Un nuovo modello di responsabilitá civile per i webmaster dei siti
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Un nuovo modello di responsabilitá civile per i webmaster dei siti
Un nuovo modello di responsabilitá civile per i webmaster dei siti internet Mario Tocci Avvocato in Cosenza e dottorando di ricerca in “Impresa, Stato e Mercato” nell’Università Statale degli Studi della Calabria Sommario: 1. La necessità della disciplina della responsabilità civile per i webmaster dei siti internet nel silenzio del legislatore - 2. La giurisprudenza “di supplenza”: le varie tesi - 3. La tesi assolutistica dell’assenza di responsabilità del webmaster - 4. La tesi assoluti stica della sussistenza di responsabilità del webmaster - 5. La tesi intermedia - 6. L’inammissibilità delle tesi giurisprudenziali assolutistiche - 7. La convenienza della tesi giu risprudenziale intermedia - 8. De jure condendo: verso un nuovo modello di responsabilità civile dei webmaster dei siti internet 1. La necessità della disciplina della responsabilità civile per i webmaster dei siti internet nel silenzio del legislatore Sempre più spesso si è manifestata in passato e continua a manifestarsi nel presente la necessità di disporre di un paradigma regolamentare in materia di responsabilità civile del webmaster di un sito internet. Tale paradigma è infatti imprescindibilmente funzionale alla costruzione dell’adeguato regime di responsabilità civile nelle fattispecie diffamatorie o comunque lesive dell’altrui reputazione perpetrate all’interno della rete telematica planetaria. Preliminarmente è da considerarsi che per webmaster di un sito debba intendersi il soggetto che gestisca sotto il profilo tecnico il funzionamento e la fruibilità dei contenuti del medesimo. Attualmente non esiste una normativa di riferimento. Il legislatore statale si è limitato a recepire, attraverso la promulgazione del Decreto Legislativo n. 70/2003, le disposizioni della Direttiva Comunitaria 2000/31/CE, limitate comunque all’ambito del commercio elettronico. Larga parte della dottrina 1 si è dedicata all’argomento. Neppure un intervento regolamentare è arrivato con la promulgazione del Decreto Legislativo n. 259/2003, meglio noto come Codice delle Comunicazioni Elettroniche. 1 CASSANO e CIMINO, Il nuovo regime di responsabilità dei providers: verso la creazione di un novello “censore telematico”, in Corr. giur., 2004, 88; SANNA, Il regime di responsabilità dei providers intermediari di ser1 2. La giurisprudenza “di supplenza”: le varie tesi Ammirevole funzione di supplenza ha esercitato, in proposito, la giurisprudenza. Plausibile l’individuazione di tre tesi. Le due tesi assolutistiche opposte reputano il webmaster del sito rispettivamente titolare ed esente da responsabilità in ordine ai contenuti del medesimo. Una terza tesi, intermedia, configura la responsabilità del webmaster del sito soltanto in caso di mancata effettiva dimostrazione da parte di costui della propria qualifica di mero supervisore tecnico, senza alcuna potestà di verifica, sui contenuti del medesimo. Tutte le tesi appena menzionate hanno trovato sponda in arresti giurisprudenziali doviziosamente motivati. 3. La tesi assolutistica dell’assenza di responsabilità del webmaster La tesi assolutistica dell’assenza di responsabilità del webmaster è stata sostenuta in quattro pronunce degne di menzione. Una prima storica pronuncia è quella resa in un’ordinanza del 4 luglio 1998 dal Tribunale Civile di Roma 2, secondo cui il webmaster non è responsabile dei messaggi diffusi, all’interno del sito tecnicamente gestito, da terzi, che restano unici responsabili. Con questa motivazione il Tribunale civile di Roma ha rigettato un ricorso cautelare proposto da un’importante azienda creditizia nei confronti di una società capitolina gestrice di alcuni siti e di un cliente dell’istituto di credito che, attraverso i siti gestiti dalla società stessa, aveva lanciato in rete un messaggio di forte critica nei confronti della banca. vizi della società dell’informazione, in Resp. civ. e prev., 2004, 279; BOCCHINI, La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico, Milano, 2003; FACCI, La responsabilità del provider, in ROSSELLO, FINOCCHIARO, TOSI (a cura di), Commercio elettronico, documento informatico e firma digitale, Torino, 2003, 131; PASQUINO, Servizi telematici e criteri di responsabilità, Milano, 2003; RICCIO, La responsabilità degli Internet providers nel d.lgs. n. 70/2003, in Danno