Corso di studi in Diritto Tributario Internazionale

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Corso di studi in Diritto Tributario Internazionale
Corso di studi in
Diritto Tributario
Internazionale
Principi generali
Fonti
Modello OCSE
ItalcementiRoma
Università
- Italcementi
Tre – Anno
GroupAccademico 2010/2011
Title
1
Presentazione del corso
1. Definizione e fonti in ambito internazionale e comunitario
2. Le convenzioni ed i metodi per l’eliminazione delle
doppie imposizioni
3. I criteri di collegamento: la residenza
4. I criteri di collegamento: la stabile organizzazione
5. Il transfer pricing
6. Il trattamento dei dividendi, interessi e royalties
7. Le altre fattispecie regolate dalle Convenzioni
8. Accertamento, scambi di informazione e ruling
9. Le norme anti-elusive italiane: CFC e costi black list
10.Le operazioni straordinarie trasnazionali
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Definizione di diritto tributario internazionale
• Inesistenza di un diritto internazionale, ma norme interne
con portata ultraterritoriale e conflitti di giurisdizione
• Metodi giuridici internazionalmente rilevanti per la
risoluzione dei conflitti tra pretese impositive
• Approccio tipologico allo studio
• Ricostruzione della nascita del diritto:
– Storico/evolutivo
– Ratione materiae
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Ricostruzione storico-evolutiva
•
•
•
•
Economia chiusa ed economia aperta
Evoluzione tassazione dalle cose alle persone
Inizi Novecento introduzione income taxes a base personale
Organismi internazionali cominciano ad analizzare impatto
internazionale: Camera di Commercio Internazionale e
Società delle Nazioni
• Poi ONU ed OCSE e dal dopoguerra modelli per la
prevenzione delle doppie imposizioni (OCSE: 1963, 1977,
1992, 1995 e 2009/2010)
• Altre organizzazioni internazionali: IFA (International Fiscal
Association) e IBFD (International Bureau of Fiscal
Documentation)
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Ricostruzione ratione materiae
• Sottospecie del diritto internazionale: diritto
internazionale tributario
• O sottospecie del diritto tributario interno: diritto
tributario internazionale
• Assenza di un’istituzione sovranazionale con poteri
impositivi (eccezioni, UE, …)
• Prelievo solo in base a leggi d’imposta nazionali
• Dipendenza del diritto tributario da fattispecie del
diritto privato, anche in campo internazionale
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Le fattispecie concrete
• Persone fisiche residenti in uno Stato che:
– Detengono beni in un altro Stato
– Prestano lavorano (professionale o dipendente) in un altro
Stato
– Trasferiscono la propria residenza in un altro Stato
• Imprese nazionali residenti in uno Stato che:
– Detengono beni in un altro Stato
– Svolgono la propria attività d’impresa nell’altro Stato
– Prestano il proprio know-how ad imprese residenti
nell’altro Stato
– Comprano beni e servizi da imprese residenti nell’altro
Stato
• Gruppi multinazionali
• Operazioni straordinarie internazionali
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Le fonti del diritto internazionale
• Fonte suprema di ordine gerarchico è una fonte non scritta: la
consuetudine internazionale: comportamento costante ed uniforme
tenuto dagli Stati, dal ripetersi cioè di un dato comportamento,
accompagnato dalla condivisione dell’obbligatorietà del
comportamento stesso
• Accordi e trattati internazionali
• Principi generali: art. 38 Statuto della Corte Internazionale: “general
principles of law recognised by civilised nations”. Due condizioni:
– Esistano e siano uniformemente applicati nella più gran parte
degli Stati
– Siano sentiti come obbligatori e necessari anche dal punto di
vista del diritto internazionale
• Analogia juris
• Natura primitiva dell’ordinamento internazionale: rapporti tra Stati e
non rapporti tra persone fisiche
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Consuetudini e principi nel diritto tributario
• Limiti di diritto internazionale alla legislazione tributario di
uno Stato
– Eguaglianza di trattamento tributario degli stranieri
appartenenti a Stati diversi
• Altri principi consuetudinari:
– Tassazione in base alla fonte effettiva
– Tassazione dell’utile mondiale
– Salvaguardia dei non residenti
– Territorialità del diritto tributario
– Eliminazione delle distorsioni di natura fiscale agli
investimenti internazionali
– Dealing at arm’s length
– Privilegi ed immunità
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I Trattati
• E’ fonte di diritto scritto internazionale, assimilabile per
natura al contratto
