The Medical record is the who, what, why, when
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The Medical record is the who, what, why, when
Agenda “VECCHIE E NUOVE COMPETENZE PER IL MEDICO DELLA DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE” • • • • • • Le competenze “MEDICO – LEGALI” LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA: LA CARTELLA CLINICA Definizione e finalità Riferimenti Conservazione Responsabilità Cosa fare ? I modelli “evoluti” Dr. Roberto Sacco Direttore Medico di Presidio - Ospedale Regionale di Aosta Aosta, 11 ottobre 2006 1 2 Una definizione (American Hospital Medical Record Association) Association) “The Medical record is the who, what, why, when and how of patient care during ospitalization” 3 4 5 6 Finalità della cartella clinica [ JCAHO: qualità e accreditamento ] a) pianificazione e valutazione delle cure b) evidenza documentale della appropriatezza delle cure erogate rispetto agli standard c) comunicazione tra medici che erogano le cure e ogni altro medico che ne viene anche direttamente coinvolto d) educazione/formazione permanente e attività di ricerca e) protezione legale degli interessi del paziente, dei medici che erogano le cure e dell’azienda sanitaria Franco Ripa - Roberto Sacco Il riferimento ANMDO Il Codice Deontologico (3.10.1998) Art. 23 Cartella clinica “Sono formalizzate e corredate di nome degli autori e di data dell’ultima revisione le procedure e le linee guida in ordine a… - Modalità di compilazione, conservazione , archiviazione dei documenti comprovanti attività sanitaria - Gestione della scheda di dimissione ospedaliera (SDO) La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate. Aparo, Finzi, Sesti. Manuale di Accreditamento Professionale della Direzione Medica di Ospedale, 2002 7 8 9 10 Alcune fonti normative “Norme per la tenuta regolare delle cartelle cliniche e dei registri nosologici” . DPR 1631 del 30 settembre 1938 “Ordinamento interno dei servizi ospedalieri”. D.P.R. del 27 marzo 1969 n. 128 “Norme per la tenuta delle cartelle cliniche”. DM Sanità del 5 agosto 1977 “Istituzione della scheda di dimissione ospedaliera”. DM del 28 dicembre 1991 “Regolamento recante l’aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati”. DM 380 del 27 ottobre 2000. La conservazione Documenti radiologici e di medicina nucleare “Le cartelle cliniche, unitamente ai referti, vanno conservate illimitatamente poiché rappresentano un atto ufficiale indispensabile a garantire certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentale per le ricerche di carattere storico sanitario. La documentazione iconografica prodotta a seguito dell'indagine diagnostica utilizzata dal medico specialista nonchè quella prodotta nell'ambito delle attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico acquisita mediante pellicole radiografiche, supporti cartacei, supporti elettronici, può essere detenuta in apposito locale predisposto, può essere microfilmata oppure può essere memorizzata in archivio elettronico in conformità alla direttive dell'Agenzia per l'informatizzazione della pubblica amministrazione. La documentazione deve poter essere disponibile a richiesta per successive esigenze mediche. Tale disponibilità deve essere mantenuta per un periodo non inferiore a dieci anni qualora la documentazione iconografica non venga consegnata al paziente Le radiografie e altra documentazione diagnostica vanno conservate 20 anni” Circolare Ministero Sanità n. 61 del 19 dicembre 1986 Decreto ministeriale 14 febbraio 1997 11 Franco Ripa - Roberto Sacco 12 Resoconti radiologici e di medicina nucleare Conservazione illimitata • Cartelle cliniche • Schede di dimissione ospedaliera Sono i referti stilati dal medico specialista radiologo o medico nucleare. Tale documentazione deve poter essere disponibile a richiesta per successive esigenze mediche. Tale disponibilità deve essere mantenuta a tempo indeterminato • Resoconti radiologici e di medicina nucleare • Registri operatori • Documentazione di Pronto Soccorso Decreto ministeriale 14 febbraio 1997 13 14 Le responsabilità 1/3 Secondo il DPR n. 128 del 27.3.69 il primario è responsabile della regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna all'archivio centrale. La direzione sanitaria deve essere infatti fornita di un archivio clinico, e tra i compiti del direttore sanitario vi è anche quello di vigilare sull'archivio delle cartelle cliniche e di ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti in ospedale. Il DPR 14 marzo 1974 n. 225 rammenta che è precipuo compito anche dell'infermiere professionale di conservare "tutta la documentazione clinica sino al momento della consegna agli archivi centrali", oltre che la possibilità di annotare "sulle schede cliniche gli abituali rilievi di competenza“ (temperatura, polso, respiro,pressione ecc.) al pari di quanto, limitatamente alle proprie competenze, può fare l'infermiere generico. 15 Le responsabilità 2/3 Le responsabilità 3/3 In caso di smarrimento o di distruzione o comunque di cattiva gestione delle cartelle cliniche, la responsabilità di tali evenienze è imputabile all’Amministrazione dell’Ospedale in senso civilistico, mentre la persona fisica responsabile direttamente della conservazione può incorrere in responsabilità di natura penale. La Direzione Sanitaria, di norma, effettua un controllo della completezza del contenuto minimo secondo “standard” predefiniti della cartella e delle informazioni essenziali (diagnosi codici nosologici, etc) nonché dei requisiti di compilazione. I Direttori di UO, individuati dall’Azienda come “incaricati” ai sensi del D.Lgs. 196/2003 possono delegare ai propri collaboratori (medici o infermieri) il compito di curare la diligente custodia della cartella clinica e l’osservanza delle misure minime di sicurezza per la privacy. 17 Franco Ripa - Roberto Sacco 16 18 Dalla rilevanza medico legale... MATRICE DELLE RESPONSABILITA’ REVISIONE PROCEDURE DIRETTORE SANITARIO ASL A DIRETTORE MEDICO DI P.O. R PREDISP. MODELLI COMPILAZ. CARTELLA ARCHIVIO REPARTO R C C C FOTOCOPIA E RILASCIO R UFF. ARCHIVIO E RILASCIO DIRETTORI UU.OO. ARCHIVIO CENTRALE R R • La cartella clinica (CC) è un atto pubblico (art. 2699 Cod. Civile) di fede privilegiata (art. 2700 Cod. Civile). • “adempie la funzione di diario del decorso della malattia e di altri fatti clinici rilevanti per cui gli eventi devono essere annotati contestualmente al loro verificarsi” (sentenza del 23/03/87 della V° Sez. Pen. Corte di Cassazione). • al di fuori della correzione di meri errori materiali, “le modifiche e le aggiunte postume integrano il reato di falso materiale in atto pubblico (art. 476 C.P.). • La CC deve essere redatta chiaramente con puntualità e diligenza (Codice di Deontologia Medica, 1998 – art. 23 ) • Durante il ricovero e fino alla consegna all’Archivio Centrale il Primario è responsabile della regolare compilazione della CC e della sua corretta conservazione (Sentenza 21.04.1983 della V° Sez. Pen. Corte di Cassazione ed art. 7 DPR 128/69) C MEDICI UU.OO. C C CAPO SALA UU.OO. R R INFERMIERI UU.OO. C A: approvazione; C: collaborazione; R: responsabile azione 19 20 ..alla gestione del rischio A full, complete and accurate medical record is the physician’s best defense against a malpractice claim. “Un difettoso passaggio di informazioni causa discontinuità nella cura, che può favorire lo sviluppo di eventi avversi…”. (a proposito documentazione sanitaria) Completeness, objectivity, consistency and accuracy are four components of a good medical record. della Bad records make good look bad, bad care look worse and can make a case indefensible. indefensible. [ Gay P. Kraus: Health Care and Risk Management ] 21 22 REGOLAMENTO MODALITA’ DI COMPILAZIONE, CONSERVAZIONE E RILASCIO DI COPIE DELLE CARTELLE CLINICHE 1/7 23 Franco Ripa - Roberto Sacco • • • • • • • Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 1 2 3 4 5 6 7 Oggetto Definizione di cartella clinica Definizione giuridica di cartella clinica Redazione della cartella clinica Composizione Conservazione e archiviazione Rilascio copia al titolare o suo delegato 24 REGOLAMENTO MODALITA’ DI COMPILAZIONE, CONSERVAZIONE E RILASCIO DI COPIE DELLE CARTELLE CLINICHE 3/7 REGOLAMENTO MODALITA’ DI COMPILAZIONE, CONSERVAZIONE E RILASCIO DI COPIE DELLE CARTELLE CLINICHE 2/7 • • • • • • • Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. • Art. 3 Definizione giuridica di cartella clinica 8 Rilascio copia a persone diverse 9 Accesso per finalità di ricerca 10 Accesso per finalità diagnostico-terap. 11 Diritto di accesso della PA 12 Diritto di accesso per tutela Aziendale 13 Modalità di richiesta delle copie 14 Modalità di rilascio della copia 25 REGOLAMENTO MODALITA’ DI COMPILAZIONE, CONSERVAZIONE E RILASCIO DI COPIE DELLE CARTELLE CLINICHE 4/7 • Art. 7 Rilascio copia al titolare o suo delegato 1. 2. 3. 4. 5. 6. All’intestatario della cartella Al genitore esercente la potestà, se l’intestatario è un minore Al tutore se l’intestatario è interdetto o minore privo di genitori esercenti la potestà Al curatore se si tratta di persona inabilitata o incapace di sottoscrivere Ad un terzo munito di delega firmata dall’intestatario A compagnie di assicurazione qualora il consenso dell’intestatario risulti da delega o sia desumibile dal contratto assicurativo A ciascuno degli eredi legittimari (art. 536 c.c.): al coniuge, ai figli legittimi e ai loro discendenti, agli ascendenti legittimi A ciascun erede testamentario previa attestazione di non impugnazione del testamento da parte di terzi In assenza di eredi legittimari o testamentari, a colui che eredita per legge e quindi ai parenti entro il sesto grado (art. 572 c.c.) Copia della documentazione può essere rilasciata: 7. 8. 9. 27 28 GRADI DI PARENTELA GRADI DI PARENTELA parentela è il vinco lo tra le persone che discendo no da uno stesso stipite (es. padre-figlio; nonnonipote) – art. 74 c.c. parentela legittima si estende fino al 6° grado – art. 77 c.c. parentela naturale è lim itata tra il genitore e il figlio naturale (ossia nato fuori dal matrimo nio) riconosciuto o giudizialmente dichiarato – art. 258 e 277 c.c. affinità è il vinco lo tra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge: nella linea e nel grado in cui uno è parente di uno dei coniugi, egli è affine all’altro coniuge – art. 78 c.c. SO G G E TT O parenti in linea retta ascendente di 1° grado genitori parenti in linea retta ascendente di 2° grado nonni parenti in linea retta ascendente di 3° grado bisnonni parenti in linea retta discendente di 1° grado figli parenti in linea retta discendente di 2° grado nipoti parenti in linea retta discendente di 3° grado bisnipoti parenti in linea collaterale di 2° grado fratelli e sorelle parenti in linea collaterale di 3° grado nipoti (figli di fratelli) pronipoti (figli di figli di parenti in linea collaterale di 4° grado fratelli) figli di pronipoti zii paterni e m aterni cugini figli di cugini figli di figli di cugini prozii (fratelli dei nonni) cugini dei genitori figli dei cugini dei genitori parenti parenti parenti parenti parenti parenti parenti in in in in in in in linea linea linea linea linea linea linea collaterale collaterale collaterale collaterale collaterale collaterale collaterale di 5° di 3° di 4° di 5° di 6° di 4° di 5° Franco Ripa - Roberto Sacco bisnonni linea retta di 3° grado nonni linea retta di 2° grado prozii (fratelli dei nonni) linea collaterale di 4° grado genitori linea retta di 1° grado grado grado grado grado grado grado grado parenti in linea collaterale di 6° grado 26 REGOLAMENTO MODALITA’ DI COMPILAZIONE, CONSERVAZIONE E RILASCIO DI COPIE DELLE CARTELLE CLINICHE 5/7 • Art. 6 Conservazione e archiviazione La documentazione deve essere consegnata alla Direzione sanitaria entro 30 gg dalla data di dimissione o decesso del pz. In caso di smarrimento o di distruzione accidentale, totale o parziale, della cartella clinica, il Direttore dell’U.O. di degenza deve farne denuncia alle competenti Autorità e consegnare copia della denuncia stessa in Direzione Sanitaria. Se lo smarrimento o la distruzione avviene dopo la consegna in Direzione Sanitaria, competente a sporgere denuncia è il Direttore Medico del Presidio La cartella clinica ha valore di atto pubblico ed il medico che la redige assume in tale occasione qualifica di pubblico ufficiale. Essa fa fede fino a querela di falso per quanto il medico dichiara aver compiuto o essere avvenuto, pertanto le dichiarazioni non veritiere sono fonte di responsabilità civile e penale. 29 zii paterni e materni linea collaterale di 3° grado cugini dei genitori linea collaterale di 5° grado figli di cugini dei genitori linea collaterale di 6° grado SOGGETTO fratelli e sorelle linea collaterale di 2° grado cugini linea collaterale di 4° grado figli linea retta di 1° grado nipoti (figli di fratelli) linea collaterale di 3° grado figli di cugini linea collaterale di 5° grado nipoti linea retta di 2° grado pronipoti (figli di figli di fratelli) linea collaterale di 4° grado figli di figli di cugini linea collaterale di 6° grado bisnipoti linea retta di 3° grado figli di pronipoti linea collaterale di 5° grado 30 REGOLAMENTO MODALITA’ DI COMPILAZIONE, CONSERVAZIONE E RILASCIO DI COPIE DELLE CARTELLE CLINICHE 6/7 • REGOLAMENTO MODALITA’ DI COMPILAZIONE, CONSERVAZIONE E RILASCIO DI COPIE DELLE CARTELLE CLINICHE 7/7 Art. 8 Rilascio copia a persone diverse • Alla luce del nuovo codice della privacy (D.Lgs 196/03) copia può essere rilasciata solo ai titolari degli interessi tutelati dall’ordinamento giuridico e cioè: 1. a coloro che intendono far valere o difendere giudizialmente … diritto di pari rango rispetto al diritto alla privacy dell’intestatario…; l’accesso è anche consentito all’Avvocato munito di delega del suo assistito, che svolga investigazioni difensive ai sensi della L. 397/00 2. a coloro che intendono far valere o difendere giudizialmente …. i diritti di pari rango di cui sopra, ai sensi e per le finalità di cui alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. 241/90 e ss.mm.) 31 Art. 11 Diritto di accesso della Pubblica Amministrazione Il rilascio di copia di cartella clinica è consentito alle pubbliche amministrazioni e alle AA.PP. in caso di: 1. Ordine o sequestro proveniente dall’A.G. 2. Richiesta scritta da parte del CTU o del Perito d’ufficio, previa esibizione dell’atto di nomina e di autorizzazione del Giudice 3. Richiesta motivata da parte dell’INAIL 4. Richiesta motivata da parte dell’INPS 5. Richiesta motivata da parte di ispettori del lavoro 6. Richiesta motivata da parte della Prefettura (ad es. per il controllo della sussistenza dei presupposti per le spese di rimborso delle spese di spedalità di stranieri dichiarati indigenti) U.B. Direzione Area Ospedaliera Gestione della cartella clinica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 32 PR 01 Rev. 0 del 20.05.205 Pag 1/6 Oggetto Scopo Campo di applicazione Responsabilità dell'applicazione della procedura Presentazione Cartella Clinica e modalità di compilazione Privacy - Diritto all'anonimato Documenti annessi alla cartella clinica Responsabilità nella gestione della cartella clinica Controlli interni Conservazione, archiviazione, alienazione Elenco documenti di riferimento File Procedura USL VDA cartella clinica Redazione Direzione Area Ospedaliera Data applicazione 16/08/05 Verifica Ufficio Qualità, U.B. Affari Generali Copia Controllata Approvazione Direttore Area Ospedaliera PAG. 2 2 2 2 2 2 4 4 5 5 5 6 33 34 REQUISITI MINIMI DI ACCETTABILITA’ ACCETTABILITA’ DELLA CARTELLA CLINICA 1.La CC deve essere disponibile per la valutazione 2.La SDO deve essere firmata 3.Il motivo del ricovero deve essere espresso 4.L’anamnesi patologica prossima deve essere presente e leggibile 5.L’esame obiettivo deve essere datato, firmato, leggibile e completo 6.Il diario medico deve essere datato, firmato, leggibile e completo 7.Il diario infermieristico deve essere datato, firmato, leggibile e completo 8.Presenza del consenso per procedure invasive 9.Presenza della scheda terapeutica 10. Presenza della lettera di dimissione (con descrizione del decorso del ricovero) 11. Eventuale documentazione anestesiologica (con monitoraggio intraoperatorio) 12. Verbale operatorio 13. Referto Istopatologico 35 Franco Ripa - Roberto Sacco Fonte Azienda Ospedaliera di Perugia 36 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CARTELLA CLINICA CARATTERISTICHE DI QUALITA' CRITERI AMMISSIONE Motivo del ricovero PRESENTE NON NON INCOMPLETO PRESENTE LEGGIBILE REDATTORE NON NON IDENTIFICATO PREVISTO • Esigenza informativa vs efficienza/economicità Esame Obiettivo VALUTAZIONE MEDICA INIZIALE I problemi della valutazione di qualità qualità Inquadramento clinicodiagnostico e problemi attivi • Modalità di campionamento • Scelta di criteri ed indicatori Foglio terapia Informazioni - consensi Rivalutazioni Epicrisi TRASFERIMENTI Lettera di trasferimento PERMESSI DIMISSIONI Annotazioni in cartella VOLONTARIE Epicrisi DIMISSIONE Lettera di dimissione DECORSO • Autovalutazione vs valutazione esterna • Valutazione sistematica vs valutazione estemporanea • Ecc. Fonte Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani" Spallanzani" 37 38 Anomalia Possibili conseguenze 1. Scarsa leggibilità La ricostruzione del caso clinico può essere problematica, fino a creare difficoltà alla strategia difensiva. 