TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE
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TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE
TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE FALLIMENTARE CONCORDATO PREVENTIVO N. 11/2009 GRASSOBBIO 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (SYSTEMA GROUP S.P.A.) con sede in Bergamo, Via XX Settembre n. 70 C.F. 03308790165 RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE AI SENSI DELL’ART. 172 L.F. Giudice Delegato: dott.ssa Giovanna Golinelli Commissario Giudiziale: avv. Antonio Granelli 1 PREMESSA 1. Il ricorso presentato da Grassobbio 1 2. Il decreto di ammissione del Tribunale 3. L’adempimento delle formalità preliminari CAP. I – IL RUOLO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE E LA FUNZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 172 L.F. NEL QUADRO NORMATIVO RIFORMATO 1. Il ruolo del Commissario Giudiziale e la funzione della relazione 2. Cenni sui principali eventi della procedura: il ruolo attivo del Commissa- rio Giudiziale CAP. II – LE VICENDE DELLA SOCIETA’ GRASSOBBIO 1 1. Costituzione, vicende sociali, amministrazione, capitale sociale e assetto proprietario 2. Storia del Gruppo e ruolo di holding di Grassobbio 1 3. Iter in base al quale Grassobbio 1 è divenuta holding del Gruppo CAP. III – I DATI CARATTERISTICI DI GRASSOBBIO 1 E LORO RILIEVO NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO 1. Il business del Gruppo e gli accordi stipulati con Meliorbanca e con Le- hman Brothers 2. Il riassetto della proprietà del Gruppo Grassobbio (già Gruppo Systema) 3. I trasferimenti di liquidità in base al cash pooling 4. I nodi critici della procedura rilevati dal Commissario Giudiziale CAP. IV - CAUSE DELLA CRISI EVIDENZIATE DALLA SOCIETA’ E DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE – LA CONDOTTA DEL DEBITORE 1. Le cause dello stato di crisi individuate dalla debitrice 2. I rilievi del Commissario Giudiziale sulle cause della crisi 2.1. La crisi del mercato finanziario e in particolare della cartolarizzazione dei mutui ipotecari 2 2.2. La crisi finanziaria della società e la condotta del debitore CAP. V – I VALORI CONSIDERATI AI FINI DEL RIASSETTO DELLA PROPRIETA’ Premessa 1. I criteri utilizzati per stabilire il valore delle azioni 2. Conclusioni CAP. VI - I DEBITI DERIVATI DAL RIASSETTO DELLA PROPRIETÀ: LA QUESTIONE DELLA LORO RIQUALIFICAZIONE ALLA STREGUA DI FINANZIAMENTI SOCI E LA CONSEGUENTE POSTERGAZIONE Premessa 1. Il prestito obbligazionario 2. Il vendor loan CAP. VII - IL RAPPORTO DI CASH POOLING 1. L’evoluzione del rapporto 2. Il titolo sottostante il rapporto secondo la società ricorrente 3. Il titolo sottostante il rapporto secondo il Commissario Giudiziale: even- tuali conseguenze 4. Insussistenza del conflitto di interessi ai fini del voto del Liquidatore di Grassobbio 2 e Grassobbio 3. CAP. VIII – LA POLITICA FISCALE DEL GRUPPO CAP. IX – IL PERIODO DI GESTIONE NEL CORSO DELLA PROCEDURA 1. Attività ordinaria 2. Cessione ramo d’azienda 3. Cessione del contratto di leasing a favore di Sacbo s.p.a. 4. Cessioni contratti di leasing / cessione cespiti. 5. Le problematiche sollevate dal Commissario Giudiziale in ordine alla po- stergazione del credito degli obbligazionisti, dei creditori da vendor loan e dei crediti infragruppo (cash pooling) ed il conseguente deposito in data 3 maggio 3 2010 da parte della società in procedura di un atto di integrazione e modificazione del ricorso per l’ammissione alla procedura del concordato preventivo. CAP. X – LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2009, RETTIFICATA DALLA SOCIETA’ DEBITRICE AI FINI DEL PIANO PROPOSTO AI CREDITORI CON LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO COME INTEGRATA CON L’ATTO DEL 3 MAGGIO 2010 Premessa 1. Situazione patrimoniale ed economica alla data di riferimento del 30 di- cembre 2008 e del 31 dicembre 2009 2. L’attivo rettificato e aggiornato al 31 dicembre 2009 3. Il passivo rettificato e aggiornato al 31 dicembre 2009 4. Il contenuto della proposta ai creditori CAP XI – VALUTAZIONI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE SULL’ATTIVO E PASSIVO RETTIFICATO DI GRASSOBBIO 1 1. I crediti fiscali 2. Gli interessi maturandi a favore dei creditori privilegiati 3. La Nuova Proposta di Avalon CAP. XII - ELENCO DEI CREDITORI AMMESSI AL VOTO E CALCOLO DELLA MAGGIORANZA 1. L’accertamento del passivo nel Concordato Preventivo 2. L’elenco dei creditori 3. Il calcolo della maggioranza. CAP. XIII – VALUTAZIONI FINALI IN ORDINE ALLA FATTIBILITA’ DEL PIANO PROPOSTO DALLA DEBITRICE E CONVENIENZA DEL CONCORDATO RISPETTO ALL’IPOTESI DI DECLARATORIA DI FALLIMENTO 1. La fattibilità del piano 2. La convenienza della proposta di concordato rispetto alle alternative 4 PREMESSA 1.Il ricorso presentato da Grassobbio 1 In data 8 Aprile 2009 la società Grassobbio 1 s.p.a. in Liquidazione (già Systema Group s.p.a.), con sede in Bergamo, Via XX Settembre n. 70, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo – sezione ordinaria – al n. 03308790165, in persona del Liquidatore dott. Paolo Ribolla, difesa e rappresentata dagli avvocati Mario Caffi ed Alessandro Cainelli del foro di Bergamo, con elezione di domicilio presso lo studio dei predetti in Bergamo, Via Verdi n. 4, ha presentato ricorso al Tribunale di Bergamo – sezione fallimentare – per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e segg. L.F.Nel rappresentare innanzitutto come il Liquidatore della società (dott. Paolo Ribolla) era stato autorizzato a presentare il ricorso dall’Assemblea straordinaria dei soci del 15 gennaio 2009 (verbale redatto dal notaio Ernesto Sico in Bergamo), giova, nel contesto della premessa alla presente relazione, riassumere in sintesi le ragioni che ebbero a determinare Grassobbio 1 s.p.a. in Liquidazione a ricorrere al Tribunale di Bergamo per l’ammissione al beneficio del concordato preventivo (ragioni, per altro, già esposte nel contesto della relazione alla gestione al bilancio del 31 Dicembre 2008 di Grassobbio 1 e che verranno meglio approfondite nel capitolo IV della presente relazione). Dopo di ché si provvederà a riassumere sinteticamente le caratteristiche economiche della proposta concordataria che saranno, invece, oggetto di analitico esame nel corso della presente relazione nei successivi capitoli (con particolare riferimento ai capitoli X e XI). a)Venendo alle ragioni del ricorso di ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, va rappresentato che la società (poi ammessa al beneficio) nella sua qualità di holding del Gruppo Systema (di cui fanno parte anche Grassobbio 2, già Systema Mutui s.p.a. e Grassobbio 3, già Systema Case s.p.a.) ha sostenuto di essere stata costretta a cessare la propria attività nel corso del Dicembre 2008. Rilevano a tal proposito, sempre secondo la società ammessa al beneficio del Concordato Preventivo, la grande crisi finanziaria mondiale collocabile nel Luglio del 2007 che, di fatto, modificò radicalmente regole e com5 portamenti dei mercati in un contesto globale e che andò ad incidere con particolare rilevanza sul settore dell’erogazione dei mutui ipotecari immobiliari e, ulteriormente, sul modello di business proprio del Gruppo Systema. Tale modello prevedeva, infatti, che i mutui intermediati dalla società controllata Systema Mutui s.p.a. (ora Grassobbio 2) fossero materialmente erogati da una Banca (nel nostro caso Meliorbanca con cui venne concluso un accordo risalente al Giugno 2002 via via modificatosi nel tempo) e, poi, successivamente ceduti ad altro soggetto (Lehman Brothers, primaria Banca d’affari statunitense) che ne avrebbe garantito la cartolarizzazione: cartolarizzazione il cui esito avrebbe determinato in estrema sintesi la misura del compenso provvigionale spettante al Gruppo Systema. Orbene secondo la società ricorrente la crisi finanziaria intervenuta rese di fatto impossibile la cartolarizzazione dei mutui intermediati, determinando l’immediata cessazione per il Gruppo Systema di ogni fonte di reddito. Nonostante i tentativi del management di Systema Group s.p.a. (ora Grassobbio 1) di modificare il modello di business basato sulla cartolarizzazione dei mutui erogati e resosi ormai non più percorribile (con conseguente tentativo di stipula di accordi commerciali con Banche disponibili a mantenere nel proprio portafoglio i mutui intermediati), la situazione si aggravò ulteriormente con il Fallimento di Lehman Brothers costringendo gli Organi sociali di Grassobbio 1 a dover operare al fine di tutelare i valori di avviamento del Gruppo nonché i livelli occupazionali. Di significativo in questa fase vi è la stipula in data 9 Dicembre 2008 avanti al notaio Ernesto Sico di Bergamo n. rep. 45014, racc. n. 9779, di n. 3 contratti di affitto di rami d’azienda da parte di Grassobbio 1 (già Systema Group s.p.a.), Grassobbio 2 (già Systema Mutui s.p.a.) e Grassobbio 3 (già Systema Case s.p.a.) in favore della società Avalon s.p.a.: società, questa, appositamente costituita allo scopo e controllata, attraverso Venice s.p.a., dal Gruppo Palladio Finanziaria s.p.a.- In particolare Avalon, contestualmente alla stipula dei n. 3 contratti d’affitto, si era impegnata, al verificarsi di alcune condizioni, all’acquisto di tutti e 3 i rami d’azienda. Sempre secondo la tesi della società ammessa al beneficio del Concordato Preventivo, i predetti affitti di 6 rami d’azienda in favore di Avalon s.p.a. (e la loro successiva auspicata cessione) venivano ritenuti l’unico atto possibile per non disperdere il consistente patrimonio di avviamento accumulato negli anni dal Gruppo Systema e per tentare di mantenere integralmente i livelli occupazionali. È in conseguenza di tale stipula che l’assemblea straordinaria della Systema Group s.p.a. (ora Grassobbio 1 s.p.a.) si determinava in data 29 Dicembre 2008 (atto notaio Ernesto Sico in Bergamo n. 45198 e racc. n. 9866) a deliberare lo scioglimento anticipato della società con conseguente nomina a Liquidatore del dott. Paolo Ribolla. Ed è sempre in tale contesto che l’Assemblea sociale deliberava pure il trasferimento della sede in Bergamo, Via XX Settembre n. 70, mutando la ragione sociale nell’attuale Grassobbio 1 s.p.a. in Liquidazione. b)Veniamo ora alla decisione della società di ricorrere alla procedura di Concordato Preventivo ed alle caratteristiche economiche della proposta concordataria. In data 15 Gennaio 2009 il Liquidatore sociale, preso atto dell’impossibilità di addivenire ad una liquidazione in bonis di Grassobbio 1 s.p.a., sottoponeva all’Assemblea dei soci (convocata in forma straordinaria avanti il notaio Ernesto Sico in Bergamo) la propria intenzione di proporre al competente Tribunale di Bergamo una domanda di ammissione della società alla procedura di Concordato Preventivo con cessione dei beni ai creditori: il tutto ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 e segg. del R.D. 16.03.1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Ottenuto il via libera dall’Assemblea sociale che conferiva al Liquidatore tutti i necessari poteri, veniva appunto presentato avanti al Tribunale di Bergamo in data 8 Aprile 2009 il ricorso finalizzato all’ammissione di Grassobbio 1 s.p.a. in Liquidazione (in unione con altri ricorsi relativi alle ulteriori due società del Gruppo) alla procedura di Concordato Preventivo per cessione dei beni. In estrema sintesi la proposta di Concordato, così come preannunciata in sede di assemblea 15 gennaio 2009, si basava sulla liquidazione dell’attivo sociale costituito in prevalenza da crediti di natura fiscale, quantificati in € 9.538.036,00 dai proventi che, secondo la società ricorrente, dovrebbero essere ricavati dall’affitto e dalla successiva cessione del ramo d’azienda (€ 7 3.000.000,00) produttivo ad Avalon s.p.a. nonché dal plusvalore implicito contenuto in alcuni contratti di leasing immobiliare (€ 1.000.000,00): il tutto sulla base di un attivo patrimoniale valorizzato prudenzialmente in complessivi € 13.717.981,00. Quanto, invece, alle passività le stesse venivano determinate in complessivi € 145.174.970,00 di cui € 3.378.257,00 in prededuzione, € 42.032.655,00 in privilegio per creditori pignoratizi per causa finanziaria (trattasi del debito verso Altea Finance s.r.l. del Gruppo Lehman Brothers), € 724.532,00 per creditori diversi privilegiati ed € 99.039.525,00 per creditori al chirografo (trattasi in particolare dei sottoscrittori del prestito obbligazionario 2007 – 2011, dei creditori per vendor loan e dei crediti infragruppo). In conseguenza di tale ammontare numerico dell’attivo e del passivo, la proposta concordataria presentata avanti il Tribunale di Bergamo in data 8 Aprile 2009 ha previsto il pagamento nella misura presumibile del 4,5% per i creditori chirografari, del 6% per Altea Finance s.r.l. (inserita in apposita classe) e del 100% relativamente alla prededuzione e per i creditori privilegiati diversi (dipendenti, professionisti, Erario, Enti previdenziali, ecc.). Esposte sinteticamente le caratteristiche economiche del piano (poi modificato/integrato in data 3 maggio 2010), va rappresentato come Grassobbio 1 s.p.a. in Liquidazione, sempre nel contesto dell’assemblea del 15 gennaio 2009, ha finito per evidenziare in ogni caso un elevato grado di incertezza relativamente allo scenario futuro dell’attività di liquidazione. Da un lato è stato sottolineato come l’incertezza derivasse innanzitutto dal grado di probabilità che l’offerta di acquisto del ramo d’azienda formulata da Avalon potesse trovare effettiva concretizzazione. Dall’altro lato è stato evidenziato come la proposta originaria di Avalon datata 11 Marzo 2009 risultasse subordinata non solo alla “vigenza ed efficacia dei contratti di affitto di azienda con Systema Mutui s.p.a. e Systema Case s.p.a. (oggi Grassobbio 2 s.p.a. in Liquidazione e Grassobbio 3 s.p.a. in Liquidazione)” ma soprattutto dal raggiungimento da parte di Avalon “di un volume cumulato di prodotti creditizi intermediati uguale o superiore ad € 100.000.000,00 (euro centomilioni/00), dei quali almeno € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) relativi a prodotti di8 versi dai mutui ipotecari”. Comunque già in sede di ricorso la società ricorrente ha rilevato come, nel contesto del permanere di una difficile situazione congiunturale, i dati di riferimento espressi nell’offerta di acquisto di ramo di azienda potessero anche non essere raggiunti: il tutto fatta salva l’eventualità che Avalon conservasse, comunque, un interesse nell’acquisto del ramo d’azienda anche alla luce della durata del contratto di affitto fissata in mesi 24 (ovvero fino al 9 dicembre 2010), salvo il diritto di recesso da comunicarsi, da una parte all’altra, con preavviso minimo di mesi 6 (sei). In ogni caso, in vigenza del contratto di affitto di ramo d’azienda, è stato chiarito come Grassobbio 1 s.p.a. in Liquidazione non sopportasse più gran parte dei costi di gestione atteso che tutti i dipendenti ed i contratti più rilevanti erano stati trasferiti all’affittuaria Avalon s.p.a. (con particolare riferimento al contratto di locazione finanziaria relativo all’immobile di Grassobbio sede del Gruppo i cui canoni, pur in un contesto di inesistenza di cessione del contratto in capo all’affittuaria, sarebbero stati onorati del pagamento da parte di Avalon se pur con una previsione contrattuale di facoltatività). A conclusione della citata assemblea del 15 gennaio 2009 e comunque in sede di ricorso, Grassobbio 1 s.p.a. in Liquidazione prendeva atto che l’ipotesi concordataria formulata al competente Tribunale di Bergamo avrebbe potuto trovare ragionevole compimento solo in caso in cui Avalon reiterasse le proposte di acquisto dei rami d’azienda per tutte le società del “Gruppo Systema” (atteso che sia i contratti d’affitto d’azienda che le proposte di acquisto dei rami sono strettamente correlati e subordinati alla loro validità reciproca). In caso contrario le società del Gruppo Systema sarebbero state private di una significativa parte dell’attivo concordatario che, nel caso di Grassobbio 1 s.p.a. in Liquidazione, è stato previsto in € 3.400.000,00 al netto dei canoni d’affitto pagati alla data di conclusione della cessione d’azienda, senza contare il rilevante accollo di debiti di impresa: il che avrebbe reso necessario un eventuale deposito di una nuova proposta da sottoporre al vaglio dei creditori. 2.Il decreto di ammissione del Tribunale 9 Depositato il ricorso in data 8 Aprile 2009, con Decreto datato 16 Aprile 2009 e depositato in Cancelleria il successivo 18 Maggio 2009, il Tribunale di Bergamo, sezione II civile fallimentare, ritenuto ed osservato: -che al ricorso risultava allegata la decisione di cui al disposto dell’art. 152 L.F. III comma; -che la domanda di Concordato Preventivo era stata proposta ai sensi dell’art. 161 L.F. in un contesto di competenza del Tribunale medesimo (tenuto conto che la sede principale dell’impresa risultava ubicata da oltre un anno nel circondario di Bergamo); -che al ricorso risultava allegata la documentazione di cui al II comma dell’art. 161 L.F. con particolare riferimento a quanto previsto alle lettere a), b) e c) e che esso risultava integrato e corredato dalla relazione del dott. Tullio Fumagalli (professionista in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 28 L.F.), nella quale si attestava la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano liquidatorio proposto; -che si prendeva atto della consistenza dell’attivo valutabile in complessivi € 13.717.981,00 a fronte di un passivo quantificabile in € 145.174.964,00 (erroneamente indicato per un’inversione di cifra in € 154.174.964,00) nonché della conformità alle prescrizioni di cui all’art. 160 comma I lettera c) e d) L.F. della suddivisione in classi [con particolare riferimento ad un piano finalizzato alla cessione di beni aziendali in modo da consentire il soddisfacimento del 100% di spese in prededuzione e crediti privilegiati (€ 4.102.790,00), del 6% dei crediti pignoratizi privilegiati per causa finanziaria (€ 2.521.959,00), del 4,5% dei crediti chirografari (€ 4.456.779,00 in un contesto di un surplus per eventuali necessità di procedura quantificato in € 2.636.453,00]; ha dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo nominando nel contempo Giudice Delegato la dott.ssa Simonetta Bruno (ora dott.ssa Giovanna Golinelli), Commissario Giudiziale il sottoscritto avv. Antonio Granelli, ordinando la convocazione dei creditori per il giorno 9 Luglio 2009 ore 9.30 ed ordinando che il decreto fosse pubblicato e notificato nelle forme previste dall’art. 166 R.D. 16.03.1942 n. 267. 10 Dei successivi rinvii dell’adunanza dei creditori così come del deposito di una domanda integrativa del piano concordatario da parte di Grassobbio 1 s.p.a. in Liquidazione avvenuta presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Bergamo in data recentissima (3 maggio 2010) si darà compiuto conto nel contesto del capitolo I sub Cenni sui principali eventi della procedura: il ruolo attivo del Commissario Giudiziale a cui si fa integrale rinvio. 3.L’adempimento delle formalità preliminari Non appena ricevuta la nomina, lo scrivente Commissario Giudiziale ha formalizzato la propria accettazione in data 19 Maggio 2009 dichiarando di non trovarsi in situazioni di incapacità, di non essere creditore del Concordato né di trovarsi in conflitto di interesse con lo stesso. Successivamente all’accettazione il Commissario Giudiziale ha provveduto alle esecuzioni degli adempimenti di rito fra cui rilevano: -la trascrizione del decreto di ammissione presso il PRA ufficio di Bergamo rispettivamente in data 25 Maggio 2009 per l’autovettura Fiat Panda targata DR 289 CV, telaio 01230617 ed in data 29 Luglio 2009 per l’autovettura Mercedes S500 Lunga targata DE 138 XR, telaio WD2211561A007331 (tale trascrizione è avvenuta in ritardo poiché l’autovettura risultava essere intestata ad altro soggetto – Systema Holding s.p.a. – con conseguente necessità di tempi tecnici per l’intestazione dell’autovettura in capo a Grassobbio 1 s.p.a. in Liquidazione; -la comunicazione ai creditori, ai sensi dell’art. 171 L.F., nel termine assegnato nel decreto del Tribunale (15 Giugno 2009) nella quale, oltre alle comunicazioni di rito, veniva riassunta la proposta concordataria formulata dalla società debitrice ed inoltrati n. 2 moduli prestampati da utilizzarsi rispettivamente per l’eventuale conferimento di procura ai sensi dell’art. 174 II comma L.F. ad un mandatario speciale per l’intervento all’adunanza dei creditori nonché l’eventuale espressione di adesione o non adesione alla proposta concordataria ai sensi dell’art. 178 L.F. Si significa che lo scrivente Commissario Giudiziale non ha provveduto ad inventariare le cd. immobilizzazioni materiali (trattasi di mobili, arredi, macchi11 nari ed attrezzature presenti nella sede di Grassobbio e, soprattutto, in unità locali periferiche), vuoi per essere alcuni beni oggetto dell’offerta di acquisto di ramo d’azienda effettuato da Avalon s.p.a. in assenza di autonoma valorizzazione (essendo comprese nel prezzo complessivamente offerto per il ramo d’azienda), vuoi per le immobilizzazioni presenti nelle unità locali periferiche in quanto la stessa società debitrice ha ritenuto in via prudenziale di non effettuare alcuna valorizzazione (valorizzazione pari a zero). Va rappresentato, poi, che la società debitrice, nei termini previsti dal decreto del Tribunale, ha versato la somma di € 120.000,00 su un libretto a nome della Procedura e vincolato da provvedimento del Giudice Delegato. Lo scrivente ha provveduto a depositare il libretto di cui sopra presso la Credito Bergamasco s.p.a. sede centrale in Bergamo, Largo Porta Nuova n. 2. Si evidenzia, da ultimo, per completezza che, nel corso della procedura (come meglio si darà conto nel capitolo I sub Cenni sui principali eventi della procedura: il ruolo attivo del Commissario Giudiziale), si è provveduto alla spedizione ai creditori risultanti dagli elenchi predisposti dalla società debitrice di ulteriori lettere raccomandate: il tutto al fine di comunicare i rinvii dell’adunanza sanciti da decreti del Tribunale di Bergamo (rispettivamente datati 29 Giugno 2009, 17 Settembre 2009, 3 Dicembre 2009 e 11 Marzo 2010): provvedimenti che hanno disposto i rinvii dell’adunanza per le date del 29 Settembre 2009, 17 Dicembre 2009, 23 Marzo 2010 e, infine, per il 10 Maggio 2010. Anche nel contesto di tali lettere raccomandate sono stati trasmessi i due moduli relativi al conferimento dell’eventuale procura ex art. 174 II comma L.F. ed all’espressione di voto. 12 CAP. I – IL RUOLO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE E LA FUNZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 172 L.F. NEL QUADRO NORMATIVO RIFORMATO 1.Il ruolo del Commissario Giudiziale e la funzione della relazione La nuova disciplina del Concordato Preventivo merita sicuramente una riflessione preliminare sul ruolo che il Commissario Giudiziale riveste nella procedura con particolare riferimento alla funzione ed alla portata della relazione prevista dall’art. 172 L.F. Come noto nella disciplina antecedente il Commissario finiva per essere l’unico trait d’union non solo (e non tanto) tra il debitore ed il ceto creditorio ma, soprattutto, tra il debitore e l’Autorità Giudiziaria cui era demandato l’accertamento nel merito della proposta attraverso i giudizi di convenienza e di meritevolezza. L’assetto normativo dell’antecedente disciplina è stato, invece, come ormai assodato, significativamente modificato dalla Riforma che, nell’abolire i requisiti di convenienza e di meritevolezza, ha sostanzialmente investito il Tribunale di giudizi prevalentemente di legittimità: tant’è vero che il documento–base in base al quale l’Autorità Giudiziaria concede o meno l’ammissione al beneficio del concordato preventivo è risultata essere la relazione del professionista. Ciò ha posto e pone tuttora la valutazione di complesse problematiche sul concreto contenuto della (attuale) relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.: norma, questa, che nel prevedere come il Commissario rediga l’inventario del patrimonio del debitore e “una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori …” è rimasta di fatto inalterata e, quindi, non toccata dal contenuto della Riforma. Orbene tale discrasia pone seri interrogativi sul ruolo del Commissario Giudiziale e sul contenuto della relazione con particolare riferimento a tutta una serie di problematiche cui si ritiene doveroso, nel contesto del presente scritto, dare, se pur con la necessaria sintesi, delle risposte in un’ottica di doveroso contributo di chiarezza: risposte che meglio permetteranno al ceto creditorio di valutare (oltre che l’operato) i criteri 13 con cui il sottoscritto Commissario Giudiziale ha ritenuto di svolgere il proprio compito istituzionale. A tal proposito rileva in primis la risposta al quesito se la relazione del Commissario Giudiziale nella Riforma vada ed in che termini a sovrapporsi alla relazione del professionista: se cioè si debba concepire un sostanziale appiattimento della relazione ex art. 172 L.F. a quella allegata alla domanda ex art. 161 III comma L.F. ovvero il Commissario Giudiziale detenga ancora un ruolo centrale nella procedura di Concordato Preventivo e se sì in che misura il Commissario Giudiziale, in assenza di un controllo di merito del Tribunale, possa svolgere un’opera di controllo dell’operato del professionista. A tale complesso quesito si aggiunge quello sul contenuto dell’attività di vigilanza del Commissario e sugli elementi che lo stesso ha in concreto non solo per ricostruire l’iter dell’impresa ma per effettuare un controllo sulla proposta al fine di adeguatamente informare i creditori. Questi sono i quesiti centrali in un contesto in cui il disposto di cui all’art. 172 L.F. potrebbe svelare un’evidente carenza di adeguamento alla nuova disciplina laddove riferendosi alla relazione finisce per ricollegarsi all’abrogato giudizio di meritevolezza ed alla (parimenti abrogata) valutazione circa la congruità e la serietà delle garanzie che la precedente disciplina (ci si riferisce all’art. 160 L.F. pre Riforma) imponeva venissero prestate dal debitore a fronte del suo impegno di soddisfacimento dei creditori secondo importi e tempistiche prefissati dalla Legge. Preso atto di tale problematica due sono le possibili interpretazioni dell’art. 172 L.F. e, quindi, del ruolo della relazione. O si interpreta l’art. 172 L.F. in senso rigorosamente letterale ed in stretto collegamento con gli artt. 160 e 161 L.F. ed allora si finisce per sostenere che l’abrogazione dei requisiti (in primis la meritevolezza) ha finito per ridurre significativamente il campo di indagine del Commissario Giudiziale in relazione alle proposte: proposte che, per altro, risulterebbero oltremodo difficilmente valutabili alla luce del nuovo testo dell’art. 161 L.F. in base al quale le scritture contabili del debitore ammesso al beneficio del Concordato Preventivo non sa14 rebbero più nella disponibilità degli Organi della procedura. Argomentando in siffatta maniera ed in aderenza ad una letteralità delle norme citate si finirebbe per concludere nel senso che la relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F. dovrebbe risultare, di fatto, un doppione (all’evidenza inutile) rispetto alla relazione del professionista così come depositata con la domanda di Concordato Preventivo. Se invece l’approccio interpretativo dell’art. 172 L.F. viene fatto non soltanto in riferimento alla letteralità degli artt. 160 e 161 L.F. ma all’interno di tutta la disciplina del Concordato Preventivo le risposte cambiano significativamente. L’intento della Riforma (ed un’agevole lettura delle norme lo rende evidente) è quello che il Legislatore abbia voluto concepire per il Concordato Preventivo uno strumento assolutamente agile e duttile per le imprese tanto più evidente laddove si sono significativamente abrogati requisiti e condizioni economiche e laddove si è ritenuto di limitare il sindacato giudiziario in sede di ammissione e di omologazione. In altri termini l’obiettivo della Riforma si è sostanziato nel prendere atto che al ceto creditorio interessi in primis il soddisfacimento dei propri crediti (ed in taluni casi anche la sopravvivenza dell’impresa): e ciò a prescindere dalle problematiche di meritevolezza e da giudizi sulla precedente gestione dell’impresa (anche in termini di tenuta regolare della contabilità). Ma se la tutela del credito può ragionevolmente ritenersi come l’obiettivo finale della Riforma (anche in un’ottica sattisfattiva) ciò non toglie che la relazione ex art. 172 L.F. non si ponga in contrasto con le norme che disegnano un nuovo modello di procedura e di domanda (ci si riferisce agli attuali artt. 160 e 161 L.F.) ben potendo (anzi dovendo) la stessa fornire ai creditori un quadro ampio della genesi della crisi, sulla natura della patologia che ha colpito l’impresa per finire al contenuto economico della proposta. Né potrà ragionevolmente sostenersi che l’abrogazione del requisito della meritevolezza permetta di obliterare il controllo sulla crisi, sull’impresa e sull’imprenditore e che in un contesto di “privatizzazione” della crisi e di riduzione dei tempi della procedura l’affievolimento del controllo giudiziale in sede di ammissione al beneficio e di omologazione del Concordato unito alla relazione del professionista (che ha 15 finito per sostituire il controllo giudiziale in punto serietà e attuabilità della proposta) possa comportare parimenti uno svuotamento della funzione e del ruolo del Commissario Giudiziale. Al contrario l’esigenza della tutela del credito (anche in funzione saddisfattiva) induce a ritenere che nel quadro normativo riformato la relazione del Commissario Giudiziale debba necessariamente (ed a maggior ragione) essere incentrata sull’esame delle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato nonché sulle garanzie offerte ai creditori in un’ottica di controllo della relazione del professionista: controllo che dovrà necessariamente essere effettuato raffrontando quanto dichiarato dal debitore nella documentazione, quanto attestato dal professionista e quanto risultante dalle scritture contabili. E solo così interpretando la funzione ed il contenuto della relazione ex art. 172 L.F. si potrà concludere nel senso di una rafforzata tutela dei creditori i quali potranno partecipare all’adunanza non solo adeguatamente informati ma anche “garantiti” dalla supervisione della relazione. In altri termini, ed a conclusione della disamina, nella nuova disciplina (soprattutto alla luce delle significative limitazioni al sindacato del Tribunale nella fase dell’ammissione) la relazione del Commissario si pone come l’unico atto proveniente da un organo pubblico nominato dal Tribunale che è suscettibile di offrire una garanzia della veridicità dei dati esposti e della fattibilità del piano il cui contenuto dovrebbe essere decisivo per la formazione della volontà dei creditori. La relazione ex art. 172 L.F., infatti, non è tanto rivolta al’Autorità Giudiziaria quanto in particolare al ceto creditorio essendo redatta allo scopo di esporre allo stesso le valutazioni più opportune (con particolare riferimento alla fattibilità del piano) nell’ottica di fornire gli strumenti necessari all’espressione di un voto consapevole. Privo della protezione giudiziale il ceto creditorio dovrà quindi, nell’esprimere il proprio voto alla proposta di Concordato, affidarsi allo strumento della relazione ex art. 172 L.F. ed all’attività del Commissario Giudiziale: il solo organo che, nel contesto della gestione “privatistica” del Concordato, potrà permettere l’espressione di un voto con16 sapevole ed informato inteso come l’unica effettiva tutela oggi esistente per i creditori del Concordato Preventivo. 