Testo completo della sentenza n. 362 del 30/11/2005

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Testo completo della sentenza n. 362 del 30/11/2005
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Sentenza n. 1937
Pronunziata il 07.02.2005
Depositata il 17.11.2005
Filiazione – Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità – Azione della figlia nei confronti
del presunto padre – Principio della libertà delle fonti di prova – Rapporti tra la madre naturale ed il
presunto padre ai tempi del concepimento – Notorietà familiare – Testimonianza – Falsità –
Esclusione – Rifiuto della indagine genetica – Exceptium plurium concubendium – Infondatezza –
Prove civili – Confessione – Dichiarazioni aggiuntive – Onere di immediata contestazione –
Insussistenza – Libero apprezzamento – Prevalenza del fatto confessato – Rif.Leg. artt.269,
270,274,276,277,2730,2733,2734 cc; artt.115,116 cpc; DPR.396/00;
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –II Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona
dei sigg.ri
1) - dr. GIORDANO STANZANI - Presidente
2) - dr. ALBERTO ROVATTI - Giudice
3) - dr. MICHELE CIFARELLI - Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n°764/00 al Ruolo Generale il 2 marzo 2000 e vertente
TRA
XX, elettivamente domiciliata in Modena presso lo studio dell’avv. Giorgio Pellicciari,
che con l’avv.Enrico Della Capanna del foro di Reggio Emilia la rappresenta e difende in
virtù di mandato in calce all’atto di citazione;
-ATTRICEE
YY, elettivamente domiciliato in Modena presso lo studio degli avv.Ernesto Giliani e
Raffaella Bertoni, che lo rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce alla
comparsa di risposta;
-CONVENUTAcon l’intervento del P.M. in sede
oggetto: riconoscimento giudiziale di paternità naturale
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
per l’attrice (come da atto di citazione):
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia il Tribunale accertare e
dichiarare che YY è padre naturale di XX; ordinare all’Ufficiale di Stato Civile di [omissis]
di annotare a margine dell’atto di nascita di XX l’emananda sentenza di accoglimento
della presente domanda;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
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per la convenuta (come da udienza 6 ottobre 2004):
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia il Tribunale rigettare la
domanda attorea perché destituita di fondamento fattuale e giuridico. Con vittoria di
spese e competenze di causa.
P.M.: conclude per l’accoglimento della domanda attrice essendosi il convenuto sottratto
alle prove ematologiche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 1 marzo 2000, XX conveniva in giudizio dinanzi a
questo Tribunale YY, esponendo di essere nata il 13 maggio 1948 a [omissis] (Mo); di
essere stata denunciata come figlia naturale di G. N. e di padre ignoto; di essere, in realtà,
figlia naturale del convenuto, che aveva avuto una lunga relazione sentimentale con la
madre nell’epoca del concepimento, nota nell’ambiente familiare, e che non aveva
all’epoca mai dubitato della sua paternità, salvo cambiare atteggiamento in seguito; che
l’azione, a seguito di ricorso, era stata dichiarata ammissibile con provvedimento del
Tribunale in data 19 marzo 1999.
Chiedeva pertanto che il Tribunale dichiarasse tale rapporto di filiazione naturale, con
ordine all’Ufficiale dello Stato Civile delle relative annotazioni.
Costituitosi in giudizio, YY chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che la sua
relazione sentimentale con la madre dell’attrice era terminata nella primavera del 1947, e
quindi in epoca anteriore al concepimento, avvenuto non prima dell’agosto di tale anno.
Comunicati gli atti al P.M., veniva assunta prova orale e disposta indagine ematologica,
che non veniva eseguita per la mancata presenza del YY alla convocazione del CTU per i
preliminari prelievi.
