PDF: REGOLAMENTO ERP ultimo Approv

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REGOLAMENTO E.R.P. APPROVATO CON D.C.C. N. 97 DEL 30.07.2015
COMUNE DI JESOLO
- PROVINCIA DI VENEZIA ============================================================
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE AREE E
SELEZIONE DEI SOGGETTI ACQUIRENTI LE AREE DESTINATE
A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) SITUATE
ALL’INTERNO DELLE ZONE DI NUOVA ESPANSIONE
RESIDENZIALE “C 2.2”
IN APPLICAZIONE DELL’ART. 14
DELLE NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE DEL P.R.G.
Direzione Generale
Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica
Comune di Jesolo
Regolamento E.R.P.
Indice
ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 2
SOGGETTI ATTUATORI
ART. 3
SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI
ART. 4
REQUISITI
DI
AMMISSIBILITA'
ALL’ACQUISIZIONE DELLE AREE
ART. 5
NORMATIVA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NELLE AREE E.R.P.
ART. 6
MODALITA' PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI
ART. 7
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
ART. 8
COMPRAVENDITA DEI LOTTI DESTINATI AD E.R.P.
ART. 9
DOMANDA DI SELEZIONE PER IL DIRITTO ALL’ACQUISIZIONE DELLE AREE
E.R.P.
CRITERI SOGGETTIVI PER GLI ACQUIRENTI/ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI
E.R.P.
ART. 10
DEI
SOGGETTI
AVENTI
DIRITTO
ART. 11
CRITERI PER IL REPERIMENTO DEI SOCI/ACQUIRENTI
E REQUISITI
SOGGETTIVI DEI SOCI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE E DEGLI ACQUIRENTI
DELLA RESIDENZA VENEZIANA E DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE
COSTITUITE ANCHE IN FORMA COOPERATIVA
ART. 12
ALIENAZIONE E LOCAZIONE DI ALLOGGI COSTRUITI
ART. 13
TEMPI DI ATTUAZIONE
ART. 14
NORME FINALI
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Comune di Jesolo
Regolamento E.R.P.
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE AREE E SELEZIONE DEI SOGGETTI
ACQUIRENTI LE AREE DESTINATE A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) SITUATE
ALL’INTERNO DELLE ZONE DI NUOVA ESPANSIONE RESIDENZIALE “C 2.2” IN
APPLICAZIONE DELL’ART. 14 DELLE NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE DEL P.R.G.
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE
Le aree destinate ad interventi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) all’interno dei Piani di
Lottizzazione in Zona di nuova espansione residenziale “C 2.2”, come descritte nell’art. 14 delle
N.T.A. del vigente P.R.G., potranno essere edificate direttamente da parte della Ditta lottizzante o
essere cedute in proprietà, all’Amministrazione Comunale o a soggetti che l’Amministrazione stessa
si riserva di comunicare a compimento delle procedure di selezione di cui al presente Regolamento
secondo quanto stabilito nei successivi articoli.
In conformità a quanto previsto nel successivo art. 2 le Convenzioni di lottizzazione approvate
insieme ai Piani di Lottizzazione conterranno l’impegno della Ditta lottizzante alla cessione in
proprietà delle aree suddette ovvero l’impegno alla diretta edificazione delle stesse.
Successivamente alla stipula notarile della Convenzione di lottizzazione e all’approvazione del
progetto delle opere di urbanizzazione da parte della Giunta Comunale, l’Amministrazione
comunale predisporrà un apposito Bando per ricevere le domande di assegnazione delle aree.
ART. 2 SOGGETTI ATTUATORI
Nei P.U.A. (Piani Urbanistici Attuativi) con volumetria complessiva fino a 8500 mc il soggetto
attuatore della quota di almeno il 40% della volumetria complessiva, destinata ad Edilizia
Residenziale Pubblica è la Ditta lottizzante.
Nei P.U.A. con volumetria complessiva superiore a 8500 mc i soggetti attuatori della quota di
almeno il 40% della volumetria complessiva, destinata ad Edilizia Residenziale Pubblica sono per la
quota del 50% la Ditta lottizzante, la quale, se espressamente richiesto, potrà disporre di una
ulteriore quota nel limite del residuo 50%, solo esclusivamente nel caso in cui la quota già riservata
alla stessa per l’attuazione dell’erp, non sia sufficiente a soddisfare le esigenze di adeguata
abitazione principale del proprio nucleo familiare da parte del lottizzante persona fisica o
componente familiare fino al primo grado di parentela e nel limite strettamente necessario a tale
finalità, sempre che siano presenti i requisiti di cui all’art. 4 lettera C). per la restante quota, pari al
50% della volumetria complessiva ERP, così come approvata nei Piani Urbanistici Attuativi, sarà
riservata a soggetti che saranno reperiti dall’Amministrazione Comunale tramite bando.
Tali soggetti sono:
- Gli Enti Istituzionalmente operanti nell'Edilizia Economico Popolare (A.T.E.R.)
- Residenza Veneziana s.r.l.;
- Le Cooperative edilizie di Abitazione
- Le Cooperative costituite da appartenenti alle forze armate, forze di polizia, dell’ordine e
magistratura;
- Le Imprese di costruzione;
- Singoli cittadini;
- Cittadini associati;
Sulla scorta del presente Regolamento il Responsabile del Settore competente, sulla base delle
indicazioni fornite dalla Giunta Comunale in ordine ai soggetti da ammettere alla partecipazione al
Bando e alla suddivisione dei lotti da riservare a uno o più soggetti assegnatari quali Cooperative
edilizie di abitazione, Cooperative costituite da appartenenti alle forze armate, forze di polizia,
dell’ordine e magistratura; Imprese di costruzione, singoli cittadini, cittadini associati, emanerà per i
nuclei E.R.P. o per porzione di essi un apposito bando.
