Cass. Penale 13697_2016
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Cass. Penale 13697_2016
·.- 1 3 6 9 rfl I 'i 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11 /03/2016 Composta dagli Il1.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOMENICO GALLO Dott. MARGHERITA TADDEI Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO - Presidente - Consigliere _ Consigliere _ SENTENZA N. S" <3 «t REGISTRO GENERALE N.53032/2015 - ReI. Consigliere - Dott. STEFANO FILIPPINI Dott. ROBERTO MARIA CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: avverso la sentenza n. 1349/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 28/01/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 1110312016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI " Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. I t'vi.."~ R..o !CA. tt..:> che ha concluso per . () J){ P A. n 7.\ d ('<... V. T ·' "'IV<... (/'. ~ ~ "I tfO~to, per laforte civile, l'A;';; ,..... YL "' G t-< \(;~ J1f ~ cL'..J. 1(--~ ft~. .fA. . Udit iYdifensorfA vv. Gk L- ;.A-.. I)-.> RITENUTO IN FATTO Con sentenza n. 153/15 in data 28.1.2015 la Corte di Appello di Lecce ha condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed € 1.200,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cpv, 474 e 648 c.p. , così rideterminando la pena inflitta in primo grado dal Tribunale di Lecce con sentenza del 16.12.2011 per il riconoscimento della continuazione con il reato giudicato a carico dello stesso imputato con sentenza del Tribunale di Lecce del 27.5.2010 . Invero, era stato giudicato colpevole dal Tribunale di Lecce in composizione monocratica in ordine al reato di cui agli artt. 81, 474, in relazione all'art.2. lett. I) e C. 4, D.L.vo 19.3.2001 n.68 e successo mod., 648 C.p, perché, quale titolare di fatto dì un'attività commerciale di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari, allocata nella sua abitazione, deteneva per venderli n.53 orologi da polso di vario genere, riportanti noti marchi contraffatti o alterati e n.140 penne riportanti il marchio contraffatto acquistati illegittimamente da persona sconosciuta, taluni privi di marcatura CE sull'imballaggio (n.5 colli di orologi e n.8 penne), altri privi delle note esplicative in italiano (n.5 colli dì orologi e n.8 penne), altri con note esplicative in altre lingue (n.5 colli di orologi e n.8 penne), altri ancoré) privi del nome e/o della ragione sociale e dell'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità Europea (importatore e/o distributore) (n.5 colli di orologi e n.8 penne) ed infine altri con riferimenti "ingannevoli" a marche più conosciute (n.5 colli di orologi e n.8 penne), tutti privi di certificazione di garanzia e di provenienza, nonché di astuccio della confezione originale. In Surbo, il II Tribunale lo ha condannato fondando tale sua decisione sulle dichiarazioni rese dai testi e sulla produzione documentale in atti. La fattispecie concreta risulta ricostruita in sentenza in rapporto alla deposizione de m.llo della G.d.F. 16.11.2006 allorchè, in occasione del controllo dell'autovettura condotta dall'imputato, venivano rivenuti diversi orologi con marchi I con marchio su quanto accertato il , oltre a centoquaranta penne Gli operatori procedevano poi a perquisizione presso l'abitazione dell'imputato. Nelle operazioni si rinvenivano seicentotrentuno orologi con marchio - e millequattrocentoventitre penne marchiate . Della provenienza di detta merce non si riscontrava alcuna documentazione. L'ausiliario di PG geom. i ha confermato la contraffazione dei marchi. Addirittura alcuni orologi presentavano modelli mai realizzati dalle case. La Corte di Appello predetta ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente al riconoscimento della continuazione con precedente condanna per ricettazione, confermando nel resto. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 1. Con il primo motivo di ricorso il difensore dell'imputato lamenta violazione di legge in relazione all'art. 143 c.p.p. e violazione del diritto di difesa (richiamando l'art. 606, comma l, lett. b) e c) , c.p.p., per i seguenti profili: non solo la mancata traduzione integrale del decreto di citazione in giudizio, compreso l'avviso della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato, viola il diritto di difesa, ma lo spirito dell'art. 143 c.p.p. mira a garantire l'effettività di tale diritto anche rispetto alla sentenza di primo grado, al decreto di citazione nel giudizio di secondo grado, agli atti di quest'ultimo grado e alla relativa sentenza, che, dunque, debbono essere tutti tradotti per mettere l'imputato in condizione di esercitare il diritto all'autonoma impugnazione previsto dall'art. 571 c.p.p., articolando motivi di gravame propri, magari in contrasto con quelli del difensore. 