previdenza complementare e pubblico impiego prof . ivan
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“PREVIDENZA COMPLEMENTARE E PUBBLICO IMPIEGO” PROF. IVAN CANELLI Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego Indice 1 INTRODUZIONE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 EXCURSUS NORMATIVO-------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 3 IL TFR DEI DIPENDENTI PUBBLICI ----------------------------------------------------------------------------------- 6 4 IL TFS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 5 IL DIFFERENTE TRATTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI NON PRIVATIZZATI -------------- 13 6 LA GESTIONE VIRTUALE DEL TFR NEL PUBBLICO IMPIEGO E LE COMPONENTI DEL FONDO PENSIONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 7 GENERALITÀ DEI FONDI PENSIONE PER GLI ADERENTI AL PUBBLICO IMPIEGO --------------- 17 8 I TRASFERIMENTI DI POSIZIONE E RISCATTO ----------------------------------------------------------------- 20 9 I FONDI PENSIONE PER I PUBBLICI DIPENDENTI AL VAGLIO DELLA PRASSI ---------------------- 23 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 2 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego 1 Introduzione Si definisce la previdenza complementare come “una forma di accantonamento di risorse finanziarie, volontaria, agevolata fiscalmente”, con lo scopo caratterizzante di integrare la tutela previdenziale pubblica e assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita . Come noto la previdenza complementare costituisce il secondo pilastro del nostro sistema previdenziale e si affianca alla previdenza pubblica al fine di integrarla o di aggiungersi ad essa, non essendo in grado quest’ultima di soddisfare da sola i bisogni dei lavoratori che vi sono iscritti. La previdenza complementare trova il proprio fondamento nell’art. 38 Cost., che riconosce ai lavoratori il diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Bisogna ora notare, però, che tale previdenza complementare non ha regole uguali per tutti. Infatti la relativa normativa ha seguito due percorsi diversi a seconda di chi fossero i destinatari della disciplina. Nello specifico, nel nostro ordinamento si può osservare un diverso trattamento tra soggetti operanti nel pubblico impiego e soggetti operanti in tutti gli altri settori. La ratio di tale differenziazione tra lavoratori pubblici e dipendenti privati, a fronte di un diritto costituzionalmente garantito, è di ordine prettamente economico giuridico: trattasi dell’assenza per un lungo periodo del Trattamento di Fine Rapporto per i pubblici dipendenti (e, ad onor del vero, per alcuni di essi ancor oggi non si applica). TFR che , come noto, è la principale fonte di finanziamento della previdenza complementare nel settore privato. La peculiarità della disciplina che ci si appresta ad analizzare risulta evidente e trova conferma nel fatto che la normativa fondamentale in tema di previdenza complementare, il D.lgs. n. 252 del 2005, non si applica a coloro che prestano servizio nel pubblico impiego . Nel prosieguo della trattazione si analizzerà, dunque, proprio la peculiare disciplina della previdenza complementare per il pubblico impiego. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 3 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego 2 Excursus normativo Già l’art. 2 lett. a) del D.lgs. n. 124 del 1993 prevedeva che forme pensionistiche complementari potessero essere istituite per i pubblici dipendenti. Come poc’anzi accennato, il vero freno al decollo della previdenza complementare nel pubblico impiego consisteva nel fatto che ai dipendenti pubblici non era applicabile la disciplina del TFR così come prevista dall’art. 2120 c.c., bensì la disciplina del TFS ovvero Trattamento di Fine Servizio (per un approfondimento sul TFS v. infra par. 4). Da ciò derivava di fatto l’assenza del principale contributo della previdenza complementare. Il TFS dei pubblici dipendenti consisteva in una indennità calcolata sull’ultima retribuzione percepita integralmente ed era disciplinato dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. La differenza tra TFR e TFS consiste innanzitutto nella loro natura, rispettivamente contributiva e retributiva. Nello specifico il TFS consiste in un salario differito versato per il 7,10% dal datore di lavoro e per il 2,50% dal dipendente sulla base imponibile dell'80% delle voci stipendiali utili. Il complesso iter normativo che ha portato alla estensione del Trattamento di Fine Rapporto anche ad i dipendenti pubblici è iniziato con la legge n. 335 del 1995, che per prima ha compiuto tale estensione della disciplina del TFR ex art. 2120 c.c. (art. 59), ed è culminato con l’accordo quadro 29/07/1999. La ragione dell’estensione del TFR anche ai dipendenti pubblici va ricercata da un lato nelle esigenze di armonizzazione tra settore pubblico e privato , dall’altro nel fatto che l’ammontare del TFS non si poteva calcolare ex ante – in quanto calibrato sull’ultima retribuzione - e ciò non rendeva possibile conoscere l’esatto ammontare da destinare alla previdenza complementare, con conseguente impossibilità di effettuare prelievi di risorse da versare ai fondi pensione . Il d.lgs. n. 252/2005, nonostante le modifiche intervenute con la legge finanziaria per il 2007, ha mantenuto un percorso differenziato per i dipendenti pubblici. Infatti, il comma 6 dell’art. 23 prevede che: “Fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione dell’art. 1 co. 2 lettera p, della legge 23 agosto 2004 n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa”. Ciò comporta in sostanza che per i dipendenti pubblici, nonostante la parziale estensione della disciplina sul TFR, il testo di riferimento per la previdenza complementare continua a essere il Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 4 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego d.lgs. n. 124/1993 con la principale conseguenza che per lo smobilizzo del TFR non si applica ad essi il meccanismo del silenzio-assenso . Ad una più attenta osservazione della realtà si nota, però, che tale d.lgs. 124 del 1993 si applica al dipendente pubblico solo se questi aderisce ad una forma di previdenza collettiva. Infatti in caso contrario, ovvero se aderisce ad un FIP, si applicherà la disciplina del d.lgs. n. 252 del 2005 salvo per le norme sul TFR come quella inerente il silenzio-assenso. Per concludere il discorso circa la differente disciplina in materia di previdenza complementare tra dipendenti pubblici e privati non ci si può esimere dal notare che, dato il rango costituzionale degli interessi in gioco (art. 38 Cost.), la ancora incisiva difformità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati comporta un serio dubbio di costituzionalità alla stregua dell’art. 3 Cost.. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 5 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego 3 Il TFR dei dipendenti pubblici Data la centralità del Trattamento di Fine Rapporto nell’economia dell’istituto è necessario andare ora ad analizzare come esso si configura per i pubblici dipendenti. In primis si osserva che esso è erogato principalmente dall’INPS (si noti che sino al 2011 tale funzione veniva esercitata dall’INPDAP, e che con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 cosiddetto salva Italia- convertito con la legge 24 dicembre 2011, n. 214 si è invece disposta la soppressione dell'INPDAP con trasferimento all'INPS delle relative funzioni.) Vi può essere nondimeno altro ente di gestione del TFR per quei soggetti non iscritti all’INPS. Come accade, ad esempio, con il TFR dei dipendenti degli enti pubblici non economici , degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti il cui personale non ha obbligo di iscrizione all’INPS. Per essi la gestione del TFR resta a carico degli enti medesimi che devono gestire autonomamente tali trattamenti. L’INPS (o altro ente, come precisato) gestisce “virtualmente” il Trattamento, nel senso che il TFR viene accantonato in un conto virtuale gestito dall’INPS e liquidato al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro (per un approfondimento sulla gestione “virtuale” v. infra par.6). La gestione virtuale del Trattamento di Fine Rapporto per i pubblici dipendenti comporta chiaramente l’impossibilità di ottenere anticipazioni, a differenza di quanto previsto invece per i lavoratori privati. Dunque è evidente che la disciplina delle anticipazioni di cui all’art. 2120 c.c. non è applicabile ai pubblici dipendenti. Si comprende allora che l’art. 2120 c.c. non viene trasposto automaticamente al settore pubblico. Se infatti da un lato, così come per i dipendenti privati, si applica ai dipendenti pubblici l’accantonamento del 6,91 per cento della retribuzione annua base di riferimento , d’altra parte ad essi non si applicano le disposizioni sul “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” data la natura solvibile del datore di lavoro. L’aliquota come anticipato è la medesima, ovvero 6,91 per cento, sia per dipendenti pubblici che privati ma per i primi non è dovuto il versamento dello 0,50 . Per le frazioni annue, la quota di accantonamento risulta proporzionalmente ridotta, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Cosicché il dipendente che cessa dal servizio dopo 15 giorni di lavoro ha diritto ad un TFR rapportato ad una mensilità. Si evince allora che il diritto al TFR non sorge se non si è svolta attività lavorativa continuativamente Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 6 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego nel mese per almeno 15 giorni, senza soluzione di continuità. Un regime analogo vige per i lavoratori a tempo determinato ai sensi del d.p.c.m. 20 dicembre 1999. Una ipotesi particolare riguarda il comparto scuola: qui infatti i contratti di lavoro inferiori a 15 giorni, anche se stipulati con istituti scolastici diversi, si sommano al fine del computo dei giorni necessari per avere diritto al TFR. Ciò però a condizione che non vi sia soluzione di continuità tra i vari contratti, dunque neanche un giorno feriale o festivo non coperto da contratto. Ai dipendenti pubblici spetta una rivalutazione del 75 per cento dell’inflazione cui si somma l’1,5 per cento in misura fissa , ed essa è calcolata dall’INPS. Sempre ai sensi del d.p.c.m. 20 dicembre 1999 nell’accantonamento annuale non vengono computate le quote destinate ai fondi pensione. Altro aspetto peculiare del TFR per i dipendenti pubblici è la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, determinata con l’accordo quadro 29 luglio 1999. In essa è compreso l’intero stipendio tabellare, l’intera indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, la tredicesima mensilità, altri emolumenti come l’assegno ad personam o la retribuzione dei dirigenti mentre nella retribuzione utile ai fini del TFR per i privati si deve far riferimento all’art. 2120 c.c. in base al quale “(…)Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del TFR, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese (…)”. Per i dipendenti pubblici anche il diritto al pagamento del TFR ha una disciplina parzialmente autonoma. Infatti il dipendente ha diritto al pagamento del TFR alla risoluzione del contratto solo se non ha sottoscritto un altro contratto, decorrente dal giorno successivo alla cessazione del primo, con un ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti presso l’INPS. Ciò sia se tale secondo contratto sia a tempo determinato che se tale contratto risulti a tempo indeterminato (per un approfondimento v. infra par. 7). Ci si chiede ora come si debba calcolare il TFR del dipendente pubblico. Per il calcolo del TFR al momento della cessazione della prestazione lavorativa bisogna distinguere tra “optanti” assunti ante e post 31 dicembre 2000. Per gli “optanti” in servizio al 31 dicembre 2000, bisogna sommare l’importo di TFR derivante dalla trasformazione del TFS spettante sino all’adesione, al TFR in misura intera relativo al periodo intercorrente tra la data di adesione e quella di decorrenza della contribuzione ed, infine, le quote residue di TFR che non vanno a previdenza complementare e maturate dall’adesione alla Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 7 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego cessazione. Al Fondo vengono conferiti gli accantonamenti di TFR nella misura prevista dalla contrattazione e che al momento non può superare il 2% della base utile TFR. Per gli “optanti” dal 1 gennaio 2001 invece quale prestazione finale viene conferito il TFR maturato dalla data di assunzione all’adesione, mentre al Fondo vengono conferiti gli accantonamenti di TFR, in misura intera, maturati dall’adesione alla cessazione del rapporto di lavoro. Più specificamente, per calcolare il TFR del dipendente pubblico che ha già maturato il diritto al TFS e vuole effettuare il passaggio al TFR (“optante” assunto ante 31 dicembre 2000) in primis si deve effettuare il calcolo del TFS maturato