La Giunta comunale ha la possibilità di dare nulla osta all’acquisizione diretta dell’area, senza la
preventiva fase di selezione, in presenza di:
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a) Operatori Pubblici o a prevalente capitale pubblico;
b) Operatori privati che dispongono di un decreto di concessione contributo per la
realizzazione di programmi costruttivi, ai sensi dell’art. 8 della legge 247/74 e dell’art. 9
comma 6° della legge 457/78, e ciò al fine di permettere l’attuazione del programma
costruttivo finanziato;
Qualora la ditta lottizzante persona fisica, una volta approvati i P.U.A. (Piani Urbanistici Attuativi),
con volumetria complessiva maggiore di 8500 mc., rinunci in tutto o in parte all’attuazione degli
interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, ad essa riservati con autocertificazione, ed intenda
cedere l’area con annessa cubatura destinata ad edilizia residenziale pubblica, deve darne
comunicazione al Comune, che può acquisire direttamente l’area in questione disponendo delle
necessarie risorse finanziarie od individuare l’acquirente da segnalare al venditore mediante
graduatorie formate con bandi pubblici. La comunicazione deve contenere l’indicazione del prezzo
di cessione dell’area, oltre a tutti gli elementi necessari per identificare l’area stessa. Trascorsi
inutilmente novanta giorni dalla data di acquisizione al protocollo del Comune della comunicazione
prevista dai due precedenti periodi, la ditta lottizzante può cedere l’area ad altra persona fisica
direttamente individuata in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, lett. C).
ART. 3 SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI
I seguenti articoli disciplinano il complesso delle norme che regolano la selezione dei soggetti che
potranno acquisire direttamente dai proprietari le aree con destinazione E.R.P. comprese nei Piani
Urbanistici Attuativi (Z.T.O. C2.2) come individuati dal Piano Regolatore Generale del Comune di
Jesolo secondo i disposti delle leggi 17/02/1992 n° 179, 23/12/1996 n° 662, 30/04/1999 n° 136 e
L.R. 13/04/2001 n° 11 e successive modifiche ed integrazioni e D.P.R. n° 380/2001.
ART. 4 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALL’ACQUISIZIONE
DELLE AREE
Hanno diritto all’acquisizione delle aree destinate a E.R.P. i soggetti, come definiti dall’art. 2 del
presente regolamento, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno sussistere alla data di
pubblicazione del bando comunale:
A) per le Cooperative Edilizie di Abitazione e Cooperative costituite da appartenenti alle
forze armate, forze di polizia, dell’ordine e magistratura:
1. iscrizione all’Albo delle società cooperative nella sezione a mutualità prevalente;
2. iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con
indicazione della specifica attività di impresa;
3. iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative edilizie o loro consorzi;
4. Amministratori e Sindaci non siano incorsi in un procedimento per l'applicazione di una misura
di prevenzione o in un provvedimento che applichi una misura di prevenzione, divieto,
sospensione o decadenza ai sensi della legge 55/1990.
5. I singoli assegnatari devono rispettare i requisiti di cui al seguente comma C);
6. Numero minimo di soci determinato dal bando in funzione del numero di alloggi.
B) per le Imprese di costruzione:
1. inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme
poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione
sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza e iscrizione alla Cassa Edile
Mutualità ed Assistenza e regolarità della posizione fiscale ed assicurativa;
3. volume d’affari risultante dalla dichiarazione IVA degli ultimi due anni almeno pari al costo
presunto dell’intervento realizzabile sul lotto/i richiesto/i inerente alla categoria di lavori OG1;
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4. iscrizione da almeno due anni al registro delle imprese presso le competenti camere di
commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato
di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;
5. inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e
di amministrazione straordinaria;
6. aver ottemperato agli obblighi dei contratti collettivi di lavoro;
7. Assenza di cause che escludono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi degli artt. 120 e ss. della L. 689/81, dell’art. 31 del D.Lgs. 507/99, dell’art. 12 c. 1 lett. b
del D.Lgs. 74/00, dell’art. 9 e ss. del D.Lgs. 231/01;
8. Amministratori e Sindaci non siano incorsi in un procedimento per l'applicazione di una misura
di prevenzione o in un provvedimento che applichi una misura di prevenzione, divieto,
sospensione o decadenza ai sensi della legge 55/1990.
C) per i cittadini singoli, o associati:
1. cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione europea o cittadinanza di Paesi non
appartenenti all’Unione europea o apolidi, che dimostrino di essere in regola con le norme che
disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti in materia. Gli stranieri
titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di
soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo, hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli
alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle
locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione
della prima casa di abitazione;
2. non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio
costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in
qualunque forma concessi, dallo Stato e da altro Ente Pubblico.
I soggetti che acquistano le aree o alloggi destinati ad E.R.P. hanno l’obbligo di trasferirvi la
residenza entro dodici mesi dalla data del certificato di agibilità dell’abitazione.
