Testo completo della sentenza n. 362 del 30/11/2005
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Testo completo della sentenza n. 362 del 30/11/2005
1 Sentenza n. 1937 Pronunziata il 07.02.2005 Depositata il 17.11.2005 Filiazione – Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità – Azione della figlia nei confronti del presunto padre – Principio della libertà delle fonti di prova – Rapporti tra la madre naturale ed il presunto padre ai tempi del concepimento – Notorietà familiare – Testimonianza – Falsità – Esclusione – Rifiuto della indagine genetica – Exceptium plurium concubendium – Infondatezza – Prove civili – Confessione – Dichiarazioni aggiuntive – Onere di immediata contestazione – Insussistenza – Libero apprezzamento – Prevalenza del fatto confessato – Rif.Leg. artt.269, 270,274,276,277,2730,2733,2734 cc; artt.115,116 cpc; DPR.396/00; TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena –II Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei sigg.ri 1) - dr. GIORDANO STANZANI - Presidente 2) - dr. ALBERTO ROVATTI - Giudice 3) - dr. MICHELE CIFARELLI - Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta col n°764/00 al Ruolo Generale il 2 marzo 2000 e vertente TRA XX, elettivamente domiciliata in Modena presso lo studio dell’avv. Giorgio Pellicciari, che con l’avv.Enrico Della Capanna del foro di Reggio Emilia la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all’atto di citazione; -ATTRICEE YY, elettivamente domiciliato in Modena presso lo studio degli avv.Ernesto Giliani e Raffaella Bertoni, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce alla comparsa di risposta; -CONVENUTAcon l’intervento del P.M. in sede oggetto: riconoscimento giudiziale di paternità naturale CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l’attrice (come da atto di citazione): ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia il Tribunale accertare e dichiarare che YY è padre naturale di XX; ordinare all’Ufficiale di Stato Civile di [omissis] di annotare a margine dell’atto di nascita di XX l’emananda sentenza di accoglimento della presente domanda; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio. 2 per la convenuta (come da udienza 6 ottobre 2004): ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia il Tribunale rigettare la domanda attorea perché destituita di fondamento fattuale e giuridico. Con vittoria di spese e competenze di causa. P.M.: conclude per l’accoglimento della domanda attrice essendosi il convenuto sottratto alle prove ematologiche. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 1 marzo 2000, XX conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale YY, esponendo di essere nata il 13 maggio 1948 a [omissis] (Mo); di essere stata denunciata come figlia naturale di G. N. e di padre ignoto; di essere, in realtà, figlia naturale del convenuto, che aveva avuto una lunga relazione sentimentale con la madre nell’epoca del concepimento, nota nell’ambiente familiare, e che non aveva all’epoca mai dubitato della sua paternità, salvo cambiare atteggiamento in seguito; che l’azione, a seguito di ricorso, era stata dichiarata ammissibile con provvedimento del Tribunale in data 19 marzo 1999. Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse tale rapporto di filiazione naturale, con ordine all’Ufficiale dello Stato Civile delle relative annotazioni. Costituitosi in giudizio, YY chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che la sua relazione sentimentale con la madre dell’attrice era terminata nella primavera del 1947, e quindi in epoca anteriore al concepimento, avvenuto non prima dell’agosto di tale anno. Comunicati gli atti al P.M., veniva assunta prova orale e disposta indagine ematologica, che non veniva eseguita per la mancata presenza del YY alla convocazione del CTU per i preliminari prelievi. La causa, sulle conclusioni delle parti e del P.M. come in epigrafe trascritte, scaduti in data 23 dicembre 2004, i termini concessi ex art.190 cpc, veniva rimessa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) P. N., zio dell’attrice, ha in sede testimoniale dichiarato che: a) la relazione fra i due era nota in famiglia; b) essa era ancora in essere al momento del concepimento, tanto che egli avrebbe una sera sentito i due amoreggiare – riconoscendone le voci – nei pressi della porta d’ingresso dell’abitazione del YY, posta nello stesso stabile dell’abitazione della sua famiglia, in epoca in cui la nipote era già in evidente stato di gravidanza; c) fra i due vi erano state varie discussioni sia prima che dopo il parto, anche in sua presenza, nel corso delle quali il YY aveva ammesso la sua paternità, dichiarandosi anche disposto a prendere con sé la bambina (ma non a sposarne la madre). 2) YY, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso di avere avuto una relazione sentimentale con la madre dell’attrice, pur aggiungendo che la stessa sarebbe cessata al più tardi a fine primavera del 1947 (cioè 1-2 mesi dopo il suo ritorno dal servizio di leva, iniziato nell’autunno del 1946 e cessato 4 o 5 mesi dopo), laddove il concepimento dell’attrice, nata il 13 maggio 1948, fa fatto risalire a non prima dell’agosto 1947. 3) Costui, inoltre, pur avendo manifestato il consenso all’indagine ematologica di paternità, in seguito non si è presentato al CTU a tal fine nominato per i preliminari prelievi, rendendo in tal modo ineseguibile l’indagine. 