“… the only way States can consciously create
international law”
• Forma libera (ogni genere di manifestazione di volontà)
• Regolamentazione fissata dalla Convenzione di Vienna
sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969
• Pacta sunt servanda e modelli
• Bilaterali o Multilaterali
• Oltre alla convenzione:
– Protocolli
– Note diplomatiche e strumenti simili
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L’efficacia dei Trattati
• Efficacia con la dichiarazione di consenso di entrambi gli
Stati contraenti (art. 9 della Convenzione di Vienna
• Modo per la manifestazione dell’accordo libero secondo
legge interna (art. 11 della Convenzione di Vienna)
• Per Trattati più importanti, sottoscrizione e scambio degli
strumenti di ratifica (art. 14, primo comma, della
Convenzione di Vienna)
• Momento di entrata in vigore e momento di produzione
degli effetti materiali (retroattiva o spostata in avanti)
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I Trattati in materia tributaria
• Soprattutto bilaterali
• Modello OCSE (anche ONU), ma trattativa e contenuto
finale case by case
• Procedura in materia tributaria:
– Trattativa tra le parti
– Parafatura
– Ratifica
– Stipulazione
• Reciproca delimitazione delle pretese impositive: norme
di delimitazione e non di collisione
• Strumento di risoluzione delle controversie
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Concorrenza tra norme internazionali ed
interne
• Applicazione automatica per le sole norme consuetudinarie
ed i principi generali
Art. 10 Cost.: “l’ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute”
• Per trattati, necessità di un atto normativo nazionale di
trasposizione nell’ordinamento interno
– Procedimento speciale: l’atto normativo interno attribuisce
efficacia al trattato, facendo rinvio allo stesso in quanto al
testo ed ai contenuti prescrittivi
– Procedimento ordinario: l’atto normativo riproduce
integralmente il trattato
• Nel primo caso, efficacia dipendente da efficacia del trattato,
nel secondo caso no
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Concorrenza tra norme internazionali ed
interne
• Trattati la cui ratifica deve essere autorizzata dalle Camere
(ex art. 80 Cost.): quelli che “… sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio ed oneri alle finanze o modificazioni di
leggi”
– Inoltre è necessaria legge di autorizzazione all’esecuzione
(generalmente la stessa legge contiene sia la ratifica che
l’esecuzione)
– Forza di legge ordinaria (in molti casi lege speciale)
• Per gli altri, atto normativo che ne dia esecuzione interna e
successiva ratifica da parte Presidente della Repubblica (ex
art. 87, comma 8, Cost.)
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L’efficacia nel diritto tributario
• Trattati contro le doppie imposizioni rientrano nella prima ipotesi
(legge ordinaria speciale che deroga alla legge generale)
• Possono essere invocate anche dal privato verso lo Stato
• Art. 75, DPR 600/73: nell’applicazione delle disposizioni concernenti
le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi
esecutivi in Italia (principio di specialità)
• Eccezione, art. 128 TUIR: “le disposizioni dle presente testo unico si
applicano, se più favorevoli, anche in deroga agli accordi
internazionali contro la doppia imposizione” (non vale per materia
regolate da atti legislativi UE)
• Art. 41, DPR 601/73: tra le disposizioni transitorie “continuano
applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi
internazionali resi esecutivi in Italia”
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Gli accordi di procedura amichevole
• Si applica l’art. 80 Cost.
• Procedura amichevole in senso stretto (art. 25, comma
2): “the competent authority shall endevour … to resolve
the case by mutual agreement with the competent
authority of the other Contracting State, with a view to
the avoidance of taxation which is not in accordance with
the Convention
Caso imposizione non conforme alla convenzione,
iniziativa del contribuente
– Hanno valore vincolante? Quale rimedi per il
contribuente? Cass. 24/5/1988, n. 3610: se dal
verbale degli incontri tra le due amministrazioni fiscali
emerge il raggiungimento di un accordo, questo ha
valore vincolante
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Gli accordi di procedura amichevoli
• Procedura amichevole in senso lato (art. 25, comma 3):
– “the competent authorities of the Contracting States shall
endevour to resolve by mutual agreement any difficulties
or doubts arising as to the interpretation or the application
fo the Convention”
Caso dubbio, vale principio art. 80 Cost.?
