Infortuni Miralis Rischi Speciali

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Infortuni Miralis Rischi Speciali
Infortuni Miralis
Rischi Speciali
Ramo 11 - Infortuni
Modello IN902A - Edizione Ottobre 2006
Nota informativa al Contraente
Rami danni - Non Auto
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che
sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del
contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 del Codice delle
Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005).
La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la
redazione in altra lingua.
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Informazioni
relative alla Società
Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice)
L'impresa assicuratrice: Allianz S.p.A..
Sede legale
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre
2005 n. 2398.
2
Informazioni
relative al Contratto
Contratto di assicurazione
L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a
rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a tenere
indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.
Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce
il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, dell'assicuratore.
Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi
d'assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.
In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale.
Legislazione applicabile al Contratto
La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della
conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto
Ai sensi dell'art. 2952 C.C. "i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto)
derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il
diritto.
Reclami in merito al Contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto alla Società al seguente indirizzo:
Allianz S.p.A.
Servizio Clienti - Pronto Allianz
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)
Numero verde 800-686868
Fax 02 7216.9145
E-mail [email protected]
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine
massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), al seguente indirizzo:
ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
corredando l'esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a
sistemi conciliativi ove esistenti.
SNINAI01 - O07
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COPIA PER IL CLIENTE
Segue
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Informazioni in
corso di contratto
Nota informativa al Contraente Rami danni - Non Auto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni
relative alla Società e/o quella relative al Contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente
al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
Avvertenze
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e
deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro
i danni.
Data la molteplicità delle tipologie di assicurazioni contro i danni, si raccomanda al Contraente di
chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul
contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la polizza.
Allianz S.p.A.
SNINAI02O07
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COPIA PER IL CLIENTE
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PB02/09-94
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Sommario
In ottemperanza a quanto previsto dall'art.166 del Codice delle Assicurazioni (D.L.7
Settembre 2005 n.209) le decadenze, nullità, limitazioni di garanzie o oneri a carico
del Contraente o Assicurato, contenute nel presente contratto, sono stampati con
formato del carattere grassetto e sono da intendersi di particolare rilevanza ed
evidenza.
1
Il contratto di assicurazione
2
Rischi assicurati
Infortuni
Condizioni particolari
Persone non assicurabili limiti di età
Esclusioni
3
Il sinistro
Cosa deve fare il contraente
Procedura per la liquidazione del danno
SOMMARIO/3-96
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Classificazione delle attività
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Garanzia assistenza
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Dizionario
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
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Il contratto di assicurazione
Validità
Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, dalla scheda di
polizza nonché dalle specifiche condizioni di copertura allegate alla stessa scheda.
In caso di discordanza, queste ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle Condizioni Generali di
Assicurazione.
Il contratto è valido se stipulato per iscritto mediante la sottoscrizione della scheda di polizza da parte
della Società e del Contraente.
Assicurazione per conto e titolarità dei diritti
La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e
dalla Società, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così
come disposto dall'art. 1891 Codice Civile.
Decorrenza
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto alle ore 24 del giorno di pagamento.
Proroga
In mancanza di disdetta, da inviare mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della
scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così
successivamente.
Periodo di assicurazione
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende
stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minor durata, nel
qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Pagamento del premio
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Il premio per ogni periodo di assicurazione è interamente dovuto, anche se ne sia stato previsto il
frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle
ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di
pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai
sensi dell'art. 1901 Codice Civile.
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Adeguamento costante
Nel corso dell'anno contrattuale tutti gli importi monetari di polizza verranno automaticamente
adeguati in più o in meno in proporzione alle variazioni dell'"indice".
In caso di sinistro gli importi monetari verranno adeguati in conformità al rapporto tra: l'"indice data
sinistro" e l'"indice di riferimento annuale".
La Società rinuncerà al maggior premio che le competerebbe in relazione all'adeguamento automatico
delle somme assicurate nel corso dell'anno.
Il premio perciò verrà adeguato solo a partire da ciascuna scadenza annuale.
Sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola, a ciascuna scadenza annuale, con preavviso di
60 giorni.
Per:
"indice" si intende l'indice (pubblicato dall'ISTAT) "prezzi al consumo per famiglie di operai ed
impiegati";
"indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al terzo mese precedente il mese in cui
scade la rata annuale di premio o il mese di decorrenza della polizza, se la prima rata annuale non è
ancora scaduta;
CONDASS/3-96
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
"indice data sinistro" si intende l'indice relativo al terzo mese precedente la data del sinistro.
Non sono soggette ad adeguamento le franchigie espresse in "percentuali" e in "giorni" e le "somme " su
cui dette franchigie trovano applicazione per condizioni di polizza.
Dichiarazioni
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che
infIuiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894
Codice Civile.
Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con raccomandata, telegramma, telex o fax.
Se hanno scopo di introdurre modifiche contrattuali queste debbono risultare da dichiarazione firmata
dalle Parti.
Aggravamento del rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del
rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi
dell'art. 1898 Codice Civile.
Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive
alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di
recesso.
Altre Assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva
stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o
l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.
1910 Codice Civile).
L'omissione dolosa, da parte del Contraente o dell'Assicurato, della comunicazione circa l'esistenza
o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio,comporta la decadenza del
diritto all'indennizzo.
La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, può recedere dal
contratto con preavviso di almeno 15 giorni.
Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto
dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta
giorni, da darsi tramite lettera raccomandata.
In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del
recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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Rischi assicurati
Art. 2.1 - Infortuni
Infortuni
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:
delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza (rischio professionale).
di ogni altra attività che non abbia carattere professionale (rischio extraprofessionale).
CONDASS/3-96
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stampata in data:
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Sono comprese anche le eventuali attività manuali e non, esplicate dall'Assicurato a titolo personale
che non siano fonte di reddito od a qualsiasi titolo remunerate.
Sono compresi in garanzia anche:
a. gli infortuni derivanti dall'uso e o dalla guida di automotoveicoli, macchine agricole, ciclomotori e di
natanti da diporto semprechè l'Assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni in
vigore;
b. l'asfissia non di origine morbosa;
c. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
d. le affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime
quelle di cui gli insetti siano portatori necessari;
e. l'annegamento;
f. l'assideramento o il congelamento;
g. la folgorazione;
h. i colpi di sole o di calore;
i. le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei
tendini;
l. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
m. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
n. gli infortuni derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione
che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
o. gli infortuni subiti durante il servizio militare di leva o durante il servizio sostitutivo dello stesso o a
seguito di richiamo per ordinarie esercitazioni, il tutto in tempo di pace, limitatamente al caso morte e
invalidità permanente (sono quindi esclusi i casi di inabilità temporanea).
Sono comunque esclusi gli infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari
fuori dai confini della Repubblica Italiana.
p. gli infortuni derivanti da attività sportive, ad eccezione di quelli indicati nell'Art.2.4 "Esclusioni",
sempreché siano esercitati non professionalmente o comunque non comportino remunerazione sia
diretta che indiretta.