2. Con il secondo motivo di ricorso il difensore dell'imputato lamenta violazione dell'art. 530 c.p.p. in relazione all'art. 474 c.p. , nonché motivazione assente , comunque illogica e contraddittoria , c.p.p.) per i seguenti profili: il giudice di appello non ha correttamente interpretato la normativa sul falso per contraffazione, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando emerge almeno il dubbio sulla grossolanità della contraffazione, deve configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 49 c.p .. E' lo stesso giudice di appello a definire i prodotti sequestrati come visibilmente e oggettivamente contraffatti , fatti con materiale di scarsa qualità e priva di etichetta mento, aspetti che chiunque avrebbe potuto apprezzare; inoltre, non conoscendo la lingua italiana, né i relativi caratteri grafici, l'imputato non si è neppure potuto rendere conto della falsificazione. 3. Con il terzo motivo di ricorso il difensore dell'imputato lamenta violazione dell'art. 530 c.p.p. in relazione all'art. 648 c.p. nonché difetto probatorio e motivazione assente e comunque illogica e contraddittoria per i seguenti profili: altrettanto illogica è la motivazione anche in relazione al reato di ricettazione. Invero non può essere privilegiata la presunzione che l'imputato abbia ricevuto gli oggetti da terzi, piuttosto che quella di aver partecipato alla falsificazione, magari semplicemente apponendo targhette o etichette . Nessuna risultanza permette di affermare che egli non fosse in grado di commettere le falsificazioni. 4. Con il quarto motivo di ricorso il difensore dell'imputato lamenta violazione delle norme in materia di determinazione della pena nonché degli artt. 3 e 27 della Costituzione; motivazione carente e comunque illogica; mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per i seguenti profili: la pena irrogata è sproporzionata e lesiva delle citate norme di rango costituzionale. Le condizioni personali del condannato avrebbero dovuto indurre a irrogare pene più miti. Sproporzionato è l'aumento di pena per i reati in continuazione (474 c.p.) . Il comportamento collaborativo dell'imputato al momento del sequestro avrebbe dovuto legittimare le attenuanti generiche, negate per la quantità ingente della merce sequestrata, che però solo in parte è divenuta oggetto di imputazione (193 accessori in tutto); evenienza che avrebbe imposto la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p .. 5. Con il quinto motivo di ricorso (erroneamente indicato come n. 6) il difensore dell'imputato lamenta violazione di legge per la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto in quanto il modesto valore commerciale degli oggetti, il modesto profitto inerente alla commercializzazione e le complessive modalità dell'azione avrebbero dovuto imporre la concessione del beneficio in parola. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. II ricorso è fondato limitatamente al profilo sotto indicato. 1.1. Si procede, per la ragione che meglio si esporrà in seguito, alla preliminare trattazione dei motivi di ricorso proposti dal difensore con riferimento alla sentenza di condanna, giudicati infondati, affrontando per ultima, invece, la questione relativa all'autonomo diritto dell'imputato di proporre impugnazione personalmente, giudicato fondato. 2. II secondo motivo di ricorso risulta infondato. 2.1. II difensore dell'imputato lamenta violazione dell'art. 530 c.p.p. in relazione all'art. 474 c.p., nonché motivazione assente, comunque illogica e contraddittoria, dal momento che il giudice di appello non avrebbe correttamente interpretato la normativa sul falso per contraffazione, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando emerge almeno il dubbio sulla grossolanità della contraffazione, deve configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 49 c.p.; e, nel caso di specie, è stato lo stesso giudice di appello a definire i prodotti sequestrati come visibilmente e oggettivamente contraffatti , fatti con materiale di scarsa qualità e priva di etichetta mento, aspetti che chiunque avrebbe potuto apprezzare; inoltre, il ricorrente deduce che, dal momento che l'imputato non conosce la lingua italiana, né i relativi caratteri grafici, egli non si è neppure potuto rendere conto della falsificazione. AI riguardo, merita osservare che, secondo il più recente orientamento di questa Corte Suprema, integra il delitto di cui all'art. 474 cod. peno la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. peno tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Cass. Sez. S, sento n. 5260 del 11/12/2013, dep. 03/02/2014, Rv. 258722). Infatti, il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 cod. pen., è volto a tutelare, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione; ne consegue che non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita (prezzo eccessivamente basso rispetto a quello dei prodotti originali, vendita effettuata in mercatini rionali o ambulanti), in quanto l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione. (Cass. Sez. 2, sento n. 39863 del 2.10.2001, dep. 8.11.2001, rv 220236) 3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. 