Infortuni Miralis Rischi Speciali
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Infortuni Miralis Rischi Speciali
Infortuni Miralis Rischi Speciali Ramo 11 - Infortuni Modello IN902A - Edizione Ottobre 2006 Nota informativa al Contraente Rami danni - Non Auto La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005). La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua. 1 Informazioni relative alla Società Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice) L'impresa assicuratrice: Allianz S.p.A.. Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia). Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398. 2 Informazioni relative al Contratto Contratto di assicurazione L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, dell'assicuratore. Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi d'assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale. Legislazione applicabile al Contratto La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto Ai sensi dell'art. 2952 C.C. "i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Reclami in merito al Contratto Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Allianz S.p.A. Servizio Clienti - Pronto Allianz Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) Numero verde 800-686868 Fax 02 7216.9145 E-mail [email protected] Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), al seguente indirizzo: ISVAP Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. SNINAI01 - O07 pagina stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Segue 3 Informazioni in corso di contratto Nota informativa al Contraente Rami danni - Non Auto Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relative al Contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione. Avvertenze La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni. Data la molteplicità delle tipologie di assicurazioni contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la polizza. Allianz S.p.A. SNINAI02O07 pagina stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Pagina lasciata intenzionalmente bianca PB02/09-94 pagina stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Sommario In ottemperanza a quanto previsto dall'art.166 del Codice delle Assicurazioni (D.L.7 Settembre 2005 n.209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed evidenza. 1 Il contratto di assicurazione 2 Rischi assicurati Infortuni Condizioni particolari Persone non assicurabili limiti di età Esclusioni 3 Il sinistro Cosa deve fare il contraente Procedura per la liquidazione del danno SOMMARIO/3-96 4 Classificazione delle attività 5 Garanzia assistenza 6 Dizionario pagina 1 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione 1 Il contratto di assicurazione Validità Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, dalla scheda di polizza nonché dalle specifiche condizioni di copertura allegate alla stessa scheda. In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle Condizioni Generali di Assicurazione. Il contratto è valido se stipulato per iscritto mediante la sottoscrizione della scheda di polizza da parte della Società e del Contraente. Assicurazione per conto e titolarità dei diritti La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 Codice Civile. Decorrenza L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto alle ore 24 del giorno di pagamento. Proroga In mancanza di disdetta, da inviare mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Periodo di assicurazione Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Pagamento del premio I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio per ogni periodo di assicurazione è interamente dovuto, anche se ne sia stato previsto il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile. Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Adeguamento costante Nel corso dell'anno contrattuale tutti gli importi monetari di polizza verranno automaticamente adeguati in più o in meno in proporzione alle variazioni dell'"indice". In caso di sinistro gli importi monetari verranno adeguati in conformità al rapporto tra: l'"indice data sinistro" e l'"indice di riferimento annuale". La Società rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all'adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell'anno. Il premio perciò verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale. Sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola, a ciascuna scadenza annuale, con preavviso di 60 giorni. Per: "indice" si intende l'indice (pubblicato dall'ISTAT) "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati"; "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al terzo mese precedente il mese in cui scade la rata annuale di premio o il mese di decorrenza della polizza, se la prima rata annuale non è ancora scaduta; CONDASS/3-96 pagina 2 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione "indice data sinistro" si intende l'indice relativo al terzo mese precedente la data del sinistro. Non sono soggette ad adeguamento le franchigie espresse in "percentuali" e in "giorni" e le "somme " su cui dette franchigie trovano applicazione per condizioni di polizza. Dichiarazioni Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che infIuiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con raccomandata, telegramma, telex o fax. Se hanno scopo di introdurre modifiche contrattuali queste debbono risultare da dichiarazione firmata dalle Parti. Aggravamento del rischio Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile. Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Altre Assicurazioni Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile). L'omissione dolosa, da parte del Contraente o dell'Assicurato, della comunicazione circa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio,comporta la decadenza del diritto all'indennizzo. La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, può recedere dal contratto con preavviso di almeno 15 giorni. Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni, da darsi tramite lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2 Rischi assicurati Art. 2.1 - Infortuni Infortuni L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento: delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza (rischio professionale). di ogni altra attività che non abbia carattere professionale (rischio extraprofessionale). CONDASS/3-96 pagina 3 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Sono comprese anche le eventuali attività manuali e non, esplicate dall'Assicurato a titolo personale che non siano fonte di reddito od a qualsiasi titolo remunerate. Sono compresi in garanzia anche: a. gli infortuni derivanti dall'uso e o dalla guida di automotoveicoli, macchine agricole, ciclomotori e di natanti da diporto semprechè l'Assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; b. l'asfissia non di origine morbosa; c. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; d. le affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari; e. l'annegamento; f. l'assideramento o il congelamento; g. la folgorazione; h. i colpi di sole o di calore; i. le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini; l. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; m. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; n. gli infortuni derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; o. gli infortuni subiti durante il servizio militare di leva o durante il servizio sostitutivo dello stesso o a seguito di richiamo per ordinarie esercitazioni, il tutto in tempo di pace, limitatamente al caso morte e invalidità permanente (sono quindi esclusi i casi di inabilità temporanea). Sono comunque esclusi gli infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della Repubblica Italiana. p. gli infortuni derivanti da attività sportive, ad eccezione di quelli indicati nell'Art.2.4 "Esclusioni", sempreché siano esercitati non professionalmente o comunque non comportino remunerazione sia diretta che indiretta. Rischi Sportivi (garanzia valida solo se espressamente richiamata nel frontespizio di polizza) A parziale deroga dell'Art.2.4 "Esclusioni", si prende atto che, limitatamente ai casi di Morte e Invalidità Permanente, sempreché operanti per l'Assicurato, nei limiti dei capitali indicati in polizza, l'assicurazione si intende estesa agli infortuni che si verifichino in occasione della pratica delle seguenti attività sportive, sempreché non esercitate professionalmente o che comunque non comportino remunerazione sia diretta che indiretta: Atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, sollevamento pesi, scalate di rocce o ghiacciai oltre il 3° grado, speleologia, rugby, football americano, hockey su ghiaccio o a rotelle, immersioni con autorespiratore (comprese le embolie e le conseguenze della pressione dell'acqua), sci alpinismo. Resta inteso che relativamente alle attività sportive di cui sopra, l'indennità per Invalidità Permanente verrà così liquidata: sui primi 206.582,760 Euro di somma assicurata, non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi 5 gradi di invalidità permanente (franchigia assoluta del 5%); sulla somma assicurata oltre i 206.582,760 Euro , non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi 10 gradi di invalidità permanente (franchigia assoluta del 10%); sulla somma assicurata oltre i 516.456,900 Euro , non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi 15 gradi di invalidità permanente (franchigia assoluta del 15%). Calamità naturali (non vale per polizze di durata inferiore a 1 anno) L'assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più Assicurati con la Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà superare il 10% dei premi del ramo infortuni, rilevati nel bilancio dell'esercizio precedente l'evento. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione. CONDASS/3-96 pagina 4 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Morte presunta Qualora a seguito di infortunio indennizzabile, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai Beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla dichiarazione di morte presunta a termini degli articoli 60 e 62 Codice Civile e sempreché venga giudizialmente accolta la domanda di morte presunta. Resta inteso che se a pagamento avvenuto della predetta indennità l'Assicurato risultasse vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata. Viaggi aerei (non vale per polizze di durata inferiore a 1 anno) L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei per turismo o per trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, con l'esclusione di voli: effettuati da società e/o aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; effettuati da aeroclubs; effettuati su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio) La somma delle garanzie di cui alla presente polizza, ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni "individuali" o "cumulative", non potrà superare i capitali di: per persona: 1.032.913,799 Euro per il caso di morte, 1.032.913,799 Euro per il caso di invalidità permanente totale, 258,229 Euro al giorno per il caso di inabilità temporanea totale; complessivamente per aeromobile: 5.164.568,991 Euro per il caso di morte, 5.164.568,991 Euro per il caso di invalidità permanente, 5.164,569 Euro al giorno per il caso di inabilità temporanea totale. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. La garanzia non vale per i voli effettuati su territori soggetti ad embargo. Assicurazione del coniuge Quando lo stesso evento provoca la morte dell'Assicurato e del coniuge non legalmente separato, anche quest'ultimo, in presenza di figli minori risultanti beneficiari dell'assicurazione, s'intenderà garantito per una somma uguale a quella dell'Assicurato, con il massimo di 206.582,750 Euro. L'indennizzo verrà comunque liquidato fra tutti i Beneficiari previsti in polizza. La presente garanzia non è operante per i Viaggi aerei. Rischio in "itinere" Ad ampliamento della assicurazione dei soli rischi professionali, la garanzia comprende gli infortuni che avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il tragitto della abitazione al luogo di lavoro e viceversa. Mancinismo Qualora l'Assicurato, in caso di sinistro, risulti essere mancino, si conviene che le percentuali di invalidità previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. CONDASS/3-96 pagina 5 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Rischio guerra L'assicurazione è estesa anche per gli infortuni derivanti da guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione ed insurrezione. E' inteso che tale copertura non supererà il periodo di 14 giorni dalla mezzanotte del giorno dell'inizio degli eventi sopra indicati. La presente garanzia non è operante per i Viaggi Aerei. Rimborso spese di cura La Società assicura fino alla concorrenza del massimale stabilito, per ogni infortunio e per ogni anno assicurativo, il rimborso delle spese rese necessarie da infortunio e sostenute per: a. onorari dei medici e dei chirurghi, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, in caso di ricovero, anche in regime di Day Hospital, nonché in caso di intervento chirurgico anche ambulatoriale; b. accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio); c. spese per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi (questi ultimi entro il limite del 40% del massimale assicurato per il rimborso spese di cura); d. spese di trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'istituto di cura o all'ambulatorio e viceversa (queste ultime nel limite del 10% del massimale assicurato per il rimborso spese di cura); e. il rimborso delle rette di degenza in ospedali o cliniche in caso di ricovero prescritto dal medico curante a seguito dell'infortunio medesimo; Le suddette prestazioni si intendono operanti anche in assenza di ricovero o di intervento chirurgico. Si intendono in ogni caso esclusi i rimborsi delle spese sostenute per infortuni espressamente esclusi dall'art.2.4 - Esclusioni delle condizioni di polizza. Il rimborso verrà effettuato dalla Società a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei documenti giustificativi (notula del medico, ricevuta del farmacista, dell'ambulatorio, conto dell'ospedale o clinica, ecc.) con l'applicazione di una franchigia assoluta di 51,645 Euro per sinistro. Diaria da ricovero e da convalescenza La Società, in caso di comprovato ricovero in ospedale o clinica a seguito di infortunio indennizzabile, corrisponderà l'indennità stabilita per ogni giorno di degenza per una durata massima di 300 giorni per evento. Inoltre per il periodo successivo al ricovero verrà riconosciuta una indennità pari alla metà di quanto stabilito per ogni giorno di degenza e per una durata uguale a quella del ricovero stesso. Qualora l'infortunio comporti l'applicazione di gessatura anche senza ricovero, tale indennità verrà riconosciuta per tutto il periodo di gessatura, col massimo di: 25 giorni per le gessature degli arti superiori; 75 giorni per le gessature degli arti inferiori, del bacino e delle vertebre; o, se superiore, per un periodo pari a quello della degenza. Prestazione relativa alla garanzia rendita vitalizia o capitale sostitutivo Nel caso in cui, a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali, residui all'Assicurato un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% della totale (valutato in base alle percentuali e alle altre disposizioni