2.Cenni sui principali eventi della procedura: il ruolo attivo del Commissario Giudiziale E’ doveroso innanzitutto, a conclusione del presente capitolo, fornire una sintetica ricostruzione riassuntiva, a favore del ceto creditorio, di alcuni eventi significativi occorsi nell’anno di durata della presente Procedura: eventi che si avrà cura di analizzare più in dettaglio nel corso della presente Relazione ma che possono sin d’ora dare in questa specifica sede un più compiuto conto (se pur sommario) delle ragioni che hanno determinato alcuni rinvii dell’adunanza. Tali eventi, così come di seguito descritti per opportuna trasparenza e per dar conto anche dell’attività di questo Commissario nel corso dell’anno di durata della procedura, saranno opportunamente corredati in allegato dalle istanze e/o relazioni riassuntive e/o pareri più significativi che il sottoscritto ha ritenuto di depositare nella competente sede della Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Bergamo al fine di adeguatamente informare il Tribunale (ed in particolare il Giudice Delegato - nella persona della dott.ssa Simonetta Bruno sino agli inizi di Dicembre 2009 - e, poi, in seguito alla cessazione dell’incarico della predetta - nella persona della dott.ssa Giovanna Golinelli) dell’evoluzione della procedura. Gli allegati prodotti, per altro, costituiscono una riprova dell’assunzione di una partecipazione attiva del Commissario Giudiziale che, nel perimetro di una funzione di “vigilanza e di controllo”, è stata improntata non solo allo studio di problematiche giuridiche assai complesse ma, altresì, ad una condotta di impulso finalizzata alla soluzione di tali problematiche. Non solo: data la particolare complessità della procedura (anche con riferimento alla notevole mole di documentazione prodotta e non) e tenuto conto dell’oggettiva necessità di una tempistica adeguata, il lavoro svolto si è anche direzionato o in un’ottica (addirittura) “anticipatoria” dell’eventuale fase liquidatoria successiva ad una possibile omologazione del Concordato, ovvero al fine di agevolare ulteriormente il compito della liquidazione. E ciò certamente non per una sovrapposizione con il ruolo di altri soggetti (il Liquidatore Giu17 diziale in caso di omologa del Concordato o il Curatore in un’ottica di fallimento) ma per sfruttare appieno le opportunità che, via via, si sono presentate nel corso della procedura. A riprova di ciò basti menzionare due eventi significativi nell’ambito della procedura di Grassobbio 1: la cessione a Sacbo s.p.a. del contratto di leasing immobiliare n. 76459 stipulato in data 2 ottobre 2006 con Ing Lease Italia s.p.a. per un corrispettivo già introitato di € 4.200.000,00 IVA compresa, nonché l’avvenuto e/o imminente realizzo di € 600.000,00 relativo ad altri leasing. Tale attività comporta per il ceto creditorio la possibilità di prendere atto in sede di esercizio del diritto di voto non di una “parte dell’attivo” valutata dal Commissario in via di “congruità astratta”, ma di un attivo concretamente già realizzato. Ciò doverosamente premesso veniamo a riassumere i principali eventi della Procedura. a)Grassobbio 1 s.p.a. in Liquidazione ed in Concordato Preventivo è stata, come noto, ammessa alla procedura di Concordato Preventivo con provvedimento del Tribunale di Bergamo datato 16 Aprile 2009 e depositato in Cancelleria il successivo 18 Maggio 2009. Nel decreto la convocazione dei creditori è stata originariamente disposta per il giorno 9 Luglio 2009 ore 9.30. Nelle more di tale incombente Grassobbio 1 ha depositato in data 26 Giugno 2009 un’istanza con richiesta di rinvio dell’udienza di convocazione dei creditori. Detta istanza era correttamente motivata con la presenza di un termine (31 luglio 2009) in relazione al quale Avalon s.p.a. (affittuaria dell’azienda di Grassobbio 1 e formulante una proposta irrevocabile di acquisto della medesima azienda per un corrispettivo predeterminato) avrebbe potuto, a seconda del verificarsi o meno della condizione sospensiva, essere o meno vincolata alla proposta irrevocabile d’acquisto. Tale circostanza unita alla possibilità, in caso di mancato avveramento della condizione, di concordare con Avalon s.p.a. eventuali e diverse condizioni di acquisto (con conseguente valutazioni del sottoscritto sulla fattibilità del piano concordatario) rendevano appunto logicamente necessario il differimento dell’adunanza. Questo Commissario riteneva, quindi, di esprimere parere favorevole segnalando altresì l’esistenza di numero18 si creditori risultati “trasferiti” o “sconosciuti”: il che rendeva doverosa un’ulteriore indagine al fine di notiziare adeguatamente il ceto creditorio nella sua totalità. Ed in accoglimento di tale istanza il Tribunale di Bergamo riteneva di differire l’adunanza al 29 settembre 2009 ore 9.30. b)Nelle more di questo primo rinvio dell’adunanza dei creditori, è stato il Commissario stesso a ravvisare l’opportunità di un ulteriore congruo differimento. In data 7 settembre 2009, come risulta dall’allegato A, il sottoscritto riteneva di relazione brevemente il Tribunale dell’attività svolta con contestuale istanza di ulteriore differimento dell’adunanza. Senza procedere ad ulteriori ripetizioni attesa la presenza dell’allegato, la richiesta di rinvio veniva motivata con il mancato raggiungimento della condizione sospensiva legata alla proposta irrevocabile d’acquisto di Avalon (raggiungimento di determinati ammontari complessivi di mutui intermediati già descritti in premessa): con il che sarebbe venuta meno una delle più significative voci dell’attivo della procedura con conseguente presa d’atto della necessità che il Tribunale provvedesse a convocare la società in Camera di Consiglio. Orbene il sottoscritto dava atto di aver ottenuto da Avalon s.p.a. un’ulteriore proroga della proposta irrevocabile d’acquisto sino a tutto il 31 Dicembre 2009: il tutto con revisione dell’originaria condizione sospensiva riprodotta nell’allegato A sub nota 1 ed una modifica in ordine alla durata del contratto di affitto non disdettabile se non successivamente al 31 Dicembre 2009. Tale evento unitamente alla necessità di ulteriori indagini ed approfondimenti dei rapporti infragruppo rendeva necessario un ulteriore differimento dell’adunanza che, con decreto del Tribunale di Bergamo datato 17 Settembre 2009, veniva rifissata per il 17 Dicembre 2009 ore 9.30. c)Anche in relazione a tale rinvio è doveroso rendere edotto il ceto creditorio delle ulteriori problematiche che hanno determinato la società debitrice, con il parere favorevole del sottoscritto Commissario, a depositare ulteriore istanza di rinvio dell’adunanza dei creditori. A tal proposito per necessità di sintesi si ritiene opportuno far riferimento al contenuto concreto dell’istanza così come 19 depositata nella Cancelleria del Tribunale Fallimentare in data 3 Dicembre 2009 ed all’allegato parere articolato del sottoscritto, costituenti l’allegato B alla presente Relazione. Ad ogni buon conto rilevano, in estrema sintesi, le problematiche connesse all’esercizio del diritto di voto del principale creditore (Altea Finance s.r.l.), la disponibilità di Avalon s.p.a. a rendersi acquirente dell’azienda di Grassobbio 1 (ancorché a condizioni da rideterminarsi) unite alle prospettive di realizzo dell’attivo sociale con particolare riferimento ai contratti di leasing in essere. Come si evince dal parere favorevole all’ulteriore rinvio di questo Commissario (si veda l’allegato B), la problematica dell’esercizio del diritto di voto da parte di Altea Finance s.r.l. (si era appurato che i procedimenti decisionali del principale creditore in quanto assoggettato al controllo di un Ente – Lehman Brothers – sottoposto, al pari di Grassobbio 1, ad una procedura concorsuale, erano piuttosto lunghi e non compatibili con l’adunanza fissata per il 17 Dicembre 2009) non sarebbe stata di per sé suscettibile di giustificare un rinvio dell’adunanza. Ma l’insorta problematica relativa ai rapporti fra i principali creditori di Grassobbio 2 (Altea stessa e Meliorbanca che aveva contestato la validità / efficacia della garanzia data dalla controllata a favore della controllante Grassobbio 1) e la sussistenza di una complessa trattativa tra tali creditori (su impulso del Commissario Giudiziale) per derimere tale controversia, rendevano di per sé opportuno (tenuto conto della tempistica per portare a termine la trattativa) un differimento dell’adunanza nel contesto dei rapporti infragruppo (per un miglior approfondimento della problematica si rinvia per quanto necessario alla relazione di questo Commissario relativa a Grassobbio 2). Ad ogni buon conto vi erano altre serie ragioni per addivenire ad un ulteriore rinvio dell’adunanza: da un lato la scadenza della condizione relativa alla proposta irrevocabile di acquisto di Avalon in epoca successiva all’adunanza (unita alla tempistica per formalizzare un’eventuale nuova proposta incompatibile con la data del 17 Dicembre 2009), dall’altra l’esistenza di un’ulteriore trattativa con Ing Lease finalizzata alla cessione del contratto di locazione finanziaria relativa all’immobile di Grassobbio il cui esito positivo avrebbe potuto permette20 re il conseguimento in capo alla società in procedura di una voce di attivo di entità superiore a quella preventivata nel contesto del ricorso per Concordato Preventivo. Conclusivamente il Tribunale di Bergamo riteneva di concedere un ulteriore differimento dell’adunanza che veniva fissata per il 23 Marzo 2010 ore 9.30. d)Veniamo all’ulteriore definitivo differimento dell’adunanza per il 10 Maggio 2010 ore 9.30. Con riferimento a tale ultimo rinvio ci si riporta alle note informative depositate presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo da codesto Commissario in data 10 Marzo 2010 (allegato C) così come già adeguatamente riassunte in altrettante note informative ai creditori di Grassobbio 1 e pubblicate sul sito www.systemagroup.it. A tal proposito in estrema sintesi rilevano le problematiche della postergazione del credito degli obbligazionisti, dei venderlonisti e dei crediti infragruppo di cui si darà ampio rilievo nel corso della Relazione, nonché le problematiche relative alla proposta di acquisto d’azienda formulata da Avalon s.p.a. oggetto di un sollecito del Commissario e suscettibile di modificare significativamente, in relazione alla nuova offerta, gli attivi ed i passivi del piano concordatario: questioni, queste, che sempre in base a quanto riferito nelle “note” rendevano non solo incerti i due elementi essenziali per la formazione del consenso dei creditori concordatari (vuoi con riferimento alle percentuali di riparto previste, vuoi con riferimento al sistema delle maggioranze ex art. 160 L.F. per l’approvazione o meno della proposta di Concordato), ma erano suscettibili in quanto tali (e ad avviso di questo Commissario) di meritare una convocazione della società debitrice al fine di una ritenuta necessaria integrazione della proposta concordataria. Il deposito di tali note informative ha finito, quindi, per determinare la società ammessa al beneficio del Concordato Preventivo a presentare un’ulteriore istanza di differimento dell’adunanza al fine di integrare la proposta: istanza, poi, accolta dal Tribunale di Bergamo con decreto dell’11 Marzo 2010 su parere favorevole del sottoscritto Commissario. e)Da ultimo, un doveroso accenno ad altri significativi eventi occorsi nell’ambito della presente procedura che possono riassumersi in ordine rigoro21 samente cronologico nell’avvenuta cessione in data 15 Marzo 2010 del contratto di locazione finanziaria n. 76459 stipulato in data 2 Ottobre 2006 con Ing Lease (Italia s.p.a.) per il corrispettivo (IVA compresa) di € 4.200.000,00 a Sacbo s.p.a. (somma, questa, di cui il Commissario dà atto dell’avvenuto introito nelle casse della società debitrice), delle avvenute cessioni relative ad altri contratti di leasing, dell’avvenuta formalizzazione da parte di Avalon s.p.a. in data 13 Aprile 2010 di una proposta irrevocabile di acquisto dell’azienda di Grassobbio 1 della durata fissata per il 15 giugno 2010 (di seguito anche c.d. Nuova Proposta). Di tali significativi eventi verrà dato compiuto conto nel contesto del capitolo IX sub Il periodo di gestione nel corso della procedura cui si fa doveroso rinvio. Mentre relativamente ad altro particolarmente significativo evento costituito dall’avvenuto deposito in data 3 maggio 2010 presso la Cancelleria del Tribunale Fallimentare da parte di Grassobbio 1 di una modifica del piano (resasi necessaria anche in seguito alle note informative del 10 Marzo 2010 del Commissario Giudiziale) si darà compiuto conto in altre parti della presente Relazione con particolare riferimento ai capitoli IX,X e XI. 22 CAP. II – LE VICENDE DELLA SOCIETA’ GRASSOBBIO 1 1.Costituzione, vicende sociali, amministrazione, capitale sociale e assetto proprietario a)Le operazioni straordinarie che hanno caratterizzato la sua vita sociale sono piuttosto complesse. Nel presente capitolo si dà conto delle suddette principali vicende, così come risultano dalla visura della Camera di Commercio, con l’avvertenza che, in seguito, verranno riprese e commentate quelle di rilievo affinché sia compreso il loro significato nel più ampio progetto di Gruppo in cui si inseriscono. b)La Società è stata costituita in data 2 maggio 2006 con atto a rogito Notaio dott. Ernesto Sico di Bergamo, repertorio n. 38609, quale società a responsabilità limitata. La Società, con l’attuale denominazione di Grassobbio 1 s.p.a. in Liquidazione, ha ora sede in Bergamo, Via XX Settembre n. 70. c)Queste le operazioni straordinarie realizzate: -trasformazione da s.r.l. in s.p.a. il 25.6.2006, atto Notaio Dott. Ernesto Sico di Bergamo, repertorio n. 39798; -fusione mediante incorporazione della società Systema Holding s.p.a. con sede in Bergamo, REA n. 256605, con atto del 27.12.2006 (delibera del 24.10.2006); -affitto d’azienda stipulato con Avalon Spa il 9 dicembre 2008; -messa in liquidazione con delibera del 29 dicembre 2008. d)Alla data di costituzione della Società del maggio 2006, fu designato amministratore unico il Dottor Enrico Fusi. L’assemblea straordinaria della società, in data 20 giugno 2006 (atto Notaio Ernesto Sico, repertorio n. 38359), deliberò: -di nominare il Collegio Sindacale per il triennio 2006/2008, nelle persone dei signori: Dott. Luca Pizio, quale Presidente, nato a Darfo Boario Terme il 10 luglio 1963; Dott. Augusto Tucci, sindaco effettivo, nato a Merano l’8 maggio 1944; Dott. Diego Saglietto, sindaco effettivo, nato a Imperia il 4 agosto 1937; Dott. Alberto Donati, sindaco supplente, nato a Urgnano il 12 settembre 1961; 23 Dott.ssa Stefania Lamanna, sindaco supplente, nata a Gioia del Colle il 7 novembre 1971; -di nominare quale società di revisione la Deloitte & Touche S.p.a., con sede in Milano, via Tortona 25, con durata in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31.12.2008. L’assemblea straordinaria della società, in data 25 luglio 2006 (atto Notaio Ernesto Sico, rep. n. 39798), deliberò poi la riconferma del Collegio Sindacale, in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 e nominò, a seguito delle dimissioni dell’amministratore unico Enrico Fusi ed in sua sostituzione, un consiglio di amministrazione composto da undici membri, con efficacia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, nelle persone dei signori: - Pietro Locatelli, nato Sedrina il 12 maggio 1940, residente a Bergamo, Via Borgo Santa Caterina n. 6/b, quale Presidente e legale rappresentante; - Fabio Malcovati, nato a Milano il 9 marzo 1946, residente a Milano, C.so Cristoforo Colombo n. 11; - Gianfranco Bertoli, nato a Urago d’Oglio il 4 gennaio 1955, residente a Calcio, Via S. Fermo n. 6; - Diego Locatelli, nato a Lecco il 4 gennaio 1957, residente in Bergamo, Via Zambonate n. 33; - Paolo Ribolla, nato a Bergamo il 3 maggio 1962 residente in Bergamo, Largo Rezzara n. 6; - Massimo Novelli, nato a Roma il 16 settembre 1948, residente in Bergamo, Via Colombo n. 12; - Sergio Bianchini, nato a Salò il 6 luglio 1956, residente a Salò, Via Valle n. 38; - Marco Davide Dainese, nato a Milano il 27 ottobre 1959, residente a Basiglio (MI) ,Via Colombo, residenza Tigli n. 111; - Enrico Fusi, nato a Vailate il 20 novembre 1954, residente a Bergamo, Via Verdi n. 1; - Fabrizio Mannella, nato a Marino (Roma) il 3 novembre 1963, residente a Grottaferrata (RM), Via Anagnina n. 361; 24 - Andrea Saviotti, nato a Pavia il 6 ottobre 1966, residente a Rivanazzano (PV), Corso Repubblica n. 84. Infine, in data 29 dicembre 2008, l’Assemblea Straordinaria della Società (atto Notaio Ernesto Sico, rep. n. 45198) deliberò di scioglierla anticipatamente e di porla in liquidazione volontaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2484 cod.civ., con contestuale nomina del dott. Paolo Ribolla quale liquidatore con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ex artt. 2487 e 2489 cod.civ. e)La Società, alla data di messa in liquidazione, aveva un capitale sociale: deliberato € 63.424.085,00 sottoscritto € 41.738.280,00 versato € 41.738.280,00 (n. azioni 41.738.280; valore: € 1,00) f)Di seguito vengono elencati i soci, avendo peraltro a mente che l’attuale compagine sociale è il traguardo di un complesso percorso di riassetto dell’originaria compagine sociale. Al di là del mero elenco di soci che segue, dunque, il tema della ristrutturazione dell’assetto proprietario verrà più oltre ripreso, in particolare in relazione a taluni finanziamenti soci che il Commissario Giudiziale ritiene si debbano postergare ex art. 2467 cod.civ. (con conseguenze che verranno esaminate in termini di classe e di ammissione al voto in adunanza – v. capp. VI e XII): -La Fille De Lasio S.A. (pegno di Altea Finance S.r.l.), quota di € 24.040.000,00; -Dainese Marco Davide (pegno di Altea Finance S.r.l.), quota di € 789.570,00; -Novelli Massimo (pegno di Altea Finance S.r.l.), quota di € 596.790,00; -Bianchini Sergio (pegno di Altea Finance S.r.l.), quota di € 942.210,00; -Signa Fiduciaria S.r.l., quota di € 5.863.050,00; -Signa Fiduciaria S.r.l. (pegno di Altea Finance S.r.l.), quota di € 4.770.000,00; -Arnoldi Simone, quota di € 4.500,00; -Baccalà Duilio Francesco, quota di € 9.000,00; -Baratta Brunello, quota di € 9.000,00; -Capone Riccardo, quota di € 27.000,00; -Castellani Giovanna, quota di € 13.500,00; 25 -Castellani Luca, quota di € 13.500,00; -Comelli Matteo, quota di € 4.950,00; -Corsini Corrado, quota di € 27.000,00; -Daniotti Antonio, quota di € 27.000,00; -Di Domenico Roberto, quota di € 26.550,00; -Di Salvo Nicola, quota di € 4.500,00; -Faini Giacomo, quota di € 4.500,00; -Avalon S.p.a., quota di € 18.000,00; -Galli Daniele, quota di € 9.000,00; -Giovanetti Alessia, quota di € 9.000,00; -Grassi Stefano, quota di € 27.000,00; -Luceri Antonio Emanuel, quota di € 27.000,00; -Maugeri Antonio, quota di € 27.000,00; -Moretti Giuseppe, quota di € 4.500,00; -Salodini Andrea, quota di € 4.500,00; -Saviotti Giorgio, quota di € 27.000,00; -Soavi Licia, quota di € 27.000,00; -Spighi Loris, quota di € 9.000,00; -Locatelli Diego, quota di € 83.970,00; -Bertoli Alessandro, quota di € 966.690,00; -Bertoli Giorgio, quota di € 966.690,00; -LB UK RE Holdings Limited, quota di € 2.331.500,00; -Signa Fiduciaria S.r.l. (garanzia a favore di “Banca Piccolo Credito Valtellinese. Società Cooperativa”), quota di € 27.810,00. g)L’oggetto sociale della Società, come da visura camerale, è il seguente: “l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico, in società, enti e/o imprese operanti nel settore finanziario e/o creditizio. Nell’ambito della predetta attività ha altresì ad oggetto, sempre non nei confronti del pubblico, l’esercizio di attività di: 26 -coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo e la prestazione di servizi dello stesso genere a favore delle medesime società; e -sviluppo e applicazione di sistemi e tecniche direzionali, gestionali e commerciali con particolare riguardo alle analisi ed alle pianificazioni economiche, tecniche, commerciali e finanziarie; -assistenza e supporto organizzativo al management nella realizzazione di obiettivi strategici, commerciali, tecnici; -la concessione di finanziamenti purché non in via prevalente e senza offerta al pubblico come disciplinato dal decreto 6 luglio 1994 del Ministero del Tesoro, nonché l’attività di concessione di prestiti su pegno, credito ipotecario, ottenute se previste le necessarie autorizzazioni nei confronti delle società partecipate. Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, anche assumendo sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio; la società potrà inoltre garantire obbligazioni di terzi, anche non soci, concedere avalli, fideiussioni, garanzie anche reali e costituzione di pegni. E’ espressamente esclusa dall’attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.F. (D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58), nonché l’esercizio nei confronti del pubblico: delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di presentazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all’art. 106 T.U.L.B. (D.LGS. 1 settembre 1993, n. 385). Sono tassativamente escluse dall’oggetto sociale le attività riservate per legge agli iscritti in albi professionale, nonché le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 385/93 e quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all’art. 1 della legge 2.1.1991 n. 1, come modificato dal decreto legislativo n. 58/1998”. 2.Storia del Gruppo e ruolo di holding di Grassobbio 1 a)Il business su cui venne fondato e si sviluppò il Gruppo Systema (ora Grassobbio) si incentra sull’intermediazione di mutui ipotecari erogati da banche. All’origine del Gruppo, in particolare, figurava la società Divisione Mutui che, grazie ad un accordo stipulato con Meliorbanca nel 2002, poté sviluppare la 27 suddetta attività (rivolgendosi a clientela prevalentemente rappresentata da persone fisiche). Si dirà poi delle vicende, relativamente complesse che hanno riguardato l’azienda di Divisione Mutui. In questa sede introduttiva va, però, detto che Grassobbio 1 è nata per svolgere il ruolo di holding del Gruppo ed ha conservato il suddetto ruolo sino alla data di deposito del ricorso ex art. 160 e seguenti L.F. b)La costituzione di Systema Group (ora Grassobbio 1) avvenne il 2 maggio 2006, quando il business storico del gruppo, come si è visto avviato dal 2002, si era già fortemente sviluppato. Più precisamente la costituzione fu progettata quando era insorta l’opportunità di siglare un accordo con il Gruppo Lehman Brothers, ossia con il primo player del mercato delle cartolarizzazioni. La cartolarizzazione rivestiva in effetti un elemento fondamentale del circuito operativo ideato da Grassobbio 1: detta forma di collocamento dei mutui sul mercato, infatti, assicurava corrispettivi pari a circa il 6% del capitale nominale dei singoli mutui (sostanzialmente rappresentativo dall’attualizzazione degli interessi futuri dei mutui, al netto dei rischi di insolvenza), di cui circa il 3% veniva riconosciuto a Divisione Mutui. In questo modo venivano realizzati cospicui ricavi, con reperimento immediato (ossia senza attendere che maturassero gli interessi dei mutui intermediati) della liquidità che veniva impiegata per il sostentamento del gruppo, in particolare per remunerare il costo della rete degli agenti1. Di qui la maturazione di cospicui ricavi, all’origine degli imponenti utili maturati negli anni 2005, 2006 e 2007 (limitatamente al primo semestre, essendo poi insorta la nota crisi dei mercati a decorrere dall’agosto dello stesso 2007). c)In questo quadro di ascesa reddituale, si colloca dunque, nel maggio 2006, la costituzione di Systema Group (ora Grassobbio 1). 1 Ma proprio il blocco delle cartolarizzazioni sarà all’origine dell’interruzione del ciclo finanziario su cui il business si fondava. 28 Si può anzi dire che la sua nascita rappresenta il tassello di un più ampio progetto, avente plurime finalità: (i) consentire il rafforzamento del business mediante l’ingresso nella compagine sociale della holding di una società del gruppo Lehman Brothers, che avrebbe poi acquistato i crediti intermediati, mediante cartolarizzazione; (ii) collocare anche i soci storici fondatori del gruppo a livello di vertice, ossia di holding; derivano peraltro da questa operazione i rilevanti passivi, per quasi € 100 milioni, che figurano nel ricorso ex art. 160 l.f.; (iii) a latere di queste motivazioni imprenditoriali e di assetto societario, conseguire vantaggi di natura fiscale, aspetto da cui emerge uno dei nodi più rilevanti della presente Procedura. 3.Iter in base al quale Grassobbio 1 è divenuta holding del Gruppo a)Grassobbio 1, costituita (come si è visto) il 2 maggio 2006, poco dopo ha deliberato, in data 20 giugno 2006, di aumentare il capitale sociale da € 10.000,00 ad € 24.040.000,00, mediante conferimento di numero 267.000 azioni che la società conferente deteneva in Systema Holding S.p.a. Sono poi seguiti due ulteriori aumenti di capitale, deliberati il 27 giugno 2006 da € 24.040.000,00 ad € 26.368.570,00 e il successivo 19 luglio 2006 da € 26.368.570,00 ad € 31.847.230,00, mediante il conferimento di ulteriori azioni di Systema Holding S.p.a., rispettivamente, di numero 25.873 e di numero 60.874. In questo modo, Grassobbio 1 veniva a detenere il controllo della predetta Systema Holding S.p.a. (e pertanto deliberava, il 25 luglio 2006, anche la modifica dell’oggetto sociale, contemplando in particolare l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico2). 2 Il nuovo oggetto sociale, oltre alla suddetta attività da considerarsi principale, prevedeva anche le seguenti ulteriori attività: -coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenente allo stesso gruppo e la prestazione di servizi dello stesso genere a favore delle società; -sviluppo e applicazione di sistemi e tecniche direzionale, gestionali e commerciali; -assistenza e supporto organizzativo al management; 29 La costituzione di Grassobbio 1, dunque, era stata progettata affinché, grazie ai sopra visti aumenti di capitale, essa divenisse titolare delle azioni di Systema Holding S.p.a. (che così diveniva sub – holding) e ciò, peraltro, in vista del passo successivo: la fusione della stessa Systema Holding (l’ora vista subholding) nella società neocostituita, ora Grassobbio 1. b)Systema Holding S.p.a. era nata anni prima, nel 2002, con la denominazione di “Divisione Mutui” (e poi “Systema S.p.a.”) e si era sviluppata nel campo dell’intermediazione dei mutui ipotecari sino a tutto il 2005. Essa è storicamente la società che avviò l’attività di intermediazione di mutui ipotecari, ossia il business di riferimento del gruppo, avvalendosi di una rete specializzata di agenti unica in Italia. Nella Relazione del Commissario a disposizione dei creditori di Divisione Mutui (ora Grassobbio 2), viene descritto il suo specifico profilo e le complesse vicende che hanno riguardato l’azienda della suddetta società di riferimento del gruppo (profilo e vicende che non hanno rilievo diretto nella presente procedura di concordato). Va qui solo menzionato che l’azienda di Divisione Mutui, nata come si è visto nel 2002, è stata conferita, il 12 gennaio 2006, in due società di nuova costituzione, anteriormente alla sua fusione in Grassobbio 1, del dicembre 2006. In particolare, Divisione Mutui trasferiva l’azienda (nel contempo suddividendola in due rami): - quanto all’attività di intermediazione mutui, in favore di una ulteriore società neo costituita, la Systema Mutui (ora Grassobbio 2); - quanto all’azienda (di minori dimensioni) di supporto e fornitura di servizi complementari ed accessori all’attività di intermediazione, ad altra società neo costituita, Systema Case (in origine denominata Systema Servizi e attualmente Grassobbio 3). -concessione di finanziamenti, non in via prevalente e senza offerta al pubblico, e attività similari, il tutto, con esclusione delle attività riservate e in particolare con esclusione a quelle riservate agli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del D.LGS. n. 385/93 (testo unico bancario). 30 Divisione Mutui è divenuta così holding delle due predette società neo costituite, assumendo la denominazione omologa di Systema Holding S.p.a., per poi fondersi, dopo che le sue azioni erano state conferite in Grassobbio 1 a copertura dei tre citati aumenti di capitale (del 20 e 27 giugno e 19 luglio 2006) in Grassobbio 1, la quale è così divenuta a sua volta holding, venendo a detenere direttamente il capitale sociale di Systema Mutui e Systema Servizi. c)Per riassumere la descrizione dell’iter e il suo rilievo in termini di procedura, va detto che Grassobbio 1 è dunque nata per assumere il ruolo di holding e, alla data di incorporazione della subholding Systema Holding nel dicembre 2006, si è trovata a capo di un Gruppo che aveva maturato negli anni pregressi consistenti utili, a seguito del vertiginoso sviluppo del business dell’intermediazione di mutui avviato nel 2002. Basti pensare ai dati del bilancio della società “storica”, Divisione Mutui, per avvedersene: il bilancio al 31 dicembre 2003 già registra un utile di € 1.646.776,00, che si eleva nel bilancio al 31 dicembre 2004 ad € 7.125.730,00 e ancora, al 31 dicembre 2005, sino a € 18.827.901,00. 31 CAP. III – I DATI CARATTERISTICI DI GRASSOBBIO 1 E LORO RILIEVO NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO 1.Il business del Gruppo e gli accordi stipulati con Meliorbanca e con Lehman Brothers a)Non è possibile comprendere le cause della crisi del gruppo senza avere a mente il suo business e il contenuto di massima degli accordi raggiunti con gli interlocutori bancari che operavano nel campo sia dell’erogazione dei mutui (Meliorbanca) sia della cartolarizzazione dei mutui (Lehman Brothers). Di seguito vengono quindi descritti l’operatività dell’azienda storica (come si è visto nata sotto la gestione di Divisione Mutui nel 2002), e gli accordi con le due banche. b)Divisione Mutui stipulò anzitutto con Meliorbanca, il 6 giugno 2002, un accordo di natura commerciale. In base al suddetto accordo Meliorbanca aveva conferito a Divisione Mutui l’incarico di svolgere in via esclusiva, direttamente e/o tramite proprie società controllate, l’attività di distribuzione a persone fisiche di mutui garantiti da ipoteche immobiliari. Per parte sua, Meliorbanca si era impegnata ad erogare i mutui stipulati grazie all’intermediazione di Divisione Mutui fino ad un plafond di € 450.000.000,00 e a cartolarizzare i suddetti mutui ogni circa € 200.000.000,00 in modo che fosse garantita a Divisione Mutui una costante operatività. Quale corrispettivo dell’attività svolta, Meliorbanca riconosceva a Divisione Mutui una provvigione pari al 6% dell’importo erogato, da conguagliarsi in relazione al risultato economico della cartolarizzazione. Nell’ambito di ognuno dei contratti di mutuo stipulati grazie all’intermediazione di Divisione Mutui, Meliorbanca riconosceva altresì a quest’ultima società, in relazione all’incasso di ogni rata mensile, l’importo di € 9,60 (si vedrà altresì che questo compenso rappresenta la parte più rilevante degli attivi considerati realizzabili in sede concordataria da Grassobbio 2). 