– “they (the competent authorities) may also consult together
for the elimination of double taxation in cases not provided
for in the Convention
Nuovo accordo internazionale, si applica art. 80 Cost.
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L’interpretazione delle convenzioni
• Tipologie d’intepretazione:
– Unilaterale: artt. 31, 32 e 33 della Convenzione di Vienna
(diritto consuetudinario internazionale)
– Bilaterale: accordi amichevoli e scambi di note
• Mezzi d’interpretazione:
– Art. 31, comma 1: significato ordinario nel loro contesto e
alla luce del suo oggetto e scopo
– Art. 31, comma 2: del contesto fanno parte oltre al testo, al
preambolo ed agli allegati
• Ogni accordo avente rapporto con il trattato (protocolli
interpretativi)
• Ogni strumento stabilito da una o più parti in
occasione della conclusione del trattato
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L’interpretazione delle convenzioni
• Art. 31, comma 3:
– Ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti riguardo
all’interpretazione o alla sua applicazione
– Ogni pratica ulteriormente seguita nell’applicazione
del trattato
– Ogni pertinente regola di diritto internazionale
applicabile nella relazione tra le parti
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L’interpretazione dei trattati fiscali
• I protocolli interpretativi o finali sono importantissimi (di norma
contestuali alla stipula della convenzione)
• Particolare rilievo dei protocolli successivi (modificano senza
rinegoziare)
• Di interesse anche gli scambi di note e gli accordi derivanti
dalla procedura amichevole
• Ruolo centrale del commentario al modello OCSE (Stati
pongono delle riserve a dette interpretazioni quando non sono
favorevoli)
– Secondo alcuni fa parte del contesto (art. 31, c. 2, lett. b)
– Secondo altri fa parte degli accordi successivi (art. 31, c.
3, lett. a)
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I Trattati redatti in più lingue
• Art. 33 della Convenzione di Vienna
– Quando un trattato è stato autenticato in più lingue, il
suo testo fa fede in ciascuna di queste lingue, a meno
che il Trattato non disponga per la prevalenza di una
lingua
– Versioni in lingue diverse da quelle autenticate, ha
valore solo se espressamente previsto nel Trattato
– I termini sono presunti avere lo stesso senso nei
diversi testi autentici
– Se c’è diversità di significato tra due testi autenticati,
si adotta il significato che in relazione all’oggetto ed
allo scopo del trattato meglio concilia le due
interpretazioni
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Il problema delle qualificazioni
• Significato da attribuire ai diversi termini che servono a
determinare l’obbligazione tributaria. Il trattato può:
– Contenere una definizione propria: è sicuramente
prevalente su ogni altra intepretazione
– Rinviare agli ordinamenti nazionali
Art. 3, c. 2: “per l’applicazione della convenzione da parte
di uno Stato contraente le espressioni non ivi definite
hanno il significato che ad esse è attribuito dalla
legislazione di detto Stato relative alle imposte oggetto
della convenzione, a meno che il contesto non richieda
una diversa interpretazione”
• Interpretazione storica o evolutiva: commentario 1992 a
favore dell’evolutiva
• Contesto da considerare in senso ampio (inclusivo dei
protocolli, scambi di note e commentario)
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Il problema delle qualificazioni
• Può comunque accadere che interpretazione dei due Stati
differisce, per cui conflitto
• Se è un privato a chiedere applicazione del Trattato, dottrina
concorde nel ritenere che debba prevalere lo Stato di
residenza del privato
• Se non si trova soluzione, procedura amichevole, ex art. 25,
comma 3: “le autorità competenti degli Stati contraenti
faranno del loro meglio per risolvere in via di amichevole
composizione le difficoltà o i dubbi ai quali possono dare
luogo l’interpretazione o l’applicazione della convenzione”
• Risultato procedura amichevole, se non ratificato ex art. 80
Cost., assume valore di circolare interpretativa (Cass.