previste dalla "Tabella" operante per il caso di invalidità permanente), vengono applicate le seguenti disposizioni: La Società contestualmente e in aggiunta alla corresponsione dell'indennità per invalidità permanente metterà a disposizione dell'Assicurato stesso una ulteriore somma uguale a quella liquidata ai sensi delle Condizioni di polizza attraverso la costituzione di una polizza di rendita vitalizia immediata rivalutabile. La costituzione della rendita vitalizia viene effettuata mediante stipulazione con la Società di specifica polizza vita, nella forma a premio unico, a nome e a favore dell'Assicurato stesso, senza alcun onere a suo carico. Tale contratto non è riscattabile. La rendita assicurata, annualmente rivalutata, viene corrisposta all'Assicurato vita natural durante; Se al momento dell'infortunio l'Assicurato avesse un età inferiore ai 33 anni compiuti, la Società, in sostituzione della rendita, corrisponderà all'Assicurato un capitale pari a quello liquidato a termini di polizza. Il predetto capitale non è soggetto a franchigia alcuna. CONDASS/3-96 pagina 6 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Art. 2.2 - Condizioni particolari Tabella INAIL (valida solo se richiamata nel documento di polizza) A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che l'indennità per invalidità permanente parziale, fermi i criteri di franchigia operanti, verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in base alle percentuali previste dalla Tabella INAIL riportate in Appendice, già allegate al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, con rinucia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla precitata legge. Criteri di corresponsione dell'indennità per il caso di invalidità permanente A) Abrogazione della franchigia fino a 51.645,690 Euro (valida solo se richiamata nella scheda di polizza) In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che l'indennità per l'invalidità permanente verrà così liquidata: sui primi 51.645,690 Euro di somma assicurata non verrà applicata nessuna franchigia; sugli ulteriori 103.291,379 Euro non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi 3 punti di invalidità permanente che rimarranno a carico dell'Assicurato (franchigia assoluta del 3%); sugli ulteriori 103.291,379 Euro non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi 5 punti di invalidità permanente che rimarranno a carico dell'Assicurato (franchigia assoluta del 5%); sugli ulteriori 258.228,450 Euro non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi 10 punti di invalidità permanente che rimarranno a carico dell'Assicurato (franchigia assoluta del 10%); sulla somma assicurata oltre 516.456,900 Euro non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi 15 punti di invalidità permanente che rimarranno a carico dell'Assicurato (franchigia assoluta del 15%). Qualora l'invalidità permanente dovesse risultare di grado pari o superiore al 50% della totale, le predette franchigie non saranno applicate. Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 66% della totale, l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% del capitale assicurato. Il diritto all'indennità è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai Beneficiari l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. B) Franchigia relativa del 3% assorbibile dopo il 10% di invalidità permanente e supervalutazione. (valida solo se richiamata nella scheda di polizza) In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che se il grado di invalidità permanente è: 1. pari o inferiore al 10% della invalidità totale, la Società liquida l'indennità con detrazione di una franchigia di 3 punti, che rimarranno a carico dell'Assicurato; 2. superiore al 10% della invalidità totale, la Società liquida l'indennità senza detrazione della suddetta franchigia di 3 punti; 3. superiore al 60% della invalidità totale, la Società liquida convenzionalmente l'indennità come se il grado di invalidità fosse pari a 100. Il diritto all'indennità è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai Beneficiari l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. C) Franchigia relativa del 5% assorbibile dopo il 15% di invalidità permanente e supervalutazione (valida solo se richiamata nella scheda di polizza) In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che se il grado di invalidità permanente è: 1. pari o inferiore al 15% della invalidità totale, la Società liquida l'indennità con detrazione di una franchigia di 5 punti, che rimarranno a carico dell'Assicurato; 2. superiore al 15% della invalidità totale, la Società liquida l'indennità senza detrazione della suddetta franchigia di 5 punti; CONDASS/3-96 pagina 7 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione 3. superiore al 60% della invalidità totale, la Società liquida convenzionalmente l'indennità come se il grado di invalidità fosse pari a 100. Il diritto all'indennità è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai Beneficiari l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Inabilità temporanea franchigia assoluta L'indennità per inabilità temporanea è corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni, per ogni evento, a decorrere dal giorno successivo a quelli stabiliti quali franchigia, e cessa con le ore 24 dell'ultimo giorno di inabilità. Il giorno dell' infortunio è sempre escluso dalla garanzia. Anticipo indennizzi A seguito di infortunio indennizzabile con la presente polizza la Società, su richiesta del Contraente, anticipa un importo pari al 50% di quello presumibilmente indennizzabile a condizione che: i postumi di invalidità permanente, secondo il parere della Società, siano superiori al 30% della totale; non esistano dubbi sulla indennizzabilità del danno; l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione. L'acconto non potrà comunque essere superiore a 103.291,379 Euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Esonero dichiarazioni Il Contraente è esonerato dalla denuncia delle coperture assicurative di cui egli stesso o gli altri Assicurati siano titolari automaticamente quali intestatari di carte di credito, di conti correnti bancari o di altre forme di copertura non contratte direttamente. Variazione nelle mansioni delle persone assicurate Qualora nel corso dell'assicurazione si verifichi un cambiamento dell'attività professionale dichiarata in polizza, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società e si applicano gli artt. 1898 (aggravamento del rischio) e 1897 (diminuzione del rischio) Codice Civile. L'assicurazione prosegue senza variazioni nel caso in cui il cambiamento dell'attività non comporti né diminuzione né aggravamento del rischio. Se l'infortunio si verifica prima che sia stata fatta la comunicazione del cambiamento dell'attività professionale, la Società: corrisponde l'indennizzo integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; corrisponde l'indennizzo nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio. Attività dichiarate Classe Attività svolte al momento del sinistro A B C D A B 100% 79% 49% 31% 100% 100% 83% 62% C 100% 100% 100% 77% D 100% 100% 100% 100% A tal fine per determinare il livello di rischio dell'attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro , si farà riferimento all' "Elenco delle attività " riportate nelle Condizioni Generali di assicurazione. Se la Società dovesse provare che le diverse attività non sarebbero rientrate tra quelle assicurabili, non avrà luogo alcuna prestazione. CONDASS/3-96 pagina 8 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Incremento indennità per Assicurati indenni da sinistri Dopo cinque annualità intere consecutive indenni da sinistri, la Società aumenterà del 10%, per ogni assicurato colpito da sinistro, l'indennità riconosciuta per la invalidità permanente. Al verificarsi del primo sinistro l'indennità verrà nuovamente riferita alla somma assicurata in vigore. Polizza collegata (valida solo se richiamata nella scheda di polizza ) Poiché il Contraente ha in corso, per gli stessi Assicurati e le medesime indennità, oltre alla presente polizza anche quella collegata indicata nella scheda, si conviene quanto segue: le due polizze sono complementari e inscindibili; l'annullamento di una di esse comporta anche quello dell'altra; non costituisce deroga l'eventuale incasso di premi che verranno restituiti a semplice richiesta del Contraente; gli infortuni possono interessare o l'una o l'altra polizza (mai entrambe) in relazione alla tipologia dell'evento. Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto alla surroga di cui all'art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio. Responsabilità del Contraente Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente, anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all'art.3.2 "Morte" (o soltanto qualcuno di essi), non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato, a favore del Contraente, sotto deduzione delle spese di causa da lui sostenute. Validità territoriale L'assicurazione vale per il mondo intero. Per gli infortuni subiti all'estero l'eventuale inabilità temporanea verrà riconosciuta esclusivamente per i giorni di ricovero in istituto di cura o dalle ore 24 del giorno di rimpatrio. Massimo esborso per pluralità di Assicurati Resta inteso che in caso di unico evento, con coinvolgimento di più persone assicurate con polizza/e stipulata/e da uno stesso Contraente con la sottoscritta Società, la garanzia s'intende operante per una somma massima di 2.582.284,495 Euro per il caso di Morte, 2.582.284,495 Euro per il caso di Invalidità Permanente totale e di 2.065,828 Euro giornaliere per il caso di Inabilità Temporanea. Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Art. 2.3 - Persone non assicurabili limite di età Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone: di età superiore ai 75 anni; per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine; affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi; l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. L'eventuale incasso di premi scaduti successivamente non comporterà l'obbligo della prestazione assicurativa e i premi in tal caso verranno restituiti. Art. 2.4 - Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati: 1. da uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; CONDASS/3-96 pagina 9 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione 2. da uso, anche come passeggero, di aeromobili (inclusi deltaplani ed ultraleggeri e parapendio), nonché della pratica del paracadutismo o di altri sport aerei in genere, salvo quanto previsto dalla garanzia "Viaggi aerei"; 3. dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, scalate di rocce o ghiacciai oltre il 3° grado, free climbing, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, kitesurf, guidoslitta, sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, bob, rugby, football americano, hockey su ghiaccio o a rotelle, immersioni con autorespiratore, sport equestri in genere; 4. dalla pratica dei cosiddetti sport "estremi" (come ad esempio: bungee jumping, torrentismo, idrospeed); 5. dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; 6. da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; 7. da operazioni chirurgiche, cure mediche o accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio; 8. da azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato; 9. da guerre o insurrezioni, salvo quanto previsto dalla garanzia "Rischio guerra"; 10. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc..). CONDASS/3-96 pagina 10 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione 3 Il sinistro Art. 3.1 - Cosa deve fare il Contraente o l'Assicurato Il Contraente o l'Assicurato, che in ogni caso è tenuto ad adoperarsi nel modo più efficace per evitare il danno, deve: Avviso in caso di sinistro grave darne immediato avviso alla Società o ad una sua Agenzia, col mezzo più rapido possibile (telefono, telegramma, telex, fax), negli altri casi entro tre giorni; Certificazione in caso di infortunio o ricovero in Istituti di cura, fare entro tre giorni, e sottoscrivere, dettagliata denuncia dell'evento e delle cause che lo determinarono; successivamente l'Assicurato deve inviare cartella clinica, se richiesta, certificati medici sul decorso delle lesioni da infortunio, che, in caso di inabilità temporanea, dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze. L'Assicurato o il Beneficiario dovranno inoltre consentire tutti gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società anche sciogliendo i medici dal segreto professionale. Art. 3.2 - Procedura per la liquidazione del danno Pagamento dell'indennizzo Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve formulare offerta ed in caso di accettazione, provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni. Per gli infortuni avvenuti all'estero il pagamento sarà effettuato in Italia, ed in Euro. Collegio medico Le divergenze sulla definizione di infortunio, sul grado di invalidità permanente o sulla durata dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Infortuni La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o funzionale di un organo, di un arto o di altra struttura dell'organismo già minorata, le percentuali di cui al successivo paragrafo "Invalidità Permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Morte La somma assicurata è dovuta dalla Società soltanto se la morte derivante da infortunio, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio stesso. Tale somma, salvo diversa specifica designazione, viene liquidata al coniuge o, in difetto, agli eredi legittimi e/o testamentari. CONDASS/3-96 pagina 11 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Invalidità permanente L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio purché lo stesso si sia verificato durante il periodo della copertura assicurativa. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri riportati nella tabella in Appendice. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella in Appendice, l'indennizzo è stabilito in riferimento alle percentuali ed ai criteri riportati nella stessa, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato. Franchigia Resta però inteso che l'indennità per invalidità permanente verrà così liquidata: sui primi 103.291,379 Euro di somma assicurata, non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi tre gradi di invalidità permanente (franchigia assoluta del 3%); sugli ulteriori 103.291,379 Euro, non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi cinque gradi di invalidità permanente (franchigia assoluta del 5%); sulla somma assicurata oltre i 206.582,760 Euro , non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi 10 gradi di invalidità permanente (franchigia assoluta del 10%); sulla somma assicurata oltre 516.456,900 Euro , non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi 15 punti di invalidità permanente (franchigia assoluta del 15%). Qualora l'invalidità permanente dovesse risultare di grado pari o superiore al 50% della totale, le predette franchigie non saranno applicate. Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 66% della totale, l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% del capitale assicurato. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga ai Beneficiari l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Inabilità Temporanea Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità temporanea dell'Assicurato ad attendere alle proprie occupazioni, la Società liquida la diaria assicurata: a. integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle occupazioni medesime; b. al 50%, per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle proprie occupazioni. La liquidazione dell'indennità viene fatta considerando quale data di guarigione quella stabilita o pronosticata nell'ultimo certificato medico, regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta, per un periodo massimo di 365 giorni, a decorrere dalle ore 24 del giorno dell'infortunio fino alle ore 24 dell'ultimo giorno di inabilità. L'indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Rimborso Spese di cura Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi. CONDASS/3-96 pagina 12 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Diaria per ricovero e convalescenza La Società in caso di comprovato ricovero in Istituto di cura corrisponderà l'indennità giornaliera stabilita per ogni giorno di degenza e per il periodo di convalescenza se prevista. CONDASS/3-96 pagina 13 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione 4 Classificazione delle attività professionali Rischi di categoria A Agente di borsa/cambio - ambasciatore - amministratore di beni - amministratore di beni altrui amministratore di beni propri - antiquario - arredatore senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature - avvocato. Baby sitter - bambinaia -benestante senza particolari occupazioni - botanico . C.E.D. (addetto) - certificatore del bilancio - clero (appartenente al) - commercialista - commerciante apparecchi ottici, fotografici, musicali - commerciante articoli di precisione - commerciante articoli sportivi - commerciante generi abbigliamento, calzature - commerciante generi cartoleria, giocattoli, giornali - commerciante generi merceria, pelletteria - commerciante generi profumeria, bigiotteria console - consulente amministrativo - consulente del lavoro. Direttore didattico - dirigente senza accesso a cantieri, officine, ponteggi - disegnatore. Fotografo in studio. Galleria d'arte (esercente) - gestore di albergo (titolare - direttore) - gestore di ristorante (titolare direttore) - giornalaio - giudice - grafico - guardia di finanza (solo personale amministrativo) - guardia doganale (solo personale amministrativo) - guardia portuale (solo personale amministrativo). Impiegato senza accesso a cantieri, officine, ponteggi - insegnante scolastico. Maestra d'asilo - magistrato -manicure - marinaio occupato soltanto a terra, in ufficio - medico messo comunale - modista. Notaio. Ottico. Parroco - pedicure - pensionato - pittore/artista - pretore - provveditore agli studi - psicologo pubblicista - puericultore. Quadri senza accesso a cantieri, officine, ponteggi. Ragioniere libero professionista - ricamatrice. Sacerdote - sagrestano/campanaro - sociologo - studente - suora - scrittore . Videoterminalista Rischi di categoria B Autorimessa, gestore di (senza riparazioni) - autorimesse (custode) - agente di assicurazioni - agente di informazione - agente immobiliare - agente marittimo -agente settore commercio - agente settore credito - agente settore industria e servizi vari - agente teatrale - analista -architetto senza accesso cantieri, ponteggi, impalcature - ascensori (albergo - addetto agli) - audioprotesista. Barbiere - bidello - biologo - bustaio. Callista - cameriere - camiciaio - cantante - cantiniere - capostazione - carabiniere (solo personale amministrativo) - casalinga - collaboratrice familiare - commerciante accessori per veicoli commerciante elettrodomestici senza installazione - commerciante fiori, piante - commerciante generi alimentari (escluso macellaio) - commerciante generi bar, tabacchi - commerciante generi casalinghi, colori, ferramenta - commerciante generi oreficeria, orologeria, gioielli - commercianti mobili, arredamenti senza installazione - concessionario - cravattaio. Dipendente con accesso a cantieri senza uso di macchine - dirigente con accesso a cantieri, officine, ponteggi - domestico. Enologo - enotecnico - ergoterapista - esattore - estetista. Farmacista - fisico - fisioterapista - floricoltore - fotografo anche all'esterno. Garage, gestore di (senza riparazioni) - geometra senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature gioielliere - giornalista -guantaio - guardarobiere . Impiegato con accesso a cantieri, officine, ponteggi -imprenditore edile senza partecipazione manuale - imprenditore industriale senza partecipazione manuale - indossatore - infante - infermiere ingegnere senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature - interprete. laboratorista/analista - levatrice. Magliaia - massaggiatore - meccanico dentista - modellista in carta/cartone - modello - musicista. Odontotecnico - orafo - orchestrale - orologiaio - ortodontista - ortopedico - ortottico - ostetrica. Paramedico - parrucchiere da donna - parrucchiere da uomo - perito - perito agrario - perito chimico perito danni assicurazioni - perito edile senza accesso a cantieri - pesa pubblica (addetto alla) pubblica sicurezza (solo personale amministrativo) - pompe funebri (addetto a) - portalettere portiere, custode - portinaio - postino. Quadri con accesso a cantieri, officine, ponteggi. CONDASS/3-96 pagina 14 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Regista. Sarto - scultore/artista - sindacalista - stilista di moda. Tecnico anestesista - topografo. Veterinario - vetrinista - vivaista Rischi di categoria C Accordatore - addobbatore - agronomo, agrimensore - allenatore sportivo - architetto con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature -argentatore - argentiere - arrotino - attacchino - attore - autista di autovetture - autista di taxi. Bagnino -barcaiolo - barista - benzinaio - brunitore. Calzolaio - cantoniere - capotreno - cardatore - casaro - ceramista - cestaio - cocchiere commerciante ambulante di generi vari - commerciante di carburante e gas liquidi (distributori) commerciante di macelleria senza macellazione - commerciante elettrodomestici con installazione commerciante generi salumeria, gastronomia - commerciante materiali da costruzione, sanitari commerciante mobili, arredamenti con installazione - commesso viaggiatore - conducente di motoscafo per trasporto persone/cose - corniciaio - cromatore - cuoco. Dipendente con uso di macchine e accesso a cantieri - disinfestatore - doratore. Ebanista. Fattorino - fornaio -fotoceramista - fotoincisore. Geologo - geometra con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature - giardiniere senza potatura e abbattimento piante - giocattoli (fabbricante) - guida turistica - guardia municipale. Imbalsamatore di animali - impagliatore - imprenditore industriale con partecipazione manuale impresa di pulizia (addetto senza uso di scale aeree) - incisore - ingegnere con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature - insegnante di ginnastica - insegnante di sport in genere esclusa equitazione investigatore - istruttore di scuola guida. Lavanderia, stireria, tintoria (addetto) - levigatore di pavimenti - litografo - lucidatore (di materiale vario). Maiolica/porcellana (fabbricante oggetti di) - materassaio - mediatore di bestiame miniaturista/cesellatore - mugnaio. Necroforo - nichelatore. Ombrellaio - operaio con accesso a cantieri senza uso di macchine - operatore ecologico (addetto alla nettezza urbana). Panettiere - pasticcere - pelletterie -pellicciaio - perito edile con accesso a cantieri - perito elettromeccanico - perito elettronico - perito elettrotecnico - perito industriale - perito tessile piazzista - pizzaiolo/rosticcere - portavalori - pulitore di