Per i soggetti che intendono contrarre matrimonio (nubendi), i requisiti soggettivi devono essere
posseduti e dichiarati solamente da almeno uno dei due futuri coniugi con l’impegno scritto di
trasferimento della residenza entro 12 mesi dalla data del certificato di agibilità dell’abitazione. Per i
soggetti, che intendono accedere alla proprietà o alla locazione dell'alloggio, per formare un nucleo
familiare distinto da quello di origine, i requisiti devono essere posseduti e dichiarati dai soggetti
medesimi.
ART. 5 NORMATIVA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NELLE AREE E.R.P.
Le norme che regolano l'attività edilizia nelle aree E.R.P. sono quelle contenute nel Piano
Regolatore Generale e nel Piano Urbanistico Attuativo.
La Superficie utile abitabile degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non
dovrà essere inferiore a:



50 mq per gli alloggi con una camera da letto;
75 mq per gli alloggi con due/tre camere da letto;
90 mq per gli alloggi da almeno tre camere da letto.
Ai fini della classificazione, gli alloggi erp devono essere ricompresi tra le classi che vanno dalla
prima alla decima, come riportato all’allegato A, art.1, della L.R. n°42 del 09/09/1999 mentre gli
edifici ricompresi in classe undicesima, vengono considerati alloggi di lusso, non soggetti alle
agevolazioni dell’erp.
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ART. 6 MODALITA' PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI
La selezione dei soggetti partecipanti al bando, pubblicato dal Responsabile del Settore
competente verrà fatta sulla base delle graduatorie stilate secondo i disposti del successivo art. 7
del presente Regolamento da un'apposita Commissione.
ART. 7 CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
La Commissione costituita per stabilire le graduatorie di selezione, nel rispetto della vigente
legislazione esaminerà le domande di assegnazione pervenute e formulerà le graduatorie sulla
base dei punteggi stabiliti per ogni categoria (cooperative edilizie di abitazione, Cooperative
costituite da appartenenti alle forze armate, forze di polizia, dell’ordine e magistratura, Imprese,
singoli cittadini, cittadini associati).
Il Responsabile del Settore competente con propria determina approverà la graduatoria della
selezione.
A) Enti pubblici istituzionalmente costituiti e Residenza Veneziana s.r.l.:
Le istanze verranno direttamente valutate dalla Giunta comunale, caso per caso, sui lotti da mettere
a bando.
B.1) per le Cooperative edilizie di Abitazione
a) cooperative che dimostrino di aver eseguito precedenti interventi nell’ambito dell’Edilizia
convenzionata ai sensi dell’art. 35 legge 865/71 e art. 18 del D.P.R. n° 380/2001 ed aver già
costruito):
nel Comune di Jesolo
punti 3
fuori dal Comune di Jesolo (punteggio non cumulativo)
punti 1
b) Cooperative che realizzano l’intervento con i principi dell’edilizia ecosostenibile che verranno
puntualmente stabiliti nei singoli bandi di volta in volta,
punti 5;
c) cooperative che introducono nell’edificazione le caratteristiche costruttive di cui alla colonna 4
della Tabella 1, allegato C alla L.R. n°42/99:
per presenza di qualità aggiuntiva
punti 1
per soglie di risparmio energetico superiori del 15%
rispetto al minimo di legge
punti 2
per l’impiego di pannelli solari termici o fotovoltaici
punti 1
d) impegno a rispettare nella progettazione degli alloggi i criteri di cui agli artt. 16 e 43 della legge
457/78 e successive modifiche ed integrazioni e dalla deliberazione di Giunta Regionale del
Veneto n° 1390 del 06/04/1994 e a concorrere in caso di assegnazione per ottenere eventuali
finanziamenti disponibili
punti 2;
e) Cooperative formate da soci residenti nel territorio comunale di Jesolo, all’atto della
presentazione della domanda:
per almeno il 70% dei soci
punti
2
per almeno l’ 80% dei soci
punti
4
per almeno il 90% dei soci
punti
7
al 100% dei soci
punti
10
f) Cooperative formate da soci non residenti, che lavorano, con rapporto di lavoro autonomo o
dipendente a tempo indeterminato, nel comune di Jesolo, alla data di pubblicazione del bando:
per almeno il 10 % dei soci
punti
1
per almeno il 20% dei soci
punti
2
Soci non residenti che lavorano, con rapporto a tempo determinato da almeno 5 anni in maniera
continuativa, alla data di pubblicazione del bando :
per almeno il 10 % dei soci
punti
0,50
per almeno il 20% dei soci
punti
1
g) Cooperative formate da soci la cui età media, al momento della presentazione della domanda,
sia
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fino a 40 anni
da 41 a 50 anni
da 51 a 60 anni
punti
punti
punti
6
3
1
A parità di punteggio, sarà data preferenza alle Cooperative che abbiano il maggior numero di soci
residenti.