Rischi Sportivi
(garanzia valida solo se espressamente richiamata nel frontespizio di polizza)
A parziale deroga dell'Art.2.4 "Esclusioni", si prende atto che, limitatamente ai casi di Morte e Invalidità
Permanente, sempreché operanti per l'Assicurato, nei limiti dei capitali indicati in polizza, l'assicurazione
si intende estesa agli infortuni che si verifichino in occasione della pratica delle seguenti attività sportive,
sempreché non esercitate professionalmente o che comunque non comportino remunerazione sia
diretta che indiretta:
Atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, sollevamento pesi, scalate di
rocce o ghiacciai oltre il 3° grado, speleologia, rugby, football americano, hockey su ghiaccio o a
rotelle, immersioni con autorespiratore (comprese le embolie e le conseguenze della pressione
dell'acqua), sci alpinismo.
Resta inteso che relativamente alle attività sportive di cui sopra, l'indennità per Invalidità
Permanente verrà così liquidata:
sui primi 206.582,760 Euro di somma assicurata, non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi
5 gradi di invalidità permanente (franchigia assoluta del 5%);
sulla somma assicurata oltre i 206.582,760 Euro , non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi
10 gradi di invalidità permanente (franchigia assoluta del 10%);
sulla somma assicurata oltre i 516.456,900 Euro , non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi
15 gradi di invalidità permanente (franchigia assoluta del 15%).
Calamità naturali
(non vale per polizze di durata inferiore a 1 anno)
L'assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni
vulcaniche.
Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più Assicurati con la Società, l'esborso
massimo di quest'ultima non potrà superare il 10% dei premi del ramo infortuni, rilevati nel
bilancio dell'esercizio precedente l'evento.
Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi
spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Morte presunta
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma
sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai Beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso
di morte.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla dichiarazione di morte presunta
a termini degli articoli 60 e 62 Codice Civile e sempreché venga giudizialmente accolta la domanda di
morte presunta.
Resta inteso che se a pagamento avvenuto della predetta indennità l'Assicurato risultasse vivo, la
Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà
far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente residuata.
Viaggi aerei
(non vale per polizze di durata inferiore a 1 anno)
L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei per turismo o per
trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, con
l'esclusione di voli:
effettuati da società e/o aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di
passeggeri;
effettuati da aeroclubs;
effettuati su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio deltaplani, ultraleggeri,
parapendio)
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza, ed eventuali altre assicurazioni da chiunque
stipulate in favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni
comuni "individuali" o "cumulative", non potrà superare i capitali di:
per persona:
1.032.913,799 Euro per il caso di morte,
1.032.913,799 Euro per il caso di invalidità permanente totale,
258,229 Euro al giorno per il caso di inabilità temporanea totale;
complessivamente per aeromobile:
5.164.568,991 Euro per il caso di morte,
5.164.568,991 Euro per il caso di invalidità permanente,
5.164,569 Euro al giorno per il caso di inabilità temporanea totale.
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le
indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale
sulle singole assicurazioni.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l'Assicurato sale a
bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.
La garanzia non vale per i voli effettuati su territori soggetti ad embargo.
Assicurazione del coniuge
Quando lo stesso evento provoca la morte dell'Assicurato e del coniuge non legalmente separato, anche
quest'ultimo, in presenza di figli minori risultanti beneficiari dell'assicurazione, s'intenderà garantito
per una somma uguale a quella dell'Assicurato, con il massimo di 206.582,750 Euro.
L'indennizzo verrà comunque liquidato fra tutti i Beneficiari previsti in polizza.
La presente garanzia non è operante per i Viaggi aerei.
Rischio in "itinere"
Ad ampliamento della assicurazione dei soli rischi professionali, la garanzia comprende gli infortuni
che avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il tragitto della abitazione al
luogo di lavoro e viceversa.
Mancinismo
Qualora l'Assicurato, in caso di sinistro, risulti essere mancino, si conviene che le percentuali di
invalidità previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione per l'arto superiore destro, varranno per
l'arto superiore sinistro e viceversa.
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Rischio guerra
L'assicurazione è estesa anche per gli infortuni derivanti da guerra, invasione, atti di nemici stranieri,
ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione ed insurrezione. E'
inteso che tale copertura non supererà il periodo di 14 giorni dalla mezzanotte del giorno dell'inizio
degli eventi sopra indicati.
La presente garanzia non è operante per i Viaggi Aerei.
Rimborso spese di cura
La Società assicura fino alla concorrenza del massimale stabilito, per ogni infortunio e per ogni anno
assicurativo, il rimborso delle spese rese necessarie da infortunio e sostenute per:
a. onorari dei medici e dei chirurghi, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, in caso di
ricovero, anche in regime di Day Hospital, nonché in caso di intervento chirurgico anche
ambulatoriale;
b. accertamenti diagnostici (radioscopie, radiografie, esami di laboratorio);
c. spese per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi (questi ultimi entro il limite del 40%
del massimale assicurato per il rimborso spese di cura);
d. spese di trasporto dell'Assicurato in ambulanza all'istituto di cura o all'ambulatorio e viceversa
(queste ultime nel limite del 10% del massimale assicurato per il rimborso spese di cura);
e. il rimborso delle rette di degenza in ospedali o cliniche in caso di ricovero prescritto dal medico
curante a seguito dell'infortunio medesimo;
Le suddette prestazioni si intendono operanti anche in assenza di ricovero o di intervento chirurgico.
Si intendono in ogni caso esclusi i rimborsi delle spese sostenute per infortuni espressamente esclusi
dall'art.2.4 - Esclusioni delle condizioni di polizza.
Il rimborso verrà effettuato dalla Società a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei
documenti giustificativi (notula del medico, ricevuta del farmacista, dell'ambulatorio, conto
dell'ospedale o clinica, ecc.) con l'applicazione di una franchigia assoluta di 51,645 Euro per
sinistro.
Diaria da ricovero e da convalescenza
La Società, in caso di comprovato ricovero in ospedale o clinica a seguito di infortunio
indennizzabile, corrisponderà l'indennità stabilita per ogni giorno di degenza per una durata
massima di 300 giorni per evento.
Inoltre per il periodo successivo al ricovero verrà riconosciuta una indennità pari alla metà di
quanto stabilito per ogni giorno di degenza e per una durata uguale a quella del ricovero stesso.
Qualora l'infortunio comporti l'applicazione di gessatura anche senza ricovero, tale indennità verrà
riconosciuta per tutto il periodo di gessatura, col massimo di:
25 giorni per le gessature degli arti superiori;
75 giorni per le gessature degli arti inferiori, del bacino e delle vertebre;
o, se superiore, per un periodo pari a quello della degenza.
Prestazione relativa alla garanzia rendita vitalizia o capitale sostitutivo
Nel caso in cui, a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni contrattuali, residui
all'Assicurato un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% della totale (valutato in base alle
percentuali e alle altre disposizioni previste dalla "Tabella" operante per il caso di invalidità permanente),
vengono applicate le seguenti disposizioni:
La Società contestualmente e in aggiunta alla corresponsione dell'indennità per invalidità permanente
metterà a disposizione dell'Assicurato stesso una ulteriore somma uguale a quella liquidata ai sensi
delle Condizioni di polizza attraverso la costituzione di una polizza di rendita vitalizia immediata
rivalutabile.
