comune di finale emilia determinazione n. 1117 del 27/12/2013
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comune di finale emilia determinazione n. 1117 del 27/12/2013
COMUNE DI FINALE EMILIA PROVINCIA DI MODENA DETERMINAZIONE N. 1117 DEL 27/12/2013 PROPOSTA N. 14 Centro di Responsabilità: Servizio Polizia Municipale Servizio: Servizio Polizia Municipale OGGETTO SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E FERMO AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPESA IL RESPONSABILE Lì 27/12/2013 F.to FABIO FERIOLI VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA IL RESPONSABILE Lì, 27/12/2013 F.to CINZIA BARAVELLI REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 847 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per sette giorni interi e consecutivi, dal 01/04/2014 al 08/04/2014. Finale Emilia, lì 01/04/2014 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE F.to FABIO MATTIOLI COPIA E' copia conforme all'originale. Finale Emilia, _______________ IL RESPONSABILE FABIO FERIOLI DETERMINAZIONE NR. 1117 DEL 27/12/2013 OGGETTO: SPESE DI CUSTODIA PER VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E FERMO AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPESA IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE Considerato che: - questo Comando di Polizia Municipale deve procedere al recupero ed alla custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo od oggetto di fermo amministrativo, affidando il servizio a ditte private, specificatamente individuate dalla Prefettura di Modena, così come previsto dagli artt. 213 e 214 bis del D. Lgs. 285/92 e succ. modif. ed int., e dalla Circolare del Ministero degli Interni n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21.09.2007; - fino alla data del 19.05.2012 l’unica depositeria autorizzata dalla Prefettura di Modena, operante nel territorio del Comune di Finale Emilia (MO), era la ditta “Calanca Fernando”, con sede in Finale Emilia (MO), via Monte Bianco n. 22, C.F. CLNFNN47T26D599L – P. IVA 01504780360 e che, al fine di consentire interventi tempestivi di recupero, il Comando Polizia Municipale di Finale Emilia (MO), si avvaleva di detta depositeria per il recupero e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo od oggetto di fermo amministrativo; - da verifica compiuta, il servizio di recupero e custodia di veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo non è disponibile tramite le convenzioni quadro di Consip S.p.A. e/o di Intercent-ER; - in data 19.12.2012 il Sig. Calanca Fernando, nella sua qualità di titolare della depositeria autorizzata dalla Prefettura di Modena, con lettera assunta al prot. n. 0020058 del 19.11.2012, comunicava la cessazione dell’attività a causa dei danni subiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sollecitando la Prefettura di Modena ad adottare i provvedimenti di confisca amministrativa dei veicoli ancora in giacenza; - stante la cessazione dell’attività di depositeria della ditta “Calanca Fernando”, con sede in Finale Emilia (MO), via Monte Bianco n. 22, al fine di consentire la corretta e puntuale applicazione delle norme del Codice della Strada che prevedono le misure cautelari del sequestro amministrativo e sanzionatorie del fermo amministrativo, questo Servizio di Polizia Municipale, per dette procedure, ha impiegato la ditta “Car System s.n.c.”, corrente in Mirandola (MO), via Mantovani n. 25, C.F. e P. IVA 02582910366, specificatamente individuata dalla Prefettura di Modena, così come previsto dagli artt. 213 e 214 bis del D. Lgs. 285/92 e succ. modif. ed int., e dalla Circolare del Ministero degli Interni n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21.09.2007; Preso atto che: - l’art. 213, comma 2 quater, D. Lgs. 285/92 e succ. modif. ed int., prevede che, decorsi dieci giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell’art. 196 del citato decreto, o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, decorsi tali termini, il prefetto dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato; - la Prefettura di Modena non ha mai attivato la procedura prevista dall’art. 213 del D. Lgs. 285/92 e succ. modif. ed int., non prevedendo l’istituto del custode acquirente, indicato altresì nel punto 1.2.2. della Circolare del Ministero degli Interni n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21.09.2007; DETERMINAZIONE NR. 1117 DEL 27/12/2013 - secondo quanto stabilito dal punto 1.2.2. e dal punto 9 della Circolare del Ministero degli Interni n. 300/A/1/26711/101/20/21/4 del 21.09.2007, nelle province in cui non sono ancora individuati i custodi convenzionati, quando il veicolo, compreso ciclomotore o motociclo, non può essere affidato al proprietario o al conducente, restano in vigore le disposizioni del D.P.R. 571/82 che disciplinano le modalità di individuazione dei soggetti ai quali affidare il veicolo sequestrato o fermato e che stabiliscono l’obbligo di deposito presso un soggetto autorizzato inserito nell’elenco annuale formato dalle Prefetture; - ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 e succ. modif. ed int., le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall’amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro e, salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell’opposizione proposta avverso l’ordinanza ingiunzione o contro l’ordinanza che dispone la sola confica ovvero ricorra l’ipotesi di cui all’art. 14, ultimo comma, Legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modif. ed int., o si sia verificata la prescrizione di cui all’art. 28, primo comma, Legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. modif. ed int., le somme devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione delle cose sequestrate; Rilevato che: - stante la mancata istituzione del custode acquirente nell’ambito della Provincia di Modena, prevista dall’art. 214 bis, D. Lgs. 285/92 e succ. modif. ed int., il Comando Polizia Municipale di Finale Emilia (MO), con lettera prot. n. 0021724/2013 del 28.10.2013, ha provveduto a richiedere formali chiarimenti alla Prefettura di Modena in merito alla determinazione e liquidazione delle spese