IO.SL.011 - Modalità di verifica dell

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Verifica dell’assoggettabilità di uno stabilimento al D.Lgs. 105/2015
INDICE
1.
2.
3.
4.
SCOPO .................................................................................................................. 2
CAMPO DI APPLICAZIONE .................................................................................. 2
DIAGRAMMA DI FLUSSO ..................................................................................... 3
RIFERIMENTI, ABBREVIAZIONI .......................................................................... 4
4.1. Riferimenti Esterni .............................................................................................. 4
4.2 Riferimenti Interni ................................................................................................ 4
4.3 Abbreviazioni ....................................................................................................... 4
6.
MODALITÀ DI GESTIONE .................................................................................... 5
6.1 Recupero documentale ....................................................................................... 5
6.2 Invio richiesta informazioni .................................................................................. 5
6.3 Verifica preliminare di assoggettabilità ................................................................ 5
6.4 Effettuazione del sopralluogo ............................................................................ 11
6.5 Predisposizione e trasmissione del Rapporto Conclusivo ................................. 12
6.6 Eventuali ulteriori procedimenti ......................................................................... 13
7.
ALLEGATI ........................................................................................................... 13
Funzione – Nome e Cognome
Compilato da
Domenico Marchesini Messina Glauco Cristina Pizzitola
Valota Matteo
Verificato da
RUO AP – Emma Porro
Verifica RSPP
Verifica CODIGEN/ CODISE
Approvato da
Verifica iter emissione
Rev.
00
01
Data
28/04/2011
RSPP
CODIGEN/ CODISE
DS APC – Teresa Cazzaniga
RSGQ_A Carla Piras
Descrizione delle modifiche
Prima emissione
Corrisponde alla data di Revisione completa a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 105/2015
emissione riportata nel
(recepimento direttiva Seveso III). Eliminazione moduli MO.SL.049 –
cartiglio approvativo alla
MO.SL.051 e revisione moduli MO.SL.048 – MO.SL.050
fine del documento
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1. SCOPO
Scopo della presente istruzione operativa è di definire i contenuti tecnici dell’attività di verifica
dell’assoggettabilità di un’azienda al D.Lgs. 105/2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa
al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” e che detta
disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose
e a limitarne le conseguenze per la salute e per l’ambiente.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente Istruzione Operativa viene impiegata da ARPA Lombardia per una specifica attività di
verifica (ordinaria o straordinaria) sulla corretta assoggettabilità di uno stabilimento rispetto a quanto
previsto dal D.lgs. 105/2015.
I contenuti della presente IO possono essere utilizzati, con eventuali adeguamenti, anche per
verifiche di assoggettabilità che possono emergere durante l’esecuzione delle più generali attività di
competenza dell’Agenzia.
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3. DIAGRAMMA DI FLUSSO
Inizio Verifica
assoggettabilità
1. Recupero documentale
Recuperare eventuali informazioni presso il
Dipartimento e/o i database tematici
2. Invio richiesta informazioni
Richiedere al Gestore dell’azienda oggetto di controllo la compilazione e la sottoscrizione
del format in allegato 1 con le informazioni per la verifica dell’assoggettabilità
3. Verifica preliminare di assoggettabilità
Utilizzare il file “Assoggettabilità Seveso 3.xls” per la verifica preliminare della
posizione dell’azienda
4. Effettuazione sopralluogo
per la raccolta di eventuali ulteriori elementi informativi ritenuti necessari
5. Predisposizione rapporto conclusivo e compilazione di VISPO-RIR
6. Eventuali ulteriori procedimenti
7.Conclusione
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4. RIFERIMENTI, ABBREVIAZIONI
4.1. Riferimenti Esterni

D.Lgs. 105/2015;

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.;

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e s.m.i;

Regolamento (UE) n. 453/2010 (modifica al Regolamento REACH);

Regolamento (UE) n. 830/2015 (modifica al regolamento REACH)
4.2 Riferimenti Interni