La costituzione della rendita vitalizia viene effettuata mediante stipulazione con la Società di
specifica polizza vita, nella forma a premio unico, a nome e a favore dell'Assicurato stesso,
senza alcun onere a suo carico. Tale contratto non è riscattabile.
La rendita assicurata, annualmente rivalutata, viene corrisposta all'Assicurato vita natural durante;
Se al momento dell'infortunio l'Assicurato avesse un età inferiore ai 33 anni compiuti, la Società, in
sostituzione della rendita, corrisponderà all'Assicurato un capitale pari a quello liquidato a termini di
polizza.
Il predetto capitale non è soggetto a franchigia alcuna.
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Art. 2.2 - Condizioni particolari
Tabella INAIL (valida solo se richiamata nel documento di polizza)
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene tra le Parti che l'indennità per
invalidità permanente parziale, fermi i criteri di franchigia operanti, verrà calcolata sulla somma
assicurata per invalidità permanente totale, in base alle percentuali previste dalla Tabella INAIL riportate
in Appendice, già allegate al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, con rinucia da parte della Società
all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla precitata legge.
Criteri di corresponsione dell'indennità per il caso di invalidità permanente
A) Abrogazione della franchigia fino a 51.645,690 Euro
(valida solo se richiamata nella scheda di polizza)
In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che l'indennità per l'invalidità
permanente verrà così liquidata:
sui primi 51.645,690 Euro di somma assicurata non verrà applicata nessuna franchigia;
sugli ulteriori 103.291,379 Euro non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi 3 punti di
invalidità permanente che rimarranno a carico dell'Assicurato (franchigia assoluta del 3%);
sugli ulteriori 103.291,379 Euro non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi 5 punti di
invalidità permanente che rimarranno a carico dell'Assicurato (franchigia assoluta del 5%);
sugli ulteriori 258.228,450 Euro non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi 10 punti di
invalidità permanente che rimarranno a carico dell'Assicurato (franchigia assoluta del 10%);
sulla somma assicurata oltre 516.456,900 Euro non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i
primi 15 punti di invalidità permanente che rimarranno a carico dell'Assicurato (franchigia
assoluta del 15%).
Qualora l'invalidità permanente dovesse risultare di grado pari o superiore al 50% della totale, le
predette franchigie non saranno applicate.
Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 66% della totale, l'indennità
verrà corrisposta nella misura del 100% del capitale assicurato.
Il diritto all'indennità è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata
liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai Beneficiari l'importo
liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
B) Franchigia relativa del 3% assorbibile dopo il 10% di invalidità permanente e
supervalutazione.
(valida solo se richiamata nella scheda di polizza)
In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che se il grado di invalidità
permanente è:
1. pari o inferiore al 10% della invalidità totale, la Società liquida l'indennità con detrazione di una
franchigia di 3 punti, che rimarranno a carico dell'Assicurato;
2. superiore al 10% della invalidità totale, la Società liquida l'indennità senza detrazione della
suddetta franchigia di 3 punti;
3. superiore al 60% della invalidità totale, la Società liquida convenzionalmente l'indennità come se
il grado di invalidità fosse pari a 100.
Il diritto all'indennità è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata
liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai Beneficiari l'importo
liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
C) Franchigia relativa del 5% assorbibile dopo il 15% di invalidità permanente e
supervalutazione
(valida solo se richiamata nella scheda di polizza)
In deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che se il grado di invalidità
permanente è:
1. pari o inferiore al 15% della invalidità totale, la Società liquida l'indennità con detrazione di una
franchigia di 5 punti, che rimarranno a carico dell'Assicurato;
2. superiore al 15% della invalidità totale, la Società liquida l'indennità senza detrazione della
suddetta franchigia di 5 punti;
CONDASS/3-96
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stampata in data:
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
3. superiore al 60% della invalidità totale, la Società liquida convenzionalmente l'indennità come se
il grado di invalidità fosse pari a 100.
Il diritto all'indennità è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata
liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ai Beneficiari l'importo
liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Inabilità temporanea franchigia assoluta
L'indennità per inabilità temporanea è corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni, per ogni
evento, a decorrere dal giorno successivo a quelli stabiliti quali franchigia, e cessa con le ore 24
dell'ultimo giorno di inabilità.
Il giorno dell' infortunio è sempre escluso dalla garanzia.
Anticipo indennizzi
A seguito di infortunio indennizzabile con la presente polizza la Società, su richiesta del Contraente,
anticipa un importo pari al 50% di quello presumibilmente indennizzabile a condizione che:
i postumi di invalidità permanente, secondo il parere della Società, siano superiori al 30% della totale;
non esistano dubbi sulla indennizzabilità del danno;
l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a 103.291,379 Euro, qualunque sia l'ammontare
stimato del sinistro.
Esonero dichiarazioni
Il Contraente è esonerato dalla denuncia delle coperture assicurative di cui egli stesso o gli altri Assicurati
siano titolari automaticamente quali intestatari di carte di credito, di conti correnti bancari o di altre forme
di copertura non contratte direttamente.
Variazione nelle mansioni delle persone assicurate
Qualora nel corso dell'assicurazione si verifichi un cambiamento dell'attività professionale
dichiarata in polizza, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società
e si applicano gli artt. 1898 (aggravamento del rischio) e 1897 (diminuzione del rischio) Codice
Civile.
L'assicurazione prosegue senza variazioni nel caso in cui il cambiamento dell'attività non comporti né
diminuzione né aggravamento del rischio.
Se l'infortunio si verifica prima che sia stata fatta la comunicazione del cambiamento dell'attività
professionale, la Società:
corrisponde l'indennizzo integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio;
corrisponde l'indennizzo nella ridotta misura indicata nella tabella delle percentuali di indennizzo che
segue, se la diversa attività aggrava il rischio.
Attività dichiarate
Classe
Attività svolte
al momento
del sinistro
A
B
C
D
A
B
100%
79%
49%
31%
100%
100%
83%
62%
C
100%
100%
100%
77%
D
100%
100%
100%
100%
A tal fine per determinare il livello di rischio dell'attività dichiarata in polizza rispetto a quella
effettivamente svolta al momento del sinistro , si farà riferimento all' "Elenco delle attività "
riportate nelle Condizioni Generali di assicurazione.
Se la Società dovesse provare che le diverse attività non sarebbero rientrate tra quelle assicurabili,
non avrà luogo alcuna prestazione.
CONDASS/3-96
pagina 8
stampata in data:
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Incremento indennità per Assicurati indenni da sinistri
Dopo cinque annualità intere consecutive indenni da sinistri, la Società aumenterà del 10%, per ogni
assicurato colpito da sinistro, l'indennità riconosciuta per la invalidità permanente.
Al verificarsi del primo sinistro l'indennità verrà nuovamente riferita alla somma assicurata in
vigore.
Polizza collegata
(valida solo se richiamata nella scheda di polizza )
Poiché il Contraente ha in corso, per gli stessi Assicurati e le medesime indennità, oltre alla presente
polizza anche quella collegata indicata nella scheda, si conviene quanto segue:
le due polizze sono complementari e inscindibili;
l'annullamento di una di esse comporta anche quello dell'altra; non costituisce deroga l'eventuale
incasso di premi che verranno restituiti a semplice richiesta del Contraente;
gli infortuni possono interessare o l'una o l'altra polizza (mai entrambe) in relazione alla tipologia
dell'evento.
Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto alla surroga di cui all'art. 1916
Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Responsabilità del Contraente
Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente, anche nel proprio interesse quale
possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari
di cui all'art.3.2 "Morte" (o soltanto qualcuno di essi), non accettino, a completa tacitazione per
l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori
pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere
computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.
Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano
in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato, a favore del Contraente, sotto
deduzione delle spese di causa da lui sostenute.
Validità territoriale
L'assicurazione vale per il mondo intero.
Per gli infortuni subiti all'estero l'eventuale inabilità temporanea verrà riconosciuta esclusivamente
per i giorni di ricovero in istituto di cura o dalle ore 24 del giorno di rimpatrio.
Massimo esborso per pluralità di Assicurati
Resta inteso che in caso di unico evento, con coinvolgimento di più persone assicurate con polizza/e
stipulata/e da uno stesso Contraente con la sottoscritta Società, la garanzia s'intende operante per
una somma massima di 2.582.284,495 Euro per il caso di Morte, 2.582.284,495 Euro per il caso di
Invalidità Permanente totale e di 2.065,828 Euro giornaliere per il caso di Inabilità Temporanea.
Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità
spettanti saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
Art. 2.3 - Persone non assicurabili limite di età
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone:
di età superiore ai 75 anni; per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto,
l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al
compimento di detto termine;
affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o dalle
seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o
stati paranoidi; l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni.
L'eventuale incasso di premi scaduti successivamente non comporterà l'obbligo della prestazione
assicurativa e i premi in tal caso verranno restituiti.
Art. 2.4 - Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:
1. da uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e
nelle relative prove;
CONDASS/3-96
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stampata in data:
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Condizioni di Assicurazione
2. da uso, anche come passeggero, di aeromobili (inclusi deltaplani ed ultraleggeri e parapendio),
nonché della pratica del paracadutismo o di altri sport aerei in genere, salvo quanto previsto dalla
garanzia "Viaggi aerei";
3. dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, scalate di
rocce o ghiacciai oltre il 3° grado, free climbing, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci,
kitesurf, guidoslitta, sci acrobatico, sci alpinismo, sci estremo, bob, rugby, football americano,
hockey su ghiaccio o a rotelle, immersioni con autorespiratore, sport equestri in genere;
4. dalla pratica dei cosiddetti sport "estremi" (come ad esempio: bungee jumping, torrentismo,
idrospeed);
5. dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione
sia diretta che indiretta;
6. da abuso di alcolici o psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
7. da operazioni chirurgiche, cure mediche o accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio;
8. da azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato;
9. da guerre o insurrezioni, salvo quanto previsto dalla garanzia "Rischio guerra";
10. da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di
particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X,
ecc..).
CONDASS/3-96
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Condizioni di Assicurazione
3
Il sinistro
Art. 3.1 - Cosa deve fare il Contraente o l'Assicurato
Il Contraente o l'Assicurato, che in ogni caso è tenuto ad adoperarsi nel modo più efficace per
evitare il danno, deve:
Avviso
in caso di sinistro grave darne immediato avviso alla Società o ad una sua Agenzia, col mezzo più
rapido possibile (telefono, telegramma, telex, fax), negli altri casi entro tre giorni;
Certificazione
in caso di infortunio o ricovero in Istituti di cura, fare entro tre giorni, e sottoscrivere, dettagliata
denuncia dell'evento e delle cause che lo determinarono; successivamente l'Assicurato deve inviare
cartella clinica, se richiesta, certificati medici sul decorso delle lesioni da infortunio, che, in caso di
inabilità temporanea, dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze.
L'Assicurato o il Beneficiario dovranno inoltre consentire tutti gli accertamenti ritenuti necessari
dalla Società anche sciogliendo i medici dal segreto professionale.
Art. 3.2 - Procedura per la liquidazione del danno
Pagamento dell'indennizzo
Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la
Società deve formulare offerta ed in caso di accettazione, provvedere al pagamento dell'indennizzo entro
30 giorni.
Per gli infortuni avvenuti all'estero il pagamento sarà effettuato in Italia, ed in Euro.
Collegio medico
Le divergenze sulla definizione di infortunio, sul grado di invalidità permanente o sulla durata
dell'inabilità temporanea, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, sono demandate per
iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso
contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il
Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di
residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo
per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo
dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto
concedere una provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di
legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Infortuni
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.
Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili
soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una
persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o funzionale di un organo, di un
arto o di altra struttura dell'organismo già minorata, le percentuali di cui al successivo paragrafo
"Invalidità Permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Morte
La somma assicurata è dovuta dalla Società soltanto se la morte derivante da infortunio, anche se
successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto
l'infortunio stesso.
Tale somma, salvo diversa specifica designazione, viene liquidata al coniuge o, in difetto, agli eredi
legittimi e/o testamentari.
CONDASS/3-96
pagina 11
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Condizioni di Assicurazione
Invalidità permanente
L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche
successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio purché lo
stesso si sia verificato durante il periodo della copertura assicurativa.
L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità
permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai
valori ed ai criteri riportati nella tabella in Appendice.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di
invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste
per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
In caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un
singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il
valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di
una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione,
fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella in Appendice, l'indennizzo è stabilito in
riferimento alle percentuali ed ai criteri riportati nella stessa, tenendo conto della complessiva
diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.
Franchigia
Resta però inteso che l'indennità per invalidità permanente verrà così liquidata:
sui primi 103.291,379 Euro di somma assicurata, non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi
tre gradi di invalidità permanente (franchigia assoluta del 3%);
sugli ulteriori 103.291,379 Euro, non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi cinque gradi di
invalidità permanente (franchigia assoluta del 5%);
sulla somma assicurata oltre i 206.582,760 Euro , non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi
10 gradi di invalidità permanente (franchigia assoluta del 10%);
sulla somma assicurata oltre 516.456,900 Euro , non verrà riconosciuto alcun indennizzo per i primi
15 punti di invalidità permanente (franchigia assoluta del 15%).
Qualora l'invalidità permanente dovesse risultare di grado pari o superiore al 50% della totale, le predette
franchigie non saranno applicate.
Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 66% della totale, l'indennità verrà
corrisposta nella misura del 100% del capitale assicurato.
Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile
agli eredi.
Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata
liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga ai Beneficiari l'importo liquidato od
offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Inabilità Temporanea
Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità temporanea dell'Assicurato ad attendere alle
proprie occupazioni, la Società liquida la diaria assicurata:
a. integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di
attendere alle occupazioni medesime;
b. al 50%, per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle proprie
occupazioni.
La liquidazione dell'indennità viene fatta considerando quale data di guarigione quella stabilita o
pronosticata nell'ultimo certificato medico, regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire
una data anteriore.
L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta, per un periodo massimo di 365 giorni, a
decorrere dalle ore 24 del giorno dell'infortunio fino alle ore 24 dell'ultimo giorno di inabilità.
