completamente. Deroghe Rispetto a questo standard la deroga è ammessa nei casi di: a. monosuccessione di riso; b. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga” o, in alternativa, mediante l’adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno, ove siano previsti sistemi di tracciabilità dell’uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici. Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione; c. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l’avvicendamento, limitatamente alle zone montane. Nel caso di ricorso a quest’ultima deroga e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica. Passepartout digitale: entra anche tu nell’agricoltura innovativa! @ Quanto tempo si perde per presentare una domanda di finanziamento o per il carburante a prezzo agevolato, o la notifica sull’utilizzo dei reflui zootecnici… Ora non più, in Emilia-Romagna la Pubblica Amministrazione agricola è sempre più digitale anche con il nuovo Passepartout, che libera tempo al lavoro di chi conduce un’impresa agricola o forestale. Richiedi ora il tuo Passepartout Digitale, riceverai una chiavetta di firma digitale gratuitamente e fino ad esaurimento scorte, un corso di formazione di 4 ore in un’unica sessione e l’assistenza post - corso per un anno. 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Con l’applicazione della nuova direttiva nitrati non è più possibile rilasciare deroghe al divieto invernale di spandimento in zone vulnerabili, ad eccezione dello spandimento dei letami sui prati stabili se consentito dalla Provincia competente e comunque mai nel periodo dal 15 dicembre al 15 gennaio. Coldiretti ha già da tempo sollecitato al riguardo la Provincia di Reggio Emilia che sta provvedendo al rilascio della deroga specifica. La normativa ha inoltre introdotto alcuni obblighi per effettuare lo spandimento relativi a distanza e tempo. Infatti, ora non si può spandere entro 50 metri dalle abitazioni e 100 metri dai centri abitati, e confermando il divieto nel periodo compreso tra novembre e gennaio, per il quale, in zona vulnerabile, non è più possibile ottenere deroghe. Coldiretti ha chiesto alla Regione Emilia Romagna di modificare le distanze e di diversificare i periodi tenendo conto delle consuete condizioni meteorologiche, ad esempio liberando il mese di novembre e vietando il mese di febbraio, in cui solitamente, soprattutto nelle zone montane, i terreni sono coperti dalla neve. È già stato accolta la richiesta di mantenere i cumuli di letame in campo fino a 6 mesi, contro i 3 della normativa precedente. Considerata le difficoltà della nuova normativa è opportuno che le aziende zootecniche adeguino, qualora necessario, le vasche di stoccaggio che permettano una autonomia in grado di superare i mesi invernali di divieto di spandimento. Il coltivatore 13 adempimenti Al via le misure agroambientali Misura 214 del Piano di Sviluppo Rurale. Domande entro il 14 dicembre 2012 è Giuseppe Simonazzi È stato pubblicato il nuovo bando relativo alle misure agro ambientali. Le misure mirano a favorire un utilizzo ed una gestione sostenibile dei terreni agricoli promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua e suolo, la tutela e la valorizzazione della biodiversità genetica e del paesaggio agrario. La Misura mira a favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della regione, in particolare promuovendo la salvaguardia delle risorse idriche, la tutela del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della N. Azione Aiuto Euro/Ha Durata impegno 1 produzione integrata (non si applica in Comunità Montana) da 77 a 528 5 anni 2 produzione biologica da 142 a 750 5 anni 3 conservazione di spazi naturali (siepi, boschetti, alberate, laghetti, ecc.) da 0,05 a 0,13 per mq. 10 anni Coloro che hanno altre azioni della misura 214 in scadenza, come ad esempio prati stabili, bovini di razza reggiana, ecc, hanno la possibilità di prolungare l’impegno di un 14 Il coltivatore biodiversità e del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell’aria. Le domande vanno presentate entro il 14 dicembre con impegni che decorrono dal 1° gennaio 2013. Il programma di intervento prevede degli aiuti annuali, rivolti agli imprenditori agricoli, calcolati sulle superfici oggetto di impegno, per una durata che va dai 5 ai 10 anni. Rispetto ai bandi precedenti sono state attivate solo alcune azioni rispetto a quelle previste dal Piano di Sviluppo Rurale e sono le seguenti: altro anno alle stesse condizioni di partenza. Per ulteriori informazioni e per la predisposizione delle domande sono a disposizione gli uffici della Coldiretti.