32 A latere del suddetto accordo di natura commerciale, seguì l’ingresso di Meliorbanca nel capitale sociale di Divisione Mutui con una partecipazione del 10%. Il suddetto modello di business ebbe un grosso sviluppo, anche grazie alla continua crescita del mercato, con notevole ascesa reddituale negli anni 20042005-2006. I rilevanti risultati raggiunti consentirono a Systema Mutui (ora Grassobbio 2) di stipulare, il 26 giugno 2006 - dunque un anno prima della crisi che investì i mercati dall’agosto del 2007 - un nuovo accordo di intermediazione dei mutui con Meliorbanca e Lehman Brothers. In pari data, venne altresì stipulato un accordo separato con cui Lehman Brothers si impegnava ad acquistare, per sé o altri, i mutui erogati da Meliorbanca. Si trattava di un accordo, oltre che di natura commerciale, che mirava a consentire l’ingresso nella compagine sociale della holding – come si è anticipato di una società del Gruppo Lehman Brothers. L’accordo, in particolare, stabiliva la risoluzione per mutuo consenso del sopra citato contratto con Meliorbanca del giugno 2002, prevedendo “la conclusione di nuovi contratti tra Lehman Brothers, Systema e Meliorbanca che disciplinino lo svolgimento delle suddette attività (propria di ciascuna società, n.d.r.) su base esclusiva” (v. lettera E(i) delle premesse del suddetto accordo). Si dava poi atto che, in pari data, Meliorbanca e Lehman Brothers avevano concluso un contratto secondo cui quest’ultima società (o una sua affiliata) avrebbe acquistato da Meliorbanca una parte dei mutui erogati, “tramite operazioni di cartolarizzazione mediante emissione, tra l’altro, di titoli senior muniti di rating, ammessi alla quotazione presso una borsa europea e collocati, eventualmente unitamente ai titoli junior, presso investitori istituzionali” (v. premessa I dell’accordo). La suddetta circostanza è rilevante in quanto la remunerazione dell’attività di Systema Mutui (ora Grassobbio 2) per l’attività di intermediazione dei mutui ipotecari era an- 33 corata anche al risultato economico della citata cartolarizzazione (v. art. 13.1.1 del contratto del 26 giugno3). Meliorbanca e Systema Mutui (ora Grassobbio 2) pattuirono inoltre, secondo una modalità analoga a quella dell’accordo del 2002, che la prima versasse un ulteriore importo, pari ad € 9,6, sempre quale “commissioni d’incasso” delle rate del mutuo a scadere. In particolare, era previsto che Meliorbanca versasse, “entro il decimo giorno del mese di calendario successivo a quello di effettivo ricevimento, i seguenti diritti accessori: commissioni di incasso rate e spese di gestione amministrativa, la cui somma attualmente è pari a € 9,60, la quota parte delle penali di anticipata estinzione connesse a tali commissioni e spese e le spese di istruttoria, le provvigioni assicurative, i rimborsi spese relativi ai procuratori e ogni rimborso di spese di stipula”, secondo quanto previsto all’art. 13.1.2.4. Per quanto riguarda il ruolo assunto da Systema Holding (Grassobbio 1 dopo la fusione) nel suddetto accordo, la società si limitò ad assumere alcune generiche garanzie (ai sensi dell’art. 14) di scarsa valenza5. Il suddetto accordo del 2006 è, per altro, rilevante anche nell’ambito della procedura di concordato preventivo che riguarda Grassobbio 1, per la parte che – come si è accennato e si vedrà in dettaglio più oltre – disciplina il riassetto della proprietà del gruppo. Per tornare invece alla descrizione dell’evoluzione del business di Gruppo, il 26 ottobre 2006 Meliorbanca e Systema Holding modificarono le modalità di remunerazione pattuite nel citato accordo del 26 giugno 2006, “al fine di agevola 3 In particolare, Meliorbanca si impegnò a corrispondere a Systema Mutui, entro quattro giorni lavorativi dalla data di pagamento del prezzo della cessione del mutuo, un compenso parametrato all’importo della suddetta cessione. Era altresì confermato, all’art. 13.6, che Meliorbanca pagasse al Systema Mutui, al momento di ciascuna erogazione, a titolo di anticipo sul compenso legato all’esito delle cartolarizzazioni, un importo pari al 6% “del relativo importo di tempo in tempo erogato”, soggetto a conguaglio appunto all’esito della cartolarizzazione. 4 La società aveva garantito di essere società validamente costituita e di avere i requisiti e le licenze necessarie allo svolgimento delle proprie attività, nonché un obbligo di manleva nei confronti di Meliorbanca e Lehman Brothers per violazioni di legge commesse dai propri agenti (v. art. 14.5.5). 5 34 re la liquidazione da parte di Systema della propria rete di agenti in attività finanziaria”. Venne in particolare previsto che Meliorbanca versasse a Systema Mutui mensilmente, entro il 10 di ogni mese: - “Commissioni d’istruttoria, pagata dai clienti al momento dell’erogazione” del mutuo, per un massimo di € 3.000,00; - “Commissioni di stipula, pagata dai clienti sulla prima e seconda rata per un totale di € 160,00”; - “Commissioni incasso rata e oneri amministrativi (9,60) delle rate incassate da Meliorbanca, decurtate di € 48.000,00 fino a febbraio 2011”. Venne inoltre pattuito che Meliorbanca versasse un anticipo provvigionale del 6% calcolato sull’importo erogato in relazione ai mutui stipulati nel mese precedente. Il suddetto anticipo era poi soggetto a conguaglio (positivo o negativo) in relazione al prezzo di vendita dei mutui cartolarizzati alle Warehouse o a Lehman Brothers, previa decurtazione della commissione pari allo 0,25 sull’erogato riconosciuta a Meliorbanca (“Lender of Record”). Il modello di business così concepito ebbe un progresso crescente e costante sino a toccare il culmine nel mese di luglio 2007, quando il volume dei mutui erogati da Meliorbanca ed intermediati da Systema Mutui (ora Grassobbio 2) raggiunse l’importo di 180 milioni di euro in un solo mese. c)Proprio nell’estate del 2007, come è noto, scoppiò però la crisi dei mutui “subprime”, con effetti che si estesero in poco tempo dagli Stati Uniti alle economie di tutto il mondo. Tra gli effetti collegati alla crisi figura il blocco del mercato delle cartolarizzazioni che, come meglio si vedrà, avrà effetti deleteri sull’equilibrio finanziario del gruppo. A fronte della crisi, “consacrata” poi dal fallimento di Lehman Brothers dell’ottobre 2008, il Gruppo Systema cercò, in primo luogo, di sostituire il partners Lehman Brothers con istituti bancari che non improntassero la propria attività sulla cartolarizzazione dei mutui, ma che tenessero i mutui – come si suol dire – “sui loro libri” e riconoscessero, comunque, una provvigione all’intermediario. 35 In questa prospettiva, nel febbraio del 2008 venne raggiunto un accordo con UCB, del Gruppo Paribas, in forza del quale quest’ultima avrebbe acquisito i mutui erogati da Meliorbanca senza ricorrere alla cartolarizzazione. Il Gruppo cercò altresì di sviluppare nuovi business in settori diversi dai mutui fondiari, duramente colpiti dalla crisi e, in tema di prestiti personali, raggiunse nel marzo 2008 con Fiditalia e nel maggio – giugno 2008 con Neos due accordi che consentirono a Grassobbio 2 di intermediare i prodotti delle due suddette banche nel settore dei prestiti personali. Seguì poi il decorso ultimo della crisi, sino alla messa in liquidazione della società del dicembre 2008 e il successivo deposito della domanda di concordato preventivo dell’8 aprile 2009. 2.Il riassetto della proprietà del Gruppo Grassobbio (già Gruppo Systema). a)Come si accennava, l’accordo del 26 giugno 2006 stipulato da Systema Mutui, Systema Holding, Meliorbanca e Lehman Brothers, oltre che rilevante dal punto di vista del business di gruppo, contiene alcune pattuizioni destinate a modificare l’assetto proprietario del gruppo (d’ora innanzi definito “Riassetto della Proprietà”). Nella premessa D) del citato accordo del 26 giugno 2006, si legge che “è stato concordato tra Systema, gli azionisti di controllo di Systema e Lehman Brothers che una società di nuova costituzione (“Newco”) acquisti in futuro il controllo di Systema”. Si tratta di SY s.r.l. (oggi Grassobbio 1), costituita poco prima, il 2 maggio 2006. Per far sì che i soci di Systema divenissero a loro volta soci di controllo della Newco, ossia della holding Grassobbio 1, fu progettata un’operazione che contemplava, da parte dei soci di Systema, sia la vendita sia il conferimento di azioni, sì che essi divenissero, correlativamente, creditori del prezzo o titolari delle azioni di nuova emissione a copertura del conferimento. Quanto alla vendita di azioni, i contratti del giugno 2006 stabilivano che i soci di Systema Holding trasferissero a SY le azioni dagli stessi possedute in Systema Holding, in parte sotto forma di vendita, a fronte di un prezzo pari a 450 36 euro per azione, e in parte sotto forma di conferimento (il prezzo della vendita venne fissato in misura uguale a quello stabilito dal perito ai fini del conferimento). Si convenne anche che parte del corrispettivo delle azioni vendute (€ 390,00 per ogni azione compravenduta per taluni soci e € 300,00 per altri azionisti) venisse versato da SY entro la data del 30 settembre 2006 e che la restante parte del prezzo venisse versata entro la data del 30 giugno 2007 (il cosiddetto “Prezzo differito”). Come meglio si vedrà poi, la scadenza per il pagamento del Prezzo Differito venne prorogata a più riprese, venendo a sostanziare, se già non lo era ab origine, un finanziamento soci. b)L’ingresso di Lehman Brothers nella holding avvenne con l’uscita di Meliorbanca a livello di operativa. Venne infatti previsto, in un separato contratto del giugno del 2006, che Meliorbanca cedesse la propria partecipazione in Systema Holding a SY per il prezzo di € 51 milioni per un valore unitario delle azioni, superiore a quello stabilito in sede di compravendita e conferimento dei soci – manager, precisamente per € 637,50 (contro Euro 450,)00 ad azione6. c)L’operazione ora vista di Riassetto della Proprietà generò il rilevante indebitamento, di seguito descritto, che in buona parte non sarà estinto e che, dunque, figura al passivo della procedura. In particolare, per far fronte alle esigenze finanziarie connesse alle suddette operazioni, SY s.r.l. stipulò in data 6 luglio 2006 un contratto di finanziamento, dell’importo di € 70 milioni, con Lehman Brothers, in qualità di agente e arranger, e Calimmaco Finance s.r.l. (cui è subentrata Altea), in qualità di soggetto finanziatore7. Il contratto di finanziamento prevedeva a favore del soggetto finanziatore plurime garanzie8. 6 Con atto del 25 luglio 2006 di SY, l’assemblea dei soci deliberò anche l’emissione di 4 warrants per il cui acquisto Lehman Brothers versò l’importo di € 12.000.000. Si tratta di un tassello dell’operazione che non avrà mai corso, a seguito dell’intervenuta crisi di gruppo. Nel contratto di finanziamento, all’art. 3.1., si legge che scopo del finanziamento è “finanziare l’Acquisizione” e “pagare le commissioni e le spese connesse all’Acquisizione”, dove per “Acquisizione” si intende “l’acquisizione da parte del Prenditore di (a) Azioni Systema in conformità ai Contratti di 7 37 In data 25 luglio 2006, l’assemblea dei soci di SY deliberò altresì l’emissione di un “prestito obbligazionario – non convertibile – dell’importo di € 42.000.000,00 (quarantaduemilioni virgola zero zero) rappresentato da n. 42 (quarantadue) obbligazioni da 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di Euro ciascuna, da collocarsi alla pari”, per “reperire i mezzi finanziari necessari al regolare svolgimento dell’attività sociale”. I sottoscrittori del prestito erano (pur con disallineamenti soggettivi, stanti soggetti interposti o “correlati” ai venditori) i titolari del diritto ad avere il pagamento del prezzo, per la parte non differita, sì che nella sostanza fu consentito alla società di trattenere le risorse liquide che, altrimenti, sarebbero state versate ai venditori. Venne in pari data approvato il regolamento del suddetto prestito che, all’art. 5 - come meglio si vedrà in seguito, essendo la pattuizione rilevante in logica di procedura -, subordinava il pagamento degli interessi e il rimborso delle obbligazioni al pagamento del capitale, degli interessi e di quant’altro esigibile da Callimaco (cui è subentrata Altea) ai sensi del contratto di finanziamento. d)A seguito della crisi che investì anche il Gruppo Systema dall’estate del 2007, i suddetti contratti vennero in parte rivisti. Grassobbio 1 sospese il pagamento delle rate di capitale ed interessi previsti dal contratto di finanziamento del 6 luglio 2006 stipulato con Calimmaco, cui era subentrata nel dicembre 2006 Altea Finance, controllata in via totalitaria da Lehman Brothers. Per far fronte alle difficoltà finanziarie di Grassobbio 1, il 21 aprile 2008 Grassobbio 1, Grassobbio 2 (già Systema Mutui), Altea Finance e Lehman Brothers modificarono parzialmente il contratto di finanziamento del 6 luglio 2006. Conferimento e Vendita delle Azioni Systema e (b) tutte le Azioni Systema Destinate alla Rete di Agenti Systema possedute dalla rete di Agenti Systema, mediante l’Offerta Pubblica di Acquisto del Prenditore”. Si tratta del pegno sulle azioni di Sy e/o sulle azioni Systema (v. art. 16.12.1); si prevedeva altresì che, entro 10 giorni dalla fusione (di Systema Holding in SY), il prenditore costituisse in pegno l’intero capitale di ciascuna società del gruppo (v. art. 16.12.2) e che si costituisse in pegno tutto il capitale anche in caso costituzione di ogni nuova società del gruppo Systema. Si pattuì inoltre il pegno (v. art. 16.37) sui marchi delle società del gruppo Systema e su titoli obbligazionari. 8 38 Le modifiche introdotte dal contratto del 21 aprile 2008 riguardano anche Grassobbio 2: venne infatti pattuito che Systema Mutui (Grassobbio 2) ponesse in essere ogni attività necessaria per permettere il rimborso del finanziamento (v. premessa F del contratto citato); in particolare, secondo l’art. 32 Systema Mutui (ora Grassobbio 2) si impegnò a garantire ad Altea Finance il rimborso del finanziamento contratto da SY (Grassobbio 1), “senza il beneficio della preventiva escussione” (la garanzia così assunta da Grassobbio 2 e la sua efficacia ed opponibilità sono ampiamente trattate nella relazione del Commissario depositata nella relativa procedura di concordato preventivo; il rilievo in questa sede è limitato al debito di regresso che insorgerebbe a carico di Grassobbio 1 a seguito dei riparti che Grassobbio 2 dovesse effettuare a favore di Altea in esecuzione della garanzia). Quasi contestualmente, il 18 aprile 2008, i sottoscrittori del prestito obbligazionario emesso il precedente 25 luglio 2006, preso atto della situazione di crisi di liquidità della società debitrice, rilasciarono dichiarazioni di vario tenore (che si riportano poi), tutte nella sostanza finalizzate a sostenere la società debitrice, assicurandole continuità aziendale. Anche il vendor loan fu modificato, sempre in logica di sostegno della società debitrice. e)Per trarre le fila di quanto precede, e per ciò che più interessa in questa sede, va segnalato che dal Riassetto della Proprietà deriva dunque la fonte principale della crisi finanziaria di Grassobbio 1, su cui più oltre ci si soffermerà. Crisi che si riflette anche nella composizione del passivo, la cui posta principale, come risulta dal ricorso ex art. 161 L.F., è appunto rappresentata, stante il mancato rimborso, dal prestito obbligazionario e dal vendor loan. Un’altra quota rilevante di passivo deriva dai rapporti intercompany e, precisamente, dal rapporto c.d. di cash pooling, di seguito descritto. 3.I trasferimenti di liquidità in base al cash pooling In questa sede di esame di descrizione dei dati salienti di procedura, è sufficiente constatare che, in forza del suddetto rapporto, la controllata Grassobbio 39 2 e, in misura minore, Grassobbio3, hanno trasferito ingente liquidità alla holding Grassobbio 1, che non è stata rimborsata. Di qui, al passivo di Grassobbio 1, un debito da cash pooling, nei confronti delle controllate, di circa € 38 milioni. 4.I nodi critici della procedura rilevati dal Commissario giudiziale a)In base a quanto descritto sul Riassetto della Proprietà e sul rapporto intercompany di cash pooling, emerge dunque la criticità della presente procedura, da ravvisarsi nella peculiare composizione del passivo. Dal Riassetto della Proprietà è derivato infatti, in capo a Grassobbio 1, un indebitamento complessivo, non rimborsato al tempo del deposito della domanda ex art. 160 e segg. L.F., di € 99.583.485,00, composto da € 44.631.507,00 in relazione al prestito obbligazionario, € 13.738.690,00 per il vendor loan ed € 41.213.288,00 per il debito nei confronti di Altea. In relazione ai rapporti di cash pooling, inoltre, Grassobbio 1 risulta gravata di un secondo rilevante debito, di € 38.667.145,00. I due citati debiti, di € 99.583.485,00 e di € 38.667.145,00, per un totale di € 138.250.630,00, coprono la parte più consistente dal totale complessivo del passivo, pari a € 145.174.964,00. b)Il dato saliente della procedura di Grassobbio 1, dunque, va ravvisato nel fatto che il passivo non deriva da attività operativa, ma da operazioni che riguardano vuoi la struttura proprietaria del Gruppo, vuoi la gestione infragruppo della liquidità. Di qui l’attenzione prestata dal Commissario Giudiziale – come si diceva - ai due nodi “critici” della procedura, Riassetto della proprietà e cash pooling, esaminati anche tenendo conto che il ceto creditori fa capo, in sostanza, allo stesso centro di interessi dei soci storici e amministratori del gruppo, oltre che del socio subentrato nel 2006, Lehman Brothers. In particolare, il Commissario Giudiziale ha ritenuto di prestare particolare attenzione: (i) quanto al Riassetto della Proprietà: ai valori considerati ai fini dell’operazione e sul suo significato sostanziale, traendo – in sintesi e per anti40 cipare l’esito delle verifiche – la conclusione della sostanziale correttezza dei valori considerati, ma anche delle necessità di riqualificare i crediti vantati dai soci post riassetto alla stregua di finanziamento soci ex art. 2467 cod. civ. e come tali da postergare in sede di procedura; (ii) quanto al cash pooling: al titolo – anche qui, per anticipare le conclusioni – con l’esito della riqualificazione del rapporto stesso, rimettendo al Tribunale la valutazione sulla postergazione anche di questo credito intercompany, ex artt. 2467 e 2497 quinquies cod. civ. e con svolgimento di alcune considerazioni sulla condotta del debitore. Le verifiche sono state condotte, altresì, nella prospettiva di un possibile conflitto di interessi, rispetto sia al Riassetto, sia al cash pooling. c)L’ultimo versante critico della procedura - legato anch’esso a fattori per certi versi endogeni, in quanto legato alla struttura del Gruppo - è costituito dal credito fiscale insorto a seguito del cd “consolidato fiscale”. In proposito, il Commissario ha svolto alcuni rilievi, avvalendosi anche di un commercialista. d)Poiché l’esame degli ora visti “nodi critici” della procedura va svolto in rapporto alle cause della crisi e alla condotta del debitore, la presente relazione si articola come segue: - vengono passate anzitutto in rassegna le ragioni per cui Grassobbio 1 si imbatté nella crisi e la condotta del debitore (v. capitolo IV); - si passa poi all’esame del Riassetto della Proprietà (v. capitoli V e VI); - viene verificato il rapporto di cash pooling (v. capitolo VII); - infine, si esamina la politica fiscale di gruppo (v. capitolo VIII). 41 CAP. IV - CAUSE DELLA CRISI EVIDENZIATE DALLA SOCIETA’ E DAL COMMISSARIO GIUDIZIALE - LA CONDOTTA DEL DEBITORE 1. Le cause dello stato di crisi individuate dalla debitrice a)Compreso il business operativo del Gruppo Grassobbio (gli accordi citati con Meliorbanca e Lehman Brothers), le operazioni più rilevanti (Riassetto della Proprietà e cash pooling) e i conseguenti “nodi” che il Commissario Giudiziale ha ritenuto di ravvisare, ci si può ora addentrare sulla crisi e sulle cause che ne sono state all’origine (come vuole il dettato dell’art. 172 L.F. che assegna all’argomento delle “cause del dissesto” specifico rilievo). Nel presente paragrafo viene descritto il punto di vista della società debitrice, per poi riesaminare il tema, nel paragrafo successivo, illustrando le valutazioni proprie del Commissario Giudiziale. b)Come si accennava nell’estate del 2007 scoppiò negli Stati Uniti la crisi dei mutui cosiddetti “subprime”, con effetti dirompenti sulle economie di tutto il mondo. Secondo la società ricorrente, fu proprio la suddetta crisi a determinare il blocco del mercato delle cartolarizzazioni su cui il modello di business adottato da Grassobbio 2 si basava, e ad originare le difficoltà dell’intero gruppo9. Come noto, le banche americane avevano proceduto all’erogazione di mutui a clientela non “prime”, cioè a clientela che difficilmente sarebbe stata in grado di 9 Occorre spendere due parole anche sul fenomeno della cartolarizzazione. La cartolarizzazione dei mutui consiste in una operazione finanziaria attraverso la quale la banca erogatrice vende i crediti derivanti dai mutui ad una società cessionaria. A sua volta la società cessionaria, detta società veicolo, emette titoli per finanziare l’acquisto dei suddetti crediti. I vantaggi per la banca cedente sono l’incasso immediato di un corrispettivo, usualmente con la realizzazione di una plusvalenza, cosicché quest’ultima è in costante possesso di liquidità per stipulare nuovi finanziamenti e il venir meno del rischio inerente il credito ceduto. Il regolare funzionamento del suddetto sistema si basa sul presupposto che i mutuatari adempiano puntualmente al proprio obbligo di pagamento della rata, atteso che questo flusso finanziario è necessario per garantire la restituzione del capitale e degli interessi indicate nell’obbligazione. Se infatti i mutuatari cessano di pagare le rate, il credito verso gli stessi diviene potenzialmente inesigibile e chi ha acquistato le obbligazioni collegate a detto titolo rischia di perdere in tutto o in parte sia gli interessi che il capitale. 42 far fronte all’impegno preso. Tale maggior rischio era compensato con la prospettiva di un maggior guadagno (tramite l’applicazione di tassi di interesse più elevati), in uno scenario di forte crescita dei prezzi degli immobili e di tassi in salita. Proprio la crescita dei suddetti tassi ha determinato l’impossibilità per molti soggetti di far fronte agli impegni assunti con conseguente perdita di valore delle obbligazioni emesse dalle società veicolo delle cartolarizzazioni e necessaria svalutazione, da parte delle banche, degli attivi derivanti dalle citate cartolarizzazioni. Ne è seguita una maggiore prudenza tra gli istituti bancari sia nello scambio di liquidità, sia nella stipulazione di pratiche di mutuo, che vengono concluse ad un costo più alto per il cliente e con provvigioni più basse per il distributore. Nonostante quindi Grassobbio 2 non avesse intermediato – a dire della debitrice - mutui sussumibili tra i subprime, l’arresto delle cartolarizzazioni azzerò i flussi di liquidità e reddituali. 2.I rilievi del Commissario Giudiziale sulle cause della crisi 2.1. La crisi del mercato finanziario e in particolare della cartolarizzazione dei mutui ipotecari a)Il Commissario Giudiziale ritiene di poter condividere la lettura che Grassobbio 1 dà della crisi generale dei mercati, ma ritiene che si debbano precisare le ragioni per cui la crisi generale ebbe un simile impatto sul gruppo in esame. b)Valgano anche brevi note illustrative della crisi generale e degli effetti nel campo della cartolarizzazione, a completamento del quadro informativo offerto dalla debitrice (che si riportano in nota, stante il loro valore residuo10). 10 Come noto, la concessione di un mutuo subprime è tradizionalmente un’operazione rischiosa per la banca, atteso che l’ente erogante non può confidare che il debito non vada in sofferenza e il mutuatario non si riveli insolvente. Nonostante la suddetta rischiosità, a partire dal 2000 molte banche americane hanno concesso un grande volume di mutui, di cui molti a mutuatari considerabili come poco affidabili dal punto di vista della solvibilità. Il suddetto processo è stato in primo luogo agevolato dall’andamento del mercato immobiliare. Fino alla metà del 2006 il prezzo delle abitazioni negli Usa è cresciuto vertiginosamente, creando una “bolla immobiliare”: il continuo aumento del prezzo delle case favoriva le banche che concedevano i prestiti, rendendo tale attività conveniente e relativamente poco rischiosa atteso che, alla peggio, in caso di mancato pagamento della rata da parte del mutuatario, la banca avrebbe potuto agire esecutivamente e vendere l’immobile ipotecato che nel frattempo era salito di valore. I bassi tassi di interesse favorivano un’esposizione debitoria eccezionalmente alta da 43 Va poi rimarcato – e questo aspetto ha rilievo anche rispetto alla condotta della società debitrice - che il repentino processo di crisi è stato facilitato dalla “disattenzione” con la quale le agenzie di rating hanno valutato come “molto sicuri” (AAA) i titoli emessi dalle cd società veicolo che acquisivano, mediante cartolarizzazione, i mutui. In realtà nella maggior parte dei casi si trattava di titoli ben poco sicuri in quanto legati ad un’origine (il mutuatario subprime) molto esposto alla congiuntura economica. Questi titoli, considerati a torto sicuri, attraverso i meccanismi della globalizzazione finanziaria si sono diffusi su scala mondiale innescando un progressivo processo di cartolarizzazione “a scatole cinesi”. Per qualche anno il sistema ha funzionato perfettamente, permettendo a soggetti che usualmente ne sarebbero stati esclusi di accedere ai mutui, e garantendo ottimi profitti a banche e società finanziarie atteso che, grazie al meccanismo della cartolarizzazione, il rischio insito nei prestiti subprime sembrava quasi annullato. A partire dal 2004 i tassi di interesse americani, in notevole discesa dal 2000, si alzano quasi all’improvviso. A causa del suddetto rialzo, i mutui sottoscritti, in particolare quelli a tasso variabile, diventano più costosi e difficili da ripagare. Ad aggravare questa situazione si aggiunge il fatto che a partire dal 2006 i prezzi della case smettono di crescere e nel 2007 cominciano a diminuire. La parte dei consumatori USA e conseguentemente il livello di risparmio, già tradizionalmente basso, si riduceva sempre più. In secondo luogo, la concessione di mutui subprime venne agevolata dal fenomeno della cartolarizzazione. Come si accennava, la cartolarizzazione consiste in un meccanismo finanziario attraverso cui le banche rivendono i crediti derivanti dai mutui (tra cui quelli subprime) trasferendone il rischio al mercato finanziario. Con un mutuo tradizionale, la banca effettua il finanziamento a favore del mutuatario e si assume il rischio riguardante la sua solvibilità. Il suddetto meccanismo è conveniente per entrambe le parti: il mutuatario ottiene subito il capitale necessario per l’acquisto dell’immobile e la banca ottiene un profitto derivante dagli interessi che il mutuatario è chiamato a pagare. D’altra parte, la banca dovrebbe aspettare diversi anni per ottenere quanto prestato più gli interessi. Attraverso la cartolarizzazione la banca rivende i crediti derivanti dai mutui ad un’altra istituzione finanziaria specializzata (società veicolo), e così operando si libera del rischio di insolvenza da parte del mutuatario, recupera immediatamente l’intero ammontare di quanto prestato e con la liquidità così acquisita può offrire nuovi mutui. A sua volta la società veicolo, al fine di versare il corrispettivo dell’acquisto alla banca erogante, emette obbligazioni legate ai mutui, e gli interessi su questi ulteriori prestiti vengono garantiti attraverso le rate dei mutui che la società si ripromette di incassare dai mutuatari della banca che gli ha ceduto i diritti. 44 cosiddetta bolla immobiliare scoppia e le banche che avevano concesso molti mutui subprime iniziano a registrare delle perdite sempre più rilevanti: i mutuatari subprime non riescono più a pagare le rate del mutuo per effetto dell’aumento dei tassi di interesse e la riduzione del prezzo delle case riduce la garanzia ipotecaria sui prestiti. Dal punto di vista finanziario i titoli fondati, direttamente o indirettamente, sui mutui subprime vedono ridursi il loro valore di mercato: la domanda si abbatte, mentre l’offerta è sempre più ampia Progressivamente questi titoli, e quelli ad essi legati grazie al meccanismo delle “scatole cinesi”, smettono di avere mercato e il flusso di pagamenti alla base del processo di cartolarizzazione progressivamente si blocca. c)Pare quindi che la crisi dei mutui subprime, innescando il blocco delle cartolarizzazioni e inducendo a massima cautela nella stipulazione dei mutui, abbia potuto avere un ruolo tanto determinante, quanto imprevedibile per tutti gli operatori. E parimenti imprevedibile poteva essere il fallimento di Lehman Brothers. Alcune pronunce giurisprudenziali, occupandosi della responsabilità delle banche in caso di sottoscrizione di obbligazioni Lehman Brothers da parte dei clienti, hanno infatti affermato che “Il mantenimento da parte delle agenzie di rating di una valutazione di categoria “A” fino a poco prima della dichiarazione di fallimento dell’emittente le obbligazioni (nella specie Lehman Brothers) esclude che il mercato finanziario e quindi l’intermediario possano aver avuto sentore dell’imminente default” (Tribunale di Venezia, 5 novembre 2009 in www.ilcaso.it con ns. sottolineatura). 2.2.La crisi finanziaria della società e la condotta del debitore a)Il mercato fu dunque all’origine della crisi, come correttamente rileva la debitrice, e il suo impatto – per quanto appurato anche dal Commissario - fu anzitutto operativo, precisamente per l’impossibilità di proseguire il modello di business fondato sulla cartolarizzazione, che faceva capo alla controllata Grassobbio 2. Ciò determinò anche l’interruzione del ciclo finanziario che sulla liquidità riveniente dalla cartolarizzazione dei mutui era appunto basato. 