La causa, sulle conclusioni delle parti e del P.M. come in epigrafe trascritte, scaduti in
data 23 dicembre 2004, i termini concessi ex art.190 cpc, veniva rimessa al collegio per la
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) P. N., zio dell’attrice, ha in sede testimoniale dichiarato che:
a) la relazione fra i due era nota in famiglia;
b) essa era ancora in essere al momento del concepimento, tanto che egli avrebbe una
sera sentito i due amoreggiare – riconoscendone le voci – nei pressi della porta
d’ingresso dell’abitazione del YY, posta nello stesso stabile dell’abitazione della sua
famiglia, in epoca in cui la nipote era già in evidente stato di gravidanza;
c) fra i due vi erano state varie discussioni sia prima che dopo il parto, anche in sua
presenza, nel corso delle quali il YY aveva ammesso la sua paternità, dichiarandosi anche
disposto a prendere con sé la bambina (ma non a sposarne la madre).
2) YY, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso di avere avuto una relazione
sentimentale con la madre dell’attrice, pur aggiungendo che la stessa sarebbe cessata al
più tardi a fine primavera del 1947 (cioè 1-2 mesi dopo il suo ritorno dal servizio di leva,
iniziato nell’autunno del 1946 e cessato 4 o 5 mesi dopo), laddove il concepimento
dell’attrice, nata il 13 maggio 1948, fa fatto risalire a non prima dell’agosto 1947.
3) Costui, inoltre, pur avendo manifestato il consenso all’indagine ematologica di
paternità, in seguito non si è presentato al CTU a tal fine nominato per i preliminari
prelievi, rendendo in tal modo ineseguibile l’indagine.
4) Tale quadro probatorio impone l’accoglimento della domanda. Invero:
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a) la testimonianza di cui al punto 1) prova l’esistenza dei rapporti fra la madre
dell’attrice ed il convenuto all’epoca del concepimento, e la consapevolezza in capo a
quest’ultimo della sua paternità naturale. Il convenuto ha messo in dubbio l’esattezza
dell’affermazione del teste riportata al precedente punto 1b, sostenendo che costui può
essersi sbagliato nel riconoscere da lontano la sua voce; ma l’affermazione sub 1c è in sé
sufficiente per dar prova di entrambi i rilievi suddetti, ed essa può essere trascurata solo
ritenendo la falsità della testimonianza, laddove nessun elemento acquisito in atti
autorizza un giudizio così grave nei confronti del teste;
b) in particolare, la forza probatoria di tali dichiarazioni testimoniali non può
essere inficiata dalle risultanze dell’interrogatorio formale del convenuto. È vero, infatti,
che la dichiarazione confessoria resa da costui a proposito della sua relazione
sentimentale con la madre dell’attrice è stata accompagnata da dichiarazioni aggiuntive –
relative alla cessazione della relazione in epoca anteriore al concepimento – volte ad
infirmare l’efficacia del fatto confessato. Sennonché, tali dichiarazioni aggiuntive devono
ritenersi ex adverso contestate – posto che l’art.2734 cc non impone certo alla parte che
intende avvalersi dell’altrui confessione un onere di immediata e formale contestazione
delle dichiarazioni aggiuntive rese dal confitente, essendo sufficiente che nelle difese
successive il fatto aggiunto sia contestato, come è avvenuto nella specie –, con la
conseguenza che la dichiarazione risulta liberamente apprezzabile; ed in tal senso non
può che assegnarsi prevalenza probatoria al dato confessato, coerente con le altre
risultanze di causa, piuttosto che alla dichiarazione aggiunta, che non trova conforto in
altri elementi acquisiti in atti;
c) il coacervo probatorio favorevole all’attrice risulta poi definitivamente integrato
dall’argomento di prova mutabile, ex art.116, comma 2°, c.p.c., dalla condotta del
convenuto che, non comparendo dinanzi al CTU per le preliminari operazioni di
prelievo ematico, ha ingiustificatamente reso non espletabile l’indagine tecnica disposta
dal giudice. Che tale condotta costituisca rifiuto valutabile ex art.116, comma 2°, c.p.c.,