3610/1988)
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Un caso specifico: l’IRAP
• Trattato Italia-USA 1986 applicazione a imposte sui redditi e a
quelle di natura identica o analoga istituite dopo la firma della
convenzione, in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti (si
pensi anche a IRES in vece di IRPEG)
• L’IRAP non è un’imposta sui redditi
• Nella legge istitutiva dell’IRAP (art. 44, D.Lgs. 446/97) è stato
stabilito che ai fini dell’applicazione delle Convezioni, l’IRAP fosse
equiparata ai tributi erariali aboliti (tra cui l’ILOR cui si applicavano le
Convenzioni)
• Si tratta tuttavia di un’interpretazione unilaterale che non può
vincolrare anche gli altri Stati contraenti
• Ergo, nuovo accordo (31.3.1998) tra Italia e USA, in procedura
amichevole (art. 25 c. 2), che ha incluso l’IRAP tra le imposte cui si
applica la convenzione
• Necessità di una legge a dare forma legale all’accordo, nel mnostro
caso il D.Lgs 446/97
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La fiscalità comunitaria
• Riserva assoluta: tributi doganali (eccetto accertamento e
contenzioso) disciplinati con Regolamento immediatamente
applicabile
– Piena competenza della Corte di Giustizia
• Riserva relativa: IVA (nazionale ed intra-comunitaria) regolata
con Direttiva recepita nei singoli ordinamenti nazionali
(eccetto accertamento e contenzioso)
– Piena competenza della Corte di Giustizia
• Imposte dirette: direttive in materie specifiche
– interessi e royalties
– Madre e figlia (dividendi)
– Pacchetto Monti su tassazione interessi finanziari
• Tentativi di uniformare la base imponibile europea
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Rapporto tra diritto comunitario e diritto
interno
• Problema della riserva di legge contenuto nell’art. 23
Cost.
• Corte Cost. sentenza 183/73 su prelievi agricoli imposti
dalla Comunità attraverso un regolamento: la riserva non
si applica alle fonti esterne tra cui quella comunitaria
• Problema struttura non democratica delle norme
comunitarie (Commissione e non Parlamento)
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Rapporto tra diritto comunitario e convenzioni
contro le doppie imposizioni
• Comunità non competente ad eliminare la doppia imposizione: l’art.
239 del Trattato rinvia agli accordi tra Stati
• Tuttavia, Corte di Giustizia ha sostenuto che convenzioni devono
essere conformi al Trattato: tema delle libertà fondamentali ed
eliminazioni ostacoli al mercato unico
– Trattamento discrimatorio nei confronti dei non residenti
derivante da applicazione delle convenzioni:
• Causa 270/83 Commissione Europea contro governo
francese su avoir fiscal (riconosciuto ai non residenti solo in
presenza di reciprocità): “i diritti … del trattato sono assoluti e
uno Stato membro non può far dipendere la loro osservanza
dal contenuto di un trattato stipulato con un altro Stato
membro”
• Causa 159/78 Commissione Europea contro Italia sempre su
non ammissibilità di norme convenzionali basate su principio
reciprocità rispetto a principi fondamentali del Trattato
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Rapporto tra diritto comunitario e convenzioni
contro le doppie imposizioni
• Caso Saint-Gobain, sentenza 21 settembre 1999, causa C-307/97:
– Saint-Gobain Germania (succursale tedesca della casa madre
francese) qualificata in Germania quale stabile organizzazione
– Attività principale era gestione partecipazioni comunitarie e USA
– Per la Germania l’esenzione da tassazione dei dividendi in base
alle convenzioni riconosciuta solo alle società residenti in
Germania
– Contrarietà agli 43 (principio di non discriminazione) e 48 (libertà
di stabilimento) del Trattato
– Previsioni convenzionali limitano “la libertà, riconosciuta
espressamente agli operatori economici dall’art. 52, c. 1,
seconda frase del Trattato di scegliere la forma giuridica
adeguata per lo svolgimento di attività in un altro Stato membro”
– Si deve “configurare un’unica violazione degli artt. 52 e 58 del
Trattato”
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Rapporto tra diritto comunitario e convenzioni
contro le doppie imposizioni
In conclusione le fattispecie di concorrenza tra norma
convenzionale e libertà fondamentali possono essere
ricondotte alle seguenti categorie:
• Norme di definizione dei termini generali impiegati nelle
convenzioni
In base a sentenze, discriminazioni di soggetti basate
su convenzioni non valide in ambito comunitario
(esempio SO o enti collettivi non soggetti all’imposta
sulle società)
• Norme di definizione dei presupposto impositivi materiali
Caso Schumacker: diritto per dipendente impiegato
per meno di 183 gg nell’altro Stato contraente, a
detrazioni personali o nello Stato di residenza o in
quello della fonte
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Rapporto tra diritto comunitario e convenzioni
contro le doppie imposizioni
• Norme ed istituti anti-elusivi
Istituto del beneficial owner ed impatto su beneficiario
legale rischio di discriminazioni su questi ultimi.