45 Di qui lo stato di crisi che ha portato la Società ad attivare la procedura di concordato preventivo. b)E’ dunque vero che la crisi generale del mercato ha avuto incidenza, ma certo la crisi travolse il Gruppo, e nella fattispecie Grassobbio 1, in ragione della situazione specifica in cui versava essa e la controllata Grassobbio 2 (in particolare sotto il profilo finanziario). Per comprendere la situazione finanziaria di Grassobbio 1, è peraltro necessario avere a mente la struttura del Gruppo. c)Come si accennava, il business storico era stato avviato da Divisione Mutui e la relativa azienda era poi confluita in due società operative, Systema Mutui e Systema Case, direttamente controllate (dopo la fusione del dicembre 2006) da Grassobbio 1. Nel Gruppo, la società che reperiva liquidità era, dunque, Systema Mutui (ora Grassobbio 2) e, in misura decisamente più ridotta, Systema Case (ora Grassobbio 3). Si è detto che il business della prima società prevedeva, in base agli accordi con Meliorbanca, che quest’ultima le trasferisse una quota parte del corrispettivo che la banca traeva dalla cartolarizzazioni dei mutui intermediati da Systema Mutui (e un ulteriore compenso cha sarebbe venuto a maturazione negli anni in base al piano di ammortamento dei mutui intermediati da Divisione Mutui11). Si trattava di importi liquidi di notevole entità, in particolare negli anni 2005 – 2007 (primo semestre), stante il forte sviluppo della attività di intermediazione. La liquidità in tal modo raccolta dalle società operative veniva, per altro, trasferita immediatamente alla holding Grassobbio 1, in forza del contratto di cash pooling, di cui si è fatto cenno. Questa liquidità veniva poi destinata, da parte di Grassobbio 1, al rimborso: 11 La quota di compenso legata all’ammortamento dei mutui, ancorché rilevante, non può essere considerata ai fini della liquidità immediatamente disponibile, trattandosi di importo incassabile solo nel lungo periodo (la voce è valutata all’attivo di Grassobbio 2, in via prudenziale, in circa € 17 milioni). 46 (i) del finanziamento concessole dal Gruppo Lehman Brothers, nell’ambito della sopra vista operazione di Riassetto della Proprietà, (ii) al rimborso, pur graduale, del vendor loan e al pagamento degli interessi del prestito obbligazionario, (iii)al pagamento di costi, anche per servizi e beni utilizzati da Grassobbio 2, fermo restando anche l’obbligo di rimborso di quanto ricevuto dalla stessa Grassobbio 2, in forza del cash pooling. Il descritto circuito finanziario - che in definitiva concentrava in capo a Grassobbio 1 sia gli obblighi di rimborso sopra visti sia l’intera liquidità di gruppo si fondava, e avrebbe dovuto far leva, sui dividendi che la holding avrebbe ricevuto da Grassobbio 2, con estinzione graduale di ogni posizione, sia nei confronti del Gruppo Lehman Brothers e dei soci della holding, sia della controllata Grassobbio 2. E in effetti i cospicui dividendi, per euro 24.766.409,00 deliberati nel 2007 in favore di Grassobbio 1, danno concreta dimostrazione, ma solo fino a quell’anno, della tenuta del “circuito” finanziario. d)Quando tuttavia, a decorrere dall’agosto 2007, il mercato finanziario entrò in crisi, si verificò il seguente processo a catena: - i mutui non poterono più essere cartolarizzati, quanto meno ai valori di mercato ante crisi; - il blocco delle cartolarizzazioni non consentiva più di proseguire il business storico, in quanto, il mercato dei mutui era divenuto poco recettivo; - soprattutto, stante il blocco delle cartolarizzazioni, era venuta meno la fonte primaria della liquidità, che Grassobbio 2 avrebbe dovuto destinare sia alle proprie esigenze di cassa (in particolare nascenti dalla rete degli agenti) sia a Grassobbio 1 per l’estinzione di suoi sopravisti debiti. - Meliorbanca ch,e nell’imminenza della crisi, aveva anticipato a Systema Mutui (ora Grassobbio 2) rilevanti quote di corrispettivi di cartolarizzazioni previste, ma poi non realizzate, venne anch’essa a maturare un credito scaduto di circa 15 milioni, non rimborsabile (credito che infatti figura al passivo di Grassobbio 2). 47 Il circuito finanziario di Gruppo, in definitiva, non poteva che subire gravi ripercussioni, sotto il profilo della liquidità immediatamente a disposizione nonché della prospettiva di lungo periodo tenuto conto che, venendo ad essere pregiudicato il modello fondato sulle cartolarizzazioni, veniva altresì messa a repentaglio la prospettiva futura dell’attività della società operativa e così la leva volta ad assicurare, grazie ai dividendi, l’estinzione dei debiti gravanti su Grassobbio 1. e)In questo quadro, il Commissario Giudiziale ritiene, per concludere, che la crisi generale del mercato poté incidere in misura determinante sull’equilibrio finanziario di Grassobbio 1 in quanto fu avviato, nel periodo ante crisi, un meccanismo finanziario che avrebbe retto nel tempo a condizione che persistesse la produzione di utili consistenti, da parte delle società operative. Questa aspettativa fu tuttavia smentita una volta insorta la crisi generale dei mercati, con effetti non governabili per Grassobbio 1 proprio in ragione dell’elevato indebitamento che era già maturato, per l’effetto congiunto del Riassetto della Proprietà e del cash pooling. f)Va anche detto, più precisamente, dei tentativi posti in essere dal Gruppo Systema per reindirizzare l’attività nei nuovi scenari di mercato e sulla gestione della liquidità nel periodo in cui la crisi si affacciò, nell’estate del 2007, per poi rivelare la sua profondità. Sotto il primo profilo, si è detto della nuova impostazione strategica volta a stringere accordi con banche disposte ad erogare mutui senza più la prospettiva della cartolarizzazione. Nei primi mesi del 2008 è stato, in particolare, siglato un accordo con la banca UCB, del Gruppo BNP PariBas che dà prova del nuovo modello di business ideato per fronteggiare la crisi (altre trattative, invece, non ebbero esito). Così nella primavera del 2008 (qualche mese dopo l’intesa raggiunta con UCB da parte di Grassobbio 2), furono ridefinite anche le condizioni di rimborso del finanziamento Calimmaco (cui era subentrata Altea) e, infine, rilasciate dai soci dichiarazioni, di vario tenore, nel loro complesso volte a sospendere ogni pagamento in favore dei titolari delle obbligazioni e del vendor loan. 48 Sotto il profilo finanziario, poi, al tempo in cui fu strutturata l’operazione di riassetto della proprietà non era immaginabile lo sconvolgimento dei mercati avviatosi da metà del 2007 e, una volta che la crisi si è palesata, non sono proseguiti pagamenti a favore del gruppo dei soci – manager, per interessi sulle obbligazioni o in relazione al vendor loan. In sostanza,le più che incerte prospettive del business, in presenza di rilevanti debiti scaduti, aveva portato il Gruppo, da un lato a reperire una nuova strategia, dall’altro lato, a sospendere il pagamento dei debiti insorti a seguito del Riassetto della Proprietà, che dunque erano già in essere al tempo della crisi. g)Per quanto riguarda infine il rapporto intercompany con la controllata Grassobbio 2, sempre anteriormente all’agosto del 2007 era già in essere anche il debito da cash pooling, che si ritrova, poi, al passivo della società. In particolare, da verifiche effettuate dal Commissario emerge che al 30 giugno del 2007 il rapporto di cash pooling aveva determinato un debito nei confronti di Grassobbio 2 di oltre € 50 milioni che rappresenta la punta pressoché massima dell’evoluzione del debito. Questo rapporto presenta profili critici, ma soprattutto dal lato di Grassobbio 2, la quale si è spogliata di liquidità che non le è stata più restituita. h)In sintesi, e per concludere sulle cause del dissesto e sulla condotta del debitore12: - il business del Gruppo faceva leva, sul piano finanziario, sui dividendi della società storica del Gruppo; 12 Si noti che il Commissario si esprime sulla “condotta del debitore” non già in logica di meritevolezza dell’imprenditore, come voleva la legge fallimentare ante riforma, ma aderendo al (pur immutato) art. 173 LF, come interpretato dopo la riforma: “Analogamente, la relazione del commissario su punti in questione (condotta dal debitore e cause del dissesto) è in grado di consentire la formazione di un consenso informato più preciso da parte del ceto creditorio precipuamente chiamato a valutare l’attendibilità e la fattibilità del piano concordatario. Ed è di tutta evidenza come le “qualità” ed il comportamento tenuto dall’imprenditore nel corso della gestione dell’impresa poi caduta in stato di crisi, siano elementi importanti per fondare un giudizio dei creditori in merito all’attendibilità del piano e alla sua fattibilità, soprattutto allorché fra le previsioni di riuscita del piano formale dal commissario e quelle presentate dal debitore sussistano delle discrepanze di apprezzabile rilevanza ed entità.” (Sorio “Il nuovo diritto fallimentare”, pag. 2454, Zanichelli, 2007). 49 - la crisi dei mercati e in particolare delle cartolarizzazioni ha frustrato questa aspettativa e, di conseguenza, non è stato possibile governare l’indebitamento che era già maturato al tempo di avvio della crisi (estate 2007); - durante la crisi generale dei mercati, le scelte e le attività poste in essere dal gruppo risultano preordinate alla revisione del business; - dal lato finanziario, la gestione della crisi – per quanto il Commissario ha potuto appurare – non sembra aver aggravato la situazione della società, tenuto conto che sin dai primi sintomi dell’estate 2007 sono stati sospesi i pagamenti ai soci manager (e in particolare ai fondatori e ideatori del business, signori Bertoli Gianfranco e Locatelli Diego) e agli altri soci (fatta eccezione per il pagamento di € 90.119,00 del 28 gennaio 2008 effettuati in favore di svariati agenti che erano stati resi compartecipi della compagine sociale in sede di riassetto e che, verosimilmente, in mancanza di rispetto delle scadenze di pagamento, avrebbero sottratto il loro supporto in un momento delicato per la società). Quanto, invece, al prestito obbligazionario gli interessi sono stati pagati sino all’11 novembre 2007, con pagamenti successivi esigui, per totali € 54.897 nel 2008 (sino al novembre13). Sempre in corso di crisi, al tempo in cui i suoi effetti sui mercati erano più che conclamati, ha avuto corso la ristrutturazione di buona parte dei debiti, precisamente nell’aprile 2008, nella prospettiva, peraltro già allora alquanto incerta e di fatto poi smentita (come si è constatato, sia pur a posteriori), della ripresa dell’attività. Queste, dunque, le cause della crisi e la condotta del debitore in corso di crisi. i)Resta da esaminare se il modello posto a fondamento dell’equilibrio di Gruppo (applicato, come si è visto, ante crisi) fondato tutto sul conseguimento di dividendi futuri della società storica, associato all’elevato rischio del business, vada di per sé disapprovato. In proposito il Commissario ricorda, anzitutto, che l’elevato rischio d’impresa non è scoraggiato dal legislatore. 13 In particolare, i suddetti pagamenti sono stati effettuati a soggetti portatori di obbligazioni diversi dai soci più rilevanti, Diego Locatelli e Giorgio Bertoli. 50 Va poi ricordato che anche le operazioni di leverage buy out si fondano sulla prospettiva della distribuzione dei dividendi per estinguere un debito, cosicché il circuito finanziario che attingeva necessariamente agli utili di Grassobbio 2 non è anch’esso, di per sé, da disapprovare. Sotto il profilo della trasparenza e dei valori considerati, poi, non è secondario che, avendo il contratto del giugno 2006 previsto che parte delle azioni fossero conferite nella holding, è stata redatta la perizia di stima delle azioni, ex art. 2465 cod. civ., confermativa del valore considerato ai fini del corrispettivo (all’origine del vendor loan) della vendita delle azioni (perizia e valore su cui il Commissario ha comunque svolto le verifiche di cui si dirà). Rimane fermo, peraltro, il principio generale di rispetto del criterio di ragionevolezza, per quanto riguarda sia il livello accettabile di rischio d’impresa, sia dell’aspettativa di utili in misura tale da consentire l’estinzione di un debito. A tal proposito, il Commissario ritiene rilevante che: - rispetto al rischio d’impresa, al tempo in ebbe corso il Riassetto della Proprietà, erano in effetti maturati utili, chiuso l’esercizio 2005, di tutto rispetto (per € 18.827.901,00 e nel 2006 per € 17.078.802,00). - rispetto all’aspettative di utili, anche soggetti terzi (rispetto ai soci – fondatori o manager), avevano creduto e valorizzato le azioni della società storica del gruppo per ammontari anche di molto superiori a quelli considerati nella stima ex art. 2465 cod. civ.; in particolare, (i) Meliorbanca ebbe a cedere la sua partecipazione per € 51 milioni, con contratto del 26 giugno 2006 che, rapportato al numero di azioni cedute, corrispondeva a un valore per singola azione di € 637,50 contro € 450,00 di cui alla perizia ex art. 2465 cod. civ. e (ii) Lehman Brothers aveva sottoscritto warrant per riservarsi il diritto di sottoscrivere in futuro azioni della holding, versando € 12.000.000,00, sulla base di una valorizzazione della società crescente nel tempo per valori in una prima fase corrispondente e poi anche superiori a quelli considerati nella perizia. Nel business stesso, e nelle sue promettenti capacità di generare risultati e liquidità, credeva altresì Meliorbanca, la quale anticipava alla società operativa la quota parte di sua competenza dei corrispettivi derivanti dalle cartolarizzazioni 51 (e, infatti, il credito di oltre 15 milioni che risulta al passivo di Grassobbio 2 deriva dall’anticipazione della suddetta quota, effettuata a cavallo dell’agosto 2007, in vista della cartolarizzazione che invece non fu più possibile effettuare, essendo proprio allora affacciatasi la crisi dei mercati). l)Va invece espressa una riserva per quanto attiene al rapporto finanziario intercompany, questo essendo l’aspetto che, ab origine (ossia anche ante crisi), appare discutibile. In particolare, la condotta di Grassobbio 1 va analizzata quale soggetto che, esercitando il controllo e il coordinamento di Grassobbio 2, abbia concorso nelle determinazioni di quest’ultima a trasferirle imponente liquidità, che si riflette ora al passivo di procedura per circa € 37 milioni, non avendo la holding rimborsato il debito maturato. Sul tema si fa rinvio alla relazione depositata nella procedura di Grassobbio 2, tenuto conto che gli effetti negativi derivati dal suddetto rapporto sono rimasti sulle spalle di Grassobbio 2, ma fermo restando, per Grassobbio 1, il ruolo di società controllante. In questa senso va ricordato che, vista la funzione di direzione e coordinamento svolta dalla controllante, va esaminata l’“esimente” del vantaggio compensativo ex art. 2497 cod. civ.E’ in questa prospettiva che può aver rilievo il mancato riaddebito, da parte della holding, di rilevanti costi sopportati nell’interesse di Grassobbio 2 (per canoni di leasing dell’immobile utilizzato da Grassobbio 2 e servizi vari), la quale ha così beneficiato dell’appartenenza al Gruppo. Si consideri che , su base annuale, si possono quantificare in circa € 5.500.000,00 i costi sostenuti da Grassobbio 1 nell’interesse di Grassobbio 2 (in base a stima inevitabilmente sommaria, stante la discrezionalità insita nella imputazione dei costi all’una o all’altra delle società del Gruppo). Può pertanto ritenersi che Grassobbio 2 abbia finanziato Grassobbio 1 anche per anticiparle appunto i costi che sarebbero stati sopportati per suo conto. In ogni caso, sempre dal lato della controllante, va rilevata: 52 - sul piano sostanziale ed economico: (i) la sproporzione comunque corrente tra l’ammontare dei trasferimenti di liquidità da Grassobbio 2 ed ammontare dei costi, pur di rilievo, sopportati da Grassobbio 1 per suo conto e (ii) la prosecuzione, anche in corso di crisi, del contratto cd. di cash pooling.; - sul piano formale: (i) la mancanza di un contratto che disciplinasse ab origine le reciproche partite da ritenere compensate e (ii) la mancata ricezione contabile e patrimoniale di qualsivoglia compensazione - in assenza di riaddebito dei costi per inerzia della holding - anche ai fini del piano concordatario, essendo comunque il credito di Grassobbio 2 previsto per intero al passivo di Grassobbio 1. Va infine rilevato che se il mancato riaddebito può, seppur sul piano sostanziale, giocare a favore della valutazione d’insieme della condotta di Grassobbio 1, d’altro canto si accrescono, proprio per il mancato riaddebito, i rischi di ripresa fiscale del credito IVA che è iscritto all’attivo della presente procedura14. m)In sintesi, la condotta in corso di crisi della società debitrice non denota aggravamenti della situazione finanziaria e si dispiega in tentativi di mutamento di strategia, associati a sospensione dei pagamenti in favore dei soci manager. Vi sono poi, rispetto al modello di business (ante crisi) chiari riscontri, provenienti da soggetti terzi esperti nel settore, confermativi del fatto che il Gruppo Grassobbio si fondasse ed esprimesse (dal 2005) performance promettenti, potenzialmente anche esponenziali. Non si ravvisano inoltre elementi per disapprovare in sé il modello operativo di business, sempre ante crisi. Sussiste invece la riserva riferita al rapporto finanziario intercompany intercorso tra Grassobbio 1 e Grassobbio 2, pur considerando la partita dei costi sopportati da Grassobbio 1 per conto di Grassobbio 2 e non riaddebitati a 14 Il punto è approfondito nel paragrafo che, più oltre, si occupa della valutazione, da parte del Commissario, dell’attivo rappresentato dai crediti fiscali e del fondo rischi, contemplati dal piano concordatario. 53 quest’ultima società (mancato riaddebito da cui scaturisce peraltro il rischio sul prevedibile realizzo del credito fiscale). CAP. V – I VALORI CONSIDERATI AI FINI DEL RIASSETTO DELLA PROPRIETA’ Premessa a)Si è già dato conto della complessa operazione di Riassetto del Gruppo, articolatasi nel trasferimento delle azioni della società operativa (sotto forma di vendita e di conferimento delle azioni ) a favore della sub holding, fusasi poi con la holding (oggi Grassobbio 1). Si è anche segnalato che, all’esito dell’operazione, la holding Grassobbio 1 è stata gravata di un debito in origine di complessivi circa € 137 milioni, composto da € 70 milioni contratti nei confronti di Calimmaco (ora Altea), da € 42 milioni sottoforma di prestito obbligazionario e da € 25 milioni sotto forma di vendor loan. Di qui, dedotti i parziali rimborsi dei debiti, il rilevante passivo della procedura composto dal debito residuo nei confronti di Altea per € 41 milioni, dall’intero prestito obbligazionario, oltre alla quota di interessi rimasta impagata (per complessivi oltre € 44 milioni), e il residuo vendor loan di oltre 13 milioni. b)Prima di soffermarsi sulla congruità dei valori, va segnalato che questo Commissario Giudiziale, esaminata l’operazione, aveva anzitutto tratto la conclusione secondo cui il prestito obbligazionario e il vendor loan riflettevano crediti da postergare (in quanto da equipararsi al finanziamento soci ex art. 2467 cod. civ.) e, quanto al prestito obbligazionario anche ai sensi del regolamento del prestito stesso (il tutto, per le ragioni più oltre esposte). A seguito della rappresentazione della suddetta riclassificazione dei due crediti da parte del Commissario, segnalata al Tribunale e alla società, quest’ultima – come si è accennato - ha integrato il piano concordatario recependo la postergazione, escludendo i suddetti creditori dai riparti ed inserendoli in una classe ad hoc. In questa sede di analisi dell’operazione di Riassetto, va segnalato in primo luogo che il rilevante passivo derivato dal Riassetto della Proprietà ha certamente concorso a determinare lo stato di crisi – e pertanto si giustifica la sua 54 verifica - ma non incide più, agli effetti della procedura, in termini di onere concordatario e di riparto a favore degli altri creditori. 1.I criteri utilizzati per stabilire il valore delle azioni a)Il Commissario Giudiziale ha in ogni caso verificato – avvalendosi di un commercialista – la congruità dei valori considerati ai fini della ristrutturazione societaria e ciò con riferimento (i) al valore attribuito alle azioni che i soci storici hanno venduto alla sub holding e (ii) al valore considerato in sede di fusione della sub holding nella holding, oggi Grassobbio 1. In merito, pur con le inevitabili approssimazioni della sede della presente Relazione, il Commissario Giudiziale rileva quanto segue. Il valore delle azioni (considerato ai fini del Riassetto della Proprietà) è pari ad € 450,00 per azione, suffragato dalla perizia redatta ex art. 2465 cod. civ. il 19 luglio del 2006, nella quale si legge che “il patrimonio aziendale alla data del 1 gennaio 2005 risultante dall’applicazione del metodo cd. finanziario misto, risulta di € 362.054.127,00 corrispondente ad un valore di euro 452,57 per azione” (valore poi arrotondato ad euro 450,00 ai fini del conferimento). La suddetta stima muove dall’analisi dell’attività della società storica del Gruppo, soffermandosi sul contenuto economico degli accordi con Meliorbanca e, in particolare, sui corrispettivi dovuti a Grassobbio 2 (allora Systema Mutui) nonché sul volume dei mutui intermediati nel 2005, complessivamente superiori a 1 miliardo di euro, con un incremento rispetto all’esercizio 2004 di circa il 21%. La perizia si sofferma, poi, sui metodi di valutazione normalmente utilizzati, menzionando quello misto, quello della valutazione reddituale e infine finanziario: il tutto da associarsi con i metodi cosiddetti empirici o innovativi. In particolare, il perito opta per il metodo finanziario (in base al quale il valore dell’azienda dipende esclusivamente dal valore attualizzato dei flussi di cassa attesi), sia pur con confronti e supporti basati sugli altri metodi. Ai fini dell’elaborazione dei flussi previsti, poi, viene menzionato un business plan quinquennale approvato dal Consiglio di Amministrazione il 26 gennaio 2006 dalla (allora) Systema Holding S.p.a., la cui attendibilità e sostenibilità è 55 stata riscontrata dal perito sulla base dei risultati a consuntivo degli esercizi pregressi e in particolare del 2005. Proprio considerando le possibili incertezze connesse ai flussi prospettici contenuti nel suddetto piano (detti flussi erano previsti in notevole costante progressione, pertanto, poco verificabili in rapporto alla pregressa serie storica), il perito non ha avuto un approccio “conservativo”, avendo stimato il c.d. terminal value sulla base del solo flusso del penultimo anno del business plan in luogo di una media aritmetica o ponderata dei flussi stessi. In contropartita, tuttavia, si evidenzia che, questa volta prudenzialmente e quasi idealmente a controbilanciare l’utilizzo del predetto dato previsionale, il perito ha determinato il suindicato terminal value attualizzando per soli 5 anni il flusso di cassa atteso e non quale rendita perpetua, come invece si usa fare nelle più classiche applicazioni del metodo finanziario o DCF. Con queste premesse, viene poi esaminato il tasso di attualizzazione dei flussi, che rappresenta uno dei momenti fondamentali del processo di applicazione del metodo finanziario. Detto tasso appare determinato secondo criteri e valutazioni delle singole variabili normalmente utilizzati nella prassi professionale, coerentemente altresì con quanto indicato dalla dottrina aziendalistica. b)Va, poi, ricordato che il valore di € 450,00 per azioni risulta essere inferiore – come si è anticipato – a quello riconosciuto per le azioni vendute nel giugno 2006 da Meliorbanca (ossia da un soggetto esterno al gruppo dei soci storici fondatori del business), mentre la valorizzazione complessiva della società operativa per circa € 360 milioni corrisponde a quella contemplata da taluni warrant, sottoscritti da Lehman Brothers per un corrispettivo di € 12 milioni. In data 9 giugno 2007, quindi, poco prima dell’avvento inatteso della crisi dei mercati dell’estate dello stesso anno, il perito ha anche rilasciato un documento confermativo della stima del valore delle azioni di € 450,00 (l’una), basata su una relazione aggiornata del consiglio di amministrazione (che tra l’altro considera il trend positivo del primo semestre del 2006 dell’erogazione dei mutui, ma che riferisce anche dell’introduzione del noto decreto Bersani e delle conse56 guenti incertezze future nel settore dei mutui). Il perito rileva anche un notevole scostamento tra i risultati conseguiti dal Gruppo nell’esercizio 2006 e quelli preventivati nel budget fornitogli ai fini della citata perizia ex art. 2465 cod. civ.- Lo stesso conferma, comunque, l’originario valore delle azioni in ragione del nuovo business plan, in base al quale vengono applicati i pregressi parametri valutativi, nonché dell’acquisto, nel maggio 2007, del 5,5% del capitale sociale della (allora) Systema Group S.p.a., da parte di Lehman Brothers per un controvalore che, sempre secondo il perito, si fonda su una consistenza patrimoniale complessiva di € 388.417.406,00, in linea con quella in precedenza stimata ex art. 2465 cod. civ.- Il documento appare, per altro, preordinato a giustificare la scelta del consiglio di amministrazione delle società del Gruppo di non modificare le assunzioni in base alle quali il riassetto della proprietà del Gruppo era stato realizzato. Vero è, peraltro, da un lato che lo scostamento rispetto al budget considerato ai fini della perizia doveva indurre cautela nella valutazione delle prospettive, ma anche che, dall’altro lato, insorta la crisi, sono stati sospesi subito – come si è già rilevato – i rimborsi del vendor loan e i pagamenti ad Altea, con blocco pur graduale del pagamento delle cedole per i soli interessi delle obbligazioni. Quanto, infine, ai valori considerati in sede di fusione, risulta dalla relazione del 19 ottobre 2006 ex art. 2501 bis cod. civ. dell’esperto (in questo caso nominato dal Tribunale e non dalla società) che viene proprio presa in esame la perizia ex art. 2465 cod. civ. ai fini della determinazione della congruità del rapporto di cambio. Il perito – anche questo aspetto non è secondario - non solleva dubbi sull’attendibilità della precedente perizia ex art. 2465 cod. civ. e, confermato il valore complessivo di Systema Holding di € 360 milioni, conferma altresì la sostenibilità dell’indebitamento assunto dalla società incorporante. In proposito, passati in rassegna i vari tasselli anche precedenti alla fusione, conclude che “le previsioni reddituali e finanziarie espresse dal management del Gruppo Systema per gli esercizi futuri sono ragionevolmente sostenibili, in assenza di elementi negativi straordinari, esogeni od endogeni, al momento non prevedibili”. 57 Il Commissario Giudiziale – avvalendosi di un commercialista – ha, comunque, sottoposto a verifica, pur sommaria, il valore di € 450,00 per azione e i criteri utilizzati in sede di stima, sia per appurarne l’utilizzo generale e di prassi per simili valutazioni, sia in concreto, per quanto è stato possibile verificare ponendosi al tempo in cui la stima fu condotta. In sintesi, può dirsi che il metodo del discount cash flow, utilizzato dal perito, è considerato uno dei possibili metodi di valutazione e, in concreto, l’aspettativa di generare rilevanti flussi di cassa futuri poteva giustificarsi, al tempo della stima ex art. 2465 cod. civ. o della valutazione del concambio ex art. 2501 bis cod. civ., in relazione ai flussi di cassa storici, sia pur riferiti a un passato ridotto nel tempo e nell’ambito di un modello di business non diffuso in Italia (e quindi, senza significative possibilità di confronti con l’evoluzione finanziaria di analoghe imprese). 2.Conclusioni In conclusione, dalle analisi dei documenti utilizzati a suo tempo, è emerso (i) che i valori convenzionali assunti ai fini dell’operazione di Riassetto della Proprietà sono stati confermati sia dal perito (nominato dalla società stessa) con stima del 19 luglio 2006, in sede di conferimento delle azioni, sia dal perito (nominato dal Tribunale) ai fini della (pur diversa) valutazione del 19 ottobre 2006 della congruità del rapporto di cambio in sede di fusione e (ii) che i metodi utilizzati per pervenire alle suddette conclusioni da parte dei periti non appaiono, con valutazione ex ante, affetti da vizi tali da giustificare risultati significativamente diversi. In ogni caso rilevano (i) la già segnalata immediata sospensione, non appena insorta la crisi nell’estate del 2007, dei rimborsi del vendor loan e del debito Altea, con blocco pur più graduale del pagamento delle cedole per interessi delle obbligazioni (ii) la circostanza, sopravvenuta in corso di procedura, che i debiti da vendor loan e da obbligazioni non incidano sull’onere concordatario, in virtù della postergazione di cui ora si dirà. 58 CAP. VI - I DEBITI DERIVATI DAL RIASSETTO DELLA PROPRIETÀ: LA QUESTIONE DELLA LORO RIQUALIFICAZIONE ALLA STREGUA DI FINANZIAMENTI SOCI E LA CONSEGUENTE POSTERGAZIONE Premessa a)Si è già dato conto (v. cap. V) del Riassetto della Proprietà e dei rilevanti debiti che ne sono derivati. Come si ricorderà, inoltre, la società ricorrente aveva proposto ai creditori un piano di riparto, che attribuiva ad Altea la percentuale del 6%, quale unico creditore della seconda classe (essendo i creditori privilegiati considerati nella prima classe), e agli obbligazionisti e ai creditori in forza del vendor loan la percentuale del 4,5%, quali creditori della terza classe (unitamente agli altri creditori chirografari). b)Questo Commissario Giudiziale ha rilevato – rendendo edotto di ciò anche il Tribunale con nota informativa del 10 marzo 2010 – che poteva prospettarsi la necessità di riqualificare tutti o parte dei suddetti debiti, con applicazione della norma che considera postergati i finanziamenti soci ex art. 2467 cod. civ. (richiamato dall’art. 2497 quinquies cod. civ. in materia di gruppi) e, comunque, che la natura postergata dei crediti da obbligazioni, stabilita da una norma del relativo regolamento, imponeva un trattamento azzerato ai fini dei riparti e la possibile creazione di una classe ai fini del voto in adunanza: il tutto in base ai principi tracciati dalla sentenza della Cassazione del 4 febbraio 2009, n. 2706, secondo cui i creditori postergati “non possono essere inseriti in un piano di cui facciano parte anche altri creditori chirografari, violando tale collocazione la necessaria omogeneità degli interessi economici alla cui stregua, ex art. 160, I comma, lettera c, l.fall., vanno formate le classi” (commentata in Il diritto fallimentare, fascicolo Gennaio - Febbraio 2010, parte II, pag. 1). c)Le ragioni che hanno indotto il Commissario a sollevare la questione della postergazione (anche ex art. 2467 cod. civ.) dei debiti insorti in base all’operazione di Riassetto della proprietà sono le seguenti. 59 I crediti rivenienti dalla Ristrutturazione dell’Assetto proprietario sono suddivisi in (i) prestito obbligazionario e (ii) vendor loan. 1.Il prestito obbligazionario Per quanto riguarda il prestito obbligazionario, va richiamato l’art. 5.1, che recita: “5.1. – Il pagamento degli interessi di cui all’art. 3 è integralmente subordinato, ai sensi dell’art. 2411, I° comma, cod. civ., al pagamento degli interessi e di quant’altro scaduto ed esigibile, anche in quota capitale ed anche in forza di eventuali obblighi di rimborso anticipato, ai sensi del finanziamento stipulato dall’emittente con Calimmaco Finance S.r.l. (il “Finanziatore”) in data 6 luglio 2006 (il “Finanziamento”). 