Diffida ai sensi del codice al consumo D. Lgs - CODACONS
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Diffida ai sensi del codice al consumo D. Lgs - CODACONS
Spett.le IACP DI LECCE in persona del legale rappresentante p.t. Via Salvatore Trinchese Galleria di Piazza Mazzini 73100 LECCE Raccomandata a.r. DIFFIDA AI SENSI DEL CODICE AL CONSUMO D. LGS 206/2005 I sottoscritti Luisa Carpentieri, nella qualità di Responsabile Territoriale della sede CODACONS di Lecce e Avv. Piero Mongelli, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Legale Provinciale del CODACONS di Lecce, PREMESSO 1. 2. che il Codacons Provinciale di Lecce è derivazione territoriale del Codacons Nazionale e del Codacons Puglia; che il Codacons è componente del Consiglio Nazionale degli Utenti e Consumatori istituito presso il competente Ministero per le Attività Produttive; 3. che altresì il Codacons è componente del Consiglio Regionale degli Utenti e Consumatori istituito presso la Regione Puglia; 4. che numerosi inquilini assegnatari di alloggi IACP residente nella c.d. zona 167 B hanno segnalato come il Vostro spettabile Istituto sta organizzando, per il tramite di fiduciari, assemblee pubbliche tendenti alla costituzione di forme di Autogestione degli inquilini; 5. che, così come comunicato alla scrivente associazione, molte assemblee, seppur avendo deliberato l’istituzione delle autogestioni, sono radicalmente nulle per mancato raggiungimento del voto daliberativo valido del 60% degli inquilini ex Art. 24 D.P.R. 30.12.1972 n. 1035; 6. che nonostante l’indicata nullità delle assemblee degli inquilini, in molti casi, i c.d. fiduciari stanno procedendo a richieste economiche per il pagamento dei servizi delle varie palazzine e che l’istituto in indirizzo sta procedendo ad inviare bollettini di pagamento escludendo le quote relative ai servizi; 7. che un Presidente di Assemblea avvedutosi successivamente della nullità della stessa ha provveduto a segnalare il caso al vostro Spettabile Istituto senza ottenere, ad oggi, alcuna delucidazione in tal senso; 8. che, addirittura, in un caso (Via Alessandria) pur mancando del tutto un voto deliberativo in tal senso non essendosi svolta alcuna assemblea degli inquilini il Vostro spettabile istituto da comunque per presupposta la costituzione di una autogestione. 9. che la nullità delle assemblee, ove sussistente, potrebbe determinare pagamenti di quote per servizi a persone non legittimate a riceverle; 10. che, per quanto è dato sapere, nel corso delle assemblee e prima delle stesse, sono state divulgate ai cittadini informazioni fuorvianti circa l’obbligatorietà ed improcrastinabilità della costituzione dell’autogestione; 11. che la società AQP S.p.A. con una missiva circolare, comunicava che lo IACP di Lecce aveva provveduto a recedere dai rapporti di utenza idrica per tutta la zona 167 B e, contestualmente invitava a volturare i relativi contratti verso le non costituite Autogestioni nel perentorio termine di trenta giorni; 12. che i menzionati comportamenti, se corrispondenti al vero, rappresentano una palese violazione di legge posto che si sono costituite Autogestioni senza il rispetto della volontà degli inquilini legittimamente manifestata e corrispondente ad almeno il 60% degli stessi; 13. che l’intera procedura, se conforme a quanto innanzi esposto, determinerebbe una palese alterazione della volontà espressa dagli inquilini degli immobili che, di fatto, sarebbero stati costretti alla costituzione urgente delle c.d. autogestioni pressati da “interruzioni della fornitura” idrica, così come indicato dalla società AQP e così come determinatosi a causa della cessazione dei rapporti di utenza idrica in precedenza stipulati dal Vostro spettabile Istituto Tutto ciò premesso Il Codacons di Lecce, per come innanzi rappresentato • Valutata la circostanza che i menzionati comportamenti appaiono lesivi dei diritti dei consumatori così come sanciti dal Codice del Consumo (Art. 2) ovvero il diritto ad una adeguata informazione ed il diritto a servizi pubblici e privati secondo standards di qualità ed efficienza. • Valutata altresì la circostanza che ex Art. 24 D.P.R. 1035 del 30.12.1972 per poter costituire validamente una autogestione occorre il consenso di almeno il 60% degli assegnatari dello stabile. • Valutata infine la circostanza che le L.R. sono comunque leggi di rango inferiore rispetto alle leggi nazioni di riferimento della materia CHIEDE L’immediata sospensione delle procedure in atto tendenti alla costituzione di autogestioni nella c.d. zona 167 b di Lecce contestualmente CHIEDE l’immediata verifica della regolarità delle procedure avviate, la loro conformità alle norme di legge nazionale e l’immediata verifica delle informazioni in materia diffuse presso gli assegnatari nonché l’avvio di una seria campagna informativa tendente a comunicare agli assegnatari i vantaggi e gli svantaggi derivanti da una trasformazione del proprio immobile in autogestione contestualmente, ove le richieste innanzi indicate non dovessero trovare accoglimento DIFFIDA In applicazione del codice del consumo l’Istituto in indirizzo, in persona del legale rappresentante p.t., a voler cessare nel perentorio termine di 15 giorni dal ricevimento della presente ogni comportamento tendente alla forzata costituzione di Autogestioni presso gli assegnatari in assenza dei presupposti fissati dalla vigente normativa nazionale. DIFFIDA Altresì l’indicato istituto dal voler garantire la corretta fornitura del servizio idrico e qualsivoglia altro servizio condominiale a tutti gli assegnatari la cui autogestioni non siano state regolarmente istituite RISERVA Ad ogni inquilino, singolarmente e come gruppo ogni possibile azione risarcitoria. Nel restare in attesa di un tempestivo cenno di riscontro si porgono Distinti Saluti. CODACONS LECCE Avv. Luisa Carpentieri (Resp. sede di Lecce) Avv. Piero Mongelli (Resp. Ufficio Legale Prov.)