fino al momento dell’adesione e lo si deve trasformare in TFR. Tale TFR, in seguito, deve essere rivalutato annualmente dall’Inps del 75% del tasso di inflazione e dell’1,5% fisso. Invece la quota dell’accantonamento di TFR che matura dopo l’adesione viene destinata al fondo nella misura prevista dalla contrattazione (di norma pari al 2%) ed è versata - virtualmente - al fondo pensione. La quota di TFR restante, che non è indirizzata alla previdenza complementare (di norma pari al 4,91%), viene anch’essa rivalutata, ed è corrisposta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, unitamente all’importo di TFR derivante dalla trasformazione del TFS spettante sino all’adesione. Per incentivare l’adesione alla previdenza complementare è previsto che l’Inps accrediti ai dipendenti iscritti alle proprie gestioni del TFS un contributo pari all’1,5% della base contributiva utile del TFS. Si giunge ora ad analizzare le regole per il pagamento del TFS e del TFR. In particolare dal 2010 e con riferimento alle cessazioni dal servizio intervenute dal 31 maggio 2010, l’art. 12 del d.l. 78/2012 ha introdotto nuove modalità di pagamento. Ciò sia per le prestazioni di fine servizio comunque denominate sia per il TFR. In particolare se la prestazione dovuta ha un importo lordo massimo di 90.000 €, essa viene corrisposta in un’unica soluzione e nel rispetto della scadenza già prevista per la generalità dei casi. Nel caso in cui la prestazione superi l’importo lordo di 90.000 € ma sia inferiore a 150.000€, il pagamento del primo acconto avverrà nei modi sopra stabiliti, mentre la seconda rata verrà erogata dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento. Nel caso in cui la prestazione superi l’importo lordo di 150.000 €, i pagamenti dei primi due acconti nei avverranno nei modi sopra stabiliti, mentre la terza ed ultima rata verrà erogata dopo 24 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento Solo per coloro che matureranno il diritto alla pensione dopo il 2013, il ddl di stabilità 2014 ha introdotto una diversa modulazione delle rate. Infatti se la prestazione dovuta ha un importo lordo massimo di 50.000 € viene erogata in un’unica soluzione e seguendo la scadenza già prevista per la Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 8 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego generalità dei casi mentre ove la prestazione superi l’importo lordo di 50.000 € ma sia inferiore a 100.000 €, il pagamento del primo acconto avverrà nei modi sopra stabiliti, mentre la seconda rata verrà erogata dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento. Infine laddove la prestazione superi l’importo lordo di 100.000 €, i pagamenti dei primi due acconti avverranno nei modi sopra stabiliti, mentre la terza ed ultima rata verrà erogata dopo 24 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento. Per ciò che concerne le scadenze per il pagamento delle prestazioni di fine lavoro, l’art. 1, commi 22 e 23, del DL 138/2011, conv. dalla L. n.148/2011 ha introdotto nuove scadenze per il pagamento delle prestazioni di fine lavoro per coloro che hanno diritto alla pensione maturato dopo il 12 agosto 2011 . Per coloro che hanno invece diritto alla pensione maturato entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011 per il personale scolastico AFAM) rimangono i termini di 105 giorni per maturazione limiti di età o servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza , compreso il raggiungimento del termine finale dei contratti a tempo determinato e 6 mesi per la maturazione del diritto alla pensione anticipata. I nuovi termini per le cessazioni successive al 13 agosto 2011 sono: a)Termine breve, entro 105 giorni (15+90), in caso di inabilità e decesso; b)Termine di 6 mesi in caso di raggiungimento limiti di età e di servizio, cessazione servizio per termine contratto tempo determinato, cessazione servizio per anzianità massima contributiva maturata entro il 31/12/2011; c)Termine di 24 mesi per tutti gli altri casi di cessazione e, dunque, per dimissioni volontarie, recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego); d)Vi sono poi deroghe per vecchi termini: questi infatti valgono se entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale scolastico e Afam) 2011 si è maturato il diritto a pensione. Pertanto saranno di 105 giorni per maturazione dei limiti di età o servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento del termine finale dei contratti a tempo determinato; 6 mesi per maturazione del diritto alla pensione; Per chi cessa dal servizio dal 1° gennaio 2014 e matura dopo questa data il diritto a pensione a)Termine breve: entro 105 giorni (15+90) in caso di inabilità e decesso; b)Termine di 12 mesi in caso di raggiungimento limiti di età e di servizio, cessazione servizio per termine contratto tempo determinato, cessazione servizio per anzianità massima contributiva maturata entro il 31/12/2011 Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 9 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego c)Termine di 24 mesi in tutti gli altri casi di cessazione e, dunque, per dimissioni volontarie, recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego ) d) Vi sono poi (anche qui) le deroghe per vecchi termini . Nello specifico per chi ha diritto alla pensione maturato dopo il 12 agosto (31 dicembre per Scuola e Afam) 2011 ed entro il 31 dicembre 2014 il termine sarà di 105 giorni (15+90) in caso di inabilità e decesso; di 6 mesi per raggiungimento limiti di età e di servizio, cessazione servizio per termine contratto tempo determinato, cessazione servizio per anzianità massima contributiva maturata entro il 31/12/2011;di 24 mesi in tutti gli altri casi di cessazione e, dunque, per dimissioni volontarie, recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego ). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 10 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego 4 Il TFS Come si è accennato in precedenza il TFS dei pubblici dipendenti consisteva (e per alcuni soggetti, come si vedrà, ancor oggi consiste) in una indennità calcolata sull’ultima retribuzione percepita integralmente ed era disciplinato dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. All’interno del TFS si ricomprendono l’indennità di buona uscita, l’indennità premio di servizio ed il trattamento di quiescenza degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca. - Indennità di buona uscita (IBU): ex d.p.r. 1032 /1973 è erogata dall’INPDAP (ora INPS) ai dipendenti statali. Si ha diritto all’IBU alla cessazione dal servizio e dopo almeno un anno di iscrizione al fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato. Non è contemplata la possibilità di anticipazione di tale indennità, a differenza di quanto accade per il TFR. Viene finanziata con un contributo pari al 9.6 per cento della base contributiva di riferimento di cui il 7.10 per cento è a carico della amministrazione mentre il 2.50 per cento è a cario dell’iscritto. La base contributiva si compone dell’80 per cento dell’ultimo stipendio paga o retribuzione annui compresa la tredicesima mensilità. Tale indennità è soggetta a tassazione separata. - Indennità premio di servizio (IPS): ex l. 152/1968 è una somma di denaro corrisposta al lavoratore iscritto all’Inps Gestione ex Inpdap al momento della cessazione dal servizio. Hanno diritto all’IPS i dipendenti degli Enti locali, del Servizio sanitario nazionale e degli altri enti iscritti al fondo di previdenza ex Inadel, assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 che abbiano risolto, per qualsiasi causa, il loro rapporto di lavoro e quello previdenziale con almeno un anno ininterrotto di iscrizione all’Istituto. Per ciò che concerne il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova applicazione, invece, la disciplina del trattamento di fine rapporto (TFR). Il termine di prescrizione del diritto all’IPS (o alla sua riliquidazione o al suo aggiornamento nel tempo) è di cinque anni dal momento in cui è sorto il diritto, tanto per gli iscritti quanto per i loro superstiti. La prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto rivolto all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici dal quale possa rilevarsi l’intenzione di avvalersi del diritto stesso. Il finanziamento avviene con un contributo complessivo del 6.10 per cento della base contributiva di riferimento, di cui il 3.6 per cento a carico dell’ente e il 2.5 per cento è a carico dell’iscritto. L’ammontare della prestazione si calcola moltiplicando un quindicesimo dell’80% Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 11 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi di servizio, comprensiva della tredicesima mensilità, per il numero degli anni utili (legge 152 del 2 aprile 1968). Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella inferiore a sei mesi viene trascurata. Per anni utili si intendono i servizi resi con iscrizione al fondo di previdenza ex Inadel e quelli riscattati. Non è possibile ottenere una anticipazione di tale indennità. Essa è sottoposta a tassazione separata. - Trattamento di quiescenza degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca: è il trattamento attribuito di diritto al dipendente di ruolo collocato a riposo, comprendente la liquidazione e la pensione. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 12 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego 5 Il differente trattamento dei dipendenti pubblici non privatizzati Bisogna ora notare che la estensione (rectius adattamento) della disciplina inerente il TFR non coinvolge tutti i pubblici dipendenti. Tra di essi infatti vi è una ulteriore differenziazione: quella tra dipendenti pubblici privatizzati e non . Solo ai primi si estende la disciplina in esame, mentre per i secondi l’adeguamento della struttura contributiva e retributiva è demandata alla contrattazione collettiva nazionale, nell’ambito dei singoli comparti . In altri termini ai dipendenti pubblici non privatizzati non si estende la disciplina del capo I titolo II libro V del Codice Civile ed in particolare l’art. 2120 c.c.. Per essi invece si prevede la possibilità di creare forme di previdenza complementare attraverso apposite norme dei rispettivi ordinamenti o , in mancanza, attraverso accordi tra i dipendenti stessi promossi dalle rispettive associazioni (art.3 d.lgs. 252/2005 e 124/1993). Un trattamento ancora differente è previsto per magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori di Stato; personale militare e delle forze armate di polizia; personale della carriera diplomatica e prefettizia; professori e ricercatori universitari nonché personale degli enti le cui attività sono contemplate all’art.1 d.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 17/07/1947, n. 691, dalla l. n. 281 del 1985 e dalla l. n. 287 del 1990 . Per essi rimane al momento vigente il regime di TFS, indipendentemente dalla data di assunzione. Solo con successive specifiche regolamentazioni avrà luogo l’applicazione della disciplina TFR e l’adeguamento della struttura contributiva e retributiva, così come è accaduto per il personale contrattualizzato. Ciò è avvenuto ad esempio per le Forze armate e di polizia per le quali, in base al combinato disposto degli art. 26 comma 20, l. n. 48 del 1998 e art. 3 d.lgs. 252/2005, si sono aperte le procedure di concertazione al fine di estendere la disciplina del TFR e la previsione dei fondi pensione complementare in data 16 settembre 1999 culminate con il DPR 16 marzo 1999, n. 254 rubricato “ Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”. Per ciò che concerne i soggetti privatizzati, invece, sono già stati costituiti dei fondi di previdenza complementare (sui cui esiti nella prassi v. par. 8), ad esempio: Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 13 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego - Il Fondo pensione Espero. Esso è rivolto ai lavoratori del comparto Scuola (personale docente ed amministrativo - ATA), con contratto a tempo sia indeterminato che determinato (purché quest’ultimo di durata non inferiore a tre mesi), e alla dirigenza scolastica. Al Fondo Espero possono aderire anche i lavoratori della scuole private e della formazione professionale, laddove specifici accordi contrattuali contengano una previsione al riguardo. - Il Fondo pensione Laborfond. Esso è rivolto ai lavoratori privati e pubblici residenti nella Regione Trentino Alto Adige ed è in al lavoro dal 1999. Vi hanno aderito più di 38.000 lavoratori delle amministrazioni pubbliche locali. I contratti collettivi di comparto a livello locale hanno stabilito le modalità di adesione e la misura dei contributi. - Il Fondo pensione Fopadiva. Esso è rivolto ai lavoratori privati e pubblici residenti nella Regione Valle d’Aosta, ed è dunque, come il Laborfond un fondo a carattere territoriale. - Il Fondo Cessazione Servizio. Anche questo è un fondo pensione territoriale che associa i dipendenti della Regione Valle d’Aosta - Il Fondo Nazionale di Pensione Complementare nell’ambito delle Regioni e Autonomie Locali e Sevizio Sanitario Nazionale. Esso è rivolto al comparto regioni ed autonomie locali ed ai loro dirigenti ed al comparto della sanità. E’ nato con la sottoscrizione dell’accordo il 14 maggio 2007 concluso con l’approvazione del Governo e della Corte dei Conti. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 14 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego 6 La gestione virtuale del TFR nel pubblico impiego e le componenti del Fondo Pensione Come già accennato nel pubblico impiego la gestione del TFR è solo “virtuale”. Infatti l’INPS impiega i contributi versati dalle amministrazioni al fine di fronteggiare le uscite correnti del TFS, con un sistema di riscossione ed erogazione definito “a ripartizione”. Ne consegue che gli accantonamenti dei dipendenti pubblici vanno ad alimentare degli “accrediti figurativi”, ossia accrediti senza la creazione di un effettivo fondo monetario costituito da risorse materiali. Tale accrediti figurativi verranno liquidati solo alla cessazione dell’attività lavorativa . La ratio di tale peculiare meccanismo è da rinvenirsi nell’esigenza di coprire le uscite correnti di TFS che altrimenti non avrebbero sufficienti risorse per essere finanziate. Nel caso che maggiormente rileva ai fini della trattazione, ovvero quello dell’aderente del pubblico impiego che decide di avvalersi della previdenza complementare, si osserva che l’accredito figurativo dell’interessato al momento della cessazione dal servizio verrà trasferito al fondo pensione. Tale fondo verserà al beneficiario una prestazione complessiva costituita dal montante maturato a seguito degli accantonamenti e dalle somme ricevute dall’INPS (anche se nel tempo non erano state conservate risorse reali a tal fine). Dunque la posizione individuale del pubblico dipendente che si costituisce presso il Fondo è composta da due montanti : - “il montante presso il fondo” comprendente gli accantonamenti fatti tempo per tempo e che includono la contribuzione obbligatoria del dipendente, la contribuzione obbligatoria datoriale, la contribuzione volontaria aggiuntiva del dipendente, l’eventuale ‘bonus’ spettante per dodici mensilità a chi si iscrive nei prima due anni di vita del Fondo; in questo montante possono entrare a far parte anche le quote di TFR provenienti dall’Inps quando si smette di lavorare ma non si ha diritto al pensionamento; - “il montante figurativo presso l’INPS” corrispondente agli accantonamenti di TFR (in misura parziale o intera), all’eventuale accantonamento aggiuntivo calcolato sull’imponibile TFS spettante per coloro (iscritti INPDAP/INPS ai fini TFS) che aderendo esercitano il diritto all’opzione della trasformazione del TFS in TFR. Tali accantonamenti vengono conferiti al Fondo al momento della Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 15 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego cessazione del servizio purchè vi sia almeno un giorno di interruzione rispetto al servizio successivo. Inoltre si noti che mentre il montante presso il fondo si rivaluta in base ai rendimenti maturati dalle risorse investite , il montante figurativo presso l’INPS si rivaluta nella prima fase di vita del fondo, in base alla media dei rendimenti di un paniere di 13 fondi pensione individuati da un decreto del ministro dell’economia e delle finanze (del 2005); mentre una volta consolidata la struttura finanziaria del fondo pensione, si rivaluta con lo stesso tasso di rendimento del fondo. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 16 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego 7 Generalità dei fondi pensione per gli aderenti al pubblico impiego Nel paragrafo che precede si è iniziato a osservare il sistema fondi pensione per i pubblici dipendenti, ed in particolare come il TFR confluisce in essi e quali siano le voci che li vanno ad alimentare. Uno sguardo più ampio su tali fondi pensione per i pubblici dipendenti permette di considerare che essi sono caratterizzati, analogamente ai fondi del settore privato, dalla volontarietà della adesione, formalizzazione dell’accordo istitutivo, definizione dello statuto del regolamento e della scheda di adesione, elezione a criteri di partecipazione agli organi sociali e requisiti di accesso alle prestazioni. Come si è già visto nel settore pubblico, però, vi è un maggiore legame tra Fondi e TFR (la cui peculiare gestione virtuale si è già analizzata) e vi è anche un certo margine di discrezionalità, rispetto alla disciplina legale, attribuito alla contrattazione collettiva. L’art. 3 comma 2 d.lgs. n.124 del 1993 e l’art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 252 del 2005 rinvengono la fonte istitutiva dei fondi pensione per gli aderenti al pubblico impiego nei contratti collettivi di comparto di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 (per i dipendenti contrattualizzati) e nelle norme dei rispettivi ordinamenti o in mancanza negli accordi tra dipendenti stessi proposti dalle rispettive associazioni (per i dipendenti non contrattualizzati). La contrattazione collettiva si manifesta in due differenti livelli, quello nazionale e quello integrativo. Il primo disciplina la durata dei contratti collettivi nazionali integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra diversi livelli, mentre il secondo opera nei limiti fissati dal primo. Per la stipula dei contratti collettivi di comparto (ovvero dell’insieme di settori omogenei o affini della pubblica amministrazione) devono essere rispettati i meccanismi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e vi partecipano l’Aran, i comitati di settore e la Corte dei Conti. Il contratto collettivo è efficace dal momento di sottoscrizione e non da quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il fondo pensione per poter agire dovrà essere autorizzato dal COVIP e avere la forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell’art. 4 comma 4 d.lgs. n. 124 del 1993, dunque associazione riconosciuta o fondazione. Il fondo dovrà essere gestito mediante un sistema di capitalizzazione individuale e in regime di contribuzione definita ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo 29 luglio 1999. I Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 17 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego finanziamenti di ogni iscritto sono investiti secondo precisi limiti e criteri di investimento per costituire il c.d. montante individuale, composto