Legge istitutiva Arpa della Lombardia L.R. 16/99 s.m.i.;

Manuale qualità.
4.3 Abbreviazioni
ABBREVIAZIONE
DESCRIZIONE
ADR
Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par Route - è l'accordo europeo relativo ai trasporti
internazionali di merci pericolose su strada
CLP
Classification, Labelling, Packaging – Classificazione, Etichettatura ed
Imballaggio
CTR
Comitato Tecnico Regionale
IO
Istruzione Operativa
MATTM
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
REACH
Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals –
Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze
chimiche
RUO
Responsabile di Unità Organizzativa
SSI
Stabilimento di soglia inferiore
SSS
Stabilimento di soglia superiore
VISPO-RIR
Applicativo per la gestione dell’attività ispettiva RIR
5. RESPONSABILITÀ
Il funzionario RIR è responsabile dell’effettuazione dell’attività tecnica istruttoria e la responsabilità
del procedimento è in capo al RUO del dipartimento di appartenenza.
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6. MODALITÀ DI GESTIONE
6.1 Recupero documentale
Nella fase iniziale è necessario:

acquisire tutta la documentazione tecnica e amministrativa dell’azienda relativa all’ex D.Lgs.
334/99 s.m.i. e al D.Lgs. 105/2015, qualora presente;

verificare presenza nei database tematici (ad esempio VISPO-RIR, AGORA’; Sportello Unico
Regionale ARIR-MATTM1) di eventuale documentazione utile alla verifica di assoggettabilità,
come:

notifiche ai sensi dell’art. 6 dell’ex D.Lgs. 334/99 o dell’art.13 del D.Lgs. 105/2015;

comunicazioni di fuoriuscita dalla normativa e/o declassamento;

rapporti di sicurezza o schede di valutazione tecnica (anche se scadute);

scheda di informazioni alla popolazione (in base Allegato V all’ex D.Lgs 334/99);

ogni comunicazione pertinente alla cosiddetta normativa “Seveso”.
Qualora l’azienda oggetto della verifica non sia mai stata assoggettata all’ex D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
e/o al D.Lgs. 105/2015, è necessario fare riferimento alla documentazione tecnica, amministrativa
e/o a differenti atti autorizzativi, relativi ad altri procedimenti disponibili (come ad esempio AIA, AUA).
6.2 Invio richiesta informazioni
Questa fase ha l’obiettivo di verificare il disposto dell’art. 3 comma 1 lettera n) del D.Lgs. 105/2015
che definisce la «presenza di sostanze pericolose» come la presenza, reale o prevista, di sostanze
pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che
possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di
deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite
previste nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato 1 del decreto stesso.
In particolare al Gestore deve essere trasmesso l’Allegato 1 alla presente IO in modo da raccogliere
le informazioni utili per la verifica di assoggettabilità.
Se dalla documentazione agli atti risulta che uno stabilimento ha cessato l’attività, è opportuno
valutare la possibilità di effettuare un sopralluogo di verifica per confermare la chiusura dell’attività
stessa.
6.3 Verifica preliminare di assoggettabilità
Questa fase ha lo scopo di effettuare, sulla base delle informazioni acquisiste nelle fasi precedenti,
una verifica preliminare sullo stato di assoggettabilità dell’azienda secondo quanto descritto
nell’allegato 1 Parte 1 e Parte 2 del D.Lgs. 105/2015.
1
http://rischioindustriale.servizirl.it/dev_mattm_web/faces/login.jsp
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L’allegato 1 al D.lgs. 105 è suddiviso in:

Parte 1 – categorie delle sostanze pericolose:
 H: sezione pericoli per la salute - 3 livelli di soglia H1, H2 e H3
H1
H2
Acute Tox. 1
H300
H310
Acute Tox. 2
H330
H300
H3
Acute Tox. 3
H310
H330
STOT SE 1
H331
H370
5
5
5
50
50
50
50
50
20
20
20
200
200
200
200
200
 P: sezione pericoli fisici - 7 livelli da P1 a P8
P1a
P1b
(nota 8)
(nota 10)
Expl. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5,
1.6, met.A14
Expl.
1.4
Flam. Gas
1-2
H201; H202; H203; H205
H204
H220 - H221
H222
H223
H270
10
50
10
150
5.000
50
50
200
50
500
50.000
200
P2
P3a
P3b
(nota 11.1)
(Nota 11.2)
Flam.
Flam.
Aerosol 1 Aerosol 2
P4
Ox.
Gas 1
Di seguito vengono riportate alcune delle note di cui all’allegato 1 del D.Lgs 105/15 finalizzate alla
verifica di assoggettabilità. Si ricorda di prendere comunque visione delle ulteriori note riportate nel
medesimo allegato.
Nota 7: le sostanze pericolose con tossicità acuta che ricadono nella categoria 3, per via orale (H301)
rientrano nella voce H2 tossicità acuta nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione
di tossicità acuta per inalazione, n una classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad
esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicità per inalazione e per via cutanea.
Nota 8: la classe di pericolo “esplosivi” comprende anche gli articoli esplosivi. Se la quantità della
sostanza o della miscela esplosiva contenuta nell’articolo è nota, tale quantità è considerata
ai fini dell’assoggettabilità. Se la quantità della sostanza o della miscela esplosiva contenuta
nell’articolo non è nota, l’intero articolo è considerato esplosivi ai fini della normativa
Seveso.
Nota 10: gli esplosivi della divisione 1.4 non imballati o re-imballati sono assegnati alla categoria
P1a, tranne ove sia dimostrato che il pericolo corrisponde sempre alla divisione 1.4 ai sensi
del regolamento 1272/2008.
Nota 11.1: gli aerosol infiammabili sono classificati sulla base del DPR 741/1982 s.m.i. manato in
attuazione della direttiva 75/324/CEE per il raccordo con direttiva aerosol. Gli aerosol
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“estremamente infiammabili” e “infiammabili” corrispondono agli aerosol infiammabili
rispettivamente della categoria 1 o 2 del Reg. 1272/2008.
Nota 11.2: per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che il generatore aerosol
non contiene né gas infiammabile della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria
1.
P5a
P5b
P5c
Flam. Liq. 1 Flam. Liq. 2-3
Flam. Liq. 2-3
Flam. Liq. 2-3
H224
H225-H226
nota (12)
H225-H226
nota (12)
H225-H226
10
10
10
50
50
5.000
50
50
50
200
200
50.000
Dove:
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI:

Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure

Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto
di ebollizione, oppure

Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60° C, mantenuti a una temperatura superiore al
loro punto di ebollizione (nota 12)
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI:

Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la
forte pressione o l’elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti,
oppure

Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60° C qualora particolari condizioni di utilizzazione,
come la forte pressione o l’elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidente
rilevante (nota 12)
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI:

Liquidi infiammabili, categoria 2 o 3 non ricompresi in P5a e P5b
Nota 12: in questa categoria rientrano i liquidi con punto di infiammabilità superiore a 35°C in
condizioni di temperatura o pressione elevate.
P6a
P6b
P7
P8
Org. Perox. A
Self-react. A
Org. Perox. B
Self-react. B
Org. Perox. C-D-E-F
Self-react. C-D-E-F
Pyr. Liq. 1
Pyr. Sol. 1
Ox. Liq. 1-2-3
Ox. Sol. 1-2-3
H240
H241
H242
H250
H271 - H272
10
10
50
50
50
50
50
200
200
200
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 E: sezione pericoli per l’ambiente - 2 livelli E1 e E2
E1
E2
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
H400 - H410
100
200
Aquatic Chronic 2
H411
200
500
 O: sezione altri pericoli - 3 livelli O1, O2 e O3
O1
O2
O3
Water-react. 1
EUH014
H260
EUH029
100
100
50
500
500
200
Viene considerata SOLO per il singolo superamento di categorie, non il criterio della sommatoria

