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 Circolare N. 25
Area: TAX & LAW
Periodico plurisettimanale
2 aprile 2010
LA NUOVA DISCIPLINA IVA PER LE PRESTAZIONI DI RISTORAZIONE E CATERING
Le regole concernenti la territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA sono state radicalmente
modificate dalla Direttiva n. 2008/8/CE (c.d. “Direttiva Servizi”).
Tali nuove disposizioni sono state recepite in ambito nazionale dal D.Lgs. 18/2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.2.2010.
Esaminiamo la nuova disciplina IVA applicabile alle prestazioni di ristorazione e catering, in vigore
dal 1° gennaio 2010.
LA NUOVA DISCIPLINA IN SINTESI
Come noto (si veda la circolare n. 10/2010), la Direttiva n. 2008/8/CE ha modificato le regole
relative alla territorialità delle prestazioni di servizi, rendendole di norma tassabili nel Paese UE in
cui è stabilito il committente.
Tale regola generale contenuta nel nuovo art. 7-ter, DPR 633/1972, trova applicazione per le
prestazioni di servizi c.d. “generiche”, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai
criteri di territorialità.
Essa fissa come luogo dell’imposizione quello in cui avviene il consumo effettivo del servizio e, a
tal fine prevede due criteri di ordine generale, a seconda della qualità del committente del servizio:
1)
servizi resi nei confronti di soggetti passivi, nel qual caso il luogo di rilevanza territoriale ai
fini IVA è quello in cui è stabilito il committente (c.d. “tassazione a destinazione”);
2)
servizi resi nei confronti di privati, nel qual caso le prestazioni sono rilevanti nel luogo in cui
è stabilito il prestatore (c.d. “tassazione all’origine”).
BUSINESS TO BUSINESS
(committente soggetto passivo)
REGOLA GENERALE
BUSINESS TO CONSUMER
(committente non soggetto passivo)
tassazione nel Paese del committente
tassazione nel Paese del prestatore
Tale regola generale subisce tuttavia alcune deroghe disciplinate dagli artt. da 7-quater a 7septies:
DEROGA ASSOLUTA

art. 7-quater

particolari
prestazioni
specificatamente elencate
DEROGA ASSOLUTA

art. 7-quinquies

servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici,
educativi, ricreativi e simili
DEROGA RELATIVA

art. 7-sexies

particolari prestazioni di servizi
committenti non soggetti passivi
rese
a
DEROGA RELATIVA

art. 7-septies

particolari prestazioni di servizi rese
committenti non soggetti passivi extra UE
a
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di
servizi
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LE PRESTAZIONI DI RISTORAZIONE E CATERING
In deroga alla regola generale ex art. 7-ter, le prestazioni di ristorazione e catering sono
disciplinate dall’art. 7-quater, DPR 633/1972. In particolare:
servizi di ristorazione e catering

art. 7-quater, c. 1, lett. c), DPR 633/1972
servizi di ristorazione e catering resi a bordo di navi,
aerei o treni

art. 7-quater, c. 1, lett. d), DPR 633/1972
A tal proposito, si ricorda che i servizi di ristorazione sono quelli effettuati nei locali del prestatore,
mentre i servizi di catering sono quelli effettuati al di fuori dei locali del prestatore.
Le nuove regole inerenti la territorialità delle prestazioni in commento, trovano applicazione a
prescindere dalla qualità (soggetto passivo o privato) e dalla nazionalità (italiana, UE o extra UE)
del committente.
Per quanto riguarda le prestazioni di ristorazione e catering, il nuovo criterio di territorialità prevede
che le stesse siano tassate nel luogo ove vengono materialmente eseguite.
PRESTAZIONI DI RISTORAZIONE E CATERING

Esempio 1
Esempio 2
Esempio 3

Esempio 4
Esempio 5

Esempio 6

tassate nel Paese ove vengono materialmente
eseguite
sono quindi da assoggettare a IVA le prestazioni eseguite nel territorio nazionale da un
soggetto passivo stabilito in Italia;
Una società di catering italiana viene incaricata da una ditta italiana di effettuare un
rinfresco presso la propria sede in Ravenna. La società di catering emette fattura con IVA.
Un ristorante italiano viene incaricato da una ditta tedesca di somministrare pasti ai propri
dipendenti in trasferta a Ravenna. Il ristorante emette fattura con IVA.
Una società di catering italiana viene incaricata da un privato italiano di effettuare un
rinfresco presso la sua abitazione in Ravenna. La società di catering emette fattura con
IVA.
risultano fuori campo IVA le prestazioni eseguite fuori dal territorio nazionale da un
soggetto passivo stabilito in Italia;
Una società di catering italiana viene incaricata da una ditta tedesca di effettuare un
rinfresco presso la propria sede in Monaco. La società di catering emette una fattura senza
IVA ex art. 7-quater, c. 1, lett. c), DPR 633/1972.
Una società di catering italiana viene incaricata da una ditta svizzera di effettuare un
rinfresco presso la propria sede in Zurigo. La società di catering emette una fattura senza
IVA ex art. 7-quater, c. 1, lett. c), DPR 633/1972
sono da assoggettare a IVA le prestazioni eseguite nel territorio nazionale da un soggetto
passivo estero (UE o extra UE);
Una ditta italiana incarica una società di catering tedesca di effettuare un rinfresco presso
la propria sede in Ravenna. La ditta italiana emette autofattura ex art. 17, c. 2, DPR
633/1972, e provvede all’annotazione della stessa nel registro IVA vendite e nel registro
IVA acquisti.
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Esempio 7

