Transcript
PDF
Anno 6 Numero 9- Novembre 2015 D a due anni Hub Telematica, la società di informatica portuale partecipata dalle Associazioni degli agenti marittimi e degli spedizionieri, sta lavorando sul progetto di smaterializzazione dei buoni consegna: Edelivery, i delivery orders telematici. Questo lunghissimo percorso, nel corso del quale è stato necessario coordinare le esigenze di più soggetti, sta ormai per concludersi, e le prime agenzie potranno iniziare ad operare già dall’inizio del nuovo anno. Questo sistema, peraltro in uso in molti altri porti, consentirà allo spedizioniere di ottenere il buono di consegna in house, senza doversi fisicamente recare negli uffici dell’agenzia marittima, effettuando i pagamenti connessi a questa operazione in tempo reale. Da sottolineare che questo nuovo sistema, peraltro ben visto dall’Autorità Portuale che lo ritiene d’ausilio alla velocizzazione delle operazioni di consegna delle merci, porterà anche ad un salto di qualità del livelli di sicurezza rispetto all’attuale forma cartacea in uso. Il sistema E-delivery, infatti, coniugato al precleaning, consentirà un reale risparmio di tempi nell’uscita delle merci dal porto, ottimizzando anche il lavoro dei terminal. Buona lettura! * Massimo Moscatelli, Segretario Assagenti Il primo gigante al Sech Prima toccata per le 14mila, ma si aspetta il verdetto della CP Foto di John Gatti, Capo Pilota, Corpo Piloti del Porto di Genova I l 30 novembre per la prima volta nel porto storico di Genova, a Calata Sanità, è arrivata una nave da 14 mila teu. È la YM Wondrous, della compagnia taiwanese Yang Ming, 368 metri di lunghezza per più di 146 mila tonnellate di stazza lorda e un pescaggio di oltre 13 metri. Questo gigante, le cui dimensioni sono ormai abituali per il porto di Voltri, ma non per il bacino storico, ha toccato Genova di ritorno dai porti del Northern Range – Amburgo, Rotterdam e Anversa le ultime tre “toccate” – verso il Far East, più precisamente Singapore, da dove è partita lo scorso 25 ottobre. Quella del capoluogo Ligure in realtà è stata una deviazione, come spiegano dall’agenzia Yang Ming Italy: «per capire se questo tipo di navi potran- no essere messe in servizio regolare già dalla prossima Primavera». Nessuna operazione commerciale, quindi, per ora. A “parcheggiare” la YM Wondrous in banchina al terminal Sech è stato il capo pilota del Corpo Piloti di Genova, John Gatti, insieme all’ausilio di tre rimorchiatori della Rimorchiatori Riuniti - Malta, Svezia e Norvegia - e del lavoro degli ormeggiatori genovesi. La manovra, anche grazie a condizioni meteo ottimali, si è conclusa senza nessuna sbavatura e adesso si attende il verdetto della Capitaneria di Porto, che insieme ai servizi tecnico nautici, dovrà decidere se navi di questo tipo possono scalare Genova regolarmente, rafforzando la sua posizione di porto di destinazione finale sul mercato internazionale. 1 Le circolari di Novembre N. 285/15 Terminal VTE - Orari operatività Terminal Natale 2015 N. 286/15 Propeller Club - Invito 10-11-2015 Servizi Tecnico Nautici N. 287/15 Terminal San Giorgio - Assemblea lavoratori 6-11-15 N. 288/15 Laboratorio Sviluppo Manageriale 3 edizione N. 289/15 Gruppo Giovani - Visita guidata mostra Impressionisti N. 290/15 Presentazione Catalogo Laboratorio Manageriale N. 291/15 Capitaneria di Porto - Possibile interruzione sistema PMIS2 13-11-15 N. 292/15 Terminal San Giorgio - Assemblea lavoratori 17-11-15 N. 293/15 Porto Petroli - Pontile Gamma N. 294/15 Terminal VTE - Assemblea lavoratori 18-11-15 N. 295/15 Propeller Club - Invito 24-11-15 incontro con presidente Regione Liguria N. 296/15 Dinner 2015 - Rivista After Dinner N. 297/15 Propeller Club - Incontro presidente Regione Liguria N. 298/15 Ministero Salute - Decreto 1-10-15 - Dotazione medicinali navi italiane N. 299/15 Agenzia Dogane - Modalità pagamento tramite POS N. 300/15 Capitaneria di Porto - Porto Petroli - Avaria segnalamento luminoso N. 301/15 Nuovi corsi per