3.1 In questa sede il difensore dell'imputato lamenta violazione dell'art. 530 c.p.p. in relazione all'art. 648 c.p., nonché difetto probatorio e motivazione assente e comunque illogica e contraddittoria. Invero, ad avviso del ricorrente, nessun elemento milita a supporto della presunzione che l'imputato abbia ricevuto gli oggetti da terzi, piuttosto che quella di aver partecipato alla falsificazione, magari semplicemente apponendo targhette o etichette. Nessuna risultanza permetterebbe di affermare che egli non fosse in grado di commettere le falsificazioni. AI riguardo, occorre in primo luogo ricordare che, secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, che il collegio condivide, «Integra gli estremi del reato di ricettazione la ricezione o l'acquisto, al fine di trarne profitto, di un oggetto con il marchio contraffatto da parte di chi abbia consapevolezza dell'apposizione su di esso di un falso segno distintivo della sua provenienza, atteso che il segno distintivo contraffatto, una volta impresso sul prodotto, si identifica con esso, così che il delitto di contraffazione non rimane circoscritto al segno, ma concerne il prodotto medesimo, del quale deve pertanto ritenersi la provenienza delittuosa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 648 cod. pen.» (Cass. Sez. 2 sento n. 11083 del 12.10.2000 dep. 28/10/2000 rv 217381. Cfr. Casso Sez. 2 sento 22.3.1986 n. 7392; Casso Sez. 2 sento 11.7.1989 n. 12349; Casso Sez. 2 sento 18.5.1990 n. 3720; Casso Sez. 2 sento 6.12.1991 n. 12336; Casso Sez. 2 sento 27.7.1996, n. 3154). 3.2. Quanto invece alla parte di doglianza relativa alla pretesa carenza di motivazione in ordine agli elementi utili ad escludere la partecipazione dell'imputato alla falsificazione, avendo, a dire del ricorrente, la Corte d'appello sottovalutato gravemente le questioni avanzate dalla difesa sul punto, devesi ritenere il motivo inammissibile per difetto di specificità in relazione al principio di autosufficienza del ricorso. Invero, nel caso in esame il ricorrente propone, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (si veda, con riferimento a massime di esperienza alternative, Casso Sez. 1 sento n. 13528 del 11.11.1998, Rv 212054). Ed inoltre, la deduzione del vizio di contraddittorietà della motivazione risultante da atto del processo specificamente indicato, introdotta dalla L. n. 46 del 2006, presuppone che la motivazione della sentenza sia basata in modo determinante su prova insussistente agli atti, o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero sia contrastata insuperabilmente da prova presente agli atti ma ignorata (Sez. 5, sento 39048 del 25.9.23.10.2007, rv 238215), si che eliminata - o inserita, secondo i casi - quella prova, l'intera ricostruzione fattuale sia vanificata. L'indicazione dell'atto probatorio in questione deve poi assolvere al requisito dell'autosufficienza (Sez. 6, sento 20059 del 16.1- 20.5.2008, rv 240056; Sez. 1, sento 6112 del 22.1 - 12.2.2009, rv 243225): occorre che al ricorso sia allegato l'atto processuale (o comunque che ve ne sia nel ricorso l'integrale trascrizione ovvero l'individuazione assolutamente puntuale e completa, che non determini la necessità di alcun tipo di ricerca e selezione autonoma da parte della Corte di legittimità) dal quale emerga, senza possibilità di interpretazione o lettura alternative, il contrasto tra quanto affermato in sentenza e quanto invece in atti. Per questo, quando oggetto della denuncia di vizio è il contenuto di un esame dibattimentale, e comunque di una dichiarazione, requisito indefettibile di ammissibilità stessa della denuncia di questo peculiare vizio è la produzione integrale del verbale nel quale quella dichiarazione è inserita, ovvero la sua integrale trascrizione nel ricorso (Sez. 4, sent, 37982 del 26.6-3.10.2008, rv 241023; Sez.2, sento 38800 del 1-14.10.2008, rv 241449): ciò non solo per attestare la corrispondenza del dedotto alla realtà -stante l'impossibilità per il giudice di legittimità di accedere agli atti- ma, ancor più, per verificare se il senso probatorio dedotto dal ricorrente sia congruo al complesso della dichiarazione. Basti pensare a come, con la diffusione della stenotipia come modalità di verbalizzazione, l'esperienza della quotidiana giurisdizione del merito presenti come usuale, e comunque tutt'altro che eccezionale, la presenza nello stesso verbale, ed a volte in rapida successione, di affermazioni tra loro apparentemente del tutto opposte, per lo più proprie delle modalità del dialogo e del confronto che interviene tra le parti processuali e chi dichiara. Sicché sarebbe ben possibile estrarre dal verbale la frase che giova alla tesi del contingente ricorrente, e che tuttavia trova smentita, o completamento, o spiegazione, nelle frasi che precedono o seguono, a volte anche nel corso dei controesami o delle domande a chiarimento e pertanto, dal punto di vista grafico, a distanza apprezzabile. La delicatezza strutturale di questo peculiare vizio rispetto al giudizio di legittimità e specialmente per le prove dichiarative- è stata immediatamente colta: perché l'individuazione del senso probatorio di una dichiarazione, di sue parti o del suo complesso, è operazione di