pavimenti, vetri. Radiotecnico - restauratore - rilegatore di libri - riparatore di cicli - riparatore di elettrodomestici riparatore di macchine per scrivere e simili - riparatore di strumenti e apparecchi medicali - riparatore di strumenti musicali - riparatore di strumenti scientifici, ottici - riparatore radio, tv esclusa installazione antenne. Segantino - smaltatore - spazzino - spedizioniere. Tappezziere - tecnico del suono, spettacolo - tecnico delle luci, spettacolo - tipografo. Vigile urbano. Zincografo - zoo (addetto agli). Rischi di categoria D Abbattitore di piante - accalappiacani - addestratore di cani - addetto alla potatura - agente di custodia - agricoltore - allevatore di bovini - allevatore di equini - allevatore di suini - allevatore in genere antennista - ascensori (addetto all'installazione, manutenzione) - autista di autobus - autista di autocarri - autista di autotreni - autista di motocarri - autista di trattori - autorimesse (addetto a riparazioni meccaniche) - autoriparatore. Boscaiolo. Caldaie (addetto alla manutenzione, accensione del) - carpentiere - carrozziere, autoriparatore cavaiolo senza uso di mine - conducente di autolettighe. Decoratore - demolitore. Elettrauto, autoriparatore - elettricista. Fabbro - facchino - falegname - fuochista. Gessaio - gommista, autoriparatore - guardia campestre - guardia forestale - guardia giurata - guardia notturna - guardiacaccia - guardiapesca - guida alpina (escluse le arrampicate di qualunque tipo). CONDASS/3-96 pagina 15 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Idraulico - imbianchino - imprenditore edile con partecipazione manuale - impresa di pulizia (addetto con uso di scale aeree) - insegnante di equitazione - installatore, conduttore di impianti - intonacatore. Lapidario - lattoniere. Maneggio (addetto al) - maniscalco - marinaio mercantile che viaggia in mari europei - marmista meccanico, autoriparatore - meccanico, montatore di macchine in genere - meccanico riparatore di macchine in genere - modellista in legno/ferro - molatore di vetri - moquette (posatore di) - mosaicista - muratore. Operaio con uso di macchine e accesso a cantieri. Parafulmini (installatore o fabbricante) - parquettista - pastore (addetto al gregge) - pavimentatore di strade - pescatore - piastrellista - pompiere - pozzi neri (addetto allo spurgo). Reti (fabbricante di). Saldatore autogeno - scuderia (addetto alla) - spazzacamino - stagnino - stuccatore. Taglialegna - tornitore. Verniciatore - vetraio - vigile del fuoco. CONDASS/3-96 pagina 16 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione 5 Garanzia assistenza Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati saranno erogati tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampére n. 30, 20131 MILANO - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno di seguito indicata con il proprio marchio commerciale " Mondial Assistance". Le garanzie sono operanti per l'Assicurato ed automaticamente estese ai familiari con esso conviventi. A. ASSISTENZA SANITARIA 1. Guardia Medica 24h Quando l'Assicurato necessita di informazioni sanitarie e/o consigli medici a seguito di infortunio o malattia improvvisa, la Guardia Medica di Mondial Assistance è a sua disposizione per un consulto telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni. Se l'Assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo per sottoporsi ad interventi di particolare complessità la Centrale Operativa mette a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero. Infine, se l'Assicurato necessita di un consiglio medico-specialistico telefonico, può' conferire tramite la Guardia Medica della Centrale Operativa con uno specialista in: Dermatologia, Cardiologia, Dietologia, Geriatria, Ginecologia, Ortopedia e Pediatria; a Sua disposizione per dare informazioni di prima necessità. La consulenza telefonica medico-specialistica non fornisce diagnosi o prescrizioni ed è gratuita. 2. Invio di un medico al domicilio Quando, a seguito di infortunio o malattia grave ed improvvisa, l'Assicurato necessita di un medico presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesce a reperire il suo medico curante; MONDIAL Assistance provvede, dopo che il proprio medico di guardia ne ha accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano necessario, MONDIAL Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento dell'Assicurato con ambulanza ad un pronto soccorso. Validità territoriale: Italia, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano. 3. Invio ambulanza al domicilio Quando l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa o infortunio, necessita, a parere del Medico curante in accordo con la Guardia Medica di MONDIAL Assistance, di un trasferimento in ambulanza al più vicino Ospedale, MONDIAL Assistance provvede ad organizzare il servizio. Validità territoriale: Italia, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano. 4. Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate Tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, verranno organizzate visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a condizioni economiche agevolate presso i centri medici privati convenzionati più vicini alla residenza. La Centrale Operativa, oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi agevolati a lui riservati delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti. Fissato l'appuntamento col centro medico privato convenzionato, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa di Mondial Assistance provvederà a ricordare telefonicamente all'Assicurato l'appuntamento fissato il giorno prima dello stesso. Sono a carico dell'Assicurato i soli costi delle visite mediche e degli accertamenti. Validità territoriale: Italia. CONDASS/3-96 pagina 17 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione 5. Trasferimento sanitario dal domicilio Quando l'Assicurato è affetto da una patologia obiettivamente non curabile nell'ambito delle strutture sanitarie ed ospedaliere della Regione Italiana di residenza, Mondial Assistance, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato accertato dai propri medici in accordo con il medico curante, e tenendo a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.300,00 per evento e per anno assicurativo, organizza il trasferimento dell'Assicurato con i mezzi adeguati fino al centro ospedaliero ritenuto più idoneo alla cura della patologia di cui è affetto. Il trasporto può essere effettuato con: ambulanza , treno (se necessario vagone letto) o aereo di linea ( anche barellato). Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia. B. ASSISTENZA TECNICA 1. Servizio informazioni sulle reti di Assistenza delle principali Case Automobilistiche La Centrale Operativa di Mondial Assistance è a disposizione dell'Assicurato per fornire informazioni sui seguenti argomenti: indirizzo e numero telefonico delle rispettive reti assistenziali in Italia; indirizzo e numero telefonico delle officine, garage, meccanici convenzionati in Italia; informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio. 2. Informazioni turistiche, burocratiche, automobilistiche La Centrale Operativa di Mondial Assistance è a disposizione dell'Assicurato per fornire informazioni di carattere generale sui seguenti argomenti: principali Tour Operator italiani; visti turistici, problemi burocratici ed amministrativi; vaccinazioni obbligatorie e consigliabili; mezzi di trasporto ed orari di treni, aerei, traghetti; condizioni climatiche dei principali paesi turistici; viabilità delle principali strade italiane. La presente garanzia si intende operante in Europa. 