la normativa sul turismo ud 1

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la normativa sul turismo ud 1
LA NORMATIVA SUL TURISMO
UNA PREMESSA IMPORTANTE
In futuro il turismo sarà oggetto di leggi specifiche regionali; tuttavia le norme ora vigenti
sono in trasformazione. Sono presenti tre provvedimenti normativi principali:
La Legge n. 217 del 17 maggio 1983 denominata Legge Quadro regola il turismo e
gli interventi per il potenziamento e la riqualificazione dell’offerta turistica;
La Legge n. 135 del 29 marzo 2001, denominata Riforma della legislazione naturale
del turismo, che presenta tutti gli aspetti di una Legge Quadro;
L’articolo 117 della Costituzione, che assegna la materia del turismo alla
competenza legislativa delle regioni.
In genere una nuova legge abroga quella precedente relativa alla stessa materia. In realtà, ciò
non è avvenuto, in quanto non è stata disapplicata la legge costituzionale n 217.
LA LEGGE QUADRO 217/83
è costituita da vari articoli:
·
Art. 1 regola i rapporti tra Stato e Regioni;
·
Art. 4 individua gli organi tecnico-operativi;
·
Art. 5 determina le strutture turistiche;
·
Art. 6, 7 e 8 definisce le strutture ricettive e le regole per la classificazione;
·
Art. 9 stabilisce le agenzie di viaggi e turismo;
·
Art. 11 istituisce le figure professionali del settore.
Gli organi tecnico-operativi
Ci sono differenti organi tecnico operativi:
A.P.T. (Aziende di Promozione Turistica): sono enti pubblici autonomi, il cui numero varia in
base alle regioni. Hanno lo scopo di :
Creare e diffondere materiale illustrativo;
Fornire assistenza tecnica agli enti locali;
Promuovere manifestazioni turistiche;
Raccogliere ed elaborare dati statistici;
Valutare e classificare le strutture ricettive.
I.A.T (informazione e accoglienza turistica): svolgono la funzione di informare ed accogliere il
turista. Sono enti istituiti dall’A.P.T.
PRO LOCO: strutture private che promuovono zone turistiche organizzando eventi,
manifestazioni nella tutela delle tradizioni e del patrimonio socio- storico e artistico.
Le imprese turistiche
Le imprese turistiche gestiscono attività di ricezione turistica e annessi servizi.
Le strutture ricettive
Sono strutture che ospitano i clienti e quindi strutture alberghiere, paralberghiere ed
extralberghiere definite dall’articolo 6.
La classificazione delle strutture ricettive
L’articolo 7 fornisce i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, mentre la Legge
Quadro stabilisce i requisiti minimi per l’acquisizione della prima stella. I fattori necessari sono:
Capacità ricettiva non inferiore a 7 stanze;
Un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ogni camera;
Almeno un servizio igienico ogni 10 posti letto;
Un locale a uso comune;
Impianti tecnologici e numero di personale adeguato e qualificato in relazione al
funzionamento della struttura.
Le varie categorie presentano dei requisiti indispensabili forniti dalle regioni; ciò ha portato ad
avere classificazioni diverse sullo stesso territorio nazionale. Per ovviare a questo problema le
Regioni hanno stabilito dei requisiti minimi obbligatori per ogni categoria. Gli alberghi
denominati “Lusso”, invece, devono presentare standard tipici internazionali.
Le attività professionali
La legge riconosce le seguenti figure professionali:
Guida turistica: mostra le peculiarità della zona accompagnando e fornendo
informazioni a singoli o gruppi di persone.
Interprete turistico: assiste gli ospiti stranieri.
Accompagnatore turistico: accompagna i turisti durante il viaggio garantendo che
riceva l’assistenza adeguata e fornendo informazioni turistiche.
Organizzatore di congressi: si occupa dell’organizzazione di meeting e
congressi...
Istruttore nautico:insegna attività nautiche e l’ attività del nuoto.
Maestro di sci: insegna la pratica dello sci.
Guida alpina: insegna tecniche alpiniche e accompagna i turisti in escursioni.
Portatore alpino o aspirante guida alpina: accompagna i turisti in escursioni con
un grado massimo di difficoltà 3.
Guida speleologica: accompagna e illustra grotte e cavità naturali.
Animatore turistico: promuove diverse attività ludiche, sportive, culturali per
impegnare il tempo libero dei turisti.
LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA LEGGE 135/01
E’ costituita da 12 articoli che stabiliscono i principi fondamentali del turismo. Inoltre, stabilisce
che le Regioni e gli enti locali abbiano maggiore autonomia sotto il coordinamento dello stato. I
vari articoli stabiliscono:
Art. 3 una nuova organizzazione pubblica del turismo;
Art. 4 l’introduzione della carta dei diritti del turista;
Art. 7 nuova definizione di imprese turistiche.
L’organizzazione pubblica del turismo
Il ministero delle attività del turismo è l’organo centrale del turismo. La Legge designa sistemi
turistici locali, costituiti da enti che cooperano per migliorare l’offerta turistica, e la Conferenza
Nazionale che fornisce informazioni e aggiornamenti delle linee guida del turismo.
La carta dei diritti del turista
Elaborata dal ministero delle attività produttive in quattro lingue, stabilisce diritti e doveri del
turista in relazione alle norme vigenti e alla tutela del patrimonio artistico, culturale e naturale
nazionale.
La nuova definizione di “impresa turistica”
Le imprese turistiche esercitano attività economiche organizzate per la produzione la
commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi facenti parte dei
sistemi turistici locali concorrenti alla formazione dell’offerta turistica. Le Regioni forniscono
l’autorizzazione alle imprese turistiche.
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
Le Regioni hanno il potere di emanare norme legislative sulla materia turistica concordi ai principi
statali,grazie alla riforma del 18 ottobre 2001. Nonostante questo, le Leggi Quadro continuano ad
essere il punto di riferimento perché le Regioni devono ancora dotarsi di normativa.