5.2. – Il rimborso delle obbligazioni è integralmente subordinato, ai sensi dell’art. 2411, I° comma, cod. civ., al rimborso integrale degli interessi, del capitale e di quant’altro dovuto ai sensi del Finanziamento di cui al comma 5.1. che precede”. Come si vede ogni pagamento era subordinato al rimborso del finanziamento, per interessi e capitale, di quanto dovuto a Calimmaco (cui è subentrata Altea). Pertanto, poiché in sede di ricorso Altea è sì creditore privilegiato inserito in una classe ad hoc ma senza previsione di pagamento integrale, appariva necessaria l’esclusione del debito da obbligazione dal piano concordatario. D’altra parte, la funzione di sostegno della finanza della società dei prestiti obbligazionari appare attestata dalla circostanza che i sottoscrittori fossero gli stessi soci (o coloro che, alienando le azioni dell’operativa, divenivano soci, direttamente o indirettamente, della holding). E la funzione di sostegno è corroborata dal fatto che, già in origine, la sottoscrizione del prestito era prevista quale obbligo che faceva carico proprio ai venditori (rectius, una parte dei venditori) di azioni dell’operativa. In particolare, nel contratto di vendita del 24 27 giugno 2006 i venditori e i conferenti assumevano l’ impegno “per quanto di loro competenza, a far si che venga convocata un’assemblea di Sy che abbia al proprio ordine del giorno. (a) la trasformazione di Sy da società a responsabilità limitata in società per azioni; (b) l’adozione di un nuovo statuto; (c) la creazione di cinque categorie di azioni; (d) l’emissione di un prestito obbligazionario subordinato per un importo complessivo in linea capitale non inferiore a Euro 42.000.000 (quarantadue milioni); (e) un aumento di capitale a servizio dei warrants la cui emissione è prevista nel Protocollo di Intesa”. Inoltre, essi 60 “Si impegnano a sottoscrivere e a fare in modo che sia sottoscritto il Prestito Obbligazionario Subordinato ai sensi del precedente Paragrafo con le seguenti modalità (…)” (seguono i nominativi degli obbligati e talune modalità tecniche di sottoscrizione che qui non interessano). Sempre nel suddetto contratto di vendita, si precisa che “L’ammontare dovuto da ciascun sottoscrittore del Prestito Obbligazionario Subordinato sarà versato, anche mediante compensazione, alla Data di Esecuzione”. Cosicché, in sintesi, la società trasformava l’obbligo di pagare il corrispettivo delle azioni con l’obbligo di pagare gli interessi e il rimborso del capitale delle obbligazioni, secondo il piano di ammortamento del regolamento del prestito obbligazionario. Come si vede i soci e le società da essi dirette ebbero a ideare i vari tasselli della struttura dell’operazione come parte di un insieme. Ed è appunto la necessità di leggere e interpretare il prestito obbligazionario e il vendor loan come un tutt’uno rispetto alla vendita delle azioni a far emergere altresì che, sin dall’origine dell’intera operazione di Riassetto della Proprietà, era perseguita una finalità di sostegno della società debitrice. Precisamente, i sottoscrittori delle obbligazioni e i titolari del vendor loan erano consapevoli che non era possibile, per i valori di vendita (e di conferimento) considerati, che il prezzo venisse da subito pagato dalla holding. Quest’ultima società, infatti, al tempo dei contratti e dell’assunzione dei debiti (prestito obbligazionario, vendor loan e debito Altea), si trovava in una situazione finanziaria inadeguata rispetto ai debiti. Appare, pertanto, ragionevole la conclusione secondo cui, in alternativa all’emissione del prestito e dell’assunzione del vendor loan, “sarebbe stato ragionevole un conferimento” (v. art. 2467, ultima parte cod. civ.): ragion per cui i due crediti citati debbono essere assoggettati al regime della postergazione15. 15 Mentre nel tempo previsto per l’estinzione del debito, pervenendo i previsti dividendi, la società avrebbe assunto dimensioni finanziarie adeguate, almeno nelle aspettative. 61 Successivamente alla sottoscrizione del prestito, sono state inoltre rilasciate plurime dichiarazioni, di vario tenore, in linea con la logica del finanziamento soci. In particolare, i soci fondatori del Gruppo (Bertoli e Locatelli), dichiararono, sempre con riferimento al citato prestito obbligazionario, che: “(i) sulle obbligazioni da me detenute per un ammontare di Euro 7.500.000 non maturino interessi; e (ii) che le obbligazioni da me detenute di cui al punto (i) siano rimborsate solo nel caso in cui entro la data del 30 settembre 2010 (la “Data di Scadenza”) il valore di Systema in termini di enterprise value (calcolato in caso di quotazione dell’advisor indipendente previsto al paragrafo 16.2 del contratto di finanziamento stipulato in data 6 luglio 2006 tra Systema Group S.p.A. e Lehman Brothers International (Europe) (come modificato in data 27 marzo 2007 e in data odierna) (il “Contratto di Finanziamento) o, negli altri casi, determinato da un esperto nominato dalla parte più diligente tra le primarie società di revisione (escluse quelle che abbiano incarichi di certificazione da parte di Systema e/o sue società affilliate e/o di Lehman Brothers e/o sue società affilliate) (l’”Enterprise Value”) sia almeno pari a Euro 540.000.000,00 mentre, nel caso in cui detto valore sia inferiore a Euro 540.000.000,00, il credito per il rimborso delle obbligazioni sia convertito in versamento soci in conto capitale a fondo perduto per pari importo” (con ns. sottolineatura)16. Altri sottoscrittori dichiararono che “il credito derivante dalle obbligazioni da me sottoscritte di cui al prestito obbligazionario subordinato deliberato in data 25 luglio 2006 da Systema group s.p.a. per un importo complessivo di €uro 42.000.000,00 venga modificato in modo da prevedere: “(i) che sulla quota di Prestito Obbligazionario Subordinato da me detenuta sia dovuto un interesse pari al 5% per anno; e (iv) che il rimborso delle obbligazioni da me detenute, così come il pagamento degli interessi maturati e maturandi, siano subordinati all’intero pagamento degli interessi e del capitale dovuti ai sensi del contratto di finanziamento stipulato in data 6 luglio 2006 tra Systema Group s.p.a., Altea Finance s.r.l. e Lehman Brothers International (Europe) (come modificato in data27 marzo 2007 e in data 16 Il Sig. Diego Locatelli precisò invece che sulla restante quota del prestito obbligazionario fosse a lui dovuto un interesse pari al 5%annuo e che il rimborso delle restanti obbligazioni e degli interessi fosse subordinato all’integrale pagamento di quanto dovuto ad Altea Finance e a Meliorbanca. 62 odierna)(“Il “Contratto di finanziamento”) e ai sensi del debito di Systema verso Meliorbanca S.p.A. (il “Debito Meliorbanca”)” (con ns. sottolineatura). 2.Il vendor loan Per quanto riguarda il vendor loan, valgono le considerazioni che precedono, essendo anche la sua disciplina contenuta nel contratto di vendita di azioni sopra visto. Si prospetta, dunque, anche per questo credito la logica di finanziamento soci ab origine. La natura del prestito di finanziamento soci appare parimenti confermata, o comunque attribuita, in occasione della ristrutturazione dei debiti della holding dell’aprile 2008. Nelle lettere del 18 aprile 2008, in particolare, i Signori Giorgio Bertoli, Alessandro Bertoli, Massimo Novelli, Sergio Bianchini, Marco Davide Dainese e Diego Locatelli dichiararono che “il credito residuo derivante dal contratto di acquisto delle azioni di Systema Holding S.p.A. firmato in data 24 giugno 2006” – trattasi del “Prezzo Differito”, o “Vendor Loan”, vale a dire della parte di prezzo delle azioni di Systema Holding cedute a SY che non venne subito corrisposto agli azionisti e che già era stato oggetto di differimenti – “venga modificato in modo da prevedere che l’ammontare a me dovuto (comprensivo di eventuali interessi maturati e maturandi e capitale) a titolo di prezzo sia subordinato all’intero pagamento degli interessi e del capitale dovuti ai sensi del Contratto di Finanziamento e ai sensi del debito di Systema verso Meliorbanca S.p.A. (il “Debito Meliorbanca”)”. Il Commissario Giudiziale, rilevato quanto precede, aveva peraltro a mente che potevano comunque sussistere dubbi sulla classificazione dei crediti, anche in considerazione del dibattito sull’ambito di applicazione dell’art. 2467 cod. civ.17. 17 Il dibattito, in particolare, contempla i seguenti interrogativi, rispetto al caso in esame: - se l’art. 2467 cod.civ., dettato nell’ambito della disciplina delle s.r.l., sia applicabile anche alle s.p.a., essendo Grassobbio 1 una società per azioni; - se si intendano finanziamenti dei soci “in qualsiasi forma effettuati” (v. 2467 II comma, cod.civ.) anche i crediti che sorgano da una compravendita, essendo il prestito obbligazionario e il vendor loan crediti derivanti dalla obbligazione di pagare un prezzo; 63 Come si vedrà nel Capitolo IX sub paragrafo 5 relativo al periodo della gestione svoltasi sotto il controllo del Commissario sono, per altro, pervenute espresse dichiarazioni di postergazione in linea con le indicazioni del Commissario Giudiziale. La società debitrice ha per parte sua integrato l’originaria domanda in data 3 Maggio 2010, recependo la postergazione dei suddetti crediti, con beneficio in termini di riduzione dell’onere concordatario di circa il 30% (con formazione di classe ad hoc ai fini del voto in adunanza). - se ricorra il presupposto stabilito dall’art. 2467, II comma cod. civ., dell’”eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”, presupposto che può dar spazio a valutazioni piuttosto discrezionali. Una volta ritenuto in astratto che l’art. 2467 cod. civ. sia applicabile, sarebbe stato anche necessario verificare il singolo credito per stabilire se tutti o parte dei crediti insorti a seguito del Riassetto della Proprietà, fossero da assoggettare alla postergazione, tenuto conto del tenore, non sempre cristallino, delle dichiarazioni di concessione alla società di dilazioni. 64 CAP. VII - IL RAPPORTO DI CASH POOLING 1.L’evoluzione del rapporto Altro tema sul quale si è soffermato il Commissario Giudiziale è il credito di Grassobbio 2 (e in misura di molto ridotta di Grassobbio 1) iscritto al passivo di Grassobbio 1 per oltre € 38 milioni in forza – per quanto rappresentato dalla società debitrice nel ricorso – di un rapporto definito di cash pooling. Come è normale nell’ambito dei gruppi di società, infatti, sono intercorsi rapporti finanziari tra le singole società “consorelle” ammesse alla procedura di concordato preventivo. Ma nel caso del Gruppo Grassobbio le suddette relazioni hanno avuto un peso molto rilevante. La posta passiva intercompany è di seguito esaminata in logica di procedura, ossia per appurare il titolo e la correttezza della posta stessa in vista del trattamento in termini di effettività del debito (e così del correlativo onere concordatario, e della legittimità del voto in adunanza di Grassobbio 2 e di Grassobbio 3 stante la particolarità per cui il loro rappresentante legale riveste altresì la carica di liquidatore di Grassobbio 1 ed estensore della proposta concordataria). a)Va subito premesso, astrattamente, che sono perfettamente legittimi – come è noto – i rapporti intercompany, salvo ovviamente valutare, caso per caso, la spinosa e risalente questione del rapporto tra l’interesse della singola società e quello c.d. di Gruppo (ora rivisitata da dottrina e giurisprudenza a seguito della riforma del diritto societario). b)Il Commissario giudiziale ha peraltro orientato la propria verifica sul titolo dei rapporti finanziari intercompany. Anzitutto è opportuno sintetizzare i flussi tra la stessa Grassobbio 1 e le altre società del Gruppo, per cogliere immediatamente, oltre che il rilievo dei rapporti intercompany, la loro evoluzione18. 18 Il prospetto che segue suddivide il cash pooling precisando le date di riferimento dei debiti contratti da Grassobbio 1 (colonna orizzontale) e la suddivisione del debito stesso tra (i) la società “Mutui”, intendendosi per tale la società storica un tempo denominata Divisione Mutui ora Grassobbio 2, con l’ulteriore suddivisione riferita alla banca d’appoggio IMI San Paolo o Credito Valtellinese; 65 Nr. Nome Saldo periodo Saldo periodo Saldo periodo Saldo periodo Saldo periodo Saldo periodo PDC GRASSOBBIO 1 31/12/2006 30/06/2007 31/12/2007 30/06/2008 31/12/2008 07/04/2009 0202051000 CASH POOLING IMI MUTUI -33.662.597,70 -47.183.340,83 -28.774.568,65 -33.169.534,95 -27.646.761,48 -27.657.592,13 0202051030 CASH POOLING IMI CASE -181.533,21 863.282,33 1.310.321,47 -87.613,52 -86.826,29 -6.180.925,01 -9.238.018,06 -7.330.160,21 -8.618.867,73 -8.618.867,73 1.630,76 1.999,16 2.292,06 -671.059,21 -671.059,21 -53.364.265,84 -38.012.586,71 -40.499.695,16 -36.265.629,21 -36.276.459,86 -183.163,97 865.281,49 1.312.613,53 -758.672,73 -757.885,50 CASHPOOLING 0202061000 CRED.VAL.MUTUI CASH POOLING 0202061030 CRED.VAL.CASE Totale CASH POOLING MUTUI Totale CASH POOLING CASE Come è agevole ricavare dal prospetto del flussi, alla data del 31 dicembre 2006 era già stata trasferita imponente liquidità, da Grassobbio 2 a Grassobbio 1, precisamente per oltre euro 33 milioni. Si evidenzia anche una riduzione del credito di Grassobbio 1, nel corso del 2007, dovuta al fatto che Grassobbio 2 aveva deliberato la distribuzione di dividendi in favore di Grassobbio 1, la quale ha così ridotto il proprio debito compensandone una parte. Queste, dunque, le risultanze di fatto e contabili del rapporto intercompany19. 2.Il titolo sottostante il rapporto secondo la società ricorrente In sede di ricorso, Grassobbio 1 riconduce i suddetti rapporti intercompany al contratto (atipico) di cash pooling. Si legge nel ricorso che tra Grassobbio 1 e le altre due società del Gruppo era intercorso un accordo “di cash pooling in base al quale la capogruppo avrebbe concentrato in capo a sé anche la gestione della tesoreria, con conteggio giornaliero degli interessi attivi/passivi che sarebbero invece maturati in capo alle singole società nel caso ognuna avesse mantenuto i propri singoli rapporti”. Sempre nel ricorso, si precisa (i) che l’accordo rispondeva all’esigenza di ottimizzare il livello di interessi attivi e passivi e che (ii) la gestione della tesoreria accentrata in capo a una delle società del gruppo, (ii) la società “Case”, ossia l’attuale Grassobbio 3; (v. colonna verticale). In particolare nella relazione depositata nella procedura di Grassobbio 2 verrà anche sommariamente esaminata la condotta degli amministratori in rapporto all’evoluzione nel tempo del rapporto intercompany, specie nel periodo per definizione sospetto (ossia ante procedura). 19 66 generalmente la holding, è prassi riconosciuta come legittima dalla giurisprudenza20. In sostanza, quindi, il titolo sottostante al debito di complessivi € 38.667.145,00 iscritto al passivo di Grassobbio 1 quale debito verso società del Gruppo viene individuato, civilisticamente, nel contratto di cash pooling, il quale disciplina anche la regolazione economica degli interessi, attivi o passivi, di ciascuna società21. 3.Il titolo sottostante il rapporto secondo il Commissario Giudiziale: eventuali conseguenze. a)Il titolo cui ricondurre i rapporti finanziari intercompany, ad avviso di questo Commissario Giudiziale, non è però il cd cash pooling, inteso quale insieme delle pattuizioni volto a regolare con efficienza gli interessi attivi e passivi di conto corrente che maturano in capo alle singole società del Gruppo. Secondo il Commissario Giudiziale si verte (anche qui) di finanziamento. 20 Nel ricorso di Grassobbio 2, inoltre, si afferma che essa (leggi appunto Grassobbio 2) “ha peraltro utilizzato servizi erogati a suo favore da Systema Group spa senza che nulla le sia stato (almeno al momento) addebitato dalla capogruppo, per circa € 25.000.000,00=”. Sul punto si tornerà più oltre. Va qui anticipato che il rilevante controcredito che Grassobbio 1 avrebbe maturato nei confronti di Grassobbio 2 (senza che se ne siano tratte conseguenze né contabili, né quale credito infragruppo da considerare ai fini dell’onere concordatario di Grassobbio 2) sembra evocato quale “vantaggio compensativo” ex art. 2497 cod. civ., derivato a Grassobbio 2, ma si vedrà poi che la suddetta posta rileva piuttosto ai fini della valutazione delle prospettive di effettivo realizzo dei crediti fiscali maturati a seguito del bilancio consolidato. 21 Per offrire i dati salienti del contratto di cash pooling, si riportano di seguito le pattuizioni intercorse tra Grassobbio 1 e Intesa San paolo: “Ferma restando l’ordinaria operatività delle società sui rispettivi conti correnti, sui quali verranno registrate le operazioni alle stesse riferibili, l’Istituto provvederà, in esecuzione di ordine sin d’ora impartito dalle società e dalla Tesoreria con la firma della presente convenzione: - in fase di attivazione del servizio, a girare i saldi dei conti correnti delle società sul c/c n. 100000001624 presso la filiale agenzia 4 di Bergamo (filiale capofila), intestato alla Tesoreria; - successivamente e per tutta la durata della convenzione, a girare giornalmente tutti i movimenti registrati sui conti correnti delle società, sul precitato c/c intestato alla Tesoreria, con pari importo e valuta compensata una delle seguenti modalità: (omissis), le sommatorie dei movimenti aventi stessa valuta assegnando una causale fissa.”. Più oltre figura poi la regolazione economica degli interessi: “Gli interessi attivi e passivi saranno conteggiati dall’Istituto o dalla Banca, con riferimento al conto corrente intestato alla Tesoreria, restando inteso che eventuali ripartizioni tra le società e la Tesoreria saranno oggetto di separato accordo tra queste ultime, restandone l’Istituto estraneo”. 67 La riclassificazione del titolo non è di poco conto, oltre che per l’ammontare della posta, per i risvolti che potrebbero derivare – come si è già visto per il vendor loan e le obbligazioni - in termini di postergazione o meno del credito intercompany e di ammissione al voto, all’interno di classe ad hoc, delle creditrici Grassobbio 2 e Grassobbio 3: il tutto ex art. 2467 e 2497 quinquies cod. civ.b)In merito al titolo sottostante ai rapporti intercompany, in particolare, il Commissario Giudiziale ritiene che – premessa la pluralità di cause che possono sorreggere il contratto di cash pooling22 - il significato da attribuirsi alla relazione finanziaria intercorsa tra Grassobbio 1 e le società del Gruppo si ricava e discende dai flussi finanziari e, nell’architettura del Gruppo, dai ruoli rivestiti dalle singole consorelle che ne sono all’origine. Nel Gruppo, come si è visto, era previsto – si potrebbe dire – strutturalmente, che Grassobbio 1 fosse la holding e che Grassobbio 2 e Grassobbio 3 fossero le società operative, le quali raccoglievano (in particolare la prima) la liquidità trasferita costantemente e automaticamente alla holding in base al citato contratto di cash pooling. Grassobbio 1 avrebbe così potuto, nelle aspettative, estinguere i debiti (correnti o oggetto di ammortamento) derivati dalla ristrutturazione societaria: tutto ciò con “chiusura finanziaria del cerchio” mediante rimborso della liquidità, da Grassobbio 1 in favore di Grassobbio 2 (e Grassobbio 3), mediante compensazione con i dividendi della stessa Grassobbio 2 e Grassobbio 3, naturalmente se e in quanto maturati. Stanti questi ruoli all’interno del Gruppo, appare evidente che i trasferimenti immediati di liquidità, dalle operative alla holding, altro non erano che “finanziamenti ponte”, precisamente finanziamenti che sarebbero stati estinti, dopo l’approvazione dei bilanci d’esercizio, grazie alla compensazione con gli eventuali futuri dividendi. 22 La gestione efficiente degli interessi, come assume Grassobbio 1, piuttosto che l’accentramento in capo al soggetto (generalmente holding) che svolge funzioni di tesoreria nell’interesse delle varie società del gruppo, o altro ancora, in funzione della specifica regolamentazione del rapporto di cash pooling, nei rapporti intercompany piuttosto che con le banche di appoggio. 68 La dinamica finanziaria che emerge dal sopravisto prospetto dei flussi riflette quanto appena illustrato: la riduzione del credito di Grassobbio 2 nei confronti di Grassobbio 1 che – come si era notato - si registra tra il 30 giugno 2007 e il 31 dicembre 2007, da € 53.364.265,84 a € 38.012.586,71, perché era stata deliberata la distribuzione di dividendi in base al bilancio al 31 dicembre 2006 di Grassobbio 2. c)L’inquadramento del rapporto intercompany alla stregua del finanziamento trova conferma anche rispetto alla fase che ha preceduto l’istituzione del contratto di cash pooling, attivato alla fine del 2006. Il Commissario Giudiziale, infatti, ha verificato l’origine del credito che già figurava alla data di accensione del rapporto di cash pooling. E’ così emerso che, con delibera del 12 ottobre 2006, il consiglio di amministrazione di Grassobbio 2 aveva deliberato un finanziamento “ponte” a favore di Grassobbio 1 fino all’importo massimo di € 20 milioni, per sopperire alle esigenza di cassa di quest’ultima e, altresì, di “firmare il Contratto di Cash Pooling tra le società del Gruppo”, che tuttavia ha poi assolto alla stessa funzione di “finanziamento ponte”, in vista cioè della menzionata compensazione con futuri dividendi. d)Se si verte di finanziamenti tra soci, insorge la (già vista) questione della postergazione o meno del credito iscritto al passivo di Grassobbio 1 per € 38.667.145,00 ai sensi dell’art. 2467 e 2497 quinquies cod. civ.e)La società debitrice, in sede di integrazione della domanda, ha mantenuto il debito e il Commissario Giudiziale, per parte sua, concorda con la scelta, ma naturalmente la questione dell’eventuale postergazione del credito intercompany è rimessa alla valutazione ultima del Tribunale. In proposito, il Commissario Giudiziale, rileva che la norma si riferisce al finanziamento soci della controllante in favore della controllata, senza pronunciarsi sul caso inverso del finanziamento – come nel caso del Gruppo Grassobbio - effettuato dalla controllata in favore della controllante e questo aspetto potrebbe, al di là di altri dubbi applicativi della norma, essere dirimente – secondo la dottrina maggioritaria - per escludere che al rapporto intercompany 69 del Gruppo Grassobbio si applichi il regime del finanziamento soci di cui all’art. 2467 e 2497 quinquies cod. civ. Sussistono dunque i presupposti per ritenere che il credito in esame non sia, ad avviso del Commissario, postergato. 4.Insussistenza del conflitto di interessi ai fini del voto del Liquidatore di Grassobbio 2 e Grassobbio 3. Per quanto riguarda poi l’ulteriore questione dell’ammissione dei creditori Grassobbio 2 e Grassobbio 3 all’adunanza di Grassobbio 1, il Commissario Giudiziale ha esaminato l’ipotesi del conflitto di interessi, tenuto conto che il liquidatore di Grassobbio 1 ha predisposto la domanda di concordato preventivo che la stessa persona fisica, in qualità di liquidatore di Grassobbio 2 e di Grassobbio 3, è chiamata ad approvare o meno (avendo altresì a mente che il suddetto liquidatore rivestiva la carica di amministratore al tempo in cui le società si sono imbattute nella crisi all’origine della decisione di chiedere l’ammissione al beneficio del concordato preventivo). In proposito, come è noto, rileva l’art. 177 L.F., IV comma, secondo il quale “sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i sui parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato”: norma che non esclude dal voto i creditori che rivestano il ruolo di società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo. E poiché, per contro, l’art. 127 L.F. dispone espressamente al VI comma che la disciplina dell’esclusione “si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo”, la dottrina non ritiene di poter forzare il dato letterale dell’art. 177, per estenderlo al caso dei crediti infragruppo anche nell’abito del concordato preventivo. m)Di qui la conclusione secondo cui la concentrazione presso la stessa persona fisica della carica di liquidatore delle tre società del Gruppo Grassobbio e in generale il fatto che si verta di crediti infragruppo non porta ad escludere, secondo il Commissario, il voto di Grassobbio 2 e di Grassobbio 3 all’adunanza di Grassobbio 1 ai sensi dell’art.177 L.F. 70 CAP. VIII – LA POLITICA FISCALE DEL GRUPPO a)L’ultimo tema critico che riguarda Grassobbio 1 ha per oggetto la politica fiscale del Gruppo, che è all’origine di un credito fiscale di € 9.538.036,00: importo che rappresenta l’attivo più rilevante, essendo l’attivo totale stimato in € 13.717.981,00. Una parte del credito fiscale è riferito all’IVA, precisamente per € 2.181.000,00. Nonostante le incertezze messe in luce dalla stessa Grassobbio 1 (in sede di ricorso) con riferimento al suddetta parte del credito fiscale, l’importo complessivo di € 9.538.036,00 era stato incluso tra le poste attive della situazione patrimoniale al 30 dicembre 2008 ed era stato considerato realizzabile ai fini concordatari. Il suddetto importo era, invece, stato escluso dal conteggio degli attivi realizzabili effettuato dall’Attestatore, il quale aveva comunque confermato la fattibilità del piano e le percentuali di riparto (segnalando tuttavia la modestia del residuo attivo idealmente a copertura di scostamenti di valore degli attivi realizzabili piuttosto che dei passivi). b)Il Commissario Giudiziale ha sollevato dubbi, nel corso delle verifiche, sulla posta concordando con l’Attestatore sull’esclusione del suddetto credito IVA di € 2.181.000,00, e segnalando anzi la possibile insorgenza di sopravvenienze passive (in relazione a sanzioni che potrebbero essere irrogate alla società). c)In sede di integrazione della domanda, Grassobbio 1 ha optato per la conferma dell’iscrizione dell’intero originario credito fiscale, ma con maggiorazione del fondo rischi per una quota, che verrà più oltre commentata (in sede di analisi degli attivi della situazione patrimoniale rettificata ai fini concordatari23). d)In questo paragrafo, per altro, ci si sofferma su un aspetto che precede o che, comunque, è propedeutico alla valutazione in ordine alla effettiva realiz 23 L’argomento verrà ripreso anche in sede di commento del passivo (v. par “Accantonamenti e fondo rischi”), ove si illustreranno le valutazioni del Commissario sul fondo per possibili riprese fiscali. 71 zabilità del credito IVA. Si tratta infatti di verificare se, stante l’impossibilità per un intermediario finanziario quale era la società operativa del Gruppo di compensare l’IVA, sia stata costituita la holding Grassobbio 1 allo scopo di conseguire in capo a quest’ultima compensazioni dell’IVA altrimenti non effettuabili. Più precisamente poiché presso la holding costituita nel giugno del 2006 si sono concentrati rilevanti costi per beni immobili utilizzati dalla società operativa e per servizi vari nell’interesse sempre della operativa che la holding ha compensato con crediti IVA vari (in buona parte derivanti dal personale in forze presso la holding), ci si può chiedere se la holding sostanzi nella fattispecie un mero strumento di interposizione ideato per finalità fiscali (in particolare per beneficiare di compensazioni altrimenti non configurabili). Naturalmente, accedendo a questa ipotesi, i rischi connessi a siffatte scelte assumerebbero dimensioni oltre modo estese in quanto verrebbe meno l’inerenza stessa dei costi in capo alla holding con loro decurtazione ai fini inpositivi del reddito di Grassobbio 1, senza che gli stessi costi possano essere riallocati presso le società interessate (senza, quindi, abbattimento dei rispettivi imponibili). e)Premessa l’evidente complessità del tema in generale dell’abuso della personalità giuridica e delle notorie difficoltà in cui ci si imbatte allorché un istituto civilistico debba essere trasposto in sede tributaria, ad avviso di questo Commissario Giudiziale va esclusa la suddetta ipotesi di costituzione e utilizzo abusivo della holding Grassobbio 1. Il caso Caltagirone (che ha fatto scuola nella giurisprudenza della Cassazione occupatasi dell’abuso dello schermo societario) offre alcuni elementi di riferimento da assumersi per giungere a qualche conclusione anche rispetto a Grassobbio 1 (pur se solo agli effetti fiscali e ciò diversamente dal caso Caltagirone che era stato analizzato dalla Cassazione per accertare la responsabilità illimitata del socio persona fisica e dominus del Gruppo). E pari rilievo ha la giurisprudenza che, nel campo del lavoro, ha ritenuto mere interposte le società che segmentavano la forza lavoro per usufruire del regime applicabile alle imprese con meno di 15 dipendenti. 72 Nel complesso, è possibile pervenire alla conclusione (assai gravosa per gli effetti) della presenza di un abuso della personalità giuridica della holding in presenza di plurimi indici (peraltro da valutarsi con rigore): - l’esistenza una compagine sociale unipersonsale o con soci che sono a loro volta interposti o non autonomi quanto a volontà; - la mancanza di attività propria che, rispetto a holding anche in ipotesi non operativa si riflette nella sostanziale (i) assenza di funzione direttiva rispetto alle attività delle società partecipate e (ii) fittizietà della sua vita propria, anche sul versante organizzativo, ossia per sostanziale non attività o effettività dei consigli di amministrazione e delle assemblee; - per converso, rilievo sostanziale e assoluto del dominus cui è assoggettata la holding e l’operativa, attestata dalla presenza del dominus a livello appunto operativo. f)Non sembrano questi gli indici da riscontrarsi in capo a Grassobbio 1 poiché: - la sua compagine contemplava società del Gruppo Lehmann Brothers; - gli organi sociali, e in particolare il consiglio di amministrazione, mostrano un’effettività in termini di elaborazione di decisioni, frutto del contributo di più competenze (anche per la composizione dell’organo, che contempla la presenza delle componenti di estrazione imprenditoriale, la competenza legale e finanziaria); - a livello di società operativa parimenti non è dato di riscontrare ingerenze di un ipotetico dominus del Gruppo. g)Il Commissario Giudiziale esclude quindi che Grassobbio 1 sia stata un mero strumento di elusione fiscale, fermo restando quanto verrà illustrato in merito ai possibili rischi di ripresa fiscale di taluni crediti, per ragioni che – come si vedrà - attengono a talune scelte (in particolare il mancato riaddebito alle società operativi dei costi sopportati nel loro interesse dalla holding) e non già perché l’architettura in sé del Gruppo fosse abusiva e piegata a una determinata politica fiscale. 73 CAP. IX – IL PERIODO DI GESTIONE NEL CORSO DELLA PROCEDURA. 