Parte 2 – sostanze pericolose specificate dove sono individuate 48 differenti sostanze (alcune
voci riportano la stessa sostanza ma con caratteristiche differenti).
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento n. 1272/2008 (CLP), è quindi necessario utilizzare
per il calcolo dell’assoggettabilità:
1. il codice della classe (ad esempio “Acute Tox”);
2. la categoria di pericolo (ad esempio “Acute Tox 1, Acute Tox 2”);
3. Indicazione di pericolo (ad esempio H300, H310).
Queste informazioni sono riportate nella Sezione 2 “Identificazione dei pericoli” delle schede di
sicurezza (SDS) redatte conformemente ai Regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008 e al
Regolamento (UE) n. 830/2015 del 28 maggio 2015, che reca modifica del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
In caso di necessità, come riferimento relativo alla classificazione delle sostanze, è possibile
consultare il sito ECHA (European Chemicals Agency) https://echa.europa.eu/information-onchemicals/cl-inventory-database.
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Il calcolo di assoggettabilità può essere effettuato seguendo il seguente schema:
Sostanze e/o miscele pericolose
≥ 2% (della soglia) può provocare
incidenti rilevanti?
NO
Non applicabile
Seveso III
Verifica dei limiti (ton) previsti
dall’allegato 1 – parte 1 o 2
Qx < Colonna 2
SI
Altre sostanze?
NO
Non applicabile
Seveso III
SI
NO
NO
Qx > Colonna 3
SSS
Altre sostanze?
NO
SI
SI
Criterio della
Sommatoria
SSI
Criterio della
Sommatoria
IL CRITERIO DELLA SOMMATORIA:
Nel caso in cui in uno stabilimento non siano presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori
alle quantità limite corrispondenti (colonna 2 e colonna 3), si applicano le seguenti regole per
determinare se lo stabilimento sia o meno soggetto alle prescrizioni del D.Lgs. 105/2015.
 Il D.Lgs. 105/2015 si applica agli stabilimenti di soglia superiore (SSS) se il valore ottenuto
dalla somma:
q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + ...è maggiore o uguale a 1
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dove:
qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa
nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato;
QUX è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella
colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 del presente allegato.
 Il presente decreto si applica agli stabilimenti di soglia inferiore (SSI) se il valore ottenuto
dalla somma:
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + ...è maggiore o uguale a 1
dove:
qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa
nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato;
QLX è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella
colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 del presente allegato.
Queste regole vanno utilizzate per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per
l'ambiente e di conseguenza, ognuna di esse deve essere applicata tre volte:
a) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di
tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose
della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1;
b) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili,
aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele auto reattive,
perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose
della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1;
c) per sommare le sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose
per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica
1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1.
Le disposizioni pertinenti del D.Lgs. 105/2015 si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle
somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.
SSI
SSS
Limite colonna 2
Limite colonna 3
a) H1, H2, H3;
≥1
≥1
b) P1a,P1b, P2, P3a, P3b, P4, P5a, P5b, P5c, P6a,
P6b, P7, P8;
≥1
≥1
c) E1, E2;
≥1
≥1
Sommatoria categorie
nota 4 Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015
Le cifre decimali da riportate nel calcolo delle sommatorie, per convenzione sono 2, ma nel
caso fossero riportate più cifre decimali e comunque ove l’indice calcolato sia molto
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prossimo ad 1, occorre prestare molta attenzione a come sono stati determinati i vari
quantitativi inclusi nelle sommatorie.
Come ausilio per i calcoli è possibile utilizzare il file “Assoggettabilità Seveso 3.xls”2 disponibile
nella cartella condivisa del settore APC, con le modalità descritte e riportate nelle note dell’allegato
1 del D.Lgs. 105/2015.
A seguito della verifica preliminare effettuata possono presentarsi le seguenti situazioni:
1. dalle dichiarazioni del Gestore emerge che l’azienda è inequivocabilmente soggetta;
2. l’azienda risulta inequivocabilmente non soggetta;
3. l’azienda risulta non assoggettata ma con ragionevole dubbio (ad esempio i valori delle
sommatorie si approssimano all’unità, documentazioni non coerenti).
6.4 Effettuazione del sopralluogo
Questa fase ha lo scopo di effettuare quegli ulteriori accertamenti sul campo ritenuti utili e/o
necessari ai fini di una verifica più approfondita.
In particolare, durante il sopralluogo, è opportuno in base alle risultanze della fase precedente
operare come segue:
1. se dalle dichiarazioni del Gestore emerge che l’azienda è inequivocabilmente soggetta, il
sopralluogo ha lo scopo di acquisire ulteriori elementi atti a sostanziare la richiesta dei
provvedimenti di cui al punto 6.6;
2. se l’azienda risulta inequivocabilmente non soggetta, il sopralluogo ha un carattere conoscitivo
di conferma di quanto dichiarato. Se quanto riscontrato non coincide o si discosta in modo
significativo, procedere come al punto 3 sottostante;
3. se l’azienda risulta non assoggettata ma con ragionevole dubbio (ad esempio i valori delle
sommatorie si approssimano all’unità, documentazioni non coerenti), il sopralluogo ha lo scopo
di assumere informazioni di dettaglio a supporto di ulteriori valutazioni, tra cui ad esempio la
presenza:

