Parcheggio in loc. Capoluogo, Garages in loc. Plan Felinaz e
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Parcheggio in loc. Capoluogo, Garages in loc. Plan Felinaz e
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA COMUNE DI CHARVENSOD REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO COPERTO DI LOCALITA’ CAPOLUOGO, DEI GARAGES DI LOCALITA’ FELINAZ E DEI DEPOSITI DI LOCALITA’ VACHORDAZ DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CHARVENSOD REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO COPERTO DI LOCALITA’ CAPOLUOGO, DEI GARAGES DI LOCALITA’ FELINAZ E DEI DEPOSITI DI LOCALITA’ VACHORDAZ DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CHARVENSOD CAPO I NORME GENERALI ART.1 GENERALITA' Gli immobili oggetto del presente Regolamento sono situati nel Comune di Charvensod distinti nel Catasto del Comune - al Fg. 10 mappali nn. 506-597-72-71-70 e in parte dei mappali nn. 77-603 e 605 per il parcheggio coperto; - al Fg.7 mappali nn. 236 e 137 per i garages. - al Fg. 10 mappali nn. 268, 270 e 271 per i depositi. Il parcheggio coperto in località Capoluogo comprende n.19 posti macchina coperti al piano seminterrato con accesso a Nord, dalla strada comunale interna del Capoluogo, da cedere in affitto secondo le disposizioni che seguono. I garages di Félinaz constano di n. 3 garages a livello strada comunale di Félinaz. I depositi presso l’ex stalla sociale in località Vachordaz constano di n. 3 locali di circa 60 m2 ciascuno. A questo regolamento vengono allegate, le planimetrie riproducenti i posti macchina numerati dell'autorimessa di località Capoluogo, i garages in località Félinaz ed i depositi in località . ART.2 AMMINISTRAZIONE DEGLI IMMOBILI L'amministrazione degli immobili è a cura del Comune di Charvensod che, tramite gli Uffici Comunali, procede alla esecuzione di tutte le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, esclusa la pulizia del posto auto, ed alla vigilanza sul buon funzionamento dei complessi. ART.3 ASSICURAZIONE DEGLI EDIFICI Gli interi edifici sono assicurati contro i danni del fuoco, del fulmine, dello scoppio del gas e per responsabilità civile verso i terzi. In caso di danni verso terzi o atti vandalici o furti al veicolo ricoverato, nessun addebito o responsabilità sarà posto a carico del Comune. Eventuali polizze assicurative contro il furto dovranno essere stipulate dai singoli utenti. ART.4 DIVIETI ED OBBLIGHI PARTICOLARI DEGLI AFFITTUARI E' VIETATO a) Eseguire opere e manufatti di qualsiasi tipo nei singoli parcheggi e corsie di manovra, lasciare oggetti incustoditi nel parcheggio o sugli autoveicoli; b) Lavare e pulire gli automezzi all'interno dell'autorimessa; c) Lasciare il motore dell'autoveicolo avviato oltre lo stretto necessario; d) Affiggere targhette od altri segni indicatori; e) Parcheggiare più di una autovettura per posto macchina o posteggiare a fianco dell'autovettura motocicli, velocipedi ecc.; f) Subaffittare il posto auto, garage o deposito; g) Modificare la destinazione d'uso del garage o deposito. E’ OBBLIGATORIO h) Tenere pulito ed in ordine il proprio posto auto, garage o deposito; i) Rispettare i Regolamenti comunali od altri eventuali provvedimenti che fossero emanati dall'Autorità locale oltre che rispettare indicazioni e segnaletiche installate nelle rimesse; j) Assumere in proprio la responsabilità di qualsiasi danno arrecato agli immobili o a terzi non solo per fatto proprio, ma anche per negligenza, imprudenza o imperizia delle persone dallo stesso dipendenti o incaricate; k) Consentire, su richiesta del Comune e previo congruo avviso, le ispezioni e l'esecuzione di eventuali lavori che si rendessero necessari per la buona manutenzione degli immobili; l) Occupare il posto auto, garage o deposito personalmente e/o con il proprio veicolo. ART.5 REGOLAMENTO INTERNO E SANZIONI La Giunta delibera le norme cui tutti gli utenti degli immobili devono attenersi, a tutela della reciproca tranquillità, del buono stato degli immobili stessi e del loro decoro. Per le infrazioni alle norme citate, la Giunta stabilisce una sanzione pecuniaria devoluta al fondo per le spese ordinarie, salvo la responsabilità del trasgressore a norma di legge. In caso di inosservanze ed infrazioni agli obblighi di cui al precedente art.4, la sanzione è stabilita in un'ammenda da un minimo di 25 € ad un massimo di 150 €. In caso di recidiva l'ammenda è raddoppiata ed in casi di particolare gravità la Giunta delibera la rescissione del contratto. ART.6 DICHIARAZIONE ED IMPEGNI DELL’AFFITTUARIO L'affittuario dichiara di avere esaminato l'area o l'immobile presi in affitto, di averli trovati adatti all'uso di ricovero di autovettura, in buono stato di conservazione ed esenti da difetti che possono influire sull'uso stesso. Si impegna di riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato, salvi i deperimenti d'uso. CAPO II MODALITA' DI ASSEGNAZIONE IN AFFITTO ART.7 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE POSTI AUTO E GARAGES L'assegnazione dei posti auto e dei garages in affitto viene fatta in