apprendisti N. 302/15 Capitaneria Porto - Interruzione sistema PMIS2 27-11-15 N. 303/15 Capitaneria Porto - Porto Petroli - Ripristino segnalamento luminoso N. 304/15 Rischio fermo attività manovre ferroviarie N. 305/15 Capitaneria di Porto - Procedure sbarco marittimi da navi italiane N. 306/15 Porto Petroli - Operazioni commerciali accosto Delta Levante N. 307/15 Terminal Sech - Operatività festività natalizie 2015 Ap Genova Clausola anti corruzione Delrio nomina il Commissario L ’Ammiraglio Giovanni Pettorino, comandante della Capitaneria di Porto di Genova e direttore regionale della Guardia costiera, è stato nominato dal ministro Graziano Delrio commissario dell’Autorità portuale di Genova, in attesa dell’esito delle riforme al varo del governo, dopo il fine mandato da presidente di Luigi Merlo. L’Ammiraglio si è insediato lunedì 23 novembre, accompagnato negli uffici di Palazzo San Giorgio dallo stesso Merlo. Pettorino ha 59 anni e una vasta esperienza di comando in tutti i ruoli della Guardia costiera nazionale, con incarichi sul territori e a livello centrale. Il commissario ha incontrato i vertici e i dipendenti dell’Autorità portuale, presentandosi in borghese e garantendo il massimo impegno. Nella sua prima uscita pubblica, in una cena-dibattito sullo shipping organizzata dal Propeller Club e alla presenza dei presidenti dei porti di Savona e Spezia, ha sostenuto lo schema di riforma allo studio del governo, in quanto «offre una visione sistemica della portualità e della logistica italiana». Bimco: «Tutelare armatori e noleggiatori da richieste illegali» U na clausola che tutela armatori e noleggiatori dai pagamenti illegali richiesti dagli ufficiali o altri soggetti nei porti di tutto il mondo. È questo lo scopo della Anti-corruption clause, approvata da Bimco, la maggiore organizzazione di shipping a livello internazionale, lo scorso 19 novembre ad Amburgo durante i lavori della Documentary committee, a cui ha presto parte anche Fonasba, l’associazione mondiale dei mediatori e degli agenti marittimi. «Abbiamo cercato di offrire ad armatori e noleggiatori, che vogliono combattere pratiche poco ortodosse nei porti, uno strumento da introdurre nei propri contratti – spiega Angus Frew, segretario generale di Bimco – il suo uso rimane però totalmente volontario, a discrezione delle parti». Il cuore della disposizione prevede che l’armatore possa pubblicare una nota di protesta in caso di richieste illegali e di richieste illegali non ritrattate. Questo scatena una reazione solidale da parte del noleggiatore che si impegna a non dichiarare il noleggio sospeso in caso la nave sia costretta a ritardare a causa di azioni ostruttive. Inga Froya di Bimco, alla testa del gruppo di lavoro che ha redatto la clausola, ha spiegato che si tratta di un testo imparziale e bilanciato: «Aiuta le parti a ottemperare alle leggi sulla corruzione e a lavorare insieme per combattere le richieste di pagamenti illegali». La nuova disposizione è il risultato del lavoro portato avanti da una squadra di avvocati e professionisti internazionali e fornisce un’alternativa alle clausole al momento in uso nei contratti marittimi. Associazione Agenti Raccomandatari Mediatori Marittimi Agenti Aerei Indirizzo: Via Cesarea 11/7 - 16121 Genova Tel: 010.591595 - 010.591985 - 010.5536696 Fax: 010.590883 E-mail: [email protected] 2 Rubrica: Porto l’Avvocato Nessuna intesa anticoncorrenziale a Napoli e a Salerno: il Tar accoglie il ricorso e annulla la sanzione agli armatori campani. *Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova-Milano - www.cuocolo.it - [email protected] C on sentenza n. 12416/2015 del 4 Novembre il Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto da taluni armatori (Alicost Spa, Alilauro Gruson Spa, Servizi Marittimi Liberi Giuffrè e Lauro srl, Alilauro Spa) avverso il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che aveva individuato un’intesa anticoncorrenziale nel mercato del trasporto marittimo, nei