L'indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente.
Rimborso Spese di cura
Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio
medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni
dell'Ufficio Italiano dei Cambi.
CONDASS/3-96
pagina 12
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Condizioni di Assicurazione
Diaria per ricovero e convalescenza
La Società in caso di comprovato ricovero in Istituto di cura corrisponderà l'indennità giornaliera stabilita
per ogni giorno di degenza e per il periodo di convalescenza se prevista.
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Condizioni di Assicurazione
4
Classificazione delle attività professionali
Rischi di categoria A
Agente di borsa/cambio - ambasciatore - amministratore di beni - amministratore di beni altrui amministratore di beni propri - antiquario - arredatore senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature
- avvocato.
Baby sitter - bambinaia -benestante senza particolari occupazioni - botanico .
C.E.D. (addetto) - certificatore del bilancio - clero (appartenente al) - commercialista - commerciante
apparecchi ottici, fotografici, musicali - commerciante articoli di precisione - commerciante articoli
sportivi - commerciante generi abbigliamento, calzature - commerciante generi cartoleria, giocattoli,
giornali - commerciante generi merceria, pelletteria - commerciante generi profumeria, bigiotteria console - consulente amministrativo - consulente del lavoro.
Direttore didattico - dirigente senza accesso a cantieri, officine, ponteggi - disegnatore.
Fotografo in studio.
Galleria d'arte (esercente) - gestore di albergo (titolare - direttore) - gestore di ristorante (titolare direttore) - giornalaio - giudice - grafico - guardia di finanza (solo personale amministrativo) - guardia
doganale (solo personale amministrativo) - guardia portuale (solo personale amministrativo).
Impiegato senza accesso a cantieri, officine, ponteggi - insegnante scolastico.
Maestra d'asilo - magistrato -manicure - marinaio occupato soltanto a terra, in ufficio - medico messo comunale - modista.
Notaio.
Ottico.
Parroco - pedicure - pensionato - pittore/artista - pretore - provveditore agli studi - psicologo pubblicista - puericultore.
Quadri senza accesso a cantieri, officine, ponteggi.
Ragioniere libero professionista - ricamatrice.
Sacerdote - sagrestano/campanaro - sociologo - studente - suora - scrittore .
Videoterminalista
Rischi di categoria B
Autorimessa, gestore di (senza riparazioni) - autorimesse (custode) - agente di assicurazioni - agente
di informazione - agente immobiliare - agente marittimo -agente settore commercio - agente settore
credito - agente settore industria e servizi vari - agente teatrale - analista -architetto senza accesso
cantieri, ponteggi, impalcature - ascensori (albergo - addetto agli) - audioprotesista.
Barbiere - bidello - biologo - bustaio.
Callista - cameriere - camiciaio - cantante - cantiniere - capostazione - carabiniere (solo personale
amministrativo) - casalinga - collaboratrice familiare - commerciante accessori per veicoli commerciante elettrodomestici senza installazione - commerciante fiori, piante - commerciante generi
alimentari (escluso macellaio) - commerciante generi bar, tabacchi - commerciante generi casalinghi,
colori, ferramenta - commerciante generi oreficeria, orologeria, gioielli - commercianti mobili,
arredamenti senza installazione - concessionario - cravattaio.
Dipendente con accesso a cantieri senza uso di macchine - dirigente con accesso a cantieri, officine,
ponteggi - domestico.
Enologo - enotecnico - ergoterapista - esattore - estetista.
Farmacista - fisico - fisioterapista - floricoltore - fotografo anche all'esterno.
Garage, gestore di (senza riparazioni) - geometra senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature gioielliere - giornalista -guantaio - guardarobiere .
Impiegato con accesso a cantieri, officine, ponteggi -imprenditore edile senza partecipazione manuale
- imprenditore industriale senza partecipazione manuale - indossatore - infante - infermiere ingegnere senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature - interprete.
laboratorista/analista - levatrice.
Magliaia - massaggiatore - meccanico dentista - modellista in carta/cartone - modello - musicista.
Odontotecnico - orafo - orchestrale - orologiaio - ortodontista - ortopedico - ortottico - ostetrica.
Paramedico - parrucchiere da donna - parrucchiere da uomo - perito - perito agrario - perito chimico perito danni assicurazioni - perito edile senza accesso a cantieri - pesa pubblica (addetto alla) pubblica sicurezza (solo personale amministrativo) - pompe funebri (addetto a) - portalettere portiere, custode - portinaio - postino.
Quadri con accesso a cantieri, officine, ponteggi.
CONDASS/3-96
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stampata in data:
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Condizioni di Assicurazione
Regista.
Sarto - scultore/artista - sindacalista - stilista di moda.
Tecnico anestesista - topografo.
Veterinario - vetrinista - vivaista
Rischi di categoria C
Accordatore - addobbatore - agronomo, agrimensore - allenatore sportivo - architetto con accesso a
cantieri, ponteggi, impalcature -argentatore - argentiere - arrotino - attacchino - attore - autista di
autovetture - autista di taxi.
Bagnino -barcaiolo - barista - benzinaio - brunitore.
Calzolaio - cantoniere - capotreno - cardatore - casaro - ceramista - cestaio - cocchiere commerciante ambulante di generi vari - commerciante di carburante e gas liquidi (distributori) commerciante di macelleria senza macellazione - commerciante elettrodomestici con installazione commerciante generi salumeria, gastronomia - commerciante materiali da costruzione, sanitari commerciante mobili, arredamenti con installazione - commesso viaggiatore - conducente di
motoscafo per trasporto persone/cose - corniciaio - cromatore - cuoco.
Dipendente con uso di macchine e accesso a cantieri - disinfestatore - doratore.
Ebanista.
Fattorino - fornaio -fotoceramista - fotoincisore.
Geologo - geometra con accesso a cantieri, ponteggi, impalcature - giardiniere senza potatura e
abbattimento piante - giocattoli (fabbricante) - guida turistica - guardia municipale.
Imbalsamatore di animali - impagliatore - imprenditore industriale con partecipazione manuale impresa di pulizia (addetto senza uso di scale aeree) - incisore - ingegnere con accesso a cantieri,
ponteggi, impalcature - insegnante di ginnastica - insegnante di sport in genere esclusa equitazione investigatore - istruttore di scuola guida.
Lavanderia, stireria, tintoria (addetto) - levigatore di pavimenti - litografo - lucidatore (di materiale
vario).
Maiolica/porcellana (fabbricante oggetti di) - materassaio - mediatore di bestiame miniaturista/cesellatore - mugnaio.
Necroforo - nichelatore.
Ombrellaio - operaio con accesso a cantieri senza uso di macchine - operatore ecologico (addetto alla
nettezza urbana).
Panettiere - pasticcere - pelletterie -pellicciaio - perito edile con accesso a cantieri - perito
elettromeccanico - perito elettronico - perito elettrotecnico - perito industriale - perito tessile piazzista - pizzaiolo/rosticcere - portavalori - pulitore di pavimenti, vetri.
Radiotecnico - restauratore - rilegatore di libri - riparatore di cicli - riparatore di elettrodomestici riparatore di macchine per scrivere e simili - riparatore di strumenti e apparecchi medicali - riparatore
di strumenti musicali - riparatore di strumenti scientifici, ottici - riparatore radio, tv esclusa
installazione antenne.