B.2) per le Cooperative costituite da appartenenti alle Forze Armate, Forze di Polizia,
dell’Ordine e Magistratura:
a) Cooperative che abbiano un totale valore della produzione dei tre anni precedenti (si terrà conto
della media dei tre anni come risulta dai bilanci depositati presso la C.C.I.A.A. per gli anni
................................):
fino a € 1.000.000,00
punti 1;
oltre, 1 punto ogni € 1.000.000,00 fino ad un massimo di
punti 5;
b) Cooperative che dimostrino di aver eseguito precedenti interventi, nell’ambito dell’Edilizia
Convenzionata ai sensi dell’art. 35 legge 865/71 e art. 18 del D.P.R. n° 380/2001 ed aver già
costruito):
fino a 9 alloggi
punti 1
da 10 a 50 alloggi
punti 2
da 51 a 100 alloggi
punti 3
da 101 a 200 alloggi
punti 4
da 201 a 300 alloggi
punti 5
oltre 300 alloggi
punti 6
c) Cooperative che abbiano ottenuto la concessione di mutui edilizi agevolati per la realizzazione
di precedenti interventi costruttivi nell'ambito dell’Edilizia convenzionata ai sensi dell’art. 35,
legge 865/71 e art. 18 del D.P.R. n° 380/2001:
fino a 9 alloggi
punti 1
da 10 a 50 alloggi
punti 2
da 51 a 100 alloggi
punti 3
da 101 a 200 alloggi
punti 4
da 201 a 300 alloggi
punti 5
oltre 300 alloggi
punti 6
d) Anzianità di costituzione della cooperativa: per ogni anno intero punti 0,25 fino ad un massimo
di punti 5;
e) Cooperative formate da soci, aspiranti assegnatari, appartenenti alle Forze Armate, alle Forze
dell’Ordine e alla Magistratura, all’atto della presentazione della domanda:
fino a 5 soci
punti 1
da 6 a 10 soci
punti 5
da 11 a 15 soci
punti 8
da 16 ed oltre soci
punti 10;
f) Cooperative che realizzano l’intervento con i principi dell’edilizia ecosostenibile che verranno
puntualmente stabiliti nei singoli bandi di volta in volta, punti 5;
g) cooperative che introducono nell’edificazione le caratteristiche costruttive di cui alla colonna 4
della Tabella 1, allegato C alla L.R. n°42/99:
per presenza di qualità aggiuntiva
punti 1
per soglie di risparmio energetico superiori del 15%
rispetto al minimo di legge
punti 2
h) Impegno a rispettare nella progettazione degli alloggi i criteri di cui agli artt. 16 e 43 della legge
457/78 e successive modifiche ed integrazioni e dalla deliberazione di Giunta Regionale del
Veneto n° 1390 del 06/04/1994 e a concorrere in caso di assegnazione per ottenere eventuali
finanziamenti disponibili punti 2;
i) Cooperative che abbiano il bilancio in attivo e un fondo di riserva indivisibile:
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fino a € 100.000,00
oltre € 100.000,00
punti 1
punti 2.
A parità di punteggio sarà data preferenza alle cooperative che abbiano realizzato il maggior
numero di alloggi nell’ambito dell’Edilizia Convenzionata ai sensi dell’art. 35 legge 865/71 e art. 18
del D.P.R. n° 380/2001.
Qualora i futuri assegnatari rinunciassero al loro diritto e la cooperativa assegnataria non sia in
grado di sostituirli con altri soci di pari diritto, la cooperativa medesima dovrà comunicare la
disponibilità di assegnazione mediante avvisi pubblici ai cittadini di Jesolo, nelle forme concordate
con l’Amministrazione Comunale. Dopo 90 giorni dall’avvenuto avviso pubblico ed in assenza di
adesioni, la cooperativa potrà procedere all’assegnazione ad altri soci.
C) per le Imprese di costruzione:
a) imprese in possesso di Attestazione di Qualificazione rilasciata da S.O.A. (Società Organismo
di Attestazione) autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione, di cui all’art. 10 comma 1 del
D.P.R. n. 34/2000, per la categoria OG1 e classifica di importo adeguato all’entità dei lavori
svolgibili sul lotto/i richiesto/i punti 5;
b) volume d'affari ai fini IVA dei tre anni precedenti (si terrà conto della media dei tre anni come
risulta dalle dichiarazioni IVA per gli anni ........................................):
fino a € 5.000.000,00
punti 1
oltre, 1 punto ogni € 5.000.000,00 fino ad un massimo di punti 5;
c) imprese che dimostrino di aver eseguito precedenti interventi nell’ambito dell’Edilizia
convenzionata ai sensi dell’art. 35 legge 865/71 e art. 18 del D.P.R. n° 380/2001 ed aver già
costruito:
fino a 9 alloggi
punti 1
da 10 a 50 alloggi
punti 2
da 51 a 100 alloggi
punti 3
da 101 a 200 alloggi
punti 4
da 201 a 300 alloggi
punti 5
oltre 300 alloggi
punti 6
d) imprese che abbiano ottenuto la concessione di mutui edilizi agevolati per la realizzazione di
precedenti interventi costruttivi nell'ambito dell’Edilizia convenzionata ai sensi dell’art. 35 legge
865/71 e art. 18 del D.P.R. n° 380/2001:
fino a 9 alloggi
punti 1
da 10 a 50 alloggi
punti 2
da 51 a 100 alloggi
punti 3
da 101 a 200 alloggi
punti 4
da 201 a 300 alloggi
punti 5
oltre 300 alloggi
punti 6
e) imprese con numero di addetti/soci lavoratori regolarmente assunti al momento del bando:
fino a 20
punti 1
da 21 a 40
punti 2
oltre 40
punti 3
f) imprese che realizzano l’intervento con i principi dell’edilizia ecosostenibile che verranno
puntualmente stabiliti nei singoli bandi di volta in volta, punti 5;
g) impegno a rispettare nella progettazione degli alloggi i criteri di cui agli artt. 16 e 43 della legge
457/78 e successive modifiche ed integrazioni e dalla deliberazione di Giunta Regionale del
Veneto n° 1390 del 06/04/1994 e a concorrere in caso di assegnazione per ottenere eventuali
finanziamenti disponibili punti 2
A parità di punteggio sarà data preferenza alle imprese che abbiano la proprietà delle aree oggetto
di esproprio in data antecedente alla data di adozione da parte del Comune dello strumento
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urbanistico generale con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di
Edilizia Residenziale Pubblica.
