IVIE - ODCEC Torino

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IVIE - ODCEC Torino
TORINO 31 maggio 2016
Quadro W
e IVIE
Stefano Spina
Quadro W
PRINCIPI GENERALI
 obbligo per i soggetti non imprenditori o professionisti di indicare nel
quadro W delle attività finanziarie suscettibili di produrre redditi di fonte
estera imponibili in Italia
 obbligo di liquidare, all’interno del mod RW, l’IVIE (Imposta sul Valore
degli Immobili situati all’Estero) e l’IVAFE (Imposta sul Valore delle
Attività Finanziarie detenute all’Estero),
 utilizzo, per gli importi in valuta, dei cambi medi mensili:
 1.1.15: cambio mese dicembre 2014 (Provv. 14.1.2015),
 31.12.15: cambio mese dicembre 2015 (Provv. 15.2.2016).
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Quadro W
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
 in UNICO 2016 per i soggetti obbligati,
 diversamente, per i soggetti esonerati o coloro che presentano
il mod. 730, separatamente insieme al frontespizio del mod.
UNICO 2016, nei termini di presentazione della dichiarazione
dei redditi.
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SOGGETTI
 persone fisiche
 società semplici
 enti non commerciali e trust
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SOGGETTI INTERPOSTI
L’obbligo di compilazione sussiste anche nel caso in cui il bene estero
sia posseduto dal contribuente per il tramite di interposta persona
(Circ. AdE 23.12.2013 n.38):
 trust se semplice «schermo»,
 società fiduciaria.
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BENI IN BLACK LIST
IMMOBILE
Si dichiara l’immobile
PARTECIPAZIONE
rilevante
Si dichiarano i beni
posseduti dalla società
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QUADRO W
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Codice titolo di possesso:
1. Proprietà
2. Usufrutto
3. Nuda proprietà
Vedere istruzioni:
2. Titolare effettivo
Codice identificativo del bene:
15. Bene immobile
19. Immobile estero adibito ad abitazione principale
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Criterio determinazione del valore:
il medesimo utilizzato ai fini IVIE. Occorre utilizzare
il medesimo criterio per valore iniziale e valore
finale.
Valore iniziale:
valore all’inizio del periodo di imposta o al primo
giorno di detenzione.
Valore finale:
valore al termine del periodo di imposta o al
termine del periodo di detenzione.
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Quadro W
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Criterio determinazione del valore:
1 – valore di mercato
4 – costo di acquisto
5 – valore catastale
6 – valore dichiarato nella dichiarazione di
successione o altri atti
NB il criterio di determinazione del valore deve
essere identico per valore iniziale e valore finale
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Contitolari:
• indicare i contitolari (coproprietari oppure titolari di un diritto reale
parziale)
• se sono più di due crociare casella 24 e proseguire su altro rigo
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SOGGETTO PASSIVO
Soggetti passivi:
• pieno proprietario
• titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e
superficie (rimane escluso il titolare della nuda proprietà)
• locatario in caso di locazione finanziaria
Immobili in paesi di common low : paga il titolare del diritto di
«leasehold»
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DETERMINAZIONE DEL VALORE
• criterio generale
• immobili ubicati nell’Unione europea e nello Spazio Economico
Europeo (SEE) - Norvegia e Islanda
• immobili situati in Belgio, Francia, Irlanda e Malta
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VALORE – criterio generale
• costo complessivo risultante dall’atto o dal contratto di
acquisto
• in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo
in cui è situato l’immobile
Il costo di acquisto rimane immutato – salvo l’adeguamento al
cambio - mentre il valore di mercato può variare ad ogni anno.
I CRITERI NON SONO ALTERNATIVI MA IN SEQUENZA
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VALORE – criterio generale
Il costo comprende:
• costo storico di acquisto della proprietà o degli altri diritti reali
come risultante dalla documentazione probatoria
• gli oneri accessori quali le spese notarili, fiscali e gli oneri di
intermediazione
Il costo NON comprende:
• gli interessi passivi
• le spese incrementative (??)
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VALORE – criterio generale
Per i diritti reali parziali
• si prende il valore indicato in contratto
• in mancanza, si assume il valore in base ai criteri dettati dalla
legislazione del Paese in cui l’immobile è situato
In caso di successione o donazione,
• si prende il valore dichiarato nella dichiarazione di successione o
atto equivalente
• in mancanza si prende il costo sostenuto dal de cuis o, se non
conosciuto, il valore di mercato.
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VALORE - immobili situati nell’UE e SEE
Si fa riferimento:
• al valore catastale utilizzato ai fini delle imposte patrimoniali e
reddituali, come rivalutato nel paese in cui l’immobile è situato
• in mancanza si utilizza il costo risultante dall’atto o dal contratto
di acquisto
• in assenza si prende il valore di mercato.
I CRITERI NON SONO ALTERNATIVI MA IN SEQUENZA
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VALORE - immobili situati nell’UE e SEE
Valore catastale (a scelta del contribuente):
• al valore catastale utilizzato ai fini delle imposte patrimoniali (se diverso da
quello ai fini delle imposte reddituali) - (colonna 2 tabella 1 allegata alla Circ AdE
28/2012)
• valore dato dal reddito medio ordinario (se previsto dalla legislazione locale):
• moltiplicato per i coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU
• al netto delle rettifiche previste dalla legislazione locale.
Tale criterio si applica anche in caso di immobili pervenuti per successione e
donazione.
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VALORE – Belgio, Francia, Irlanda e Malta
Si fa riferimento – a scelta del contribuente:
• valore dato dal reddito medio ordinario:
• moltiplicato per i coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU (tabella 2
circolare 28/2012),
• al netto delle rettifiche previste dalla legislazione locale(1).
