ELEMENTI ESSENZIALI DELLA CONVENZIONE

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ELEMENTI ESSENZIALI DELLA CONVENZIONE
“Allegato 2”
ELEMENTI ESSENZIALI DELLA CONVENZIONE - CONTRATTO DI CONCESSIONE IN
USO DI UNA PORZIONE D’IMMOBILE COMUNALE
Oggetto.
La convenzione-contratto ha per oggetto la concessione in uso di una porzione di
fabbricato, identificata dalla lettera A) nelle planimetrie allegate, di proprietà comunale
denominato “Centro polifunzionale” che sorgerà in via dei Ciliegi, ad un’associazione che
opera sul territorio locale per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra i
cittadini, per il rafforzamento dei valori di convivenza civile, anche svolgendo attività,
iniziative e progetti corealizzati e/o patrocinati dal Comune. I locali assegnati dovranno
costituire la sede dell’Associazione per l’espletamento delle proprie attività.
La porzione del fabbricato identificata con lettera A) verrà consegnata al grezzo avanzato
e i lavori di completamento saranno a carico dell’Associazione stessa, come da allegato
computo metrico – estimativo sub D). Le spese sostenute saranno, comunque,
considerate a scomputo del canone annuo.
L’Associazione concessionaria avrà altresì il diritto di utilizzare, oltre alla porzione
suindiata, la “Sala convegni comune”, o “Sala riunioni” del centro polifunzionale per una
media di 10 ore mensili secondo le modalità stabilite dall’Ufficio Patrimonio del Comune.
La sala riunioni per le restanti ore è a disposizione del Comune per le proprie attività
istituzionali.
Il fabbricato ad un piano di circa 400mq di superficie, meglio descritto nell’allegato A),
sorgerà nell’area in via dei ciliegi di mq. 4997,50, insistente attualmente sui mappali n.
1381, 1385, 1387 e 1377 del Fg. 36 del Catasto Terreni.
Canone annuo – Durata della concessione d’uso.
La durata della concessione sarà calcolata dividendo il costo delle opere edilizie poste a
carico dell’Associazione per il canone annuo offerto e sommando il tempo necessario per
l’esecuzione delle opere stesse. Il canone figurativo, infatti, decorrerà dalla data di agibilità
dell’immobile.
Il canone annuo a base d’asta è di € 2.700,00.
Nel canone annuo sarà incluso altresì l’utilizzo per una media di 10 ore mensili della Sala
riunioni.
Il canone sarà aggiornato agli indici ISTAT dal II anno di concessione.
La durata sarà definita nella convenzione – contratto di concessione che sarà sottoscritta
con l’Associazione assegnataria.
La durata massima del contratto non potrà comunque superare i 40 (quaranta) anni di
concessione.
Il contratto non potrà essere rinnovato tacitamente.
Alla scadenza della concessione il canone d’uso dei locali in oggetto potrà essere
rideterminato con le normali tariffe previste e deliberate dall’Amministrazione per la
generalità degli immobili comunali.
Utilizzo della c.d. “sala convegni Comune” o “sala riunioni”.
L’Associazione concessionaria avrà, oltre l’uso esclusivo della porzione identificata dalla
lettera A) nelle planimetrie, l’utilizzo della c.d. “Sala convegni Comune” o “Sala Riunioni”,
del centro polifunzionale per una media di 10 ore mensili.
Il rapporto de quo verrà dettagliatamente disciplinato dall’Ufficio Patrimonio.
La concessionaria dovrà garantire il rispetto delle norme di legge e/o regolamentari
previste in materia, riguardanti l’ordine pubblico, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la
custodia e pulizia durante l’utilizzo della stessa, nonché il pagamento delle utenze, ossia
delle somme per i servizi accessori (uso di energia elettrica, riscaldamento, ecc.).
La concessionaria è tenuta ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e
sopralluoghi dell’Amministrazione. Tali richieste potranno
essere
avanzate
dall’Amministrazione in qualunque momento.