1.Attività ordinaria. Come già esplicitato nella premessa della presente relazione, Grassobbio 1 ha presentato il ricorso per essere ammessa alla procedura di Concordato Preventivo: e ciò dopo aver stipulato in data 9 Dicembre 2008 avanti il notaio Ernesto Sico di Bergamo n. rep. 45014, racc. n. 9779, un contratto di affitto di ramo d’azienda con la società Avalon s.p.a. (società questa che, come già riferito, si era impegnata, al verificarsi di alcune condizioni, all’acquisto del ramo). Ciò rilevato ci si limita a chiarire, nel contesto del presente paragrafo, come non vi sia stata, logicamente, alcuna autorizzazione alla continuazione dell’attività (di competenza dell’affittuaria) e come, conseguentemente, il periodo gestionale della procedura abbia avuto quale principale oggetto (come per altro sommariamente accennato al capitolo I sub paragrafo 2 “Cenni sui principali eventi della procedura”) sia le evoluzioni relative alla proposta irrevocabile d’acquisto da parte di Avalon, sia l’evento (per un certo verso straordinario) della cessione del contratto di locazione finanziaria n. 76459 (che, di fatto, ha finito per modificare il perimetro dell’originaria proposta irrevocabile d’acquisto d’azienda) nonché, da ultimo, la concreta cessione di contratti di leasing relativi ad altre unità immobiliari. Questo sul versante dell’attivo. In relazione, invece, al passivo di significativo nel periodo gestionale (questione che verrà trattata nel successivo paragrafo 5 del presente capitolo) sono le problematiche (sollevate da questo Commissario nelle note informative 10 marzo 2010 di cui all’allegato C) della postergazione del credito degli obbligazionisti, dei venderlonisti e dei crediti infragruppo (cash pooling): questioni che, come vedremo, hanno finito per comportare una vera e propria modifica del piano proposta da Grassobbio 1 con “atto di integrazione e modificazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo” depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Bergamo in data 3 Maggio 2010. Sempre sul lato del passivo della procedura rilevano al74 tresì le potenziali conseguenze che potrebbero derivare su tale versante dalla nuova proposta d’acquisto d’azienda formulata da Avalon in data 13 Aprile 2010 (d’ora in poi, per brevità, Nuova Proposta). Procedendo con ordine. 2.Cessione del ramo d’azienda a)L’iter della vicenda relativa all’acquisto del ramo d’azienda di proprietà Grassobbio 1 il cui valore è stato quantificato nel contesto del ricorso ex artt. 160 e segg. L.F. in complessivi € 3.400.000,00 (poi ridotti ad € 3.000.000,00 tenuto conto del presumibile ammontare di costi per l’affittante Grassobbio 1 in € 400.000,00) risulta piuttosto articolato. Il doveroso punto di partenza è come noto la stipula in data 9 dicembre 2008 del contratto di affitto di azienda fra Systema Group s.p.a. (ora Grassobbio 1) e Avalon s.p.a.- Orbene tale contratto d’affitto, avente ad oggetto i beni mobili materiali ed immateriali di proprietà dell’affittante Grassobbio 1 e/o dalla stessa comunque utilizzati (trattasi per lo più dell’immobile sito in Grassobbio, via Orio Al Serio 49/51 di cui al contratto di leasing con Ing Lease n. 0076459 oltre ai beni mobili costituiti dalle attrezzature situate in uffici periferici utilizzati dagli agenti di Systema Mutui ed ai programmi gestionali e di contabilità), i marchi figurativi del Gruppo Systema nonché i rapporti contrattuali (rilevano a tal proposito soprattutto i rapporti di lavoro subordinato in essere fra Grassobbio 1 ed i dipendenti oltre ad un elenco di contratti con fornitori direzionali e società di leasing), prevedeva un corrispettivo globale ed omnicomprensivo di € 300.000,00 (euro trecentomila/00) annui oltre I.V.A. (da versarsi in rate mensili anticipate) mentre la durata veniva pattuita in 24 mesi (rinnovabili tacitamente in caso di mancata disdetta con un preavviso minimo di sei mesi rispetto alla data di scadenza). Ulteriori elementi significativi di detto contratto possono riassumersi nella evidenziata connessione e/o collegamento del contratto d’affitto di ramo d’azienda in esame con speculari contratti di affitto con Systema Mutui (ora Grassobbio 2) e Systema Case (ora Grassobbio 3) con previsione che la cessazione di efficacia anche di uno solo dei tre contratti d’affitto avrebbe permesso il recesso unilaterale dell’affittuaria 75 Avalon. Mentre sotto altro profilo (e la precisazione è assolutamente rilevante con particolare riferimento al contratto di leasing dell’immobile direzionale sito in Grassobbio) veniva pattuito che l’affittuaria Avalon avrebbe avuto la facoltà (ma non l’obbligo) di provvedere, in nome, per conto e nell’interesse dell’affittante al pagamento degli importi dovuti da Systema Group (ora Grassobbio 1) alle singole società di leasing (con conseguente diritto di portare le somme corrisposte a decurtazione degli importi dovuti a titolo di canone). Tale facoltà compensativa a termini di contratto veniva, poi, estesa ai casi in cui l’affittuaria Avalon fosse stata costretta a provvedere, per ragioni indifferibili ed urgenti, al pagamento di debiti dell’affittante Grassobbio 1 che, in base alle previsioni del contratto, sarebbero esclusi dall’affitto del ramo e, dunque, di competenza dell’affittante medesima. In ogni caso (e qui si conclude con la sintesi delle caratteristiche del contratto d’affitto di ramo d’azienda) la mancata ammissione di Systema Group (ora Grassobbio 1) al beneficio del concordato preventivo avrebbe parimenti attribuito all’affittuaria Avalon un diritto di recesso immediato. b)Come rilevato sub capitolo I paragrafo 2 “Cenni sui principali eventi della procedura” il contratto di affitto di ramo d’azienda all’atto della proposizione del ricorso ex artt. 160 e segg. L.F. veniva “accompagnato” da una speculare proposta di acquisto di ramo d’azienda (la proposta “Originaria”) proveniente dall’affittuaria Avalon che, nell’indicare in complessivi € 3.400.000,00 il prezzo d’acquisto (da corrispondersi in 12 rate mensili di uguale importo decorrenti dal contratto definitivo di acquisto del ramo), si dichiarava altresì disponibile ad un accollo liberatorio di alcuni debiti sia pur entro limiti predeterminati (TFR e retribuzioni per un massimo di € 555.000,00, debito verso fornitori sino ad un massimo di € 50.000,00, rate del leasing immobiliare n. 76459 scadute e non pagate alla data del 31 dicembre 2008 nonché il debito verso il Credito Valtellinese e verso Enti previdenziali per un ammontare complessivo di € 200.000,00): il tutto con la precisazione che l’importo offerto avrebbe dovuto essere decurtato di tutti i canoni d’affitto pagati alla data di acquisto del ramo nonché dei canoni di locazione finanziaria e dei pagamenti di 76 debiti di Systema Group eventualmente corrisposti dall’affittuaria (pur se di competenza dell’affittante). Detta Proposta Originaria di natura irrevocabile veniva subordinata quanto all’efficacia al deposito delle tre domande congiunte di concordato preventivo (riferibili oltre che a Grassobbio 1, a Grassobbio 2 ed a Grassobbio 3) e, soprattutto, alla condizione espressa del raggiungimento da parte dell’affittuaria Avalon s.p.a. di un volume cumulato di prodotti creditizi intermediati nel periodo compreso fra i mesi di Marzo 2009 e Luglio 2009 uguale o superiore ad € 100.000.000,00 (euro centomilioni/00) dei quali almeno € 20.000.000,00 (euro ventimilioni/00) relativi a prodotti diversi dai mutui ipotecari. c)Come già precedentemente accennato tale condizione sospensiva alla data indicata nella proposta nel 31 Luglio 2009 non si verificava (comunicazione di Avalon del 29 Luglio 2009) ed il sottoscritto Commissario preso atto che, con la caducazione della proposta, sarebbe venuta meno una delle voci più significative dell’attivo della procedura, riusciva ad ottenere in capo all’affittuaria un’ulteriore proroga di detta proposta d’acquisto (sino a tutto il 31 dicembre 2009): il tutto con revisione dell’originaria condizione sospensiva (“raggiungimento da parte dell’affittuaria Avalon s.p.a. di un volume cumulato di prodotti creditizi intermediati, nel periodo compreso tra i mesi di Marzo e Dicembre 2009, uguale o superiore ad € 200.000.000,00 di cui almeno € 40.000.000,00 relativi a prodotti diversi dai mutui ipotecari”) in unione ad una modifica della durata contrattuale dell’affitto non disdettabile se non successivamente al 31 Dicembre 2009. Risulta evidente che l’avvenuta proroga dell’originaria proposta di acquisto di ramo d’azienda (se pur con le modifiche di cui si è dato sopra conto) non solo rendeva opportuno (se non necessario) un differimento dell’adunanza dei creditori, ma poneva nelle condizioni questo Commissario di monitorare nell’imminenza della scadenza della proposta (31 Dicembre 2009) la realizzazione o meno di tale condizione sospensiva. Già nell’imminenza dell’adunanza del 17 Dicembre 2009 ed in relazione all’ulteriore richiesta di rinvio formulata da Grassobbio 1 in data 3 Dicembre 2009 (di cui all’allegato B) questo Commissario poteva apprendere che la condizione dell’efficacia della proposta di 77 acquisto (così come prorogata) non risultava raggiungibile né si prevedeva ragionevolmente uno sbocco positivo entro il termine contrattualmente pattuito del 31 Dicembre 2009. In tale contesto si poteva, però, apprendere la manifestata volontà di Avalon a rendersi comunque acquirente del ramo d’azienda di Grassobbio 1 (nonché dei rami d’azienda di Grassobbio 2 e Grassobbio 3) ancorché a condizioni da rideterminarsi e da definirsi in buona fede tra le parti: il tutto, per altro, in conformità con il contenuto dello stesso ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo che, nell’ambito del commento alla voce dell’attivo costituita dalla compravendita del ramo d’azienda, dava atto della possibilità di rinegoziare in ogni caso le condizioni di acquisto del ramo di azienda oggetto di affitto. Sulle nuove condizioni questo Commissario avrebbe dovuto, poi, compiere le necessarie valutazioni per appurare le incidenze delle stesse sulla fattibilità del piano concordatario. d)E’ alla luce di tale manifestata disponibilità che questo Commissario ha ritenuto di sollecitare Avalon s.p.a. alla formalizzazione dell’offerta d’acquisto sia pur su basi parzialmente differenti rispetto alla proposta originaria. Va chiarito però, a questo proposito che, nelle more dei solleciti ad Avalon perché valutasse e preparasse i termini di una nuova proposta di acquisto, questo Commissario Giudiziale riteneva di favorire e incoraggiare l’iniziativa del Liquidatore di Grassobbio 1 dott. Paolo Ribolla di conferire l’incarico ad un intermediario immobiliare / advisor di reperire un soggetto potenzialmente interessato al subentro nel contratto di leasing immobiliare n. 76459 del 2 ottobre 2006 intervenuto con la società Ing Lease s.p.a. ovvero ad acquisire direttamente dalla concedente Ing Lease s.p.a. la proprietà dell’immobile oggetto di tale ultimo contratto. Come meglio si chiarirà analiticamente nel successivo paragrafo tale iniziativa ha avuto un notevole (quanto insperato) esito positivo in termini relativamente brevi con l’avvenuta autorizzazione concessa a Grassobbio 1 da parte del Giudice Delegato (previo parere favorevole del sottoscritto Commissario) ad accettare la proposta formulata da Sacbo s.p.a. (interessata al subentro nel contratto di leasing). Veniva, conseguente, concluso un negozio di cessione del contratto di leasing n. 74659/001: il tutto per un corrispettivo pattui78 to in complessivi € 4.200.000,00 (euro quattromilioniduecentomila/00) I.V.A. compresa già introitati dalla società ammessa al beneficio del Concordato Preventivo. L’avvenuta cessione del contratto di leasing alla Sacbo s.p.a. ha finito per ridisegnare in maniera significativa il contenuto della proposta di acquisto da parte di Avalon (cd. Nuova Proposta) così come pervenuta al Liquidatore ed al sottoscritto Commissario in data recentissima (13 Aprile 2010); e ciò tenuto conto che, nella Proposta Originaria, il contratto di leasing immobiliare era ricompreso (significativamente) nel “perimetro” della proposta di acquisto del ramo di azienda di Grassobbio 1. Veniamo, quindi, ad esaminare la Nuova Proposta di Avalon del 13 Aprile 2010 al fine di chiarire al ceto creditorio i passaggi più significativi ivi compresa l’incidenza del contenuto della stessa sulla fattibilità del piano concordatario (incidenza che ovviamente verrà più analiticamente trattata nel proseguio della relazione – capitoli X e XI). e)La Nuova Proposta nelle sue linee generali e rispetto alle precedenti offerte formulate da Avalon prevede in estrema sintesi: -un “perimetro” dell’azienda significativamente mutato in relazione all’avvenuta cessione del contratto di leasing immobiliare n. 74659/001; -un corrispettivo complessivamente pari ad € 585.000,00 che Avalon si è offerta di corrispondere in parte in contanti (€ 29.708,09), in parte mediante la rinuncia ad un credito maturato nei confronti di Grassobbio 1 per un ammontare complessivo di € 413.851,01 (trattasi di pagamenti eseguiti dall’affittuaria Avalon di debiti facenti capo a Grassobbio 1 al netto di compensazione di tutti i canoni maturati per l’affitto) ed infine con l’accollo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 II comma cod. civ. della quota di TFR, tredicesima, ferie / permessi maturati e non goduti dai dipendenti trasferiti per la somma di € 159.247,34; -un ulteriore corrispettivo definito “aleatorio” sino all’ammontare complessivo di € 50.000,00 nel caso di esito positivo di una vertenza promossa da Avalon (con l’intervento adesivo di Grassobbio 2 autorizzato dal Giudice Delegato 79 con il parere favorevole del sottoscritto Commissario sia pur con clausola “senza spese”) nei confronti delle società BNP (Paribas Personal Finance Spa) ed EMF (EMF – IT 2008/1 Srl): vertenza questa finalizzata all’ottenimento del pagamento di commissione di intermediazione già per altro oggetto di sequestro liberatorio; -un termine di efficacia e durata che prevede l’accettazione da parte di Grassobbio 1 della Nuova Proposta entro e non oltre il 15 Giugno 2010; -da ultimo la subordinazione della validità e dell’efficacia della Nuova Proposta in un contesto di collegamento con le altre speculari proposte per i rami d’azienda di Grassobbio 2 e Grassobbio 3 e ciò nel senso di subordinare l’eventuale conclusione del contratto definitivo ad analoga conclusione di contratti definitivi per i rami di azienda delle due società collegate. Il sottoscritto Commissario, preso atto della formalizzazione della Nuova Proposta e tenuto conto della tempistica limitata del termine di efficacia (15 giugno 2010), ha ritenuto doveroso procedere con immediatezza a dar corso ad una procedura competitiva redigendo un Disciplinare ad hoc sottoposto all’approvazione del Giudice Delegato (allegato D). In particolare il Disciplinare è stato redatto al fine di raccogliere in tempi rapidi lettere di manifestazione di interesse da parte di soggetti terzi per, poi, procedere ad una fase della trattativa con eventuali offerenti dal 15 al 30 Maggio 2010: il tutto nell’ottica di reperimento di eventuali offerte economicamente più vantaggiose nel rispetto dei principi e delle regole concorsuali (con particolare riferimento alla certezza dei pagamenti ed al rilascio di garanzie in favore della società ammessa al beneficio del Concordato Preventivo). Dell’eventuale manifestazione di interesse da parte di soggetti terzi il sottoscritto Commissari potrà, se del caso, notiziare il ceto creditorio in sede di adunanza avendo già provveduto alle opportune pubblicazioni sul quotidiano L’Eco di Bergamo e sul Sole 24 - Ore. Quello che, però, più conta rappresentare in questa sede (aspetti che verranno doverosamente analizzati nel prosieguo della Relazione) è che l’eventuale accettazione della Nuova Proposta comporterà una diversa valorizzazione dell’attivo e del passivo concordatario: sul versante dell’attivo, infatti, la società 80 in procedura potrà contare su una liquidità limitata (complessivamente € 29.702,00 in luogo di una valorizzazione inserita nel ricorso di € 3.000.000,00 tenuto conto dell’uscita dal “perimetro” del plusvalore dell’immobile di Grassobbio, Via Orio al Serio snc) mentre sul versante del passivo lo stesso verrà significativamente rettificato in seguito allo “sgravio” dei crediti privilegiati e chirografari vantati dai creditori nei confronti di Grassobbio 1 (crediti che risultano al momento della relazione o effettivamente saldati da Avalon o oggetto, comunque, di impegno d’accollo da parte della società proponente l’acquisto di ramo d’azienda). 3.Cessione del contratto di leasing a favore di Sacbo s.p.a. a)Come già più volte ricordato, all’atto della presentazione della domanda di Concordato Preventivo, Grassobbio 1 s.p.a. risultava “contraente utilizzatore” del contratto di leasing n. 76459/001 stipulato in data 2 ottobre 2006 con la società Ing Lease s.p.a. ed avente ad oggetto un immobile adibito ad uso ufficio disposto su sei livelli fuori terra e due piani interrati (con annesso cortile esclusivo di pertinenza) sito nel Comune di Grassobbio (BG), Via Per Orio al Serio snc: il tutto censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune come segue: Foglio 1 – Mapp. 1020/701 – via Orio al Serio sn – p.t. – S 1 – fabbricato in corso di costruzione; Foglio 1 –Mapp. 1020/704 – Via Orio al Serio sn – p.t. – area urbana di mq. 1520; Foglio 1 – Mapp. 1020/705 – via Orio al Serio sn – p.t. – area urbana di mq. 15; foglio 1 – Mapp. 1020/709 – via Orio al Serio sn – p. s2 – cat. D/7 – RCE 206”. b)Si è già accennato come il contratto di leasing immobiliare in questione fosse ricompreso nel “perimetro” della proposta di acquisto del ramo di azienda di Grassobbio 1 formulata da Avalon sin dalla data del 12 Dicembre 2008 (e così come poi modificata in data 11 Marzo 2009) nonché nella proposta di acquisto del 29 Luglio 2009 di cui si è dato conto nel precedente paragrafo. E come ulteriormente riferito in precedenza, già nell’imminenza dell’adunanza fissata per il 17 Dicembre 2009 questo Commissario, appreso che la condizione dell’efficacia della proposta di acquisto (prorogata al 31 Dicembre 2009) non risultava raggiungibile, aveva non solo sollecitato Avalon alla formalizza81 zione di una nuova offerta di acquisto (sia pur su basi parzialmente differenti rispetto alla proposta originaria) ma aveva incoraggiato il Liquidatore di Grassobbio 1, anche con l’ausilio di un intermediario immobiliare / advisor, a reperire un soggetto potenzialmente interessato o al subentro nel contratto di leasing immobiliare in questione o all’acquisizione diretta dalla concedente Ing Lease s.p.a. della proprietà dell’immobile (con conseguente retrocessione da parte della società di leasing medesima di un importo da concordare). c)Tenuto conto che Avalon s.p.a. aveva dichiarato sin dal Gennaio 2010 al Liquidatore ed al Commissario Giudiziale la propria volontà di non subentrare nel contratto di leasing immobiliare (si rammenta che Avalon aveva la facoltà e non l’obbligo, nel contesto del contratto di affitto di ramo d’azienda, di pagare i canoni eventualmente oggetto di compensazione), pur dichiarandosi disponibile ad una nuova offerta di acquisto di ramo d’azienda caratterizzato da un “perimetro” diverso dall’offerta precedente (e comunque non comprensivo del contratto di leasing immobiliare), la trattativa per la cessione dell’immobile / subentro nel contratto di leasing viveva un’accelerazione significativa. Sempre nel Gennaio 2010, infatti, l’advisor incaricato (Emintad UK) segnalava al Liquidatore di Grassobbio 1 di aver reperito in S.A.C.B.O. S.p.a. (società corrente in Orio al Serio – Via Aeroporto n. 13 – attualmente operante quale gestore dell’aeroporto di Milano / Orio al Serio) un soggetto potenzialmente interessato a rendersi cessionario del contratto di leasing immobiliare. d)In data 4 febbraio 2010 Sacbo effettivamente faceva pervenire a Grassobbio 1 una proposta di cessione del contratto di leasing immobiliare a fronte di un corrispettivo pari ad € 3.500.000,00 oltre I.V.A.- L’efficacia della proposta di Sacbo risultava tra l’altro sottoposta alle seguenti condizioni sospensive: -che la cessione del contratto di leasing immobiliare fosse debitamente autorizzata dal Giudice Delegato ai sensi dell’art. 167 L.F.; -che Ing Lease s.p.a. desse il suo assenso alla cessione a norma degli artt. 1406 e segg. cod. civ.; 82 -che ogni operazione relativa alla cessione fosse conclusa entro 30 giorni dalla data della proposta (ovvero il 3 marzo 2010) con pagamento integrale e contestuale del corrispettivo proposto; -che, da ultimo, Ing Lease non avesse contestato inadempimenti in capo a Grassobbio 1. Quale ulteriore corollario della proposta, Sacbo s.p.a. riteneva opportuno rappresentare che, all’esito dell’operazione di cessione del contratto di leasing, la cessionaria dovesse necessariamente essere messa nelle condizioni di acquisire la proprietà diretta di tutti gli arredi ed i beni mobili esistenti all’interno dell’immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria: arredi e beni mobili che, all’epoca, erano oggetto di altri n. 2 contratti di leasing pendenti fra Ing Lease s.p.a. e Grassobbio 1 (l’uno il contratto di leasing n. 100922/1 stipulato in data 24 aprile 2008 avente ad oggetto i beni mobili e gli arredi, l’altro il contratto di leasing n. 105634/1 stipulato in data 20 settembre 2009 avente ad oggetto le tende confezionate su misura per l’immobile di Orio al Serio – d’ora in poi per brevità “contratto di Leasing Mobiliare” e “contratto di Leasing Tende” ). e)Proprio nel corso dei contatti e degli incontri intercorsi con il Liquidatore ed il sottoscritto Commissario Giudiziale, Sacbo aveva, inoltre, avuto cura di chiarire: -di non essere disponibile (con riferimento ai beni mobili ed agli arredi) ad alcuna soluzione alternativa all’acquisto della diretta proprietà degli stessi (ad es. il subentro della stessa Sacbo nel “contratto di leasing mobiliare” e nel “contratto di leasing tende”); -di essere disponibile, relativamente al contratto di leasing immobiliare a subentrare in detto contratto purché l’ammontare complessivo dei canoni scaduti e/o a scadere e del prezzo di riscatto dell’immobile dei quali farsi carico non fosse complessivamente superiore ad € 10.266.000,00; -di essere giunta a definire il corrispettivo di cui alla proposta (€ 3.500.000,00 più I.V.A.) attribuendo all’immobile oggetto del contratto di leasing immobiliare un valore complessivo di € 13.500.000,00 / 14.000.000,00 (la “formula” 83 potrebbe essere ricostruita come segue: valore dell’immobile, meno importo canoni scaduti ed a scadere, complessivo di prezzo di riscatto, uguale corrispettivo offerto). f)Ed è proprio con riferimento alla proposta di Sacbo ed alla sopra descritta presa di posizione della società proponente che Grassobbio 1, a mezzo del suo Liquidatore e con il controllo di questo Commissario, si è trovata nella necessità di intavolare con Ing Lease s.p.a. una trattativa volta ad ottenere l’assenso: -in primis alla cessione del contratto di leasing immobiliare a Sacbo; -in secondo luogo al riscatto anticipato dei beni mobili di cui al “contratto di Leasing Mobiliare” ed al “contratto di Leasing Tende” onde poter successivamente provvedere alla vendita di detti mobili alla Sacbo medesima. Ed all’esito di una lunga e complessa trattativa (che ha visto coinvolti oltre che il Liquidatore il sottoscritto Commissario nonché il legale di Grassobbio 1 avv. Alessandro Cainelli) Ing Lease ha finito per comunicare la propria immediata disponibilità : -ad acconsentire in via eccezionale alla cessione (vincolata alla contestuale regolarizzazione dello scaduto maturato) del contratto di leasing immobiliare a Sacbo, tenendo debitamente conto del particolare rilievo e della particolare solvibilità di tale società ed escludendo, conseguentemente, la propria disponibilità ad acconsentire alla cessione del contratto ad altro e diverso soggetto; -ad acconsentire, così come era stato esplicitamente richiesto dal sottoscritto Commissario nel corso delle trattative, di liberare Grassobbio 1 (quale soggetto cedente del contratto) da ogni e qualsiasi obbligo di solidarietà con la cessionaria Sacbo; -a consentire a Grassobbio 1 il riscatto anticipato dei beni mobili di cui al “contratto di Leasing Mobiliare” ed al “contratto di Leasing Tende” a fronte della corresponsione da parte di Grassobbio 1 di € 317.755,72 oltre I.V.A. da corrispondersi in via ovviamente prededuttiva ma pari al solo 65% dell’importo dei canoni scaduti ed a scadere comprensivi del prezzo di riscatto (complessivamente € 488.854,95 oltre I.V.A. 20%); 84 -a vincolare il subentro di Sacbo s.p.a. nel contratto di leasing immobiliare alla contestuale regolarizzazione dello scaduto maturato24: scaduto (insoluti dei mesi di novembre e dicembre 2009 nonché rate di gennaio e febbraio 2010 ivi compresi gli interessi di ritardato pagamento) che veniva rinegoziato nella minor somma di € 123.833,72 oltre I.V.A. 20% a fronte di un importo dovuto di € 235.287,49. Ed è alla luce di tale complessa trattativa che Grassobbio 1, con istanza di autorizzazione ex art. 167 L.F. datata 4 Marzo 2010, si determinava a chiedere l’autorizzazione al Giudice Delegato per: -l’accettazione della proposta formulata da Sacbo (per altro prorogata sino a tutto il 15 marzo 2010); -la conseguente conclusione con Sacbo del negozio di cessione del contratto di leasing n. 76459/001 stipulato con Ing Lease s.p.a. in data 2 ottobre 2006 e previo espresso assenso della società di locazione finanziaria alla liberazione di qualsiasi obbligo solidale della cedente Grassobbio 1 con la cessionaria Sacbo nonché la conclusione contestuale di un contratto di vendita dei beni mobili e degli arredi oggetto del “contratto di Leasing Mobiliare” e del “contratto di Leasing Tende”: il tutto per un corrispettivo globale pari ad € 3.500.000,00 oltre I.V.A. come per legge; -la corresponsione ad Ing Lease dell’importo di € 123.833,72 oltre I.V.A. 20% per gli insoluti dei mesi di novembre e dicembre 2009, per rate di gennaio e febbraio 2010 e relativi interesse di ritardato pagamento (ci si riferisce ovviamente sempre al contratto di leasing immobiliare n. 76459/001); -la conclusione con Ing Lease s.p.a. di un contratto avente ad oggetto il riscatto anticipato dei beni mobili e degli arredi oggetto dei “contratti di leasing mobiliare e leasing tende”: il tutto per un corrispettivo di € 317.755,72 oltre I.V.A. 20% da corrispondersi in via prededuttiva contestualmente alla formalizzazio 24 Si rammenti da un lato che dal novembre 2009 l’affittuaria Avalon aveva cessato il pagamento dei canoni per conto di Grassobbio 1 mentre, per altro verso, Sacbo aveva, a sua volta, manifestato la propria disponibilità al subentro nel contratto di leasing immobiliare purché l’ammontare complessivo dei canoni scaduti e/o a scadere e del prezzo di riscatto dell’immobile non fosse complessivamente superiore ad € 10.266.000,00 85 ne degli accordi con Sacbo s.p.a. ed all’incasso del corrispettivo pagato da quest’ultimo; -la corresponsione all’advisor la complessiva somma di € 79.576,10 oltre I.V.A. da versarsi in via prededuttiva: e ciò a saldo dell’attività prestata. Con parere di pari data (4 marzo 2010) il sottoscritto Commissario si dichiarava senz’altro favorevole alla concessione dell’autorizzazione per la stipula dei negozi e dei pagamenti di cui sopra segnalando al Giudice Delegato in estrema sintesi: -che lo svolgimento dei fatti descritti nell’istanza risultava assolutamente corretto avendone il Commissario controllato e vigilato direttamente gli sviluppi; -che la cessione del contratto a Sacbo comportava per la procedura un notevole vantaggio (introito immediato di € 3.500.000,00 oltre I.V.A.) tanto più insperato laddove era venuta meno la proposta di acquisto di azienda originariamente formulata dall’affittuaria d’azienda Avalon ed avendo quest’ultima preannunciato al sottoscritto una nuova offerta non comprensiva del contratto di leasing immobiliare; -che la vantaggiosità di detta proposta non era minimamente scalfita dall’esistenza di un’offerta Sacbo comprensiva (oltre che dell’immobile) degli arredi oggetto di n. 2 altri distinti contratti di leasing poiché, come si leggeva nell’istanza, si era potuto ottenere, a mezzo di serrate trattative con Ing Lease, un riscatto di detti beni da parte di Grassobbio 1 limitato al versamento del 65% degli importi dei canoni scaduti ed a scadere; -che il versamento della complessiva somma di € 317.755,72 oltre I.V.A. a tale titolo costituiva la riprova della vantaggiosità della transazione di cui si chiedeva l’autorizzazione, tenuto conto che, se Sacbo avesse proposto oltre che la cessione del contratto di leasing immobiliare anche la cessione dei n. 2 distinti contratti di leasing aventi ad oggetto gli arredi, avrebbe limitato l’offerta in maniera significativa con conseguente mancato introito da parte della società in procedura di una somma superiore rispetto a quella da corrispondere ad Ing Lease per il riscatto; 86 -che andava ribadito l’ulteriore fatto significativo in base al quale Ing Lease, su specifica richiesta del sottoscritto Commissario Giudiziale, aveva consentito la liberazione di Grassobbio 1 da ogni e qualsiasi obbligo di solidarietà con Sacbo nella sua qualità di soggetto cedente il contratto di locazione finanziaria; -che, in ogni caso, il contesto dell’operazione non abbisognava di una procedura competitiva poiché non solo Sacbo aveva rappresentato al sottoscritto Commissario per le vie brevi di subordinare l’offerta all’assenza di una procedura competitiva, ma, come sottolineato anche nell’istanza, Ing Lease aveva acconsentito ad accettare la cessione del contratto oggetto dell’offerta in relazione alla specifica qualità dell’offerente Sacbo ritenuto, di fatto, l’unico soggetto nei cui confronti accettare il subentro tenuto conto della sua particolare solvibilità: tant’è vero che, anche alla luce di tale circostanza, Ing Lease aveva acconsentito alla liberazione per Grassobbio 1 dal vincolo della solidarietà; -che, da ultimo, il Commissario Giudiziale prendeva atto dell’attività della mandataria Emintand UK (con cui la società Grassobbio 1 aveva conferito l’incarico di reperire soggetti interessati a subentrare nel contratto di leasing immobiliare) dopo aver visionato il contenuto dell’incarico risalente al novembre 2009 ed appurata l’esistenza di un corrispettivo al buon esito dell’attività prestata pari al 2,5% del valore della cessione; e tenuto conto dell’esito positivo dell’operazione non aveva ragioni di opposizione al pagamento del dovuto da parte della società in procedura. Con provvedimento del 10 Marzo 2010 il Giudice Delegato autorizzava la stipula dei negozi e dei pagamenti che, in concreto, alla presenza del sottoscritto Commissario Giudiziale venivano sottoscritti ed eseguiti in data 15 marzo 2010 presso la sede di Brescia di Ing Lease s.p.a.g)A conclusione del presente paragrafo si ritiene opportuno significare al ceto creditorio che l’operazione di cessione del contratto di leasing immobiliare ha avuto un esito non solo assai rapido ma significativamente importante per la procedura comportando un notevolissimo (ed insperato) beneficio. Come è evincibile dall’analitica ricostruzione delle trattative che hanno portato alla conclusione del negozio di cessione del leasing immobiliare, la società in pro87 cedura, al netto di tutti gli esborsi, ha potuto concretamente introitare avendone sin d’ora la disponibilità la significativa somma di € 3.578.413,00 (I.V.A. compresa) pari alla differenza fra il corrispettivo versato di € 4.200.000,00 (I.V.A. compresa) ed i pagamenti effettuati a favore di Ing Lease s.p.a. (per riscatto degli altri due contratti di leasing e per pagamento di rate scadute e/o insolute) ed a favore dell’advisor. Con il che sul versante dell’attivo si è potuto introitare un importo superiore a quello previsto in ricorso (€ 3.000.000,00) per la vendita del ramo d’azienda nel cui perimetro originario era appunto ricompreso il contratto di leasing immobiliare. Di tale evento così come delle conseguenze anche in tema di passivo concordatario scaturite dall’avvenuta estinzione di n. 2 onerosi contratti di leasing (il contratto Leasing Mobili ed i contratto Leasing Tende) si darà compiuto conto nel prosieguo della Relazione. 