dalle risorse investite e dai relativi rendimenti . Come noto, il fondo può essere finanziato mediante contributi del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR che, come visto, per i dipendenti pubblici può essere destinato ai fondi solo a partire dal 31 dicembre 2000 . Inoltre all’INPS confluiscono i finanziamenti ulteriori previsti dalla normativa e dagli interventi di settore che li ripartisce in base al criterio proporzionale mediante raccolta e versamento dei contributi ai fondi per conto delle amministrazioni statali (v. d.p.c.m. 20 dicembre 1999). L’art. 2 comma 502, l. 244/2007 ha però previsto il trasferimento dall’INPDAP (ora INPS) al datore di lavoro del compito di versare il contributo datoriale per il personale scolastico dipendente da amministrazioni statali a partire dal 2008. Per ciò che concerne la ripartizione delle contribuzioni tra lavoratore e datore di lavoro, essa è definita dai summenzionati contratti collettivi e accordi istitutivi. In tutti i casi la retribuzione utile a tal fine è la medesima utile ai fini del TFR (v. supra par. 3) o una quota più ristretta se così determinato in sede di contrattazione. Per ciò che riguarda il conferimento del TFR si rimanda al paragrafo precedente. In definitiva si avrà una contribuzione costituita dagli apporti del lavoratore e del datore di lavoro il cui ammontare viene definito in sede contrattuale e una contribuzione costituita dalla quota di TFR e dalla quota dell’1,5 per cento della vigente aliquota contributiva relativa al TFS. E mentre la prima di tali contribuzioni ha un sistema di rendimento basato sull’impiego dei fondi sui mercati finanziari, la seconda tipologia di contribuzione (ovvero il TFR), in quanto virtuale, non potrà essere investita e pertanto si è definito un rendimento virtuale in base alla media dei rendimenti netti ottenuti da un paniere di fondi sul mercato definito in base al d.m. 23 dicembre 2005. Si rilevi, infine, che l’introduzione dei fondi pensione per i dipendenti pubblici è stata accompagnata da incentivi da parte dello Stato di cui all’art. 2 comma 3-sexies del d.p.c.m.. In particolare per coloro che si iscrivono nel primo anno di operatività del fondo è prevista una contribuzione aggiuntiva da parte del datore di lavoro erogabile per dodici mesi e il cui importo non può superare la misura del contributo ordinario del datore stesso. Per i dipendenti che invece aderiscono al fondo durante il secondo anno di operatività le fonti istitutive possono prevedere una contribuzione aggiuntiva che non può superare in ogni caso il 50 per cento del contributo ordinario a carico del datore di lavoro e sempre per un termine non superiore ai dodici mesi. L’utilizzo di queste risorse per incentivare le adesioni in fase di avvio deve avvenire nel rispetto della dotazione Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 18 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego finanziaria complessiva stabilita dalla legge finanziaria nonché dei limiti di riparto definiti secondo le modalità di cui al d.p.c.m.. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 19 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego 8 I trasferimenti di posizione e riscatto La circolare INPDAP numero 14 del 2011 riguarda i conferimenti e i trasferimenti di posizione virtuale in caso di continuità di iscrizione ai fini TFS/TFR. Essa disciplina nello specifico i casi in cui il pubblico dipendente voglia chiudere la posizione di previdenza complementare presso il fondo pensione senza interruzione del rapporto previdenziale ai fini TFS e TFR. a) Nel caso in cui la chiusura sia volta al trasferimento ad altro fondo negoziale di dipendenti pubblici si noti, in primis, che il montante virtuale del Fondo di origine deve essere convertito al valore della quota del Fondo di destinazione. Si prevede inoltre che gli accantonamenti e le rivalutazioni continuano presso il Fondo di destinazione secondo le sue regole. Infine si sottolinea che si deve effettuare il conferimento al Fondo di destinazione quando vi è cessazione del rapporto di lavoro con soluzione di continuità con successivi periodi di iscrizione ai fini TFS e TFR. b) Nel caso in cui la chiusura sia volta al trasferimento ad una forma pensionistica individuale (Fondo aperto o Pip) cessano innanzitutto gli accantonamenti delle quote figurative di TFR (e di TFS, per gli optanti) sulla posizione virtuale maturata in relazione all’adesione al Fondo negoziale di origine. In secondo luogo il montante figurativo maturato presso il Fondo di origine, se espresso con valori quota del fondo stesso, deve essere convertito al valore quota del paniere dei fondi pensione e continuerà ad essere solo rivalutato in base ai rendimenti del paniere. Infine si noti che si deve effettuare il conferimento alla forma pensionistica individuale alla cessazione del rapporto di lavoro con soluzione di continuità con successivi periodi di iscrizione ai fini TFS e TFR. In costanza di rapporto di lavoro dopo un periodo minimo di partecipazione al fondo di provenienza di cinque anni di vita del fondo e, successivamente, dopo tre anni. Il trasferimento riguarda in definitiva il montante accumulato presso il fondo cui potrà poi aggiungersi quello contabilizzato e rivalutato dall’INPS solo alla cessazione del rapporto di lavoro non seguito immediatamente da un successivo rapporto di lavoro. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 20 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego c) Nel caso in cui la chiusura sia volta al riscatto della posizione a causa della perdita dei requisiti di partecipazione, cessano gli accantonamenti delle quote figurative di TFR (e di TFS, per gli optanti) sulla posizione virtuale maturata in relazione all’adesione al Fondo negoziale di orgine. Il montante figurativo maturato presso il Fondo di origine, se espresso con i valori quota del fondo stesso deve essere convertito al valore quota del paniere dei fondi pensione. Successivamente il montante figurativo continuerà ad essere solo rivalutato in base ai rendimenti del paniere. Deve poi essere effettuato il conferimento al Fondo di origine alla cessazione del rapporto di lavoro con soluzione di continuità con successivi periodi di iscrizione ai fini TFS e TFR. Il Fondo provvede alla riliquidazione del riscatto dopo il conferimento. Nel caso in cui l’aderente alla forma pensionistica contrattuale deceda, il riscatto può essere richiesto dal coniuge, dai figli o , se a carico, dai genitori. Nel