comune di finale emilia determinazione n. 1117 del 27/12/2013

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comune di finale emilia determinazione n. 1117 del 27/12/2013
COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA
DETERMINAZIONE N. 1117 DEL 27/12/2013
PROPOSTA N. 14
Centro di Responsabilità: Servizio Polizia Municipale
Servizio:
Servizio Polizia Municipale
OGGETTO
SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
E FERMO AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE
Lì 27/12/2013
F.to FABIO FERIOLI
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE
Lì, 27/12/2013
F.to CINZIA BARAVELLI
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 847
del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per sette giorni interi e consecutivi, dal
01/04/2014 al 08/04/2014.
Finale Emilia, lì 01/04/2014
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to FABIO MATTIOLI
COPIA
E' copia conforme all'originale.
Finale Emilia, _______________
IL RESPONSABILE
FABIO FERIOLI
DETERMINAZIONE NR. 1117 DEL 27/12/2013
OGGETTO:
SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E
FERMO AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPESA
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Considerato che:
- questo Comando di Polizia Municipale deve procedere al recupero ed alla custodia dei
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo od oggetto di fermo amministrativo, affidando
il servizio a ditte private, specificatamente individuate dalla Prefettura di Modena, così
come previsto dagli artt. 213 e 214 bis del D. Lgs. 285/92 e succ. modif. ed int., e dalla
Circolare del Ministero degli Interni n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21.09.2007;
-
fino alla data del 19.05.2012 l’unica depositeria autorizzata dalla Prefettura di Modena,
operante nel territorio del Comune di Finale Emilia (MO), era la ditta “Calanca Fernando”,
con sede in Finale Emilia (MO), via Monte Bianco n. 22, C.F. CLNFNN47T26D599L – P.
IVA 01504780360 e che, al fine di consentire interventi tempestivi di recupero, il Comando
Polizia Municipale di Finale Emilia (MO), si avvaleva di detta depositeria per il recupero e
custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo od oggetto di fermo
amministrativo;
-
da verifica compiuta, il servizio di recupero e custodia di veicoli sottoposti a sequestro e/o
fermo amministrativo non è disponibile tramite le convenzioni quadro di Consip S.p.A. e/o
di Intercent-ER;
-
in data 19.12.2012 il Sig. Calanca Fernando, nella sua qualità di titolare della depositeria
autorizzata dalla Prefettura di Modena, con lettera assunta al prot. n. 0020058 del
19.11.2012, comunicava la cessazione dell’attività a causa dei danni subiti dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012, sollecitando la Prefettura di Modena ad adottare i
provvedimenti di confisca amministrativa dei veicoli ancora in giacenza;
-
stante la cessazione dell’attività di depositeria della ditta “Calanca Fernando”, con sede in
Finale Emilia (MO), via Monte Bianco n. 22, al fine di consentire la corretta e puntuale
applicazione delle norme del Codice della Strada che prevedono le misure cautelari del
sequestro amministrativo e sanzionatorie del fermo amministrativo, questo Servizio di
Polizia Municipale, per dette procedure, ha impiegato la ditta “Car System s.n.c.”, corrente
in Mirandola (MO), via Mantovani n. 25, C.F. e P. IVA 02582910366, specificatamente
individuata dalla Prefettura di Modena, così come previsto dagli artt. 213 e 214 bis del D.
Lgs. 285/92 e succ. modif. ed int., e dalla Circolare del Ministero degli Interni n.
300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21.09.2007;
Preso atto che:
- l’art. 213, comma 2 quater, D. Lgs. 285/92 e succ. modif. ed int., prevede che, decorsi dieci
giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale, la mancata assunzione della
custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati
nell’art. 196 del citato decreto, o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato
trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave
danneggiamento o deterioramento, decorsi tali termini, il prefetto dichiara il trasferimento in
proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque
onere e spesa di custodia a carico dello Stato;
-
la Prefettura di Modena non ha mai attivato la procedura prevista dall’art. 213 del D. Lgs.