di altre autorizzazioni (ad esempio gas tossici, Agenzia delle Dogane, CPI);

di elementi di stoccaggio (ad esempio, presenza serbatoi, vasche, hold-up tubazioni,
dimensioni dei contenitori mobili);

di elementi atti a ridurre la capacità di stoccaggio;

di sistemi informatici di controllo di magazzini.
Allo scopo di agevolare i funzionari nella verifica di assoggettabilità, considerando che uno degli
aspetti critici è la corretta classificazione delle miscele in accordo ai principi del CLP, sono state
predisposte guide di supporto, per tematiche particolari, nelle quali sono specificate le informazioni
2
La documentazione è disponibile nella seguente cartella di rete:
\\Arpa-fs01\arpa-dati\Settore APC\APC_CONDIVISIONE DIP\UO-ATT_PROD\RIR\Istruzioni operative
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che i gestori devono fornire per dare evidenza di avere eseguito le classificazioni delle miscele
(compresi i rifiuti) e i criteri per effettuare le valutazioni sulla correttezza delle informazioni delle
classificazioni fornite.
Le guide, disponibili nella cartella condivisa del settore APC3, contengono informazioni per
l’approfondimento di alcune tematiche come ad esempio:
-
i bagni galvanici;
-
le polveri di abbattimento dei fumi di acciaieria;
-
guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso;
In ogni caso qualora si presentassero situazioni ove si rendessero necessari specifici
approfondimenti legati alla corretta classificazione delle miscele (nelle sue varie forme) è possibile
rivolgersi alla sede centrale - Settore APC, inviando specifica richiesta all’indirizzo mail:
[email protected] .
A seguito degli approfondimenti eseguiti, è necessario rivalutare la posizione dell’azienda ai sensi
del D.Lgs. 105/2015 così come descritto al paragrafo 6.3.
Al termine del sopralluogo è necessario redigere apposito verbale di sopralluogo secondo il modulo
MO.SL.048.
6.5 Predisposizione e trasmissione del Rapporto Conclusivo
PREDISPOSIZIONE
Al termine della verifica deve essere predisposto il rapporto conclusivo (MO.SL.050) in cui allegare
la stampa del foglio RISULTATI del file “Assoggettabilità_Seveso3_ARPA.xls” compilato con i dati
dello stabilimento.
La relazione conclusiva, comprensiva di eventuali allegati e del foglio di calcolo con la verifica
dell’assoggettabilità alla normativa Seveso, deve quindi essere caricata nell’applicativo VISPO-RIR,
nella sezione “Sotto Soglia”> “Allegati”.
Devono inoltre essere inseriti i seguenti dati:
-
nella finestra “Anagrafica”: l’anno, la data di invio richiesta informazioni al Gestore, la data
di risposta dell’azienda e la data di trasmissione del rapporto conclusivo;
nella finestra “Commissari” il/i nominativo/i del/i funzionario/i RIR che ha/hanno effettuato
l’attività;
nella finestra “segnalazioni” eventuali segnalazioni associate alla verifica svolta.
TRASMISSIONE
Il rapporto conclusivo di cui al modulo MO.SL.050 dovrà essere sempre trasmesso a:
3
La documentazione è disponibile nella seguente cartella di rete:
\\Arpa-fs01\arpa-dati\Settore APC\APC_CONDIVISIONE DIP\UO-ATT_PROD\RIR\Istruzioni operative
ARPA SEDE
CENTRALE
ISTRUZIONE OPERATIVA
Cod.:
IO.
SL.
011
Revisione: 01
Settore APC
Data emissione: vedi cartiglio
approvativo
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Verifica dell’assoggettabilità di uno stabilimento al D.Lgs. 105/2015

Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, - U.O.
Valutazione e autorizzazioni ambientali – Struttura autorizzazioni e rischi industriali (Piazza Città
di Lombardia, 1 - 20124 Milano);

Comune di ubicazione dello stabilimento.
E.p.c.:
-
Settore Attività Produttive e Controlli c/o Sede Centrale Milano;
Nel caso di sussidiarietà al dipartimento territorialmente competente.
6.6 Eventuali ulteriori procedimenti
Nel caso in cui, nel corso della verifica, venga accertato il superamento dei limiti delle soglie senza
che siano stati effettuati gli adempimenti di cui al D.Lgs. 105/2015, il rapporto conclusivo
(MO.SL.050) dovrà essere trasmesso a:

Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, - U.O.
Valutazione e autorizzazioni ambientali – Struttura autorizzazioni e rischi industriali (Piazza
Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano);

CTR - via Ansperto, 4 - 20123, Milano;

Comune di ubicazione dello stabilimento;

Procura di riferimento (secondo le modalità previste dal Regolamento di ARPA Lombardia).
7. ALLEGATI

MO.SL.048 “Verbale di sopralluogo”

MO.SL.050 “Rapporto conclusivo”

Allegato 1 - Comunicazione da inviare al gestore per la raccolta delle informazioni per
la verifica di assoggettabilità
Allegato 2 – Descrizione delle indicazioni di pericolo riportate nell’Allegato 1 al D.Lgs.
105/2015

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ALLEGATO 1 - COMUNICAZIONE DA INVIARE AL GESTORE PER LA RACCOLTA
DELLE INFORMAZIONE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’
Oggetto: Ragione sociale e indirizzo dello stabilimento: verifica di assoggettabilità ai
sensi del D.Lgs. 105/15
Nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo predisposta da ARPA Lombardia, si richiede al
Gestore di compilare la Tabella A allegata e di trasmetterla entro 30 giorni alla scrivente Agenzia,
in modo da effettuare la verifica dell’assoggettabilità dello stabilimento ai sensi del D.Lgs. 105/2015,
in base a quanto previsto dagli artt. 2, 3, 5 e 10 della L.R. n.16/1999 e s.m.i..
Contestualmente a quanto sopra richiesto, il Gestore dovrà trasmettere il nominativo e i recapiti
della persona aziendale di riferimento per tale procedura.
Qualora vi fossero dei problemi nella compilazione della Tabella A, è possibile contattare
l’istruttore della pratica sotto individuato.
Distinti Saluti
Il Direttore di Dipartimento
(o altra figura delegata)
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TABELLA A
Elenco sostanze e miscele pericolose di cui all’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015
Classificazione
Sostanze/miscele
Quantità Limite (t)
SSI
SSS
Quantità massima
detenuta/prevista (t)
Parte II
Parte I
Nome Sostanza/miscela
Pericolosa
Per la compilazione della Tabella A si deve tenere presente la definizione riportata al punto n),
comma 1 dell’art. 3 al D.Lgs. 105/2015 s.m.i. ove si intende per «presenza di sostanze pericolose»
la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze
pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo
dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari
o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015
s.m.i.
Inoltre, è necessario:
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 Per gli Stoccaggi  identificare tutti gli elementi di stoccaggio che possono avere una
capacità volumetrica di contenimento di sostanze pericolose valutando ad esempio la presenza
di:
 Serbatoi4: è necessario fornire l’elenco dell’intero parco serbatoi aziendale che dovrà
comprendere - oltre ai serbatoi di stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e dei
rifiuti - anche i serbatoi di servizio e quelli non utilizzati specificatamente per l’attività
produttiva (ad esempio i serbatoi di GPL per il riscaldamento, i serbatoi di gasolio, i serbatoi
di pre-caricamento). L’elenco predisposto dal Gestore deve contenere almeno le seguenti
informazioni:
o Il codice identificativo di ciascun serbatoio;
o la posizione di ciascun serbatoio (con riferimento alla planimetria generale);
o la geometria (con particolare riferimento alla volumetria, con capacità geometrica e
nominale) di ciascun serbatoio;
o le modalità di utilizzo;
o la sostanza contenuta o le sostanze se la modalità di stoccaggio è multi-purpouse.