Esempio 8
Una ditta italiana incarica una società di catering croata di effettuare un rinfresco presso la
propria sede in Forlì. La ditta italiana emette autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972, e
provvede all’annotazione della stessa nel registro IVA vendite e nel registro IVA acquisti.
le prestazioni ricevute in ambito comunitario da un soggetto passivo nazionale, vanno
assoggettate ad imposta nel Paese UE ove vengono materialmente eseguite;
Un ristorante francese viene incaricato da una ditta italiana di somministrare pasti ai propri
dipendenti in trasferta a Parigi. Il ristorante emette fattura con IVA francese.
In questo caso, l’operatore nazionale può eventualmente richiedere il rimborso dell’IVA mediante la
nuova procedura di rimborso prevista dalla Direttiva 2008/9/CE.
In buona sostanza, la nuova procedura prevede che la domanda di rimborso non vada più
presentata direttamente all'Amministrazione estera interessata, su modulo cartaceo, ma
secondo modalità telematiche, accedendo al portale elettronico che la nostra Agenzia delle
Entrate sta predisponendo (al momento la procedura non è ancora attiva).

se un soggetto passivo nazionale viene incaricato da un privato estero (UE o extra UE) di
effettuare una prestazione di ristorazione o catering in uno Stato estero, la prestazione va
assoggettata all’imposta vigente in quel determinato Paese. L’operatore nazionale privo di
stabile organizzazione, deve quindi identificarsi in tale Stato per assolvere l’imposta ivi
dovuta.
LE PRESTAZIONI DI RISTORAZIONE E CATERING RESE A BORDO DI NAVI, AEREI O TRENI
Per quanto riguarda le prestazioni disciplinate dall’art. 7-quater, c. 1, lett. d), DPR 633/1972, ossia
le prestazioni di ristorazione e catering rese a bordo di navi, aerei o treni, nel corso di un trasporto
passeggeri, rileva il luogo di partenza del trasporto di passeggeri.
RISTORAZIONE E CATERING A BORDO DI NAVI,
AEREI O TRENI

rileva il luogo di partenza del relativo trasporto
passeggeri
Dunque, nella pratica, possono verificarsi le seguenti situazioni:
1)
trasporto effettuato interamente in Italia: si applica la regola generale che comporta la
tassazione in Italia, quale luogo di materiale esecuzione del servizio;
2)
trasporto intracomunitario o parte di un trasporto internazionale effettuato all’interno della
comunità: il servizio va assoggettato a imposta nel Paese UE di inizio della parte di
trasporto effettuato all’interno della comunità;
3)
trasporto internazionale (punto di partenza o arrivo situato al di fuori della UE): anche in
questo caso torna applicabile la regola generale (tassazione nel luogo di materiale
esecuzione). Sono quindi soggette a IVA le prestazioni effettuate durante la permanenza
del mezzo di trasporto sul territorio dello Stato (o acque territoriali, o spazio aereo
nazionale).
Per “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno dell’UE” è da intendersi la parte
di trasporto che non prevede uno scalo fuori della UE tra il luogo di partenza e quello di
arrivo del trasporto passeggeri. Per “luogo di partenza” è da intendersi il primo punto di
imbarco passeggeri previsto nella UE, eventualmente dopo uno scalo fuori dell’UE.
Si ricorda infine che le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate a bordo di navi e
aeromobili agevolati godono della non imponibilità oggettiva ex art. 8-bis, c. 1, lett. e), DPR
633/1972.
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Una società italiana effettua servizi di ristorazione a bordo di una nave da crociera partita
dalla Grecia che dopo aver sostato sulle coste turche ed egiziane, arriva in Spagna.
L’assoggettabilità a imposta viene regolata dal luogo in cui sono serviti i pasti: a) se
vengono serviti in Grecia (o in acque territoriali greche), la prestazione va assoggettata a
IVA greca; b) se vengono serviti in Egitto, Turchia, acque internazionali o, comunque, fuori
dalla UE, la prestazione è fuori campo IVA; c) se vengono serviti in Spagna, la prestazione
va assoggettata a IVA spagnola.
Esempio 9
Esempio 10
Una società inglese effettua servizi di ristorazione su dei voli aerei da Milano a Parigi.
Considerato che il trasporto parte dall’Italia, l’operazione va assoggettata a IVA. In questo
caso, tuttavia, torna applicabile la non imponibilità ex art. 8-bis, c. 1, lett. e), DPR 633/1972.
L’operatore inglese è comunque tenuto a identificarsi in Italia.
ELENCHI INTRASTAT
In conclusione, si ricorda che le prestazioni di ristorazione e catering non devono essere
riepilogate negli elenchi INTRASTAT in quanto escluse per espressa previsione normativa (le
prestazioni disciplinate dall’art. 7-quater sono escluse dall’obbligo). ■
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