285/92 e succ. modif. ed int., non prevedendo l’istituto del custode acquirente, indicato
altresì nel punto 1.2.2. della Circolare del Ministero degli Interni n.
300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21.09.2007;
DETERMINAZIONE NR. 1117 DEL 27/12/2013
-
secondo quanto stabilito dal punto 1.2.2. e dal punto 9 della Circolare del Ministero degli
Interni n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21.09.2007, nelle province in cui non sono ancora
individuati i custodi convenzionati, quando il veicolo, compreso ciclomotore o motociclo,
non può essere affidato al proprietario o al conducente, restano in vigore le disposizioni del
D.P.R. 571/82 che disciplinano le modalità di individuazione dei soggetti ai quali affidare il
veicolo sequestrato o fermato e che stabiliscono l’obbligo di deposito presso un soggetto
autorizzato inserito nell’elenco annuale formato dalle Prefetture;
-
ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 e succ. modif. ed int., le
spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall’amministrazione cui
appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro e, salvo che in ordine alla
violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza
irrevocabile di accoglimento dell’opposizione proposta avverso l’ordinanza ingiunzione o
contro l’ordinanza che dispone la sola confica ovvero ricorra l’ipotesi di cui all’art. 14, ultimo
comma, Legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modif. ed int., o si sia verificata la
prescrizione di cui all’art. 28, primo comma, Legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ.
modif. ed int., le somme devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati
in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è stata disposta la
restituzione delle cose sequestrate;
Rilevato che:
- stante la mancata istituzione del custode acquirente nell’ambito della Provincia di Modena,
prevista dall’art. 214 bis, D. Lgs. 285/92 e succ. modif. ed int., il Comando Polizia
Municipale di Finale Emilia (MO), con lettera prot. n. 0021724/2013 del 28.10.2013, ha
provveduto a richiedere formali chiarimenti alla Prefettura di Modena in merito alla
determinazione e liquidazione delle spese di depositeria in capo all’Amministrazione
Comunale di Finale Emilia (MO);
-
la Prefettura di Modena con nota prot. n. 0021853/2013 del 26.11.2013, pervenuta al
Comando Polizia Municipale di Finale Emilia (MO) in data 07.12.2013 ed assunta al prot. n.
0025075/2013, comunicava che “…ai sensi dell’art. 213 comma 2 ter, la liquidazione di tali
importi spetta all’Agenzia del Demanio, solo a decorrere dalla data di trasmissione, da
parte del Prefetto, del provvedimento di confisca del veicolo, divenuto definitivo;
-
nel tempo, numerosi veicoli sono stati giacenti presso le depositerie autorizzate, per i quali
si deve ora provvedere al pagamento delle spese di rimozione e deposito, con recupero
delle spese a carico dei trasgressori e degli obbligati in solido;
Richiamata la precedente determinazione nr. 799 del 31.12.2012 con la quale si procedeva
all’impegno di spesa di € 5.000,00 a favore della ditta Calanca Fernando”, con sede in Finale
Emilia (MO), via Monte Bianco n. 22, C.F. CLNFNN47T26D599L – P. IVA 01504780360,
depositeria autorizzata dalla Prefettura di Modena, in ordine alle spese di custodia dei veicoli
sottoposti a sequestro e fermo amministrativo ai sensi del Codice della Strada;
Atteso che l’adozione dei provvedimenti di confisca amministrativa relativi ai veicoli sottoposti a
sequestro o fermo e la conseguente trasmissione di essi all’Agenzia del Demanio, spetta al
Prefetto territorialmente competente;
Visti gli atti d’ufficio riguardanti i veicoli che nel tempo sono stati sottoposti a sequestro o fermo
amministrativo ed affidati in custodia alla ditta “Calanca Fernando”, con sede in Finale Emilia (MO),
via Monte Bianco n. 22, C.F. CLNFNN47T26D599L – P. IVA 01504780360;
Ravvisata la necessità di provvedere all’impegno di spesa necessario per il pagamento del servizio
erogato dalla suddetta ditta relativamente ai veicoli recuperati e custoditi in quanto oggetto di
sequestro e/o fermo amministrativo ai sensi del D. Lgs. 285/92 e succ. modif. ed int.;
DETERMINAZIONE NR. 1117 DEL 27/12/2013
Dato atto che, le spese di recupero e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo
amministrativo, anticipate ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 e succ.