Qualora non si rientri nel caso di cui sopra a parità di punteggio sarà data preferenza alle imprese
che abbiano realizzato il maggior numero di alloggi nell’ambito dell’Edilizia convenzionata ai sensi
dell’art. 35 legge 865/71 e art. 18 del D.P.R. n° 380/2001.
D) per i cittadini singoli, o associati:
a) in relazione al reddito imponibile annuo del nucleo familiare complessivo calcolata ai sensi
dell'art. 21 Legge 457/78:
Lavoratore autonomo
 fino a €. 15.493,71
punti 5
 da €. 15.493,72 a €. 25.822,84
punti 2
 oltre €. 25.822,85 e fino a €: 51.645,69
(L. R. 18/01/1999 n° 2)
punti 1
Lavoratore dipendente
 fino a €. 25.822,84
punti 5
 da €. 25.822,85 a €. 43.020,86
punti 2
 oltre €. 43.020,86 e fino a €: 51.645,69
(L. R. 18/01/1999 n° 2)
punti 1
b) in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare:
 per la prima persona a carico
punti 1
 per la seconda e successiva persona a carico
punti 1,5 per ogni persona;
c) in relazione alle condizioni dell'attuale alloggio:
 richiedenti abitanti in case antigieniche (da certificare da parte dell'autorità' competenti) punti
2;
 richiedenti aventi in corso ingiunzione di sfratto giudiziario e per causa di pubblica utilità che
non sia stato intimato per inadempienze contrattuali oppure richiedenti il cui alloggio deve
essere rilasciato a seguito di verbale di conciliazione giudiziaria o di ordinanza di sgombero
punti 1,5;
 richiedente con alloggio insufficiente al nucleo familiare (più di un persona per vano
abitabile) punti 1 per ogni persona in più;
d) locatario di un alloggio pubblico che intende rinunciare all’alloggio per acquistare un’altra
abitazione punti 1,5;
e) non titolarità di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio adeguato alle
esigenze del proprio nucleo familiare ubicato nel territorio nazionale punti 3;
Per alloggio adeguato si intende l’abitazione che, esclusi gli accessori (cucina se inferiore ad
una superficie di 14 mq, servizi, ingresso e disimpegni):
 ha un vano utile per ogni componente della famiglia (con un minimo di due vani e un
massimo di cinque vani);
 non ha parti dell’alloggio in proprietà comune;
 è stata dichiarata agibile dall’autorità competente;
f) coppie in procinto di contrarre matrimonio (che dovrà avvenire prima della data di stipula
notarile di acquisto/cessione del lotto) punti 1,5;
g) coppie che hanno contratto matrimonio nei sei anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando punti 2;
h) in relazione a particolari situazioni di disagio o emergenza:
- richiedenti nel cui nucleo familiare vi siano portatori di handicap gravi o anziani non
autosufficienti o grandi invalidi civili, con attestazione delle competenti autorità punti 3;
i) cittadini che realizzano l’intervento con i principi dell’edilizia ecosostenibile che verranno
puntualmente stabiliti nei singoli bandi di volta in volta, punti 5;
j) residenza da almeno cinque anni o ex residenza per almeno 5 anni in maniera continuativa nel
comune di Jesolo punti 15.
A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.
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ART. 8 COMPRAVENDITA DEI LOTTI DESTINATI AD E.R.P.
Il Comune di Jesolo trasmetterà ai proprietari i nominativi delle cooperative, delle imprese e dei
singoli cittadini o associati inseriti nella graduatoria della selezione dei soggetti attuatori interessati
all’acquisto delle aree con destinazione E.R.P. Le cooperative, le imprese ed i singoli cittadini o
associati inseriti in graduatoria dovranno confermare, per iscritto, la volontà all’acquisto dell’ lotto
entro 30 giorni dalla comunicazione dei proprietari. Questi ultimi trasmetteranno al protocollo del
Comune di Jesolo le copie delle proprie richieste inviate ai soggetti inseriti nella graduatoria e le
copie delle accettazioni o rinunce dei privati di cui sopra secondo i modelli fac-simile predisposti dal
Comune.
Tutti i soggetti acquirenti delle aree ERP, dovranno addivenire ad un accordo diretto con i
proprietari per l’acquisizione dei lotti con destinazione E.R.P. compresi nei Piani Urbanistici Attuativi
come individuati dallo strumento urbanistico generale comunale, versando agli stessi un
corrispettivo pari al valore determinato sulla base delle tabelle, approvate dalla Giunta Comunale ai
sensi del vigente regolamento per l’applicazione dell’ICI, approvato dal Consiglio Comunale, nelle
quali sono riportati i valori minimi di riferimento ai fini ICI. Tale corrispettivo verrà maggiorato, in
quota parte proporzionale al volume edificabile assegnato, dei costi di urbanizzazione, comprensivi
degli oneri di progettazione, direzione lavori, finanziari, ecc.. I costi di urbanizzazione così come
definiti dal computo metrico estimativo di progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale
(salvo conguaglio che sarà approvato in sede di collaudo), saranno versati dai soggetti acquirenti
sulla base di accordi concordati tra le parti. Il saldo finale sarà effettuato entro 30 giorni
dall’approvazione del collaudo finale delle opere di urbanizzazione.