di depositeria in capo all’Amministrazione Comunale di Finale Emilia (MO); - la Prefettura di Modena con nota prot. n. 0021853/2013 del 26.11.2013, pervenuta al Comando Polizia Municipale di Finale Emilia (MO) in data 07.12.2013 ed assunta al prot. n. 0025075/2013, comunicava che “…ai sensi dell’art. 213 comma 2 ter, la liquidazione di tali importi spetta all’Agenzia del Demanio, solo a decorrere dalla data di trasmissione, da parte del Prefetto, del provvedimento di confisca del veicolo, divenuto definitivo; - nel tempo, numerosi veicoli sono stati giacenti presso le depositerie autorizzate, per i quali si deve ora provvedere al pagamento delle spese di rimozione e deposito, con recupero delle spese a carico dei trasgressori e degli obbligati in solido; Richiamata la precedente determinazione nr. 799 del 31.12.2012 con la quale si procedeva all’impegno di spesa di € 5.000,00 a favore della ditta Calanca Fernando”, con sede in Finale Emilia (MO), via Monte Bianco n. 22, C.F. CLNFNN47T26D599L – P. IVA 01504780360, depositeria autorizzata dalla Prefettura di Modena, in ordine alle spese di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo ai sensi del Codice della Strada; Atteso che l’adozione dei provvedimenti di confisca amministrativa relativi ai veicoli sottoposti a sequestro o fermo e la conseguente trasmissione di essi all’Agenzia del Demanio, spetta al Prefetto territorialmente competente; Visti gli atti d’ufficio riguardanti i veicoli che nel tempo sono stati sottoposti a sequestro o fermo amministrativo ed affidati in custodia alla ditta “Calanca Fernando”, con sede in Finale Emilia (MO), via Monte Bianco n. 22, C.F. CLNFNN47T26D599L – P. IVA 01504780360; Ravvisata la necessità di provvedere all’impegno di spesa necessario per il pagamento del servizio erogato dalla suddetta ditta relativamente ai veicoli recuperati e custoditi in quanto oggetto di sequestro e/o fermo amministrativo ai sensi del D. Lgs. 285/92 e succ. modif. ed int.; DETERMINAZIONE NR. 1117 DEL 27/12/2013 Dato atto che, le spese di recupero e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo, anticipate ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 e succ. modif. ed int., dall’amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, motivo in ordine al quale si è proceduto all’avvio delle procedure di recupero coattivo delle somme mediante riscossione coattiva ai sensi dell’art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e succ. modif., previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall’art. 2, comma 1, Legge 28 febbraio 2008, n. 31, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 29 febbraio 2008, n. 51; Dato atto altresì che in data 20.12.2013 si è proceduto all’emissione delle ingiunzioni nei confronti dei soggetti debitori, ai sensi dell’art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e succ. modif., previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall’art. 2, comma 1, Legge 28 febbraio 2008, n. 31; Accertato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni e integrazioni e con le disposizioni di cui al punto 4. parte dispositiva, della deliberazione della Giunta Comunale in data 28/12/2009, n. 298, ad oggetto: “Art. 9, del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009). Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente”; Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241; Visti: - il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; lo Statuto Comunale; Visto il D.Lgs 18/08/2000, n.267 ”Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare gli artt. 107 e 151, comma 4; Vista la Legge n. 136/2010: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia”, ed in particolare l’art. 3: “Tracciabilità dei flussi finanziari” e l’art. 6: “Sanzioni”; Richiamate inoltre le seguenti deliberazioni immediatamente eseguibili: - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 in data 27.09.2013 ad oggetto: “Bilancio di previsione anno 2013 e bilancio pluriennale anni 2013–2015: approvazione” e succ. modif. ed int.; - la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 in data 30.09.2013 ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2013” e succ. modif. ed int.; DETERMINA 1) Di richiamare tutto quanto enunciato in premessa e in narrativa qui da intendersi integralmente riportato. 2) Di impegnare, per i motivi indicati in premessa, l’importo di € 103.000,00 (comprensivo di I.V.A.) a favore della ditta “Calanca Fernando”, con sede in Finale Emilia (MO), via Monte Bianco n. 22, C.F. CLNFNN47T26D599L – P. IVA 01504780360, occorrente per le spese di recupero e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo, accertati DETERMINAZIONE NR. 1117 DEL 27/12/2013 con verbali elevati da personale appartenente al Servizio Polizia Municipale di Finale Emilia (MO). 3) Di imputare la spesa di € 103.000,00 (comprensivo di I.V.A.) al cap. 03133 art. 176 “Spese per custodia veicoli sottoposti a sequestro”, del Bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità. 4) Di impegnare, per i motivi indicati in premessa, l’importo di € 7.400,22 (comprensivo di I.V.A.) a favore della ditta “Car System s.n.c.”, corrente in Mirandola (MO), via Mantovani n. 25, C.F. e P. IVA 02582910366, occorrente per le spese di recupero e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo, accertati con verbali elevati da personale appartenente al Servizio Polizia Municipale di Finale Emilia (MO). 5) Di procedere alla liquidazione della spesa a presentazione di regolari note o fatture munite di liquidazione tecnica, entro i limiti dell’impegno assunto. 6) Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento. 7) Di dare atto che il presente impegno rientra nella disciplina di cui alla L.136/2010. 8) Di verificare che il soggetto affidatario rispetti e faccia rispettare ad eventuali subappaltatori gli obblighi previsti dalla legge n.136/2010: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia”, così come meglio specificati nel disciplinare tecnico che si allega al presente atto, da restituire sottoscritto per accettazione di quanto in esso contenuto. IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE (Fabio Ferioli)