4) Tale quadro probatorio impone l’accoglimento della domanda. Invero: 3 a) la testimonianza di cui al punto 1) prova l’esistenza dei rapporti fra la madre dell’attrice ed il convenuto all’epoca del concepimento, e la consapevolezza in capo a quest’ultimo della sua paternità naturale. Il convenuto ha messo in dubbio l’esattezza dell’affermazione del teste riportata al precedente punto 1b, sostenendo che costui può essersi sbagliato nel riconoscere da lontano la sua voce; ma l’affermazione sub 1c è in sé sufficiente per dar prova di entrambi i rilievi suddetti, ed essa può essere trascurata solo ritenendo la falsità della testimonianza, laddove nessun elemento acquisito in atti autorizza un giudizio così grave nei confronti del teste; b) in particolare, la forza probatoria di tali dichiarazioni testimoniali non può essere inficiata dalle risultanze dell’interrogatorio formale del convenuto. È vero, infatti, che la dichiarazione confessoria resa da costui a proposito della sua relazione sentimentale con la madre dell’attrice è stata accompagnata da dichiarazioni aggiuntive – relative alla cessazione della relazione in epoca anteriore al concepimento – volte ad infirmare l’efficacia del fatto confessato. Sennonché, tali dichiarazioni aggiuntive devono ritenersi ex adverso contestate – posto che l’art.2734 cc non impone certo alla parte che intende avvalersi dell’altrui confessione un onere di immediata e formale contestazione delle dichiarazioni aggiuntive rese dal confitente, essendo sufficiente che nelle difese successive il fatto aggiunto sia contestato, come è avvenuto nella specie –, con la conseguenza che la dichiarazione risulta liberamente apprezzabile; ed in tal senso non può che assegnarsi prevalenza probatoria al dato confessato, coerente con le altre risultanze di causa, piuttosto che alla dichiarazione aggiunta, che non trova conforto in altri elementi acquisiti in atti; c) il coacervo probatorio favorevole all’attrice risulta poi definitivamente integrato dall’argomento di prova mutabile, ex art.116, comma 2°, c.p.c., dalla condotta del convenuto che, non comparendo dinanzi al CTU per le preliminari operazioni di prelievo ematico, ha ingiustificatamente reso non espletabile l’indagine tecnica disposta dal giudice. Che tale condotta costituisca rifiuto valutabile ex art.116, comma 2°, c.p.c., non può certo giustificarsi ex post con l’età avanzata del convenuto – che avrebbe dovuto adeguatamente documentare la legittimità del suo impedimento a comparire – o con la sua preoccupazione di recar turbamento alla propria famiglia legittima – che avrebbe dovuto indurlo a sottoporsi all’esame per escludere la sua paternità, piuttosto che astenersi dal comparire rischiando una pronuncia sfavorevole in grado di determinare al massimo grado tale turbamento. Né è possibile escludere l’effetto probatorio de qua sostenendo l’ontologica inettitudine dell’indagine qui disposta a dar prova della paternità naturale del convenuto, posto che tale assunto è non soltanto tecnicamente discutibile (è infatti possibile raggiungere risultati significativi anche in assenza del genitore certo, sottoponendo ad analisi in sua vece stretti familiari. La Cass. n°2736/83 citata dal convenuto si riferisce ad un caso di decesso del genitore incerto, e tra l’altro ad una fattispecie in cui la paternità è stata affermata aliunde, in assenza dell’indagine), ma soprattutto giuridicamente irrilevante, poiché nella materia de qua vige il principio della libertà delle fonti di prova (vedi, ex multis, Cass., sez.I, sent. n°5116 del 3 aprile 2003), che rende in astratto non decisivo l’eventuale esito incerto dell’accertamento immunoematologico, potendo la domanda trovare accoglimento anche in tal caso (vedi, recentemente, Cass., sez.I, sent. n°9412 del 18 maggio 2004) e, quindi, in concreto, valutabile l’ingiustificato rifiuto a sottoporvisi; d) è il caso di precisare che l’exceptio plurium concubendum sollevata dal convenuto è rimasta in causa del tutto sfornita di prova, posto che: 4 -in sede di interrogatorio il YY ha dichiarato di aver troncato la relazione con la madre dell’attrice nella primavera del ’47 perché aveva appreso che un signore era salito nella sua camera con una scala. Il fatto, quindi, risalirebbe ad epoca ben anteriore al concepimento, ed è pertanto già in astratto inidoneo a fondare l’eccezione, pur nell’ottica, qui avversata, della piena prova delle dichiarazioni aggiunte alla confessione per assenza di contestazione; -il teste indicato, nel riferire i colloqui avvenuti fra in sua presenza, si è limitato a dire che il YY, pur riconoscendo la sua paternità, rifiutava il matrimonio perché la ragazza le aveva mancato di rispetto “andando a ballare con altri amici”. Neppure la convinzione del YY, come riferita dal teste, era dunque nel senso di possibili paternità alternative; -nessun altro elemento idoneo a fondare l’eccezione in questione è stato acquisito in atti; e) in definitiva, quindi, combinando insieme gli elementi di prova testè descritti, la domanda va accolta. 5) Pertanto, va dichiarato esistente il rapporto di filiazione naturale fra XX e YY, e conseguentemente ordinato all’Ufficiale di Stato Civile di [omissis] (Mo), comune ove è stato formato l’atto di nascita dell’attrice, di procedere alle registrazioni ed annotazioni di legge (D.P.R. n°396/00). 6) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XX nei confronti di YY con atto di citazione notificato il 1 marzo 2000, nel giudizio in cui è altresì intervenuto il Pubblico Ministero presso questo Tribunale, così provvede: DICHIARA che XX, nata il 13 maggio 1948 a [omissis] (Mo), è figlia naturale di YY, nato a [omissis] (Mo) il 13 novembre 1928; ORDINA all’Ufficiale di Stato Civile di [omissis] (Mo) di procedere alle registrazioni ed annotazioni di legge. CONDANNA YY al rimborso delle spese sopportate da XX per il giudizio, che liquida in complessivi €.3.067,77 oltre spese generali ed accessori di legge, di cui €.360,00 per esborsi, €.1.152,77 per diritti ed €.1.555,00 per onorario. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Modena il 7 febbraio 2005 IL PRESIDENTE -Guido StanzaniIL GIUDICE ESTENSORE -Michele CifarelliDepositato in Cancelleria il 17 novembre 2005