Ammissibili ma nei limiti del principio di proporzionalità
• Norme che determinano la misura delle aliquote
applicabili
Clausola della nazione più favorita
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Il modello di Convenzione OCSE
• Modello di Convenzione astratto che non costituisce di per sé
fonte del diritto
• Singole convenzioni possono discostarsi e si discostano dal
modello, pur mantenendone la struttura
• Influenza delle norme di diritto interno e di quelle comunitarie
• Criteri di collegamenti: natura concorrente o esclusiva
• Tecniche di delimitazione:
– “shall be taxed only in …”, competenza esclusiva (norma
ad effetti completi)
– “may be taxed …”, competenza concorrente e metodo per
risoluzione doppia imposizione (norma ad effetti
incompleti)
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Il modello di Convenzione OCSE
• Capitolo I: presupposti di applicazione della
Convenzione
– Tutte le persone fisiche e giuridiche residenti in uno
dei due Stati contraenti (art. 1)
– Tutte le imposte espressamente indicate nella
Convenzione o a quelle identiche o analoghe che si
aggiungeranno o sostituiranno in futuro (art. 2)
• Capitolo II: definizioni generali
– Persona (art. 3)
– Domicilio fiscale (art. 4)
– Stabile organizzazione (art. 5)
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Il modello di Convenzione OCSE
• Capitolo III: norme specifiche che disciplinano le varie
fattispecie
– Attività d’impresa (art. 7)
– Attività d’impresa agricola e forestale (art. 6)
– Attività di lavoro autonomo (art. 14)
– Attività di lavoro dipendente (art. 15)
• Capitolo IV
– Redditi derivanti dal godimento di un capitale
• Dividendi (art. 10)
• Interessi (art. 11)
• Royalties (art. 12)
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Il modello di Convenzione OCSE
• Capitolo IV (Segue)
– Plusvalenza:
• Patrimonio immobiliare (art. 13, comma 1)
• Beni strumentali di una stabile organizzazione (art.
13, comma 2)
• Beni strumentali del trasporto marittimo ed aereo
(art. 13, comma 3)
• Altri beni patrimoniali (art. 14, comma 4)
– Altre tipologie di reddito non comprese nelle
disposizioni specifiche della Convenzione (art. 21)
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Il modello di Convenzione OCSE
• Capitolo V
– Art. 23 A e B, metodi per evitare le doppie imposizioni
(credito d’imposta e esenzione)
• Capitolo VI
– Divieto di discriminazione (art. 24)
– Procedura amichevole per la risoluzione delle controversie
(art. 25)
– Scambio di informazioni (art. 26)
– Riserva tratamento epr diplomatici e agenti consolari (art.
