quater - Integra on Line
Transcript
quater - Integra on Line
Circolare N. 25 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 2 aprile 2010 LA NUOVA DISCIPLINA IVA PER LE PRESTAZIONI DI RISTORAZIONE E CATERING Le regole concernenti la territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA sono state radicalmente modificate dalla Direttiva n. 2008/8/CE (c.d. “Direttiva Servizi”). Tali nuove disposizioni sono state recepite in ambito nazionale dal D.Lgs. 18/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.2.2010. Esaminiamo la nuova disciplina IVA applicabile alle prestazioni di ristorazione e catering, in vigore dal 1° gennaio 2010. LA NUOVA DISCIPLINA IN SINTESI Come noto (si veda la circolare n. 10/2010), la Direttiva n. 2008/8/CE ha modificato le regole relative alla territorialità delle prestazioni di servizi, rendendole di norma tassabili nel Paese UE in cui è stabilito il committente. Tale regola generale contenuta nel nuovo art. 7-ter, DPR 633/1972, trova applicazione per le prestazioni di servizi c.d. “generiche”, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità. Essa fissa come luogo dell’imposizione quello in cui avviene il consumo effettivo del servizio e, a tal fine prevede due criteri di ordine generale, a seconda della qualità del committente del servizio: 1) servizi resi nei confronti di soggetti passivi, nel qual caso il luogo di rilevanza territoriale ai fini IVA è quello in cui è stabilito il committente (c.d. “tassazione a destinazione”); 2) servizi resi nei confronti di privati, nel qual caso le prestazioni sono rilevanti nel luogo in cui è stabilito il prestatore (c.d. “tassazione all’origine”). BUSINESS TO BUSINESS (committente soggetto passivo) REGOLA GENERALE BUSINESS TO CONSUMER (committente non soggetto passivo) tassazione nel Paese del committente tassazione nel Paese del prestatore Tale regola generale subisce tuttavia alcune deroghe disciplinate dagli artt. da 7-quater a 7septies: DEROGA ASSOLUTA art. 7-quater particolari prestazioni specificatamente elencate DEROGA ASSOLUTA art. 7-quinquies servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili DEROGA RELATIVA art. 7-sexies particolari prestazioni di servizi committenti non soggetti passivi rese a DEROGA RELATIVA art. 7-septies particolari prestazioni di servizi rese committenti non soggetti passivi extra UE a RIPRODUZIONE VIETATA di servizi Pag. | 1 di 4 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] LE PRESTAZIONI DI RISTORAZIONE E CATERING In deroga alla regola generale ex art. 7-ter, le prestazioni di ristorazione e catering sono disciplinate dall’art. 7-quater, DPR 633/1972. In particolare: servizi di ristorazione e catering art. 7-quater, c. 1, lett. c), DPR 633/1972 servizi di ristorazione e catering resi a bordo di navi, aerei o treni art. 7-quater, c. 1, lett. d), DPR 633/1972 A tal proposito, si ricorda che i servizi di ristorazione sono quelli effettuati nei locali del prestatore, mentre i servizi di catering sono quelli effettuati al di fuori dei locali del prestatore. Le nuove regole inerenti la territorialità delle prestazioni in commento, trovano applicazione a prescindere dalla qualità (soggetto passivo o privato) e dalla nazionalità (italiana, UE o extra UE) del committente. Per quanto riguarda le prestazioni di ristorazione e catering, il nuovo criterio di territorialità prevede che le stesse siano tassate nel luogo ove vengono materialmente eseguite. PRESTAZIONI DI RISTORAZIONE E CATERING Esempio 1 Esempio 2 Esempio 3 Esempio 4 Esempio 5 Esempio 6 tassate nel Paese ove vengono materialmente eseguite sono quindi da assoggettare a IVA le prestazioni eseguite nel territorio nazionale da un soggetto passivo stabilito in Italia; Una società di catering italiana viene incaricata da una ditta italiana di effettuare un rinfresco presso la propria sede in Ravenna. La società di catering emette fattura con IVA. Un ristorante italiano viene incaricato da una ditta tedesca di somministrare pasti ai propri dipendenti in trasferta a Ravenna. Il ristorante emette fattura con IVA. Una società di catering italiana viene incaricata da un privato italiano di effettuare un rinfresco presso la sua abitazione in Ravenna. La società di catering emette fattura con IVA. risultano fuori campo IVA le prestazioni eseguite fuori dal territorio nazionale da un soggetto passivo stabilito in Italia; Una società di catering italiana viene incaricata da una ditta tedesca di effettuare un rinfresco presso la propria sede in Monaco. La società di catering emette una fattura senza IVA ex art. 7-quater, c. 1, lett. c), DPR 633/1972. Una società di catering italiana viene incaricata da una ditta svizzera di effettuare un rinfresco presso la propria sede in Zurigo. La società di catering emette una fattura senza IVA ex art. 7-quater, c. 1, lett. c), DPR 633/1972 sono da assoggettare a IVA le prestazioni eseguite nel territorio nazionale da un soggetto passivo estero (UE o extra UE); Una ditta italiana incarica una società di catering tedesca di effettuare un rinfresco presso la propria sede in Ravenna. La ditta italiana emette autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972, e provvede all’annotazione della stessa nel registro IVA vendite e nel registro IVA acquisti. 