76.01 Bj Cascami e rottami di allu

Transcript

76.01 Bj Cascami e rottami di allu
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
30. 4 . 64
N. della
Tariffa do­
1105/64
Contingenti in tonnellate
Prodotti
ganale co­
mune
Germania ( R.f .) I
ex 26.03
Ceneri e residui di rame e
ex 74.01
Cascami e rottami di rame
delle sue leghe
Benelux
Francia
Italia
3.500
1.500
2.500
250
4.000
2.000
500
3.000
3.000
1.000
I 5.250
II 2.750
1.800
100
100
100
100
100
100
100
100
e delle sue leghe :
— provenienti dalla demo­
lizione di navi con na­
zionalità di un paese
terzo o dalla lavorazio­
ne di munizioni vendu­
te dalle forze armate
dei paesi terzi
— altri
76.01 Bj Cascami e rottami di allu-;
| minio
78.01 B Cascami e rottami di piom- 1
bo
!
I = Primo semestre 1964 .
II = Secondo semestre 1964 .
La Commissione raccomanda inoltre agli Stati
membri di utilizzare negli scambi reciproci dei pro­
dotti sopra indicati, il certificato di controllo della
destinazione conforme al modello e seguendo la
procedura di utilizzazione stabilita nel quadro della
Le misure che sono oggetto della presente
raccomandazione avranno vigore fino al 31 dicem­
bre 1964, salvo revisione in casi eccezionali e su
richiesta degli Stati membri o della Commissione.
sua raccomandazione del 1° marzo 1962 .
La Commissione raccomanda altresì agli altri
Stati membri di prestarsi reciprocamente tuitita
l'assistenza amministrativa necessaria, in particolare
per quanto riguarda gli scambi d'informazione, al
fine di garantire il buon funzionamento del sistema
di controllo applicato.
Bruxelles, 7 aprile 1964.
Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN
RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 1964
rivolta agli Stati membri ai sensi degli articoli 155 e 115 in merito al
regime di esportazione da applicare nei confronti dei paesi terzi per
alcuni tipi di pelli gregge
(64/264/ CEE)
In data 20 dicembre 1961 , la Commissione aveva raccomandato agli Stati membri
di non autorizzare la riesportazione verso paesi terzi di taluni tipi di pelli gregge impor­
tate da altri Stati membri (x). In data 31 luglio 1963, essa ha raccomandato di prorogare
l'applicazione di tali misure fino al 31 dicembre 1963 (2).
La Commissione ha recentemente esaminato la situazione del settore delle pelli
gregge, con il concorso degli esperti degli Stati Stati membri ; in tale occasione, è stata
riconosciuta l'opportunità di prorogare ulteriormente l'applicazione delle misure di
cui trattasi fino al 31 dicembre 1964 .
(*) GU n. 5 del 20. 1 . 1962, pag. 108/62, e n. 10 del 10. 2. 1962, pag. 167/62 (errata corrige).
(2) GU n. 129 del 23. 8. 1963, pag. 2292/63.
1106/64
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
30. 4. 64
Per tali motivi, ed ai sensi dell articolo 155 e dell'articolo 115, primo comma,
prima frase, la Commissione — tenuto conto delle proposte formulate dagli esperti
governativi — raccomanda agli Stati membri di non autorizzare, fino al 31 dicem­
bre 1964, la riesportazione, verso paesi terzi diversi da quelli elencati nella colonna 4
qui appresso riprodotta, dei seguenti prodotti, qualora essi siano originari degli Stati
membri menzionati della colonna 3, e siano stati importati direttamente o in provenienza
dagli altri Stati membri :
N. della Tariffa
Prodotti
doganale co­
Paesi di origine
Paesi ai quali è
limitata la riesporta­
zione
mune
1
ex 41.01
3
Pelli pesanti gregge di bovini e loro
parti, eccetto le carcasse (fianchi, collo
Germania (Ri.)
C.E.E.
Francia
O.C.S.E.
Germania (R.f.)
C.E.E.
C.E.E.
C.E.E.
e testa) (a)
ex 41.01
Pelli leggere gregge di bovini e loro
parti, eccetto le carcasse (b) (c)
Francia
Italia
ex 41.01
Pelli gregge di vitelli e cavalli (d)
Germania (R.f.)
Francia
C.E.E.
C.E.E.
C.E.E.
Benelux
ex 41.01
ex 41.01
ex 43.01
4
2
Pelli gregge di capre e montoni
Pelli gregge di agnelli e capretti
Pelli gregge di conigli
Italia
C.E.E.
Francia
C.E.E.
Italia
C.E.E.
Francia
Italia
C.E.E.
C.E.E.
Italia
C.E.E.
(a) Vengono considerate pelli pesanti le pelli intere del peso di oltre 33 kg per i tori, di oltre 34,5 kg per i
buoi e di oltre 28,5 kg per le vacche .
(b) Vengono considerate pelli leggere le pelli intere del peso massimo di 33 kg per i tori, di 34,5 kg per i
buoi e di 28,5 kg per vacche .
( c) Le pelli leggere gregge di bpvini di origine italiana, del peso di 12—20 kg, e del peso di 30—33 kg per i
tori e di 30—34,5 kg per i buoi , possono essere riesportate verso i paesi terzi .
(d) Le pelli gregge di cavalli di origine italiana possono essere riesportate verso i paesi terzi . Le parti
posteriori delle pelli di cavalli possono essere riesportate verso i paesi dell'O.C.S.E. purché provengano da
pelli di origine francese, la cui parte anteriore sia stata lavorata dall'industria dello Stato membro che
autorizza la riesport^zione .
La Commissione raccomanda inoltre agli Stati membri di prendere in considera­
zione, nei limiti dei loro poteri, la possibilità di autorizzare la riesportazione verso
paesi terzi, da parte degli altri Stati membri, delle pelli cui si riferisce la limitazione di
riesportazione qualora nei contingenti di esportazione delle pelli stesse, aperti dagli Stati
membri nei confronti dei paesi terzi, vi siano disponibilità .
Bruxelles, 7 aprile 1964.
Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN