Contratto di concessione di terreni agricoli

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Contratto di concessione di terreni agricoli
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Contratto di concessione di terreni agricoli ricadenti nel demanio di uso civico censito nei fogli catastali 8385-86-107-108.
N
di Repertorio
L’anno duemila……….., il giorno _________ del mese di _____, in Manfredonia, alla piazza del Popolo n.8,
nella residenza Municipale del Comune intestato,
tra
il ……………………………, nato a ……………………il ……………., in qualità di Dirigente ………. del 7° Settore del
Comune di Manfredonia, domiciliato per la carica presso la residenza Municipale, il quale interviene in
quest’atto in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Manfredonia, con sede in
Manfredonia, in piazza del Popolo 8, codice fiscale 83000290714, autorizzato giusta art.107, comma 3, lett.
C, del D.Lgs. n.267/2000, art.20 del Regolamento dei Contratti, dal …………..………….. in esecuzione della
determinazione dirigenziale n…….. del …………….. con la quale è stato approvato il presente contratto;
e
il sig./soc…………….., nato a ……………….. il ……………… residente in………….. alla via ……………….., codice
fiscale…………….., nel prosieguo di questo atto denominato “concessionario”;
Premesso
- che il Comune di Manfredonia è proprietario del demanio di uso civico denominato “Sciali-Pagliete”,
censito al NCT del medesimo Comune ai fogli n° 83-85-86-107-108 della superficie complessiva di circa ha
276.31.82;
- che con deliberazione di C.C. n. 34 del 4.05.2009 si è stabilito di sdemanializzare ed alienare il citato fondo
in favore degli arbitrari occupatori ivi indicati, previa adozione da parte della Regione Puglia, del
provvedimento di declassificazione da demaniale a patrimoniale;
- che nelle more delle procedure di sdemanializzazione ed alienazione in favore degli arbitrari occupatori,
con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 16.04.2015, sono state approvate le “Linee guida” per
consentire la concessione temporanea dei suoli ricadenti nel demanio di uso civico sopraindicato;
- che con nota acquisita al prot. com.le n. 7937 del 27.02.2015 la sig.ra Marra Antonietta nata a
Manfredonia in data 8.01.1969, in qualità di legale rappresentante della società RE AGRICOLA s.r.l. con sede
in Zapponeta al Corso Manfredonia n. 119, iscritta alla CCIIA di Foggia al n. 279557, ha chiesto al Comune di
Manfredonia di avere in concessione un terreno, già oggetto di occupazione arbitraria da parte della società
Agricola De Feo s.a.s. attualmente sottoposta a procedura fallimentare, ricadente nel suddetto demanio
comunale per ha 51.58.20, sito in località Sciali-Pagliete, censito al Catasto Terreni del Comune di
Manfredonia al:
 foglio 83, particelle nn. 117 per ha 1.04.90, 134 per ha 1.39.40, 143 per ha 0.62.53, 146 per
ha 0.62.05,
 al foglio 85, particelle 52 per ha 3.61.95, 59 per ha 0.08.60, 76 per ha 2.88.06,
 al foglio 86, p.lle 3 per ha 1.32.79, 15 per ha 0.84.01, 27 per ha 0.65.46, 38 per ha 0.63.39,
39 per ha 0.64.12, 45 per ha 0.66.08, 51 per ha 0.64.63, 52 per ha 0.62.89, 57 per ha
3.55.44, 62 per ha 0.64.65, 65 per ha 0.64.84, 70 per ha 0.60.08, 79 per ha 0.63.10, 83 per
ha 0.30.35, 92 per ha 0.71.60, 98 per ha 0.60.51, 103 per ha 0.59.88, 121 per ha 6.73.30,
140 per ha 3.00.32;
 al foglio 107, p.lle 8 di ha 0.63.39, 53 per ha 0.51.89, 101 per ha 0.51.94, 102 per ha
0.66.34, 124 per ha 4.49.32, 134 per ha 0.27.00, 142 per ha 0.50.86, 143 per ha 0.12.39,
144 per ha 0.54.59, 145 per ha 0.14.74, 146 per ha 0.50.37, 147 per ha 0.15.84, 148 per ha
0.36.83, 149 per ha 0.09.68, 154 per ha 7.31.09, 155 per ha 0.37.00;
- con successiva nota del 12.04.2015 prot. 12460, il dott. Alfredo De Luca ha trasmesso, ad integrazione, le
visure camerali della società Re Agricola s.r.l.;
- rilevato che la superficie effettiva del suolo chiesto in concessione risulta pari a complessivi ha 51.04.39 a
seguito di verifica dell’estensione catastale delle singole particelle ed in particolare, nel foglio 86, p.lla 3, la
superficie risulta essere di ha 0.66.42 e non di ha 1.32.79, similmente alla p.lla 140 del foglio 86, che risulta
essere di ha 2.94.88 anziché di ha 3.00.32.