4.Cessioni contratti di leasing / cessione cespiti. Sempre con riferimento al periodo di gestione nel corso della procedura vanno doverosamente notiziati i creditori anche delle vicende relative a n. 4 contratti di leasing stipulati da Grassobbio 1 s.p.a. con Leasint s.p.a. i primi tre e con Fineco Leasing l’ultimo relativamente agli uffici periferici situati rispettivamente in Voghera, Parma, Monfalcone e Forlì. Nel contesto del ricorso la società debitrice aveva ritenuto di indicare in complessivi € 1.000.000,00 il plusvalore incorporato nei predetti contratti. In estrema sintesi l’Organo amministrativo dell’allora Systema Group s.p.a. (ora Grassobbio 1 s.p.a.) aveva richiesto ad una primaria società di valutazione immobiliare (la REAG) una dettagliata perizia di stima dei n. 4 immobili sottostanti i contratti di leasing in parola. E REAG, con perizia prodotta nel contesto del ricorso, aveva proceduto a valutare i 4 immobili in complessivi € 1.510.000,00. Sottraendo a detto valore l’importo in linea capitale dei canoni di locazione residui, ad avviso di Grassobbio 1, si otteneva il valore economico di detti beni (pari ad € 1.083.316,00) che venivano prudenzialmente arrotondati appunto in € 1.000.000,00. Veniamo ad una sintetica ricostruzione delle vicende relative a questi 4 leasing che a quanto consta a questo Commissario sono stati tutti risolti i primi tre 88 mentre relativamente al contratto di Forlì l’immobile è in via di riscatto dalla società in procedura. Procedendo con ordine. a)Quanto al contratto di leasing intercorrente con Leasint s.p.a. per l’immobile di Voghera, Via Matteotti n. 21 (importo di perizia € 250.000,00) si rappresenta che la società in procedura ha reperito un acquirente che, in data 1 aprile 2010, ha acquistato da Leasint s.p.a. in bene per complessivi € 140.000,00 oltre I.V.A.- In relazione a tale vendita Leasint s.p.a. ha già retrocesso a Grassobbio 1 s.p.a. in Liquidazione l’importo di € 90.146,02 interamente incassato sia pur al lordo del compenso provvigionale del 2,5% ancora da corrispondere allo Studio Immobiliare Giacobone. b)Quanto al contratto di leasing intercorrente con Leasint s.p.a. per l’immobile di Parma, Via Mantova n. 2 (importo di perizia € 600.000,00) si rappresenta che la società in procedura ha già reperito un soggetto interessato all’acquisto (la Kambiz s.r.l.) che si è offerta di acquistare al prezzo complessivo di € 550.000,00. L’atto notarile di vendita è in fase di stipula ed all’esito dello stesso Leasint s.p.a. provvederà a retrocedere alla Grassobbio 1 s.p.a. in Liquidazione l’importo di € 250.000,00 al lordo di interessi e spese. c)Quanto al contratto di leasing intercorrente con Leasint s.p.a. per l’immobile di Monfalcone, Piazzale Salvo d’Acquisto n. 3 (importo di perizia € 250.000,00) si rappresenta che la società in procedura avrebbe già reperito un soggetto interessato all’acquisto che si è offerto di acquistare al prezzo complessivo di € 125.000,00. In caso di perfezionamento della vendita per tale importo Leasint s.p.a. provvederà a retrocedere alla Grassobbio 1 s.p.a. in Liquidazione l’importo di € 60.000,00 sia pur al lordo di interessi e spese. d)Quanto al contratto di leasing intercorrente con Fineco Leasing s.p.a. per l’immobile di Forlì, Piazzale della Vittoria n.9/11 (importo di perizia € 410.000,00) si rappresenta che la società in procedura è stata autorizzata, con il parere favorevole di questo Commissario, sin dall’Ottobre 2009 al riscatto dell’immobile a fronte del versamento alla società di leasing di complessivi € 57.598,27. In fase successiva a tale provvedimento e nelle more del riscatto è 89 tuttavia pervenuta un’offerta da un terzo che ha proposto a Grassobbio 1 di rendersi cessionario del contratto di locazione finanziaria facendosi con ciò carico del riscatto del bene e della corresponsione del relativo corrispettivo: l’importo offerto a Grassobbio 1 ammonta a complessivi € 200.000,00. e)Ed è alla luce di quanto evidenziato nei punti precedenti che il sottoscritto Commissario Giudiziale ha ragione di ritenere realistico che il sotto il profilo dell’attivo concordatario il plusvalore incorporato nei quattro contratti di leasing oggetto di disamina sia concretamente stimabile in complessivi € 600.000,00/650.000,00 in luogo della valorizzazione di € 1.000.000,00 di cui al ricorso. f)Si ritiene, da ultimo, doveroso segnalare che, nonostante la valorizzazione pari allo zero delle cd. immobilizzazioni materiali, la società in procedura ha provveduto a vendere i beni mobili siti nello stabile di Voghera per € 200,00 I.V.A. compresa (compravendita con la signora Vignati Cristina) e per € 600,00 I.V.A. compresa per i mobili siti nello stabile di Parma (compravendita con il signor Riccio Pietro). 5.Le problematiche sollevate dal Commissario Giudiziale in ordine alla postergazione del credito degli obbligazionisti, dei creditori da vendor loan e dei crediti infragruppo (cash pooling) ed il conseguente deposito in data 3 Maggio 2010 da parte della società in procedura di un atto di integrazione e modificazione del ricorso per l’ammissione alla procedura del concordato preventivo. A conclusione del presente capitolo è doveroso notiziare il ceto creditorio (per altro già reso edotto in sede di note informative pubblicate sul sito www.systemagroup.it in data 25 Marzo 2010) della rilevante problematica della postergazione del prestito obbligazionario, dei crediti da vendor loan e dei crediti infragruppo con particolare riferimento alle conseguenze che ne sono scaturite. Della questione si è già trattato nel precedente capitolo VI (I debiti derivanti dal Riassetto della proprietà) nonché nel capitolo VII (Il rapporto di Cash Poo90 ling) laddove sono state descritte le ragioni che avevano indotto questo Commissario a sollevare la questione della postergazione (anche ex art. 2467 cod. civ.) dei debiti insorti in base all’operazione di riassetto della proprietà (ci si riferisce in primis agli obbligazionisti e poi ai creditori da vendor loan). Per quanto riguarda invece i crediti da cash pooling questo Commissario ha già ritenuto che i crediti infragruppo non dovessero essere suscettibili di postergazione e, quindi, debbano essere equiparati ad un vero e proprio credito chirografario. Orbene la questione posta da questo Commissario (particolarmente rilevante laddove era in gioco il 40% dell’intero passivo chirografario) ha avuto significativi effetti (se pur recentissimi) di cui è necessario dare atto nella presente Relazione. Sono, infatti, pervenute espresse dichiarazioni di postergazione da parte di alcuni obbligazionisti e di alcuni creditori da vendor loan (se pur subordinate all’omologa del Concordato Preventivo)25, mentre la società in procedura, con “atto di integrazione e modificazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di Concordato Preventivo” (depositato in Cancelleria del Tribunale fallimentare di Bergamo in data 3 Maggio 2010) ha ritenuto (anche in ossequio all’orientamento recentemente manifestato sul punto dalla Suprema Corte – Cass. 4 febbraio 2009 n. 2706 -) necessario (e comunque opportuno) prevedere l’introduzione di una nuova classe riservata ai creditori postergati (obbligazionisti e creditori da vendor loan) secondo il prospetto come di seguito indicato Classe Prima Classe Descrizione Percentuale di soddisfacimento ipotizzata Creditori privilegiati diversi di cui alla Seconda Classe 100,00% 25 Si tratta in particolare, quanto agli obbligazionisti, dei Signori Diego Locatelli, Giorgio Bertoli, Sergio Bianchini, Marco Davide Dainese, Massimo Novelli, Pietro Locatelli e Gabriella Belotti e, quanto ai creditori per vendor loan, dei Signori: Pietro Locatelli, Massimo Novelli, Sergio Bianchini e Marco Davide Dainese. 91 Seconda Classe Terza Classe Creditori privilegiati pignoratizi per causa di finanziamento Creditori chirografari Quarta Classe Creditori postergati 11,00% 5,00% 0% Orbene come si commenterà nel prosieguo tale previsione di una classe ad hoc per i creditori postergati (obbligazionisti e creditori per vendor loan) finisce per ridisegnare in maniera significativa il passivo concordatario che da una quantificazione stimata in ricorso in € 145.174.964,00 è significativamente diminuito nella minor somma di € 86.046.38100. 92 CAP. X – LA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2009, RETTIFICATA DALLA SOCIETA’ DEBITRICE AI FINI DEL PIANO PROPOSTO AI CREDITORI CON LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO COME INTEGRATA CON L’ATTO DEL 3 MAGGIO 2010 Premessa a)Come si è visto nel capitolo che precede, Grassobbio 1 aveva depositato il ricorso ex art. 160 L.F. in data 8 aprile 2009 cui è seguito, in relazione a taluni rilievi del Commissario e agli accadimenti verificatisi in corso di procedura, il deposito, in data 3 maggio 2010, di un “Atto di integrazione e modificazione del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo”. Grassobbio 1, in particolare, confermato in ogni sua parte l’originario contenuto della domanda, ha integrato la proposta concordataria per tenere conto di alcuni accadimenti e delle conseguenti modifiche di alcune poste e valorizzazioni dell’attivo e del passivo della Procedura, anche aggiornando la situazione patrimoniale di riferimento al 31 dicembre 2009 (mentre quella allegata al ricorso risaliva al 30 dicembre 2008). Per effetto del recepimento dei nuovi eventi e dati contabili, pertanto, è mutato il piano di Grassobbio 1, che ora prevede diverse classi e percentuali di soddisfacimento del ceto creditorio in quanto, fermo il pagamento integrale dei creditori in prededuzione e privilegiati, il riparto in favore dei creditori privilegiati pignoratizi per causa di finanziamento viene innalzato all’11% (a fronte dell’originario 6%) e al 5% per quanto riguarda i creditori chirografari (a fronte dell’originario 4,5%). A seguito della postergazione dei crediti derivanti dal prestito obbligazionario e dal vendor loan, infine, è stata istituita una quarta classe, costituita appunto dai creditori postergati, a cui viene attribuita una percentuale di riparto pari a 0. Per evitare, per quanto possibile, inutili digressioni su dati ormai superati, quindi, il Commissario Giudiziale di seguito si soffermerà sugli attivi e sui passivi rilevanti ai fini del nuovo piano concordatario, questo essendo il riferimento che i creditori dovranno assumere ai fini del voto in adunanza, na93 turalmente commentando le voci del piano rimaste immutate o comunque gli elementi pregressi da cui traggono origine le più recenti valutazioni alla base del nuovo piano. Va peraltro segnalato che, poiché l’aggiornamento contabile è stato depositato solo il 3 maggio 2010, le verifiche del Commissario sono state a dir poco limitate, tenuto conto dei tempi ristrettissimi a disposizione, ferma restando l’analisi dei dati della situazione al 30 dicembre 2008 (allegata all’originario ricorso dell’8 aprile 2009), da cui trae origine la situazione aggiornata. b)Come si è appreso, in particolare, il nuovo piano recepisce: (i) la nuova proposta d’acquisto del ramo d’azienda; (ii) la postergazione dei crediti derivanti dal prestito obbligazionario e dal vendor loan; (iii) i dati contabili aggiornati. 1. Situazione patrimoniale ed economica alla data di riferimento del 30 dicembre 2008 e del 31 dicembre 2009 a)La situazione patrimoniale ed economica assunta ai fini del ricorso ex art. 160 L.F. nonché della relazione dell’esperto ex art. 161 L.F. era – come è noto - riferita alla data del 30 dicembre 2008. Poiché il fabbisogno concordatario va determinato secondo prudenziali criteri di presumibile realizzo, la società ricorrente aveva rettificato la suddetta situazione contabile. Le rettifiche sono state altresì analizzate e condivise dall’esperto che ha redatto la relazione ex art. 161 L.F. relazione che conclude attestando la veridicità dei dati al 30 dicembre 2008, nonché la fattibilità dell’originario piano. A tal proposito, si segnalano alcune discrasie, di seguito illustrate in sede di commento delle singole poste degli attivi e passivi. Per tornare al contenuto del nuovo piano, la società ricorrente ha dapprima redatto la situazione contabile aggiornata al 31 dicembre 2009 e, poi, rettificato le poste a fini prudenziali di determinazione del fabbisogno concordatario. b)In base alla situazione aggiornata e rettificata al 31 dicembre 2009, risultano: - attivi per complessivi € 15.732.142,00; 94 - passivi per complessivi € 86.046.381,00. Come è stato spiegato, il rilevante minor passivo, rispetto a quello originario di € 145.174.964, è legato alla postergazione dei crediti legati al prestito obbligazionario e al vendor loan. 2.L’attivo rettificato e aggiornato al 31 dicembre 2009 Di seguito vengono esaminate, con un breve commento, le poste dell’attivo in base alla situazione aggiornata e rettificata al 31 dicembre 2009. In particolare, viene prima descritta l’originaria voce al 30 dicembre 2008 e poi il dato come riportato nella nuova situazione al 31 dicembre 2009. Situazione patrimoniale al 30 dicembre 2008: Attivo realizzabile In € Immobilizzazioni immateriali Zero.= Immobilizzazioni materiali Zero.= Crediti verso clienti Zero.= Crediti fiscali 9.538.036.= Crediti vs. società del gruppo Zero.= Altri crediti Zero.= Ramo di azienda 3.000.000.= Disponibilità liquide 179.945.= Plusvalore incorporato nei contratti di leasing immobiliare Totale attivo realizzabile 1.000.000.= 13.717.981.= Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009: Attivo realizzabile In € Immobilizzazioni immateriali Zero.= Immobilizzazioni materiali Zero.= Crediti verso clienti Zero.= Crediti fiscali 8.793.294.= Crediti vs. società del gruppo Zero.= Altri crediti 36.000.= 95 Ramo di azienda 29.702.= Disponibilità liquide 244.733.= Plusvalore incorporato (e realizzato) nel contratto di leasing immobiliare avente per oggetto l’immobile situato in Grassobbio (BG) 3.578.413.= Plusvalore incorporato negli altri contratti di leasing immobiliare 650.000.= Recupero di perdite fiscali rivenienti dalla reiterazione del regime di consolidato fiscale 2.400.000.= Totale attivo realizzabile 15.732.142.= Immobilizzazioni immateriali. La posta, iscritta per € 845.537,00 nella situazione al 30 dicembre 2008 era stata nel piano originario interamente svalutata ai fini della procedura in ragione, da un lato, dell’incapacità dei costi e delle spese di generare reddito, dall’altro lato, dell’inclusione di parte di questo attivo nel prezzo contemplato dall’offerta di Avalon di acquisto del ramo d’azienda, che Grassobbio 1 aveva, anteriormente al deposito del ricorso, affittato alla stessa Avalon (l’originaria offerta di Avalon è peraltro venuta meno); la posta è rimasta svalutata nella situazione al 31 dicembre 2009. Immobilizzazioni materiali. La posta, iscritta all’attivo dello stato patrimoniale al 30 dicembre 2008 per € 3.401.571,00, era stata nel piano originario interamente svalutata; la posta è rimasta svalutata nella situazione al 31 dicembre 2009. Crediti verso clienti. Nel piano originario, la debitrice aveva considerato pari a zero i crediti verso clienti, in ragione delle difficoltà di esazione; la posta è rimasta svalutata nella situazione al 31 dicembre 2009. Crediti fiscali. Nel piano originario, la debitrice aveva considerato un credito fiscale di € 9.538.036,00 dovuto ad acconti IRES versati e non utilizzati e ad 96 un credito IVA non chiesto a rimborso. Il suddetto credito fiscale era stato indicato prudenzialmente in € 7.358.545,00 dall’Attestatore, per le incertezze in merito alle possibilità di recupero del credito IVA, pari a € 2.181.000,00 (l’Attestatore ha comunque confermato la fattibilità del piano e le percentuali di riparto, esprimendo però riserve riferite all’ammontare del residuo attivo a copertura di riduzioni di valore degli attivi realizzabili o incrementi del passivo); la posta viene indicata in € 8.793.294,00 nella situazione al 31 dicembre 2009 in ragione, secondo quanto indicato dalla ricorrente, di compensazioni effettuate in corso di esercizio con debiti tributari diversi, sorti dopo l’ammissione della società alla procedura. Quanto alla quota del credito IVA inclusa nell’importo complessivo di € 8.793.294,00, l’importo si è ridotto da 2.181.000,00 a € 1.387.401,00. La debitrice ha dunque incluso il (residuo) credito IVA tra gli attivi realizzabili, incrementando, rispetto all’originario piano, il surplus di attivo che – per come era stato calcolato dalla debitrice - passa da € 2.636.453,00 a € 5.523.593,00, a copertura di scostamenti in negativo anche di questa voce. Il punto viene poi ripreso, stante la sua rilevanza, per illustrare le valutazioni del Commissario Giudiziale. Crediti vs. società del Gruppo. La voce era pari a zero nel piano originario. Dall’attestazione si evincevano crediti per circa € 15.000,00 nei confronti di Grassobbio 2 e 3 portati a riduzione del maggior debito della holding nei confronti delle controllate. La voce rimane a zero nella situazione al 31 dicembre 2009 (in realtà, risulta che la holding abbia svolto servizi a favore delle società operative, senza esporre contabilmente crediti a titolo di riaddebito di costi, come è stato ampiamento illustrato nell’ambito della descrizione dei rapporti intercompany di cash pooling). Altri crediti. Nel piano originario la posta, relativa principalmente a depositi cauzionali a garanzia di canoni di locazione, era azzerata per ragioni prudenziali. Nella situazione aggiornata figura un importo di € 36.000,00 dovuto ad un recentissimo accordo transattivo con un agente. 97 Ramo d’azienda. Nell’originario piano, la posta era indicata in € 3.000.000,00, pari al corrispettivo previsto nella proposta irrevocabile d’acquisto del ramo d’azienda da parte di Avalon (poi caducata), al netto dei canoni d’affitto medio tempore corrisposti e di alcuni costi sostenuti dall’affittuaria. Come si accennava, l’originaria proposta di acquisto di Avalon è venuta meno, ed è stata sostituita da una Nuova Proposta, sempre di Avalon, del 13 aprile 2010, che ha modificato sostanzialmente alcune voci dell’attivo e del passivo. A seguito della Nuova Proposta, il corrispettivo per l’acquisto del ramo d’azienda viene ridotto a € 585.000,00, principalmente in ragione del fatto che l’azienda oggetto di offerta non contempla più l’immobile (nel frattempo ceduto da Grassobbio 1 a terzi). Il corrispettivo viene pagato sotto forma di rinuncia a crediti vantati da Avalon verso Grassobbio 1 e di accolli liberatori e, per € 29.702,00 per contanti. Disponibilità liquide. Trattasi della liquidità presente sui conti della società, pari ad € 179.945,00 nel piano originario. L’importo si eleva ad € 244.733,00 nella situazione al 31 dicembre 2009. Successivamente al 31 dicembre 2009 la società ha incassato il corrispettivo della cessione dell’immobile, al netto di alcuni oneri legati alla chiusura dei leasing, di € 3.578.413,00. Plusvalore incorporato (e realizzato) per la cessione del contratto di leasing immobiliare avente ad oggetto l’immobile situato in Grassobbio (BG). Si tratta dell’effetto derivante dall’ora vista cessione dell’immobile, con conseguente nuovo attivo pari € 3.578.413,00 già integralmente incassato dalla società. Plusvalore incorporato negli altri contratti di leasing immobiliare. La voce, originariamente definita come “plusvalore incorporato nei contratti di leasing immobiliare”, riguardava la valorizzazione di quattro contratti di locazione finanziaria sottoscritti con Leasint s.p.a. e Fineco Leasing, ed era pari ad 98 € 1.000.000,00. Nella situazione al 31 dicembre 2009, la posta si riduce ad € 650.000,00, in ragione dell’entità di alcune offerte di terzi interessati a rendersi cessionari dei suddetti contratti di locazione finanziaria. Va, comunque, segnalato che la sommatoria degli importi relativi alla valutazione del ramo d’azienda e dei plusvalori relativi ai contratti di leasing immobiliari (immobile Grassobbio e altri immobili) si incrementa rispetto alla situazione originaria per circa € 250.000,00, anche in ragione dell’intervenuto pagamento di rate di leasing. Recupero di perdite fiscali rivenienti dalla reiterazione del regime di consolidato fiscale. La posta non era presente nell’originario piano e viene inserita nella situazione al 31 dicembre 2009 per un importo di € 2.400.000,00. Tale posta è da imputare, secondo la ricorrente, alla valorizzazione del recupero di imposta dovuto alla reiterazione del regime di consolidato fiscale, attraverso cui Grassobbio 2 trasferirà a Grassobbio 1 il proprio debito fiscale che la capogruppo potrà a sua volta compensare con perdite fiscali pregresse ottenute in regime di consolidato. Nel prospetto non figura il credito verso Avalon in relazione all’offerta d’azienda, perché il beneficio si riflette solo sul passivo, in termini di deduzione di un ammontare pari ai debiti accollati o rinunciati da Avalon. Peraltro, il passivo di seguito preso in esame già contempla l’impatto di sgravio derivante dall’offerta, in quanto quest’ultima è irrevocabile e Grassobbio 1 non la accetterà (nel rispetto delle autorizzazioni di legge) se sarà in condizione di vendere il ramo a condizioni migliorative, nell’ambito della procedura competitiva che il Commissario giudiziale ha già avviato. 3.Il passivo rettificato e aggiornato al 31 dicembre 2009 Rispetto al passivo, l’aggiornamento al 31 dicembre 2009 si modifica in misura rilevante per la ricordata postergazione di debiti per causa finanziaria. Situazione patrimoniale al 30 dicembre 2008: 99 Passivo In € Debiti verso banche 309.960.= Debito verso dipendenti e TFR Zero.= Debito verso fornitori al chirografo 480.600.= Debiti verso fornitori al privilegio 9.538.= Debiti per fatture da ricevere al chirografo 156.870.= Debiti per fatture da ricevere al privilegio 535.135.= Debiti verso Obbligazionisti 44.631.507.= Debiti verso società finanziarie 41.213.288.= (Altea S.r.l.) Altri debiti al chirografo 13.738.690.= (vendor loan) Debiti verso società del gruppo 38.667.145.= Altri debiti al chirografo 135.711.= Debiti verso Erario ed Enti 155.586.= Previdenziali Fondo oneri e spese future 502.530.= (in prededuzione) Fondo per interessi maturandi Altea 819.367.= Fondo per interessi maturandi 919.043.= (diversi da Altea) Spese di procedura 2.900.000.= TOTALE PASSIVO 145.174.964.= Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009: Passivo In € Debiti verso banche 585.182.= Debiti verso dipendenti e TFR Zero.= Debito verso fornitori al chirografo 562.810.= Debito verso fornitori al privilegio 215.529.= Debiti per fatture da ricevere al chirografo 100 20.053.= Debiti per fatture da ricevere al privilegio Debiti verso Obbligazionisti 683.259.= Zero.= Debiti verso società finanziarie (Altea s.r.l.) Altri debiti al chirografo (Vendor Loan) Debiti vs. società del gruppo 42.290.102.= Zero.= 38.976.822.= Fondo per interessi maturandi Altea Zero.= Fondo per interessi maturandi (diversi da Altea) Zero.= Altri debiti al chirografo 65.283.= Altri crediti privilegiati 47.342.= Fondo oneri e spese future (in prededuzione) 100.000.= Spese di procedura 2.500.000.= TOTALE PASSIVO 86.046.381= Debiti verso banche. L’originario piano prevedeva una posta passiva pari a € 309.960,00, che teneva conto dell’accollo da parte di Avalon, in base alla proposta d’acquisto poi caducata, di un debito di fino ad un massimo € 160.000,00 nei confronti del Credito Valtellinese. Nella situazione al 31 dicembre 2009, la suddetta posta passiva si eleva a € 585.182,00, in ragione del mancato accollo del suddetto debito nella Nuova Proposta di acquisto di Avalon del 13 aprile 2010 e dell’escussione di garanzie da parte di locatori di immobili condotti in locazione da Grassobbio 1. Debiti verso dipendenti e TFR. Nell’originario piano, la posta era pari a zero, in relazione all’accollo da parte di Avalon, nella proposta di acquisto del ramo poi caducata, di un debito di € 232.964,00 per TFR e di € 197.500,00 per retribuzioni di dipendenti. Nella situazione al 31 dicembre 2009, è confermato l’azzeramento della posta, in relazione all’accollo di debito per TFR e oneri differiti di € 220.635,00 contenuto nella Nuova Proposta di acquisto di Avalon. Va segnalato che il debito di € 197.500,00 per retribuzioni di dipendenti è stato interamente pagato da Avalon. 101 Debito verso fornitori al chirografo. Nell’originario piano la posta ammontava ad € 480.600,00 al netto di € 50.000,00 accollati da Avalon nell’offerta di acquisto del ramo d’azienda poi caducata. Nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009, la posta viene indicata in € 562.810,00 in ragione della riclassificazione di alcuni debiti dalla voce “fatture da ricevere” alla voce “debiti verso fornitori al chirografo” a seguito del ricevimento di alcune fatture da parte della società. Debito verso fornitori al privilegio e in prededuzione. L’originario piano prevedeva una posta passiva pari ad € 9.538,00. Nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009, la posta si incrementa ad € 215.529,00, in ragione di fatture ricevute relative ad oneri e spese precedentemente considerate ed appostate nella voce “fondo oneri e spese future”. Debiti per fatture da ricevere al chirografo. L’originaria posta, pari a € 156.870,00, nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009 si riduce ad € 20.053,00, in ragione del ricevimento di fatture da parte di Grassobbio 1, a cui si è fatto cenno nella descrizione della posta “debito verso fornitori al chirografo”. Debiti per fatture da ricevere al privilegio e in prededuzione. La posta, originariamente pari ad € 535.135,00, si eleva ad € 683.259,00, anche in ragione di diversa riclassificazione in fatture da ricevere di oneri e spese precedentemente considerate ed appostate nella voce “fondo oneri e spese future”. Debiti verso obbligazionisti. L’originario piano prevedeva un debito di circa € 45.000.000,00 in relazione al prestito obbligazionario deliberato dalla società nel luglio 2006 e sottoscritto dai principali soci e managers del Gruppo, nell’ambito della complessa operazione di ristrutturazione dell’assetto proprietario già descritta. Nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009, la posta 102 è stata integralmente azzerata, atteso che la società debitrice ha ritenuto come si è visto di postergare i creditori obbligazionisti al soddisfacimento degli altri creditori, all’esito di controlli e analisi compiuti dal Commissario Giudiziale, con creazione di una classe ad hoc (classe 4). Debiti verso società finanziarie (Altea s.r.l.). La posta, indicata nel piano originario in € 41.213.288,00, corrisponde al residuo debito per rate ed interessi non corrisposti ad Altea Finance al 30 dicembre 2008, con un fondo per interessi maturandi a favore di Altea pari a € 819.367,00. Nella relazione ex art. 161 L.F., il residuo debito di Altea Finance veniva quindi indicato in € 42.032.655,00. Tale posta si origina, come si ricorderà, dal contratto di finanziamento del 6 luglio 2006, dell’importo di € 70 milioni, stipulato da Grassobbio 1 - per far fronte alle esigenze finanziarie connesse alla ristrutturazione dell’assetto proprietario - con Lehman Brothers, in qualità di agente e arranger, e Calimmaco Finance s.r.l., in qualità di soggetto finanziatore (cui nel dicembre 2006 subentrò Altea Finance, controllata in modo totalitario da Lehman Brothers). Il suddetto contratto scadeva il 30 marzo 2011 ma, a causa della crisi finanziaria dell’estate 2007, Grassobbio 1 fu costretta a sospendere il pagamento delle rate di capitale ed interessi. In base agli accordi con il soggetto finanziatore, Grassobbio 1 ha costituito diritti di pegno sui marchi di sua proprietà e sulle azioni di Grassobbio 2 e Grassobbio 3. Secondo la debitrice, sono state inoltre attribuite ad Altea Finance una serie di ulteriori garanzie atipiche che, a parere del ricorrente, non sono opponibili in quanto privilegi costituiti al di fuori delle cause tassativamente previste per legge, e al limite da ritenersi, in una ottica di estrema prudenza, alla stregua di privilegio generale sui mobili. A norma dell’art. 160 II comma, ad Altea è stata quindi attribuita una percentuale di soddisfacimento del credito pari al 6% (elevato all’11% nel nuovo piano) sul presupposto (confermato dalla perizia giurata di stima) che il valore di mercato dei beni oggetto di pegno non sia superiore alla suddetta misura di soddisfacimento del credito e che il valore complessivo del patrimonio mobi103 liare della società debba comunque ritenersi incapiente, ovvero non sufficiente a consentire il pagamento integrale del creditore munito di privilegio generale sui beni mobili. Nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009, la posta si eleva ed è pari a € 42.290.102,00, in ragione del fatto che all’originario importo sono stati aggiunti gli interessi maturati fino alla data di presentazione del ricorso. Altri debiti al chirografo (vendor loan). La posta, indicata nel piano originario in € 13.738.690,00, evidenzia l’importo ancora dovuto per capitale e interessi al 30 dicembre 2008 a titolo di vendor loan nei confronti dei venditori. Come si ricorderà, sempre nell’ambito della ristrutturazione dell’assetto proprietario, ebbe corso la vendita delle azioni possedute in Systema Holding, a fronte di un prezzo pari a 450,00 euro per azione. Si convenne che parte del suddetto importo (€ 390,00 per ogni azione compravenduta per taluni soci e € 300,00 per altri azionisti) venisse versato da SY entro la data del 30 settembre 2006 e che la restante parte del prezzo venisse versata entro la data del 30 giugno 2007 (la scadenza per il pagamento del prezzo differito venne prorogata dapprima con accordi del 28 giugno 2007, e da ultimo, con accordi del 16 gennaio 2008). Nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009, la posta è stata azzerata, atteso che la società debitrice ha ritenuto come si è visto di postergare i creditori da vendor loan al soddisfacimento degli altri creditori, all’esito di controlli e analisi compiuti dal Commissario Giudiziale, con creazione di una classe ad hoc (classe 4), in unione con gli obbligazionisti. Debiti vs. società del gruppo. Si tratta del rilevante debito da cash pooling, di complessivi € 38.677.145,00 nei confronti delle società controllate Grassobbio 2 e Grassobbio 3, che l’Attestatore riconduce per € 37.024.302,00 al rapporto intercompany di cash pooling (l’Attestatore, in proposito, rileva una piccola contropartita, di € 28.138,00, con riduzione del debito ad € 38.650.478,00). La posta si è incrementata di € 309.676,53, in relazione agli interessi maturati fino al104 la data di presentazione del ricorso. Nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009 figura quindi un debito di € 38.976.822,00 (da imputarsi ad € 38.230.322,00 nei confronti di Grassobbio 2 e ad € 746.499,00 nei confronti di Grassobbio 3). Fondo per interessi maturandi Altea. La posta, originariamente pari ad € 819.367,00, si è nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009 azzerata, in ragione del fatto che come si è visto l’importo è stato conteggiato nella totale esposizione debitoria nei confronti di Altea. Fondo per interessi maturandi (diversi da Altea). Nel piano originario, compare la suddetta posta di € 919.043,00 a titolo di accantonamento in relazione agli interessi passivi in maturazione dal 1° gennaio 2009 alla data di deposito del ricorso. Nella situazione al 31 dicembre 2009 la posta viene azzerata, in considerazione dell’azzeramento dei debiti nei confronti degli obbligazionisti e dei titolari di crediti da vendor loan e della riclassificazione degli interessi maturati sui debiti da cash pooling (v. la voce che precede). Altri debiti al chirografo. La posta, originariamente pari a € 135.711,00, si riduce nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009 ad € 65.283,00, in ragione dell’azzeramento del debito di € 37.797,74 per conguagli verso azionisti in dipendenza della fusione di Systema Holding in SY (ritenuto postergato, unitamente al debito da prestito obbligazionario e da vendor loan e di altri debiti minori). Altri debiti privilegiati. La voce, non presente nel piano originario, è pari a € 47.342,00 ed è interamente dovuta all’esito sfavorevole di un contenzioso nei confronti di un agente. Fondo oneri e spese future (in prededuzione). Nel piano originario, la voce ammontava ad € 502.530,00. In proposito l’Attestatore, dopo aver dato atto 105 di un fondo di € 156.024,00 azzerato per effetto della definizione della partita con l’Agenzia delle Entrate, si sofferma sui rischi e gli oneri derivanti dal rilascio delle unità immobiliari condotte in locazione, in particolare per oneri di ripristino dei locali nonché per canoni da corrispondersi sino alla scadenza dei relativi contratti. L’onere veniva complessivamente stimato in € 478.257,00, cui si aggiungeva un fondo prudenziale di € 24.273,00, in relazione ad una causa di lavoro, per un totale quindi di € 502.530,00. Nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 2009, la posta si riduce ad € 100.000,00, in ragione della avvenuta maturazione degli oneri allora stimati, e successivamente appostati nelle relative voci di debito sopra viste ,nonchè in ragione di un adeguamento alle effettive necessità di spesa. Spese di procedura. Le spese professionali e di procedura sono state indicate dalla debitrice in massimo € 2.900.000,00, così suddivise: € 30.000,00 per l’attestazione ex art. 161 L.F., € 1.700.000,00 al collegio di professionisti incaricati per la redazione del ricorso, € 600.000,00 per gli organi della procedura (Commissario Giudiziale e/o liquidatore Giudiziale) ed € 600.000,00 quale compenso da corrispondersi al liquidatore. Le suddette spese si sono ridotte, nel nuovo piano, ad € 2.500.000,00. In base al complesso degli attivi e dei passivi, come risultanti dalla situazione rettificata al 31 dicembre 2009, risulta un surplus di attivo di € 5.523.593,00, che verrà commentato in sede di valutazione anche delle criticità rilevate dal Commissario Giudiziale (connesse in particolare ai crediti fiscali). 