stretto merito, che in genere presuppone anche non solo la conoscenza degli altri elementi di prova, ma appunto la stessa valutazione complessiva di tutte le prove. D'altra parte, non avrebbe senso imporre alla parte l'onere di indicazione completa del contenuto di una dichiarazione, se poi il controllo, anche di legittimità, non si realizzasse sull'intero contenuto e, quindi ed appunto, sul senso o significato probatorio di quella dichiarazione. È tuttavia possibile la "verifica di legittimità" della corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente e il contenuto complessivo della dichiarazione: si tratta di una verifica certo peculiare, che si caratterizza per il non sostituirsi al compito esclusivo del giudice del merito, limitandosi invece ad accertare l'eventuale sussistenza del vizio processuale dedotto, senza alcun vincolo "contenutistico" per il successivo apprezzamento del giudice di merito nel caso di annullamento con rinvio sul punto. Si tratta di una valutazione incidentale in cui il giudice di legittimità deve limitarsi a controllare se il senso probatorio della dichiarazione, dedotto dal ricorrente ed articolantesi su affermazioni (o silenzi) specifici del dichiarante, trovi sul piano logico una verosimiglianza non immediatamente smentita ovvero non necessitante di alcuna operazione interpretativo-valutativa ulteriore, imposta, o anche solo consentita, da altre parti del testo dell'esame complessivamente apprezzato. In tale evenienza, il giudice di legittimità deve prendere atto dell'apparente astratto contrasto tra quanto affermato nel provvedimento impugnato e quanto risultante con immediatezza dall'atto probatorio, poi dell'eventuale astratta decisività di tale contrasto avuto riguardo alla logica del percorso motivazionale di quel provvedimento, e quindi, in caso positivo, demandare al giudice del rinvio ogni ulteriore e conseguente, ma originario e libero, apprezzamento, nella pienezza del giudizio fattuale che caratterizza la valutazione delle prove e che appartiene, appunto, solo al giudice di merito. Nel caso di specie, invece, il ricorrente neppure indica quali deduzioni difensive, capaci di scardinare il ragionamento probatorio svolto dai giudici di primo e secondo grado sul punto, sarebbero idonee a sovvertire il giudizio di integrazione del reato di ricettazione. 4. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, con il quale il difensore dell'imputato lamenta violazione delle norme in materia di determinazione della pena nonché degli artt. 3 e 27 della Costituzione; motivazione carente e comunque illogica al riguardo; mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p .. E ciò per i seguenti profili: la pena irrogata è sproporzionata e lesiva delle citate norme di rango costituzionale; le condizioni personali del condannato avrebbero dovuto indurre a irrogare pene più miti; sproporzionato è l'aumento di pena per i reati in continuazione (474 c.p.); il comportamento collaborativo dell'imputato al momento del sequestro avrebbe dovuto legittimare le attenuanti generiche, negate per la quantità ingente della merce sequestrata, che però solo in parte è divenuta oggetto di imputazione (193 accessori in tutto); evenienza che avrebbe imposto la concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c. p .. In relazione al primo profilo (eccessività della pena), si deve ricordare che in tema di determinazione della misura della pena, il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione; infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto (Cass. Sez. 2, sento n. 12749 del 19/03/2008, Rv. 239754; Sez. 4, sento n. 56 del 16/11/1988, rv 180075). Inoltre, la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. peno ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. (Cass. Sez. 6, sento n. 10273 del 20.5.1989 , rv 181825 e alter conformi). In ogni caso, vi è richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado e - secondo la giurisprudenza di questa Corte - «nella determinazione dell'entità della pena, il giudice d'appello non è tenuto a reiterare l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 133 c.p., dovendosi presumere che detta determinazione sia stata effettuata o riesaminata anche con riguardo ad ogni elemento che risulti già acquisito agli atti o altrimenti indicato in sentenza». (Cass. pen., sez. VI, 5 maggio 1988). Peraltro, è giurisprudenza consolidata di questa Corte che, qualora la pena sia prossima ai minimi edittali, non è necessaria motivazione. Per tutte si veda Casso Sez. 4 sento n. 41702 del 20.9.2004 , rv 230278: «La determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. peno Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale». Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, si deve in proposito rammentare che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. AI contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. (Cass. Sez. 1/\ sento n. 11361 del 19.10.1992, rv 192381). In ordine poi al profilo relativo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4. c.p., (l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei cv delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso e pericoloso sia di speciale tenuità), il motivo è palesemente infondato. Invero, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante: ai fini dell'accertamento della tenuità del danno è, inoltre, necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res" (Cass. Sez. 5, sento n. 24003, del 14/01/2014, Rv. 260201); evenienza quest'ultima che evidentemente non ricorre nella fattispecie, anche in considerazione della natura plurioffensiva del reato di cui all'art. 474 c.p .. 5. Con il quinto motivo di ricorso (erroneamente indicato come n. 6) il difensore dell'imputato lamenta violazione di legge per la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto in relazione all'art. 474 c.p., in quanto il modesto valore commerciale degli oggetti, il modesto profitto inerente alla commercializzazione e le complessive modalità dell'azione avrebbero dovuto imporre la concessione del beneficio in parola. 5.1 Il motivo è infondato. E' ben vero che l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è quindi applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità. Tuttavia, se la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, c.p.p. la sussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto istituto, deve però limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimità, ad un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie concreta (come risultante dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali) con i requisiti ed i criteri indicati dal'art. 131-bis c.p. (Cass., Sez. 2, n. 41742 del 30/09/2015, Rv. 264596) . Nel caso di specie, a ben vedere, pare evidente che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, ostando al riguardo il fatto che, nella sentenza d'appello, la condotta è stata considerata non episodica, né di modesto allarme; peraltro, va considerata anche la natura plurioffensiva del reato ex art. 474 c.p .. E comunque il motivo di ricorso in parola non risulta specifico, in quanto non puntualmente correlato con la fattispecie concreta: in particolare, omette di svolgere specifiche deduzioni circa la sussistenza dei presupposti applicativi dell'istituto, posto che l'art. 474 cod. peno tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, onde la lesività va considerata sotto i cennati profili. In secondo luogo, dalla sentenza impugnata emerge che trattasi di fatto non episodico (attesa 10 l'esistenza della precedente condanna riunita in continuazione con la presente) , né di modesto allarme sociale (considerata la plurioffensività della fattispecie). 6. Parzialmente fondato appare invece il primo motivo di ricorso, che può accogliersi nei soli limiti infra precisati. 6.1. Come accennato, con tale motivo di doglianza il difensore dell'imputato lamenta violazione di legge in relazione all'art. 143 c.p.p. e violazione del diritto di difesa (richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) e c) , c.p.p. , per i seguenti profili: premesso che trattasi di imputato alloglotta, non solo la mancata traduzione integrale del decreto di citazione in giudizio, compreso l'avviso della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato, viola il diritto di difesa, ma lo spirito dell'art. 143 c.p.p. mira a garantire l'effettività di tale diritto anche rispetto alla sentenza di primo grado, al decreto di citazione nel giudizio di secondo grado, agli atti di quest'ultimo grado e alla relativa sentenza che, dunque, debbono essere tutti tradotti per mettere lo straniero imputato in condizione di esercitare il diritto all'autonoma impugnazione previsto dall'art. 571 c.p.p., articolando motivi di gravame propri, magari anche in contrasto con quelli del difensore. 6.2. AI riguardo, va premesso che la sentenza di appello (pag. 4) espressamente riconosce come dagli atti del procedimento (in particolare dal verbale di sequestro redatto in data 16.11.2006) risulti che l'imputato conosce poco la lingua italiana e non è in grado di leggere gli atti redatti in italiano. 6.3 Va anche premesso che la Corte di appello, dopo aver fatto quel rilievo, ha respinto il motivo di gravame relativo alla violazione del diritto dell'imputato ad avere la traduzione degli atti rilevanti, all'epoca formulato con riferimento a quelli formati sino al primo grado di giudizio, rilevando che la nullità derivante dal mancato rispetto dell'art. 143 c.p.p. è a regime intermedio e dunque doveva ritenersi sanata, non avendo l'imputato dedotto o dimostrato di averla tempestivamente eccepita (costante e conforme è la giurisprudenza di legittimità in tal senso -fra le tante, Sez. III, 18 febbraio 2015, n. 14990, Rv. 263236-). 6.4. Come noto, in materia processuale , la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, nel senso che, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo (opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso), occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale (Cass. Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, rv 220092) . 