I suddetti valori di riferimento verranno utilizzati al fine della determinazione del prezzo di vendita
degli immobili da definire con la convenzione di cui all’art. 18 del DPR 380/2001 e legge regionale
42/99 e successive modifiche ed integrazioni.
I soggetti acquirenti, inoltre, dovranno aderire al consorzio dopo l’acquisizione del terreno su cui
andranno a realizzare l’alloggio ERP.
Nell’atto di cessione, devono essere inserite le seguenti clausole: “La presente cessione riguarda
un’area destinata a edilizia residenziale pubblica, secondo quanto previsto dallo strumento
urbanistico generale comunale vigente e dal regolamento di gestione delle aree e di selezione dei
soggetti acquirenti delle aree destinate a edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) situate all’interno
delle zone di nuova espansione residenziale C 2.2. approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. ........... del ............... , ben noti alle parti. Tale area ricade all’interno del piano
urbanistico attuativo denominato..............................., comparto n.___ . L’acquirente si impegna a
costruire sull’area di cui trattasi un fabbricato destinato all’edilizia residenziale pubblica, previa
sottoscrizione della convenzione ai sensi artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (e
successive modifiche e integrazioni) e della legge regionale 9 settembre 1999 n. 42 (e successive
modifiche e integrazioni). E’ vietata l’alienazione totale o parziale dell’area, nonché di fabbricati o
unità minime anche parzialmente costruiti, senza la preventiva autorizzazione del Comuni.”
Nel caso in cui non si giunga alla stipula del contratto di compravendita entro 12 mesi dalla data
della determina dirigenziale di approvazione della graduatoria della selezione il Comune di Jesolo
avvierà la procedura sanzionatoria, nei confronti dei proprietari delle aree E.R.P. oggetto di bando
seguendo l’iter previsto dalla normativa vigente, fatta salva ogni altra azione legale che si rendesse
opportuna per l’inadempimento degli obblighi assunti con la Convenzione di lottizzazione. In tale
caso i soggetti attuatori individuati come sopra, verseranno, a titolo di conferma della domanda di
assegnazione di aree al Comune di Jesolo, il corrispettivo previsto dalla normativa vigente in
materia di esproprio per la cessione delle stesse. Il saldo avverrà prima dell’acquisizione delle aree
con destinazione E.R.P. da parte del Comune di Jesolo una volta determinata l’indennità definitiva
d’esproprio.
Qualora il numero di soggetti presenti in graduatoria, anche a seguito di rinunce pervenute al
proprietario, non sia sufficiente alla assegnazione di tutti i lotti E.R.P., non si applicherà la
procedura di esproprio precedentemente descritta ed il proprietario potrà, previo assenso scritto
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Comune di Jesolo
Regolamento E.R.P.
dell’Amministrazione Comunale, reperire autonomamente altri acquirenti purché aventi i requisiti di
ammissibilità di cui al precedente art. 4 lettere a), b) e c) oppure potrà provvedere direttamente
all’attuazione dell’intervento E.R.P. sui lotti non assegnati.
Successivamente i soggetti attuatori dell’ E.R.P. dovranno stipulare con il Comune di Jesolo una
convenzione il cui schema, approvato dal Consiglio comunale in relazione ai soggetti assegnatari
(A.T.E.R., Residenza Veneziana s.r.l., Cooperative edilizie, Cooperative costituite da appartenenti
alle forze armate, forze di polizia, dell’ordine e magistratura, Imprese, singoli cittadini, singoli
associati), è redatto ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e della L.R. 27/06/1985 n°
61 così come modificata dalla legge Regionale 09/09/1999 n° 42 per la cessione dei lotti. Tale
schema potrà essere perfezionato all'atto della stipula.
ART. 9 DOMANDA DI SELEZIONE PER IL DIRITTO ALL’ACQUISIZIONE DELLE AREE E.R.P.
Le domande dovranno essere presentate su apposito modulo (specifico per ogni soggetto avente
diritto) predisposto dal Comune. I requisiti concernenti l’iscrizione presso albi ufficiali e/o presso
uffici della pubblica amministrazione nonché tutti gli altri requisiti e dichiarazioni attestanti altri stati,
fatti e qualità personali saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, dovranno essere contenute nell’apposito modulo già predisposto
correttamente a tal fine. Ai soggetti inseriti nella graduatoria utile per le assegnazioni dei lotti verrà
richiesta la documentazione attestante i requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale
documentazione dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della richiesta pena esclusione dall’assegnazione.
ART. 10 CRITERI SOGGETTIVI PER GLI ACQUIRENTI/ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI E.R.P.
Potranno essere acquirenti/assegnatari degli alloggi con destinazione E.R.P. le persone fisiche che
abbiano, alla data del rogito notarile dell’unità abitativa, i requisiti di ammissibilità di cui al
precedente art. 4 lettera C).
I requisiti per i soci delle cooperative dovranno essere posseduti alla data della delibera con cui il
Consiglio di amministrazione della cooperativa ha assegnato (individuato o consegnato) l'alloggio.
Tale data dovrà risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di
amministrazione della cooperativa. I requisiti per gli acquirenti delle Imprese e della Residenza
Veneziana dovranno essere posseduti alla data del preliminare di acquisto dell’alloggio.
