Articolo di Angela Barbanente sul Piano casa

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Articolo di Angela Barbanente sul Piano casa
Nota esplicativa, da noi richiesta, della prof.ssa Angela Barbanente - Assessore alla Qualità del
Territorio - del cosiddetto Nuovo Piano Casa della Puglia. Provvedimento discusso nell’affollato
incontro di imprese, tecnici e amministratori comunali, tenuto il 9 settembre scorso a Brindisi, e
promosso dalla Claai Puglia e Basilicata e dall’Api di Brindisi.
La legge regionale 1 agosto 2011, n. 21, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Puglia il 25
luglio scorso è divisa in due parti.
La prima parte modifica e integra la legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, “Misure straordinarie e urgenti
a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”
(quello che impropriamente viene definito ‘Piano casa’) con l’obiettivo di agevolarne l’attuazione, senza
però snaturarne lo spirito che è quello di offrire sostegno ad un settore in crisi, migliorando nel contempo le
condizioni di sicurezza ed accessibilità del patrimonio esistente e la qualità architettonica, ambientale e
paesaggistica delle città e dei territori.
La seconda parte detta disposizioni in attuazione del cosiddetto decreto sviluppo convertito con legge
12 luglio 2011, n. 106, e in particolare dell’articolo 5, il quale mira a incentivare la “razionalizzazione del
patrimonio edilizio esistente e a promuovere la riqualificazione di aree urbane degradate”. La regione Puglia,
prima in Italia, ha così inteso dare prova di capacità di fornire risposte celeri e tempestive alla domanda di
sostegno al settore edilizio avanzata da imprese e lavoratori e al diritto all’abitare di qualità espresso dai
cittadini. E a nessuno può sfuggire che si tratta di risposte che la politica ha il dovere di dare in un momento
di drammatica crisi sociale, economica e culturale del Paese. E’ importante rilevare che tale tempestività è
stata resa possibile dall’intenso lavoro svolto dalla Regione nella passata legislatura, soprattutto mediante
l’approvazione di una ‘trilogia’ normativa costituita dalle leggi regionali, tutte del 2008, n. 13 “Norme per
l’abitare sostenibile”, n. 14 “Norme per la qualità dell’architettura”, n. 21 “Norme per la rigenerazione
urbana”.
La prima parte della legge si è resa necessaria per alcune criticità, spesso di carattere interpretativo, rilevate
in fase di prima applicazione della legge regionale n. 14/2009. D’altra parte, poiché il cosiddetto ‘Piano casa’
è una legge chiaramente ‘atipica’, era scontato che avesse bisogno di essere attentamente monitorata
mediante il confronto con i comuni, gli operatori del settore e i singoli cittadini. E’ proprio dallo stretto
dialogo intrattenuto con costoro nei due anni passati, direttamente o attraverso il Forum in rete, che sono
venute le indicazioni, poi formalmente condivise in fase di concertazione, per introdurre nella legge
approvata modifiche e integrazioni che:
•
rimuovono alcuni vincoli parametrici, quali la soglia dei 1000 mc per gli ampliamenti, fermi
restando i 200 mc, e la quota del 75% della destinazione residenziale per le demolizioni e
ricostruzioni;
•
eliminano alcuni oneri procedurali, quali la perizia giurata sostituita dall’attestazione da parte del
tecnico abilitato della volumetria esistente, la trascrizione nei registri immobiliari sostituita da un
atto unilaterale d’obbligo, la possibilità di prevedere la riduzione del contributo di costruzione per gli
interventi destinati a prima abitazione;
•
chiariscono alcune definizioni: quelle di edificio, di destinazione residenziale, comprendendo anche
gli usi strettamente connessi con le residenze, e di volumetria complessiva che, per evitare difficoltà
interpretative da parte di operatori e uffici tecnici, ora va calcolata secondo i criteri e i parametri
previsti dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune;
•
specificano che le sopraelevazioni rientrano fra gli ampliamenti, che l’alternativa alla cessione delle
aree per standard nel caso di impossibilità di reperire in tutto o in parte dette aree consiste nella
monetizzazione, che la valutazione delle strutture può limitarsi all’intervento di ampliamento
proposto solo quando questo si presenti, ancorché contiguo, dal punto di vista statico e strutturale
indipendente dall’edificio esistente. La legge precisa, inoltre, che negli ambiti ad alta pericolosità
idraulica e geomorfologica gli interventi di ampliamento e demolizione e ricostruzione sono possibili
se i relativi strumenti (in particolare il PAI) consentono interventi edilizi di tale natura e la
pericolosità idraulica o geomorfologica può essere superata o mitigata con interventi di sistemazione
idraulica e/o di consolidamento del sito interessato, ovviamente previa acquisizione del parere
favorevole vincolante dell’Autorità di bacino.
In coerenza con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e la sostenibilità del patrimonio edilizio, le
nuove norme prevedono che gli ampliamenti possono raggiungere 350 mc se l’intero edificio raggiunge
almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla legge regionale n. 13/ 2008, “Norme per
l’abitare sostenibile”.
Tutta questa parte della legge entra immediatamente in vigore e non richiede alcun adempimento comunale
per essere operativa. Si chiede invece ai Comuni, al comma 6 quater aggiunto alla legge regionale 14/2009,
di approvare annualmente e trasmettere alla Regione un rapporto sullo stato di attuazione della legge
contenente dati analitici e valutazioni sull’impatto delle norme sulla strumentazione urbanistica vigente e
sulla qualità insediativi che ne deriva. I rapporti dei Comuni costituiranno, evidentemente, una base
informativa utilissima per introdurre eventuali ulteriori modifiche alla legge, in una visione dinamica
dell’attività di normazione regionale.
La seconda parte della legge integra la legge regionale n. 21/2008 sulla rigenerazione urbana. Come è noto
questa legge ha avuto diffusa applicazione da parte dei Comini dopo l’emanazione degli avvisi pubblici per
la presentazione di candidature per l’ottenimento di finanziamenti a valere sull’Asse VII del Programma
operativo regionale FESR 2007-2013. La legge regionale, anticipando alcuni contenuti della legge statale
106/2011, all’art. 7 bis prevedeva premi volumetrici per interventi finalizzati alla delocalizzazione di opere
incongrue da aree di pregio o a rischio ambientale previa approvazione di piano esecutivo. Le nuove norme
introducono specifiche premialità per la riqualificazione urbana mediante interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici residenziali o non residenziali, realizzabili nello stesso sito o con delocalizzazione
semplicemente mediante DIA o permesso di costruire, secondo criteri rispondenti all’esigenza di migliorare
la qualità ambientale e architettonica degli insediamenti, di assicurare il risparmio delle risorse energetiche e
idriche, di ridurre il consumo del suolo agricolo e della mobilità individuale su gomma.
Al contrario della prima parte della legge che non richiede alcun adempimento comunale, la seconda parte
prevede che i comuni individuino gli ambiti del territorio ove le premialità trovano applicazione e quelle in
cui, invece, la possibilità di realizzare detti interventi è esclusa in relazione a caratteristiche storico-culturali
o richiede di essere disciplinata. L’individuazione va operata nell’ambito della redazione o aggiornamento
del documento programmatico per la rigenerazione urbana di cui all’articolo 3 della legge 21/2008 e previa
pubblicazione di avviso pubblico destinato a raccogliere segnalazioni e proposte da parte di soggetti pubblici
e privati.
La legge 21/2011 può offrire molte opportunità a famiglie e operatori del settore se applicata coerentemente
al dettato normativo e senza indugi. Proprio a tal fine si è previsto che la prima parte della legge sia
immediatamente operativa: dal 1° agosto, quindi, ogni famiglia e operatore economico può presentare DIA o
permessi di costruire al Comune in applicazione della legge. Per dare operatività alla seconda parte della
norma, invece, è importante che le amministrazioni comunali si attivino per individuare le aree idonee e non
idonee ed eventuali specifiche restrizioni o prescrizioni, quali particolari limiti di altezza, distanze tra
costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi, previsione di aree destinate a verde
o a parcheggi. L’obiettivo di tali provvedimenti comunali è evidente e coerente con le norme regionali:
coniugare la risposta ai bisogni individuali e il sostegno all’attività edilizia con l’ interesse collettivo al
miglioramento della qualità urbana, che è funzionale non solo a innalzare la qualità della vita dei cittadini ma
anche a rendere le città capaci di attrarre visitatori e investimenti.