100402 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 2 di 4 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Esempio 7 Esempio 8 Una ditta italiana incarica una società di catering croata di effettuare un rinfresco presso la propria sede in Forlì. La ditta italiana emette autofattura ex art. 17, c. 2, DPR 633/1972, e provvede all’annotazione della stessa nel registro IVA vendite e nel registro IVA acquisti. le prestazioni ricevute in ambito comunitario da un soggetto passivo nazionale, vanno assoggettate ad imposta nel Paese UE ove vengono materialmente eseguite; Un ristorante francese viene incaricato da una ditta italiana di somministrare pasti ai propri dipendenti in trasferta a Parigi. Il ristorante emette fattura con IVA francese. In questo caso, l’operatore nazionale può eventualmente richiedere il rimborso dell’IVA mediante la nuova procedura di rimborso prevista dalla Direttiva 2008/9/CE. In buona sostanza, la nuova procedura prevede che la domanda di rimborso non vada più presentata direttamente all'Amministrazione estera interessata, su modulo cartaceo, ma secondo modalità telematiche, accedendo al portale elettronico che la nostra Agenzia delle Entrate sta predisponendo (al momento la procedura non è ancora attiva). se un soggetto passivo nazionale viene incaricato da un privato estero (UE o extra UE) di effettuare una prestazione di ristorazione o catering in uno Stato estero, la prestazione va assoggettata all’imposta vigente in quel determinato Paese. L’operatore nazionale privo di stabile organizzazione, deve quindi identificarsi in tale Stato per assolvere l’imposta ivi dovuta. LE PRESTAZIONI DI RISTORAZIONE E CATERING RESE A BORDO DI NAVI, AEREI O TRENI Per quanto riguarda le prestazioni disciplinate dall’art. 7-quater, c. 1, lett. d), DPR 633/1972, ossia le prestazioni di ristorazione e catering rese a bordo di navi, aerei o treni, nel corso di un trasporto passeggeri, rileva il luogo di partenza del trasporto di passeggeri. RISTORAZIONE E CATERING A BORDO DI NAVI, AEREI O TRENI rileva il luogo di partenza del relativo trasporto passeggeri Dunque, nella pratica, possono verificarsi le seguenti situazioni: 1) trasporto effettuato interamente in Italia: si applica la regola generale che comporta la tassazione in Italia, quale luogo di materiale esecuzione del servizio; 2) trasporto intracomunitario o parte di un trasporto internazionale effettuato all’interno della comunità: il servizio va assoggettato a imposta nel Paese UE di inizio della parte di trasporto effettuato all’interno della comunità; 3) trasporto internazionale (punto di partenza o arrivo situato al di fuori della UE): anche in questo caso torna applicabile la regola generale (tassazione nel luogo di materiale esecuzione). Sono quindi soggette a IVA le prestazioni effettuate durante la permanenza del mezzo di trasporto sul territorio dello Stato (o acque territoriali, o spazio aereo nazionale). Per “parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno dell’UE” è da intendersi la parte di trasporto che non prevede uno scalo fuori della UE tra il luogo di partenza e quello di arrivo del trasporto passeggeri. Per “luogo di partenza” è da intendersi il primo punto di imbarco passeggeri previsto nella UE, eventualmente dopo uno scalo fuori dell’UE. Si ricorda infine che le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate a bordo di navi e aeromobili agevolati godono della non imponibilità oggettiva ex art. 8-bis, c. 1, lett. e), DPR 633/1972. 100402 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 3 di 4 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Una società italiana effettua servizi di ristorazione a bordo di una nave da crociera partita dalla Grecia che dopo aver sostato sulle coste turche ed egiziane, arriva in Spagna. L’assoggettabilità a imposta viene regolata dal luogo in cui sono serviti i pasti: a) se vengono serviti in Grecia (o in acque territoriali greche), la prestazione va assoggettata a IVA greca; b) se vengono serviti in Egitto, Turchia, acque internazionali o, comunque, fuori dalla UE, la prestazione è fuori campo IVA; c) se vengono serviti in Spagna, la prestazione va assoggettata a IVA spagnola. Esempio 9 Esempio 10 Una società inglese effettua servizi di ristorazione su dei voli aerei da Milano a Parigi. Considerato che il trasporto parte dall’Italia, l’operazione va assoggettata a IVA. In questo caso, tuttavia, torna applicabile la non imponibilità ex art. 8-bis, c. 1, lett. e), DPR 633/1972. L’operatore inglese è comunque tenuto a identificarsi in Italia. ELENCHI INTRASTAT In conclusione, si ricorda che le prestazioni di ristorazione e catering non devono essere riepilogate negli elenchi INTRASTAT in quanto escluse per espressa previsione normativa (le prestazioni disciplinate dall’art. 7-quater sono escluse dall’obbligo). ■ 100402 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 4 di 4 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]