Comune di Scarperia e San Piero
Transcript
Comune di Scarperia e San Piero
Comune di Scarperia Settore 5° - Polizia Municipale ORDINANZA N° 10 DEL 11/6/2012. OGGETTO: Manifestazione Gran Premio Motociclistico d’Italia - Motomondiale 2012; divieto di commercio in forma itinerante IL SINDACO Preso atto che nei giorni 13, 14 e 15 luglio prossimi si terrà in Scarperia, presso l’Autodromo Internazionale del Mugello, la manifestazione sportiva Gran Premio Motociclistico d’Italia – Motomondiale 2012 – e che l’evento richiamerà un considerevole numero di spettatori, stimato nell’ordine di oltre 100.000 unità, molti dei quali con veicolo al seguito; Considerato che il Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione n° 82 del 29/11/1999, così come modificata ed integrata in particolare dalla deliberazione CC n° 41 del 23/4/2007, prevede la possibilità, mediante ordinanza sindacale da adottarsi almeno 30 giorni prima dell’evento in modo da darne opportuna pubblicità, di vietare l’esercizio del commercio in forma itinerante in occasione di manifestazioni come quella in parola, per motivi di viabilità stradale e di sicurezza; Rilevata la necessità di interdire il commercio in forma itinerante sull’intero territorio comunale nei giorni suddetti poiché, anche sulla scorta dell’esperienza degli anni scorsi risulta che la presenza itinerante di commercianti su suolo pubblico che operano in aree non preventivamente valutate idonee e il conseguente affollamento di avventori, provocano intralcio alla circolazione veicolare e pericolo per i clienti delle strutture stesse; Considerato altresì che l’attività di commercio su area pubblica può essere comunque esercitata negli spazi individuati mediante l’assegnazione di posteggio e che l’assegnazione avverrà, in numero giudicato idoneo dalla programmazione commerciale e compatibilmente alle disponibilità di aree pubbliche, nelle zone ritenute idonee per la circolazione stradale e che non costituiscano pericolo per i clienti; Visto: La Legge regionale 7/2/2005 n° 28 – Testo Unico in materia di commercio -; Il Regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione n° 82 del 29/11/1999; Il D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 – Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali – e, in particolare l’art. 50; La Legge 24/11/1981 n° 689 – modifiche al sistema penale -; ORDINA Viale Matteotti n.54, 50038 Scarperia (FI). Orario al pubblico MA-VE-SAB ore 10,30/12,30. GI (eccetto luglio e agosto) ore 15/17,30. Tel. 0558468324 - Fax 0558468771 - [email protected] \\192.168.6.10\utenti\pc13ter\Visualizza\RISERVATO POLIZIA\DS1 rapporti amministrativi\DS1 rapporti amministrativi 2012\Motomondiale 2012\ordinanza divieto commerio itinerante.doc Pagina 1 di 2 1. Nei giorni 13, 14 e 15 luglio 2012, in occasione della manifestazione descritta in oggetto, è vietato nell’intero territorio comunale di Scarperia l’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante. 2. In caso di violazioni al precetto di cui al punto precedente saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa in materia di commercio. 3. I soggetti di cui all’rt. 13 della Legge n° 689/1981 sono incaricati del controllo sul rispetto del presente provvedimento. AVVERTE Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e al Presidente della Repubblica entro 60 e 120 giorni dalla data della pubblicazione. I ricorsi sono alternativi. IL SINDACO Federico Ignesti Destinatari, a cura dell’Uff. PM: - Registro ordinanze; - Albo pretorio; - Maggiori Rappresentanze sindacali del commercio; - Organi di stampa; - U.R.P.; - Sito del Comune Viale Matteotti n.54, 50038 Scarperia (FI). Orario al pubblico MA-VE-SAB ore 10,30/12,30. GI (eccetto luglio e agosto) ore 15/17,30. Tel. 0558468324 - Fax 0558468771 - [email protected] \\192.168.6.10\utenti\pc13ter\Visualizza\RISERVATO POLIZIA\DS1 rapporti amministrativi\DS1 rapporti amministrativi 2012\Motomondiale 2012\ordinanza divieto commerio itinerante.doc Pagina 2 di 2