caso di decesso e mancato riscatto da parte dei soggetti suddetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione, ex art. 10 commi 3-ter e quater d.p.c.m. 20/12/1999. d) Nel caso di accesso alla pensione complementare di vecchiaia in costanza di rapporto di lavoro cessano gli accantonamenti delle quote figurative di TFR (e di TFS, per gli optanti) sulla posizione virtuale maturata in relazione all’adesione al Fondo negoziale ed il montante figurativo continua ad essere rivalutato in base ai rendimenti del fondo stesso. Deve effettuarsi il conferimento al Fondo alla cessazione del rapporto di lavoro con soluzione di continuità con successivi periodi di iscrizione ai fini TFS e TFR. Il Fondo provvede inoltre ad una riliquidazione della prestazione dopo il conferimento. Ciò detto, risulta chiaro che le anticipazioni, i riscatti ed i trasferimenti non possono concernere la parte di posizione individuale gestita dall’INPS e derivante dagli accantonamenti figurativi. Questa, infatti, conserva la propria natura fino all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con soluzione di continuità. Solo in tal momento il montante viene trasformato in reale e conferito dall’INPS al fondo pensione di appartenenza del lavoratore. Pertanto le anticipazioni, i riscatti ed i trasferimenti non possono che riferirsi unicamente alla parte “reale” della posizione individuale, ossia quella costituita dai contributi effettivamente versati e da questo gestiti . Infine si noti che il termine entro cui la forma pensionistica ha l’obbligo di completare gli adempimenti è di sei mesi dall’esercizio della facoltà di riscatto o trasferimento. Il conferimento avviene di regola il quarto mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro purchè vi siano tutti i dati e le informazioni che necessitano. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 21 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego Nel caso particolare in cui i dipendenti pubblici iscritti ai fondi siano dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e di altri enti per i quali non è prevista l’iscrizione all’INPDAP/INPS ai fini del TFR, il trasferimento del montante è a carico degli altri datori di lavoro. Per consentire all’istituto di procedere ai conferimenti in modo corretto, le amministrazioni e gli enti iscritti, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente iscritto a un fondo pensione complementare, devono darne comunicazione attraverso la denuncia mensile analitica (DMA) che è trasmessa mensilmente per via telematica all’INPS (così l. 326/2004 art. 44 comma 9). Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 22 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego 9 I fondi pensione per i pubblici dipendenti al vaglio della prassi Si è già accennato, nei paragrafi che precedono, alla nascita di alcuni fondi pensione per i dipendenti pubblici. Si vuole ora fare il punto sul loro funzionamento al vaglio della prassi. Il primo fondo di cui ci si occupa è ESPERO. Come già visto, trattasi del fondo nazionale per i lavoratori del comparto “Scuola”. ESPERO è operativo dal primo gennaio 2005 ed il 14 dicembre 2006 sono stati eletti i delegati dell’assemblea mentre il 26 aprile 2007 si è insediato il primo C.d.A. eletto dall’assemblea. Già alla fine del 2012 le adesioni avevano superato la quota 98.000. ESPERO inizialmente si configura come un fondo monocomparto ma ad oggi esso è stato ampliato in due comparti. Il primo comparto , noto come comparto “garanzia”, è destinato a raccogliere anche i flussi di TFR conferiti tacitamente da parte dei dipendenti privati, e l’altro comparto, noto come “crescita”, è caratterizzato da un profilo di rischio medio basso. L’adesione è consentita ai dipendenti a tempo indeterminato (anche part-time) ed ai dipendenti a tempo determinato (con rapporto di almeno 3 mesi, anche part-time) e per essi la contribuzione è dovuta a decorrere dal terzo mese successivo all’adesione. E’ inoltre consentita l’adesione ai dipendenti di Organizzazioni Sindacali firmatarie dell’accordo e, in un successivo momento ed a determinate condizioni, anche per i dipendenti di scuole private – parificate –paritarie – legalmente riconosciute – enti formazione professionale Si è già visto che vi è un altro fondo configurato per i dipendenti pubblici: PERSEO. PERSEO nasce il 21/12/2010 e riguarda un bacino di potenziali aderenti di circa 1.300.000 lavoratori, suddivisi in circa 700.000 per la Sanità ed in circa 540.000 per Regioni ed Autonomie locali, ivi comprese le Camere di Commercio presenti sul territorio nazionale. Il 23 dicembre 2010 PERSEO è stato costituito con atto pubblico presso il notaio e già a fine 2011 è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio da parte di Covip. Nel mese di aprile 2012 poi PERSEO ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio da parte della Covip e la piena operatività è attiva dal 15 settembre 2012 Gli accordi che consentono l’adesione a tale fondo anche al personale medico e dirigente del servizio sanitario nazionale sono stati sottoscritti in data 5 marzo 2008. Per le categorie di Segretari Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 23 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego comunali e Dirigenti sanitari infatto si era in un primo momento determinato che potessero scegliere anche di non aderire sin da subito al Fondo. L’adesione a questo fondo è consentita a dipendenti a tempo indeterminato (anche part-time) ed ai dipendenti a tempo determinato (anche part-time) ed ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi; possono essere destinatari delle prestazioni del fondo anche i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’ accordo istitutivo del Fondo. Ad oggi la quota di iscrizione( trattasi di una-tantum di 2,75 €) è a carico sia del datore di lavoro che dell’aderente mentre la quota associativa annua, è a valere sulla contribuzione, determinata annualmente dal C.D.A.; La contribuzione è data dalla trattenuta mensile dalla busta paga pari all’1% sull’imponibile TFR ed ulteriore 1% a carico datore lavoro; Per ciò che concerne gli accantonamenti la cui fonte è il TFR bisogna osservare come essi siano composti da una quota di TFR, ovvero dall’intero TFR a seconda che si tratti di dipendente cosiddetto ‘optante’ già in servizio al 31/12/2000 o di dipendente a tempo indeterminato in TFR assunto dopo il 31/12/2000 o a tempo determinato con contratto in corso al 30/5/2000 o successivo; la quota aggiuntiva (dell’1,5% sulla retribuzione di riferimento del TFS) vale per i soli dipendenti pubblici iscritti all’Inps ai fini della gestione Tfs/Tfr. Inoltre il lavoratore può versare un’aliquota di contribuzione aggiuntiva a proprio carico rispetto a quella definita dalle fonti istitutive, secondo gli scaglioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I principali destinatari del fondo sono il Personale dirigente e non dirigente del comparto Regioni, il personale dirigente e non dirigente comparto Autonomie locali, il personale non dirigente comparto Sanità, personale appartenente alle aree dirigenziali sanitarie III area (amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale) e IV area (medica e veterinaria), i segretari comunali e provinciali, il personale dipendente di organizzazioni regionali ed interregionali, nonché ANCI, CINSEDO, UNIONCAMERE, i dipendenti di case di cura private, di strutture ospedaliere gestite da enti religiosi, di imprese private eroganti servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi, i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo. Un ulteriore fondo pensione per i pubblici dipendenti è il fondo SIRIO. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 24 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego L’accordo istitutivo è stato sottoscritto il 1° ottobre 2007 e nasce con l’idea di accogliere dipendenti pubblici ripartiti tra i Ministeri, la Presidenza del Consiglio, gli Enti Pubblici non Economici, l’Enac ed il Cnel. Ad oggi possono aderirvi, previa stipula di specifico accordo, anche il personale di Università e Ricerca, Agenzia del Demanio, Agenzie Fiscali, Coni e Federazioni sportive. SIRIO ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio da parte della Covip ad aprile 2012 ed è operativo da ottobre 2012. Come si accennava è stata prevista l’adesione del personale dipendente, nonché del personale dirigente, del comparto Università (sono esclusi i docenti ed i ricercatori universitari) , ciò attraverso specifici accordi successivamente formalizzati con atto integrativo del 4/10/2012 di accordo per l’adesione. A tali adesioni sono seguite quelle del personale dipendente del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e sperimentazione (l’accordo è stato formalizzato con atto integrativo in data 4/10/2012), del personale dipendente, nonché del personale dirigente, del comparto Agenzie Fiscali (l’accordo è stato formalizzato con atto integrativo in data 4/10/2012). Ad oggi il bacino dei potenziali aderenti al fondo SIRIO è di circa 390.000 unità. L’adesione a questo fondo è consentita a dipendenti a tempo indeterminato (anche part-time) ed ai dipendenti a tempo determinato (anche part-time) ed ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi; possono essere destinatari delle prestazioni del fondo anche i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’ accordo istitutivo del Fondo. Interessanti e peculiari sono poi le caratteristiche del fondo pensione per pubblici dipendenti LABORFOND, caratterizzato come visto in precedenza, dalla territorialità. Si tratta di un Fondo multicomparto che si rivolge ai lavoratori residenti nel Trentino Alto Adige. A fine 2012 contava 113.000 adesioni di cui oltre 45.000 provenienti dalle amministrazioni pubbliche locali. Ha iniziato ad operare nel 2000 e dal 2008 la sua gestione finanziaria è passata da monocomparto a multicomparto, ed ad oggi comprende le linee d’investimento: “bilanciata”, “garantita”, “prudente-etica” e “dinamica”. Anche qui l’adesione a questo fondo è consentita a dipendenti a tempo indeterminato (anche part-time) ed ai dipendenti a tempo determinato (anche part-time) ed ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi; possono essere destinatari delle prestazioni del fondo anche i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’ accordo istitutivo del Fondo. La contribuzione degli aderenti è ad oggi dovuta a decorrere dal mese successivo all’acquisizione della domanda da parte del Fondo. Però per alcuni aderenti è stato possibile il versamento di contribuzione arretrata. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 25 di 26 Università Telematica Pegaso Previdenza complementare e pubblico impiego Un altro fondo territoriale multicomparto è FOPADIVA. Esso è rivolto ai lavoratori residenti nella Valle d’Aosta. Contava già nel 2012 più di 6.000 aderenti dei quali oltre 4.600 sono dipendenti di amministrazioni pubbliche locali. A partire dal 2003 FOPADIVA è stato autorizzato all’esercizio dell’attività. La sua gestione finanziaria prevede tre linee d’investimento: “prudente”, “garantita” e “dinamica”. Anche qui l’adesione a questo fondo è consentita a dipendenti a tempo indeterminato (anche part-time) ed ai dipendenti a tempo determinato (anche part-time) ed ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi; possono essere destinatari delle prestazioni del fondo anche i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’ accordo istitutivo del Fondo. Infine si sottolinea come, per i dipendenti pubblici che decidono di aderire ad un fondo pensione, l’esposizione al rischio derivante da un sistema di prestazioni variabili è mitigato dalla presenza di un tasso di rendimento definito ex lege per la parte corrispondente al TFR e alla quota dell’1,5 per cento. In altri termini il TFR che viene investito in previdenza complementare viene gestito dall’INPS che lo rivaluta in base ad un tasso predeterminato, una media dei rendimenti, e dunque in caso di singoli rendimenti negativi non si compromette il rendimento positivo globale del TFR. Ciò mitiga dunque l’incertezza del rendimento degli investimenti che di regola è, invece, ancorato all’abilità del fondo e all’andamento dei mercati finanziari. Altro elemento che rende appetibili i fondi pensione per i pubblici dipendenti è dato dal fatto che non si perde quanto accumulato fino al momento dell’adesione, e che vi è la presenza di una quota aggiuntiva di contribuzione prevista a carico del datore di lavoro nonchè l’eventuale contributo aggiuntivo previsto dal d.p.c.m. 2 marzo 2001, oltre ai già visti incentivi fiscali. Infine i controlli sulla corretta gestione dei contributi sono molto stringenti ed affidati a COVIP, CONSOB, Banca d’Italia e ISVAP. D’altra parte se si opta per mantenere il TFR, e dunque non investire in previdenza complementare, il rischio viene pressoché eliminato dato che il TFR è legato al solo tasso di inflazione. Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 26 di 26