Tanto premesso, tra le parti costituite si conviene e si stipula quanto segue:
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ART. 1
Il Comune di Manfredonia, come sopra rappresentato, concede al concessionario, che accetta, il fondo
rustico sito in località “Sciali-Pagliete”, per la superficie complessiva di ha 51.04.39, ricadente nelle seguenti
particelle:
 foglio 83, particelle nn. 117 per ha 1.04.90, 134 per ha 1.39.40, 143 per ha 0.62.53, 146 per
ha 0.62.05, per complessivi ha 3.68.88;
 al foglio 85, particelle 52 per ha 3.61.95, 59 per ha 0.08.60, 76 per ha 2.88.06, per ha
0.62.05, per complessivi ha 6.58.61;
 al foglio 86, p.lle 3 per ha 0.66.42, 15 per ha 0.84.01, 27 per ha 0.65.46, 38 per ha 0.63.39,
39 per ha 0.64.12, 45 per ha 0.66.08, 51 per ha 0.64.63, 52 per ha 0.62.89, 57 per ha
3.55.44, 62 per ha 0.64.65, 65 per ha 0.64.84, 70 per ha 0.60.08, 79 per ha 0.63.10, 83 per
ha 0.30.35, 92 per ha 0.71.60, 98 per ha 0.60.51, 103 per ha 0.59.88, 121 per ha 6.73.30,
140 per ha 2.94.88, per ha 0.62.05, per complessivi ha 23.35.63;
 al foglio 107, p.lle 8 di ha 0.63.39, 53 per ha 0.51.89, 101 per ha 0.51.94, 102 per ha
0.66.34, 124 per ha 4.49.32, 134 per ha 0.27.00, 142 per ha 0.50.86, 143 per ha 0.12.39,
144 per ha 0.54.59, 145 per ha 0.14.74, 146 per ha 0.50.37, 147 per ha 0.15.84, 148 per ha
0.36.83, 149 per ha 0.09.68, 154 per ha 7.31.09, 155 per ha 0.37.00, per complessivi ha
17.23.27.
con la precisazione che dell’intera superficie data in concessione, pari ad ha 51.04.39, parte di essa risulta
destinata a tare ed incolti per l’estensione di ha 6.89.51, come rilevasi dall’allegato alla deliberazione di C.C.
n. 34/2009, per cui la superficie da prendere in considerazione ai fini della determinazione del canone
annuale risulta pari ad ha 44.14.88 (= 51.04.39 - 6.89.51).
ART.2
1. La durata della concessione è stabilita in anni 3 ed avrà decorrenza dalla data di stipula del presente
contratto, per avere termine il …….….. senza disdetta delle parti. Alla scadenza, il concessionario dovrà
lasciare il terreno libero da cose e persone.
2. La durata della concessione, di cui al precedente comma 1, può essere interrotta al fine di sottoscrivere il
contratto di alienazione dopo l’adozione da parte della Regione Puglia del provvedimento di
declassificazione e/o sdemanializzazione.
ART. 3
1. Il canone di concessione viene convenuto in € 177,65 ad ettaro, e quindi per complessivi € 7.843.03 (=
€/ha 177,65 x ha 44.14.88), da corrispondersi anticipatamente entro la scadenza del 31 gennaio di ogni
anno.
2. Per il primo anno la somma di € 7.843.03, così come risulta da bolletta di versamento n. ___ del _______
acquisita nel fascicolo comunale, è stata versata in favore del Comune di Manfredonia.