Oneri a carico dell’Associazione
Sono a carico dell’Associazione concessionaria d’uso in particolare:
1) Spese. Versare tutte le spese inerenti e conseguenti la convenzione-contratto di
concessione d’uso;
2) Lavori di completamento. Rendere la parte del fabbricato identificata con lettera A),
una volta consegnata al grezzo avanzato, agibile ed idonea, mediante l’esecuzione di
tutti i lavori necessari allo scopo e come da computo metrico-estimativo eseguito
dall’Ufficio Tecnico del Comune, contenuto nell’allegato D) da intendersi come lavori
minimi, per cui possono essere eseguiti ulteriori lavori ritenuti migliorativi. La
realizzazione di tutti gli interventi è sottoposta alla verifica, vigilanza e all’approvazione
finale dell’Amministrazione Comunale nella figura di un tecnico incaricato che valuterà
anche la congruità della spesa sostenuta dall’Associazione alla fine dei lavori.
L’Associazione si deve impegnare a presentare il progetto per il rilascio del permesso
di costruire entro 6 (sei) mesi dalla richiesta da parte dell’Amministrazione comunale.
Si deve impegnare, inoltre, ad iniziare i lavori entro un anno dalla data del rilascio del
permesso, nonché a completarli entro tre anni dalla data del rilascio. Il costo dei lavori
di completamento, coincidente con il computo metrico-estimativo di cui all’allegato D),
sarà a scomputo del canone di concessione d’uso. Tutte le opere e gli interventi,
compresi quelli migliorativi autorizzati, sono eseguiti per conto del Comune e diventano
di proprietà comunale senza obbligo di corrispondere indennizzo alcuno;
3) Manutenzione ordinaria e straordinaria. Provvedere alla manutenzione ordinaria e
straordinaria della porzione dell’immobile concessa in uso esclusivo, compresi gli
adempimenti di progettazione e presentazione delle pratiche edilizie, in conformità alle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed in particolare al Regolamento edilizio
del Comune di Conegliano con la preventiva autorizzazione degli Uffici Comunali
competenti. Tutti gli elaborati dovranno essere firmati da tecnico abilitato a norma di
legge;
4) Custodia. Provvedere alla custodia della porzione dell’immobile concessa in uso
esclusivo;
5) Spese varie. Provvedere al pagamento di tutte le utenze relative alla porzione di uso
esclusivo. L’Ufficio Patrimonio valuterà l’opportunità o meno di intestare i contratti per
l’erogazione delle utenze direttamente all’Associazione concessionaria;
6) Oneri fiscali e tributari. Provvedere a tutti gli oneri fiscali e tributari connessi e/o
conseguenti all’utilizzo esclusivo, con la sola esclusione di quelli che per espressa
disposizione di legge, gravano sulla proprietà;
7) Restituzione. Allo scadere del contratto, restituire e liberare i locali avuti in
concessione d’uso esclusivo a proprie cure e spese da ogni mobile, arredo o
attrezzatura installati o depositati dall’Associazione, senza preventivo atto di disdetta.
In caso di inottemperanza il Comune potrà sgomberare i locali d’autorità con rivalsa
delle spese di sgombero e deposito dei materiali;
8) provvedere ad ogni e qualsiasi altro adempimento a mantenere l’immobile in condizioni
di usabilità e/o agibilità, ovvero di assicurare l’uso diligente del bene, con particolare
riferimento alle norme relative all’igiene, all’inquinamento acustico e alla sicurezza;
Vigilanza.
Il Comune si riserva la facoltà di vigilare non solo durate l’esecuzione dei lavori, ma anche
durante tutta la durata della concessione d’uso. L’Associazione è tenuta, quindi, ad
accettare controlli, verifiche e sopralluoghi da parte dell’Amministrazione in qualunque
momento.
Assicurazioni/ responsabilità.
Per i lavori edilizi l’Associazione dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione C.A.R.tutti i rischi della costruzione di opere civili - comprendente il furto e l’incendio, con
massimale adeguato concordato con l’Ufficio Patrimonio.