3. Servizio informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio Quando l'Assicurato necessita di informazioni sulla reperibilità e sulla disponibilità di pezzi di ricambio necessari per la riparazione del suo veicolo, Mondial Assistance, tramite la propria Centrale Operativa, provvede a ricercare un'officina o un autoricambista in possesso del pezzo richiesto ed a comunicarlo al proprio Assicurato. 4. Foratura pneumatico Quando a seguito di rottura o foratura del pneumatico, l'Assicurato necessita di un'assistenza, Mondial Assistance provvede all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo per procedere alla riparazione o sostituzione della gomma tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita del prestatore d'opera. Il costo della riparazione, o sostituzione del pneumatico, resta interamente a carico dell'assicurato. La presente garanzia si intende operante in Europa. C. ASSISTENZA LEGALE 1. Informazioni legali telefoniche (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00) Tramite la Centrale Operative di Mondial Assistance, l'Assicurato può usufruire di un servizio gratuito di informazioni legali telefoniche "di prima necessità" che gli consente di ottenere indicazioni e chiarimenti di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata, quali a titolo esemplificativo, proprietà della casa o dell'auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori, diritto all'assistenza sanitaria. Le informazioni non vengono fornite per quesiti relativi ad un'attività professionale, imprenditoriale o comunque di carattere autonomo né di natura fiscale. CONDASS/3-96 pagina 18 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni di Assistenza 1) L'utente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento. 2) Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza: di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; di dolo dell'Assicurato; di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e le malattie croniche; di gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali; patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali; di suicidio o tentativo di suicidio; 3) Qualora l'utente non usufruisca di una o più prestazioni, Mondial Assistance Italia spa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione. 4) Ogni diritto dell'utente nei confronti di Mondial Assistance Italia spa derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso. 5) L'Assicurato deve comunicare a Mondial Assistance Italia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'art. 1913 c.c., a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c.. L'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta. In caso di richiesta a Mondial Assistance Italia essa liquiderà il sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente polizza. 6) Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile. Istruzioni per la richiesta di assistenza Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite: Linea Verde 800 / 504405 Linea Nera 02/26 609 572 telefax 02/70.630.091 indicando con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita; nome e cognome; numero di polizza ALLIANZ S.P.A. di cui è titolare; indirizzo e luogo da cui si chiama; eventuale recapito telefonico. La richiesta di rimborso delle spese sostenute, semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A. Via Ampère, 30 20131 MILANO (MI) N.B. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON saranno rimborsate. Inoltre l'Assicurato dovrà: farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo; comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice ABI, CAB e CIN. CONDASS/3-96 pagina 19 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Condizioni di Assicurazione 6 Dizionario Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Beneficiario Colui che beneficia dell'assicurazione. Se il Beneficiario non è designato, in caso di morte dell'Assicurato, l'indennizzo spetta al coniuge o, in difetto, agli eredi legittimi e/o testamentari. Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione. Day hospital Degenza diurna, senza pernottamento, in Istituto di cura. Franchigia Importo prestabilito per ogni sinistro da detrarre dalla somma indennizzabile a termini di polizza; numero dei giorni immediatamente successivi al sinistro e percentuale di Invalidità Permanente che l'Assicurato tiene a suo carico. Gessatura apparecchio gessato; qualunque mezzo di contenzione rigido (limitatamente al periodo prescritto dal medico necessario ad immobilizzare completamente la funzione articolare); busti ortopedici metallici od in tela armata (limitatamente al trattamento delle fratture); sono in ogni caso esclusi i bendaggi elastici, anche se adesivi, e le gorgiere (collare di Shanz e simili). Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Infortunio Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la Morte, una Invalidità Permanente oppure una Inabilità Temporanea. Istituto di cura Ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza sanitaria. Polizza Il documento che prova l'assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società; in caso di frazionamento del premio può essere prevista una addizionale nella misura indicata nella scheda di polizza. Ricovero Degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Società Allianz S.p.A.. CONDASS/3-96 pagina 20 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Appendice Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati. Descrizione Percentuale des sin Perdita totale, anatomica o funzionale, di: - un arto superiore 70% 60% - una mano o un avambraccio 60% 50% - un pollice 18% 16% - un indice 14% 12% - un medio 8% 6% - un anulare 8% 6% - un mignolo 12% 10% - una falange ungueale del pollice 9% 8% - una falange di altro dito della mano 1/3 del dito Amputazione di un arto inferiore: - al disopra della metà della coscia 70% - al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio 60% - al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba 50% Amputazione di un piede 40% Amputazione di ambedue i piedi 100% Amputazione di un alluce 5% Amputazione di un altro dito del piede 1% Amputazione della falange ungueale dell'alluce 2,5% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 25% Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi 100% Sordità completa di un orecchio 10% Sordità completa di entrambi gli orecchi 40% Stenosi nasale assoluta monolaterale 4% Stenosi nasale assoluta bilaterale 10% Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale 12% - una vertebra dorsale 5% - 12° dorsale 10% - una vertebra lombare 10% Esiti di frattura di un metamero sacrale 3% Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5% Perdita anatomica di un rene 15% Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. TANIAAS-601 pagina stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Tabella INAIL per la liquidazione della indennità di invalidità permanente L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in base alle percentuali previste dalla "Tabella INAIL" di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riportata qui di seguito, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla precitata legge. Percentuale des sin 15% 60% 35% 40% Descrizione Sordità completa di un orecchio Sordità completa bilaterale Perdita totale della facoltà visiva di un occhio Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazioni di protesi Altre menomazioni della facoltà visiva (vedere relativa tabella) Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11% b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30% Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità = Esiti della frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio 5% Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50% 40% Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40% 30% Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo-omerale 85% 75% b) per amputazione al terzo superiore 80% 70% Perdita: - del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio 75% 65% - dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60% - di tutte le dita della mano 65% 55% - del pollice e del primo metacarpo 35% 30% - totale del pollice 28% 23% - totale dell'indice 15% 13% - totale del medio 12% - totale dell'anulare 8% - totale del mignolo 12% - delle falange ungueale del pollice 15% 12% - della falange ungueale dell'indice 7% 6% - dalla falange ungueale del medio 5% - della falange ungueale dell'anulare 3% - della falange ungueale del mignolo 5% - delle due ultime falangi dell'indice 11% 9% - delle due ultime falangi del medio 8% - delle due ultime falangi dell'anulare 6% - delle due ultime falangi del mignolo 8% Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°: a) in semipronazione 30% 25% b) in pronazione 35% 30% c) in supinazione 45% 40% d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione 25% 20% Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55% 50% Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione 40% 35% TINAAS01-601 pagina stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Segue Tabella INAIL per la liquidazione della indennità di invalidità permanente Descrizione Percentuale des sin 45% 40% 55% 50% 35% 30% 18% 15% b) in pronazione c) in supinazione d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione 22% 18% b) in pronazione 25% 22% c) in supinazione 35% 30% Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 45% Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi 80% Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70% Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato 65% Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato 55% Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50% Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso 30% Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso 16% Perdita totale del solo alluce 7% Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita, ogni altro dito perduto è valutato il 3% Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35% Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20% Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11% N.B.- In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro. Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva Visus perduto 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 Visus residuo 9/10 8/10 7/10 6/10 5/10 4/10 3/10 2/10 1/10 0 L'indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) 1% 3% 6% 10% 14% 18% 23% 27% 31% 35% L'indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) 2% 6% 12% 19% 26% 34% 42% 50% 58% 65% 1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. 2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale. 3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione. 4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo. 5) In caso di afachia monolaterale con visus corretto: di 10/10, 9/10, 8/10 di 7/10 di 6/10 di 5/10 di 4/10 di 3/10 inferiore a 3/10 15% 18% 21% 24% 28% 32% 35% 6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo. TINAAS02-601 pagina stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Tabella INAIL per la liquidazione della indennità di invalidità permanente Allegato n. 2 al Regolamento per l'esecuzione del DPR 30/6/65 n. 1124 (valido solo per le persone assicurate che operano nel settore Agricoltura) Descrizione Sordità completa di un orecchio Sordità completa bilaterale Perdita totale della facoltà visiva di un occhio Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazioni di protesi Altre menomazioni della facoltà visiva (vedere relativa tabella) Stenosi nasale assoluta unilaterale Stenosi nasale assoluta bilaterale Perdita di un rene con integrità del rene superstite Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità Perdita: - totale del braccio - del braccio destro al terzo superiore - totale dell'avambraccio destro o del braccio sinistro al terzo superiore - totale dell'avambraccio sinistro o di tutte le dita della mano destra - di tutte le dita della mano sinistra - totale del pollice - della falange ungueale del pollice - totale dell'indice - totale del medio - totale dell'anulare - totale del mignolo - delle falange ungueale dell'indice - dalla falange ungueale del medio - della falange ungueale dell'anulare - della falange ungueale del mignolo - delle due ultime falangi dell'indice - delle due ultime falangi del medio - delle due ultime falangi dell'anulare - delle due ultime falangi del mignolo - totale di una coscia - di una coscia in qualsiasi altro punto - di una gamba al terzo superiore - di una gamba al terzo inferiore o di un piede - dell'alluce e corrispondente metatarso - del solo alluce - di più dita del piede, per ogni dito perduto Percentuale des sin 20% 60% 35% 40% 8% 18% 25% 16% = 85% 80% 80% 75% 70% 65% 30% 25% 16% 12% 20% 16% 12% 8% 12% 7% 6% 5% 3% 5% 14% 11% 8% 6% 8% 80% 70% 65% 50% 16% 11% 5% N.B. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro. TINAAS2A-601 pagina stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Pagina lasciata intenzionalmente bianca PB02/09-94 pagina stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi2 Modalità d'uso dei dati Per rispettare la1 normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti . La nostra Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. 3 I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Allianz S.p.A., da Società del Gruppo Allianz S.p.A. e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di: dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che ci ha richiesto; ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al 4 suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili " strettamente strumentali all'erogazione degli stessi. Come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio. Il Suo consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio. I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi, i prodotti e le informazioni da Lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero. Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz S.p.A. o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano o al numero verde 800686868 ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, 5 il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento . Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122 Milano, numero verde 800686868, fax 02 7216.9145, e-mail [email protected] (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento). Nome, cognome (o Denominazione) e firma degli interessati per il consenso Data: 1 Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). 2 Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative. 3 Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali ecc. 4 Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali). 5 Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo. Il sottoscritto dichiara inoltre che prima della conclusione del contratto ha ricevuto da Allianz S.p.A. la Nota Informativa, redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005). Il Contraente Data: ISVAP05 - O07 pagina stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Pagina lasciata intenzionalmente bianca PB02/09-94 pagina 21 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE Allianz S.p.A. Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311 Capitale Sociale Euro 403.000.000,00 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste n. 05032630963 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 - Società del gruppo Allianz SE controllata da A.C.I.F. S.p.A. PFAU