attuazione di una graduatoria approvata dalla Giunta e redatta dal responsabile del servizio ragioneria sulla base delle domande inoltrate al Comune. La graduatoria in vigore per un massimo di quattro anni è redatta tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione e relativi punteggi. a) Assenza di autorimesse di qualsiasi genere di proprietà familiare +25 punti b) Anzianità di residenza nel Comune per ogni anno + 1 punto c) Anni di affitto goduto con precedenti contratti - 3 punti per ogni anno d) Residenza nel centro storico +25 punti e) Età pari o superiore a 70 anni + 5 punti f) Presenza di autorimesse di qualsiasi genere di proprietà familiare - 25 punti g) Portatore di handicap + 25 punti In caso di parità di punteggio, per l'assegnazione si darà precedenza nell’ordine: al portatore di handicap, al titolare della maggiore anzianità di residenza nel Comune di Charvensod, ad uno solo dei richiedenti appartenenti allo stesso nucleo familiare. L’invalidità totale costituisce titolo di priorità assoluta. Non verranno assegnati, salvo disponibilità, più di un posto macchina o di un garage a persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Verranno considerate le richieste di posti per autocaravan solamente se, dopo l’assegnazione secondo i criteri precedenti, risultino ancora posti disponibili. L’assegnazione dei posti viene effettuata fino ad esaurimento dei posti disponibili. ART.8 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEPOSITI L'assegnazione degli spazi destinati ad autorimessa di mezzi agricoli viene fatta in attuazione di una graduatoria approvata dalla Giunta e redatta dal responsabile del servizio ragioneria sulla base delle domande inoltrate al Comune. La graduatoria in vigore per un massimo di quattro anni è redatta tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione e relativi punteggi. 1. Agricoltore a titolo principale + 25 punti 2. Assenza di autorimesse con altezza minima di m. 2,40 + 25 punti 3. Residenza nel centro storico + 25 punti 4. Presenza di autorimesse con altezza minima di m. 2,40 - 25 punti 5. Anzianità di residenza nel Comune per ogni anno + 1 punto 6. Agricoltore titolare di domanda verde agricolo + 15 punti 7. Anno di affitto goduto con precedenti contratti - 3 punti per ogni anno In caso di parità di punteggio, per l'assegnazione si darà precedenza al richiedente più anziano di età. L’assegnazione dei posti viene effettuata fino ad esaurimento dei posti disponibili. ART.9 DURATA DEI CONTRATTI Il contratto avrà durata fino al 31 dicembre dell’anno di scadenza della graduatoria, salvo disdetta di una delle parti da comunicare con lettera raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza del semestre di competenza. All’affittuario recedente non verrà corrisposto il rimborso del semestre anticipato. Nel caso di recesso anticipato subentrerà nell'affitto il primo degli esclusi della graduatoria approvata dalla Giunta. La scadenza del contratto del nuovo affittuario sarà quella del precedente contratto. ART.10 SCADENZA DEI CONTRATTI Almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti il responsabile dell’ufficio di ragioneria procede alla redazione di una nuova graduatoria, previa adeguata pubblicità delle modalità di presentazione e scadenza delle nuove domande. Alla scadenza del contratto l'affittuario dovrà lasciare immediatamente libero il parcheggio o il garage riconsegnando le chiavi in Municipio. In caso contrario il Comune è autorizzato a far allontanare l'automezzo a spese del proprietario stesso. ART.11 DECESSO DELL'AFFITTUARIO In caso di decesso dell'affittuario è ammesso il subentro di uno degli eredi legali sino alla scadenza del contratto, previa richiesta di assegnazione e stipula di un nuovo contratto entro 30 giorni dalla data del decesso. ART.12 CANONE DI AFFITTO Il canone di affitto, comprensivo delle spese di gestione e di manutenzione, è aggiornato ogni due anni dalla Giunta Comunale, e deve essere versato a semestralità anticipate presso la tesoreria comunale. Il mancato pagamento provoca l'immediata rescissione del contratto. Il canone di affitto mensile in vigore dal 1° gennaio 2002 è fissato come segue: Posto macchina - parcheggio Capoluogo EURO 25 mensili Garages a Félinaz EURO 45 mensili Depositi ex stalla sociale Vachordaz EURO 45 mensili ART.13 NORME FINALI E TRANSITORIE La graduatoria di cui al precedente art. 8 deve essere redatta entro il prossimo 31 dicembre 2002. Le graduatorie di cui al presente regolamento rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2004. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, in particolare alle disposizioni di attuazione transitoria circa il Condominio e, per quanto non si rientrasse in tali disposi-zioni, in quelle relative alla Comunione in generale. Qualunque controversia dovesse insorgere dovrà essere deferita e risoluta in Collegio arbitrale. Gli arbitri saranno nominati: uno dagli affittuari, uno dal Comune di Charvensod, e il terzo dal Tribunale di Aosta. Il giudizio degli arbitri è inappellabile, senza formalità di procedura.