Golfi di Napoli e di Salerno e nelle Isole Eolie e Pontine. Le società di navigazione hanno, nel gennaio del presente anno, impugnato il provvedimento sanzionatorio dell’Agcm, secondo il quale le ricorrenti, dal 1998, avevano messo in atto un’intesa unica, complessa e continuata, per la ripartizione dei costi e dei ricavi in quote storiche predeterminate, al fine di mantenere invariati i margini di profitto nel mercato dei trasporto dei passeggeri nei golfi campani e in alcuni porti laziali. Tra le imprese in questione era stato costituito, dapprima, il Consorzio Linee Marittime Partenopee e, nel 2008, l’Associazione Cabotaggio Armatori Partenopei. Tali soggetti, secondo l’AGCM, avevano consentito di ripartire le diverse rotte in modo da evitare sovrapposizioni sulla parte del mercato non gravata da obblighi di servizio pubblico e, conseguentemente, avevano ridotto o eliminato la concorrenza. Secondo l’art. 101 TFUE gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno sono vietati. Nel caso qui in commento, tuttavia, il Tar Lazio (al quale le imprese si sono rivolte per impugnare la sanzione dell’Antitrust) non ha ravvisato la violazione delle norme richiamate, considerata anche la mancanza di una Convegno La Repubblica TOP 500 Palazzo della Borsa prova effettiva dell’esistenza di una pratica concordata con effetti anticoncorrenziali sul mercato. Secondo la giurisprudenza, la pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese. Perché ci sia un’intesa restrittiva della concorrenza, però, è necessario che tali imprese pongano in essere comportamenti uniformi e paralleli, frutto di concertazione e non di iniziative unilaterali. E, nella particolare situazione degli armatori del Golfo di Napoli e di Salerno, è stato individuato un mero parallelismo di comportamenti tra imprese che, sulla base degli elementi di fatto emersi durante l’istruttoria, non ha consentito, ad avviso del Tar Lazio, di configurare un’intesa anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 101 TFUE. Commemorazione Santa Barbara Cattedrale San Lorenzo Gruppo Giovani Brindisi di Natale Bar Meridiana Assagenti Brindisi di Natale Museo Accademia Ligustica Decennale Gruppo Giovani Federagenti Roma Convegno Federagenti “Il confine dei giganti” Confcommercio Roma 3 Rubrica: Il marittimista Il problema della prolungata giacenza dei container nei porti italiani *Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - [email protected] N egli ultimi anni, la maggior parte delle compagnie armatoriali operanti nei porti italiani si è trovata ad affrontare difficoltà logistiche ed economiche dovute alla prolungata giacenza dei loro container presso i terminal portuali. Le ragioni alla base del fenomeno possono essere molto varie: basti pensare alle conseguenze del rifiuto ovvero della incapacità (per sopravvenuta insolvenza) da parte dei ricevitori di ritirare e prendere in consegna il carico, oppure alle misure restrittive come il fermo doganale ed il sequestro penale – disposte a danno dei container e della merce in essi stivata. Tali criticità procurano ingenti perdite economiche alle compagnie armatoriali, essenzialmente riconducibili a due fattori: (i) pagamento dei costi di deposito al Terminal e (ii) perdita di utilizzo - e conseguentemente di profitto - dei container (cd. “detention”). La situazione assume contorni ancor più preoccupanti ove si consideri che dette compagnie, gravate dai predetti danni, non sono quasi mai responsabili della prolungata giacenza dei loro contenitori. È noto che i contratti stipulati tra il vettore e il Terminal (cd. “Terminal Agreements”) prevedono che i costi di deposito a favore del secondo siano posti a carico del primo, a prescindere dalla ragioni che hanno determinato tali costi. A ciò si aggiungano le complicazioni derivanti (i) dall’impossibilità di trovare una soluzione con la Dogana per l’assenza o l’inerzia degli interessati al carico e (ii) dalla carenza di controllo su procedimenti penali estesi