Segantino - smaltatore - spazzino - spedizioniere.
Tappezziere - tecnico del suono, spettacolo - tecnico delle luci, spettacolo - tipografo.
Vigile urbano.
Zincografo - zoo (addetto agli).
Rischi di categoria D
Abbattitore di piante - accalappiacani - addestratore di cani - addetto alla potatura - agente di custodia
- agricoltore - allevatore di bovini - allevatore di equini - allevatore di suini - allevatore in genere antennista - ascensori (addetto all'installazione, manutenzione) - autista di autobus - autista di
autocarri - autista di autotreni - autista di motocarri - autista di trattori - autorimesse (addetto a
riparazioni meccaniche) - autoriparatore.
Boscaiolo.
Caldaie (addetto alla manutenzione, accensione del) - carpentiere - carrozziere, autoriparatore cavaiolo senza uso di mine - conducente di autolettighe.
Decoratore - demolitore.
Elettrauto, autoriparatore - elettricista.
Fabbro - facchino - falegname - fuochista.
Gessaio - gommista, autoriparatore - guardia campestre - guardia forestale - guardia giurata - guardia
notturna - guardiacaccia - guardiapesca - guida alpina (escluse le arrampicate di qualunque tipo).
CONDASS/3-96
pagina 15
stampata in data:
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
Idraulico - imbianchino - imprenditore edile con partecipazione manuale - impresa di pulizia (addetto
con uso di scale aeree) - insegnante di equitazione - installatore, conduttore di impianti - intonacatore.
Lapidario - lattoniere.
Maneggio (addetto al) - maniscalco - marinaio mercantile che viaggia in mari europei - marmista meccanico, autoriparatore - meccanico, montatore di macchine in genere - meccanico riparatore di
macchine in genere - modellista in legno/ferro - molatore di vetri - moquette (posatore di) - mosaicista
- muratore.
Operaio con uso di macchine e accesso a cantieri.
Parafulmini (installatore o fabbricante) - parquettista - pastore (addetto al gregge) - pavimentatore di
strade - pescatore - piastrellista - pompiere - pozzi neri (addetto allo spurgo).
Reti (fabbricante di).
Saldatore autogeno - scuderia (addetto alla) - spazzacamino - stagnino - stuccatore.
Taglialegna - tornitore.
Verniciatore - vetraio - vigile del fuoco.
CONDASS/3-96
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stampata in data:
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
5
Garanzia assistenza
Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati saranno erogati tramite la Centrale Operativa di
Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampére n. 30, 20131 MILANO - in funzione 24 ore su 24, tutti i
giorni dell'anno di seguito indicata con il proprio marchio commerciale " Mondial Assistance".
Le garanzie sono operanti per l'Assicurato ed automaticamente estese ai familiari con esso conviventi.
A. ASSISTENZA SANITARIA
1. Guardia Medica 24h
Quando l'Assicurato necessita di informazioni sanitarie e/o consigli medici a seguito di infortunio o
malattia improvvisa, la Guardia Medica di Mondial Assistance è a sua disposizione per un consulto
telefonico. Il servizio è gratuito, non fornisce diagnosi o prescrizioni. Se l'Assicurato necessita di
informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo per sottoporsi ad
interventi di particolare complessità la Centrale Operativa mette a disposizione la sua équipe medica per
fornire le informazioni necessarie. Inoltre, la Guardia Medica può collaborare per individuare e segnalare
medici specialisti o Centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a
disposizione per facilitare i contatti tra l'Assicurato e il Centro in questione ovviando ad eventuali
problemi di comunicazione e di lingua. I medici della Centrale Operativa possono richiedere la
documentazione clinica in possesso del paziente per fornire una consulenza specialistica immediata e, se
necessario, organizzare appuntamenti e consulti con le suddette strutture in Italia e all'estero. Infine, se
l'Assicurato necessita di un consiglio medico-specialistico telefonico, può' conferire tramite la Guardia
Medica della Centrale Operativa con uno specialista in: Dermatologia, Cardiologia, Dietologia, Geriatria,
Ginecologia, Ortopedia e Pediatria; a Sua disposizione per dare informazioni di prima necessità. La
consulenza telefonica medico-specialistica non fornisce diagnosi o prescrizioni ed è gratuita.
2. Invio di un medico al domicilio
Quando, a seguito di infortunio o malattia grave ed improvvisa, l'Assicurato necessita di un medico
presso la propria abitazione, durante le ore notturne o nei giorni festivi e non riesce a reperire il suo
medico curante; MONDIAL Assistance provvede, dopo che il proprio medico di guardia ne ha
accertata la necessità tramite un primo contatto telefonico, ad inviare gratuitamente uno dei propri
medici convenzionati. In caso di irreperibilità immediata del medico e qualora le circostanze lo rendano
necessario, MONDIAL Assistance organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasferimento
dell'Assicurato con ambulanza ad un pronto soccorso.
Validità territoriale: Italia, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano.
3. Invio ambulanza al domicilio
Quando l'Assicurato, in caso di malattia improvvisa o infortunio, necessita, a parere del Medico
curante in accordo con la Guardia Medica di MONDIAL Assistance, di un trasferimento in ambulanza al
più vicino Ospedale, MONDIAL Assistance provvede ad organizzare il servizio.
Validità territoriale: Italia, Repubblica di S. Marino e Città del Vaticano.
4. Organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate
Tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance, entro due giorni lavorativi dal momento della
richiesta, verranno organizzate visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a condizioni economiche
agevolate presso i centri medici privati convenzionati più vicini alla residenza. La Centrale Operativa,
oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi agevolati a lui riservati
delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti. Fissato l'appuntamento
col centro medico privato convenzionato, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa di Mondial
Assistance provvederà a ricordare telefonicamente all'Assicurato l'appuntamento fissato il giorno prima
dello stesso. Sono a carico dell'Assicurato i soli costi delle visite mediche e degli accertamenti.
Validità territoriale: Italia.
CONDASS/3-96
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COPIA PER IL CLIENTE
Condizioni di Assicurazione
5. Trasferimento sanitario dal domicilio
Quando l'Assicurato è affetto da una patologia obiettivamente non curabile nell'ambito delle strutture
sanitarie ed ospedaliere della Regione Italiana di residenza, Mondial Assistance, previa analisi del
quadro clinico dell'Assicurato accertato dai propri medici in accordo con il medico curante, e
tenendo a proprio carico i relativi costi fino alla concorrenza del massimale di Euro 1.300,00 per
evento e per anno assicurativo, organizza il trasferimento dell'Assicurato con i mezzi adeguati fino al
centro ospedaliero ritenuto più idoneo alla cura della patologia di cui è affetto. Il trasporto può essere
effettuato con: ambulanza , treno (se necessario vagone letto) o aereo di linea ( anche barellato).
Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico.
Non esistono limiti territoriali alla presente garanzia.