Qualora, la Cooperativa che abbia fruito del punteggio di cui alla lettera e), comma B.1, Art. 7, per
la presenza di soci residenti, risultasse aggiudicataria, gli alloggi realizzati dovranno essere
assegnati almeno proporzionalmente ai soci residenti che hanno comportato il punteggio.
I soggetti assegnatari dell’alloggio, al momento di pubblicazione del bando pubblico, dovranno
essere già soci della Cooperativa.
ART. 11 – CRITERI PER IL REPERIMENTO DEI SOCI/ACQUIRENTI E REQUISITI SOGGETTIVI
DEI SOCI DELLE COOPERATIVE, DEGLI ACQUIRENTI DALLA DITTA LOTTIZZANTE, DA
RESIDENZA VENEZIANA E DALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE
L’Amministrazione Comunale predisporrà un Bando per stabilire la graduatoria di precedenza per
l’acquisto e la locazione degli alloggi con destinazione E.R.P da parte dei cittadini aventi i requisiti
di ammissibilità di cui al precedente art. 4 lettera C), per i P.U.A. di cui all’art. 2 secondo comma del
presente regolamento assumendo i seguenti punteggi:
a) in relazione al reddito imponibile annuo del nucleo familiare complessivo calcolata ai sensi
dell'art. 21 Legge 457/78:
Lavoratore autonomo
 fino a €. 15.493,71
punti 5
 da €. 15.493,72 a €. 25.822,84
punti 2
 oltre €. 25.822,85 e fino a €: 51.645,69
(L. R. 18/01/1999 n° 2)
punti 1
Lavoratore dipendente
 fino a €. 25.822,84
punti 5
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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 da €. 25.822,85 a €. 43.020,86
punti 2
 oltre €. 43.020,86 e fino a €: 51.645,69
(L. R. 18/01/1999 n° 2)
punti 1
in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare:
 per la prima persona a carico
punti 1;
 per la seconda e successiva persona a carico
punti 1,5 per ogni persona
in relazione alle condizioni dell'attuale alloggio:
 richiedenti abitanti in case antigieniche (da certificare da parte dell'autorità' competenti) punti
2;
 richiedenti aventi in corso ingiunzione di sfratto giudiziario e per causa di pubblica utilità che
non sia stato intimato per inadempienze contrattuali oppure richiedenti il cui alloggio deve
essere rilasciato a seguito di verbale di conciliazione giudiziaria o di ordinanza di sgombero
punti 1,5;
 richiedente con alloggio insufficiente al nucleo familiare (più di un persona per vano
abitabile) punti 1 per ogni persona in più;
locatario di un alloggio pubblico che intende rinunciare all’alloggio per acquistare un’altra
abitazione punti 1,5;
non titolarità di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio adeguato alle
esigenze del proprio nucleo familiare ubicato nel territorio nazionale punti 3;
coppie in procinto di contrarre matrimonio (che dovrà avvenire prima della data di stipula
notarile di acquisto/cessione dell’alloggio) punti 1,5;
coppie che hanno contratto matrimonio nei sei anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando punti 2;
in relazione a particolari situazioni di disagio o emergenza:
richiedenti nel cui nucleo familiare vi siano portatori di handicap gravi o anziani non
autosufficienti o grandi invalidi civili, con attestazione delle competenti autorità punti 3.
residenza da almeno cinque anni o ex residenza per almeno 5 anni in maniera continuativa nel
comune di Jesolo punti 15.
Il Comune di Jesolo trasmetterà alla cooperativa/Residenza Veneziana/impresa assegnataria i
nominativi dei privati che hanno partecipato al bando di concorso per la selezione dei
soci/acquirenti interessati all’assegnazione/acquisto di un alloggio. I cittadini inseriti in graduatoria
dovranno confermare, per iscritto, la volontà all’acquisto dell’alloggio entro 30 giorni dalla
comunicazione della cooperativa/Residenza Veneziana/impresa assegnataria e la stessa
trasmetterà al protocollo del Comune di Jesolo le accettazioni o rinunce dei privati di cui sopra
secondo i modelli fac-simile predisposti dal Comune.
Qualora il numero di soggetti presenti in graduatoria, anche a seguito di rinunce pervenute a
cooperativa/Residenza Veneziana/impresa assegnataria, non sia sufficiente alla assegnazione di
tutti gli alloggi E.R.P., la cooperativa/Residenza Veneziana/impresa assegnataria potrà reperire
autonomamente altri soci/acquirenti purché aventi i requisiti di ammissibilità di cui al precedente art.
4 lettera C)
ART. 12 ALIENAZIONE E LOCAZIONE DI ALLOGGI COSTRUITI
L'alienazione e la locazione degli alloggi costruiti dovrà ottemperare alle vigenti disposizioni di legge
e del presente Regolamento. Il Consiglio Comunale definirà nella convenzione edilizia tipo o atto
unilaterale d’obbligo, le modalità e i criteri definitivi. Ai fini della determinazione del prezzo di vendita
degli alloggi ERP, il valore del costo dell’area, secondo quanto stabilito dalla L.R. 42/99, dovrà
corrispondere o al valore ottenuto applicando al costo di costruzione di un fabbricato residenziale,
maggiorato dei coefficienti di cui a tabella 1. e dopo aver applicato al costo così ottenuto,
l’incremento dell’indice ISTAT, i valori di cui alla tabella 2; oppure al valore dell’area definito in
occasione di trasferimenti di proprietà intervenuti negli ultimi 5 anni. Il valore del terreno, in ogni
caso, non potrà essere superiore al 20% del costo di costruzione, maggiorato dei coefficienti di cui
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Comune di Jesolo
Regolamento E.R.P.
a tabella 1. L.R. 42/99 e dopo aver applicato al costo così ottenuto, l’incremento dell’indice ISTAT di
costruzione di un fabbricato residenziale. In particolare gli operatori sono tenuti a comunicare
all’Amministrazione Comunale quadrimestralmente, a partire dal rilascio del Permesso a Costruire,
lo stato delle cessioni/assegnazioni (specificando le unità alienate/locate ed i relativi prezzi di
vendita) ai soggetti definiti all’art. 10.