6.5. Nel caso di specie, la disamina delle scansioni temporali degli atti del procedimento e del processo consente di accertare: - che la sentenza di primo grado è stata deliberata all'udienza del 16.12.2011; -che l'estratto relativo alla stessa è stato notificato personalmente all'imputato il 10.4.2012; -che l'atto di appello del difensore è stato depositato in data 11.5.2012; -che l'atto di citazione per il giudizio di secondo grado è stato notificato all'imputato il 2.9.2013. Trattasi, dunque, di attività tutte formatesi in epoca anteriore al 2 aprile 2014, data di entrata in vigore del vigente testo dell'art. 143 c.p.p., introdotto con il D. Lgs. n. 32/2014 di recepimento dei principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE. ·1"/-1 Il previgente testo dell'art. 143 c.p.p., prevedeva esclusivamente, nei confronti dell'imputato alloglotta, la nomina dell'interprete al fine di poter comprendere l'accusa e di poter seguire lo svolgimento degli atti e delle udienze cui partecipava. Non si prevedeva, all'epoca, l'obbligo di traduzione della sentenza e dunque, correttamente, il giudice dell'appello ha escluso la possibilità di rilevare la nullità derivante dalla omessa traduzione degli atti introduttivi del giudizio di primo grado (decreto che dispone il giudizio) in quanto, come imposto dall'art. 181 c.p.p., comma 3, non eccepita entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1 c.p.p .. Né si possono ipotizzare o ravvisare nullità relative alla mancata nomina dell'interprete nel giudizio di primo grado, posto che l'imputato non ha partecipato allo stesso, rimanendo contumace. Né sussiste nullità rispetto alla mancata traduzione della sentenza di primo grado, posto che l'atto è stato compiuto anteriormente all'entrata in vigore del vigente testo dell'art. 143 c.p.p. e dunque in epoca nella quale tale obbligo non era normativa mente previsto. Neppure può ritenersi che il diritto dell'imputato alla traduzione dell'atto in parola (la sentenza di primo grado) fosse già direttamente derivante dall'art. 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/64/UE (secondo cui il diritto alla traduzione si riferisce a "tutti i documenti che sono fondamentali per garantire [agli imputati o indagati] che siano in grado di esercitare i loro diritti di difesa e per tutelare l'equità del procedimento"), posto che l'art. 9 della direttiva fissava il termine di recepimento al 27 ottobre 2013, momento successivo, come già detto, alla adozione degli atti del primo grado di giudizio, come pure del decreto di citazione in appello (che fissava la prima udienza del relativo grado al 17.10.2013) . 6.6. Va a questo punto ricordato che, con il D.Lgs. 04/03/2014, n. 32 , pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 2014, n. 64 , è stato introdotto un nuovo testo dell'art. 143 c.p.p. , entrato in vigore dal 2 aprile 2014 , del seguente letterale tenore : «Articolo 143 (Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali) 1. L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresì diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento. 2. Negli stessi casi l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna. 3. La traduzione gratuita di altri atti o anche 5010 di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, può essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza. 4. L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dall'autorità giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. 5. L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. 6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 è regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore è obbligatoria.». 6.7 Come esplicitamente previsto dalla norma, è stato ora introdotto il diritto dell'imputato alloglotta alla traduzione della sentenza. La previsione in esame costituisce all'evidenza disposizione processuale, rispetto alla quale, in assenza di disposizioni transitorie, va applicato il normale regime temporale di tali previsioni, e cioè il principio tempus regit actum. 6.8 Nel caso di specie la sentenza di appello è stata resa all'udienza del 28.1.2015 (data alla quale si è pervenuti dopo che l'udienza del 17 ottobre 2013 era stata rinviata per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dall'Ordine degli avvocati di Lecce), all'esito di un giudizio svoltosi nella contumacia dell'imputato. 6.9 Pacificamente risulta dagli atti che la sentenza di secondo grado non è stata tradotta nella lingua dell'imputato e dunque sussiste, in relazione a tale atto, la violazione dell'art. 143 c.p.p. nella sua nuova formulazione. 