B. ASSISTENZA TECNICA
1. Servizio informazioni sulle reti di Assistenza delle principali Case Automobilistiche
La Centrale Operativa di Mondial Assistance è a disposizione dell'Assicurato per fornire informazioni sui
seguenti argomenti:
indirizzo e numero telefonico delle rispettive reti assistenziali in Italia;
indirizzo e numero telefonico delle officine, garage, meccanici convenzionati in Italia;
informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio.
2. Informazioni turistiche, burocratiche, automobilistiche
La Centrale Operativa di Mondial Assistance è a disposizione dell'Assicurato per fornire informazioni di
carattere generale sui seguenti argomenti:
principali Tour Operator italiani;
visti turistici, problemi burocratici ed amministrativi;
vaccinazioni obbligatorie e consigliabili;
mezzi di trasporto ed orari di treni, aerei, traghetti;
condizioni climatiche dei principali paesi turistici;
viabilità delle principali strade italiane.
La presente garanzia si intende operante in Europa.
3. Servizio informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio
Quando l'Assicurato necessita di informazioni sulla reperibilità e sulla disponibilità di pezzi di ricambio
necessari per la riparazione del suo veicolo, Mondial Assistance, tramite la propria Centrale Operativa,
provvede a ricercare un'officina o un autoricambista in possesso del pezzo richiesto ed a comunicarlo al
proprio Assicurato.
4. Foratura pneumatico
Quando a seguito di rottura o foratura del pneumatico, l'Assicurato necessita di un'assistenza, Mondial
Assistance provvede all'invio del carro attrezzi o di un proprio incaricato con mezzo idoneo per
procedere alla riparazione o sostituzione della gomma tenendo a proprio carico i costi relativi all'uscita
del prestatore d'opera.
Il costo della riparazione, o sostituzione del pneumatico, resta interamente a carico dell'assicurato.
La presente garanzia si intende operante in Europa.
C. ASSISTENZA LEGALE
1. Informazioni legali telefoniche
(dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00)
Tramite la Centrale Operative di Mondial Assistance, l'Assicurato può usufruire di un servizio gratuito di
informazioni legali telefoniche "di prima necessità" che gli consente di ottenere indicazioni e chiarimenti
di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata, quali a titolo
esemplificativo, proprietà della casa o dell'auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro
dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori, diritto
all'assistenza sanitaria.
Le informazioni non vengono fornite per quesiti relativi ad un'attività professionale, imprenditoriale o
comunque di carattere autonomo né di natura fiscale.
CONDASS/3-96
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Condizioni di Assicurazione
Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni di Assistenza
1) L'utente libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo
servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.
2) Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza:
di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
di dolo dell'Assicurato;
di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione del contratto e le malattie croniche;
di gravidanza oltre il sesto mese e malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga
impedito da norme sanitarie internazionali;
patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
di suicidio o tentativo di suicidio;
3) Qualora l'utente non usufruisca di una o più prestazioni, Mondial Assistance Italia spa non è tenuta a
fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.
4) Ogni diritto dell'utente nei confronti di Mondial Assistance Italia spa derivante dal presente servizio si
prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso.
5) L'Assicurato deve comunicare a Mondial Assistance Italia l'esistenza o la successiva stipulazione di
altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi
dell'art. 1913 c.c., a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art.
1910 c.c..
L'Assicurato può chiedere l'intera indennità ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di
regresso nei confronti degli altri per l'indennità corrisposta. In caso di richiesta a Mondial Assistance
Italia essa liquiderà il sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai
sensi della presente polizza.
6) Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile.
Istruzioni per la richiesta di assistenza
Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance l'Assicurato deve comunicare alla Centrale
Operativa tramite:
Linea Verde 800 / 504405
Linea Nera 02/26 609 572
telefax 02/70.630.091
indicando con precisione:
il tipo di Assistenza di cui necessita;
nome e cognome;
numero di polizza ALLIANZ S.P.A. di cui è titolare;
indirizzo e luogo da cui si chiama;
eventuale recapito telefonico.
La richiesta di rimborso delle spese sostenute, semprechè autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial
Assistance, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:
MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.
Via Ampère, 30
20131 MILANO (MI)
N.B. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON saranno
rimborsate.
Inoltre l'Assicurato dovrà:
farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza, il numero di
autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria
Banca con il relativo codice ABI, CAB e CIN.
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Condizioni di Assicurazione
6
Dizionario
Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Beneficiario
Colui che beneficia dell'assicurazione. Se il Beneficiario non è designato, in caso di morte
dell'Assicurato, l'indennizzo spetta al coniuge o, in difetto, agli eredi legittimi e/o testamentari.
Contraente
Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Day hospital
Degenza diurna, senza pernottamento, in Istituto di cura.
Franchigia
Importo prestabilito per ogni sinistro da detrarre dalla somma indennizzabile a termini di polizza; numero
dei giorni immediatamente successivi al sinistro e percentuale di Invalidità Permanente che l'Assicurato
tiene a suo carico.
Gessatura
apparecchio gessato;
qualunque mezzo di contenzione rigido (limitatamente al periodo prescritto dal medico necessario ad
immobilizzare completamente la funzione articolare);
busti ortopedici metallici od in tela armata (limitatamente al trattamento delle fratture);
sono in ogni caso esclusi i bendaggi elastici, anche se adesivi, e le gorgiere (collare di Shanz e
simili).
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili
le quali abbiano per conseguenza la Morte, una Invalidità Permanente oppure una Inabilità Temporanea.
Istituto di cura
Ospedale, clinica, casa di cura regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza sanitaria.
Polizza
Il documento che prova l'assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società; in caso di frazionamento del premio può essere prevista
una addizionale nella misura indicata nella scheda di polizza.
Ricovero
Degenza in Istituto di cura comportante almeno un pernottamento.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società
Allianz S.p.A..
CONDASS/3-96
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COPIA PER IL CLIENTE
Appendice
Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente
L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata
sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va
accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.
Descrizione
Percentuale
des
sin
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
- un arto superiore
70% 60%
- una mano o un avambraccio
60% 50%
- un pollice
18% 16%
- un indice
14% 12%
- un medio
8%
6%
- un anulare
8%
6%
- un mignolo
12% 10%
- una falange ungueale del pollice
9%
8%
- una falange di altro dito della mano
1/3 del dito
Amputazione di un arto inferiore:
- al disopra della metà della coscia
70%
- al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio
60%
- al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba
50%
Amputazione di un piede
40%
Amputazione di ambedue i piedi
100%
Amputazione di un alluce
5%
Amputazione di un altro dito del piede
1%
Amputazione della falange ungueale dell'alluce
2,5%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio
25%
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi
100%
Sordità completa di un orecchio
10%
Sordità completa di entrambi gli orecchi
40%
Stenosi nasale assoluta monolaterale
4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale
10%
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:
- una vertebra cervicale
12%
- una vertebra dorsale
5%
- 12° dorsale
10%
- una vertebra lombare
10%
Esiti di frattura di un metamero sacrale
3%
Esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme
5%
Perdita anatomica di un rene
15%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica
8%
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste
per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
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COPIA PER IL CLIENTE
Tabella INAIL per la liquidazione della indennità di invalidità permanente
L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata
sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in base alle percentuali previste dalla "Tabella
INAIL" di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, riportata qui di seguito, con rinuncia da parte della
Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla precitata legge.