La ditta lottizzante predisporrà l’esposizione di un cartello di cantiere informativo delle dimensioni
pari a quello principale, contenente le indicazioni di seguito elencate:
individuazione dei lotti erp (sviluppo da planivolumetrico) con relativi numero e superficie;
indicazione del prezzo medio di cessione a metro quadro degli alloggi, come risulta da atto
d’obbligo sottoscritto preventivamente al rilascio del permesso a costruire, o all’avvio dei lavori
qualora previsto il ricorso alla dia;
indicazione dei riferimenti e stabilire che le informazioni per eventuali compravendite, devono avere
caratteristiche di stabilità e durata fino alla conclusione di cessione degli alloggi.
ART. 13 TEMPI DI ATTUAZIONE
La costruzione dei fabbricati sulle aree E.R.P., sia da parte delle Ditte lottizzanti che da parte dei
soggetti selezionati, dovrà rispettare le seguenti norme generali di attuazione, fatte salve quelle
contenute nelle specifiche Norme Tecniche e nella Convenzione dei Piani di Lottizzazione.
I soggetti assegnatari delle aree E.R.P. dovranno, a pena di decadenza:
 Stipulare e presentare la convenzione edilizia/atto unilaterale d’obbligo e presentare richiesta di
Permesso a Costruire corredato dagli elaborati grafici per la costruzione degli alloggi entro 12
(dodici) mesi dalla data di stipula dell’atto di acquisto dell’area con destinazione E.R.P. dalla
ditta Lottizzante. E comunque, dopo la sottoscrizione della convenzione urbanistica, la
presentazione del piano esecutivo delle opere di urbanizzazione e l’approvazione del progetto
esecutivo delle opere di urbanizzazione;
 Ritirare il Permesso a Costruire entro 120 giorni dalla data di notifica dell’avviso di rilascio;
 Iniziare i lavori di costruzione degli edifici entro i termini previsti dai permessi ad edificare;
 Ultimare i lavori di costruzione degli edifici entro mesi 36 (trentasei) dalla data di inizio lavori.
La Ditta lottizzante che realizza direttamente l’E.R.P. dovrà a pena di decadenza:
 Stipulare la convenzione urbanistica entro 6 (sei) mesi dalla data di approvazione del P.U.A. e
prima della data di notifica del rilascio del Permesso a Costruire delle Opere di urbanizzazione;
 Presentare il Piano esecutivo delle opere di urbanizzazione entro 6 (sei) mesi dalla data di
sottoscrizione della Convenzione Urbanistica;
 Stipulare e presentare la convenzione edilizia/atto unilaterale d’obbligo e presentare richiesta di
Permesso di Costruire corredato degli elaborati grafici per la costruzione degli alloggi entro 12
(dodici) mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione;
 Ritirare il Permesso a Costruire entro 120 giorni dalla data di notifica dell’avviso di rilascio;
 Iniziare i lavori di costruzione degli edifici entro i termini previsti dai permessi ad edificare;
 Ultimare i lavori di costruzione degli edifici entro mesi 36 (trentasei) dalla data di inizio lavori.
Le proroghe ai termini temporali stabiliti dovranno essere richieste con esplicita domanda al
Responsabile del Settore competente, dimostrando e giustificando le motivazioni del ritardo. Il
Responsabile del Settore competente comunale si pronuncerà su detta richiesta entro 60 giorni dal
deposito della domanda. Nel caso di inadempimento dei termini temporali di cui sopra il Comune di
Jesolo avvierà la procedura sanzionatoria nei confronti dei proprietari delle aree E.R.P. e le cederà
a soggetti attraverso le procedure di selezione di cui al presente Regolamento.
nel caso di violazione e inadempienza di natura diversa dai termini temporali, in ordine alla
volumetria erp, da parte della Ditta Lottizzante, si determinerà, ad iniziativa del comune, in aggiunta
all’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge vigente e dai
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Regolamento E.R.P.
regolamenti comunali, la decadenza della messa in disponibilità della volumetria erp con la
sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo.
l’amministrazione comunale, successivamente, disporrà della stessa volumetria erp nei modi e nei
tempi definiti con apposita delibera di giunta comunale.
ART. 14 NORME FINALI
Il presente Regolamento è lo strumento gestionale per tutti i soggetti che potranno acquisire le aree
con destinazione E.R.P. comprese nei Piani Urbanistici Attuativi in zona di nuova espansione
residenziale “C 2.2” come descritti nell’art. 14 delle N.T.A. del Piano Regolatore Generale del
Comune di Jesolo. Esso potrà essere modificato qualora sia in contrasto con nuove disposizioni
riguardanti l'Edilizia Residenziale Pubblica, in quanto si richiama alla vigente legislazione Statale e
Regionale in materia. Per quanto non esplicitamente detto, disciplinato o compatibile, valgono le
norme di legge vigenti.
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