ELEMENTI ESSENZIALI DELLA CONVENZIONE
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ELEMENTI ESSENZIALI DELLA CONVENZIONE
“Allegato 2” ELEMENTI ESSENZIALI DELLA CONVENZIONE - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DI UNA PORZIONE D’IMMOBILE COMUNALE Oggetto. La convenzione-contratto ha per oggetto la concessione in uso di una porzione di fabbricato, identificata dalla lettera A) nelle planimetrie allegate, di proprietà comunale denominato “Centro polifunzionale” che sorgerà in via dei Ciliegi, ad un’associazione che opera sul territorio locale per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra i cittadini, per il rafforzamento dei valori di convivenza civile, anche svolgendo attività, iniziative e progetti corealizzati e/o patrocinati dal Comune. I locali assegnati dovranno costituire la sede dell’Associazione per l’espletamento delle proprie attività. La porzione del fabbricato identificata con lettera A) verrà consegnata al grezzo avanzato e i lavori di completamento saranno a carico dell’Associazione stessa, come da allegato computo metrico – estimativo sub D). Le spese sostenute saranno, comunque, considerate a scomputo del canone annuo. L’Associazione concessionaria avrà altresì il diritto di utilizzare, oltre alla porzione suindiata, la “Sala convegni comune”, o “Sala riunioni” del centro polifunzionale per una media di 10 ore mensili secondo le modalità stabilite dall’Ufficio Patrimonio del Comune. La sala riunioni per le restanti ore è a disposizione del Comune per le proprie attività istituzionali. Il fabbricato ad un piano di circa 400mq di superficie, meglio descritto nell’allegato A), sorgerà nell’area in via dei ciliegi di mq. 4997,50, insistente attualmente sui mappali n. 1381, 1385, 1387 e 1377 del Fg. 36 del Catasto Terreni. Canone annuo – Durata della concessione d’uso. La durata della concessione sarà calcolata dividendo il costo delle opere edilizie poste a carico dell’Associazione per il canone annuo offerto e sommando il tempo necessario per l’esecuzione delle opere stesse. Il canone figurativo, infatti, decorrerà dalla data di agibilità dell’immobile. Il canone annuo a base d’asta è di € 2.700,00. Nel canone annuo sarà incluso altresì l’utilizzo per una media di 10 ore mensili della Sala riunioni. Il canone sarà aggiornato agli indici ISTAT dal II anno di concessione. La durata sarà definita nella convenzione – contratto di concessione che sarà sottoscritta con l’Associazione assegnataria. La durata massima del contratto non potrà comunque superare i 40 (quaranta) anni di concessione. Il contratto non potrà essere rinnovato tacitamente. Alla scadenza della concessione il canone d’uso dei locali in oggetto potrà essere rideterminato con le normali tariffe previste e deliberate dall’Amministrazione per la generalità degli immobili comunali. Utilizzo della c.d. “sala convegni Comune” o “sala riunioni”. L’Associazione concessionaria avrà, oltre l’uso esclusivo della porzione identificata dalla lettera A) nelle planimetrie, l’utilizzo della c.d. “Sala convegni Comune” o “Sala Riunioni”, del centro polifunzionale per una media di 10 ore mensili. Il rapporto de quo verrà dettagliatamente disciplinato dall’Ufficio Patrimonio. La concessionaria dovrà garantire il rispetto delle norme di legge e/o regolamentari previste in materia, riguardanti l’ordine pubblico, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la custodia e pulizia durante l’utilizzo della stessa, nonché il pagamento delle utenze, ossia delle somme per i servizi accessori (uso di energia elettrica, riscaldamento, ecc.). La concessionaria è tenuta ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell’Amministrazione. Tali richieste potranno essere avanzate dall’Amministrazione in qualunque momento. Oneri a carico dell’Associazione Sono a carico dell’Associazione concessionaria d’uso in particolare: 1) Spese. Versare tutte le spese inerenti e conseguenti la convenzione-contratto di concessione d’uso; 2) Lavori di completamento. Rendere la parte del fabbricato identificata con lettera A), una volta consegnata al grezzo avanzato, agibile ed idonea, mediante l’esecuzione di tutti i lavori necessari allo scopo e come da computo metrico-estimativo eseguito dall’Ufficio Tecnico del Comune, contenuto nell’allegato D) da intendersi come lavori minimi, per cui possono essere eseguiti ulteriori lavori ritenuti migliorativi. La realizzazione di tutti gli interventi è sottoposta alla verifica, vigilanza e all’approvazione finale dell’Amministrazione Comunale nella figura di un tecnico incaricato che valuterà anche la congruità della spesa sostenuta dall’Associazione alla fine dei lavori. L’Associazione si deve impegnare a presentare il progetto per il rilascio del permesso di costruire entro 6 (sei) mesi dalla richiesta da parte dell’Amministrazione comunale. Si deve impegnare, inoltre, ad iniziare i lavori entro un anno dalla data del rilascio del permesso, nonché a completarli entro tre anni dalla data del rilascio. Il costo dei lavori di completamento, coincidente con il computo metrico-estimativo di cui all’allegato D), sarà a scomputo del canone di concessione d’uso. Tutte le opere e gli interventi, compresi quelli migliorativi autorizzati, sono eseguiti per conto del Comune e diventano di proprietà comunale senza obbligo di corrispondere indennizzo alcuno; 3) Manutenzione ordinaria e straordinaria. Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della porzione dell’immobile concessa in uso esclusivo, compresi gli adempimenti di progettazione e presentazione delle pratiche edilizie, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed in particolare al Regolamento edilizio del Comune di Conegliano con la preventiva autorizzazione degli Uffici Comunali competenti. Tutti gli elaborati dovranno essere firmati da tecnico abilitato a norma di legge; 4) Custodia. Provvedere alla custodia della porzione dell’immobile concessa in uso esclusivo; 5) Spese varie. Provvedere al pagamento di tutte le utenze relative alla porzione di uso esclusivo. L’Ufficio Patrimonio valuterà l’opportunità o meno di intestare i contratti per l’erogazione delle utenze direttamente all’Associazione concessionaria; 6) Oneri fiscali e tributari. Provvedere a tutti gli oneri fiscali e tributari connessi e/o conseguenti all’utilizzo esclusivo, con la sola esclusione di quelli che per espressa disposizione di legge, gravano sulla proprietà; 7) Restituzione. Allo scadere del contratto, restituire e liberare i locali avuti in concessione d’uso esclusivo a proprie cure e spese da ogni mobile, arredo o attrezzatura installati o depositati dall’Associazione, senza preventivo atto di disdetta. In caso di inottemperanza il Comune potrà sgomberare i locali d’autorità con rivalsa delle spese di sgombero e deposito dei materiali; 8) provvedere ad ogni e qualsiasi altro adempimento a mantenere l’immobile in condizioni di usabilità e/o agibilità, ovvero di assicurare l’uso diligente del bene, con particolare riferimento alle norme relative all’igiene, all’inquinamento acustico e alla sicurezza; Vigilanza. Il Comune si riserva la facoltà di vigilare non solo durate l’esecuzione dei lavori, ma anche durante tutta la durata della concessione d’uso. L’Associazione è tenuta, quindi, ad accettare controlli, verifiche e sopralluoghi da parte dell’Amministrazione in qualunque momento. Assicurazioni/ responsabilità. Per i lavori edilizi l’Associazione dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione C.A.R.tutti i rischi della costruzione di opere civili - comprendente il furto e l’incendio, con massimale adeguato concordato con l’Ufficio Patrimonio. Dovrà stipulare altresì per la concessione in uso apposita polizza di assicurazione R.C., comprendente la garanzia di responsabilità civile a tutela degli infortuni e danni cagionati a terzi ed al Comune di Conegliano, nonché per furto e incendio, di durata pari a quella della concessione d’uso, con massimale adeguato concordato con l’Ufficio Patrimonio. La stipula dei contratti assicurativi, comunque, non libera l’associazione dalle responsabilità connesse alla sottoscrizione delle polizze, avendo esse mero scopo di ulteriore garanzia. Ogni responsabilità civile e penale è, infatti, a totale ed esclusivo carico dell’Associazione concessionaria. La polizza assicurativa C.A.R. in copia deve essere presentata all’Ente prima del ritiro dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori. Clausola risolutiva espressa. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Comune esercita il diritto di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione indirizzata all’Associazione, comportante l’obbligo per il concessionario di restituire immediatamente il bene concesso libero da persone e cose, nei seguenti casi: 1) riscontro d’inerzia grave e/o inadempimento grave delle obbligazioni assunte con la concessione dell’immobile, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida da parte del competente Ufficio Comunale; 2) mancata presentazione delle polizze previste e ogni altra eventuale documentazione richiesta dall’Ente, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida da parte del competente Ufficio Comunale; 3) mancato rispetto del divieto di sub-concessione e di concedere a terzi la concessione; 4) mutamento non autorizzato dell’uso concesso; 5) grave violazione delle norme che disciplinano la concessione; 6) allorché sopraggiunga la perdita da parte dell’Associazione dei requisiti generali previsti dal bando di gara relativi alla procedura di selezione ovvero qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle sue dichiarazioni presentate al momento della gara; 7) allorché l’immobile non venga mantenuto agibile, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida da parte del competente Ufficio Comunale; 8) allorché sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante dell’Associazione una sentenza definitiva di condanna per reati gravi o che, comunque, comportino l’applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione; 9) allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione della convenzione-contratto; 10)in caso di mancata occupazione protratta nel tempo e senza giustificazione accettata dal Comune; 11)qualora si ritenesse che le iniziative promosse non rispondano alle finalità prescritte o non siano consone al luogo o alle finalità di promozione dell’associazionismo; L’Amministrazione si riserva altresì il diritto di chiedere il risarcimento dei danni. Tutti gli eventuali danni causati ai locali dovranno essere risarciti all’Ente, senza riserva alcuna. Penali. L’Associazione deve adempiere le obbligazioni poste a suo carico con la massima diligenza. Qualora dovessero emergere ritardi riferibili agli interventi edilizi – tecnici, il Comune potrà addebitare all’Associazione delle penali. Queste verranno applicate previo contraddittorio scritto con la stessa, la quale avrà diritto di presentare le proprie giustificazioni entro 5 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione (che potrà avvenire con qualsiasi mezzo idoneo: fax, lettera raccomandata o telegramma). Sarà applicata una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00 per ogni giorno di ritardo riferito agli interventi edilizi - tecnici, in relazione alla gravità dell’omissione, verificato da verbali di sopralluogo del personale comunale incaricato del controllo. Revoca Il Comune potrà sempre revocare la concessione per rilevanti sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza necessità di congruo preavviso, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario secondo quanto previsto dall’articolo 21-quinques della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. Se la revoca dovesse comportare pregiudizi in danno all’Associazione, l’Amministrazione provvederà al loro indennizzo. Recesso L’associazione concessionaria potrà recedere dalla concessione–contratto, prima della scadenza naturale, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, solo per gravi motivi imprevedibili e sopravvenuti, consistenti nella necessità di far cessare, con il recesso della concessione, una situazione oltremodo gravosa e tale da pregiudicare la continuazione stessa della sua attività.