Percentuale
des
sin
15%
60%
35%
40%
Descrizione
Sordità completa di un orecchio
Sordità completa bilaterale
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazioni di protesi
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedere relativa tabella)
Stenosi nasale assoluta unilaterale
8%
Stenosi nasale assoluta bilaterale
18%
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria:
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace
11%
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace
30%
Perdita di un rene con integrità del rene superstite
25%
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica
15%
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità
=
Esiti della frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti
del braccio
5%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole
quando coesista immobilità della scapola
50% 40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole
con normale mobilità della scapola
40% 30%
Perdita del braccio:
a) per disarticolazione scapolo-omerale
85% 75%
b) per amputazione al terzo superiore
80% 70%
Perdita:
- del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio
75% 65%
- dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano
70% 60%
- di tutte le dita della mano
65% 55%
- del pollice e del primo metacarpo
35% 30%
- totale del pollice
28% 23%
- totale dell'indice
15% 13%
- totale del medio
12%
- totale dell'anulare
8%
- totale del mignolo
12%
- delle falange ungueale del pollice
15% 12%
- della falange ungueale dell'indice
7%
6%
- dalla falange ungueale del medio
5%
- della falange ungueale dell'anulare
3%
- della falange ungueale del mignolo
5%
- delle due ultime falangi dell'indice
11% 9%
- delle due ultime falangi del medio
8%
- delle due ultime falangi dell'anulare
6%
- delle due ultime falangi del mignolo
8%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°:
a) in semipronazione
30% 25%
b) in pronazione
35% 30%
c) in supinazione
45% 40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione
25% 20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi
55% 50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:
a) in semipronazione
40% 35%
TINAAS01-601
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COPIA PER IL CLIENTE
Segue
Tabella INAIL per la liquidazione della indennità di invalidità permanente
Descrizione
Percentuale
des
sin
45% 40%
55% 50%
35% 30%
18% 15%
b) in pronazione
c) in supinazione
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:
a) in semipronazione
22% 18%
b) in pronazione
25% 22%
c) in supinazione
35% 30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole
45%
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta,
che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi
80%
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto
70%
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile
l'applicazione di un apparecchio articolato
65%
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione
di un apparecchio articolato
55%
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede
50%
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso
30%
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso
16%
Perdita totale del solo alluce
7%
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove
concorra perdita di più dita, ogni altro dito perduto è valutato il
3%
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio
35%
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto
20%
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi
i cinque centimetri
11%
N.B.- In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per
l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva
Visus perduto
1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10
Visus residuo
9/10 8/10 7/10 6/10 5/10 4/10 3/10 2/10 1/10
0
L'indennizzo dell'occhio con acutezza
visiva minore (occhio peggiore)
1%
3%
6% 10% 14% 18% 23% 27% 31% 35%
L'indennizzo dell'occhio con acutezza
visiva maggiore (occhio migliore)
2%
6%
12% 19% 26% 34% 42% 50% 58% 65%
1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in
ciascun occhio.
2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la
correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità
permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10
punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione.
4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di
infortunio agricolo.
5) In caso di afachia monolaterale con visus corretto:
di 10/10, 9/10, 8/10
di 7/10
di 6/10
di 5/10
di 4/10
di 3/10
inferiore a 3/10
15%
18%
21%
24%
28%
32%
35%
6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si
applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la
correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
TINAAS02-601
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stampata in data:
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COPIA PER IL CLIENTE
Tabella INAIL per la liquidazione della indennità di invalidità permanente
Allegato n. 2 al Regolamento per l'esecuzione del DPR 30/6/65 n. 1124 (valido solo per le persone
assicurate che operano nel settore Agricoltura)
Descrizione
Sordità completa di un orecchio
Sordità completa bilaterale
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazioni di protesi
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedere relativa tabella)
Stenosi nasale assoluta unilaterale
Stenosi nasale assoluta bilaterale
Perdita di un rene con integrità del rene superstite
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità
Perdita:
- totale del braccio
- del braccio destro al terzo superiore
- totale dell'avambraccio destro o del braccio sinistro al terzo superiore
- totale dell'avambraccio sinistro o di tutte le dita della mano destra
- di tutte le dita della mano sinistra
- totale del pollice
- della falange ungueale del pollice
- totale dell'indice
- totale del medio
- totale dell'anulare
- totale del mignolo
- delle falange ungueale dell'indice
- dalla falange ungueale del medio
- della falange ungueale dell'anulare
- della falange ungueale del mignolo
- delle due ultime falangi dell'indice
- delle due ultime falangi del medio
- delle due ultime falangi dell'anulare
- delle due ultime falangi del mignolo
- totale di una coscia
- di una coscia in qualsiasi altro punto
- di una gamba al terzo superiore
- di una gamba al terzo inferiore o di un piede
- dell'alluce e corrispondente metatarso
- del solo alluce
- di più dita del piede, per ogni dito perduto
Percentuale
des
sin
20%
60%
35%
40%
8%
18%
25%
16%
=
85% 80%
80%
75%
70%
65%
30% 25%
16% 12%
20% 16%
12%
8%
12%
7%
6%
5%
3%
5%
14% 11%
8%
6%
8%
80%
70%
65%
50%
16%
11%
5%
N.B. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite
per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.
TINAAS2A-601
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stampata in data:
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COPIA PER IL CLIENTE
Pagina lasciata intenzionalmente bianca
PB02/09-94
pagina
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COPIA PER IL CLIENTE
Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza
Utilizzo dei dati
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per scopi assicurativi2
Modalità d'uso
dei dati
Per rispettare la1 normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e
sui Suoi diritti . La nostra Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano.
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I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Allianz S.p.A., da Società del Gruppo Allianz S.p.A. e da
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dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o
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anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a
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servizi e prodotti assicurativi da Lei richiesti, ivi inclusi i dati necessari per valutare l'adeguatezza
dei prodotti e servizi al
4
suo profilo. Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili " strettamente strumentali
all'erogazione degli stessi. Come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei
sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i Suoi
dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori,
riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
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altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche
quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad
altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.
Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od
organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.
Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del nostro
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz S.p.A. o della catena distributiva quali agenti,
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assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e
medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui
sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di
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società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione
commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni
aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati
tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in
conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo
agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz, C.so Italia 23, 20122
Milano o al numero verde 800686868 ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni
più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso che Le
chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è
necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la
ridistribuzione del rischio. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha, anche, 5 il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
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Data:
1 Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).
2 Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la
prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.
3 Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla azienda informazioni commerciali, finanziarie,
professionali ecc.
4 Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett.
d) del Codice in materia di protezione dei dati personali).
5 Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di
legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e
pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.
Il sottoscritto dichiara inoltre che prima della conclusione del contratto ha ricevuto da Allianz S.p.A. la Nota Informativa,
redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005).
Il Contraente
Data:
ISVAP05 - O07
pagina
stampata in data:
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Pagina lasciata intenzionalmente bianca
PB02/09-94
pagina 21
stampata in data:
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Allianz S.p.A.
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