nel tempo e nei quali il vettore non figura come parte in causa. I soggetti coinvolti dal problema sono numerosi e vanno dal vettore al Terminal, dagli importatori/esportatori agli spedizionieri, dagli aventi diritto al carico in base ai documenti di trasporto alle autorità doganali ed, infine, al Pubblico Ministero (nella sua veste di rappresentante dello Stato italiano nei procedimenti penali). Da un quadro così possono derivare una molteplicità di controversie. Il vettore potrebbe infatti agire per conseguire il risarcimento dei danni derivanti dai costi di deposito e dalla perdita di utilizzo dei container nei confronti dello spedizioniere o del diverso soggetto indicato in polizza di carico, a seconda di chi debba, di volta in volta ed a seconda delle circostanze, essere considerato contraente del trasporto o comunque obbligato al rimborso di tali costi. Il vettore potrebbe anche contestare al Terminal i costi di deposito, a seconda di quanto previsto dalle clausole del Terminal Agreement, in particolare in merito alla possibilità di invocare eventi di forza maggiore. Non può inoltre escludersi l’eventuale insorgenza di procedimenti penali o amministrativi dipendenti dalla natura, dalle condizioni o dalla provenienza della merce stivata nei container giacenti, con conseguente necessità di agire nei confronti della Dogana per il rilascio dei contenitori che siano stati bloccati senza alcun legittimo fondamento. Così definiti i termini del problema, occorre dunque domandarsi quali possano essere le soluzioni a carattere preventivo idonee a scongiurarlo. Con riferimento agli interessati al carico, il vettore potrebbe subordinare la stipulazione del Booking Note al rilascio di una cd. “lettera d’impegno”, con la quale tanto lo spedizioniere quanto il suo mandante (importatore o esportatore) assumono responsabi- lità solidale per i costi di deposito oltre un certo termine di giorni da concordare. In alternativa, il vettore potrebbe inserire clausola analoga nello stesso Booking Note, da sottoporre agli interessati al carico con richiesta di specifica approvazione per iscritto. Nei confronti del Terminal, il vettore dovrebbe negoziare la stipula di una “side letter”, integrativa del Terminal Agreement, con la quale entrambe le parti si impegnino a collaborare per la movimentazione dei container giacenti oltre un certo numero di giorni, così da impedire una prolungata e costosa giacenza nell’inerzia delle parti. È poi decisivo che il vettore rivolga istanza alla Dogana per l’iscrizione dei container nel registro di “merce in abbandono” una volta spirato il termine di custodia temporanea, di solito non superiore a 45 giorni. A tale scopo, è necessario porre in atto un’attiva collaborazione con i funzionari preposti presso le Autorità Doganali. Per quanto concerne, infine, il caso dei container sottoposti a sequestro penale, occorre tenere conto del fatto che, nella maggior parte dei casi, il vettore non è parte in causa e non avrebbe titolo ad intervenire presso il Pubblico Ministero, nonostante le relative indagini possano durare anche diversi anni. L’unica possibile opera di prevenzione, per il vettore, è costituita dalla nomina di un avvocato che presenti un'istanza al Pubblico Ministero – o al Giudice incaricato del procedimento – per manifestare l’ingiusto pregiudizio economico sofferto da un soggetto estraneo al procedimento penale ed ottenere, al più presto, l’ordine di svuotamento dei container e la loro restituzione al legittimo proprietario. In conclusione, il problema della prolungata giacenza dei container nei porti italiani non può ad oggi ritenersi risolto: le misure a tutela del vettore non sono molte e, soprattutto, non sempre efficaci. Tuttavia, si ritiene che una maggior attenzione al problema da parte di tutti i soggetti coinvolti dovrebbe limitare il fenomeno nel tempo e consentire di attuare con maggiore efficacia ed in tempi più rapidi, le necessarie procedure per lo svincolo dei container. 4