OGGETTO ANZIANITÀ DI SERVIZIO E GIORNI DI FERIE

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OGGETTO ANZIANITÀ DI SERVIZIO E GIORNI DI FERIE
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
ANZIANITÀ DI SERVIZIO E GIORNI DI FERIE SPETTANTI
QUESITO
(posto in data 7 febbraio 2012)
Sono un dirigente medico dipendente del SSN dal 31 dicembre 2008.
Fino al 31 agosto 2009 ho lavorato come Dirigente Medico a tempo
determinato presso un’azienda sanitaria territoriale. Dal 1 settembre
2009 sono stata assunta a tempo indeterminato presso un’azienda
ospedaliera.
Per quest'anno (2012) l'Azienda Ospedaliera dove attualmente lavoro
mi attribuisce 31 giorni di ferie, sostenendo che non ho ancora diritto
ai 32 giorni di ferie che spetterebbero dopo 3 anni di servizio dato che
lavoro a tempo indeterminato solo da 2 anni e 4 mesi. Secondo
l'Azienda il periodo in cui ho lavorato a tempo determinato presso
l’Azienda sanitaria territoriale non conta per la maturazione dei 3 anni
di servizio trascorsi i quali si ha diritto a 32 giorni di ferie.
Io al riguardo ho trovato solo l'articolo 21 del CCNL 1994-97 in cui si fa
riferimento genericamente a 3 anni di servizio. Quando ho fatto presente l'argomento all'Ufficio Personale mi è stato riferito che la normativa sulle ferie è stata modificata nei successivi CCNL, ma non mi è
stata fornita nessuna norma scritta. È corretta l'interpretazione che dà
l'Azienda Ospedaliera dove lavoro?
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RISPOSTA
(inviata in data 7 febbraio 2012)
La posizione dell’Azienda appare corretta, anche se lacunosa e
opinabile appare la motivazione addotta a sostegno della stessa.
La normativa contrattuale che disciplina il diritto alle ferie non risulta
infatti modificata rispetto a quanto sancito dall’articolo 21 del CCNL
1994_1997, e in ogni caso gli uffici preposti alla gestione amministrativa del personale sono tenuti a fornire al dipendente che lo richieda
tutti i chiarimenti del caso, inclusa l’esplicita citazione delle norme
alle quali si fa riferimento nell’applicazione di un particolare istituto.
Il comma 2 dell’articolo 21 del CCNL 1994_1997 prevede che i giorni
di ferie che spettano ad un dirigente medico siano 32 “dopo tre anni
di servizio”. Il periodo di servizio ai fini della maturazione del diritto
del quale si parla deve intendersi all’interno del rapporto di lavoro
in essere, e non quale periodo di servizio complessivamente effettuato
come dirigente medico.
Il fatto che il periodo di tre anni debba essere calcolato all’interno del
rapporto di lavoro in essere, e non si possa ai fini del calcolo tener
conto del periodo di servizio prestato nel precedente rapporto di lavoro
non deriva dalla diversa natura del rapporto (il precedente a tempo
determinato e l’attuale a tempo indeterminato) ma dal fatto che si
tratta di due rapporti di lavoro diversi, ciascuno dei quali ha, per
quanto concerne il diritto alle ferie, una autonoma determinazione.
Diversa disciplina è prevista nel caso di mobilità volontaria che, come
esplicitamente affermato dall’articolo 20 comma 3 del CCNL 1998
2001, non comporta novazione del rapporto di lavoro. Nel caso cioè
del trasferimento di un dirigente medico da un’azienda sanitaria ad
un’altra per mobilità volontaria “Il fascicolo personale segue il dirigente
trasferito” e con esso anche il diritto alle ferie, che possono essere
godute senza soluzione di continuità nell’azienda di destinazione.
(Nei casi di mobilità volontaria, il diritto alla fruizione delle ferie
maturate e non godute è mantenuto anche con il passaggio alla nuova
azienda, salvo diverso accordo tra l’ azienda di provenienza ed
il dirigente per il compenso sostitutivo delle ferie non fruite. CCNL 10
febbraio 2004, articolo 5, comma 2).
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 1994_1997
ARTICOLO 21
Ferie e festività
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate
previste dalla normativa vigente a compensazione delle festività
soppresse.
2. Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente
dopo la stipulazione del presente contratto - fatti salvi coloro che
risultino essere già dipendenti del comparto – è di 30 giorni
lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal comma 1.
Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni
di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario
settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è
considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi
dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dalla normativa vigente a compensazione delle festività soppresse
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nell'anno solare in aggiunta ai giorni di ferie sopra indicati.
5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente
presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente
in un giorno lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che è stato assente per motivi personali e familiari
diversi per i quali ha diritto di usufruire di permessi retribuiti,
compreso il congedo di 15 giorni per matrimonio, conserva il diritto
alle ferie.
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8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili,
salvo in caso di cessazione dal rapporto di lavoro. Esse sono fruite,
anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare, in periodi
programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto
organizzativo dell'azienda o ente; in relazione alle esigenze
connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è
consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi
di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio,
il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per
il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo
di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per
la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto
al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo
di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più
di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'azienda
o ente, cui è inviata la relativa certificazione medica, deve essere
tempestivamente informata.
11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non
abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno,
le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno
successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia
o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero
anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre
il termine del primo semestre dell’anno successivo.
13. Fermo restando che il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile e
non monetizzabile, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro,
qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite
per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà
del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso
che l'azienda o ente receda dal rapporto di lavoro.
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INDICAZIONI OPERATIVE
L’interpretazione data in merito alla determinazione del periodo di tre
anni per la maturazione del diritto ai 32 giorni di ferie discende
direttamente dal concetto generale di novazione del rapporto di lavoro,
e trova ulteriore conforto nel fatto che sia stato esplicitamente
richiamato al comma 3 dell’articolo 20 del CCNL 1998_2001, che
disciplina l’istituto della mobilità volontaria, che essa non costituisce
novazione del rapporto di lavoro.
Un nuovo rapporto di lavoro, come a tutti gli effetti si configura quello
instaurato dal 1 settembre 2009 con l’Azienda ospedaliera, costituisce
per certi istituti, come quello delle ferie, una storia a sé, ed è quindi
logico ritenere che il periodo dei tre anni debba essere computato
dall’inizio di questo nuovo rapporto.
Si tratta in ogni caso di differire ormai di pochi mesi la fruizione di un
diritto che dal 1 settembre del corrente anno sarà compiutamente ed
indiscutibilmente acquisito.
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