Vasche: fornire la documentazione relativa alla capacità delle eventuali vasche presenti.

Contenitori mobili: fornire il numero approssimativo con la relativa capacità dei contenitori
mobili (come ad esempio i colli, le cisternette, i big bags) che a vario titolo possono essere
presenti nello stabilimento e che possono contenere le sostanze pericolose individuate
nell’Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015.

Tubazioni: fornire il valore approssimativo di hold-up delle tubazioni con relative sostanze.
Nel caso tale dato non sia facilmente reperibile, è necessario recuperare la stima della
lunghezza delle tubazioni presenti e il diametro medio. Questi dati devono essere utilizzati
per il calcolo del volume di hold-up.
 Per le Sostanze e miscele: associare ad ogni capacità volumetrica la sostanza/miscela
contenuta. Se in una capacità volumetrica possono essere presenti più sostanze in tempi
diversi, allora bisogna utilizzare come sostanza di riferimento quella che presenta valori di soglia
più bassi (Allegato 1, parte 1 e 2, colonne 2 e 3 del D.Lgs. 105/2015).
Per ciascuna sostanza è necessario fornire i codici identificativi (ad esempio numero di CAS,
RTECS, UN, EC, EINECS, ELINCS, NLP), senza quindi utilizzare il nome commerciale del
prodotto come identificativo.
In caso di miscela/preparato, è necessario fornire i codici identificativi (ad esempio numero di
CAS, RTECS, UN, EC, EINECS, ELINCS, NLP) per ciascuna sostanza pericolosa contenuta
con la relativa percentuale massica (se la sostanza è gassosa fornire la percentuale
volumetrica).
In tutti i casi vanno fornite le schede di sicurezza – che devono essere redatte conformemente
ai Regolamenti vigenti (REACH – CLP).
Nota per gli stabilimenti galvanici
4
Fare riferimento alla definizione del punto h), comma 1 dell’art.3 del D.Lgs. 105/2015
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Gli stabilimenti galvanici devono precisare:
1. la composizioni dei bagni galvanici, specificando %m/m;
2. la densità dei bagni, specificando nel certificato analitico qual è il metodo utilizzato per la sua
definizione;
3. le classificazioni CLP dei bagni galvanici, dando evidenza oggettiva dei calcoli di
classificazione e motivando ogni scelta effettuata ai fini della classificazione (come ad esempio
la scelta dei fattori M nel caso dell’ecotossicità);
4. i volumi geometrici delle vasche galvaniche.
Nota per la classificazione dei rifiuti
I rifiuti devono essere generalmente classificati secondo i criteri del Regolamento CLP e - solo nei
casi in cui questo non sia possibile – deve essere effettuata la classificazione secondo il
Regolamento (UE) 1357/2014 o l’ADR (ultima edizione vigente), o qualsiasi altra informazione per
la verifica di appartenenza ad una classe di sostanze rientrante nella normativa Seveso (D.Lgs.
105/15)
Per la verifica della corretta classificazione dei rifiuti è necessario fornire:
1. una scheda informativa sull’origine del rifiuto, il processo di provenienza, le materie prime
utilizzate e le sostanze pertinenti presenti nel rifiuto stesso e che hanno portato alla relativa
classificazione dello stesso;
2. la classificazione del rifiuto motivando in maniera puntuale ogni calcolo e ogni scelta di dato