Dovrà stipulare altresì per la concessione in uso apposita polizza di assicurazione R.C.,
comprendente la garanzia di responsabilità civile a tutela degli infortuni e danni cagionati a
terzi ed al Comune di Conegliano, nonché per furto e incendio, di durata pari a quella della
concessione d’uso, con massimale adeguato concordato con l’Ufficio Patrimonio.
La stipula dei contratti assicurativi, comunque, non libera l’associazione dalle
responsabilità connesse alla sottoscrizione delle polizze, avendo esse mero scopo di
ulteriore garanzia. Ogni responsabilità civile e penale è, infatti, a totale ed esclusivo carico
dell’Associazione concessionaria.
La polizza assicurativa C.A.R. in copia deve essere presentata all’Ente prima del ritiro
dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori.
Clausola risolutiva espressa.
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Comune esercita il diritto di risolvere il contratto mediante
semplice dichiarazione indirizzata all’Associazione, comportante l’obbligo per il
concessionario di restituire immediatamente il bene concesso libero da persone e cose,
nei seguenti casi:
1) riscontro d’inerzia grave e/o inadempimento grave delle obbligazioni assunte con la
concessione dell’immobile, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida
da parte del competente Ufficio Comunale;
2) mancata presentazione delle polizze previste e ogni altra eventuale
documentazione richiesta dall’Ente, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese
dalla diffida da parte del competente Ufficio Comunale;
3) mancato rispetto del divieto di sub-concessione e di concedere a terzi la
concessione;
4) mutamento non autorizzato dell’uso concesso;
5) grave violazione delle norme che disciplinano la concessione;
6) allorché sopraggiunga la perdita da parte dell’Associazione dei requisiti generali
previsti dal bando di gara relativi alla procedura di selezione ovvero qualora fosse
accertata la non veridicità del contenuto delle sue dichiarazioni presentate al
momento della gara;
7) allorché l’immobile non venga mantenuto agibile, cui non si è ottemperato entro 1
(un) mese dalla diffida da parte del competente Ufficio Comunale;
8) allorché sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante
dell’Associazione una sentenza definitiva di condanna per reati gravi o che,
comunque, comportino l’applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a
contrattare con la pubblica amministrazione;
9) allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o
impedisca l'esecuzione della convenzione-contratto;
10)in caso di mancata occupazione protratta nel tempo e senza giustificazione
accettata dal Comune;
11)qualora si ritenesse che le iniziative promosse non rispondano alle finalità prescritte
o non siano consone al luogo o alle finalità di promozione dell’associazionismo;
L’Amministrazione si riserva altresì il diritto di chiedere il risarcimento dei danni.
Tutti gli eventuali danni causati ai locali dovranno essere risarciti all’Ente, senza riserva
alcuna.
Penali.
L’Associazione deve adempiere le obbligazioni poste a suo carico con la massima
diligenza. Qualora dovessero emergere ritardi riferibili agli interventi edilizi – tecnici, il
Comune potrà addebitare all’Associazione delle penali. Queste verranno applicate previo
contraddittorio scritto con la stessa, la quale avrà diritto di presentare le proprie
giustificazioni entro 5 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione (che potrà avvenire
con qualsiasi mezzo idoneo: fax, lettera raccomandata o telegramma).
Sarà applicata una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00 per ogni
giorno di ritardo riferito agli interventi edilizi - tecnici, in relazione alla gravità
dell’omissione, verificato da verbali di sopralluogo del personale comunale incaricato del
controllo.
Revoca
Il Comune potrà sempre revocare la concessione per rilevanti sopravvenuti motivi di
interesse pubblico, senza necessità di congruo preavviso, ovvero nel caso di mutamento
della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario secondo
quanto previsto dall’articolo 21-quinques della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.
Se la revoca dovesse comportare pregiudizi in danno all’Associazione, l’Amministrazione
provvederà al loro indennizzo.
Recesso
L’associazione concessionaria potrà recedere dalla concessione–contratto, prima della
scadenza naturale, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicarsi mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, solo per gravi motivi imprevedibili e sopravvenuti,
consistenti nella necessità di far cessare, con il recesso della concessione, una situazione
oltremodo gravosa e tale da pregiudicare la continuazione stessa della sua attività.