6.10. Fermo dunque l'obbligo di traduzione della sentenza, la violazione di tale obbligo deve essere inquadrata nel sistema delle invalidità previsto dal nostro ordinamento processuale. AI riguardo, mette conto rilevare come la mancata traduzione della sentenza nella lingua comprensibile all'imputato alloglotta non pare al collegio incidere, in effetti, sulla legittimità/validità della decisione, bensì soltanto sulla possibilità per l'interessato di attivare avverso la stessa gli strumenti di reazione previsti dall'ordinamento, id est di proporre impugnazione. La mancata traduzione non inficia di per sé la decisione, ma incide soltanto sui termini per proporre impugnazione, dal momento che impedisce al diretto interessato di prendere contezza delle ragioni che sono state poste a fondamento della condanna pronunciata nei suoi confronti e, dunque, di esercitare appieno le sue prerogative difensive, che passano anche attraverso il diretto accesso alle motivazioni, senza il filtro della difesa tecnica, così da poter meglio valutare l'an ed il quomodo degli ulteriori sviluppi processuali. (cfr., Cass., sez. sesta, n. 45457 del 29.9.2015). L'omessa traduzione ha dunque quale unico effetto quello di sospendere o comunque dilazionare il termine per proporre impugnazione in capo all'imputato, fintanto che questi non abbia avuto compiuta conoscenza dell'atto in una lingua al medesimo accessibile. In tale senso <y /$ si è del resto già pronunciata questa Corte, in relazione a fattispecie antecedente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 143 c.p.p., là dove ha sancito che la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità dell'atto ma, se vi è stata specifica richiesta, i termini d'impugnazione decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile (Sez. 1, n. 23608 del 11/02/2014, Rv. 259732). Né dalla stretta correlazione fra la titolarità del diritto alla traduzione della decisione e l'esercizio del potere autonomo dell'imputato di impugnazione ex art. 571 del codice di rito può farsi discendere che il difensore non sia legittimato ad eccepire la violazione del diritto spettante al proprio assistito alloglotta rispetto alla traduzione della sentenza, specie se -come nella fattispecie- l'imputato resti del tutto silente, posto che quest'ultimo è rappresentato in giudizio dal difensore e non è personalmente in grado di esercitare il diritto in parola proprio per effetto della violazione della novellata previsione dell'art. 143 c.p.p. relativa alla traduzione delle sentenze, dal momento che, ricevendo un atto in lingua che non legge e non comprende, non può esigere il rispetto dell'obbligo di traduzione né esercitare il diritto di impugnare personalmente la sentenza. Neppure può richiedersi, al fine di ravvisare la specificità del motivo di ricorso in cassazione, che il difensore indichi precisi profili di doglianza o specifiche ragioni di ricorso prospettabili dall'imputato personalmente, proprio perché la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato preclude a quest'ultimo il diretto esame dell'atto, l'effettiva comprensione dello stesso e, dunque, la reale possibilità di addurre argomenti a difesa. 6.11. Così definito il perimetro della questione processuale che ci occupa, ritiene il Collegio che nel caso in esame debba essere riconosciuta la violazione dei diritti difensivi dell'imputato con specifico riguardo al diritto di ottenere la traduzione della sentenza di secondo grado nella lingua a lui nota all'imputato, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce perché provveda all'adempimento e ai successivi incombenti previsti in relazione alla contumacia dell'imputato. 6.12 . Invero, una volta definiti, con la presente pronuncia, gli ulteriori motivi di ricorso proposti dal difensore, non può consentirsi il passaggio in giudicato della sentenza di condanna in esame se non sia stato previamente posto l'imputato in condizione di esercitare il diritto di impugnazione personale riconosciutogli dall'art. 571 comma 1 c.p. p .. 6.13. AI riguardo, pare al collegio soccorrere la previsione dell'art. 175 comma 2 c.p.p., nella formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie ai sensi dell'art. 15 bis della legge n. 67/2014, secondo cui «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica». 6.14 Tale comma va letto alla stregua della sentenza n. 317/2009 della Corte Costo che l'ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente la restituzione f 1\ dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, nel concorso delle ulteriori condizioni indicate dalla legge, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato. Situazione di mancata effettiva conoscenza che deve ritenersi ricorrere anche nei casi, quale quello in esame, nei quali sia stato violato il diritto ad ottenere la traduzione di un atto contemplato dal novellato art. 143 c.p.p .. Con la conseguenza che, in presenza di istanza in merito, l'imputato va posto nelle condizioni di esercitare il diritto alla impugnazione autonoma. 