tossicologico ed ecotossicologico;
3. i test sperimentali che devono avere rapporto specifico conforme a quanto indicato nelle
rispettive linee guida applicate per la sua esecuzione;
4. i valori di densità per i calcoli, che devono essere riportati nel certificato analitico specificando
il metodo utilizzato;
5. i certificati analitici, i certificati e relazioni dei test sperimentali utilizzati per la classificazione.
Nota per i calcoli dei quantitativi
I quantitativi devono essere espressi in tonnellate.
Si ricorda che devono essere considerati i quantitativi “potenziali”, per cui i volumi devono essere il
90% del geometrico delle vasche galvaniche o dei serbatoi di stoccaggio per cui è necessario
specificare sia il volume geometrico sia la densità utilizzata per il calcolo.
La densità deve essere misurata con metodo che deve essere adeguato e previsto dal Regolamento
440/2008 e s.m.i.
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ALLEGATO 2 – DESCRIZIONE DELLE INDICAZIONI DI PERICOLO RIPORTATE
NELL’ALLEGATO 1 al D.Lgs. 105/2015.
(per la verifica di assoggettabilità utilizzare le categorie di pericolo e le specifiche metodologie
descritte al punto 6.3 della presente istruzione operativa)
Sigla
Indicazione di Pericolo
Pericoli per la salute
H300
Letale se ingerito
H310
Letale per contatto con la pelle
H330
Letale se inalato
H331
Tossico se inalato
H370
Provoca danni agli organi
Pericoli fisici
H201
Esplosivo; pericolo di esplosione di massa
H202
Esplosivo; grave pericolo di proiezione
H203
Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione
H204
Pericolo di incendio o di proiezione
H205
Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio
H220
Gas altamente infiammabile
H221
Gas infiammabile
H222
Aerosol altamente infiammabile
H223
Aerosol infiammabile
H224
Liquido e vapori altamente infiammabili
H225
Liquido e vapori facilmente infiammabili
H226
Liquido e vapori infiammabili
H240
Rischio di esplosione per riscaldamento
H241
Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento
H242
Rischio d'incendio per riscaldamento
H250
Spontaneamente infiammabile all'aria
H270
Può provocare o aggravare un incendio; comburente
H271
Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente
H272
Può aggravare un incendio; comburente
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Sigla
Indicazione di Pericolo
Pericoli per l’ambiente
H400
Molto tossico per gli organismi acquatici
H410
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Altri pericoli
EUH014
Reagisce violentemente con l'acqua
EUH029
A contatto con l'acqua libera un gas tossico
H260
A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente
Responsabile della Qualità: CARLA PIRAS
Oggetto : IO.SL.011.Rev.01 + MO.SL.048.Rev.02 + MO.SL.050.Rev.02
Allegati:
File IO.SL.011.Rev.01 Finale.docx
File IO.SL.011.Rev.01FIRMATA.p7m
File MO.SL.048.Rev.02.docx
File MO.SL.048.Rev.02.pdf
File MO.SL.050.Rev.02.docx
File MO.SL.050.Rev.02.pdf
Ruolo
APPROVAZIONE
EMISSIONE
Nominativo
Data rilascio
CAZZANIGA MARIA
TERESA (ARPASC9)
01/08/2016
Responsabile della
Qualità: CARLA PIRAS
02/08/2016
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