e resp., 2003, 1157; SICA, Le responsabilità civili, in TOSI (a cura di), Commercio elettronico e servizi della società dell’informazione, Milano, 2003, 267; COMANDÈ, Al via l’attuazione della direttiva sul commercio elettronico, ma... serve un maggior coordinamen to, in Danno e resp., 2003, 811; D’ARRIGO, La responsabilità degli intermediari nella nuova disciplina del commercio elettronico, in Danno e resp., 2004, 249; PIERUCCI, La responsabilità del provider per i contenu ti illeciti della Rete, in Riv. crit. dir. priv., 2003, 161; PONZANELLI, Verso un diritto uniforme per la responsa bilità dell’Internet provider, in Danno e resp., 2002, 5; BUGIOLACCHI, Verso un sistema della responsabilità civile dell’Internet provider? Considerazioni su un recente “anteproyecto” spagnolo di recepimento della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, in Resp. civ. e prev., 2002, 292. 2 In Arch. civ., 2000, 1252, con nota di CARAPELLA. 2 Ad analoga conclusione sono pervenuti: - il Tribunale di Cuneo con ordinanza cautelare del 23 giugno 1997 3 e sentenza del 19 ottobre 1999 4; - il Tribunale di Napoli, con ordinanza cautelare del 14 giugno 2002 5. I giudici piemontesi hanno escluso la responsabilità da violazione del diritto d’autore compiuta dal fornitore d’informazioni per il webmaster che si era limitato ad offrire l’accesso alla rete nonché lo spazio sul proprio server per la pubblicazione dei servizi informativi. Il giudice campano, in una controversia sottesa ad un giudizio introdotto da una casa editrice onde ottenere l’inibitoria dell’immissione in rete di un manuale di psichiatria e psicoterapia, ha sancito che in ordine all’attività svolta da un sito non sussiste responsabilità alcuna in capo al webmaster di questo, atteso che nell’ordinamento giuridico non v’è obbligo per tale soggetto di accertare od impedire le eventuali immissioni di messaggi illeciti da parte del gestore dell’altro sito. 4. La tesi assolutistica della sussistenza di responsabilità del webmaster La tesi assolutistica della sussistenza di responsabilità del webmaster è stata sostenuta in una pronuncia di notevole rilevanza. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 26 novembre 2001 6, ha ritenuto parificabili i ruoli del web-master di un sito e del direttore responsabile di un periodico registrato, così da concludere per l’applicabilità allo stesso in via analogica del disposto dell’articolo 11 della legge n. 47/1948, secondo la quale per i reati commessi con il mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore. 5. La tesi intermedia Tra le due tesi assolutistiche sopra menzionate si colloca quella intermedia, sostenuta in due recentissime pronunce meritevoli di considerazione. Secondo la tesi ora in analisi, sposata dal Tribunale di Catania con la sentenza del 29 giugno 2004 7 e dal Tribunale di Mantova con la sentenza del 24 novembre 2009 8, il webmaster del sito è responsabile dei contenuti del medesimo soltanto nell’ipotesi dell’effettiva conoscenza degli stessi. 3 4 5 6 7 8 In Giurisprudenza Piemontese, 1997, 493. In AIDA, 2000, 809. In www.altalex.com/index.php?idnot=5686. In www.ipsoa.it/ngonline, con nota di BUFFA. In Foro it., 2005, I, 1259. In http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1945.php. 3 Soggiunge poi il giudice lombardo che grava sul webmaster l’obbligo di rimozione del contenuto illecito successivamente conosciuto come tale. 6. L’inammissibilità delle tesi giurisprudenziali assolutistiche Le tesi giurisprudenziali assolutistiche appaiono ambedue inammissibili. La tesi dell’assenza di responsabilità del webmaster deve escludersi in quanto funzionale all’introduzione di una vera e propria zona franca ove ciascuno può agire senza incorrere in responsabilità di sorta. Difatti la mancanza di obblighi in capo al webmaster farebbe venir meno sia la funzione compensativa sia la funzione preventiva (già esclusa) della responsabilità civile nelle fattispecie diffamatorie o comunque lesive dell’altrui reputazione perpetrate all’interno della rete telematica planetaria. La tesi della sussistenza di responsabilità del webmaster deve escludersi in quanto deficitaria di valido presupposto. Difatti, essa potrebbe rivestire pregio ove si configurasse la responsabilità in questione come basata sulla colpa da omessa vigilanza e dunque speciale ovvero come basata sul rischio connesso all’attività del webmaster. Nella prima ipotesi risulterebbe snaturata la funzione del webmaster, che sarebbe