• oppure costo risultante dall’atto o dal contratto di acquisto
• oppure valore di mercato.
(1) Per la Francia, abbattimento del 50% della tax fonciere.
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a scelta
• valore catastale x coeff. IMU
• costo di acquisto
• valore di mercato
Altri paesi UE +
Norvegia e Islanda
a
«cascata»
• valore catastale legislazione
estera/ coeff IMU
• costo di acquisto
• valore di mercato
Altri paesi
a
«cascata»
• costo di acquisto
• valore di mercato
Belgio, Francia,
Irlanda, Malta
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VALORE - esempi
FRANCIA
50% taxe fonciére x coeff. IMU
REGNO UNITO
valore medio della fascia della
Council tax
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IVIE
CALCOLO (no abitazione principale)
VALORE
IMMOBILE
X
MESI E
QUOTA
POSSESSO
X
7,6 per
mille
__
IMPOSTA
ESTERA
Dall’IVIE dovuta si scomputa l’imposta patrimoniale pagata all’estero
(colonna 3 tabella Circ. AdE 28/2012).
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IVIE
CALCOLO (abitazione principale)
VALORE
X
IMMOBILE
MESI E
QUOTA
POSSESSO
X
4 per
mille
Deduzioni
__
€ 200
€ 50 figli
__
IMPOSTA
ESTERA
Soggetti fiscalmente residenti in Italia che hanno trasferito la
residenza all’estero e svolgono la propria attività all’estero ma
mantengono nel nostro Paese il centro di interessi familiari e sociali.
Imposta abrogata dal 2016
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IVIE
CALCOLO – soglia di esenzione
E’ prevista un limite di € 200 al di sotto del quale non si versa
l’IVIE:
• da calcolare sul valore complessivo dell’immobile
• a prescindere dalle quote e dal periodo di possesso
• senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei
crediti di imposta.
Pertanto l’IVIE non è dovuta se il valore complessivo degli
immobili non supera € 26.381
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IVIE
CALCOLO – nuda proprietà e usufrutto
R.M. 30 dicembre 2010 n.142/E (per la compilazione del W):
• ogni titolare dichiara la propria quota desunta dall’atto,
• in caso di contitolari ognuno dichiara la propria percentuale di
partecipazione.
Sussiste il problema dell’IVIE in quanto
• il nudo proprietario non paga IVIE
• l’usufruttuario dovrebbe pagare l’IVIE sull’intero valore (?)
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Quadro L
TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ESTERI
Immobili soggetti a tassazione, nel paese di ubicazione, in base a criteri
catastali:
• concorrono al reddito sulla base del reddito estero (con credito di
imposta)
• se nello stato estero non sono soggetti ad imposizione:
• se non è stato percepito alcun reddito non occorre dichiarare nulla
in Italia
• viceversa viene tassato l’ammontare percepito ridotto del 15%.
Attenzione al periodo di imposta.
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Quadro L
TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ESTERI
Immobili NON soggetti a tassazione, nel paese di ubicazione, in base a
criteri catastali:
• se non locati, non occorre dichiarare nulla (es Francia e Inghilterra),
• se locati:
• si dichiara il reddito dichiarato nello stato estero (anche se non
tassato in quest’ultimo stato – Ris. DRE Lombardia 15.2.2010) con
credito d’imposta
• se all’estero non si dichiara nulla viene tassato l’ammontare
percepito ridotto del 15%.
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Quadro L
RAPPORTI TRA IVIE E IMPOSTE DIRETTE
Non concorrono alla determinazione del reddito in Italia:
• gli immobili esteri adibiti ad abitazione principale (certamente fino al
2015)
• gli immobili non locati soggetti ad IVIE (anche se quest’ultima non è
pagata per effetto della franchigia)
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Quadro L
QUADRO L
Colonna 2 : reddito degli immobili (locati) risultante dalle regole previste
nello stato estero oppure non locati se non assoggettati ad IVIE.
• Se il reddito da locazione non è soggetto ad imposta nel paese estero
occorre indicare l’ammontare del canone di locazione percepito ridotto
del 15%.
• Se il reddito da locazione è assoggettato ad imposta, occorre indicare
l’ammontare dichiarato nello stato estero senza alcuna deduzione di
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spese.
Quadro L
QUADRO L
Colonna 1 : reddito
• degli immobili non locati per i quali è dovuta l’IVIE,
• dei fabbricati adibiti ad abitazione principale.
Tale reddito non concorre alla formazione della base imponibile e deve
essere riportato al rigo RN50 colonne 2 (Redditi fondiari non imponibili) e
3 (immobili all’estero).
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Quadro L
QUADRO L
Colonna 1 : individuazione del reddito
• se l’immobile non è soggetto ad imposizione nello stato estero non
occorre indicare nulla in quanto non vi è reddito,
• viceversa occorre indicare il reddito medio ordinario tassato nello stato
estero.
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Quadro L
CREDITO D’IMPOSTA
Circolare Agenzia delle Entrate 9 del 3.5.2015:
• la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al
periodo cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce
l’imposta,
• a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della
presentazione della dichiarazione (anche tardivamente nei 90 giorni dal
termine).
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Quadro L
DEFINITIVITA’ DELL’IMPOSTA ESTERA
Coincide con sua «irripetibilità» ovvero la circostanza che essa non sia più
suscettibile di modificazioni a favore del contribuente.
Documentazione:
• copia dichiarazione estera,
• ricevuta versamento imposte estere.
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