76.01 Bj Cascami e rottami di allu
Transcript
76.01 Bj Cascami e rottami di allu
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 30. 4 . 64 N. della Tariffa do 1105/64 Contingenti in tonnellate Prodotti ganale co mune Germania ( R.f .) I ex 26.03 Ceneri e residui di rame e ex 74.01 Cascami e rottami di rame delle sue leghe Benelux Francia Italia 3.500 1.500 2.500 250 4.000 2.000 500 3.000 3.000 1.000 I 5.250 II 2.750 1.800 100 100 100 100 100 100 100 100 e delle sue leghe : — provenienti dalla demo lizione di navi con na zionalità di un paese terzo o dalla lavorazio ne di munizioni vendu te dalle forze armate dei paesi terzi — altri 76.01 Bj Cascami e rottami di allu-; | minio 78.01 B Cascami e rottami di piom- 1 bo ! I = Primo semestre 1964 . II = Secondo semestre 1964 . La Commissione raccomanda inoltre agli Stati membri di utilizzare negli scambi reciproci dei pro dotti sopra indicati, il certificato di controllo della destinazione conforme al modello e seguendo la procedura di utilizzazione stabilita nel quadro della Le misure che sono oggetto della presente raccomandazione avranno vigore fino al 31 dicem bre 1964, salvo revisione in casi eccezionali e su richiesta degli Stati membri o della Commissione. sua raccomandazione del 1° marzo 1962 . La Commissione raccomanda altresì agli altri Stati membri di prestarsi reciprocamente tuitita l'assistenza amministrativa necessaria, in particolare per quanto riguarda gli scambi d'informazione, al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di controllo applicato. Bruxelles, 7 aprile 1964. Per la Commissione Il Presidente Walter HALLSTEIN RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 1964 rivolta agli Stati membri ai sensi degli articoli 155 e 115 in merito al regime di esportazione da applicare nei confronti dei paesi terzi per alcuni tipi di pelli gregge (64/264/ CEE) In data 20 dicembre 1961 , la Commissione aveva raccomandato agli Stati membri di non autorizzare la riesportazione verso paesi terzi di taluni tipi di pelli gregge impor tate da altri Stati membri (x). In data 31 luglio 1963, essa ha raccomandato di prorogare l'applicazione di tali misure fino al 31 dicembre 1963 (2). La Commissione ha recentemente esaminato la situazione del settore delle pelli gregge, con il concorso degli esperti degli Stati Stati membri ; in tale occasione, è stata riconosciuta l'opportunità di prorogare ulteriormente l'applicazione delle misure di cui trattasi fino al 31 dicembre 1964 . (*) GU n. 5 del 20. 1 . 1962, pag. 108/62, e n. 10 del 10. 2. 1962, pag. 167/62 (errata corrige). (2) GU n. 129 del 23. 8. 1963, pag. 2292/63. 1106/64 GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE 30. 4. 64 Per tali motivi, ed ai sensi dell articolo 155 e dell'articolo 115, primo comma, prima frase, la Commissione — tenuto conto delle proposte formulate dagli esperti governativi — raccomanda agli Stati membri di non autorizzare, fino al 31 dicem bre 1964, la riesportazione, verso paesi terzi diversi da quelli elencati nella colonna 4 qui appresso riprodotta, dei seguenti prodotti, qualora essi siano originari degli Stati membri menzionati della colonna 3, e siano stati importati direttamente o in provenienza dagli altri Stati membri : N. della Tariffa Prodotti doganale co Paesi di origine Paesi ai quali è limitata la riesporta zione mune 1 ex 41.01 3 Pelli pesanti gregge di bovini e loro parti, eccetto le carcasse (fianchi, collo Germania (Ri.) C.E.E. Francia O.C.S.E. Germania (R.f.) C.E.E. C.E.E. C.E.E. e testa) (a) ex 41.01 Pelli leggere gregge di bovini e loro parti, eccetto le carcasse (b) (c) Francia Italia ex 41.01 Pelli gregge di vitelli e cavalli (d) Germania (R.f.) Francia C.E.E. C.E.E. C.E.E. Benelux ex 41.01 ex 41.01 ex 43.01 4 2 Pelli gregge di capre e montoni Pelli gregge di agnelli e capretti Pelli gregge di conigli Italia C.E.E. Francia C.E.E. Italia C.E.E. Francia Italia C.E.E. C.E.E. Italia C.E.E. (a) Vengono considerate pelli pesanti le pelli intere del peso di oltre 33 kg per i tori, di oltre 34,5 kg per i buoi e di oltre 28,5 kg per le vacche . (b) Vengono considerate pelli leggere le pelli intere del peso massimo di 33 kg per i tori, di 34,5 kg per i buoi e di 28,5 kg per vacche . ( c) Le pelli leggere gregge di bpvini di origine italiana, del peso di 12—20 kg, e del peso di 30—33 kg per i tori e di 30—34,5 kg per i buoi , possono essere riesportate verso i paesi terzi . (d) Le pelli gregge di cavalli di origine italiana possono essere riesportate verso i paesi terzi . Le parti posteriori delle pelli di cavalli possono essere riesportate verso i paesi dell'O.C.S.E. purché provengano da pelli di origine francese, la cui parte anteriore sia stata lavorata dall'industria dello Stato membro che autorizza la riesport^zione . La Commissione raccomanda inoltre agli Stati membri di prendere in considera zione, nei limiti dei loro poteri, la possibilità di autorizzare la riesportazione verso paesi terzi, da parte degli altri Stati membri, delle pelli cui si riferisce la limitazione di riesportazione qualora nei contingenti di esportazione delle pelli stesse, aperti dagli Stati membri nei confronti dei paesi terzi, vi siano disponibilità . Bruxelles, 7 aprile 1964. Per la Commissione Il Presidente Walter HALLSTEIN