6.15 E' ben vero che la precedente giurisprudenza di questa Corte aveva affermato che "Gli autonomi diritti di impugnazione attribuiti all'indagato (o all'imputato) e ai difensori trovano precisi limiti al loro collegato esercizio, da una parte nell'attualità di decorrenza del termine, dall'altra nell'intervento del provvedimento sollecitato comunque da uno degli aventi diritto. Ed invero, per il principio dell'unicità del diritto all'impugnazione, una volta che il gravame sia stato proposto da uno qualsiasi dei soggetti legittimati (indagato o imputato ovvero suo difensore) e che su di esso sia intervenuta la decisione di merito, detto diritto, avendo conseguito il suo effetto, si è consumato, onde ne è precluso l'ulteriore esercizio che, essendo funzionalmente diretto a un risultato in favore dell'indagato (o imputato) e non al conseguimento di un interesse pertinente al solo difensore, non può essere reiterato in presenza di una decisione che ha provveduto sull'impugnazione altrimenti proposta": ex plurimis Casso 4561/1999 riv 214034; Casso 19835/2006 riv 234655, confermate dalle SS.UU che, con la sentenza n. 6026/2008 riv 238472, hanno affermato il seguente principio di diritto "L'impugnazione proposta dal difensore, di fiducia o di ufficio, nell'interesse dell'imputato contumace (nella specie latitante), preclude a quest'ultimo, una volta che sia intervenuta la relativa decisione, la possibilità di ottenere la restituzione nel termine per proporre a sua volta impugnazione. (In motivazione, la S.c. ha osservato che l'astratta configurabilità di una duplicazione di impugnazioni, promananti le une dal difensore, e le altre dall'imputato, rappresenterebbe una opzione palesemente incompatibile con l'esigenza di assegnare una "ragionevole durata" al processo, sulla base di quanto imposto dall'art. 111 Costo e dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)". 6.16. Sennonché, il principio dell'unicità dell'impugnazione è stato messo definitivamente in crisi dalla sentenza n. 317/2009 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato, come già accennato, l'illegittimità costituzionale dell'art. 175 c.p.p., comma 2 nella parte in cui non consente la restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, nel termine per proporre impugnazione contro la sentenza contumaciale, quando analoga impugnazione sia stata proposta in precedenza dal difensore dello stesso imputato. Il giudice delle leggi, nella motivazione della sentenza in parola, prendendo direttamente in esame la disciplina vigente e, soprattutto, la giurisprudenza di legittimità, anche a SS.UU. -che, nel ribadire il principio dell'unicità del diritto di impugnazione, aveva creato un vero e proprio "diritto vivente" dal quale non si poteva prescindere- ha rammentato che "la valutazione della questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 175 c.p.p., comma 2, doveva essere condotta in riferimento congiunto ai parametri di cui all'art. 117, comma 1 -in relazione all'art. 6 CEDU, quale interpretato dalla Corte di Strasburgo- art. 24 Costo e art. 111 Cost., comma 1, ( ... ), giungendo alla conclusione che (par. 9 della parte motiva) non possono essere richiamati, per convalidare la legittimità costituzionale della norma censurata, i principi dell'unicità del diritto all'impugnazione e del divieto di bis in idem, da cui non possono essere tratte conclusioni limitative di un diritto fondamentale, il cui esercizio non può essere sottratto al suo titolare, che può essere sostituito solo nei limiti strettamente necessari a sopperire alla sua impossibilità di esercitarlo e non deve trovarsi di fronte all'effetto irreparabile di una scelta altrui, non voluta e non concordata, potenzialmente dannosa per la sua persona. Il principio di diritto tratto dalla suddetta sentenza è il seguente: il diritto di impugnazione attiene alla sfera del diritto di difesa dell'imputato e non può ritenersi consumato dall'esercizio del parallelo diritto d'impugnazione che spetta al difensore ne' può essere limitato dal divieto del bis in idem. 6.17 Così ricostruiti i citati insegnamenti, anche al fine di prevenire la formazione di un giudicato che potrebbe essere successivamente messo in crisi da una successiva impugnazione dell'imputato che autonomamente dovesse la lamentare sentenza per la violazione effetto della del mancata proprio diritto traduzione ad della impugnare stessa, in considerazione della infondatezza delle ulteriori deduzioni del difensore, delle ragioni sopra esposte circa la reale portata del vizio rilevato -non inerente la sentenza in sé ma solo un adempimento successivo alla stessa- e delle tipologie di provvedimenti di cui questa Corte dispone, va pronunciato l'annullamento dell'atto impugnato per il solo profilo della omissione della traduzione della sentenza. 6.12. Può essere formulato il seguente principio di diritto: "L'omessa traduzione della sentenza nella lingua conosciuta dall'imputato alloglotta avente diritto alla traduzione della stessa impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia in quanto ha l'effetto di sospendere il termine per proporre impugnazione personale da parte dell'imputato fintanto che questi non abbia avuto compiuta conoscenza dell'atto in una lingua al medesimo accessibile" . 6.18. Decorso il termine in parola, in difetto di impugnazione personale da parte dell'imputato, la sentenza diverrà definitiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa traduzione e rinvia alla Corte di Appello di Lecce per l'adempimento. Così deciso in Roma il giorno 11 marzo 2016