non può certo giustificarsi ex post con l’età avanzata del convenuto – che avrebbe dovuto
adeguatamente documentare la legittimità del suo impedimento a comparire – o con la
sua preoccupazione di recar turbamento alla propria famiglia legittima – che avrebbe
dovuto indurlo a sottoporsi all’esame per escludere la sua paternità, piuttosto che
astenersi dal comparire rischiando una pronuncia sfavorevole in grado di determinare al
massimo grado tale turbamento. Né è possibile escludere l’effetto probatorio de qua
sostenendo l’ontologica inettitudine dell’indagine qui disposta a dar prova della paternità
naturale del convenuto, posto che tale assunto è non soltanto tecnicamente discutibile (è
infatti possibile raggiungere risultati significativi anche in assenza del genitore certo,
sottoponendo ad analisi in sua vece stretti familiari. La Cass. n°2736/83 citata dal
convenuto si riferisce ad un caso di decesso del genitore incerto, e tra l’altro ad una
fattispecie in cui la paternità è stata affermata aliunde, in assenza dell’indagine), ma
soprattutto giuridicamente irrilevante, poiché nella materia de qua vige il principio della
libertà delle fonti di prova (vedi, ex multis, Cass., sez.I, sent. n°5116 del 3 aprile 2003),
che rende in astratto non decisivo l’eventuale esito incerto dell’accertamento
immunoematologico, potendo la domanda trovare accoglimento anche in tal caso (vedi,
recentemente, Cass., sez.I, sent. n°9412 del 18 maggio 2004) e, quindi, in concreto,
valutabile l’ingiustificato rifiuto a sottoporvisi;
d) è il caso di precisare che l’exceptio plurium concubendum sollevata dal convenuto
è rimasta in causa del tutto sfornita di prova, posto che:
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-in sede di interrogatorio il YY ha dichiarato di aver troncato la relazione con
la madre dell’attrice nella primavera del ’47 perché aveva appreso che un signore era
salito nella sua camera con una scala. Il fatto, quindi, risalirebbe ad epoca ben anteriore
al concepimento, ed è pertanto già in astratto inidoneo a fondare l’eccezione, pur
nell’ottica, qui avversata, della piena prova delle dichiarazioni aggiunte alla confessione
per assenza di contestazione;
-il teste indicato, nel riferire i colloqui avvenuti fra in sua presenza, si è limitato
a dire che il YY, pur riconoscendo la sua paternità, rifiutava il matrimonio perché la
ragazza le aveva mancato di rispetto “andando a ballare con altri amici”. Neppure la
convinzione del YY, come riferita dal teste, era dunque nel senso di possibili paternità
alternative;
-nessun altro elemento idoneo a fondare l’eccezione in questione è stato
acquisito in atti;
e) in definitiva, quindi, combinando insieme gli elementi di prova testè descritti, la
domanda va accolta.
5) Pertanto, va dichiarato esistente il rapporto di filiazione naturale fra XX e YY, e
conseguentemente ordinato all’Ufficiale di Stato Civile di [omissis] (Mo), comune ove è
stato formato l’atto di nascita dell’attrice, di procedere alle registrazioni ed annotazioni di
legge (D.P.R. n°396/00).
6) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XX
nei confronti di YY con atto di citazione notificato il 1 marzo 2000, nel giudizio in cui è
altresì intervenuto il Pubblico Ministero presso questo Tribunale, così provvede:
DICHIARA che XX, nata il 13 maggio 1948 a [omissis] (Mo), è figlia naturale di YY,
nato a [omissis] (Mo) il 13 novembre 1928;
ORDINA all’Ufficiale di Stato Civile di [omissis] (Mo) di procedere alle registrazioni ed
annotazioni di legge.
CONDANNA YY al rimborso delle spese sopportate da XX per il giudizio, che liquida
in complessivi €.3.067,77 oltre spese generali ed accessori di legge, di cui €.360,00 per
esborsi, €.1.152,77 per diritti ed €.1.555,00 per onorario.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Modena il 7 febbraio 2005
IL PRESIDENTE
-Guido StanzaniIL GIUDICE ESTENSORE
-Michele CifarelliDepositato in Cancelleria il 17 novembre 2005