4.Il contenuto della proposta ai creditori Il piano originario proposto ai creditori, così come l’atto integrativo del 3 maggio 2010, prevede una cessio bonorum con finalità integralmente liquidatorie dell’ente, senza garanzie. Come si vede, l’attivo patrimoniale di Grassobbio 1 è prudenzialmente stimato in € 15.732.142,00. Gli attivi sono ritenuti dalla debitrice realizzabili in misura tale da consentire il pagamento dei crediti privilegiati e delle spese di giustizia e professionali in mi106 sura pari al 100%, dei creditori pignoratizi per causa finanziaria (Altea) in misura pari all’11% e dei creditori chirografari in misura pari al 5% (mentre ai creditori postergati non viene riconosciuta alcun riparto). Voce Importo (in €) Attività disponibili 15.732.142.= Passività 86.046.381.= Di cui: • in prededuzione 2.600.000.= • in privilegio generale (prima classe) 946.130.= • in privilegio pignoratizio per causa finanziaria 42.290.102.= (seconda classe) • al chirografo (terza classe; al netto degli accolli operati e/o comunque estinti da Avalon s.p.a.) 40.210.150.= • al chirografo (quarta classe; creditori postergati) Zero.= Percentuale di pagamento dei creditori in prima 100% classe e dei crediti in prededuzione Importo ai creditori di cui alla prima classe e dei crediti in prededuzione 3.546.130.= Percentuale di pagamento dei creditori di cui alla 11,00%.= seconda classe Importo ai creditori di cui alla seconda classe 4.651.911.= Percentuale di pagamento dei creditori di cui alla terza classe 5,00% Importo ai creditori di cui alla terza classe Percentuale di pagamento dei creditori di cui alla 2.010.507.= 0% quarta classe Importo ai creditori di cui alla quarta classe Surplus per eventuali ulteriori necessità di procedu107 0.= ra 5.523.593.= La società ricorrente segnala, con riferimento alla seconda classe, che il creditore Altea Finance S.r.l., per l’appunto inserito nella seconda classa quale unico creditore, vanta come si è visto un credito di circa € 42.000.000,00 derivante dalla ristrutturazione societaria realizzata nel luglio del 2006 (si tratta del cosiddetto “High yield loan agreement”), munito di garanzia pignoratizia, avente per oggetto i marchi della stessa Grassobbio 1 e le azioni delle società operative, controllate da Grassobio 1, Systema Mutui (ora Grassobbio 2) e Systema Case (ora Grassobbio 3). Sempre secondo la società ricorrente, erano state concesse ad Altea Finance ulteriori cause di prelazione, ritenute tuttavia non opponibili alla procedura (non vertendosi di garanzie tipiche), se non alla stregua di un privilegio generale sui mobili. La società ricorrente, pertanto, conclude per l’individuazione (ai sensi dell’art. 160 secondo comma L.F.) delle classi sopra menzionate, con assegnazione ad Altea Finance di una percentuale di soddisfacimento dell’11,00%, a fronte della percentuale più ridotta del 5% contemplata per i creditori chirografari, tenuto conto degli interessi non pienamente omogenei delle suddette classi, a latere delle quali è prevista la classe dei privilegiati cui è destinato un riparto del 100%. 108 CAP XI – VALUTAZIONI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE SULL’ATTIVO E SUL PASSIVO RETTIFICATO DI GRASSOBBIO 1 Veniamo dunque alle valutazioni del Commissario, concentratesi sul credito fiscale, sugli interessi spettanti ai creditori privilegiati e sul contenuto economico della Nuova Offerta Avalon. 1.I crediti fiscali a)Per quanto riguarda gli attivi, sussistono incertezze e riserve con riferimento al credito fiscale al 30 dicembre 2008 per € 9.538.036,00, che costituisce peraltro la quota di attivo più rilevante, essendo l’attivo totale stimato nel piano originario in € 13.717.981,00. Una parte del credito fiscale è riferito all’IVA, per € 2.181.000,00 (ridotta per compensazione a € 1.387.401,00 nella situazione al 31 dicembre 2009) e, nonostante i rischi evidenziati dalla stessa Grassobbio 1 (in sede di ricorso) con riferimento al suddetta parte del credito fiscale, la debitrice considera realizzabile l’importo complessivo di € 9.538.036,00, ora ridotto ad € 8.793.294,00. b)Il Commissario Giudiziale, peraltro, ritiene corretto escludere il suddetto credito IVA ma constata anche che, nel nuovo piano concordatario, figura un maggior surplus attivo (si passa da € 2.636.453,00 ad € 5.523.593,00) idealmente a copertura della complessiva posizione fiscale della società. In particolare, il Commissario ha ottenuto un parere da un professionista in merito ai rischi connessi al credito IVA e più in generale sui crediti fiscali, anche in relazione a eventuali sanzioni. c)In base al parere, si perviene alla conclusione secondo cui è confermata la posizione espressa nella relazione dell’Attestatore, ex terzo comma dell’articolo 161 L.F., in merito all’applicazione al caso in esame del principio comunitario dell’abuso del diritto, con conseguente disconoscimento del credito IVA, cui si dovrebbe logicamente aggiungere la ripresa delle compensazioni (che a questo punto sarebbero indebite) effettuate dalla Società con l’IVA a credito emergente dalle relative dichiarazioni annuali. Si tenga, inoltre, presente che a seguito di verifica per quanto possibile analitica delle dichiarazioni IVA presentate dalla Società per l’anno 2006, si ritiene di 109 dover “recuperare” un ammontare d’imposta indebitamente detratta, pari ad € 100.580,00 a causa di - si ritiene - impropria applicazione del pro-rata IVA. Deriva che, ai fini della posizione IVA: - il credito IVA non è ritenuto, secondo il Commissario Giudiziale, un attivo realizzabile, neppure ai fini strettamente tributari; - si impone inoltre un accantonamento prudenziale, quantificabile in complessivi € 1.900.000,00 (arrotondato per eccesso), a copertura (i) delle compensazioni in F24 effettuate negli anni 2007 (€ 516.457,00), 2008 (€ 516.457,00) e 2009 (€ 270.962,00) (ii) di IVA indetraibile (€ 100.580,00) riferita all’anno 2006 per indebita detrazione di imposta relativa alle operazioni esenti occasionali (iii) per copertura omnicomprensiva di eventuali sanzioni (€ 490.424,00) che potrebbero essere irrogate dall’Amministrazione Finanziaria, a partire dal 1° marzo 2008 (data di entrata in vigore della modifica apportata all’art. 13, III° comma, d.p.r. 633/1972), calcolate sulle potenziali indebite compensazioni effettuate dal 1° marzo 2008 al 28 novembre 2008 nella misura minima del 30%, del 100% dal 29 novembre 2008 al 10 febbraio 2009 e del 200% dall’11 febbraio 2009 (per le quali sanzioni non si applica la definizione agevolata che prevede l’abbattimento al 25% delle sanzioni stesse). Sempre in base al parere, anche ai fini delle imposte dirette (IRES ed IRAP), potrebbero esservi eventuali ricadute negative di un accertamento fiscale riguardante il tema della modalità con cui la Società ha gestito i c.d. costi intercompany. L’Amministrazione Finanziaria, in sede di verifica, potrebbe in particolare contestare alla Società il mancato riaddebito dei costi sostenuti “in favore” e nell’interesse delle altre società del Gruppo, in particolare di Grassobbio 2. In tale ipotesi, tenuto conto di quanto sopra illustrato, potrebbe essere operata una variazione incrementativa sulla Società per effetto dei mancati riaddebiti, cioè ricavi, anche se non evidenziati nel conto economico di competenza, mentre potrebbe non essere riconosciuta la corrispondente variazione in diminuzione in capo alla società controllata a causa della mancata appostazione dei costi in bilancio. 110 Quanto detto (ferma ovviamente la facoltà della società di contestare nel merito i possibili rilievi dell’Amministrazione Finanziaria) vale con riferimento all’annualità 2006, mentre più incerta è la situazione dei due esercizi successivi, attesa la sussistenza del regime del “consolidato fiscale”. In ogni caso, sia con riferimento al caso sopra prospettato per gli esercizi 2007 e 2008, sia per l’esercizio 2006 (anno in cui non si era reso possibile optare per la tassazione consolidata), le perdite fiscali sofferte dalla Società (sia come soggetto fiscalmente autonomo, sia come soggetto consolidante per gli anni 2007 e 2008) dovrebbero essere sufficientemente capienti per assorbire eventuali contestazioni in ordine ad un presunto maggior volume di ricavi (mancati riaddebiti). Le medesime conclusioni possono essere tratte anche ai fini IRAP (imposta per la quale non vige il meccanismo di determinazione consolidata della base imponibile). Si sottolinea, tuttavia, che se le suddette perdite fiscali venissero utilizzate per compensare utili di prossima realizzazione, verrebbe meno il presidio di fronte a possibili accertamenti fiscali attivati per i diversi motivi sopra esposti e si dovrebbe quindi prospettare l’appostazione di eventuali ulteriori accantonamenti prudenziali (oltre a quelli succitati a presidio della posizione IVA, pari complessivamente ad €4.079.491,00) ai fini di presidiare ulteriormente la proposta concordataria. In base a tutte le considerazioni sopra evidenziate, il Commissario Giudiziale ritiene che, in via prudenziale, possa stimarsi come congrua l’appostazione dei crediti fiscali di cui al nuovo piano, in quanto figura un surplus attivo, indicato nella (nuova) proposta concordataria in € 5.523.593,00. Il suddetto surplus deve pertanto intendersi destinato alla copertura di eventuali sopravvenienze passive di natura tributaria (ed anche per la copertura di eventuali oneri professionali di difesa), senza che vi siano quindi presidi a copertura di altri minori attivi o maggiori passivi. 111 La complessità della posizione fiscale della società e le incertezze, sia nell’an che nel quantum, legate ad una eventuale contenzioso tributario portano anche a segnalare un possibile scenario di contenzioso più negativo negli esiti, in relazione la quale il sopra visto residuo attivo potrebbe anche non rivelarsi sufficiente. 2.Gli interessi maturandi a favore dei creditori privilegiati In merito, il Commissario Giudiziale ritiene che al passivo debba essere aggiunto un importo per € 700.000,00, tenuto conto che nel nuovo piano sono stati azzerati i fondi per interessi maturandi nei confronti di creditori privilegiati (Altea e “diversi da Altea”). E’ infatti noto come gli interessi, per tali creditori, maturino anche in corso di procedura sino al previsto riparto. 3.La Nuova Proposta di Avalon a)L’altra voce rilevante considerata dal piano è rappresentata dalla nuova offerta d’acquisto del ramo d’azienda di Grassobbio 1, formulata da Avalon. In primo luogo, pertanto, il Commissario giudiziale ha verificato, per il caso in cui non siano reperite altre offerte migliorative, l’impatto sull’onere concordatario della Nuova Proposta. In questo senso, la Nuova Proposta appare essere, in termini di corrispettivo offerto, significativamente differente rispetto a quella originaria, tenuto conto che il “perimetro” dell’azienda risulta diverso, non ricomprendendo più il noto Contratto di leasing immobiliare. Viene, infatti, previsto un corrispettivo complessivamente pari ad € 585.000,00, contro € 3.400.000,00. Avalon si è offerta di corrispondere il corrispettivo di € 585.000,00 in parte in contanti, per € 29.702,00, in parte a mezzo della rinuncia al credito maturato in via prededuttiva nei confronti di Grassobbio 1 ed, in parte, mediante accollo della quota di TFR, tredicesima e ferie/permessi maturati e non goduti dai dipendenti. Mentre, d’altro canto, non è più prevista la percezione di un importo in denaro pari ad € 3.000.000.000 (di cui al piano originario), bensì unicamente una rettifica a beneficio della procedura e del ceto creditorio del passivo “sgravato” da debiti in capo a Grassobbio 1, ma pagati e/o accollati da/in capo a Avalon. 112 Più in particolare (sempre facendo integrale rinvio al testo della Nuova Proposta) lo stato passivo risulterà “sgravato” da: (i)debiti maturati da Grassobbio 1 nei confronti di Avalon a fronte dei pagamenti di debiti di esclusiva pertinenza di Grassobbio 1 effettuati da Avalon in corso di contratto di affitto (a tali crediti, infatti, in caso di accettazione della Nuova Proposta, Avalon rinuncerà); (ii)debiti maturati dalla Società in procedura nei confronti di terzi, tanto in via privilegiata che chirografaria (infatti, in caso di accettazione della Nuova Proposta, Avalon si accollerà tali debiti, con liberazione di Grassobbio 1). Il fatto che Avalon rinunci ai crediti (per € 793.751,74) vantati in via privilegiata (da pagarsi quindi al 100%) piuttosto che a crediti (per € 229.151,84) vantati in via chirografaria (da sottoporsi a falcidia concordataria) e tenuto conto che, all’esito della procedura competitiva avviata il compendio aziendale non potrebbe che essere alienato a condizioni migliorative, l’accettazione della Nuova Proposta comporterà un aumento delle percentuali di soddisfazione dei crediti chirografari: tanto più che, come sottolineato in precedenza, l’avvenuta cessione del contratto di leasing immobiliare ha comportato un significativo introito a favore di Grassobbio 1 per € 3.578.413,00 (al netto del prezzo di riscatto dei Contratti di leasing Mobili e leasing Tende) ben superiore all’introito originariamente previsto per il ramo d’azienda (€ 3.000.000,00), nel cui perimetro era ricompreso il citato contratto di leasing immobiliare. b)Tenuto conto dell’irrevocabilità dell’offerta sino al 15 giugno 2010, il Commissario Giudiziale ha inoltre dato avvio ad una procedura competitiva, con messa a disposizione di una data room per l’analisi, da potenziali terzi interessati all’acquisto, dei dati relativi ai beni e ai rapporti oggetto dell’offerta a mezzo del comunicato stampa e del disciplinare che si allegano (allegato D). c)Il beneficio derivante dal realizzo del ramo d’azienda è ritenuto peraltro certo, stante l’irrevocabilità dell’offerta di Avalon, che verrà accettata da Grassobbio 1, ovviamente con le autorizzazioni di legge, a meno che sia accettata altra offerta di terzi che sia migliorativa. 113 CAP. XII - ELENCO DEI CREDITORI AMMESSI AL VOTO E CALCOLO DELLA MAGGIORANZA 1.L’accertamento del passivo nel Concordato Preventivo Prima di analizzare le modalità utilizzate da questo Commissario nella redazione dell’elenco dei creditori ammessi al voto (con conseguente calcolo della maggioranza) si ritiene doverosa una premessa relativa all’accertamento del passivo nel Concordato Preventivo. La riforma del concordato preventivo attuata con D.L. n. 35/2005 (applicabile ratione temporis alla fattispecie del Concordato di Grassobbio 1) pur avendo profondamente mutato la disciplina dell’istituto non ha toccato gli artt. 171, 174, 175 e 176 ed ha, pertanto, lasciato fermo il sistema della verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori, della convocazione dei creditori, della manifestazione del voto in un’apposita adunanza (nel cui contesto si discute della proposta concordataria): il tutto con la possibilità dell’ammissione provvisoria dei crediti contestati e con calcolo dei voti pervenuti nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale dell’adunanza dei creditori. Questo breve excursus normativo chiarisce che, anche attualmente, la verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori (e le eventuali rettifiche apportate dal Commissario Giudiziale) assume, ai sensi dell’art. 171 I comma L.F. natura amministrativa essendo la verifica e le rettifiche destinate solamente all’individuazione dei soggetti aventi diritto al voto ai fini del calcolo della maggioranza prevista per l’approvazione del concordato. Conseguentemente può, in conformità con la dottrina e la giurisprudenza in tema, affermarsi che nel concordato preventivo (sia pur nel quadro riformato) non sia prevista una verifica a carattere giurisdizionale destinata all’accertamento dell’esistenza e della natura delle obbligazioni concorsuali. Da ciò consegue che qualsiasi controversia di tale natura debba svolgersi in un giudizio ordinario nel quale il creditore in contraddittorio con il debitore (ed anche con il Liquidatore Giudiziale nell’ipotesi di concordato preventivo per cessione dei beni) possa far valere le proprie difese. Con il che si può affermare che il giudizio di omologazione, pur determinando un vincolo in ordine al contenuto del pia114 no presentato dal debitore ed approvato dai creditori, finisce per non comportare alcuna decisione sull’esistenza, entità e rango dei crediti. E’ alla luce del corretto inquadramento della natura meramente amministrativa delle verifiche e delle rettifiche del Commissario Giudiziale la doverosità (con specifico riferimento all’elenco degli aventi diritti al voto di Grassobbio 1) delle seguenti precisazioni: -l’iscrizione nel passivo privilegiato di una partita debitoria non implica il riconoscimento del diritto di prelazione; -la mancata iscrizione nel passivo privilegiato non comporta la negazione del diritto di privilegio eventualmente spettante; -la quantificazione degli importi ai fini del voto in sede di adunanza esplica efficacia solo ed esclusivamente ai fini dell’adunanza stessa e non pregiudica qualsivoglia ulteriore accertamento sul quantum; -gli importi indicati nell’elenco possono essere oggetto di modifiche successive in quanto non tutti i creditori hanno comunicato le loro risultanze contabili. Ciò premesso veniamo all’elenco dei creditori ammessi al voto. 2.L’elenco dei creditori Dopo aver chiarito la valenza giuridica dell’elenco dei creditori nel precedente paragrafo, è opportuno in questa sede evidenziare come l’elenco dei creditori, costituente l’allegato E, sia stato formato sulla scorta degli elementi indicati nella situazione patrimoniale rettificata al 31 dicembre 2009: il tutto dopo aver ricavato le opportune e necessarie informazioni dalla contabilità. Per una questione di assoluta trasparenza si è ritenuto di specificare l’elenco dei creditori aventi diritto al voto (nella fattispecie di Grassobbio 1 distinti per classe) ed in calce quei creditori privilegiati / prededuttivi che fanno parte di una classe che non ha interesse ad esprimere il proprio voto in adunanza essendo la soddisfazione prevista nel piano concordatario pari al 100%. Quanto, invece, al quantum di ciascun credito si è ritenuto, nella maggioranza dei casi ed a livello prudenziale, di inserire quello risultante dalla contabilità della società debitrice tenuto conto che (come già riferito in precedenza) tale quantificazione ha incidenza solo sul voto e non pregiudica l’ammontare del 115 credito in altra sede. Va altresì doverosamente chiarito che il Commissario Giudiziale si è trovato nella condizione di dover verificare i crediti in un tempo brevissimo essendo stato, come noto, modificato il piano concordatario in epoca recentissima. Benché, infatti, non sia mutata la struttura sostanziale della proposta già formulata al ceto creditorio con il ricorso datato 8 Aprile 2009 (che prevedeva, così come tuttora prevede, una cessio bonorum con finalità integralmente liquidatorie dell’ente sociale) questo Commissario ha dovuto fronteggiare non solo i mutati valori riferibili all’attivo ma soprattutto quelli relativi al passivo sociale. 3.Il calcolo della maggioranza. L’importo dei crediti per i quali si propone l’ammissione al voto ammonta complessivamente ad € 137.610.603,36 di cui € 42.290.102,00 privilegiati per causa di finanziamento, € 40.439.301,48 chirografari ed € 54.881.199,88 postergati. L’importo complessivo dei crediti privilegiati e chirografari (e cioè della prima e della terza classe prevista nell’integrazione del piano) risulta difforme in eccesso rispetto a quella del piano integrato / modificato in data 3 maggio 2010 poiché questo Commissario ai soli fini del voto ha ritenuto di inserire nell’elenco, da un lato ,tutti i creditori i cui crediti sono stati oggetto dell’accollo da parte di Avalon nella Nuova Proposta di acquisto di ramo d’azienda datata 13 Aprile 2010, dall’altro lato indicando Avalon quale creditrice al chirografo e/o al privilegio in via di regresso laddove questo Commissario ha accertato l’avvenuto effettuato pagamento di tali debiti (di competenza di Grassobbio 1) da parte dell’affittuaria: il tutto per tenere conto del fatto che, alla data dell’adunanza, la proposta di Avalon non sarà stata ancora accettata (e senza che, quindi, abbiano effetto le rinunce e gli accolli contemplati nella proposta). Trattandosi di un Concordato che prevede la suddivisione in Classi attesa la nota integrazione e modifica del piano proposta da Grassobbio 1 con atto depositato in data 3 maggio 2010, la maggioranza che dovrà essere raggiunta per la sua approvazione sarà duplice: occorrerà da un lato che si raggiunga la maggioranza dei crediti ammessi al voto, provvisoriamente determinata in € 116 68.805.301,69, nonché la maggioranza dei crediti ammessi al voto all’interno di almeno 2 classi sulle 3 votanti; il tutto secondo il seguente prospetto. Classe Descrizione Ammontare Percentuale di Ammissione Maggioranza del debito soddisfacimento al voto nelle classi ipotizzata Prima Classe Creditori privile- € 1.899.128,80 100,00% no € 42.290.102,00 11,00% €42.290.102,00* €21.145.051,01 Terza Classe Creditori chirogra- € 40.439.301,48 5,00% €40.439.301,48 €20.219.650,75 € 54.881.199,88 0% €54.881.199,88 €27.440.599,95 Maggioranza € 68.805.301,69 giati diversi dalla Seconda Classe Seconda Creditori privile- Classe giati pignoratizi per causa di finanziamento fari Quarta Clas- Creditori posterse Ammontare gati € 137.610.603,36 Crediti assoluta Ammessi al voto *Viene considerato l’intero credito del creditore privilegiato, e non la differenza dell’89%, in quanto è ritenuto pari a zero, in sede di perizia giurata, il valore dei beni oggetto del privilegio. UN’ULTIMA DOVEROSA ANNOTAZIONE PER I CREDITORI AMMESSI AL VOTO. Tenuto conto che Grassobbio 1 ha ritenuto di depositare c/o la Cancelleria del Tribunale di Bergamo solo in data 3 Maggio 2010 un atto modificativo ed integrativo del piano risulta evidente che SOLO SUL PIANO CONCORDATARIO COSÌ COME INTEGRATO E MODIFICATO POTRÀ ESSERE ESPRESSO UN VOTO DA CONSIDERARSI VALIDO ED EFFICACE. Tutti i voti precedentemente espressi (anche quelli relativi al rinvio dell’adunanza per il 10 maggio 2010) dovranno, pertanto, considerarsi come non validamente espressi: con la conseguenza che NEL CALCOLO DELLE MAGGIORANZE VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE UNICAMENTE I VOTI ESPRESSI IN SEDE DI ADUNANZA DEL 10 MAGGIO 2010 ED I VOTI DATI PER LETTERA O TELEGRAMMA PERVENUTI PRESSO LA 117 CANCELLERIA FALLIMENTARE DEL TRIBUNALE DI BERGAMO NEI VENTI GIORNI SUCCESSIVI (30 MAGGIO 2010). 118 CAP. XIII – VALUTAZIONI FINALI IN ORDINE ALLA FATTIBILITA’ DEL PIANO PROPOSTO DALLA DEBITRICE E ALLA CONVENIENZA DEL CONCORDATO RISPETTO ALL’IPOTESI DI DECLARATORIA DI FALLIMENTO 1.La fattibilità del piano Viste tutte le considerazioni che precedono, per quanto riguarda la fattibilità del piano (che, come è noto, non annovera garanzie per la sua realizzazione), il Commissario Giudiziale ritiene che il piano liquidatorio sia nel suo complesso realizzabile pur con le riserve riferite ai crediti fiscali, in quanto nel nuovo piano è contemplato un surplus di attivo pari a € 5.523.593,00, idealmente a copertura dei rischi di ripresa fiscale. Per altro verso, la Relazione ha dato compiuto conto al ceto creditorio dell’esistenza di intrinseche incertezze sull’esito dei contenziosi tributari che, verosimilmente, si prospettano. Quanto alla tempistica, parimenti, non è possibile stabilire un tempo massimo di durata dei suddetti contenziosi. Si è anche segnalato che, in relazione agli interessi da riconoscersi ai creditori privilegiati di cui alla prima e seconda classe, il Commissario Giudiziale ha rettificato il passivo per circa € 700.000,00, non ritenendo detta voce coperta dal surplus di attivo di € 5.523.593,00: il che dovrebbe comportare, comunque, uno scostamento limitato nelle percentuali di riparto, come si vedrà nel successivo paragrafo. 2.Le diverse percentuali di riparto che si prospettano Sulla base della sopra vista rettifica del Commissario relativa agli interessi, si prospetta una riduzione della percentuale, per quanto riguarda il creditore privilegiato di cui alla Seconda Classe, dall’11% al 9,90% e, per quanto riguarda i creditori chirografari della Terza classe, dal 5% al 4,50%. Inoltre, nel caso in cui non fosse accettata l’offerta di Avalon, in un contesto di mancate offerte migliorative da parte di terzi per l’acquisto del ramo d’azienda (ferma la rettifica degli interessi), la percentuale di riparto prevista a favore del creditore privilegiato di cui alla Seconda Classe passa dal 9,90% al 119 9,43% e, per quanto riguarda i creditori chirografari della Terza Classe, dal 4,50% al 4,26%. Rimane fermo in entrambe le ipotesi il pagamento del 100% a favore dei creditori privilegiati e in prededuzione, nonché invariato il surplus attivo. 3.La convenienza della proposta di concordato rispetto alle alternative a)La valutazione del Commissario rispetto all’effettiva fattibilità del piano proposto ai creditori prescinde in toto – nel nuovo impianto del diritto fallimentare riformato – dal giudizio di convenienza dell’opzione per il concordato preventivo rispetto alle alternative e, in particolare, rispetto al fallimento di Grassobbio 126. In merito alla convenienza, vanno svolte due considerazioni dal peso diverso. La prima è di ordine concreto e anche ben determinabile negli effetti, trovando fondamento nella (recente) offerta d’acquisto di azienda formulata da Avalon S.p.a., che già detiene l’azienda in affitto. L’offerta non è subordinata all’omologazione del concordato, ma l’accettazione deve comunque provenire, entro il termine del 15 giugno 2010, dalla società in quanto ammessa alla procedura (e dunque debitamente autorizzata dal Giudice Delegato ex art. 167 LF, previo parere favorevole del Commissario Giudiziale); inoltre, nel contesto della Nuova Proposta, figura la seguente clausola: “in caso di ammissione di Grassobbio 1 al fallimento o ad una qualsiasi procedura concorsuale diversa dalla procedura di concordato preventivo, la Proposta diventerà liberamente ed immediatamente revocabile da parte di Avalon”. In caso di fallimento, dunque, verrebbe a caducarsi la prospettiva della vendita del ramo d’azienda ad Avalon e, d’altra parte, il recupero dei benefici che deriverebbero dalla suddetta vendita sono possibili solo se, nell’ambito della procedura competitiva in corso, perverrà alla procedura un’offerta migliorativa, allo stato non acquisita. 26 Potrebbe infatti aversi il caso di un piano ritenuto fattibile dal Commissario, ma non conveniente rispetto al fallimento o – come nel caso che ci occupa – un piano che prevede un lieve scostamento delle percentuali, comunque più conveniente dell’alternativa fallimentare. 120 Si reputa peraltro sostanzialmente neutra, agli effetti del giudizio di convenienza, l’ipotesi del concordato rispetto al fallimento, tenuto conto che, venendo meno l’offerta di Avalon, la percentuale di riparto a favore dei creditori chirografari si abbatte in misura non significativa. La seconda considerazione attiene alla valutazione delle eventuali azioni revocatorie e dell’azione sociale di responsabilità, che potrebbero esperirsi in sede fallimentare e non di concordato preventivo. L’analisi dei rapporti della società con i soggetti che hanno percepito pagamenti non ha portato il Commissario Giudiziale a riscontrare concrete prospettive rispetto a revocatorie. Per quanto riguarda infine la condotta dei componenti organi sociali, non appare al Commissario prudente affidare il giudizio di convenienza o meno della proposta concordataria in funzione delle prospettive di successo di un’ipotetica azione di responsabilità. Bergamo, 6 maggio 2010 Il Commissario Giudiziale Avv. Antonio Granelli 121 Allegati: A)Relazione del Commissario Giudiziale 07.09.2009; B)Istanza 3 Dicembre 2009; C)Note informative del Commissario Giudiziale 10.03.2010; D)Procedura competitiva per vendita ramo d’azienda; E)Elenco dei creditori. 122