27)
– Estensione degli effetti del trattato a territori dipendenti
(art. 28)
• Capitolo VII: entrata in vigore e durata della convenzione
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Le definizioni di doppia imposizione
• Doppia imposizione interna ed internazionale: quest’ultima
concorrenza di norme appartenenti a due differenti
ordinamenti sulla medesima fattispecie imponibile
• Doppia imposizione in senso:
– Economico: applicazione di imposte simili e concorrenti da
parte di due Stati sul medesimo reddito tassabile nei
confronti di soggetti diversi
– Giuridico: applicazione di imposte similari da parte di due
Stati sul medesimo reddito imponibile, ma nei confronti del
medesimo soggetto
• Effetti distorsivi eliminati solo parzialmente
• Metodi più diffusi:
– Exemption method
– Foreign tax credit
– Deduction method
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Metodo dell’esenzione
• Lo Stato di residenza non considera tassabili i redditi
prodotto all’estero e attribuisce allo Stato della fonte
l’esercizio esclusivo della potestà impositiva
• Reddito prodotto all’estero viene qualificato come
esente:
– Esenzione piena
– Temperata dalla progressività
• Onere tributario diverso dal domestic income e neutralità
esterna
• Nessun rappporto con effettivo esercizio della potestà
impositiva da parte dello Stato della fonte
• Poco utilizzato, ove si eccettui regime PEX
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Metodo del credito d’imposta
• Si detrae dall’imposta dello Stato di residenza le imposte
assolte nello Stato della fonte, mediante l’attribuzione di un
credito d’imposta
• Previsione normativa generale + limitazioni e specificazioni
– Nei limiti rapporto tra redditi globalmente prodotti e redditi
prodotti all’estero (cd. limitazione ordinaria)
– La ripartizione del credito in relazione ai redditi prodotti in
diversi Paesi esteri (cd. per country limitation) rispetto a
metodo dell’overall credit che consenta invece una
compensazione tra i diversi crediti d’imposta basati sulle
differenti aliquote negli Stati esteri
– Il meccanismo del carry back e del carry forward
– La definitività del tributo assolto all’estero
– Ulteriori
requisiti formali e procedurali
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Metodo del credito d’imposta
• Tipico di sistemi basati sull’utile mondiale e mira a
neutralità interna
• Quindi limitazioni
• Diversamente si finirebbe per concedere
un’agevolazione rispetto ad operatori interni
• Necessità che nell’altro Stato sia applicato un tributo
intenso in modo analogo all’analoga definizione italiana
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Metodo della deduzione
• Deducibilità dei tributi assolti all’estero dalla base
imponibile dello Stato di residenza
• Tributi esteri come spesa inerente alla produzione del
reddito
• Unico presupposto effettivo pagamento del tributo
all’estero
• Generalmente non applicato
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Cenni al meccanismo del credito d’imposta in
Italia
Art. 165 TUIR: riconosciuto quando:
• alla “formazione del reddito complessivo concorrono
redditi prodotti all’estero”
• Il contribuente italiano è soggetto ad imposizione sul
reddito mondiale
– Rientrano anche le SO in Italia di soggetti non residenti a
condizione che il reddito estero concorra alla formazione del
reddito complessivo
• Il reddito sia effettivamente soggetto sia all’imposta
italiana che a quella estera
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Il concorso del reddito estero alla formazione
del reddito complessivo
• Le imposte estere sono “ammesse in detrazione
dall’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della
quota d’imposta corrispondente al rapporto tra i redditi
prodotti all’estero ed il reddito complessivo al netto delle
perdite di precedenti periodi d’imposta ammesse in
diminuzione”
• In altri termini, il credito non può superare l’imposta
italiana gravante sul reddito
• Nel caso della SO, occorre tener presente gli effetti di
disallineamento dei due carichi d’imposta che possono
derivare da:
– Differenze di base imponibile
– Differenze di aliquota d’imposta
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La dichiarazione dei redditi in cui calcolare il
credito d’imposta
• Art. 165, c. 5: nel caso di redditi all’estero prodotto mediante
SO, la detrazione può essere calcolata dall’imposta del
periodo di competenza anche se il pagamento a titolo
definitivo avviene entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo
• La regola generale prevede che il credito spetta se l’imposta
diviene definitiva prima della data di presentazione della
dichiarazione, altrimenti in dichiarazioni successive
• Meccanismo del carry forward (8) e del carry back (8) in
presenza di un eccedenza opposta pregressa o futura
• Difficoltà in presenza di perdite di esercizio
• Il problema della per country limitation
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Il credito d’imposta verso altri Stati per i
pagamenti ricevuti
Nel caso di redditi prodotti in un terzo Stato per il tramite
della SO (ad esempio interessi e royalties soggette a
ritenute alla fonte all’estero):
• Lo Stato estero applica la ritenuta sulla base della norma
interna o della convenzione con lo Stato della società cui
appartiene la SO e la società beneficia del CI
• Può la SO chiedere a sua volta il CI? Da quanto detto
prima, in Italia sembrerebbe di si
• Con quali effetti? Si riduce l’imposta estera da portare a
credito in Italia
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