3. Al verificarsi delle condizioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, non si darà luogo alla restituzione
del canone versato anticipatamente riferito all’annualità relativa alla data di sottoscrizione del contratto di
compravendita.
4. In tutti i casi di cessazione durante l’anno della concessione, ad eccezione della revoca per pubblico
interesse, il concessionario dovrà comunque versare il canone per l’intero anno.
5. Ai soli fini fiscali si precisa che i canoni concessori non sono soggetti né a fatturazione né ad IVA.
ART. 4
1. Il concessionario dichiara di conoscere i terreni e di ritenerli idonei alle coltivazioni agricole (da rinnovo,
cerealicole, foraggiere, ecc.). Dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, anche ai sensi e per gli effetti
dell’art.45 della L. 203/82, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone di cui agli artt.8 e
segg. della L. 203/82, sia al diritto di esecuzione di qualsiasi miglioramento ai sensi dell’art.16 e seguenti
della citata legge, sia infine ed in generale, ad ogni diritto che potesse spettargli in relazione alla legge
203/82 e/o altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole del
presente contratto.
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2. Il concessionario si impegna a mantenere le iniziali condizioni di fertilità, con il limite del rispetto della
destinazione economica del terreno e dell’ordinamento colturale.
ART. 5
1. Alla data di riconsegna del fondo, le strutture fisse asportabili, quali serre, container, strutture mobili,
pompe per irrigazione ed altre attrezzature non facenti parte delle dotazioni originarie del fondo, saranno
recuperate dal concessionario.
2. Il fondo dovrà essere restituito all’Amministrazione Comunale libero da cose, senza che al concessionario sia
dovuto alcun indennizzo o compenso di alcun genere ed a qualsiasi titolo.
ART. 6
1. Le imposte, le tasse ed i tributi relativi alla proprietà del fondo saranno a carico del Comune di
Manfredonia, essi verranno anticipati dal concessionario, al quale saranno rimborsati tramite imputazione
alla successiva rata del canone di affitto.
ART. 7
1. La concessione è strettamente personale e quindi non può essere operata alcuna subconcessione, pena la
decadenza immediata della concessione.
2. E’ tuttavia consentito, in via eccezionale e previo provvedimento dirigenziale di assenso da parte del
Comune, la subconcessione per colture stagionali per il periodo aprile – settembre di ogni annata agraria.
ART. 8
1. La cessazione della concessione si ha, oltre che per le cause sopra richiamate, anche:
- per morte del concessionario, ovvero scioglimento della società;
- per fine del periodo di concessione;
- per sopravvenuta diversa destinazione d’usa fatta dal concessionario e non espressamente
autorizzata dal Comune;
- per rinuncia da parte del concessionario. La stessa deve essere presentata per iscritto al Comune ed
avrà effetto con il 1° gennaio dell’anno successivo;
- per mancato pagamento del canone.
2. Prima della scadenza, il Comune può revocare la concessione per motivi di pubblico interesse o per
inadempienze del concessionario.
ART. 9
1. In caso di cessazione della concessione, il terreno rientra nella piena disponibilità del Comune che, nelle
more della procedura per nuova assegnazione, lo potrà assegnare temporaneamente per la durata massima
di un anno ad un soggetto ritenuto idoneo che lo richieda.
ART. 10
1. A garanzia del totale rispetto degli impegni assunti con il presente atto, oltre che a garanzia della
riconsegna dei terreni nelle normali condizioni di produttività ed efficienza, il concessionario deposita a
titolo cauzionale la somma di € 23.529,10, pari a tre annualità del canone stabilito, da versare in contanti
ovvero polizza fidejussoria bancaria o assicurativa del medesimo importo.
2. la sopraindicata garanzia resterà valida sino al 90° giorno dalla scadenza del contratto, o dopo l’eventuale
data di risoluzione dello stesso.
3. Tale deposito cauzionale potrà essere automaticamente trattenuto dal Comune di Manfredonia nel caso
di inadempienza da parte del Concessionario anche di un solo articolo del presente contratto, o in caso di
danno accertato arrecato all’immobile.
ART.11
Tutte le spese occorrenti per la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, e la sua registrazione,
competono al concessionario.
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Manfredonia, lì…………………..
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