5. Generalizzazioni Possono disorientare; è opportuno usare frasi chiare e significative sugli accadimenti, con particolare riguardo per l’attualità anamnestica. 2. Abbrev. improprie E’ possibile indurre errori di interpretazione; sono da proscrivere. 6. Frasi pos. / neg. 3. Acronimi E’ possibile indurre errori di interpretazione ad altri professionisti; è preferibile usare solo acronimi noti a tutta la classe medica. Soprattutto qualora il decorso clinico sia atipico, è opportuno non limitarsi a scrivere solo i sintomi che il paziente “ha”, ma anche quelli che “non ha”. 7. Annotaz. postume 4. Omissioni Il magistrato può essere indotto a pensare che siano intenzionali. E’ necessario trascrivere immediatamente gli eventi in modo da poterne precisare correttamente l’epoca. 8. Correz. improprie La correzione deve essere chiaramente visibile, a evitare di indurre sospetti di “falso materiale” o di “falso ideologico”. 9. Opinioni personali Sono da evitare, soprattutto quando emergono contrasti col paziente o coi parenti: annotare eventuali frasi “tra virgolette”, senza alcun commento. 10. Insinuazioni inopp. E’ da proscrivere qualsiasi insinuazione su procedure eseguite da colleghi, lesiva della professionalità dei medesimi. Franco Ripa - Roberto Sacco 39 40 41 42 Cartella cartacea (1/3) “Un difettoso passaggio di informazioni causa discontinuità nella cura, che può favorire lo sviluppo di eventi avversi… …Tecnologie future che permetteranno un passaggio dell’informazione senza giunture potranno colmare questo gap nella cura dei pazienti ”. – PREGI: • Portabilità • Facilità d’uso per gli operatori • Semplicità d’accesso (a proposito della documentazione sanitaria) 43 Cartella cartacea (2/3) 44 Cartella cartacea (3/3) – LIMITI: • Puo’ essere usata da un solo operatore per volta • Non è sempre subito disponibile • Il recupero richiede spesso molto tempo • L’archiviazione richiede molto spazio e • I record individuali possono essere pesanti e difficili da utilizzare • La carta si degrada facilmente – CONTENUTO INFORMATIVO: – Pregi: • Non richiede strutturazione a priori • Il modello da seguire può essere soggettivo per l’utilizzatore – Limiti: • Può essere difficile da comprendere per gli altri • C’è maggiore possibilità di errore (es. omissioni) 45 46 Electronic medical record (1/4) Electronic medical record (2/4) – Grandi quantità di dati immagazzinabili in poco spazio – Si possono condividere i dati – E’ semplice duplicare i dati – Il data entry è vincolato a maschere fisse... – ...Ma è ora possibile utilizzare dettatori o pen-based systems – Il parlato o lo scritto possono essere convertiti in testo – E’ possibile utilizzare connessioni wireless e PC portatili o palmari – I dati possono essere protetti – I dati vengono recuperati velocemente 47 Franco Ripa - Roberto Sacco 48 Electronic medical record (3/4) Electronic medical record (4/4) – ALCUNI DEI PROBLEMI – Complessità informatica – Alfabetizzazione e motivazione del personale – Aspetti medico-legali – Privacy – Sicurezza – Validità legale di atto pubblico – Ecc. – Possono essere inseriti allarmi e aiuti alla memoria – Esistono sistemi di supporto al reperimento di dati significativi – Sono possibili viste orientate al problema. 49 50 Quality Quality is… is… • Quality is doing the right things, for the right people, at the right time, and doing them right first time. • Donaldson and Gray, 1998 51 52 53 54 “Quality assessment depends on informations. Sometimes the process of care and its outcomes can be directly observed. More often, we must depend on medical records for informations. There are additional sources of information and the are ways of supplementing the medical record. Netherless, the medical record remains the cornerstone of quality assessment, so we must do all we can make it suitable for the pourpose.” A. DONABEDIAN, 1968 Franco Ripa - Roberto Sacco