Regolamento della Scuola di Formazione degli Avvocati Penalisti
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Regolamento della Scuola di Formazione degli Avvocati Penalisti
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE DEGLI AVVOCATI PENALISTI DELLA CAMERA PENALE DI FIRENZE Art. 1 – Oggetto e finalità. 1. Il presente regolamento disciplina l’attività di formazione e di qualificazione professionale dell’avvocato penalista, svolta dalla Scuola di Formazione degli Avvocati Penalisti (d’ora in poi “la Scuola”) costituita presso la Camera Penale di Firenze (d’ora in poi “la Camera Penale”), in conformità all'art. 2 lett. d) dello statuto dell'Unione delle Camere Penali Italiane e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento delle Scuole dell'Unione delle Camere Penali Italiane. 2. La Scuola cura la formazione continua di base, l'aggiornamento e la qualificazione dell'avvocato penalista, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni forensi locali. 3. La Scuola organizza e gestisce il Corso di deontologia e tecnica dell'avvocato penalista, previsto dagli art. 2 e 3 del regolamento delle Scuole dell'Unione delle Camere Penali Italiane. 4. Il Corso di deontologia e tecnica dell'avvocato penalista è diretto alla formazione penalistica di base, indispensabile all'esercizio della difesa penale ed al riconoscimento della idoneità effettiva alla difesa d'ufficio, prevista dal comma 1 bis dell'art 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 60. 5. La formazione continua è organizzata mediante corsi di aggiornamento, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde. Le iniziative di formazione continua, oltre a vertere su temi di attualità giuridica e professionale (del settore penalistico, processualpenalistico e delle materie ausiliarie), devono presentare carattere teoricopratico, con obiettivi di approfondimento dei temi trattati. Art. 2 – Organi della Scuola 1. Sono organi della Scuola il Coordinatore ed il Comitato di gestione. 2. Il Comitato di gestione è composto da un numero di componenti non superiore a dieci, da nominarsi tra i soci della Camera Penale. 3. Il Coordinatore della Scuola è nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Penale. 4. I componenti del Comitato di gestione sono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo della Camera Penale, sentito il Coordinatore. 5. Il Coordinatore ed i membri del Comitato di gestione restano in carica non oltre la durata del mandato del Consiglio Direttivo della Camera Penale. Art. 3 – Gestione della Scuola 1. Il Comitato di gestione si riunisce periodicamente secondo le indicazioni e le direttive del Coordinatore. Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo della Camera Penale possono partecipare di diritto alle riunioni del Comitato di Gestione. 2. Il Comitato di gestione predispone il programma ed il regolamento dei singoli corsi e degli altri eventi formativi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, curandone altresì l'organizzazione. 3. Il Coordinatore coordina e sovrintende il lavoro del Comitato, e cura il collegamento con il Consiglio Direttivo della Camera Penale, a fini di informazione e di coordinamento. 4. Il Consiglio Direttivo della Camera Penale convoca periodicamente il Coordinatore al fine di verificare la gestione della Scuola. Il Coordinatore, in sede di approvazione annuale del bilancio della Camera Penale, svolge una breve relazione all’Assemblea dei Soci sull’attività di formazione svolta. Art. 4 – Oneri 1. La Scuola non ha scopo di lucro. 2. Ai partecipanti ai corsi ed agli altri eventi formativi può essere richiesto un contributo a titolo di concorso alle spese di gestione; ove possibile, il contributo può essere ridotto per i praticanti avvocati e per i Soci della Camera Penale in regola con il pagamento della quota sociale. [Approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 3 dicembre 2014]