parificato a quella del direttore di un periodico. Condivisibili sul punto i dubbi avanzati da quella dottrina 9 che ha sottolineato che il giudizio preventivo ed unilaterale da parte di un operatore telematico circa la presunta illiceità di una informazione mal si concili con l’elevato grado di tutela di cui gode la libertà di manifestazione e diffusione del pensiero attraverso internet. Altra autorevole dottrina 10 non ha mancato di considerare che rebus sic stantibus il webmaster si troverebbe a dover affrontare una scelta tra un atteggiamento censorio, con propensione, nelle situazioni dubbie, per un intervento di rimozione, a costo di dover poi subire, sul piano del rapporto con il proprio fornitore di contenuti, un giudizio di responsabilità per aver effettuato una rimozione di materiale poi rivelatosi non illecito, con evidente lesione del diritto costituzionale della persona alla libera manifestazione del pensiero ed allo sviluppo della propria personalità ex articolo 2 della Carta Costituzionale, ed un altro, tendente a limitare l’intervento sul materiale ospitato ai soli casi di macroscopica illiceità del materiale trasmessogli. 9 PASQUINO, op. cit., 293. 10 RICCIO, op. cit.. 4 Senza poi contare che la possibilità di un’estensione del regime legale sulla stampa, in un’ottica meramente civilistica, è stata aspramente e convincentemente criticata dalla dottrina 11, la quale ha sottolineato come la legge sulla stampa (legge n. 47/1948) individui una ben precisa definizione di stampa, non suscettibile di trovare applicazione anche ai contenuti veicolati attraverso il web. Ciò, nonostante l’emanazione della legge n. 62/2001, la quale - contenendo una nozione estremamente lata di “prodotto editoriale” - aveva fatto nuovamente ipotizzare l’applicabilità della responsabilità di carattere editoriale ai fornitori di contenuti on-line; sempre critici sono rimasti gli studiosi 12. Non vi è dubbio, tuttavia, che il rapporto tra l’editoria tradizionale e l’offerta di contenuti lato sensu informativi on-line non sia ancora pervenuto ad una chiara e compiuta sistemazione. Nella seconda ipotesi, invece, si darebbe ingresso nell’ordinamento giuridico italiano ad una forma di responsabilità civile non voluta dai padri della civilistica italiana nella predisposizione del Codice Civile del 1942 13 ma tipica del diritto statunitense. 7. La convenienza della tesi giurisprudenziale intermedia La tesi giurisprudenziale intermedia sembra la più convincente. Essa infatti sottende e privilegia la funzione compensativa - pur a discapito della funzione preventiva - della responsabilità civile nelle fattispecie diffamatorie o comunque lesive dell’altrui reputazione perpetrate all’interno della rete telematica planetaria, obbligando il webmaster all’intervento in tutti i casi di verificata illiceità dei contenuti del sito. Il momento dell’intervento del webmaster è quello in cui venga verificata, per effetto di un provvedimento giurisdizionale o paragiurisdizionale, l’illiceità dei contenuti del sito. Diversamente opinando, il webmaster potrebbe subire, sul piano del rapporto con il proprio fornitore di contenuti, un giudizio di responsabilità per aver effettuato una rimozione di materiale poi rivelatosi non illecito, con evidente lesione del diritto costituzionale della persona alla libera manifestazione del pensiero ed allo sviluppo della propria personalità ex articolo 2 della Carta Costituzionale. 11 ZENO ZENCOVICH, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa: note critiche, in Dir. inf., 1998, 15. 12 SCIAUDONE, Profili del regime giuridico applicabile alle testate telematiche, in Giust. civ., 2004, II, 209; ZENO ZENCOVICH, I “prodotti editoriali” elettronici nella l. 7 marzo 2001, n. 62 e il preteso obbligo di regi strazione, in Dir. inf., 2001, 153. 13 FERRARI, Nuovi profili di diritto delle assicurazioni: il fatto assicurativo, Milano, 2003. 5 8. De jure condendo: verso un nuovo modello di responsabilità civile dei webmaster dei siti internet Sono maturi i tempi per la creazione di un nuovo modello di responsabilità civile dei webmaster dei siti internet. Modello, quello proposto, che dovrebbe mutuare le indicazioni della giurisprudenza “intermedia” catanese e mantovana e pertanto basarsi sulla responsabilità del webmaster del sito in ordine ai contenuti del medesimo soltanto nell’ipotesi dell’effettiva conoscenza degli stessi come tali e in caso di inadempimento dell’obbligo di successiva rimozione. 6