modif. ed int., dall’amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro,
devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal
diverso soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, motivo
in ordine al quale si è proceduto all’avvio delle procedure di recupero coattivo delle somme
mediante riscossione coattiva ai sensi dell’art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e succ. modif.,
previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dall’art. 2, comma 1, Legge 28 febbraio 2008, n. 31, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana in data 29 febbraio 2008, n. 51;
Dato atto altresì che in data 20.12.2013 si è proceduto all’emissione delle ingiunzioni nei confronti
dei soggetti debitori, ai sensi dell’art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e succ. modif., previsto
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dall’art. 2, comma 1, Legge 28 febbraio 2008, n. 31;
Accertato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e
integrazioni e con le disposizioni di cui al punto 4. parte dispositiva, della deliberazione della
Giunta Comunale in data 28/12/2009, n. 298, ad oggetto: “Art. 9, del D.L. n. 78/2009, convertito
con legge n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009). Definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visti:
-
il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n.267 ”Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, ed in
particolare gli artt. 107 e 151, comma 4;
Vista la Legge n. 136/2010: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia”, ed in particolare l’art. 3: “Tracciabilità dei flussi finanziari” e l’art. 6:
“Sanzioni”;
Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni immediatamente eseguibili:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 in data 27.09.2013 ad oggetto: “Bilancio di
previsione anno 2013 e bilancio pluriennale anni 2013–2015: approvazione” e succ. modif.
ed int.;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 in data 30.09.2013 ad oggetto: “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2013” e succ. modif. ed int.;
DETERMINA
1) Di richiamare tutto quanto enunciato in premessa e in narrativa qui da intendersi
integralmente riportato.
2) Di impegnare, per i motivi indicati in premessa, l’importo di € 103.000,00 (comprensivo di
I.V.A.) a favore della ditta “Calanca Fernando”, con sede in Finale Emilia (MO), via Monte
Bianco n. 22, C.F. CLNFNN47T26D599L – P. IVA 01504780360, occorrente per le spese di
recupero e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo, accertati
DETERMINAZIONE NR. 1117 DEL 27/12/2013
con verbali elevati da personale appartenente al Servizio Polizia Municipale di Finale Emilia
(MO).
3) Di imputare la spesa di € 103.000,00 (comprensivo di I.V.A.) al cap. 03133 art. 176 “Spese
per custodia veicoli sottoposti a sequestro”, del Bilancio 2013, che presenta la necessaria
disponibilità.
4) Di impegnare, per i motivi indicati in premessa, l’importo di € 7.400,22 (comprensivo di
I.V.A.) a favore della ditta “Car System s.n.c.”, corrente in Mirandola (MO), via Mantovani n.
25, C.F. e P. IVA 02582910366, occorrente per le spese di recupero e custodia dei veicoli
sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo, accertati con verbali elevati da personale
appartenente al Servizio Polizia Municipale di Finale Emilia (MO).
5) Di procedere alla liquidazione della spesa a presentazione di regolari note o fatture munite
di liquidazione tecnica, entro i limiti dell’impegno assunto.
6) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.
7) Di dare atto che il presente impegno rientra nella disciplina di cui alla L.136/2010.
8) Di verificare che il soggetto affidatario rispetti e faccia rispettare ad eventuali subappaltatori
gli obblighi previsti dalla legge n.136/2010: “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in tema di normativa antimafia”, così come meglio specificati nel
disciplinare tecnico che si allega al presente atto, da restituire sottoscritto per accettazione
di quanto in esso contenuto.
IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
(Fabio Ferioli)